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PDL 2987

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2987



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

META, ARGENTIN, CARDINALE, VILLECCO CALIPARI, CUPERLO, GINEFRA, GOZI, LOVELLI, TULLO, VELO, BOCCI, BOFFA, BRANDOLINI, ENZO CARRA, CARELLA, CODURELLI, DE BIASI, FEDI, FERRARI, LARATTA, LOSACCO, MARCHI, MOTTA, ANDREA ORLANDO, QUARTIANI, TRAPPOLINO, SCHIRRU, VICO

Disposizioni concernenti il riconoscimento dell'accesso alla rete a banda larga quale servizio di carattere universale

Presentata il 26 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La banda larga rappresenta oggi un elemento essenziale per lo sviluppo, la competitività e l'innovazione del Paese. La disponibilità di infrastrutture a banda larga, accessibili a tutti, è fondamentale sia per le attività professionali, sia per la fornitura dei servizi ai cittadini da parte della pubblica amministrazione, sia dei servizi forniti alla collettività da parte di ospedali, scuole, università, banche e uffici postali. In sintesi le infrastrutture a banda larga sono ormai strumenti indispensabili per un efficiente funzionamento dell'economia.
      L'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture a banda larga esistenti e la realizzazione di una rete che permetta l'accesso indiscriminato da parte dei cittadini di tutte le aree del Paese appaiono oggi un obiettivo ineludibile e indifferibile. L'Italia registra un notevole ritardo nella infrastrutturazione del Paese, destinato ad aggravarsi in futuro e rispetto al quale non si può rimanere indifferenti.
      L'articolo 1 della legge n. 69 del 2009, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», ha stanziato 800 milioni di euro per gli anni 2007-2013 al fine di finanziare un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate, necessari per facilitare
 

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l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. L'articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, che ha modificato il citato articolo 1 della legge n. 69 del 2009, ha previsto che il finanziamento fosse definito fino a un massimo di 800 milioni di euro, ma il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), contrariamente a quanto stabilito, nella seduta del 6 novembre 2009, non ha autorizzato l'impiego delle risorse previste.
      Occorre quindi un intervento forte del Parlamento. A tale fine il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che l'accesso alla rete a banda larga sia riconosciuto come un servizio di carattere universale, tale, quindi, da essere disponibile per i cittadini in tutto il territorio nazionale a prezzi adeguati. Ai sensi del comma 2, al Ministro dello sviluppo economico è affidato il compito, attraverso la predisposizione di un apposito piano, di assumere le iniziative necessarie al fine di promuovere la realizzazione in tutto il territorio nazionale di una rete a banda larga. Il comma 3 prevede che nell'elaborazione del suddetto piano siano definite anche le modalità di individuazione delle risorse finanziarie pubbliche e private, necessarie alla realizzazione del piano. Il comma 4 dispone che le competenti Commissioni parlamentari siano chiamate a esprimere un parere sul piano. Infine, il comma 5 rimette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza di definire il meccanismo di identificazione degli operatori incaricati di fornire il servizio universale, nonché la vigilanza sui livelli delle tariffe applicate ai servizi relativi all'accesso alla banda larga.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'accesso alla rete internet mediante infrastrutture a banda larga è riconosciuto quale servizio di carattere universale, costituito da un insieme di servizi di qualità determinata, resi disponibili ad un prezzo ragionevole per tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica.
      2. In attuazione dell'articolo 53 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nel rispetto della normativa europea sulle comunicazioni elettroniche e sul servizio universale, definisce un piano per promuovere la realizzazione su tutto il territorio nazionale, di una rete a banda larga, al fine di superare le situazioni di arretratezza delle aree caratterizzate da una minore dotazione di infrastrutture di telecomunicazioni e a tal fine determina la qualità minima del servizio di cui al comma 1 prevedendo fra l'altro una velocità di connessione minima, comunque non inferiore a 2 Mb/s, che deve essere garantita sull'intero territorio nazionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Nel piano di cui al comma 2, il Governo stabilisce lo stanziamento disponibile a concorrere al finanziamento del servizio universale nelle aree identificate a fallimento di mercato.
      4. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, lo schema di piano di cui al comma 2.

 

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      5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il meccanismo di identificazione dell'operatore o degli operatori incaricati di fornire il servizio universale secondo quanto previsto dal presente articolo, sulla base del principio di neutralità tecnologica, nonché le relative modalità di finanziamento, cui contribuiscono gli operatori di comunicazione elettronica su reti fisse e mobili anche mediante forme di condivisione degli investimenti necessari. L'Autorità verifica altresì la ragionevolezza dei prezzi dei servizi di cui al comma 1.


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