CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 gennaio 2013
XVI LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 5713
EMENDAMENTI
S. 3653 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (approvato dal Senato)

Relatori: BONIVER, per la III Commissione, e GAROFANI, per la IV Commissione.

N. 1.

Seduta del 22 gennaio 2013

ART. 1.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

  Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Finanziamento del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale). – 1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nel fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e sono utilizzate prioritariamente per la riduzione dell'imposta municipale unica sulla casa di prima abitazione, nonché per interventi di sgravio delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in favore delle famiglie a basso reddito e delle imprese di piccole e medie dimensioni.
1. 1. Barbato.

  Sopprimere il comma 30.
1. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 31.
1. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 32.
1. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 5.
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo).

  Sopprimere gli articoli 5, 6, 7 e 8.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Finanziamento del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale). – 1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di ricostruzione e per la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nel fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e sono utilizzate prioritariamente per la riduzione dell'imposta municipale unica sulla casa di prima abitazione, nonché per interventi di sgravio delle imposte

sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in favore delle famiglie a basso reddito e delle imprese di piccole e medie dimensioni.
5. 1. Barbato.

ART. 7.
(Regime degli interventi).

  Sopprimere il comma 11.
7. 2. Di Stanislao.

A.C. 5714
EMENDAMENTI
S. 3658 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale (approvato dal Senato)

Relatore: ALESSANDRI.

N. 1.

Seduta del 22 gennaio 2013

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I comuni della regione Campania, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi compresi l'accertamento, la riscossione e la gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa integrata ambientale (TIA), ovvero del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
1. 1. Barbato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e conseguentemente si intendono abrogati i commi 2 e 3 del articolo 11 del citato decreto-legge n. 195 del 2009.
1. 2. Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini, Montagnoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È soppresso il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni.
1. 3. Barbato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È soppresso il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni.
1. 4. Barbato.

  Sopprimere il comma 2.
1. 5. Barbato.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Il Sottosegretario di Stato», sono sostituite dalle seguenti: «Il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 26 novembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1»;
   b) le parole da: «, previa motivata verifica», a: «dei rifiuti nella regione Campania,» sono soppresse;
   c) le parole: «il Sottosegretario di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il commissario»;
   d) le parole: «sentiti gli enti locali competenti,» sono soppresse;
   e) le parole «della regione Campania» sono sostituite dalla seguenti: «del Comune di Giugliano o di Villa Literno».

  2.2. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
1. 6. Barani, Vessa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto-legge n. 90 del 2008, dando piena attuazione al piano per la gestione del periodo transitorio 2012-2016 correlato alla procedura d'infrazione comunitaria n. 2195/2007 sulla gestione dei rifiuti in Campania, ai termovalorizzatori di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 continuano ad applicarsi i criteri di cui al Titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, integrato dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
1. 7. Barani, Vessa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Le attività previste dall'articolo 2, commi 2, lettera c), e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, svolte dall'unità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, proseguono fino al 30 giugno 2013 anche ai fini dell'esercizio, da parte della Regione Campania, della facoltà di succedere, entro lo stesso termine, nel contratto di gestione di cui alla lettera d) del predetto articolo, previa rinegoziazione finalizzata al raggiungimento della completa remunerazione dell'investimento pubblico di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012. n. 44, anche mediante estensione dell'attività del gestore dell'impianto.
1. 8. Barani, Vessa.

  Sopprimere il comma 2-bis.
1. 9. Barbato.

ART. 1-bis.

  Sopprimerlo.
*1-bis. 1. Barbato.

  Sopprimerlo.
*1-bis. 2. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. L'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
1-bis. 20. Barbato.

Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   b) al comma 35, il settimo, l'ottavo e il decimo periodo sono soppressi.
1-bis. 21. Barbato.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
  2. Fino all'entrata a regime del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in tutti i comuni del territorio nazionale, i sistemi vigenti di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente natura corrispettiva mediante di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
  3. All'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
1-bis. 3. Rubinato, Baretta, Mariani.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
  2. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente natura corrispettiva mediante di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
  3. All'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
1-bis. 4. Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini, Montagnoli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
  3. Al fine di evitare distorsioni alle modalità di prelievo tariffario commisurato alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i comuni di cui al comma 29 dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, possono prevedere, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'applicazione di una maggiorazione calcolata in misura percentuale sull'importo della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui gettito risulta equivalente all'ammontare della maggiorazione prevista al comma 2.
  4. Il comma 13-bis dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-bis, viene effettuata con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.
  5. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente natura corrispettiva mediante sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
  6. All'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
*1-bis. 6. Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini, Montagnoli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
  3. Al fine di evitare distorsioni alle modalità di prelievo tariffario commisurato alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i comuni di cui al comma 29 dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, possono prevedere, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'applicazione di una maggiorazione calcolata in misura percentuale sull'importo della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui gettito risulta equivalente all'ammontare della maggiorazione prevista al comma 2.
  4. Il comma 13-bis dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-bis, viene effettuata con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.
  5. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente natura corrispettiva mediante sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
  6. All'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
*1-bis. 7. Rubinato, Baretta, Mariani.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
  3. Il comma 13-bis dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.
  4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente natura corrispettiva mediante sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
  5. All'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
1-bis. 8. Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini, Montagnoli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2013».
  2. Fino all'entrata a regime del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in tutti i comuni del territorio nazionale, i sistemi vigenti di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente natura corrispettiva mediante di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
  3. All'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2013».
1-bis. 5. Rubinato, Baretta, Mariani.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato, ad esclusione dei casi in cui il soggetto passivo sia tenuto al versamento dell'imposta Municipale (IMU) sul medesimo immobile.»
1-bis. 9. Rubinato, Baretta, Mariani.

  Al comma 1, sostituire le parole: a luglio con le seguenti: a dicembre.
1-bis. 10. Lanzarin, Dussin, Togni, Bragantini, Montagnoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è abrogato.
1-bis. 22. Barbato.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Barbato.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché le disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni.
2. 2. Siragusa, Mariani, Realacci, Bratti, Braga, Motta, Iannuzzi, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Viola.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2.1. – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati). – 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».

  2. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».
2. 020. Realacci.