Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Nuova disciplina del prezzo dei libri - A.C. 1257-B Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1257-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 327    Progressivo: 1
Data: 22/03/2011
Descrittori:
LIBRI   PREZZI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

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22 marzo 2011

 

n. 327/1

 

Nuova disciplina del prezzo dei libri

A.C. 1257-B

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

1257-B

Titolo

Nuova disciplina del prezzo dei libri

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Numero di articoli

4

Date:

 

trasmissione alla Camera

4 marzo 2011

assegnazione

7 marzo 2011

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali), V (Bilancio) e X (Attività produttive)

 


Contenuto

La proposta di legge, già approvata dalla VII Commissione della Camera, in sede legislativa, il 14 luglio 2010, è stata modificata durante l’esame al Senato, conclusosi il 2 marzo 2011. Essa interviene sulla disciplina del prezzo di vendita dei libri,attualmente recata dall’art. 11 della legge n. 62 del 2001, come modificato dall’art. 2 del D.L. n. 99 del 2001.

 

L’art. 11 della L. 7 marzo 2001, n. 62 - nel testo modificato dal D.L. 5 aprile 2001, n. 99 (L. 9 maggio 2001, n. 198) - affida all’editore o importatore di libri la determinazione del prezzo di vendita dei libri al pubblico, da apporre su ciascuna copia, e dispone che il prezzo effettivo di vendita al consumatore finale, da chiunque e comunque effettuata, non può contemplare sconti superiori al 15% (commi 1 e 2).

Queste disposizioni non si applicano per particolari categorie di prodotti librari (comma 3). Si tratta di libri per bibliofili; libri d’arte; libri antichi e di edizioni esaurite; libri usati; libri fuori catalogo; opere prenotate prima della pubblicazione; edizioni destinate alla cessione nell’ambito di rapporti associativi; libri venduti attraverso commercio elettronico; libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici; libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano passati almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria.

Nelle seguenti, ulteriori, ipotesi (comma 4) lo sconto può arrivare al 20% del prezzo originario:

§    libri venduti per corrispondenza o in occasione di manifestazioni fieristiche;

§    libri destinati a particolari categorie di consumatori (ONLUS, scuole, centri di formazione, università, istituzioni o centri scientifici e di ricerca).

Inoltre, il prezzo complessivo fissato per le collane, le collezioni e le grandi opere può essere diverso dalla somma dei prezzi fissati per i singoli volumi (comma 5)[1].

I commi 7 e 8 prevedono l’irrogazione, da parte dei comuni, che sono chiamati a vigilare, di sanzioni amministrative (mutuate dalla disciplina generale del commercio, di cui al D.lgs. 114/1998) in caso di violazione delle disposizioni. In particolare, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,46 a euro 3.098,76 e, in caso di particolare gravità o di recidiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Il comma 9 dispone, infine, che, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza unificata, possono essere ridefinite la misura massima degli sconti e la disciplina delle deroghe al regime di prezzo fisso.

La disciplina riepilogata è entrata a regime il 1° gennaio 2005 dopo che, con una serie di decreti-legge (ultimo dei quali il D.L. n. 271/2003), le era stato attribuito carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2004. La scelta della sperimentazione era stata operata per evitare turbative al mercato ed era, quindi, stato disposto che trenta giorni prima della scadenza del termine della stessa sperimentazione il Comitato istituito con D.P.C.M. 8 marzo 2001 redigesse un rapporto ai fini della eventuale adozione delle misure di cui al comma 9 dell’art. 11 della L. 62/2001.

Per completezza, si ricorda che il testo originario dell’art. 11, comma 4, della L. 62/2001 faceva salva l’applicazione dell’art. 15 del D.lgs. n. 114 del 1998, concernente la disciplina delle vendite straordinarie, nella cui definizione rientrano anche le vendite promozionali. Il comma è stato poi modificato, eliminando tale possibilità, con l’intervento del D.L. 99/2001.

Al riguardo, occorrericordare, peraltro,che, in seguito, l’art. 3 del D.L. 223/2006, al comma 1, ha stabilito che, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi, ed al fine di garantire la libertà di concorrenza, le attività commerciali sono svolte senza i limiti e le prescrizioni espressamente elencati. Tra essi, la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario (lett. e), nonché l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (lett. f).

 

Durante l’esame al Senato, l’Ufficio di Presidenza dalla 7a Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha svolto, il 3 novembre 2010, l’audizione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato[2].

Nel corso dell’audizione è stato rilevato, tra l’altro, che, sulla base di una elaborazione tratta dalle statistiche di Eurostat relativa ai tassi annui di variazione dei prezzi dei libri in Germania, Francia(paesi dotati di una disciplina di contenimento degli sconti), Regno Unito (paese caratterizzato da maggiore libertà) e Italia,nel periodo 1997-2009, si è visto che non vi è sempre un nesso diretto fra disciplina limitativa delle politiche di prezzo delle imprese e loro andamento. Il dato più significativo emerso è, piuttosto, che nei contesti dove si registra una disciplina degli sconti si è potuto mantenere un sistema di distribuzione e di editoria diversificato e plurale, caratterizzato dalla presenza di operatori di differenti dimensioni, anche piccoli.

 

Di seguito si dà conto del contenuto della proposta di legge, come modificata dal Senato, evidenziando anche le principali differenze rispetto all’art. 11 della L. 62/2001, di cui la stessa proposta dispone l’abrogazione.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 70, comma 2, del Regolamento della Camera, la deliberazione può riguardare esclusivamente le modifiche apportate dal Senato (art. 2, commi 2, 3 e 4; art. 3, commi 1 e 3) e gli emendamenti ad esse conseguenti eventualmente proposti.

 

Ai sensi dell’art. 1 – che non ha subito modificheal Senato – la disciplina del prezzo dei libri ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e alla tutela del pluralismo dell’informazione.

L’art. 2 prevedeche il prezzo al consumatore finale dei libri è liberamente fissato dall’editore o dall’importatore (comma 1) e stabilisce che lo sconto al consumatore finale sul prezzo fissato non deve essere superiore al 15% (comma 2).

Il testo approvato dal Senato ha esteso l’applicazione di tale ultima disposizione ai libri venduti per corrispondenza, anche nell’ambito di attività di commercio elettronico.

Il testo licenziato dalla Camera, invece, ricomprendeva tali categorie fra quelle per le quali era consentito effettuare sconti fino al 20% (v. infra).

A sua volta, l’art. 11 della L. 62/2001 - come già visto ante - ricomprendeva i libri venduti nell’ambito del commercio elettronico tra le fattispecie cui non si applicavano i commi 1 e 2 (comma 3), e i libri venduti per corrispondenza tra quelle per le quali era consentito applicare sconti fino al 20% (comma 4).

 

Il comma 4, come modificato dal Senato, dispone che lo sconto può arrivare fino al 20% per i libri venduti in occasione di manifestazioni fieristiche e per quelli destinati a particolari categorie di consumatori,fra le quali già il testo licenziato dalla Camera includeva biblioteche, archivi e musei pubblici che, nell’art. 11, comma 3, lett. i-bis), della L. 62/2001, come si è visto ante, erano esclusi dall’applicazione dell’intera disciplina.

Oltre alle categorie indicate, si conferma l’applicazione dello sconto del 20% ai libri venduti aONLUS, scuole, centri di formazione, università, istituzioni o centri scientifici e di ricerca.

 

Ulteriori modifiche apportate dal Senato riguardano la disciplina delle campagne promozionali (comma 3), implicitamente vietate dall’art. 11 della L. 62/2001[3]: al riguardo, il testo trasmesso dispone che, ad eccezione del mese di dicembre, gli editori possono realizzare campagne promozionali distinte fra loro, non reiterabili nel corso dell’anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti fino al 25% (un quarto) del prezzo fissato.

Il testo approvato dalla Camera non poneva limiti al numero delle campagne promozionali realizzabili nel corso dell’anno, escludendo solo il mese di dicembre, e non poneva limiti alla percentuale di sconto.

E’ fatta salva la facoltà dei dettaglianti di non aderire alle campagne promozionali, pur dovendo essere in ogni caso informati, e – nel testo trasmesso dal Senato – messi in grado di partecipare alle medesime condizioni.

Il medesimo articolo 2, inoltre,già nel testo licenziato dalla Camera:

·  individua le categorie di prodotti cui non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (comma 5). A differenza di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della L. 62/2001, non sono contemplati: i libri venduti su prenotazione precedente la pubblicazione, nonché i libri venduti nell’ambito di attività di commercio elettronico ei libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici (categorie, le ultime due, di cui si è già detto ante);

·  reca norme in materia di prezzo complessivo di collane, collezioni o grandi opere (comma 6, che conferma quanto previsto dal c. 5 dell’art. 11 della L. 62/2001);

·  stabilisce che al commercio librario non si applica la disciplina di liberalizzazione delle vendite promozionali recata dai commi 1, lettere e) ed f), 3 e 4 dell’articolo 3 del D.L. n. 223/2006 (comma 7);

·  dispone in merito alle sanzioni applicabili in caso di contravvenzione delle norme (commi 8 e 9, che confermano quanto già previsto dai commi 7 e 8 dell’art. 11 della L. 62/2001).

 

All’art. 3, il Senato ha modificato la data a decorrere dalla quale si applicheranno le nuove disposizioni, fissata al 1° settembre 2011 (comma 1), lasciando invariata la disposizione secondo cui, a decorrere da tale data, è abrogato l’art. 11 della legge n. 62 del 2001 (comma 2).

Inoltre, ai sensi delnuovo comma 3, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per i beni e le attività culturali, trasmette alle Camere,decorsi 12 mesi dalla data di applicazione delle nuove disposizioni, una relazione sugli effetti delle nuove disposizioni sul settore del libro. Tale previsione sembrerebbe intervenire in sostituzione, di fatto, della procedura – recata dall’art. 11, comma 9, della L. 62/2001 – di revisione della disciplina degli sconti.

 

Nessuna modifica è stata apportata all’art. 4, che definisce la clausola di neutralità finanziaria.

Relazioni allegate

La proposta di legge era corredata di relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge interviene su materia già disciplinata con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto specifico della proposta di legge afferisce alle materie tutela della concorrenza, ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e commercio, che rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

La finalità generale perseguita dalla proposta di legge può, invece, essere rinvenuta nella promozione e diffusione della lettura, ascrivibile all’ambito della promozione e organizzazione di attività culturali, che rientra, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie di legislazione concorrente.

Formulazione del testo

All’art. 2, comma 3, si valuti l’opportunità di specificare la locuzione “distinte tra loro”, chiarendo se si voglia far riferimento a campagne promozionali relative, ad esempio, a tipologie librarie o a percentuali di sconto differenti (nell’ambito del limite posto).

Al medesimo comma, si valuti l’opportunità di specificare la locuzione “e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni”, chiarendo se l’intenzione sia quella di non operare discriminazioni fra i canali di vendita.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1]  Il comma 6, poi abrogato, disciplinava lo sconto praticabile sui testi scolastici.

[2] Il testo del documento consegnato alla 7° Commissione del Senato è per ora disponibile, oltre che presso la relativa segreteria, sul sito dell’Autorità: http://www.agcm.it/segnalazioni/audizioni/5049-disciplina-del-prezzo-dei-libri.html. Come si legge nel resoconto parlamentare in data 3 novembre 2010 (http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=511711), il testo sarà inserito nel sito web della Commissione non appena tecnicamente possibile.

[3]  Come osservato dal Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel corso della citata audizione presso il Senato del 3 novembre 2010.