Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea - A.C. 4935 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4935/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 593
Data: 08/02/2012
Descrittori:
CROAZIA   UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

SIWEB

 

8 febbraio 2012

 

n. 593/0

Adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

A.C. 4935

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

C. 4935

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011

Iniziativa

Governativa

Firma dell’Accordo

9 dicembre 2011

Iter al Senato

No

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

3

Date:

 

Presentazione alla Camera

7 febbraio 2012

Assegnazione

8 febbraio 2012

Commissione competente

III Affari Esteri

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

Atto conclusivo del processo d’integrazione della Croazia nell’Unione europea, avviato nel giugno 2004 il Trattato di adesione è stato sottoscritto a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed è già stato ratificato dalla Croazia con la consultazione referendaria svoltasi il 22 gennaio scorso.

Esso si compone del Trattato di adesione propriamente detto, dell'Atto di adesione, con relativi allegati e protocolli, e dell'Atto finale, con le dichiarazioni e lo scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia.

Il Trattato di adesione (artt. 1-4) contiene le disposizioni procedurali essenziali che disciplinano l’ingresso della Croazia all'Unione europea. Esse prevedono, in particolare, che la Repubblica di Croazia sia inclusa fra i membri dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica (art. 1, par. 1) e che divenga parte del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (artt. 1, par. 2). Alla Croazia si applicano, pertanto (art. 2) tutte le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dei Trattati di cui all'art. 1.

Il Trattato, entrerà in vigore il 1o luglio 2013 a condizione che siano concluse le procedure interne di ratifica da parte degli Stati membri e che tutti gli strumenti di ratifica siano depositati entro il 30 giugno 2013 (art. 3) presso il Governo della Repubblica italiana, che è tradizionalmente depositaria dei trattati comunitari.

E’ importante sottolineare che nelle more del perfezionamento del processo di ratifica del Trattato e della sua entrata in vigore, la Croazia acquisisce il ruolo di “osservatore attivo” nell'Unione europea, potendo partecipare, in tale veste, senza diritto di voto, a tutti i gruppi di lavoro consiliari (ad eccezione di un numero limitati di essi) ed ai relativi Consigli dell'Unione europea, oltre che ai comitati che assistono la Commissione, in linea con quanto previsto in occasione dei precedenti allargamenti.

L'Atto di adesione disciplina invece le condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e gli adattamenti del Trattato sull'Unione europea (TUE), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) che si rendono a tal fine necessari.

Nella Parte prima dell’Atto figurano i princìpi generali, che ribadiscono il carattere vincolante delle disposizioni dei Trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione. Si dispone in particolare il carattere immediatamente vincolante anche di alcuni tipi di atti, a cominciare dalle decisioni e dagli accordi conclusi dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e dalle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni del Consiglio dei ministri e del Consiglio europeo, in quanto atti di natura politica in osservanza dei quali il nuovo Stato membro è chiamato ad adottare le misure necessarie ad assicurare l'applicazione.

La Croazia, inoltre, aderisce automaticamente a convenzioni e protocolli elencati nell'allegato I, sulla base di una decisione adottata dal Consiglio all'unanimità, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, che stabilisce gli adattamenti necessari a tal fine e la data di entrata in vigore (art. 3).

Lo stesso principio viene sancito nell'art.4, par. 1, che concerne l’acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea nonché gli atti basati su tale acquis o ad esso connessi, elencati nell'allegato II.

L'art. 5 prevede, altresì, che la Croazia partecipi all'Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quale «Stato membro con deroga» ai sensi dell'art.139 del TFUE, poiché non adempie alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro.

L'art. 6 contiene alcune rilevanti disposizioni in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di relazioni esterne, stabilendo in particolare il carattere vincolante per la Croazia degli accordi conclusi o provvisoriamente applicati dall'Unione europea con uno o più Paesi terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di un Paese terzo.

Gli artt. 7 ed 8 contengono, infine, alcuni princìpi relativi alle ipotesi di modifica, sospensione o abrogazione delle disposizioni dell'Atto di adesione e alla natura giuridica delle modifiche a carattere permanente apportate agli atti delle Istituzioni dell'Unione europea. È altresì previsto che l'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste nell'Atto di adesione.

La Parte seconda dell’Atto di adesione, suddivisa in due titoli, concerne gli adattamenti dei Trattati resi necessari a seguito dell'ingresso di Zagabria nell'Unione europea.

In particolare, il Titolo I (artt. 9-11) contiene le disposizioni istituzionali che disciplinano la nuova composizione di alcune istituzioni dell'Unione europea a seguito della nomina di membri croati o della partecipazione della Croazia (Corte europea di giustizia, Banca europea per gli investimenti, CEEA).

Il Titolo II (artt. 12-14), relativo ad altri adattamenti, definisce invece il nuovo ambito territoriale di applicazione dei Trattati, includendovi la Croazia, e inserisce il croato fra le lingue ufficiali previste dal TFUE e dal Trattato che istituisce la CEEA.

La Parte III (artt. 15-17) fissa le disposizioni permanenti, comprensive degli adattamenti degli atti delle istituzioni in materia di libera prestazione dei servizi, diritto della proprietà intellettuale, servizi finanziari, agricoltura, pesca, fiscalità, politiche regionali e coordinamento degli strumenti strutturali (elencati nell'allegato III), nonché delle relative misure in materia di proprietà intellettuale, concorrenza, agricoltura, pesca, unione doganale e regole di origine (elencate nell'allegato IV).

Per quanto concerne in particolare la Politica agricola comune, è previsto che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, possa effettuare gli adattamenti delle disposizioni del Trattato che si dovessero rendere necessari a seguito di una modifica delle regole dell'Unione.

La Parte IV è dedicata alle disposizioni temporanee, riguardanti in particolare le misure transitorie applicabili alla Croazia nei diversi settori dell’acquis ed elencate nell'allegato V (Titolo I, art. 18). Sono presenti altresì, all’interno del Titolo II di questa Parte, alcune disposizioni istituzionali concernenti la mutata composizione e il conseguente nuovo calcolo di maggioranze di voto delle principali istituzioni dell'Unione europea (Parlamento europeo, Commissione europea, Consiglio, Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni) nel periodo che intercorre tra la data di adesione e alcune scadenze rilevanti.

In particolare, sono assegnati alla Croazia 12 rappresentanti al Parlamento europeo a partire dalla data di adesione e fino alla scadenza del mandato 2009-2014 (art. 19).

Viene inoltre nominato dal Consiglio, a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, un nuovo membro della Commissione di cittadinanza croata a decorrere dalla data di adesione e fino al 31 ottobre 2014 (art.21).

Il Titolo III della Parte IV comprende le disposizioni finanziarie, che disciplinano in particolare la partecipazione della Croazia al capitale della Banca europea per gli investimenti (art. 27), al Fondo di ricerca sul carbone e l'acciaio, nonché la gestione diretta da parte del Governo croato di gare, sovvenzioni e pagamenti nel quadro dello strumento europeo di pre-adesione IPA e dello strumento di transizione (art. 29).

L'art. 30 istituisce per il periodo 2013-2014 un'assistenza finanziaria temporanea (cosiddetto «strumento di transizione», che ammonta a 29 milioni di euro per il 2013) a favore della Croazia per promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa e giudiziaria necessaria a garantire la piena attuazione dell’acquis. Ulteriori strumenti di carattere temporaneo sono istituiti al fine di aiutare la Croazia a sviluppare l’acquis di Schengen («strumento temporaneo Schengen») ed a migliorare i flussi di tesoreria del bilancio nazionale («strumento temporaneo per i flussi di tesoreria»).

Gli artt. 33, 34 e 35 disciplinano invece la quota degli stanziamenti che sono destinati alla Croazia nel quadro dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca e a titolo della componente «sviluppo rurale» nel quadro dello strumento IPA (misure temporanee supplementari in materia di sviluppo rurale sono definite nell'allegato VI).

L'art. 36 disciplina invece espressamente il meccanismo di monitoraggio da parte della Commissione degli impegni assunti da Zagabria nel corso del negoziato. È prevista la possibilità per il Consiglio di adottare a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione le misure ritenute opportune nei confronti della Croazia, qualora nel corso del processo di controllo dovessero emergere carenze nell'adempimento degli impegni assunti.

Nella Parte V figurano le disposizioni applicative (con la disciplina degli adattamenti dei regolamenti interni e di procedura delle istituzioni dell'Unione europea nonché degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati e la disciplina sull'applicabilità degli atti delle istituzioni) nonché le disposizioni finali. Nell'ambito di queste ultime l'art.54 dispone, in particolare, che il Governo della Repubblica italiana rimetta al Governo della Repubblica di Croazia copia certificata conforme del TUE, del TFUE, del Trattato che istituisce la CEEA e dei trattati che li hanno modificati o integrati.

L'Atto di adesione è corredato di nove allegati e di un protocollo, che costituiscono parte integrante dell'Accordo.

Allegato I (art. 3) Convenzioni e protocolli ai quali la Repubblica di Croazia aderisce alla data di adesione.

Allegato II (art. 4) Disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati che saranno applicabili nella Repubblica di Croazia a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per quest'ultima.

Allegato III (art. 15) Adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni.

Allegato IV (art. 16) Altre disposizioni permanenti.

Allegato V (art. 18) Misure transitorie.

Allegato VI (art. 35) Sviluppo rurale.

Allegato VII (art. 36) Impegni specifici assunti dalla Repubblica di Croazia nei negoziati di adesione.

Allegato VIII (art. 36) Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione dell'industria cantieristica croata.

Allegato IX (art. 36) Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione del settore dell'acciaio.

Protocollo su talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento una tantum alla Repubblica di Croazia di unità di quantità assegnate nel quadro del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nonché la relativa compensazione.

Nell’Atto finale sono riepilogati i testi adottati dalla Conferenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia in vista della sua adesione all'Unione europea. All'Atto finale sono allegate una serie di dichiarazioni rese da parte di tutti gli Stati membri, da alcuni di essi e dalla Croazia. In particolare si attira l'attenzione sulla Dichiarazione comune di Germania e Austria sulla libera circolazione dei lavoratori e su quella della sola Croazia relativa alla disposizione transitoria sulla liberalizzazione del mercato dei terreni agricoli in Croazia. Segue uno scambio di lettere volto a disciplinare una procedura di informazione e di consultazione tra lo Stato aderente e l'Unione europea nel periodo tra la firma e l'entrata in vigore del Trattato di adesione.

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica attesta che dall'attuazione dell’accordo non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il bilancio dello Stato. Tutte le spese derivanti dall'applicazione del Trattato e dall'ingresso della Croazia nell'Unione europea sono infatti imputate al bilancio della stessa Unione, che è finanziato da risorse proprie e da trasferimenti di risorse nazionali.

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno, composto di tre articoli, e contiene le consuete previsioni riguardanti, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica (art. 1), l’ordine di esecuzione (art. 2) e l’entrata in vigore, fissata il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale (art. 3).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Esteri

( 066760-4939 – *st_affari_esteri@camera.it

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