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PDL 2058

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2058



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PALAGIANO, DONADI, MURA, DI PIETRO, DI GIUSEPPE, EVANGELISTI

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita

Presentata il 12 gennaio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Prima dell'entrata in vigore della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di fecondazione assistita, le coppie che in Italia accedevano ad un programma di procreazione medicalmente assistita godevano della possibilità di inseminare in vitro tutti o gran parte degli ovociti prodotti. Ciò al fine di praticare una selezione embrionale ed ottenere un numero di embrioni sufficiente a garantire successivi transfer, in caso di insuccesso, evitando alla donna ulteriori terapie ormonali. Gli embrioni eccedenti venivano crio-conservati in azoto liquido e raccolti nei centri che eseguivano il programma. Con questa metodica, numerose coppie che hanno ottenuto la gravidanza al primo tentativo, hanno espresso per iscritto, ai relativi centri, la rinuncia al mantenimento della crio-conservazione e quindi al possesso degli embrioni stessi.
      Con l'attuazione della legge n. 40 del 2004 viene posto il divieto di estinguere questi embrioni soprannumerari e di utilizzarli ai fini della ricerca.
      Da un'attenta analisi della recente letteratura scientifica si evince che, con il passare del tempo, si riducono le chanche di vita degli embrioni crio-conservati e la loro possibilità di annidarsi in utero. Il tempo spegnerebbe, quindi, quella ipotesi di vita insita in ciascun embrione, portandolo a morte certa.
      Da un censimento effettuato dall'Istituto superiore di sanità (ISS) a seguito del decreto del Ministro della salute 4 agosto 2004, gli embrioni abbandonati ammonterebbero a 3.415. Tale numero, però, non tiene conto degli altri embrioni, di fatto abbandonati, appartenenti a coppie irrintracciabili, quantificabili in alcune migliaia. Lo stesso decreto stanziava 50.000 euro destinati all'ISS per la realizzazione del censimento e 400.000 euro per istituire presso l'Ospedale Maggiore di Milano una bio-banca nazionale adibita a ricevere gli embrioni «orfani» provenienti da tutte le regioni d'Italia. L'opera è stata realizzata, i fondi sono stati rendicontati già nel 2005, ma attualmente nessun embrione risulta pervenuto presso la struttura milanese.
      Con la presente proposta di legge si intende rendere operativa la bio-banca nazionale e dar vita ad una parte di questi embrioni, impedendo la loro involuzione fisiologica.
      La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione consta di quattro articoli.
      L'articolo 1 definisce e individua quelli che sono gli embrioni in stato di «abbandono», prevedendo il loro trasferimento presso la bio-banca nazionale dell'Ospedale Maggiore di Milano.
      L'articolo 2 prevede la possibilità, per le coppie che ne facciano richiesta presso il tribunale per i minorenni, di poter «adottare» l'embrione crio-conservato. Vengono altresì stabiliti i requisiti che sono necessari alle coppie affinché possano presentare domanda di adozione precoce, nonché gli elementi che precludono l'accoglimento della domanda.
      L'articolo 3 definisce i criteri e le procedure per il transfer degli embrioni. Tra le altre cose, si prevede che tutte le operazioni relative alla eventuale preparazione e al trasferimento endouterino dell'embrione dovranno avvenire presso la bio-banca nazionale dell'Ospedale Maggiore di Milano e che la donna potrà ricevere l'impianto di un solo embrione. È, inoltre, previsto che il numero totale degli embrioni crio-conservati giacenti presso la bio-banca nazionale sia ripartito in misura percentuale tra i vari tribunali per i minorenni d'Italia.
      Con l'articolo 4 si dispone che il nascituro è riconosciuto, a tutti gli effetti di legge, come figlio legittimo della coppia «adottante», e che dal momento dell'embryo-transfer la coppia acquisisce tutti i diritti e i doveri, in maniera definitiva ed irrevocabile, relativi al ruolo genitoriale rispetto al suddetto figlio.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Embrioni in stato di abbandono).

      1. Ai fini della presente legge sono considerati in stato di abbandono gli embrioni prodotti, ricorrendo a tecniche di procreazione medicalmente assistita, prima della data di entrata in vigore della legge 19 febbraio 2004, n. 40, che i genitori biologici, o le singole donne, per iscritto, hanno rinunciato a utilizzare.
      2. Sono considerati, altresì, in stato di abbandono gli embrioni appartenenti a coppie o a singole donne che risultino non più rintracciabili, da almeno due anni, da parte delle strutture presso le quali sono state eseguite le tecniche di crio-conservazione.
      3. Gli embrioni in stato di abbandono esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi dalla medesima data, sono trasferiti presso la biobanca nazionale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute 4 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 2004, di seguito denominata «bio-banca».

Art. 2.
(Adozione degli embrioni in stato di abbandono).

      1. Gli embrioni in stato di abbandono possono essere adottati da coppie di persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi da almeno due anni, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente legge. Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato e in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184.
      2. Ai fini del comma 1, le domande di adozione sono presentate al tribunale per i minorenni. Ciascuna coppia può presentare una sola domanda di adozione, presso un solo tribunale per i minorenni.
      3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, la domanda di adozione di cui al comma 2 può essere presentata se:

          a) almeno uno dei componenti della coppia è cittadino italiano;

          b) la donna è di età non superiore a quaranta anni e l'uomo di età non superiore a quarantacinque anni;

          c) la donna è in possesso di una certificazione medica, rilasciata con le modalità di cui al comma 4, che attesta che le sue caratteristiche biologiche siano tali da far presumere il normale sviluppo dell'embrione;

          d) la coppia non ha figli propri vivi; possono essere accolte le domande presentate da coppie in cui uno solo dei componenti abbia figli propri vivi;

          e) la coppia dimostra di avere redditi sufficienti a garantire un adeguato sviluppo del minore.

      4. Le certificazione medica di cui alla lettera c) del comma 3 è rilasciata dalle cliniche universitarie o dalle strutture autorizzate a praticare tecniche di procreazione medicalmente assistita ai sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sulla base di specifici esami volti ad accertare l'idoneità delle condizioni psicofisiche dell'interessata, tali da garantire una presumibile, normale gestazione.

Art. 3.
(Criteri e procedure per il trasferimento endouterino degli embrioni in stato di abbandono).

      1. Tutte le operazioni relative all'eventuale preparazione farmacologica della donna interessata e al trasferimento endouterino degli embrioni per i quali è stata accolta la domanda di adozione di cui all'articolo 2 sono effettuate esclusivamente presso la bio-banca nazionale.
      2. Ai fini dell'individuazione delle coppie da ammettere alle operazioni di embryo-transfer, nell'ambito di quelle la cui domanda di adozione di cui all'articolo 2 è stata accolta, il numero totale degli embrioni in stato di abbandono presenti presso la bio-banca è ripartito tra i tribunali per i minorenni presenti sul territorio nazionale, in proporzione al numero di domande di adozione nazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n,  184, presentate presso ognuno di essi negli ultimi due anni.
      3. L'attività di trasferimento endouterino degli embrioni da parte della bio-banca è regolamentata secondo un calendario che riservi a ciascun tribunale dei minorenni un periodo di due settimane, a rotazione continua.
      4. In relazione alle operazioni programmate ai sensi del comma 3, la biobanca richiede al tribunale per i minorenni, con almeno venti giorni di anticipo, di individuare l'elenco delle coppie da convocare ai fini dell'attuazione delle operazioni di trasferimento endouterino, in numero pari a quello degli embrioni da trasferire. Il tribunale per i minorenni individua le coppie interessate sulla base dell'ordine cronologico delle domande pervenute; prima di trasmettere l'elenco alla bio-banca, acquisisce da ciascuna coppia interessata la conferma della volontà di procedere all'adozione e l'impegno a essere presente presso la bio-banca nelle date da essa indicate; in mancanza, o in caso di irreperibilità dei componenti della coppia, convoca la coppia successiva.
      5. La bio-banca convoca le coppie individuate ai sensi del comma 4 in numero pari a quello degli embrioni da sottoporre a trasferimento endouterino. Se, dopo che lo stato di crio-conservazione dell'embrione è stato interrotto in maniera non reversibile, una delle coppie convocate rinuncia al trasferimento endouterino, e non è possibile convocare un'altra coppia in tempo utile, l'embrione è trasferito, a discrezione del medico responsabile, nel l'utero della donna di un'altra delle coppie convocate, a condizione che il secondo embrione abbia la stessa provenienza biologica del primo.

Art. 4.
(Acquisizione e irrevocabilità della genitorialità).

      1. Dal momento dell'embryo-transfer effettuato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, la coppia interessata acquisisce, irrevocabilmente, tutti i diritti e i doveri relativi al ruolo genitoriale nei confronti del nascituro, comprese le responsabilità relative all'andamento della gravidanza.
      2. Il bambino nato a seguito dell'applicazione delle operazioni di cui all'articolo 3 è riconosciuto come figlio legittimo della coppia interessata, a tutti gli effetti di legge.


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