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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2058 |
1. Ai fini della presente legge sono considerati in stato di abbandono gli embrioni prodotti, ricorrendo a tecniche di procreazione medicalmente assistita, prima della data di entrata in vigore della legge 19 febbraio 2004, n. 40, che i genitori biologici, o le singole donne, per iscritto, hanno rinunciato a utilizzare.
2. Sono considerati, altresì, in stato di abbandono gli embrioni appartenenti a coppie o a singole donne che risultino non più rintracciabili, da almeno due anni, da parte delle strutture presso le quali sono state eseguite le tecniche di crio-conservazione.
3. Gli embrioni in stato di abbandono esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi dalla medesima data, sono trasferiti presso la biobanca nazionale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute 4 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 2004, di seguito denominata «bio-banca».
1. Gli embrioni in stato di abbandono possono essere adottati da coppie di persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi da almeno due anni, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente legge. Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato e in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. Ai fini del comma 1, le domande di adozione sono presentate al tribunale per i minorenni. Ciascuna coppia può presentare una sola domanda di adozione, presso un solo tribunale per i minorenni.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, la domanda di adozione di cui al comma 2 può essere presentata se:
a) almeno uno dei componenti della coppia è cittadino italiano;
b) la donna è di età non superiore a quaranta anni e l'uomo di età non superiore a quarantacinque anni;
c) la donna è in possesso di una certificazione medica, rilasciata con le modalità di cui al comma 4, che attesta che le sue caratteristiche biologiche siano tali da far presumere il normale sviluppo dell'embrione;
d) la coppia non ha figli propri vivi; possono essere accolte le domande presentate da coppie in cui uno solo dei componenti abbia figli propri vivi;
e) la coppia dimostra di avere redditi sufficienti a garantire un adeguato sviluppo del minore.
4. Le certificazione medica di cui alla lettera c) del comma 3 è rilasciata dalle cliniche universitarie o dalle strutture autorizzate a praticare tecniche di procreazione medicalmente assistita ai sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sulla base di specifici esami volti ad accertare l'idoneità delle condizioni psicofisiche dell'interessata, tali da garantire una presumibile, normale gestazione.
1. Tutte le operazioni relative all'eventuale preparazione farmacologica della donna interessata e al trasferimento endouterino degli embrioni per i quali è stata accolta la domanda di adozione di
cui all'articolo 2 sono effettuate esclusivamente presso la bio-banca nazionale.
2. Ai fini dell'individuazione delle coppie da ammettere alle operazioni di embryo-transfer, nell'ambito di quelle la cui domanda di adozione di cui all'articolo 2 è stata accolta, il numero totale degli embrioni in stato di abbandono presenti presso la bio-banca è ripartito tra i tribunali per i minorenni presenti sul territorio nazionale, in proporzione al numero di domande di adozione nazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n, 184, presentate presso ognuno di essi negli ultimi due anni.
3. L'attività di trasferimento endouterino degli embrioni da parte della bio-banca è regolamentata secondo un calendario che riservi a ciascun tribunale dei minorenni un periodo di due settimane, a rotazione continua.
4. In relazione alle operazioni programmate ai sensi del comma 3, la biobanca richiede al tribunale per i minorenni, con almeno venti giorni di anticipo, di individuare l'elenco delle coppie da convocare ai fini dell'attuazione delle operazioni di trasferimento endouterino, in numero pari a quello degli embrioni da trasferire. Il tribunale per i minorenni individua le coppie interessate sulla base dell'ordine cronologico delle domande pervenute; prima di trasmettere l'elenco alla bio-banca, acquisisce da ciascuna coppia interessata la conferma della volontà di procedere all'adozione e l'impegno a essere presente presso la bio-banca nelle date da essa indicate; in mancanza, o in caso di irreperibilità dei componenti della coppia, convoca la coppia successiva.
5. La bio-banca convoca le coppie individuate ai sensi del comma 4 in numero pari a quello degli embrioni da sottoporre a trasferimento endouterino. Se, dopo che lo stato di crio-conservazione dell'embrione è stato interrotto in maniera non reversibile, una delle coppie convocate rinuncia al trasferimento endouterino, e non è possibile convocare un'altra coppia in tempo utile, l'embrione è trasferito, a discrezione del medico responsabile, nel
l'utero della donna di un'altra delle coppie convocate, a condizione che il secondo embrione abbia la stessa provenienza biologica del primo.
1. Dal momento dell'embryo-transfer effettuato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, la coppia interessata acquisisce, irrevocabilmente, tutti i diritti e i doveri relativi al ruolo genitoriale nei confronti del nascituro, comprese le responsabilità relative all'andamento della gravidanza.
2. Il bambino nato a seguito dell'applicazione delle operazioni di cui all'articolo 3 è riconosciuto come figlio legittimo della coppia interessata, a tutti gli effetti di legge.
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