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PDL 1257-B

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1257-B



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 14 luglio 2010 (v. stampato Senato n. 2281)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 2 marzo 2011

d'iniziativa dei deputati

LEVI, BACHELET, BARBIERI, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, GHIZZONI, GINEFRA, GIULIETTI, GRANATA, LOLLI, MAZZARELLA, MAZZUCA, NICOLAIS, PES, PICIERNO, ROSSA, ANTONINO RUSSO, SIRAGUSA
Nuova disciplina del prezzo dei libri

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 4 marzo 2011
 

Pag. 2



TESTO
approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati

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TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 1.
(Oggetto e finalità generali).

Art. 1.
(Oggetto e finalità generali).

      1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri.

      Identico.

      2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione.  

Art. 2.
(Disciplina del prezzo dei libri).

Art. 2.
(Disciplina del prezzo dei libri).

      1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

      1. Identico.

      2. È consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.       2. È consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.
      3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali, per un periodo non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2. È comunque fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni       3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purché non superiori a un quarto

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caso essere informati, di non aderire a tali campagne promozionali. del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. È comunque fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
      4. La vendita di libri ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1:       4. Identico:
          a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;           a) identica;
          b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università;           b) identica.
          c) quando i libri sono venduti per corrispondenza o nell'ambito di attività di commercio elettronico.           soppressa
      5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

      5. Identico.

          a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;  
          b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;  
          c) libri antichi e di edizioni esaurite;  
          d) libri usati;  
          e) libri posti fuori catalogo dall'editore;  
          f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;  

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          g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.  
      6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

      6. Identico.

      7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.       7. Identico.
      8. La vendita di libri, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.       8. Identico.
      9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.       9. Identico.

Art. 3.
(Efficacia e abrogazione).

Art. 3.
(Efficacia e abrogazione. Relazione al Parlamento).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1o novembre 2010.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1o settembre 2011.

      2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge è abrogato l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.       2. Identico.
        3. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per i beni e le attività culturali, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente legge sul settore del libro.

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Art. 4.
(Clausola di neutralità finanziaria).

Art. 4.
(Clausola di neutralità finanziaria).

      1. I comuni provvedono alle attività di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Identico.


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