Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3865

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3865



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERSANI, FRANCESCHINI, MARIANI, CAUSI, FEDERICO TESTA, BRATTI, VILLECCO CALIPARI, BOCCIA, LENZI, LULLI, BENAMATI, BOCCI, BRAGA, ESPOSITO, GINOBLE, IANNUZZI, MARANTELLI, MARGIOTTA, MORASSUT, MOTTA, REALACCI, VIOLA, CARELLA, CECCUZZI, D'ANTONI, FLUVI, FOGLIARDI, GRAZIANO, MARCHIGNOLI, PICCOLO, PIZZETTI, SPOSETTI, STRIZZOLO, VACCARO, VERINI, COLANINNO, FADDA, FRONER, MARCHIONI, MARTELLA, MASTROMAURO, PELUFFO, PORTAS, QUARTIANI, SANGA, SCARPETTI, VICO, ZUNINO, LOVELLI

Disposizioni per il governo delle risorse idriche e la gestione del servizio idrico integrato

Presentata il 16 novembre 2010


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza della necessità di affrontare una questione delicata e vitale quale è la gestione di un bene prezioso come l'acqua, inserendo tale utilizzo in un contesto normativo che tuteli da una parte l'inalienabile diritto all'accesso all'acqua potabile per tutti i cittadini consentendo, allo stesso tempo, un incremento di efficienza, di funzionalità ed economicità nei meccanismi di gestione del servizio idrico integrato.
      In questi anni gli innumerevoli interventi normativi che si sono sovrapposti e stratificati hanno reso difficile la lettura e l'interpretazione di un quadro giuridico in continua evoluzione.
      L'ultima importante modifica normativa si è avuta con il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 – meglio conosciuto come decreto Ronchi – recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità
 

Pag. 2

europee», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, che, all'articolo 15, ha modificato l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il citato decreto-legge n. 135 del 2009, con l'alibi di un non meglio precisato «adeguamento all'ordinamento comunitario», ha modificato la disciplina sui servizi pubblici locali – come affermato nella relazione illustrativa al provvedimento – «allo scopo di aumentarne la spinta liberalizzatrice in un quadro regolatorio certo e chiaro che agevoli l'iniziativa dei soggetti privati, riduca i costi per le pubbliche amministrazioni e garantisca la migliore qualità dei servizi resi agli utenti».
      Successivamente con il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, meglio noto come «decreto Calderoli» che ha aggiunto il comma 186-bis all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), è stata disposta la soppressione, entro il 31 dicembre 2010, ora prorogata al 31 dicembre 2011, delle autorità d'ambito territoriale ottimale creando un'incertezza che impedisce una corretta ed efficiente gestione del servizio.
      La frettolosa approvazione del decreto legge n. 135 del 2009 ha volutamente trascurato la presenza, nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, di una importantissima norma, la direttiva quadro n. 60 del 2000, recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque», il cui primo considerando afferma in modo inequivocabile che «l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale».
      Pertanto, pur in assenza di un reale obbligo comunitario e senza che nessuna procedura di infrazione fosse stata avviata nei confronti dell'Italia, in riferimento all'affidamento dei servizi pubblici locali in generale o del servizio idrico in particolare, il Governo ha varato una norma molto discutibile, ricorrendo persino, senza una ragione plausibile, al voto di fiducia.
      Il nuovo modello di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ha messo i comuni nella condizione di vendere quote delle aziende che gestiscono i servizi idrici integrati indipendentemente dalla programmazione, dalla qualità del funzionamento e dal grado di soddisfazione delle comunità locali. Più in generale, gli enti locali sono incentivati a privatizzare quote dei servizi, con benefìci esclusivamente per i grandi gruppi privati, spesso stranieri.
      La disponibilità dimostrata dalle forze politiche presenti nell'arco parlamentare ad affrontare, senza preconcetti, la questione e a ragionare su ipotesi di riforma del sistema di gestione dell'acqua non è stata minimamente colta dal Governo. Le questioni per noi centrali in tema di acqua sono: il riconoscimento del valore pubblico dell'acqua e delle infrastrutture idriche; la valutazione più attuale del costo della risorsa anche nell'ottica di un uso più oculato; il controllo, la tutela, la valorizzazione, il risparmio della risorsa idrica da utilizzare con criteri di solidarietà, anche salvaguardando aspettative e diritti delle generazioni future, facendo riferimento al patrimonio ambientale; la necessità di investimenti certi che non gravino in maniera eccessiva sulle tariffe a carico dei cittadini; la definizione di un rigoroso meccanismo di controllo sulla qualità dell'acqua; la costituzione di un'autorità terza, indipendente e a tutela dell'interesse pubblico che vigili proprio sull'andamento delle tariffe in rapporto alla qualità dei servizi erogati e alla loro efficienza.
      Il Governo ha rifiutato ogni tentativo di dialogo, proseguendo per la propria strada, ignorando anche le proposte delle associazioni e dei comitati, che hanno espresso una preoccupazione sempre maggiore per l'ipotesi prospettata dal Governo di una progressiva sottrazione di beni e diritti collettivi dal controllo pubblico per
 

Pag. 3

sottoporli interamente a logiche di mercato per le quali è predominante il profilo connesso alla redditività piuttosto che quello connesso al benessere dei cittadini.
      Questa preoccupazione ha prodotto, come reazione, l'avvio di una campagna referendaria basata su presupposti legittimi e condivisibili, che sconta però l'inevitabile limite dell'articolo 75 della Costituzione, il quale, per il suo carattere esclusivamente abrogativo di norme in vigore, non consente una revisione razionale di norme complesse, rischiando di dare vita a prevedibili, quanto azzardati, vuoti legislativi.
      L'accelerazione imposta dal Governo manifesta la mancanza di percezione sia del dibattito culturale, concreto e propositivo, che sta animando il Paese, sia dell'evoluzione giurisprudenziale che meriterebbe una più attenta lettura. Proprio in questi giorni la Corte costituzionale è chiamata a decidere sul regime delle competenze legislative tra Stato e regioni in tema di servizi pubblici locali, proprio a seguito di ricorsi in via principale presentati da ben sette regioni.
      È in questo quadro politico che il partito democratico ha sentito il dovere di farsi interprete e promotore di una seria e ponderata revisione del quadro normativo, che prevede innanzitutto l'abrogazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009 e che persegue l'obiettivo di delineare una riforma organica per il settore che tuteli pubblicamente «il bene collettivo» acqua, garantendo un servizio efficiente e di qualità, remunerato con tariffe eque.
      La proposta di legge si articola nei seguenti punti fondamentali:

          con le disposizioni del capo I (articoli 1 e 2) si stabilisce che l'acqua è un bene pubblico e che sono beni pubblici anche le strutture del servizio idrico integrato;

          con il capo II (articoli da 3 a 5) si interviene nella gestione delle risorse idriche, prevedendo maggiori competenze in capo all'Autorità di distretto idrografico nell'ambito di una politica gestionale sostenibile e integrata della risorsa idrica, in linea con gli indirizzi dell'Unione europea; viene rafforzato il ruolo degli ambiti territoriali ottimali per i quali è prevista l'istituzione di un'assemblea a cui sono attribuiti compiti rilevanti in materia di governo del servizio idrico e, prevedendo la partecipazione degli amministratori locali, si favorisce un processo di democratizzazione delle scelte strategiche in una materia di così grande interesse per la collettività;

          con il capo III (articolo 6) si delinea il quadro regolatorio del servizio idrico integrato con l'istituzione di un'autorità indipendente con poteri di verifica dei piani strategici e dei piani d'ambito e con il potere di verifica delle tariffe e di ispezione e di sanzione delle attività svolte dai gestori; per lo svolgimento delle proprie funzioni l'autorità può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino a 150 milioni di euro in caso di inosservanza dei propri provvedimenti da parte dei soggetti esercenti il servizio idrico integrato;

          con il capo IV (articoli da 7 a 14) il servizio idrico integrato viene collocato nel corretto quadro giuridico dell'Unione europea, connotandolo quale servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; si dispone che tale servizio possa essere svolto da un solo soggetto per ogni ambito di affidamento e che il servizio idrico integrato sia organizzato sulla base degli ambiti territoriali ottimali (ATO) come definiti dalle regioni. L'assemblea d'ambito affida la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità a soggetti privati, pubblici o misti, prevedendo obblighi stringenti in capo ai soggetti affidatari e precise disposizioni per la revoca dell'affidamento. Si delinea quindi una gestione industriale del servizio idrico con una dimensione di scala adeguata che preveda l'utilizzo delle migliori tecnologie e che comunque garantisca una tariffa sociale per i nuclei familiari più numerosi e le fasce sociali più deboli;

          con il capo V (articolo 15) è istituito un Fondo nazionale per il riequilibrio

 

Pag. 4

territoriale delle dotazioni e delle infrastrutture idriche e per la preservazione della risorsa acqua, a garanzia dell'accesso universale a un servizio di massima qualità secondo criteri di equità e solidarietà;

          con il capo VI (articolo 16) si apportano modifiche alla normativa vigente conseguenti alle disposizioni introdotte dalla legge.

      Questa proposta di legge è una base da cui può nascere un serio e approfondito confronto sulla gestione delle risorse idriche, che è necessario per individuare una soluzione giuridica adeguata, a prescindere dall'esito referendario.
      Con la presente proposta di legge diamo il nostro contributo per avviare un'elaborazione che, senza pregiudizi ideologici e posizioni preconcette, permetta di costruire un impianto normativo che risponda correttamente a tutte le esigenze e che, soprattutto, permetta di preservare un patrimonio straordinario e vitale nell'interesse delle future generazioni.

 

Pag. 5


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ E PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei princìpi di sostenibilità di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e della normativa dell'Unione europea, le modalità di governo delle risorse idriche per i diversi usi, le modalità di regolazione e di gestione del servizio idrico integrato e le modalità di sviluppo delle dotazioni infrastrutturali idriche.

Art. 2.
(Princìpi).

      1. L'acqua è un bene comune dell'umanità. Tutte le acque superficiali e sotterranee, anche non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa indispensabile e inalienabile del demanio.
      2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio idrico e ambientale integro.
      3. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.
      4. L'acqua è un bene di rilevanza economica e sociale che deve essere preservato anche attraverso la cura del territorio, la manutenzione dei bacini idrografici, la tutela dei corpi idrici e delle aree di salvaguardia.

 

Pag. 6


      5. La disponibilità, la fornitura e l'accesso all'acqua si conformano ai livelli essenziali definiti ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
      6. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni a tutela delle fasce sociali più deboli. Fino a una loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali del servizio idrico integrato già fissati in base alla legislazione vigente. Le regioni, con proprie leggi, definiscono le modalità attraverso le quali il diritto all'acqua è garantito.
      7. L'insieme delle infrastrutture e dei servizi che costituiscono il servizio idrico integrato appartengono, fin dalla loro messa in esercizio, al demanio dello Stato.
      8. Le opere e gli impianti del servizio idrico integrato sono gestiti con criteri di efficienza e di economicità e secondo logiche industriali, tali da assicurare qualità omogenea e controllabile dei servizi, sicurezza degli approvvigionamenti ed efficienza depurativa, costi sostenibili, equità delle tariffe, riduzione degli sprechi e degli usi inappropriati della risorsa su tutto il territorio nazionale.

Capo II
GOVERNO DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 3.
(Autorità di bacino distrettuale).

      1. All'autorità di bacino distrettuale, prevista all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assegnati, tra gli altri, i seguenti compiti:

          a) garantire l'uso sostenibile delle risorse idriche, nel rispetto della priorità per il consumo umano, fornendo ogni indicazione utile alla predisposizione dei piani strategici d'ambito da parte delle assemblee d'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 4;

 

Pag. 7

          b) garantire la corretta allocazione delle risorse idriche secondo princìpi di risparmio energetico e idrico;

          c) supportare lo Stato e le regioni nella definizione dei canoni per le utenze di acqua pubblica anche per coprire i costi di preservazione della risorsa, in particolare nei territori montani, e di gestione delle aree di salvaguardia;

          d) elaborare le misure e gli interventi necessari a garantire il corretto uso delle risorse idriche;

          e) dettare indirizzi alle proprie articolazioni regionali in materia di uso e tutela delle risorse idriche;

          f) definire, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi pluriennali di attività e le iniziative da porre in essere con cadenza annuale;

          g) svolgere funzioni arbitrali, oppugnabili al Consiglio dei ministri, in caso di conflitti tra usi alternativi delle risorse idriche;

          h) emanare indirizzi vincolanti per la gestione delle crisi idriche;

          i) assumere decisioni in caso di emergenza idrica anche attraverso l'adozione di ordinanze vincolanti;

          l) elaborare il piano di distretto;

          m) esprimere un parere sulla coerenza con gli obiettivi del piano di distretto dei piani e dei programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;

          n) elaborare un'analisi delle caratteristiche del distretto, un esame sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonché un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

 

Pag. 8

      2. Presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è convocata annualmente la Conferenza delle autorità di distretto idrografico al fine di elaborare e di condividere criteri e metodologie per garantire i medesimi standard qualitativi su tutto il territorio nazionale.

Art. 4.
(Assemblea d'ambito territoriale ottimale).

      1. L'assemblea d'ambito territoriale ottimale, di seguito denominata «assemblea d'ambito» è una struttura di coordinamento costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze a essi spettanti in materia di gestione del servizio idrico integrato e di tutela dei consumatori e, in particolare, del diritto di ciascuno ad accedere alle risorse idriche.
      2. L'assemblea d'ambito è coordinata dal presidente della regione nel caso di ambiti coincidenti con la regione, dal presidente della provincia nel caso di ambiti coincidenti con il territorio provinciale o da un sindaco nei restanti casi.
      3. L'assemblea d'ambito si avvale di un'apposita struttura tecnico-amministrativa costituita da personale dell'ente al quale appartiene il coordinatore di cui al comma 2.
      4. Le decisioni dell'assemblea d'ambito sono deliberate in conformità alla seguente procedura:

          a) adozione degli atti;

          b) discussione, valutazione e decisione con mandato vincolante al sindaco da parte del consiglio comunale che assicura la partecipazione dei cittadini nelle forme ritenute più efficaci, di ciascuno dei comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale;

          c) approvazione definitiva degli atti adottati, tenuto conto dei pareri espressi

 

Pag. 9

dall'Autorità nazionale di regolazione di cui all'articolo 6, dall'autorità di distretto e dai consigli comunali.

      5. All'assemblea d'ambito sono affidati, tra gli altri, i seguenti compiti:

          a) predisporre il piano strategico d'ambito contenente gli obiettivi del servizio idrico integrato di uso delle risorse idriche e di adeguamento delle infrastrutture;

          b) fissare il limite di sostenibilità della tariffa sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità nazionale di regolazione ai sensi dell'articolo 10;

          c) scegliere le modalità di gestione del servizio idrico integrato;

          d) disporre l'affidamento, la conferma o la revoca della gestione del servizio idrico integrato secondo le modalità previste dall'articolo 9;

          e) adottare e approvare, secondo le procedure di cui al comma 4 del presente articolo, il piano esecutivo d'ambito predisposto dal gestore sulla base delle linee guida emanate dall'Autorità nazionale di regolazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, lettera a), e coerenti con il piano strategico d'ambito approvato;

          f) proporre all'Autorità nazionale di regolazione di cui all'articolo 6 interventi per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e per il riequilibrio territoriale da finanziare con le risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 15.

Art. 5.
(Partecipazione dei comuni all'assemblea d'ambito).

      1. I sindaci rappresentano la collettività amministrata e concorrono, in ragione dei parametri definiti dalle leggi regionali, alle decisioni ordinarie e straordinarie assunte dall'assemblea d'ambito.
      2. Il sindaco partecipa alle assemblee d'ambito direttamente o attraverso un assessore delegato.

 

Pag. 10


      3. Gli atti adottati dall'assemblea d'ambito sono discussi dal consiglio comunale, in seduta pubblica, entro sessanta giorni dalla data della loro adozione. Su tali atti il consiglio comunale esprime un proprio parere motivato.

Capo III
REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 6.
(Autorità nazionale di regolazione del servizio idrico integrato).

      1. Al fine di garantire la gestione del servizio idrico integrato, definito dall'articolo 7, secondo princìpi di efficienza, efficacia, economicità, sostenibilità, non discriminazione e tutela degli utenti, è istituita l'Autorità nazionale di regolazione del servizio idrico integrato, di seguito denominata «Autorità».
      2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; essa è preposta alla regolazione e al controllo del servizio idrico integrato sull'intero territorio nazionale.
      3. L'Autorità svolge attività consultiva e di segnalazione al Parlamento, al Governo e alle regioni nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa dell'Unione europea.
      4. L'Autorità ha sede in Roma ed è un organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, di cui tre, fra cui il presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle citate Commissioni parlamentari a maggioranza

 

Pag. 11

dei due terzi dei loro componenti. In sede di prima attuazione della presente legge, le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere è espresso a maggioranza assoluta. I restanti due membri sono scelti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome a maggioranza semplice.
      5. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore idrico e in quello dei servizi pubblici locali; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa non retribuita per l'intera durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato.
      6. Per almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che ha violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 1,5 milioni di euro e non superiore a 100 milioni di euro, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito è stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali
 

Pag. 12

sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
      7. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.
      8. Le indennità spettanti ai componenti dell'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e sono parametrate ai compensi spettanti agli alti dirigenti dello Stato. L'incarico comporta esclusività di rapporto ed incompatibilità con altri incarichi pubblici o privati, in conformità a quanto disposto dai commi 5 e 6.
      9. L'Autorità, nel perseguire le sue finalità, svolge le seguenti funzioni:

          a) emana linee guida per la redazione dei piani strategici e dei piani esecutivi d'ambito;

          b) assiste le assemblee d'ambito nella definizione dei piani strategici;

          c) verifica la congruità e la sostenibilità dei piani esecutivi e d'ambito secondo logiche di natura industriale;

          d) valuta i piani esecutivi d'ambito proposti dai gestori;

          e) esercita la funzione di arbitro nel confronto negoziale tra ambito di gestione del servizio idrico integrato e gestore;

          f) su proposta dell'assemblea d'ambito valuta le modifiche ai contratti di affidamento del servizio idrico integrato strettamente necessarie al raggiungimento di più elevati livelli di efficienza del servizio e di sostenibilità delle tariffe;

          g) su proposta dell'assemblea d'ambito valuta l'andamento delle gestioni del servizio idrico integrato al fine della conferma o della revoca delle stesse;

          h) dispone il finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 15, degli interventi per lo sviluppo del riequilibrio territoriale delle dotazioni

 

Pag. 13

e delle infrastrutture idriche proposti dall'assemblea d'ambito;

          i) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi idrici da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione, nei limiti delle leggi vigenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche industriali, alle condizioni tecnologiche e all'evoluzione delle normative dell'Unione europea;

          l) definisce gli schemi tipo degli atti delle concessioni, delle autorizzazioni, delle convenzioni e dei contratti regolanti i rapporti tra i diversi soggetti;

          m) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti il servizio idrico integrato, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, anche in riferimento alle singole voci di costo e al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la salvaguardia dell'integrità delle risorse idriche, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

          n) verifica la congruità delle tariffe, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le stesse, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio idrico integrato e l'adeguata diffusione del medesimo, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe eventualmente presentate;

          o) controlla la gestione dei servizi idrici integrati con poteri di ispezione, di

 

Pag. 14

accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto gestore del servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli da essa stabiliti o definiti nel contratto di servizio, nella concessione o negli altri eventuali atti connessi all'affidamento della gestione del medesimo servizio;

          p) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi idrici integrati da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare, i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti i servizi e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e per tipo di prestazione;

          q) studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi idrici integrati anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento, al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

          r) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio idrico integrato nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio predisposto ai sensi del comma 18;

          s) verifica la congruità delle misure adottate dal gestore del servizio idrico integrato al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti e di garantire la

 

Pag. 15

continuità del servizio, verificandone periodicamente la qualità e l'efficacia, acquisendo anche la valutazione degli utenti;

          t) verifica che agli utenti sia garantito il più agevole accesso agli uffici, che le procedure per l'accesso al servizio idrico integrato risultino semplificate e che sia assicurata una risposta sollecita a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari.

      10. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità:

          a) richiede ai soggetti gestori del servizio idrico integrato informazioni, dati e documenti sulle loro attività;

          b) effettua controlli;

          c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio idrico integrato, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a sei mesi ovvero di proporre alle autorità competenti la sospensione o la decadenza dell'affidamento. I proventi delle sanzioni irrogate dall'autorità sono destinati per metà al finanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 15 e per metà al finanziamento di iniziative a favore degli utenti del servizio idrico integrato approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità stessa;

          d) ordina al soggetto gestore del servizio idrico integrato la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi dei comma 9, lettera o), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

 

Pag. 16

          e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio idrico integrato ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto gestore del servizio.

      11. Le pubbliche amministrazioni e i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la piena collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.
      12. L'Autorità disciplina con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla sua costituzione, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti sono organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste e delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi idrici integrati.
      13. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti davanti al tribunale amministrativo regionale competente per la regione ove ha sede l'Autorità.
      14. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
      15. L'Autorità, con proprio regolamento, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo e il trattamento giuridico ed economico del personale. All'Autorità non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      16. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede, a decorrere dall'anno 2011, mediante un contributo di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio,

 

Pag. 17

versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite, su proposta dell'Autorità medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      17. L'affidamento per la gestione del servizio idrico integrato non può avere durata superiore a trenta anni. L'affidamento può comunque essere anticipatamente revocato in caso di gravi inadempienze, irregolarità e inefficienze del gestore, previa approvazione dell'Autorità ovvero per iniziativa della medesima, la quale detta altresì i criteri per assicurare la continuità del servizio.
      18. L'esercizio del servizio idrico integrato è disciplinato da convenzioni e da contratti stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto gestore, nei quali sono definiti, tra gli altri, gli obiettivi generali, gli scopi specifici e gli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; gli standard di qualità generali e specifici del servizio reso all'utenza, fisici, quantitativi, commerciali e di comunicazione con l'utenza; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto o della convenzione.
      19. Il soggetto esercente il servizio idrico integrato predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge.

Capo IV
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 7.
(Servizio idrico integrato).

      1. Il servizio idrico integrato è un servizio di interesse economico generale ai

 

Pag. 18

sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che può essere svolto da un solo soggetto per ogni ambito di affidamento e in relazione a ciascun utente. Il servizio idrico integrato è organizzato sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni ai sensi del comma 2.
      2. Le regioni definiscono le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti princìpi:

          a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

          b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;

          c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici;

          d) coerenza con gli indirizzi e con le condizioni espressi in materia di bilanci idrici, di interconnessione delle reti e di ottimizzazione energetica e ambientale nell'uso o nel trasferimento della risorsa dall'autorità di bacino distrettuale, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 8.
(Dotazioni del servizio idrico integrato).

      1. Gli acquedotti e le fognature, ivi compresi gli impianti per la captazione, per l'accumulo, per la potabilizzazione delle acque e per la depurazione dei reflui, nonché le opere adibite alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche di dilavamento costituiscono le dotazioni del

 

Pag. 19

servizio idrico integrato e appartengono al demanio dello Stato.
      2. Le infrastrutture idriche di cui al comma 1 sono affidate in concessione d'uso, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato.
      3. La realizzazione delle opere e degli impianti, l'adeguamento funzionale e la manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie a garantire il corretto funzionamento del servizio idrico integrato sono finanziati mediante tariffe.
      4. Quando gli interventi risultano necessari ancorché privi dei requisiti di economicità o quando la quota di ammortamento degli investimenti determina una modulazione delle tariffe anomala in eccesso rispetto ai valori medi nazionali, l'Autorità può disporre che una quota di tali investimenti sia sostenuta a valere sulle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 15. L'Autorità disciplina altresì la trasparenza degli investimenti.

Art. 9.
(Affidamento e revoca delle gestioni del servizio idrico integrato).

      1. L'assemblea d'ambito, nel rispetto dei princìpi di unitarietà, efficienza, efficacia ed economicità, affida la gestione del servizio idrico integrato secondo le disposizioni in materia di servizi pubblici locali. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

          a) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano;

          b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica,

 

Pag. 20

nel rispetto dei princìpi di cui alla lettera c), le quali abbiano ad oggetto, anche la qualità di socio, l'apporto al capitale sociale, l'attribuzione di specifici compiti operativi e un piano di gestione pluriennale del servizio, comprensivo di impegni monitorabili e sanzionabili in materia di investimenti, manutenzioni, evoluzione tariffaria e indici di qualità connessi alla gestione del servizio; in tal caso, il successivo riaffidamento della gestione è comunque effettuato attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, a cui la società mista pubblica e privata è ammessa a partecipare, nel rispetto dei princìpi di cui alla lettera c) e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici;

          c) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei princìpi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

      2. Le società titolari della gestione a capitale interamente pubblico o miste non possono essere ricapitalizzate dal socio o dai soci pubblici, nel corso del tempo di durata dell'affidamento e dei due anni successivi, in relazione al mancato rispetto dell'equilibrio tra costi e ricavi previsti dal contratto di servizio, fatte salve eventuali cause esterne degli squilibri, da valutare da parte dell'Autorità. Le società pubbliche, miste o private che ottengono l'affidamento del servizio idrico integrato sono obbligate a redigere scritture contabili e di bilancio in cui le gestioni di ogni singolo affidamento sono separate tra loro e da ogni altra gestione.
      3. In caso di modifica sostanziale degli ambiti territoriali ottimali, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e

 

Pag. 21

di economicità, le assemblee d'ambito, in via transitoria, e comunque per un periodo non superiore a trentasei mesi e per il tempo strettamente necessario ad attuare il programma per l'attuazione dell'unitarietà della gestione di ambito, la cui vigenza non può eccedere quella dell'affidamento del servizio in essere di più lunga durata, possono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 1. In tale caso le assemblee d'ambito individuano il gestore che svolge il compito di coordinamento del servizio e adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni tra la pluralità di gestori.
      4. Con cadenza biennale, l'assemblea d'ambito verifica e valuta l'andamento della gestione in termini di qualità e di efficienza del servizio idrico integrato e in termini di risultati economico-finanziari, rispetto ai parametri di affidamento e propone la conferma o la revoca della gestione all'Autorità, la quale si pronuncia con atto motivato.

Art. 10.
(Tariffa del servizio idrico integrato).

      1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.
      2. L'Autorità, d'intesa con le regioni, con proprio regolamento definisce la metodologia per la determinazione della tariffa per usi civili e industriali nonché le modalità per la sua revisione periodica, tenendo conto:

          a) della qualità del servizio idrico integrato fornito e dell'uso razionale delle risorse idriche, con penalizzazioni per gli usi impropri e per gli sprechi;

          b) del costo delle opere e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

          c) dei costi di gestione delle opere e degli impianti;

          d) dei contributi ai costi di gestione delle aree di salvaguardia, ai costi necessari a garantire la cura del territorio, la

 

Pag. 22

manutenzione dei bacini idrografici e la tutela dei corpi idrici, in particolare nei territori montani;

          e) della remunerazione dell'attività industriale, secondo i criteri stabiliti dalla medesima Autorità;

          f) della quota della tariffa da destinare agli investimenti e della quota della tariffa da versare al Fondo nazionale di cui all'articolo 15.

      3. La tariffa deve incentivare il risparmio idrico e l'uso efficiente delle risorse idriche.
      4. L'assemblea d'ambito determina la tariffa da applicare al proprio ambito territoriale ottimale in base ai parametri stabiliti dall'Autorità e la sottopone a quest'ultima per l'approvazione ai sensi dell'articolo 6, comma 9, lettera n).
      5. Per le utenze non civili, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base dei consumi, nonché della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la fognatura pubblica.
      6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e agricole è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione è determinata applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.
      7. L'Autorità vigila sul rispetto delle modalità di formazione delle tariffe e commina richiami e sanzioni nei casi di inosservanza.
      8. La tariffa è applicata dai gestori del servizio idrico integrato nel rispetto della convenzione di gestione e del relativo disciplinare.
      9. È comunque assicurata una tariffa sociale per agevolare le fasce sociali disagiate, anche tenendo conto della numerosità del nucleo familiare.

 

Pag. 23

Art. 11.
(Utenti non allacciati al servizio di depurazione).

      1. La quota di tariffa riferita ai servizi di fognatura pubblica di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, secondo la disciplina di cui all'articolo 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni.
      2. Al di fuori delle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, qualora manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalità previste dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni.
      3. Gli utenti di cui al presente articolo sono esentati dal pagamento di ogni altra tariffa o contributo eventualmente dovuti al medesimo titolo ad altri soggetti.
      4. Per le utenze industriali il contributo di cui al comma 2 è determinato tenendo conto della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare un contributo ridotto per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la fognatura pubblica, a condizione che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'assemblea d'ambito.
      5. Il contributo per le componenti di fognatura e di depurazione non è dovuto se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri.

Art. 12.
(Riscossione della tariffa).

      1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato che, con cadenza semestrale, trasferisce la quota di cui

 

Pag. 24

all'articolo 10, comma 2, lettera f), al Fondo nazionale di cui all'articolo 15.
      2. Qualora il servizio idrico integrato sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni o concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione.
      3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell'assemblea d'ambito, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
      4. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.

Art. 13.
(Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti).

      1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, anche avvalendosi delle associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni relative ai servizi idrici integrati gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e alla qualità delle acque fornite e trattate, nonché rende disponibili, anche per via telematica, determinati e specifici dati tecnici ed economici sulla gestione e sui risultati raggiunti.
      2. L'Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 14.
(Controlli).

      1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e il controllo degli

 

Pag. 25

scarichi delle acque reflue urbane nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico integrato è responsabile dei controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.
      2. Le sanzioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea.

Capo V
FONDO NAZIONALE PER IL RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Art. 15.
(Fondo nazionale per il riequilibrio territoriale).

      1. È istituito il Fondo nazionale per il riequilibrio territoriale delle dotazioni e delle infrastrutture idriche e per la preservazione delle risorse idriche.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a finanziare gli interventi proposti dalle assemblee d'ambito e validati dall'Autorità nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalle quote della tariffa del servizio idrico integrato, definita dall'articolo 10, comma 2. Gli interventi possono essere finanziati anche con risorse a carico del bilancio dello Stato.
      3. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di organizzazione del Fondo di cui al comma 1.

 

Pag. 26

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.
(Modificazioni di norme).

      1. I commi 1-ter e 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono abrogati.
      2. L'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è abrogato.
      3. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «si applicano a tutti i servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del servizio idrico integrato,».
      4. Il comma 186-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su