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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4796 |
Problemi sorti tra l'ENIT e le regioni
All'epoca dell'approvazione delle disposizioni della legge n. 69 del 2009 che intervenivano sulla struttura dell'ENIT furono registrate aspre critiche delle regioni, fondate sulla competenza ad esse riconosciuta dalla Costituzione nella materia, talché la Conferenza delle regioni e delle province autonome giunse a valutare l'ipotesi di impugnare il provvedimento dinnanzi alla Corte costituzionale.
Nonostante tutto ciò, dopo una difficile e faticosa fase interlocutoria, i rapporti tra le regioni e il Ministro per il turismo si erano avviati alla normalizzazione, pur tra incomprensioni e criticità.
Ma, a partire dal marzo 2011, la diffidenza nei confronti dell'ENIT è riemersa con forza da parte delle regioni a causa di molteplici fattori, i principali dei quali (come si esporrà più avanti in dettaglio) risultano essere: a) i ritardi nella ricostituzione degli organi dell'ENIT; b) le vicende della costituzione della società Convention Bureau Spa; c) i comportamenti del direttore generale dell'ENIT, poco collaborativo e per nulla attento alle esigenze dei territori; d) alcune iniziative specifiche assunte dall'ENIT e dal Ministro per il turismo.
A tal proposito, la Commissione parlamentare di inchiesta dovrà esaminare documenti e atti formali adottati dagli organi regionali, che rappresentano chiaramente la situazione prodottasi.
Nomina del direttore generale
All'atto del commissariamento dell'ENIT, il ruolo di commissario straordinario fu affidato al signor Matteo Marzotto
Conflitto di interessi del direttore generale
Il direttore generale dell'ENIT, alla data odierna, risulterebbe essere ancora consigliere di amministrazione di un gruppo alberghiero privato. Ove ciò risponda a verità, ne conseguirebbe che, al momento di assumere l'incarico nell'Agenzia, egli avrebbe mancato di rimuovere una causa di conflitto di interessi – come correttezza e rigore avrebbero imposto – dimettendosi contestualmente dall'incarico di amministratore di una società operante nello stesso settore di competenza dell'ente pubblico in cui andava a rivestire responsabilità di vertice.
Resta da conoscere se il commissario dell'ENIT e il Ministro vigilante fossero al corrente di tale situazione, al momento delle nomina, e occorre inoltre verificare se attività eventualmente poste in essere dal direttore generale dell'ente abbiano prodotto situazioni di privilegio o di favore nei riguardi del gruppo imprenditoriale alberghiero del cui consiglio di amministrazione egli sarebbe componente.
Infine, occorrerà anche accertare se il Ministro per il turismo abbia assunto iniziative per far cessare il lampante caso di conflitto di interessi tra incarichi pubblici e privati, considerando che l'ENIT promuove l'intero sistema turistico nazionale all'estero. Si ritiene che sia indispensabile dimostrare e mantenere assoluta trasparenza nelle iniziative e nelle attività svolte dall'Agenzia, secondo il dettato legislativo, non prestando il fianco ad eventuali polemiche che potrebbero sorgere riguardo a rapporti preferenziali con società, alberghi e strutture ricettive di qualsiasi genere.
Procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi nei Paesi dell'area BRIC
L'ENIT è un ente pubblico non economico, con sede centrale a Roma e più di venti sedi all'estero, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro per il turismo. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, ed è quindi tenuto alla piena applicazione e osservanza delle norme del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
In tale contesto giuridico, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri ha dato mandato all'ENIT di avviare, nell'anno 2011, un'iniziativa di grande impatto promozionale e mediatico finalizzata a consolidare l'immagine dell'Italia quale destinazione turistica nei Paesi dell'area BRIC (Brasile, Russia, India e Cina).
Nei mesi scorsi l'ENIT ha pubblicato nel proprio sito istituzionale www.enit.it (sezione: Gare delle delegazioni all'estero) tre bandi di gara di valore eccedente la soglia comunitaria, per un importo complessivo di 2,4 milioni di euro, riguardanti l'affidamento in appalto della fornitura di servizi di progettazione, costruzione, acquisizione o noleggio di strutture espositive airdome e servizi accessori, per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi connessi al progetto «Italy comes to you».
Sedi estere dell'ENIT
La natura di ente pubblico non economico comporta per l'ENIT la piena applicazione e l'osservanza del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Pur non essendo sinora intervenuta alcuna modificazione normativa dello status pubblicistico dell'Agenzia, risulta che il commissario straordinario dell'ente abbia tuttavia adottato (con proprio atto del 12 luglio 2010) una modifica all'articolo 18 dello Statuto, concernente disposizioni riguardanti il personale, volta a consentire l'assunzione, con contratto regolato dal diritto privato del Paese estero di insediamento, di personale locale a cui affidare la responsabilità della gestione e del funzionamento delle stesse sedi dell'ENIT.
Tale modifica allo Statuto dell'Agenzia, preventivamente sottoposta ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sembra non avere ottenuto il necessario parere positivo in quanto il nuovo testo dell'articolo 18 non sarebbe avvalorato da adeguati fondamenti normativi e anzi comprometterebbe esigenze importanti di natura e finalità pubblica (riguardanti la gestione amministrativa e organizzativa, l'erogazione di servizi eccetera), che la precedente disposizione statutaria invece provvedeva a tutelare.
È del tutto evidente che la natura pubblica dell'ENIT, dei suoi compiti istituzionali e del suo assetto organizzativo (sia della sede centrale di Roma che delle sedi estere) non possa venire disattesa in forza di una modifica statutaria discutibile, alquanto dubbia e totalmente carente dei presupposti normativi che consentirebbero di «privatizzare» aspetti della gestione dell'ente, modificandone l'attuale profilo giuridico. Siffatta innovazione, de facto e contra legem, espone ovviamente l'ente medesimo a gravi conseguenze sia in termini di responsabilità che di danno erariale, in quanto è del tutto evidente che si presterebbe ad essere anche utilizzata surrettiziamente per eludere il vigente blocco delle assunzioni nel comparto pubblico (tra cui è appunto compreso l'ENIT).
D'altro canto, è ben noto che la responsabilità di gestione, funzionamento e spesa di qualsiasi ufficio di un ente pubblico può essere affidata esclusivamente ad impiegati pubblici, assunti in conformità alle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 165 del 2001. L'unica possibilità di deroga prevista dalla citata normativa in materia (articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001) è l'assunzione, con contratto di diritto privato, di soggetti esterni alla pubblica amministrazione per la copertura di uffici dirigenziali, ma entro rigidi limiti di contingenti percentuali, che nell'ENIT potrebbero consentire l'assunzione di un solo dirigente esterno.
Invero, l'ENIT, così come l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ora soppresso) e gli uffici delle ambasciate, utilizza personale di nazionalità estera assunto localmente per le esigenze delle sedi operative all'estero, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme e dagli usi locali. Ciò, tuttavia, sino ad oggi non ha mai comportato alcun affidamento di responsabilità gestionali ai dipendenti locali assunti all'estero, tanto meno ovviamente l'affidamento di responsabilità dei procedimenti di cui alla legge n. 241 del 1990, stante la natura palesemente non pubblicistica del rapporto di lavoro di tali dipendenti.
Nello scorso mese di marzo, la direzione generale dell'ENIT avrebbe impartito apposite disposizioni ad alcuni uffici esteri dell'ente, volte ad applicare coattivamente i contenuti dell'articolo 18 dello Statuto (come modificato dal commissario straordinario, ma non approvato dagli organi vigilanti), chiedendo di pubblicare un bando di selezione per direttori di sedi estere ENIT che non prevede la qualifica di dirigente di una pubblica amministrazione,
Rientro in Italia dei direttori delle sedi estere
Il caos, in cui attualmente versano le sedi estere, è stato in gran parte determinato dalle decisioni disorganiche e incoerenti assunte dal direttore generale dell'ENIT. Oltre alle descritte procedure volte alla contrattualizzazione di personale straniero per la direzione delle sedi estere dell'Agenzia, è stato depauperato il capitale professionale rappresentato dai responsabili degli uffici, in alcuni casi con esperienza ventennale nel settore. Con l'obbligo di rientro di tutti i direttori delle sedi estere, deciso dai vertici dell'ENIT, l'ente non potrà più avvalersi in futuro delle conoscenze ed esperienze maturate finora, perdendo di colpo il patrimonio di conoscenza dei mercati e la rete di contatti prima disponibili, che hanno sempre rappresentato un punto di forza per la rete internazionale dell'ENIT.
Modifiche nelle modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni
Le regioni, in svariate occasioni, hanno espresso riserve sul modo di procedere del Governo in materia di turismo e sulle stesse modalità di collaborazione tra l'ENIT, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e le amministrazioni regionali e locali.
Tra le cause più rilevanti in tale situazione viene segnalata una modifica, introdotta nel 2010, che riguarda il modus operandi dell'ENIT, relativamente alla fornitura a titolo oneroso dei servizi di assistenza promozionale, formazione, realizzazione di business plan e supporto professionale agli operatori del settore turistico e alle regioni. Tale modifica sarebbe orientata a compensare i pesanti tagli finanziari effettuati dal Governo al bilancio dell'ente, nei due anni trascorsi, poiché attualmente le risorse disponibili parrebbero coprire a malapena i costi fissi di struttura.
Purtroppo i comportamenti poco collaborativi, attuati dal direttore generale dell'ENIT nei confronti delle regioni, hanno concorso a rendere ingestibile la nuova situazione che si è determinata, portando di fatto a numerose criticità.
Nel contesto descritto, diviene sempre più difficile per l'Agenzia svolgere qualsiasi attività minima, e anche per questo appaiono quanto mai estemporanei e velleitari i tentativi di dare all'ENIT un profilo diverso dai compiti precipui d'istituto, atteso comunque il fatto che non è stata effettuata alcuna riqualificazione o corso di formazione per il suo personale interno e che lo stesso ente pare non avere mai utilizzato fondi europei di alcun genere e non conoscere minimamente le relative procedure.
Occorrerà che la Commissione parlamentare di inchiesta soffermi la propria attenzione sul modello organizzativo, sulle procedure gestionali e sulle norme amministrative con cui si è reso possibile per l'ENIT erogare, a partire dal 2010, prestazioni in favore dei potenziali committenti (operatori privati, amministrazioni
Campagne promozionali nazionali
L'ENIT, su direttiva del Ministro per il turismo, nel corso dell'ultimo biennio ha lanciato una insolita campagna promozionale tesa ad incentivare il turismo interno, anziché i flussi esteri, con ciò modificando sensibilmente la sua funzione istituzionale.
Tale attività posta in essere dall'Agenzia, sarebbe in palese contrasto con la sempre più marcata carenza di risorse finanziarie, oltre che con le esigenze e i compiti istituzionali (più propriamente mirati all'estero), e potrebbe aver prodotto danno erariale.
Costituzione della società Convention Bureau Spa
Nonostante l'acclarata carenza di risorse destinate a sostenere le attività dell'ENIT, nel corso del 2011 è stata disposta la costituzione di una società apposita per la promozione e la commercializzazione del turismo congressuale, alla quale sono stati destinati ingenti fondi utilizzabili invece dall'ente per lo svolgimento dei numerosi compiti istituzionali.
La vicenda è stata svelata dal settimanale Il Mondo, che ha ricostruito la vicenda della costituzione di una società sotto il controllo pubblico, fortemente sostenuta dal Ministro per il turismo, per svolgere a livello nazionale le attività cosiddette di convention bureau.
Con ben tre successivi atti di indirizzo, lo stesso Ministro ha definito i compiti del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e quelli dell'ENIT, nonché il ruolo della società Promuovitalia Spa (società interamente partecipata dall'ENIT).
Con una procedura simile al gioco delle «scatole cinesi» si è disposto che, per la costituzione della nuova società Convention Bureau Spa, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo garantisse il sostegno finanziario all'iniziativa (del costo previsto inizialmente in 6 milioni di euro) e l'ENIT autorizzasse il consiglio di amministrazione della società Promuovitalia Spa a costituire il nuovo soggetto, diventandone azionista unico.
Una volta avviato il complesso iter costitutivo, risulta che il Capo di gabinetto del Ministro per il turismo abbia chiesto per iscritto al Dipartimento di derogare alle regole che affidano allo stesso Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri i poteri di indirizzo e vigilanza, di fatto lasciando all'ENIT tutte le responsabilità circa l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della costituenda società Convention Bureau Spa e l'individuazione dei relativi organi amministrativi (componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale).
Ciò in una prima fase ha consentito al direttore generale dell'ENIT, delegato dal commissario straordinario, con l'avallo del Capo di gabinetto del Ministro per il turismo, di assumere le funzioni di presidente e amministratore delegato della società, nonché di indicare tra gli altri, quali consiglieri di amministrazione, due diretti collaboratori del Ministro Brambilla (la signorina Colombo, sua segretaria particolare, e il dottor Magnani, dirigente per l'immagine turistica).
Tali decisioni, ove assunte senza rispettare le disposizioni del codice civile e i compiti di indirizzo e vigilanza del Dipartimento
Modifiche dello statuto e decadenza del primo consiglio di amministrazione della società Convention Bureau Spa
L'imbarazzante situazione della società Convention Bureau Spa e le responsabilità dell'ENIT sono dimostrate anche dalla vicenda della repentina modifica intervenuta nello statuto della stessa società, al chiaro scopo di eliminare i consiglieri dissenzienti su atteggiamenti e comportamenti del consigliere delegato, tra i quali vi sarebbe stato l'anomalo trasferimento all'ENIT di fondi della stessa Convention Bureau Spa, deciso autonomamente dal consigliere delegato della società in favore dell'ente pubblico, di cui egli stesso è direttore generale.
Con l'appoggio del Capo di gabinetto del Ministro per il turismo e al di fuori dei poteri di vigilanza e di indirizzo del competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il direttore-presidente-amministratore delegato ha provveduto – senza averne alcun mandato – a convocare una nuova assemblea della società Convention Bureau Spa, con l'obiettivo di eliminare i componenti del consiglio dissenzienti, rei di aver preso le distanze da tali comportamenti illegittimi e di aver eccepito circa i comportamenti tenuti dallo stesso direttore generale dell'ENIT, in particolare rilevando l'inopportunità della nomina dello stesso direttore anche a consigliere delegato della nuova azienda, l'anomalia dei poteri conferiti dallo statuto della società medesima al consigliere delegato, il cumulo degli emolumenti derivanti dai due ruoli contemporaneamente ricoperti.
Vari organi di stampa, tra i quali Il Sole-24 Ore del 19 maggio 2011, hanno dato rilievo alla designazione dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione della società, tra cui il presidente Mario Resca, e alla difficoltà evidente nella quale si trova sin dalla fase della sua gestazione.
Il presidente Resca (noto manager molto vicino agli ambienti dello schieramento di centro-destra), tra i suoi molteplici incarichi in strutture pubbliche e private, ricopriva in quel momento anche quello di direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali, con competenze in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, ragione per cui è lecito dubitare dell'impegno e dell'attenzione
Responsabilità di amministratori della società Convention Bureau Spa e di funzionari pubblici
La Commissione parlamentare di inchiesta dovrà esaminare la condotta tenuta nella vicenda della società Convention Bureau Spa dal direttore generale dell'ENIT che, come si è visto, vi è direttamente coinvolto ricoprendo contemporaneamente il ruolo di consigliere delegato della società stessa. Essa dovrà valutare se si siano configurati abusi, o quanto meno eccessi di potere, se vi sia incompatibilità nell'esercizio degli incarichi ricoperti e, soprattutto, danno all'erario per uso improvvido di denaro pubblico.
Andranno altresì verificati il comportamento e le eventuali responsabilità del Capo di gabinetto del Ministro per il turismo pro tempore e degli altri pubblici funzionari coinvolti nelle esposte vicende, accertando in particolare se vi siano stati tentativi scritti e verbali di pressione nei confronti di soggetti titolari di competenze istituzionali (Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, società Promuovitalia Spa), ovvero comportamenti illeciti volti ad ottenere la violazione di regole amministrative e del codice civile, finalizzate al raggiungimento di interessi di parte.
Cumulo di emolumenti per incarichi nella società Convention Bureau Spa
Il direttore generale dell'ENIT cumulerebbe gli emolumenti spettanti per i suoi incarichi nell'Agenzia e nella società Convention Bureau Spa.
L'entità degli importi (140.000 euro annui per il solo incarico della società Convention Bureau Spa, retribuzione stabilita con un atto d'ordine del Ministro per il turismo) rende opportuno che la Commissione parlamentare di inchiesta verifichi se sia stata rispettata la normativa in materia.
Perdite accumulate e ricostituzione/aumento del capitale sociale della società Convention Bureau Spa
In soli cinque mesi, la società Convention Bureau Spa ha avuto perdite per circa 600.000 euro. L'attività di indagine della Commissione parlamentare di inchiesta dovrà accertare le cause di tali perdite e la destinazione avuta dalle risorse finanziarie impegnate.
Inoltre, la stessa Commissione dovrà valutare se la ricostituzione/aumento del capitale sociale sia stata effettuata in modo legittimo ovvero se siano intervenuti atti e comportamenti di pubblici funzionari volti a forzare le decisioni assunte dagli organi competenti.
La posizione delle regioni in merito alle società Promuovitalia e Convention Bureau
Nel febbraio scorso, il coordinatore nazionale degli assessori regionali per il turismo (componente del consiglio di amministrazione della società Promuovitalia Spa) aveva espresso sconcerto per le inusuali
Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia
Insieme con l'ENIT, il Ministro per il turismo si avvale della struttura di missione «per il rilancio dell'immagine dell'Italia», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sin dal settembre 2008 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Con la successiva ordinanza n. 3794 del 30 luglio 2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2009), ora abrogata, venivano disciplinate le competenze e le modalità di funzionamento di detta unità, per i cui compiti il Capo di gabinetto del Ministro per il turismo svolge i compiti di commissario delegato, mentre il coordinatore della struttura (di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2008) provvede all'attuazione degli interventi programmati e alla gestione amministrativa e contabile relativa alle iniziative assunte.
Per lo svolgimento delle attività affidate all'unità di missione è possibile avvalersi del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, dell'ENIT, di società specializzate a totale capitale pubblico (che siano in possesso delle necessarie capacità tecniche) e anche, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, stipulando un massimo di quindici contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui scadenza non può superare la durata degli eventi oggetto dei citati contratti. I risultati operativi conseguiti dall'unità di missione fino ad oggi risultano, a detta di operatori turistici e associazioni di categoria, assolutamente inconsistenti e le azioni intraprese del tutto inadeguate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo istituzionale della struttura.
In particolare, l'attività dell'unità di missione pare essersi prevalentemente concentrata a sostegno delle pur meritevoli campagne d'opinione del Ministro Brambilla, a favore in particolare della
Portale «Italia.it» e altre attività per il rilancio dell'immagine dell'Italia
È quanto mai utile e necessario conoscere, a partire dal famoso portale «Italia.it», quante e quali sono le attività svolte e in corso da parte degli uffici del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, dell'unità di missione, del gabinetto del Ministro e dell'ENIT, le loro iniziative e i programmi realizzati e pianificati, le convenzioni e i contratti in essere, le spese sostenute e le procedure di qualsiasi genere avviate, che abbiano o abbiano avuto utilità reale per l'effettivo ed efficace rilancio dell'immagine dell'Italia.
Nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell'ENIT e competenze delle regioni
L’iter normativamente previsto per la ricostituzione degli organi statutari l'ENIT stabilisce, successivamente alla nomina del commissario straordinario dell'ente e all'emanazione del decreto ministeriale di riparto dei seggi del consiglio di amministrazione tra le regioni e le associazioni di categoria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, che la nomina del nuovo consiglio di amministrazione avvenga attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Nel febbraio 2011, la Conferenza permanente ha proceduto all'indicazione del consigliere di amministrazione dell'ENIT di propria competenza ai sensi della richiamata normativa in materia.
Il 3 marzo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha formalmente designato l'assessore al turismo della regione Emilia-Romagna quale rappresentante delle regioni del consiglio di amministrazione dell'ENIT, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2010.
Così è stato completato l’iter previsto dalla legge in merito alla ricostituzione degli organi statutari dell'ENIT, considerato che già nel precedente gennaio era stato trasmesso (con nota del Ministro per il turismo, prot. CSR253P-4.23.2.12 del 17 gennaio 2011) lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la nomina del consiglio di amministrazione dell'ENIT, ai fini della prevista acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente.
In ripetute occasioni, tanto mediante dichiarazioni a organi d'informazione quanto in circostanze ufficiali, nel corso dei mesi passati, il Ministro per il turismo pro tempore aveva sempre confermato la sua volontà di porre termine alla gestione commissariale e di procedere ad una rapida ricostituzione degli organi statutari dell'ENIT, intendendo agevolare al massimo l'emanazione dell'apposito decreto di nomina dei consiglieri di amministrazione dell'Agenzia, come anche la registrazione da parte della Corte dei conti.
Nello scorso mese di aprile, il settimanale Il Mondo ha pubblicato un servizio dal titolo: «Il commissario è per sempre?» (e come sottotitoli: «Turismo: Il nuovo CdA ENIT è pronto da mesi ma nessuno lo insedia» – «E intanto il Ministro Brambilla allunga le mani sulle società controllate dall'Agenzia nazionale») sulla vicenda dei ritardi nella ricostituzione degli organi dell'Agenzia, in cui si parlava di retroscena politico-amministrativi per giustificare il mancato avvio del previsto iter di legge.
Il comportamento del Governo, e segnatamente del Ministro per il turismo, è apparso oltremodo lesivo del ruolo e delle competenze delle regioni, atteso che gli atti di spettanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stati perfezionati sin dal 3 marzo scorso. L'omissione compiuta temporeggiando sulla ricostituzione della gestione ordinaria dell'ENIT non appare dipendere da ragioni legate a questioni formali, politiche o amministrative.
Ritardi nell'insediamento degli organi statutari
Attualmente, risulta ancora bloccata la convocazione del nuovo consiglio di amministrazione dell'ENIT, pur nominato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2011. Come detto, ci sarebbero stati ritardi nell'invio alla Corte dei conti degli atti da sottoporre al suo controllo, dopo che le regioni e le categorie produttive avevano effettuato le designazioni di loro competenza sin dal primo trimestre dell'anno.
In merito, recentemente è stata assunta una posizione netta e chiara da parte delle regioni, con l'invito al vicepresidente in carica dell'Agenzia (come individuato ai
La presente proposta di legge di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
Su tali argomenti brevemente descritti, come sugli altri che i parlamentari componenti vorranno focalizzare, si svilupperà l'attenzione e il lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta, nei centottanta giorni che la presente proposta di legge pone come limite temporale.
La proposta di legge consta di sei articoli.
L'articolo 1 dispone l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, definendo la materia trattata, cioè la gestione commissariale dell'ENIT, e gli ambiti dell'indagine: essi sono le vicende, accadute a partire dal 2009, che hanno riguardato attività, scelte e decisioni concernenti i compiti istituzionali dell'ente e la sua gestione, nonché le eventuali responsabilità amministrative (comprese quindi quelle degli uffici del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo nonché degli uffici di gabinetto e di diretta collaborazione del Ministro per il turismo pro tempore).
All'articolo 2 sono disciplinate la composizione e la durata della Commissione, che sarà formata da quindici senatori e da quindici deputati, nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Si dispone la conclusione dei lavori entro sei mesi. Viene poi stabilita la modalità di elezione dell'ufficio di presidenza.
I compiti della Commissione sono espressamente elencati nell'articolo 3 e riguardano:
l'analisi, a partire dall'insediamento del commissario straordinario dell'ENIT, delle modalità giuridiche e amministrative con cui sono stati adottati gli atti ricadenti nella responsabilità dello stesso commissario e del direttore generale dell'ENIT;
l'accertamento del reale perseguimento degli obiettivi, assegnati all'ENIT dalla legge, e la valutazione dell'effettivo coinvolgimento delle regioni nonché della collaborazione prestata al sistema delle imprese del settore e del sostegno dato all'offerta turistica territoriale;
l'approfondimento delle motivazioni e degli effetti di natura economica e di promozione turistica, dei risultati attesi e raggiunti, delle decisioni assunte e delle direttive di qualsiasi natura impartite dal commissario straordinario e dal direttore generale dell'ENIT;
la valutazione del comportamento di pubblici funzionari e magistrati che sono stati coinvolti con ruoli diversi nella gestione dell'ENIT, a partire dal secondo semestre del 2009, in particolare accertando se la condotta tenuta sia stata imparziale, se siano state osservate le disposizioni vigenti e se siano stati correttamente e tempestivamente eseguiti gli adempimenti prescritti ai fini del controllo della Corte dei conti sugli atti e sulla gestione amministrativa dell'ENIT medesimo;
la valutazione delle modalità con cui da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, del gabinetto del Ministro per il turismo, nonché degli uffici di diretta collaborazione dello stesso Ministro, siano stati eventualmente assunti atti formali o informali riguardanti in particolare l'istituzione di specifici soggetti
le verifiche circa eventuali pressioni indebite che siano state compiute per ottenere dal commissario straordinario e dal direttore generale dell'ENIT l'adozione di atti volti ad alterare la natura pubblica dell'ente, con particolare riferimento ai contratti di lavoro e alle procedure di acquisizione di beni o servizi, ovvero circa abusi che possano essere stati commessi dagli stessi organi di vertice dell'ENIT nell'esercizio delle proprie responsabilità, anche adottando atti illegittimi;
la verifica della condotta del direttore generale dell'ENIT nella gestione dell'ente, al fine di accertare la congruità degli atti dallo stesso posti in essere e la loro coerenza con la normativa vigente, e la verifica delle modalità con cui il commissario straordinario dell'ENIT abbia esercitato il controllo su tali atti;
la proposta, infine, di soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per accrescere l'efficacia dell'iniziativa pubblica in materia di promozione turistica, attraverso l'effettivo coordinamento dell'azione dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché per rimuovere le disfunzioni, di ordine gestionale, procedurale e amministrativo, eventualmente accertate nella conduzione dell'ENIT.
Al comma 2 dello stesso articolo, viene stabilito che la Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva alle Camere, nella quale sono illustrate l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte.
Con l'articolo 4 vengono stabiliti i poteri della Commissione, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, salvi i provvedimenti attinenti all'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Inoltre, la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti (compresa quindi la Corte dei conti), nonché documentazione relativa ad indagini e inchieste parlamentari. Viene inoltre stabilito che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza, qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, e che per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale o bancario. Il comma 3 prevede che la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Al comma 5 si prevede che per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
L'obbligo del segreto è prescritto con l'articolo 5 della proposta di legge, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti transitati o discussi in Commissione. A tale obbligo sono soggetti i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. La violazione di tali obblighi, in particolare quello di cui al comma 1, nonché la diffusione – in tutto o in parte – di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
Con l'articolo 6 viene disciplinata l'organizzazione del lavoro della Commissione,
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione commissariale dell'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle vicende, accadute a partire dall'anno 2009, che hanno riguardato attività, scelte e decisioni concernenti i compiti istituzionali dell'ente e la sua gestione, nonché sulle eventuali responsabilità amministrative a queste connesse.
1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è
1. La Commissione ha il compito di:
a) analizzare, a partire dall'insediamento del commissario straordinario dell'ENIT nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le modalità giuridiche e amministrative con cui sono stati adottati gli atti ricadenti nella responsabilità dello stesso commissario straordinario e del direttore generale dell'ENIT;
b) accertare se siano stati realmente perseguiti gli obiettivi assegnati all'ENIT dalla legge e valutare se nelle decisioni adottate e nelle attività svolte siano state effettivamente coinvolte le regioni e se sia stata prestata adeguata collaborazione al sistema delle imprese del settore e sostenuta l'offerta turistica territoriale;
c) approfondire le motivazioni, gli effetti di natura economica e di promozione turistica, i risultati attesi e raggiunti e la reale natura delle decisioni assunte e delle direttive di qualsiasi natura impartite dal commissario straordinario e dal direttore generale dell'ENIT;
d) valutare il comportamento di pubblici funzionari e magistrati che sono stati coinvolti con ruoli diversi nella gestione dell'ENIT, a partire dal secondo semestre del 2009, in particolare accertando se la condotta tenuta sia stata imparziale, se siano state osservate le disposizioni vigenti e se siano stati correttamente e tempestivamente
e) valutare se siano intervenuti, ed eventualmente con quali modalità, atti formali o informali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, del gabinetto del Ministro per il turismo, nonché degli uffici di diretta collaborazione dello stesso Ministro, riguardanti l'istituzione di specifici soggetti aventi natura societaria e l'attività degli stessi, con particolare attenzione alle finalità, alle modalità di controllo e di vigilanza, alla scelta e agli emolumenti degli amministratori, all'esercizio dei poteri da parte dell'azionista, al rispetto delle norme di legge in materia di costituzione di società pubbliche;
f) verificare se siano state esercitate indebite pressioni per ottenere dal commissario straordinario e dal direttore generale dell'ENIT l'eventuale adozione di atti volti ad alterare la natura pubblica dell'ente, con particolare riferimento ai contratti di lavoro e alle procedure di acquisizione di beni o servizi, ovvero se a tale riguardo gli stessi organi di vertice dell'ENIT abbiano commesso abusi nell'esercizio delle proprie responsabilità, anche adottando atti illegittimi;
g) verificare la condotta del direttore generale dell'ENIT nella gestione dell'ente, al fine di accertare la congruità degli atti dallo stesso posti in essere e la loro coerenza con la normativa vigente;
h) verificare le modalità con cui il commissario straordinario dell'ENIT ha esercitato il controllo su tali atti;
i) proporre le soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per accrescere l'efficacia dell'iniziativa pubblica in materia di promozione turistica, attraverso l'effettivo coordinamento dell'azione dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché per rimuovere le disfunzioni di ordine gestionale, procedurale e amministrativo,
2. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva alle Camere, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni e le proposte.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
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