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PDL 4864

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4864



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri e ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

dal ministro degli affari esteri
(TERZI DI SANT'AGATA)

dal ministro della difesa
(DI PAOLA)

dal ministro dell'interno
(CANCELLIERI)

dal ministro della giustizia
(SEVERINO DI BENEDETTO)

e dal ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
(RICCARDI)

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa

Presentato il 29 dicembre 2011
 

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Onorevoli Deputati! — Il provvedimento in esame prevede disposizioni volte ad assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
      Esso prevede, altresì, disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa, nonché intese ad apportare alcune circoscritte modifiche alla disciplina sul ricorso alle guardie giurate per la protezione di navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in aree marittime a rischio pirateria.
      Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di undici articoli.
      Il capo I prevede disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
      L'articolo 1 prevede le relative autorizzazioni di spesa.
      In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan. La missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni 1386 (2001) e 1510 (2003), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, confermate dalla risoluzione 2011 (2011) adottata il 12 ottobre 2011, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di Governo, estendere il controllo del Governo su tutto il Paese, supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella regione ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane. La missione EUPOL Afghanistan, istituita dall'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007 e prorogata, fino al 31 maggio 2013, dalla decisione 2010/279/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 18 maggio 2010, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare a un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello Stato di diritto. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell’Afghan National Civil Order Police (ANCOP). L'impegno della comunità internazionale in favore dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase forse più importante,
 

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quella denominata «transition», che prevede il progressivo rilascio delle responsabilità alle autorità afgane. La presenza del distretto di Herat nella prima tranche delle province/distretti da transitare alle autorità afgane e l'inclusione di gran parte della provincia nella seconda tranche di tale fase, che inizierà verosimilmente nel mese di gennaio 2012, conferma il valore e l'efficacia degli sforzi profusi in questi anni, da parte di tutte le nazioni partner nella regione. In tale contesto, si tratta ora di chiarire quale sarà lo specifico ruolo della NATO e dei partner ISAF sino alla fine della transizione (fine 2014) e durante il cosiddetto «Transformation Decade» (2015-2024). È da evidenziare che durante la transition si prevede un primo appuntamento a metà 2013, con l'assunzione da parte delle Afghan National Security Forces (ANSF) della «lead responsibility» per la sicurezza (ed ISAF in ruolo support), mentre a fine 2014 le ANSF assumeranno la «full responsibility», a premessa della conclusione della missione di ISAF (fine della fase 4 «transition» e inizio della fase 5 «redeployment»). Dopo il 2014, la sfida principale sarà il finanziamento delle ANSF, così come sarà altresì necessario determinare il sostegno di ISAF alle ANSF per il post-2014, sotto il profilo sia operativo (training, mentoring e altri «technical enablers») sia finanziario, e definire il contenuto della Enduring Partnership fra NATO e Afghanistan.
      Il comma 2 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force (MTF), in coerenza con il mandato confermato dalla risoluzione 2004 (2011) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 30 agosto 2011. La missione UNIFIL è stata riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU l'11 agosto 2006, con il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite.
      Il comma 3 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alle seguenti missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite 1244 (1999):

          a) Multinational Specialized Unit (MSU), missione NATO svolta in Kosovo da carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'azione comune 2008/124/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 4 febbraio 2008, confermata dalla decisione 2010/322/PESC del Consiglio dell'Unione europea dell'8 giugno 2010. Alla missione è attribuito il mandato di assistere istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di Forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee. La missione assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive;

          b) Joint Enterprise, missione NATO svolta nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il

 

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fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili.

      Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. La missione, prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, confermata dalla risoluzione 2019 (2011) del 16 novembre 2011, ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione nell'Unione europea. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace.
      Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1368 (2001), 1373 (2001) e 1390 (2002), la missione, svolta da forze navali e aeree, è finalizzata a svolgere attività di prevenzione e protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell'area orientale del Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile.
      Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante esclusiva attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata richiesta dal Governo israeliano e dall'Autorità nazionale palestinese, firmatari dell'Accordo interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione a Hebron, denominata TIPH 1. Alla missione partecipano, oltre all'Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.
      Il comma 7 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), istituita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 e confermata dalla decisione 2011/312/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 26 maggio 2011. La missione, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell'Unione per la costruzione istituzionale, all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità nazionale palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.
      Il comma 8 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione «ibrida» delle Nazioni Unite e dell'Unione africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), confermata

 

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dalla risoluzione 2003 (2011) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 29 luglio 2011. La missione è autorizzata a intraprendere le azioni necessarie per garantire il ristabilimento della pace nel Darfur, la protezione della popolazione civile e la prosecuzione delle attività di assistenza umanitaria.
      Il comma 9 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alle risoluzioni 1251 (1999) e 1642 (2005), confermate dalla risoluzione 1986 (2011) adottata dal Consiglio di sicurezza il 13 giugno 2011. L'UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di polizia nella Buffer Zone.
      Il comma 10 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l'Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali.
      Il comma 11 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, denominata Atalanta, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008, come modificata dalla decisione 2010/766/PESC del Consiglio del 7 dicembre 2010. L'operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in modo conforme alle azioni autorizzate in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il mandato prevede la protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che trasportano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo della Somalia; la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali che presentano rischi per le attività marittime; l'uso della forza per dissuasione, prevenzione e repressione degli atti di pirateria; la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, di sequestro delle navi pirata e di requisizione dei beni trovati a bordo, al fine dell'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati competenti. Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri e dell'articolo 105 della Convenzione sul diritto del mare (sequestro di nave pirata e di nave catturata con atti di pirateria, arresto delle persone e requisizione dei beni e definizione del regime penale da parte degli Stati parte), le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, fermate nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare, nonché i beni utilizzati dai pirati, sono trasferiti alle autorità competenti dello Stato che ha partecipato all'operazione ovvero, se tale Stato non può o non vuole esercitare la giurisdizione, sono trasferiti a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni. L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla partecipazione all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria. L'operazione, complementare a quella dell'Unione europea, prevede, laddove non diversamente previsto attraverso la contribuzione di assetti dedicati, l'impiego delle Forze Standing NATO Maritime Group 1 e 2 (SNMG 1 e 2) nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden.
      Il comma 12 autorizza la spesa per l'impiego di personale militare italiano negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain,
 

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in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan.
      Il comma 13 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare italiano alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010, come modificata dalla decisione 2011/483/PESC del Consiglio del 28 luglio 2011. La missione è volta a contribuire al rafforzamento del Governo federale di transizione somalo (GFT), affinché diventi un Governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione militare dell'Unione europea si prefigge l'obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all'offerta di una formazione militare specifica, comprendente un'adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al sostegno alla formazione fornita dall'Uganda, destinata a 2.000 reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La missione militare dell'Unione europea opera in stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a Nairobi. L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla partecipazione di personale militare italiano all'iniziativa dell'Unione europea denominata Regional Maritime Capacity Building, inserita nell'alveo delle attività per il contrasto alla pirateria nel Golfo di Aden e nell'Oceano indiano occidentale.
      Il comma 14 autorizza la spesa per le esigenze annuali relative alla stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e alla realizzazione di infrastrutture, attinenti alle missioni internazionali di cui al decreto. Riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell'effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.
      Il comma 15 conferma il potere di spesa dei comandanti dei contingenti militari, previsto dai precedenti provvedimenti di proroga, per interventi in Afghanistan, in Libano e nei Balcani, intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro il limite di spesa autorizzato per ciascun teatro operativo. Si tratta di attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.
      Il comma 16 autorizza la spesa per l'impiego di personale militare italiano in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011, che costituiscono il quadro generale di riferimento per le attività in parola. In particolare, la risoluzione 2009 (2011) prevede l'istituzione di una missione in Libia (UNSMIL) con il mandato di assistere e sostenere gli sforzi nazionali libici nella fase successiva al conflitto, per ripristinare la sicurezza e l'ordine pubblico promuovendo lo Stato di diritto, favorire il dialogo politico e la riconciliazione nazionale, iniziare la fase costituente e il processo elettorale, estendere l'autorità statale anche attraverso il rafforzamento di istituzioni responsabili emergenti e il ripristino dei servizi essenziali, promuovere e tutelare
 

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i diritti umani, nonché intraprendere il cammino necessario per una immediata ripresa economica. La risoluzione 2016 (2011) ha fissato al 31 ottobre 2011 il termine di conclusione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile sotto la minaccia di un attacco e delle operazioni per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Libia, di cui alla risoluzione 1973 (2011). La risoluzione 2022 (2011), infine, ha esteso il mandato della missione UNSMIL, prevedendo, altresì, l'assistenza e il sostegno agli sforzi nazionali libici per affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.
      Il comma 17 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare italiano alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 8 luglio 2011. La missione ha il mandato di contribuire a consolidare la pace e a creare le condizioni per lo sviluppo economico, nonché a rafforzare la capacità del Governo della Repubblica del Sud Sudan a governare efficacemente e democraticamente, per stabilire lo Stato di diritto e per rafforzare i settori della sicurezza e della giustizia.
      Il comma 18 autorizza il Ministero della difesa a cedere, a titolo gratuito, mezzi di trasporto e logistici alle Forze armate della Repubblica di Gibuti, prevedendo la relativa spesa. La cessione si inserisce nell'ambito dell'attività di cooperazione con la Repubblica di Gibuti nel settore della difesa, prevista dall'accordo firmato a Gibuti il 30 aprile 2002 e ratificato dalla legge 31 ottobre 2003, n. 327.
      Il comma 19 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
      Il comma 20 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). L'UNMIK, forza internazionale delegata all'amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, mantenere l'ordine pubblico, far rispettare i diritti umani, assicurare la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.
      Il comma 21 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), prevista dall'azione comune 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia palestinese.
      Il comma 22 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione internazionale in Bosnia-Erzegovina denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'azione comune 2002/210/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002. La missione, riconfigurata dalla decisione 2011/781/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 1o dicembre 2011, ha il mandato di sostenere i pertinenti servizi di contrasto della Bosnia-Erzegovina e il sistema giudiziario penale nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, rafforzando l'interazione tra polizia e procure e promuovendo la cooperazione
 

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regionale e internazionale. Ai fini della realizzazione della sua missione, i compiti essenziali dell'EUPM sono: fornire ai servizi di contrasto e alle autorità politiche in Bosnia-Erzegovina consulenza strategica sulla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione; promuovere e facilitare i meccanismi di coordinamento e di cooperazione, verticale e orizzontale, tra i pertinenti servizi di contrasto, rivolgendo particolare attenzione alle agenzie di livello statale; contribuire al coordinamento degli sforzi dell'Unione e degli Stati membri nel settore dello Stato di diritto.
      Il comma 23 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione internazionale in Afghanistan denominata International Security Assistance Force (ISAF). Nell'ambito della missione ISAF, il personale del Corpo (Task Force Grifo) svolge compiti di formazione e addestramento della Afghan Border Police, mediante corsi tenuti a Herat, con specifico riferimento alle attività di contrasto e repressione delle violazioni doganali, e, sempre a Herat, segue lo sviluppo operativo della Afghan Border Police, con un ispettore dislocato presso il quartier generale del «Regional Command West».
      Il comma 24 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione internazionale denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo). Nell'ambito della missione, il personale del Corpo fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell'area dello Stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.
      Il comma 25 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo quali articolazioni del Joint Movement Coordination Center (JMCC), struttura del Comando operativo di vertice interforze incaricata di coordinare tutti i trasporti strategici delle Forze armate. Nell'ambito di tali unità, è previsto l'impiego di tre ispettori del Corpo con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale, dislocati, rispettivamente, nelle sedi di Al Bateen (Emirati Arabi Uniti), Herat (Afghanistan) e Dakovica (Kosovo).
      Il comma 26 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di sei magistrati e di personale della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).
      Il comma 27 autorizza la spesa per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).
      Il comma 28 autorizza la spesa per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM).
      Il comma 29 autorizza la spesa per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali.
      L'articolo 2 prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni.
      In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009, le quali prevedono:

          articolo 3, comma 1: trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, consistente nell'attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. L'indennità viene corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e

 

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all'alloggio. Con riguardo al personale impiegato nella missione EUPM, è prevista la rideterminazione della misura dell'indennità di missione, stabilita nel 98 per cento della diaria giornaliera;

          articolo 3, comma 2: disapplicazione della riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi (legge 8 luglio 1961, n. 642, le cui disposizioni sono state riordinate nell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);

          articolo 3, comma 3: per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 (ora articoli 1808 e 2164 del codice dell'ordinamento militare), calcolando l'indennità speciale nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

          articolo 3, comma 4: corresponsione ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali dell'indennità di impiego operativo in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio e per i volontari in rafferma biennale, al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L'indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          articolo 3, comma 5: trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l'ONU, nell'ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall'ONU allo stesso titolo sia versata all'amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio eccetera), al netto delle ritenute, percepiti dagli interessati. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente

 

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dalla stessa organizzazione internazionale;

          articolo 3, comma 6: valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni (ora, articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1205, 1209, 1213, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del codice dell'ordinamento militare);

          articolo 3, comma 7: possibilità di richiamare in servizio, a domanda, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge n. 113 del 1954, ora articolo 890 del codice dell'ordinamento militare). La disposizione consente di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti;

          articolo 3, comma 8: possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;

          articolo 3, comma 9: richiamo di talune disposizioni previste dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali. In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:

              articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico e impiegati negli stessi compiti;

              articolo 3: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, nei casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1897 e 2183 del codice dell'ordinamento militare), e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. È, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1895, 1896, 2181 e 2182 del codice dell'ordinamento militare), e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 (ora, articoli 1898 e 2184 del codice dell'ordinamento militare), nei limiti stabiliti dall'ordinamento

 

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vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339 (ora, articolo 881 del codice dell'ordinamento militare). Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (ora, articolo 1503 del codice dell'ordinamento militare), fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell'assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;

              articolo 4: corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;

              articolo 5, comma 1, lettere b) e c): disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;

              articolo 7: estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;

              articolo 13: particolare disciplina a favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione (rinvio d'ufficio dell'interessato al primo concorso utile successivo, attribuzione ai soli fini giuridici dell'anzianità assoluta attribuita ai vincitori del concorso per il quale è stata presentata domanda, nonché dell'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella relativa graduatoria con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del

 

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concorso per il quale ha presentato domanda).

      Sono, altresì, richiamati:

          l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009, il quale prevede a favore del personale del Corpo della guardia di finanza la medesima disciplina stabilita per il personale delle Forze armate in materia di partecipazione ai concorsi interni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001;

          l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, il quale prevede che il contributo corrisposto dall'Unione europea direttamente al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nella missione EUPM non affluisca al fondo per l'efficienza dello strumento militare, come avviene per i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      Il comma 2 prevede disposizioni relative alla misura dell'indennità di missione da corrispondere al personale che partecipa alle missioni EUTM in Somalia, EUPM in Bosnia-Erzegovina e UNMISS in Sud Sudan, al personale del NATO HQ Skopje nei Balcani, al personale impiegato nell'ambito delle iniziative dell'Unione europea per la Regional Maritime Capacity Building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, in Gran Bretagna e a Gibuti nelle missioni per il contrasto della pirateria, al personale dell'unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, nonché al personale impiegato in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia.
      Il comma 3 prevede disposizioni sul trattamento economico accessorio del personale che partecipa alle missioni Active Endeavour e Atalanta e all'operazione NATO per il contrasto della pirateria. A tale personale è corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, per il compenso forfetario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno), e per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. È disposto, altresì, che il compenso forfetario di impiego sia corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente. Il medesimo trattamento economico è previsto anche per il personale che fa parte dei nuclei militari di protezione imbarcati a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, per la protezione delle navi in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria (articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130).
      Il comma 4 prevede che il Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, possa avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali, nell'ambito dei finanziamenti assicurati per il funzionamento del Corpo militare e delle infermiere volontarie ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

 

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      L'articolo 3 prevede che alle missioni internazionali di cui al decreto si applicano, in materia penale, le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
      In particolare, l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008 prevede, al comma 1, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata sul Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari previsti dal provvedimento legislativo di proroga, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato. Il comma 3 attribuisce al Tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al decreto, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame – che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare – è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 dell'articolo in esame) attribuisce la competenza al Tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali di pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. L'individuazione del Tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del Tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali di pace sono svolte, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo di vertice interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma. Il comma 4 prevede l'esercizio della giurisdizione per i reati di pirateria, con attribuzione della
 

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competenza al Tribunale di Roma, solo nei casi in cui siano commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione dell'Unione europea denominata Atalanta. Il comma 5 prevede, nei casi di cui al comma 4, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421 (già richiamata al comma 1), in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. È prevista, altresì, la possibilità di trattenere, in tali circostanze, le persone arrestate o fermate in appositi locali del vettore militare. Il comma 6 consente all'autorità giudiziaria, a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria. La disposizione tiene conto, da una parte, della particolare onerosità di un lungo trasporto in Patria dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell'operazione in questione e, dall'altra, della necessità di completare, quanto prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto. Oltre al proprietario la norma individua, quali possibili destinatari dell'affidamento in custodia dei mezzi suddetti, l'armatore e l'esercente, figure giuridiche cui l'ordinamento riconosce specifiche attribuzioni e responsabilità (articoli 265, 274, 874 e 878 del codice della navigazione). Il comma 6-bis prevede, per l'esercizio della giurisdizione fuori dei casi di cui al comma 4, il rinvio alle disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.
      L'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede disposizioni che introducono, per le missioni internazionali, una scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza. Tali disposizioni sono intese ad apprestare un'adeguata tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità al personale che abbia operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano la missione e degli ordini legittimamente impartiti. In particolare, sono previste:

          la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal decreto, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione;

          la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.

      L'articolo 4 reca disposizioni in materia contabile.
      In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di

 

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opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Il comma 2 del richiamato articolo 5 dispone che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali previste dal decreto siano effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal decreto, e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 600.000.000 e, per il Ministero degli affari esteri, pari a euro 60.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1, recante la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto.
      L'articolo 5 prevede disposizioni necessarie e urgenti per l'Amministrazione della difesa, intese a potenziare, sotto il profilo organizzativo e finanziario, l'operatività dello strumento militare per le esigenze connesse con l'impiego del personale militare nelle missioni internazionali e nelle attività istituzionali svolte sul territorio nazionale.
      In particolare, il comma 1 dispone che, per il triennio 2012-2014, il 60 per cento delle assunzioni di personale civile consentite al Ministero della difesa dalle disposizioni vigenti in materia di turn over sia destinato al personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari e che tali assunzioni siano effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che prevede che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo. L'intervento si rende necessario e urgente per consentire ai poli di mantenimento dell'Esercito e agli arsenali militari, organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate, di disporre del personale tecnico occorrente a garantire i livelli minimi delle attività di riparazione, manutenzione e trasformazione di mezzi e materiali impiegati soprattutto nei teatri all'estero secondo quanto richiesto dalle esigenze operative. Esso prevede una parziale e temporanea deroga alla disciplina sulla mobilità del personale tra pubbliche amministrazioni, motivata dalla necessità di garantire le più rapide procedure di assunzione possibili per quelle categorie di personale tecnico, per le quali le riduzioni di assunzioni nel pubblico impiego imposte dalle necessarie misure di contenimento della spesa pubblica adottate negli ultimi anni hanno determinato gravi carenze non altrimenti compensabili. L'espletamento delle ordinarie procedure di mobilità, infatti, richiederebbe tempi lunghi e avrebbe presumibilmente scarse possibilità di riscontro, dato il carattere tecnico-specialistico delle professionalità ricercate, scarsamente presenti nelle amministrazioni pubbliche.
      Il comma 2 prevede disposizioni intese a modificare alcuni articoli del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
      In particolare, la lettera a) prevede disposizioni intese a consentire, in presenza di vacanze organiche e su richiesta della Forza armata, il transito nei ruoli normali dei corpi sanitari, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima
 

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Forza armata, in possesso delle lauree e delle relative abilitazioni all'esercizio della professione previste per l'accesso a tali ruoli, nonché il transito nei ruoli speciali degli stessi corpi degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza armata, in possesso della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. È previsto che tali transiti siano effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3, del codice dell'ordinamento militare. Si tratta di disposizioni che si sono rese ormai necessarie e urgenti, soprattutto in ragione dei protratti e consistenti impieghi del personale sanitario nei teatri operativi per consentirne l'avvicendamento.
      La lettera b) prevede disposizioni intese a consentire il transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito al corrispondente ruolo speciale anche agli ufficiali con il grado di capitano, oltre che a quelli rivestenti il grado di maggiore e di tenente colonnello. La disposizione risponde all'esigenza – ormai urgente per ragioni di impiego nei settori addestrativi e operativi particolarmente coinvolti nelle operazioni che, in Patria e all'estero, impegnano con continuità contingenti di personale assai elevati – di adeguare le consistenze dei capitani del ruolo normale, che risultano in eccedenza rispetto ai volumi organici di legge, e del ruolo speciale, che invece sono carenti, in conseguenza del riordino dei ruoli degli ufficiali operato dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, il quale, prevedendo la contrazione degli organici del ruolo normale e l'ampliamento di quelli del ruolo speciale, ha determinato la mancata corrispondenza con le effettive consistenze del personale dei predetti ruoli.
      La lettera c) prevede disposizioni intese a realizzare il transito nel ruolo normale del corpo del genio navale degli ufficiali operanti nel settore infrastrutture, attualmente appartenenti al corpo delle armi navali o ad altri corpi della Marina. La disposizione presenta i medesimi caratteri di necessità e urgenza evidenziati per la disposizione di cui al comma 1, in quanto tali ufficiali sono impiegati con compiti di direzione e di gestione nell'ambito degli arsenali e degli stabilimenti della Marina militare. La prevista decorrenza dal 1o gennaio 2013 si giustifica con l'esigenza di predisporre nel corso dell'anno 2012 tutti gli atti necessari per attuare il transito in parola. Il settore infrastrutture della Marina ha operato, a partire dal 1897, con il concorso di ufficiali del genio dell'Esercito distaccati presso le direzioni del genio per la Marina e presso la direzione generale dei lavori e del demanio (regi decreti n. 491 del 1897 e n. 840 del 1932). La contrazione degli organici degli ufficiali dell'Esercito conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e i successivi più recenti interventi di riduzione delle consistenze del personale militare in servizio hanno determinato una situazione di sensibile sofferenza nel delicato settore infrastrutture della Marina, dovuta alla difficoltà di reperire personale idoneo a ricoprire i vari incarichi. Per far fronte a questa situazione, nel 1999 la Marina ha reclutato, in via sperimentale, giovani laureati in ingegneria edile, civile, ambiente e territorio e architettura, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997 (ora, articolo 652, comma 1, del codice dell'ordinamento militare), immettendo i vincitori dell'unico concorso nei due corpi del genio navale e delle armi navali, per questioni legate agli organici. Tali ufficiali, per i quali è previsto un identico sviluppo di carriera, sono stati selezionati con gli stessi criteri e requisiti, hanno seguito lo stesso iter formativo, sono stati tutti impiegati presso enti della stessa tipologia, per svolgere incarichi analoghi. L'unico fattore di distinzione tra loro è dato dall'appartenenza formale all'uno o all'altro corpo. A partire dall'anno 2006, grazie anche alla possibilità offerta dall'aumento dell'organico degli ufficiali determinato dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (ora, articolo 799 del codice dell'ordinamento militare), la Marina ha proceduto a reclutare tali ufficiali nel solo corpo del genio navale, continuando, peraltro, a impiegare,
 

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presso la direzione generale dei lavori del demanio nonché presso le direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, alcuni ufficiali laureati in ingegneria appartenenti al corpo delle armi navali, reclutati a suo tempo mediante i corsi normali dell'accademia militare. La disposizione in esame risponde all'esigenza di riunire nel solo ruolo normale del corpo del genio navale gli ufficiali operanti nel settore infrastrutture appartenenti al corpo delle armi navali o ad altri corpi della Marina, che, in possesso di adeguato titolo di studio, abbiano operato per un congruo periodo presso tale settore di attività.
      La lettera d) prevede che gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate possano compiere i periodi di comando o imbarco necessari per essere valutati ai fini dell'avanzamento al grado superiore non solo presso enti, reparti, comandi organicamente costituiti, come attualmente disposto, ma anche presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche. Si tratta, evidentemente, di una disposizione strettamente connessa all'impiego dei contingenti militari nelle missioni internazionali, tesa a conferire la necessaria flessibilità di impiego per il personale con incarichi di comando, anch'essa connotata dai richiesti requisiti di necessità e urgenza.
      La lettera e), nel prevedere una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia industrie difesa (AID), quantificati annualmente nella Tabella C allegata alla legge di stabilità, e la loro eliminazione a partire dall'anno 2015, proroga al 31 dicembre 2014 il termine, attualmente stabilito al 31 dicembre 2011, entro il quale le unità produttive gestite unitariamente dall'AID devono raggiungere l'obiettivo dell'economica gestione, pena la loro chiusura. Nel contempo prevede che le unità produttive che non dovessero conseguire tale risultato entro il nuovo termine siano soggette a chiusura, secondo le modalità disciplinate dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante «Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale», con contestuale ridimensionamento della stessa AID. In ultimo, reca l'autorizzazione per l'AID di continuare ad avvalersi, fino all'anno 2014, dello stesso personale qualificato già in servizio sulla base di contratti a tempo determinato, presupposto necessario perché l'impegnativa attività da porre in essere nei prossimi tre anni possa portare al conseguimento dell'obiettivo dell'economica gestione nel nuovo termine fissato, ponendo quale limite di spesa quella già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, gradualmente ridotta del 10, del 20 e del 30 per cento, rispettivamente, negli anni 2012, 2013 e 2014. L'intervento si rende necessario e urgente, considerata l'imminente citata scadenza del 31 dicembre 2011, al fine di consentire alle unità produttive e agli stabilimenti gestiti dall'AID, che operano in settori di rilevante interesse e specialistici per le Forze armate (produzione di munizionamento ed esplosivi, cantieristica navale, meccanica di precisione, produzione di vaccini), di continuare a svolgere tale indispensabile attività di diretto supporto alle attività operative, addestrative e logistiche, per gli impieghi nei teatri internazionali e nelle attività istituzionali sul territorio nazionale, e più in generale dello strumento militare. Si tratta di un intervento tanto più necessario e urgente in ragione delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica, che hanno imposto rilevanti riduzioni degli stanziamenti destinati all'esercizio e all'investimento e quindi l'esigenza di valorizzare ulteriormente e dare il massimo impulso alle attività specialistiche svolte dagli stabilimenti in argomento, al fine di sostenere la piena funzionalità dei reparti in un periodo di rilevante impegno nei teatri operativi internazionali. Peraltro, l'intervento ha l'effetto di evitare la chiusura delle unità produttive nell'attuale fase positiva del processo di risanamento che sta interessando le unità produttive gestite dall'AID.
 

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La presente disposizione, mentre introduce un risparmio rispetto alla misura del contributo stabilito nella legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), non comporta alcuna deroga all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quale, al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, prevede l'emanazione entro sei mesi di uno o più regolamenti per il riordino dei relativi organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti.
      Il comma 3 prevede disposizioni urgenti intese a semplificare, razionalizzandole, le complesse e articolate procedure necessarie per assicurare il sostegno di programmi di investimento mediante l'utilizzo di contributi pluriennali, limitatamente al settore dei programmi di interesse della Difesa, consentendo di ridurre notevolmente i tempi richiesti per il completo perfezionamento di molte delle fasi procedimentali previste, così, in definitiva, efficientando procedure volte anche al sostegno del settore industriale. La previsione è necessaria in quanto consente di avviare con la dovuta tempestività le attività relative ai programmi di investimento nei settori ad alta tecnologia, quale quello relativo all'acquisizione dei sistemi d'arma nelle forme di legge previste, necessari per l'implementazione dei livelli di protezione del personale e di sostituzione dei mezzi impiegati nelle missioni internazionali. Tali attività sono normalmente realizzate in stretta sinergia con il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del quadro normativo delineato dal decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, volto a sostenere lo sviluppo tecnologico in settori industriali strategici e di assoluta valenza per l'economia nazionale, e con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti relativi alla verifica degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle discendenti operazioni di attualizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003, e per l'individuazione dei tassi di interesse massimo per le operazioni finanziarie connesse. In tale contesto, il presente comma dispone che il decreto previsto dal citato comma 177-bis, relativo all'utilizzo di limiti di impegno autorizzati per legge, sia adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa – con ciò consentendo a tutte le amministrazioni interessate di intervenire contestualmente nella procedura – e che esso disciplini materie in precedenza demandate a fasi procedimentali o ad atti diversi, adottati successivamente. In particolare, è previsto che il decreto definisca le modalità di attuazione dei programmi, precedentemente demandate a convenzioni sottoscritte dai diversi dicasteri (lettera a)), fissi il tasso di interesse massimo da utilizzare per le operazioni di attualizzazione (lettera b)), verifichi l'impatto dell'operazione sugli andamenti tendenziali di finanza pubblica, accertandone la neutralità ovvero quantificandone l'eventuale aggravamento, al fine di potervi provvedere con le modalità di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (lettera c)).
      Il comma 4 prevede uno stanziamento pluriennale di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016, e di 125 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, prevedendo che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il rifinanziamento di programmi di sviluppo in settori produttivi ad alta tecnologia. La previsione è urgente, in quanto alcune autorizzazioni di spesa relative a programmi di investimento e sviluppo in settori ad alta tecnologia, di interesse anche della Difesa, esauriscono i loro effetti nell'esercizio finanziario 2011. Si tratta di programmi prioritari, quali quelli per l'acquisizione del satellite SICRAL 2, di elicotteri per il soccorso Combact SAR, e di velivoli per l'addestramento avanzato M346, nonché per la realizzazione della digitalizzazione della componente terrestre
 

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(Forza NEC – Network Enabled Capabilities), oltreché del Sistema di comunicazione terrestre (SICOTE) dell'Arma dei carabinieri. Tale situazione determina l'esigenza di assicurare con urgenza la continuazione dei programmi di sviluppo e investimento, diversi dei quali direttamente incidenti sulla piena efficienza dello strumento militare anche per lo svolgimento delle missioni internazionali, per i quali, peraltro, sussistono cogenti vincoli di natura contrattuale o di natura pattizia tra Governi, che in caso di loro violazione determinerebbero l'insorgere di significativi maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti. Con la presente norma si prevede quindi il rifinanziamento dei citati programmi, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421. Con riferimento all'impatto sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni di cui al presente comma, va evidenziato che tutti i richiamati programmi sono inclusi nelle rilevazioni periodicamente predisposte per la determinazione degli effetti sul deficit, anche tendenziale, dei programmi militari, definita in base alle vigenti disposizioni EUROSTAT, di concerto fra i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze e l'ISTAT.
      L'articolo 6 prevede alcune circoscritte modifiche alla disciplina sul ricorso alle guardie giurate per la protezione di navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in aree marittime a rischio di pirateria, introdotta dall'articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. Le modifiche, che non determinano riflessi di carattere finanziario, si rendono urgenti e necessarie al fine di dare concreta attuazione alla disciplina in parola, alla luce delle difficoltà emerse in sede di predisposizione del regolamento attuativo previsto dal richiamato comma 5-ter. In particolare, si rende necessario prevedere espressamente la possibilità:

          a) di impiegare anche armi comuni da sparo e non solo le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiamato al comma 5-bis;

          b) di imbarcare le armi dai porti limitrofi alle zone a rischio di pirateria, atteso che molte delle navi interessate non partono né rientrano nel territorio nazionale ma rimangono per lunghi periodi in navigazione in acque internazionali e, soprattutto, che l'eventuale necessità di imbarcare le armi è circoscritta ad un arco temporale molto ridotto (circa cinque giorni), coincidente con l'attraversamento della «zona a rischio»;

          c) di impiegare per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2012, anche guardie giurate che non abbiano frequentato i corsi previsti per l'espletamento di servizi di sicurezza sussidiaria, purché abbiano partecipato per almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi, tenuto conto dell'urgenza dell'impiego e del fatto che l'organizzazione dei predetti corsi non è stata ancora conclusa.

      Il capo II prevede disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
      In particolare, l'articolo 7 autorizza la spesa per iniziative, interventi e attività di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Libano, Libia, Myanmar, Somalia, Sudan e Sud Sudan, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge di stabilità per l'anno 2012 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonché per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
      Nell'ambito del più complesso ed ampio intervento da tempo avviato per contribuire alla ricostruzione, l'azione italiana nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, per l'anno 2012, prevede il consolidamento

 

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delle iniziative e degli interventi sul canale multilaterale e su quello bilaterale, unitamente a quelli di emergenza e a quelli destinati allo sminamento umanitario, anche a seguito degli impegni internazionali che l'Italia ha da tempo assunto in tale materia.
      Per quanto riguarda l'Afghanistan, l'avvio della transizione richiede un impegno finanziario di dimensioni ancora maggiori che nel passato, per sostenere l'autorità del Governo legittimo nella fase di graduale passaggio di responsabilità per la sicurezza, lo sviluppo e la governance. Sulla base degli impegni assunti in sede di conferenze di Londra e Kabul nel 2010, l'intervento italiano è destinato al contributo all’Afghanistan Reconstruction Trust Fund (programmi agricoli, educativi e sanitari, assieme ad una quota di fondi sul complesso del bilancio di investimento del Governo afghano) per sostenere iniziative di sviluppo nei diversi settori rilevanti per la provincia attraverso lo strumento strutturale del bilancio afghano, ossia lo strumento destinato a permanere in maniera sostenibile anche dopo la transizione. Il contributo a diversi settori nell'ambito di tale strumento consentirà inoltre alla cooperazione italiana di poter esercitare l'opportuna azione di monitoraggio e di advocacy sulla capacità di spesa del Governo centrale nella provincia. Sempre sul canale multilaterale, si prevede l'erogazione del contributo a UNOPS per l'assistenza tecnica fornita alle iniziative italiane al progetto REMABAR (ricostruzione della seconda tratta della strada Kabul – Bamyan), nonché a quelle in programmazione attraverso crediti di aiuto, già proposto nel secondo semestre 2011 e non realizzato a causa di problemi per la predisposizione dei documenti tecnici derivanti anche dalla complessa situazione afghana. Anche per quanto riguarda gli aiuti di emergenza si prevede di intervenire per fare fronte alle necessità della popolazione.
      Per quanto riguarda l'Iraq, nel corso del 2012, sul piano bilaterale si intende proseguire l'azione della cooperazione italiana a sostegno dello sviluppo del Paese. Accanto alla necessità di mantenere una struttura di coordinamento per accompagnare i diversi progetti in essere, si prevedono i seguenti mirati interventi:

          progetto multidisciplinare a favore dello sviluppo dell'Iraq, per il funzionamento della Task Force e della struttura in loco e per la programmata assistenza tecnica al Paese nell'utilizzo della linea di credito d'aiuto;

          intervento per la formazione nelle filiere legate ai settori produttivi del paese;

          intervento per la realizzazione di un master per diplomatici iracheni;

          progetto di formazione nel settore sanitario a sostegno, in particolare, delle attività di due cliniche realizzate dalla cooperazione italiana nel Kurdistan e nella regione di Ninive.

      È, inoltre, prevista l'erogazione di un contributo all'UNHCR, per interventi a favore delle minoranze sfollate e dei rifugiati nei paesi limitrofi e per rispondere ai bisogni nei settori dell'educazione e della disoccupazione, nonché di un contributo al centro di formazione di Trieste dell'OCSE per attività di formazione dell'amministrazione irachena.
      In Libano, nel corso dell'anno 2012, si prevede di realizzare interventi nel settore institutional e capacity building a favore del Ministero dell'agricoltura libanese e un finanziamento da destinare a UNRWA, per continuare le attività di sostegno in favore dei rifugiati palestinesi e siriani in Libano e per attività di advocacy anche tramite Friends of UNRWA.
      In Libia e nei Paesi limitrofi le iniziative previste potrebbero essere estese, nell'attuale dinamica degli sviluppi politici dell'area, anche ai Paesi confinanti, sia per l'impatto che esse avranno, sia per la necessità di sostenere le amministrazioni locali coinvolte. Si prevede di proseguire l'intervento con OIM a favore dei minori esposti ai traumi della guerra nei centri di Tripoli, Misurata e Bengasi e di avviare, con l'UNESCO, un programma di formazione nel settore della tutela e preservazione del patrimonio culturale e archeologico, in particolare la mappatura dei

 

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beni culturali e il contributo alla creazione di un database; si prevede inoltre, sul canale bilaterale, l'estensione del programma di assistenza nel settore portuale e delle capitanerie di porto per Bengasi e di quello destinato all'assistenza in materia di protezione civile e vigili del fuoco, anche a Tripoli.
      In Myanmar, stante la situazione interna del Paese, è importante confermare uno stanziamento ad hoc per l'identificazione di programmi da finanziare con la conversione del debito e, sul canale multilaterale, i contributi agli organismi multilaterali attivi nel campo della sicurezza alimentare e della salute, FAO e OMS.
      Per quanto riguarda il Pakistan, si prevede di consolidare le iniziative di assistenza tecnica agli interventi in corso nel settore dello sviluppo agricolo, rurale e del microcredito, nonché un finanziamento, sul canale multilaterale, per il sostegno alle attività degli organismi internazionali attivi nell'ambito della sicurezza alimentare (PAM e FAO) e degli aiuti di emergenza.
      In Somalia, le linee di azione italiane – tra l'altro ribadite dal rappresentante del Governo italiano in occasione della recente missione nel Corno d'Africa (novembre 2011) – prevedono il concreto sostegno al TFG (Governo federale transitorio) in termini politici e per l'attuazione della civilian strategy di fornitura di servizi alla popolazione, nonché alle altre realtà regionali maggiormente impegnate nella lotta al terrorismo e nel contrasto della pirateria. Si prevede l'erogazione di un contributo:

          alla FAO, per «Supporto alla ricostruzione del settore ittico nelle aree del Puntland e del Mudug». Il progetto si prefigge il coinvolgimento di duemila giovani in attività di mercato nel settore della pesca, per rafforzare lo sviluppo economico sostenibile e la stabilità delle aree costiere della Somalia nord orientale. Beneficiari indiretti saranno le comunità di pescatori residenti nelle aree sopra indicate, insieme ad autorità locali, associazioni di pescatori, associazioni comunitarie di base e della società civile;

          al programma UNDP Generazione di impiego (Employment Generation for Early Recovery – EGER), finalizzato alla creazione di nuovi posti di lavoro a breve e lungo termine, promuovendo nel contempo attività sostenibili dal punto di vista ambientale e ampliando la disponibilità di fonti di reddito alternative;

          all'UNOPS, a favore dei servizi sanitari somali. Le Nazioni Unite, attraverso l'UNOPS, da anni collaborano con la cooperazione italiana nell'assistenza agli ospedali e alle strutture sanitarie del Paese. Per assicurare continuità con quanto fatto in passato, è necessario procedere al rifinanziamento del programma, per quanto riguarda in particolare le strutture sanitarie del Somaliland, e per un intervento di riabilitazione del porto di Eyl e della rete viaria di connessione con la strada Garoe-Bosaso. Il programma, in fase di elaborazione da parte dell'agenzia, è ritenuto prioritario da parte delle autorità del Puntland anche in funzione di contrasto della pirateria e per attività nel settore idrico, settore ritenuto essenziale dal TFG, con particolare riguardo allo scavo di pozzi ed altre opere utili a favorire l'accesso alle risorse idriche nelle aree più colpite da siccità e carestia.

      Per il Sudan, la strategia della cooperazione italiana, condivisa con i maggiori donatori e in sede di Unione europea nel quadro dell'esercizio di Joint Programming condotto dalla Commissione, è fondata su un approccio equilibrato, fondato sull'esigenza di evitare nel modo più assoluto l'isolamento del Nord nelle delicate circostanze attuali. Sul canale multilaterale si prevede l'erogazione di un contributo al PAM in risposta al Work Plan interagenzie delle Nazioni Unite per il Sudan per il programma Water Harvesting and Food Security in Eastern Sudan. Si tratta di un contributo aggiuntivo rispetto a quello già concesso nel 2011, per migliorare le risorse alimentari negli Stati del Sudan orientale, e che rientra tra le primissime priorità delle autorità locali. È prevista, inoltre, l'erogazione di un contributo all'UNICEF,

 

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per il programma di riabilitazione scuole rurali nel Sudan orientale, e di un contributo all'UNHCR, per attività di protezione degli sfollati in Darfur.
      Per quanto concerne il Sud Sudan, nella cruciale fase che segue la proclamazione dell'indipendenza, di concerto con l'ambasciata ad Addis Abeba, è stato individuato un pacchetto minimo di iniziative che tengono conto della tradizionale linea di concentrazione geografica e settoriale degli interventi della cooperazione italiana nel Paese e, allo stesso tempo, della necessità di accompagnare la nascita del nuovo Stato, con particolare riguardo ai bisogni essenziali della popolazione e all’institution building delle autorità sud sudanesi.
      È, altresì, prevista la partecipazione finanziaria italiana alle iniziative degli organismi internazionali per la realizzazione di iniziative di sostegno del rientro volontario degli sfollati e della loro reintegrazione nelle comunità locali. Nei prossimi mesi, i partner impegnati nell'iniziativa (tra cui vi sono anche ONG italiane) si concentreranno sulla costruzione o ampliamento di siti di transito di Melut, Tonga, Sciambè, Bor e Juba e sul miglioramento dell'assistenza, al fine di soddisfare le esigenze specifiche della seconda ondata di rimpatri. Si prevede la riallocazione di circa 530.000 sfollati nei prossimi dodici mesi, ma l'attuale situazione politica in Sud Kordofan potrebbe aumentare tali cifre, mentre non è chiaro il numero di eventuali rientri dal Nord Sudan. È, infine, prevista l'erogazione di un contributo a UN-Habitat, per interventi di riqualificazione urbana a Juba, e all'UNICEF, per la fornitura di servizi sanitari di base a beneficio della popolazione vulnerabile.
      Parte dei fondi sarà, inoltre, impiegata per cofinanziare progetti promossi da organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge n. 49 del 1987. Gli interventi saranno prevalentemente concentrati in Libia, Myanmar, Somalia, Sudan e Sud Sudan. I finanziamenti saranno attribuiti secondo le procedure in uso presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, sulla base di un accurato vaglio delle proposte presentate dalle organizzazioni non governative inserite nell'elenco di quelle riconosciute idonee dalla stessa Direzione generale.
      Infine, per quanto concerne le attività di sminamento umanitario secondo la legge n. 58 del 2001 (capitolo 2210), il previsto stanziamento è condizione indispensabile affinché l'Italia possa continuare a svolgere un ruolo di primo piano nell'ambito del disarmo umanitario. Esso è destinato allo svolgimento delle operazioni di sminamento umanitario, nonché ad assolvere agli obblighi internazionali dell'Italia in tale ambito, tenuto conto anche dei nuovi impegni derivanti dalla recente ratifica della Convenzione di Oslo sul munizionamento a grappolo (cluster bombs), nonché del Protocollo V della Convenzione CCW (Convention on Certain Conventional Weapons).
      L'articolo 8 concerne gli interventi per il sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione dell'Italia alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
      L'impegno italiano è destinato a contribuire al sostegno di più ampi processi di ricostruzione e di stabilizzazione ove si registrano gravi situazioni conflittuali o condizioni di instabilità sociale, quali Iraq, Afghanistan, Libia e Yemen.
      Per quanto concerne la partecipazione dell'Italia alle iniziative delle organizzazioni internazionali, si prevede la partecipazione ai Fondi fiduciari della NATO destinati al sostegno dell'esercito afghano e al settore elicotteristico e ai Fondi ONU destinati al Middle Est North Africa e al Gruppo di contatto per la lotta alla pirateria.
      Unitamente all'impegno sul canale bilaterale e multilaterale in favore dei Paesi sopra menzionati, si è previsto di rafforzare la partecipazione italiana alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di
 

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cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
      Al fine di rafforzare la cooperazione regionale nell'area, sono previsti il finanziamento del Trust Fund InCe istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e un contributo allo Staff College delle Nazioni Unite. È previsto, altresì, il rinnovo del contributo italiano al funzionamento del Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché la partecipazione alle iniziative multilaterali a sostegno dei processi di pace e del rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana.
      È previsto, inoltre, il finanziamento per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani, degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori a elevato rischio, nonché il rifinanziamento del fondo destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva degli edifici adibiti a sedi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.
      Sono, inoltre, dettate disposizioni relative al trattamento economico da corrispondere al personale del Ministero degli affari esteri inviato in missione nelle sedi situate in aree ad elevato rischio per la sicurezza.
      È prevista, infine, l'erogazione di un contributo straordinario in favore del Comitato atlantico italiano, inteso ad assicurarne la funzionalità. Compito istituzionale del Comitato atlantico italiano è quello di assicurare la presenza dell'Italia in seno all’Atlantic Treaty Association (ATA), organo internazionale di raccordo tra la NATO e le pubbliche opinioni dei Paesi membri dell'Alleanza. Tale organismo, cui aderiscono i Comitati atlantici di tutti i Paesi NATO, ha assunto sempre maggiore rilevanza e nuovi e più ampi compiti con l'associazione ad esso dei Comitati atlantici dell'Europa centrale e sud-orientale, della Federazione russa e dei Paesi del Dialogo Mediterraneo. Il contributo straordinario previsto dalla disposizione in esame è inteso a consentire il rafforzamento delle attività internazionali svolte dal Comitato atlantico italiano, attraverso il potenziamento dei programmi e delle iniziative di cooperazione nei settori dello studio, della ricerca e della formazione sui temi della sicurezza euro-atlantica.
      L'articolo 9 prevede disposizioni intese a disciplinare il regime degli interventi.
      In particolare, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle azioni e degli interventi sotto il profilo sia politico che organizzativo-funzionale, si prevede la costituzione di strutture operative temporanee (task force) mediante uno o più decreti ministeriali non regolamentari e senza oneri per il bilancio dello Stato.
      È stabilita, altresì, la disciplina per l'adeguamento delle diarie per il personale inviato in missione nell'ambito degli interventi di cooperazione, in analogia con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti in favore di altre categorie di personale operante nei Paesi destinatari dell'intervento italiano nell'ambito del decreto.
      Sono previste, inoltre, alcune disposizioni derogatorie, già presenti nei precedenti provvedimenti di proroga, considerate indispensabili – anche alla luce delle difficoltà e delle criticità riscontrate nella realizzazione delle attività e degli interventi programmati nell'ambito dei precedenti decreti – in tema di:

          conferimento di incarichi di consulenza a enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, indispensabile per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno ai processi di stabilizzazione, nonché per l'invio di personale estraneo alla pubblica amministrazione in qualità di osservatore di pace per conto dell'OSCE e per la partecipazione alla gestione civile delle crisi per conto dell'Unione europea;

          contratti per acquisti e lavori;

 

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          limite di spesa imposto dalla normativa vigente per la manutenzione e l'uso dei veicoli (si tratta per la maggior parte di autoblindo da destinare alla sicurezza del personale che opera nei Paesi in situazione di conflitto o ad alta conflittualità).

      Inoltre, al comma 10, è prevista una disposizione che riveste carattere di particolare necessità e urgenza: al fine di evitare il blocco di tutta l'attività di cooperazione allo sviluppo è necessario prevedere una proroga di almeno due mesi (fino al 29 febbraio 2012) dei contratti degli esperti di cooperazione, di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Gli esperti forniscono, per legge, alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo le competenze tecniche necessarie per individuare, istruire, formulare, valutare, gestire e controllare i programmi, le iniziative e gli interventi di cooperazione allo sviluppo. In assenza della disposizione, i contratti degli esperti scadrebbero il 31 dicembre 2011 e pertanto si renderebbe impossibile qualsiasi attività di cooperazione prevista nel presente decreto. La proroga di natura meramente tecnica consente l'entrata in vigore del regolamento, attualmente in fase di esame da parte della Corte dei conti prima della pubblicazione e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti, comprendenti una fase valutativa, per la stipula dei contratti degli esperti di cooperazione.
      Il capo III prevede disposizioni finali.
      In particolare, l'articolo 10 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      L'articolo 11 stabilisce che il presente decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      In ordine al provvedimento è stata disposta l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2011, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche.
      L'opzione regolatoria, in relazione alla quale non sussiste possibilità di opzione alternativa, trova giustificazione sia in considerazione dei risvolti finanziari, in quanto le spese connesse agli interventi e alle missioni disciplinati dal provvedimento risultano eccedenti rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio, sia con riguardo alla necessità di adattare la normativa vigente alle esigenze connesse con le missioni, in quanto non è prevista una disciplina uniforme stabile da applicare in tali circostanze.
      L'intervento normativo non determina effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate, le modalità attuative correlate all'intervento non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

        Il presente provvedimento è inteso ad assicurare, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2012, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Esso prevede, altresì, disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa.

        L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalle missioni internazionali e dagli interventi sopra menzionati, nonché per adeguare la disciplina riguardante il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi alle particolari esigenze operative connesse con tali missioni e interventi.

        La scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge è determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2011, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche.

        La disciplina prevista è coerente con il programma di governo e con gli impegni assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono disciplinati, per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2011, dal decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        La normativa vigente non prevede una disciplina stabile per la partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali. Tale disciplina viene, pertanto, prevista di volta in volta nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse.

        Con riguardo alla disciplina relativa al personale militare, l'assetto normativo generale è delineato dalle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, le quali stabiliscono una disciplina uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti. Tale disciplina è stata costantemente

 

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reiterata da tutti i successivi provvedimenti legislativi di proroga delle missioni. Il presente provvedimento (articolo 2), dovendo disciplinare nuovamente la materia in relazione al nuovo limite temporale, conferma la vigenza della disciplina generale in parola anche per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2012, richiamando, altresì, le ulteriori disposizioni previste al riguardo dalla legge 3 agosto 2009 n. 108. Attraverso i rinvii in parola risultano, pertanto, disciplinati: la misura e le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio e dell'indennità di impiego operativo, nonché del trattamento economico dei comandanti militari impiegati dall'ONU con contratti individuali; la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore; i richiami in servizio degli ufficiali delle forze di completamento; il prolungamento del periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per un massimo di sei mesi, previo consenso degli interessati; il trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio; la possibilità, per i militari che non hanno potuto partecipare ai concorsi interni banditi dalla Difesa in quanto impiegati nelle missioni internazionali, di partecipare al concorso successivo con il diritto all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato domanda.

        Parimenti, per le disposizioni in materia penale (articolo 3), è previsto il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Risulta, pertanto, confermata la disciplina per i reati commessi nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni internazionali, stabilita dal richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, il quale prevede: l'applicazione ai militari del codice penale militare di pace e di particolari disposizioni in ordine alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, qualora le esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria militare; per i reati militari, la competenza del tribunale militare di Roma; per i reati assoggettati alla giurisdizione ordinaria, la competenza del tribunale di Roma; per i reati commessi dagli stranieri a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni, punibilità a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; per i reati di pirateria, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, esercizio della giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 7 del codice penale (reati commessi all'estero) e competenza del tribunale di Roma, negli altri casi, rinvio agli accordi internazionali. È, altresì, confermata la sussistenza della scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza nel corso delle missioni internazionali, introdotta dall'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009.

 

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        Riguardo alle disposizioni in materia contabile (articolo 4), è previsto il rinvio alla disciplina stabilita dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, il quale prevede i casi in cui è possibile attivare le procedure d'urgenza ovvero in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per esigenze connesse con le missioni internazionali. Analogamente, viene reiterata la disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo 5, relativa alla possibilità di sostenere spese per i compensi per lavoro straordinario reso per attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali oltre il limite massimo annualmente previsto.

        Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano le missioni previste dal presente decreto sono operati rinvii a disposizioni che, originariamente previste da fonti diverse, sono attualmente riprodotte nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recanti il riassetto delle disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento militare. I rinvii in parola, ai sensi dell'articolo 2115 del codice dell'ordinamento militare, debbono intendersi effettuati alle corrispondenti disposizioni dello stesso codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Alcune disposizioni del provvedimento dispongono deroghe alle disposizioni vigenti, applicabili alle sole missioni internazionali ivi previste ed entro i limiti temporali dallo stesso stabiliti.

        Con riguardo alle missioni delle Forze armate e di polizia:

            l'articolo 2, in materia di personale:

                al comma 1 rinvia all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009. Riguardo alle disposizioni richiamate:

                    l'articolo 3, commi 2 e 3, riguardante l'indennità di missione e il trattamento economico (legge 8 luglio 1961, n. 642) corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, ai programmi di cooperazione con le Forze di polizia nei Balcani e alla missione in Libia, introduce una deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, escludendo che alle diarie di missione venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita da tale disposizione;

                    l'articolo 3, comma 4, prevedendo una disciplina uniforme relativamente all'indennità di impiego operativo da corrispondere a tutto il personale che partecipa alle missioni, introduce una deroga alla legge 23 marzo 1983, n. 78, che, in relazione alle normali condizioni di impiego del personale militare, prevede indennità di impiego operativo differenziate nella misura, nella tassazione e nel riconoscimento ai fini previdenziali;

 

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                    l'articolo 3, comma 7, prevedendo la possibilità di richiamare in servizio, per esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento che ne facciano domanda, introduce una deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, che prevede per tale categoria di personale obblighi di servizio solo in tempo di guerra;

                    l'articolo 3, comma 8, prevedendo la possibilità del prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, introduce una deroga all'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il quale prevede che il periodo di ferma possa essere prolungato solo in caso di partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale;

                    il rinvio alla disciplina di cui al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, disposto dall'articolo 3, comma 9, comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono a esigenze operative ovvero di salvaguardia delle aspettative di carriera del personale impiegato nelle missioni (articoli 2, comma 3, 5 e 13); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate;

                il comma 3, relativo alla corresponsione del compenso forfettario di impiego e della retribuzione per lavoro straordinario, deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e nella possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno), e per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231;

            l'articolo 3, in materia penale, rinvia all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Con riguardo agli articoli richiamati:

                l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, nel rinviare all'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, prevede deroghe alle disposizioni sulla competenza territoriale dei tribunali militari nonché sulla procedura penale militare con riguardo al procedimento di convalida dell'arresto, intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto. Tali deroghe comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle missioni militari disciplinate dal presente provvedimento;

                l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008 deroga alle disposizioni del codice penale, introducendo per tutti i reati commessi dallo straniero a danno dello Stato o di cittadini

 

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italiani nel territorio in cui si svolgono le missioni, la condizione di punibilità costituita dalla richiesta del Ministro della giustizia;

                l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 209 del 2008, deroga all'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza sia determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartenga al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro;

            l'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009, prevede una scriminante speciale per il militare che, nel corso delle missioni previste dal presente decreto-legge, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione, nonché l'ipotesi di responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante;

            l'articolo 4, in materia contabile, al comma 1, rinvia all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

      Con riguardo alle disposizioni richiamate:

            l'articolo 5, comma 1, prevedendo i casi in cui è possibile attivare le procedure d'urgenza ovvero in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, deroga alle norme di contabilità generale dello Stato previste in materia;

            l'articolo 5, comma 2, in materia di spese per i compensi per lavoro straordinario reso per attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali, prevede una deroga all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabilisce il limite massimo annuale per tale tipo di spese;

            l'articolo 5, recante disposizioni per l'Amministrazione della difesa:

                al comma 1, relativo alle assunzioni di personale tecnico del Ministero della difesa da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari, dispone che tali assunzioni siano effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il quale prevede che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità dei dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.

 

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        Con riguardo al regime degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui all'articolo 9, sono previste deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato (al comma 2, per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia nei casi di necessità e urgenza; al comma 5 per la parte relativa al rinvio all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, il quale, in deroga alle disposizioni vigenti, consente al Ministero degli affari esteri di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi anche a enti esecutori diversi dalle università e dalle organizzazioni non governative).

        Ulteriori deroghe sono previste: ai commi 4 e 7, con riguardo ai limiti di spesa per il conferimento di incarichi temporanei di consulenza a personale in possesso di specifiche professionalità ovvero per la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dagli articoli 6, comma 7, e 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dall'articolo 1, comma 56, della legge n. 266 del 2005, dall'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e dagli articoli 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001; al comma 6, con riguardo al limite di importo mensile degli impegni di spesa, pari a un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, e al limite di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture previsti dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (80 per cento della spesa sostenuta nel 2009), nonché al limite di un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base per l'importo mensile degli impegni di spesa previsto dall'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; al comma 9, con riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed è in linea coerente con l'articolo 11 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo le

 

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materie oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con i princìpi in parola.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Sono stati verificati positivamente l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge recanti autorizzazioni di spesa per la partecipazione italiana alle missioni oggetto del provvedimento.

        In ordine, invece, alla disciplina normativa da applicare alle missioni internazionali, sono all'esame delle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) della Camera dei deputati i progetti di legge di cui agli atti Camera nn. 1213, 1820, 2605 e 2849. Al Senato risulta presentato in materia il disegno di legge di cui all'atto Senato n. 334, assegnato alle Commissioni 3a (Affari esteri) e 4a (Difesa), del quale non è ancora iniziato l'esame.

        Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono previste dall'atto Senato n. 2190, attualmente all'esame della 4a Commissione (Difesa) del Senato in sede referente.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate e di polizia, nonché la giurisdizione penale, di esclusiva

 

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competenza, sulla base del Trattato sull'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. È in linea coerente con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2011 (2011) Afghanistan, 1701 (2006) Libano, 1244 (1999) Kosovo, 2019 (2011) Bosnia-Erzegovina, 1390 (2002) Mediterraneo, 2003 (2011) Sudan, 1986 (2011) Cipro, 2009-2016-2022 (2011) Libia, 1996 (2011) Sud Sudan e con le decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2010/322/PESC Kosovo, 2004/570/PESC e 2011/781/PESC Bosnia-Erzegovina, 2005/797/PESC Palestina, 2011/312/PESC valico di Rafah, 2010/766/PESC antipirateria, 2011/483/PESC Somalia, nonché con l'accordo firmato a Gibuti il 30 aprile 2002, ratificato ai sensi della legge 31 ottobre 2003, n. 327.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla materia oggetto del provvedimento.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla materia oggetto del provvedimento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

 

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PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Sono apportate modifiche mediante la tecnica della novella legislativa:

            ai seguenti articoli del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (articolo 5, comma 2):

                l'articolo 831 – Concorsi per i ruoli normali;

                l'articolo 833 – Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;

                l'articolo 1096 – Requisiti speciali (per l'avanzamento degli ufficiali al grado superiore);

                l'articolo 2190 – Unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa;

            all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2010, n. 126 – Regime degli interventi (articolo 9, comma 10).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

 

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5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non sono previste disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica. Le disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente sono indicate nella parte I, numero 3), del presente documento.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'amministrazione.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011.

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria;

      Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per l'Amministrazione della difesa;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia,

 

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dell'economia e delle finanze e per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

emana
il seguente decreto-legge:

Capo I
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Articolo 1.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 747.649.929 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 157.012.056 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 98.548.822 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di seguito elencate:

            a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

            b) Joint Enterprise.

        4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 298.461 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

 

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        5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 20.967.090 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.212.168 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 122.024 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 256.320 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 266.997 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        10. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 309.242 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        11. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 49.686.380 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        12. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 21.977.519 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

 

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        13. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.293.954 per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale.

        14. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 139.885.137 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.

        15. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa complessiva di euro 7.485.360 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 6.500.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 185.360 nei Balcani.

        16. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 10.081.868 per l'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011. Per l'impiego di personale militare nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, si provvede a valere sulle risorse disponibili dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; si applica l'articolo 6, commi 1, 2, lettera c), e 3, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011.

        17. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 143.259 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni in data 8 luglio 2011.

        18. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, mezzi di trasporto e logistici alle Forze armate della Repubblica di Gibuti. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 430.000.

        19. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 6.180.586 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del

 

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decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        20. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.695.480 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 62.630 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        21. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 128.190 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        22. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 541.803 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        23. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.048.367 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        24. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 735.454 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        25. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 514.244 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        26. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 289.043 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del

 

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Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        27. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 29.410 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        28. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 80.440 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

        29. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di personale).

        1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

        2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta:

            a) nella misura del 98 per cento, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Gran Bretagna e a Gibuti nelle missioni di cui all'articolo 1, comma 11, nella missione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 16, nella missione EUPM in Bosnia-Erzegovina e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 1, commi 22 e 25;

            b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nelle missioni, di cui all'articolo 1, comma 13;

            c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale

 

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impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 1, comma 3, e nella missione UNMISS, di cui all'articolo 1, comma 17.

        3. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 11, e al personale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, è corrisposto il compenso forfettario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

        4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa può avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.

Articolo 3.
(Disposizioni in materia penale).

        1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Articolo 4.
(Disposizioni in materia contabile).

        1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della

 

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difesa, pari a euro 600.000.000 e, per il Ministero degli affari esteri, pari a euro 60.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.

Articolo 5.
(Disposizioni per l'Amministrazione della difesa).

        1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione ed efficientamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

        2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 831:

                1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i ruoli speciali»

                2) dopo il comma 6, è aggiunto, il seguente:

        «6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali con il grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;

            b) all'articolo 833, comma 1, le parole: «limitatamente ai gradi di maggiore e tenente colonnello» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello»;

            c) dopo l'articolo 833, è inserito il seguente:

        «Art. 833-bis. Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai

 

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sensi dell'articolo 652, comma 1, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

        2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

        3. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;

            d) all'articolo 1096, comma 3, dopo le parole «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti», sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;

            e) all'articolo 2190:

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nell'anno 2012, euro 5.000.000 nell'anno 2013 ed euro 4.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi.».

                2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento.».

        3. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

 

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è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a:

            a) definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;

            b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra;

            c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

        4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 6.
(Modificazioni dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130).

        1. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico pratici qualora abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi.»;

            b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) le parole: «previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;

 

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                2) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1.»;

            c) al comma 5-ter, le parole: «sono determinate le modalità attuative dei commi 5, 5-bis e 5-ter, comprese quelle relative al porto ed al trasporto delle armi» sono sostituite dalle seguenti: «sono determinate le modalità attuative dei commi 5 e 5-bis, comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse».

Capo II
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Articolo 7.
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo).

        1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e del Pakistan è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 34.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione possono inviare o reclutare in loco personale da organizzare presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'unità tecnica di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, istituita alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Kabul.

        2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione identificano le misure volte ad agevolare l'intervento di Organizzazioni Non Governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per i fini umanitari.

        3. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi ad essa limitrofi, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 33.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come

 

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determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 18, nonché la spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di euro 33.300.000 cui al primo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreto, possono, a decorrere dal 1o gennaio e fino al 31 dicembre 2012, destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 8.
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 5.236.199 per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di vigenza del presente decreto.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato al Middle East North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime (UNODC).

        3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 995.800 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

        4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.500.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano e al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico.

        5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.167.719 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

        6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

 

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        7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 250.000 per l'erogazione del contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

        8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.000.000, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana,.

        9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.

        10. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 11.500.000 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

        11. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 616.940 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 152.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.

        12. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio del NATO Senior Civilian Representative nella regione occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat, è autorizzata a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 48.000.

        13. È autorizzata a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 8.514.728 per il rafforzamento delle

 

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misure di sicurezza attiva, passiva nonché per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità e di euro 8.200.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero poste in Paesi a rischio. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        14. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 852.945 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen e in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 178.022 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le medesime sedi e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 spetta ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 360.872 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario è corrisposta una indennità pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive modificazioni e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalla effettuazione delle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

        15. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 300.000 per l'anno 2012.

Articolo 9.
(Regime degli interventi).

        1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non

 

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regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, i decreti attinenti alla applicazione della legge medesima sono adottati congiuntamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

        2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

        3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 7 e 8, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

        4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 7, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7.

        5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui agli articoli 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.

        6. Alle spese previste dagli articoli 7 e 8 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto.

        7. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi

 

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specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

        8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, nonché delle disponibilità degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, e agli articoli 1, 2 e 10, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, con legge 2 agosto 2011, n. 130, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

        9. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 7, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.

        10. All'articolo 3, comma 12 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2010, n. 126, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 29 febbraio 2012».

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 5, comma 4, pari complessivamente a euro 1.402.405.458 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Articolo 11.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 29 dicembre 2011.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze.
Terzi di Sant'agata, Ministro degli affari esteri.
Di Paola, Ministro della difesa.
Cancellieri, Ministro dell'interno.
Severino, Ministro della giustizia.
Riccardi, Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

Visto, il Guardasigilli: Severino.


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