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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4864 |
a) Multinational Specialized Unit (MSU), missione NATO svolta in Kosovo da carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'azione comune 2008/124/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 4 febbraio 2008, confermata dalla decisione 2010/322/PESC del Consiglio dell'Unione europea dell'8 giugno 2010. Alla missione è attribuito il mandato di assistere istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di Forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee. La missione assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive;
b) Joint Enterprise, missione NATO svolta nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il
Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. La missione, prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, confermata dalla risoluzione 2019 (2011) del 16 novembre 2011, ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione nell'Unione europea. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace.
Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1368 (2001), 1373 (2001) e 1390 (2002), la missione, svolta da forze navali e aeree, è finalizzata a svolgere attività di prevenzione e protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell'area orientale del Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile.
Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante esclusiva attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata richiesta dal Governo israeliano e dall'Autorità nazionale palestinese, firmatari dell'Accordo interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione a Hebron, denominata TIPH 1. Alla missione partecipano, oltre all'Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.
Il comma 7 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), istituita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 e confermata dalla decisione 2011/312/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 26 maggio 2011. La missione, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell'Unione per la costruzione istituzionale, all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità nazionale palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.
Il comma 8 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione «ibrida» delle Nazioni Unite e dell'Unione africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), confermata
articolo 3, comma 1: trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, consistente nell'attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. L'indennità viene corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e
articolo 3, comma 2: disapplicazione della riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi (legge 8 luglio 1961, n. 642, le cui disposizioni sono state riordinate nell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
articolo 3, comma 3: per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 (ora articoli 1808 e 2164 del codice dell'ordinamento militare), calcolando l'indennità speciale nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
articolo 3, comma 4: corresponsione ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali dell'indennità di impiego operativo in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio e per i volontari in rafferma biennale, al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L'indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
articolo 3, comma 5: trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l'ONU, nell'ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall'ONU allo stesso titolo sia versata all'amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio eccetera), al netto delle ritenute, percepiti dagli interessati. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente
articolo 3, comma 6: valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni (ora, articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1205, 1209, 1213, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del codice dell'ordinamento militare);
articolo 3, comma 7: possibilità di richiamare in servizio, a domanda, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge n. 113 del 1954, ora articolo 890 del codice dell'ordinamento militare). La disposizione consente di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti;
articolo 3, comma 8: possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;
articolo 3, comma 9: richiamo di talune disposizioni previste dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali. In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:
articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico e impiegati negli stessi compiti;
articolo 3: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, nei casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1897 e 2183 del codice dell'ordinamento militare), e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. È, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1895, 1896, 2181 e 2182 del codice dell'ordinamento militare), e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 (ora, articoli 1898 e 2184 del codice dell'ordinamento militare), nei limiti stabiliti dall'ordinamento
articolo 4: corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;
articolo 5, comma 1, lettere b) e c): disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;
articolo 7: estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;
articolo 13: particolare disciplina a favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione (rinvio d'ufficio dell'interessato al primo concorso utile successivo, attribuzione ai soli fini giuridici dell'anzianità assoluta attribuita ai vincitori del concorso per il quale è stata presentata domanda, nonché dell'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella relativa graduatoria con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del
Sono, altresì, richiamati:
l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009, il quale prevede a favore del personale del Corpo della guardia di finanza la medesima disciplina stabilita per il personale delle Forze armate in materia di partecipazione ai concorsi interni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001;
l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, il quale prevede che il contributo corrisposto dall'Unione europea direttamente al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nella missione EUPM non affluisca al fondo per l'efficienza dello strumento militare, come avviene per i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il comma 2 prevede disposizioni relative alla misura dell'indennità di missione da corrispondere al personale che partecipa alle missioni EUTM in Somalia, EUPM in Bosnia-Erzegovina e UNMISS in Sud Sudan, al personale del NATO HQ Skopje nei Balcani, al personale impiegato nell'ambito delle iniziative dell'Unione europea per la Regional Maritime Capacity Building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, in Gran Bretagna e a Gibuti nelle missioni per il contrasto della pirateria, al personale dell'unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, nonché al personale impiegato in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia.
Il comma 3 prevede disposizioni sul trattamento economico accessorio del personale che partecipa alle missioni Active Endeavour e Atalanta e all'operazione NATO per il contrasto della pirateria. A tale personale è corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, per il compenso forfetario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno), e per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. È disposto, altresì, che il compenso forfetario di impiego sia corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente. Il medesimo trattamento economico è previsto anche per il personale che fa parte dei nuclei militari di protezione imbarcati a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, per la protezione delle navi in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria (articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130).
Il comma 4 prevede che il Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, possa avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali, nell'ambito dei finanziamenti assicurati per il funzionamento del Corpo militare e delle infermiere volontarie ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.
la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal decreto, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione;
la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.
L'articolo 4 reca disposizioni in materia contabile.
In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di
a) di impiegare anche armi comuni da sparo e non solo le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiamato al comma 5-bis;
b) di imbarcare le armi dai porti limitrofi alle zone a rischio di pirateria, atteso che molte delle navi interessate non partono né rientrano nel territorio nazionale ma rimangono per lunghi periodi in navigazione in acque internazionali e, soprattutto, che l'eventuale necessità di imbarcare le armi è circoscritta ad un arco temporale molto ridotto (circa cinque giorni), coincidente con l'attraversamento della «zona a rischio»;
c) di impiegare per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2012, anche guardie giurate che non abbiano frequentato i corsi previsti per l'espletamento di servizi di sicurezza sussidiaria, purché abbiano partecipato per almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi, tenuto conto dell'urgenza dell'impiego e del fatto che l'organizzazione dei predetti corsi non è stata ancora conclusa.
Il capo II prevede disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
In particolare, l'articolo 7 autorizza la spesa per iniziative, interventi e attività di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Libano, Libia, Myanmar, Somalia, Sudan e Sud Sudan, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge di stabilità per l'anno 2012 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonché per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Nell'ambito del più complesso ed ampio intervento da tempo avviato per contribuire alla ricostruzione, l'azione italiana nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, per l'anno 2012, prevede il consolidamento
progetto multidisciplinare a favore dello sviluppo dell'Iraq, per il funzionamento della Task Force e della struttura in loco e per la programmata assistenza tecnica al Paese nell'utilizzo della linea di credito d'aiuto;
intervento per la formazione nelle filiere legate ai settori produttivi del paese;
intervento per la realizzazione di un master per diplomatici iracheni;
progetto di formazione nel settore sanitario a sostegno, in particolare, delle attività di due cliniche realizzate dalla cooperazione italiana nel Kurdistan e nella regione di Ninive.
È, inoltre, prevista l'erogazione di un contributo all'UNHCR, per interventi a favore delle minoranze sfollate e dei rifugiati nei paesi limitrofi e per rispondere ai bisogni nei settori dell'educazione e della disoccupazione, nonché di un contributo al centro di formazione di Trieste dell'OCSE per attività di formazione dell'amministrazione irachena.
In Libano, nel corso dell'anno 2012, si prevede di realizzare interventi nel settore institutional e capacity building a favore del Ministero dell'agricoltura libanese e un finanziamento da destinare a UNRWA, per continuare le attività di sostegno in favore dei rifugiati palestinesi e siriani in Libano e per attività di advocacy anche tramite Friends of UNRWA.
In Libia e nei Paesi limitrofi le iniziative previste potrebbero essere estese, nell'attuale dinamica degli sviluppi politici dell'area, anche ai Paesi confinanti, sia per l'impatto che esse avranno, sia per la necessità di sostenere le amministrazioni locali coinvolte. Si prevede di proseguire l'intervento con OIM a favore dei minori esposti ai traumi della guerra nei centri di Tripoli, Misurata e Bengasi e di avviare, con l'UNESCO, un programma di formazione nel settore della tutela e preservazione del patrimonio culturale e archeologico, in particolare la mappatura dei
alla FAO, per «Supporto alla ricostruzione del settore ittico nelle aree del Puntland e del Mudug». Il progetto si prefigge il coinvolgimento di duemila giovani in attività di mercato nel settore della pesca, per rafforzare lo sviluppo economico sostenibile e la stabilità delle aree costiere della Somalia nord orientale. Beneficiari indiretti saranno le comunità di pescatori residenti nelle aree sopra indicate, insieme ad autorità locali, associazioni di pescatori, associazioni comunitarie di base e della società civile;
al programma UNDP Generazione di impiego (Employment Generation for Early Recovery – EGER), finalizzato alla creazione di nuovi posti di lavoro a breve e lungo termine, promuovendo nel contempo attività sostenibili dal punto di vista ambientale e ampliando la disponibilità di fonti di reddito alternative;
all'UNOPS, a favore dei servizi sanitari somali. Le Nazioni Unite, attraverso l'UNOPS, da anni collaborano con la cooperazione italiana nell'assistenza agli ospedali e alle strutture sanitarie del Paese. Per assicurare continuità con quanto fatto in passato, è necessario procedere al rifinanziamento del programma, per quanto riguarda in particolare le strutture sanitarie del Somaliland, e per un intervento di riabilitazione del porto di Eyl e della rete viaria di connessione con la strada Garoe-Bosaso. Il programma, in fase di elaborazione da parte dell'agenzia, è ritenuto prioritario da parte delle autorità del Puntland anche in funzione di contrasto della pirateria e per attività nel settore idrico, settore ritenuto essenziale dal TFG, con particolare riguardo allo scavo di pozzi ed altre opere utili a favorire l'accesso alle risorse idriche nelle aree più colpite da siccità e carestia.
Per il Sudan, la strategia della cooperazione italiana, condivisa con i maggiori donatori e in sede di Unione europea nel quadro dell'esercizio di Joint Programming condotto dalla Commissione, è fondata su un approccio equilibrato, fondato sull'esigenza di evitare nel modo più assoluto l'isolamento del Nord nelle delicate circostanze attuali. Sul canale multilaterale si prevede l'erogazione di un contributo al PAM in risposta al Work Plan interagenzie delle Nazioni Unite per il Sudan per il programma Water Harvesting and Food Security in Eastern Sudan. Si tratta di un contributo aggiuntivo rispetto a quello già concesso nel 2011, per migliorare le risorse alimentari negli Stati del Sudan orientale, e che rientra tra le primissime priorità delle autorità locali. È prevista, inoltre, l'erogazione di un contributo all'UNICEF,
conferimento di incarichi di consulenza a enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, indispensabile per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno ai processi di stabilizzazione, nonché per l'invio di personale estraneo alla pubblica amministrazione in qualità di osservatore di pace per conto dell'OSCE e per la partecipazione alla gestione civile delle crisi per conto dell'Unione europea;
contratti per acquisti e lavori;
limite di spesa imposto dalla normativa vigente per la manutenzione e l'uso dei veicoli (si tratta per la maggior parte di autoblindo da destinare alla sicurezza del personale che opera nei Paesi in situazione di conflitto o ad alta conflittualità).
Inoltre, al comma 10, è prevista una disposizione che riveste carattere di particolare necessità e urgenza: al fine di evitare il blocco di tutta l'attività di cooperazione allo sviluppo è necessario prevedere una proroga di almeno due mesi (fino al 29 febbraio 2012) dei contratti degli esperti di cooperazione, di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Gli esperti forniscono, per legge, alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo le competenze tecniche necessarie per individuare, istruire, formulare, valutare, gestire e controllare i programmi, le iniziative e gli interventi di cooperazione allo sviluppo. In assenza della disposizione, i contratti degli esperti scadrebbero il 31 dicembre 2011 e pertanto si renderebbe impossibile qualsiasi attività di cooperazione prevista nel presente decreto. La proroga di natura meramente tecnica consente l'entrata in vigore del regolamento, attualmente in fase di esame da parte della Corte dei conti prima della pubblicazione e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti, comprendenti una fase valutativa, per la stipula dei contratti degli esperti di cooperazione.
Il capo III prevede disposizioni finali.
In particolare, l'articolo 10 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.
L'articolo 11 stabilisce che il presente decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In ordine al provvedimento è stata disposta l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2011, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche.
L'opzione regolatoria, in relazione alla quale non sussiste possibilità di opzione alternativa, trova giustificazione sia in considerazione dei risvolti finanziari, in quanto le spese connesse agli interventi e alle missioni disciplinati dal provvedimento risultano eccedenti rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio, sia con riguardo alla necessità di adattare la normativa vigente alle esigenze connesse con le missioni, in quanto non è prevista una disciplina uniforme stabile da applicare in tali circostanze.
L'intervento normativo non determina effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate, le modalità attuative correlate all'intervento non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.
Il presente provvedimento è inteso ad assicurare, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2012, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Esso prevede, altresì, disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa.
L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalle missioni internazionali e dagli interventi sopra menzionati, nonché per adeguare la disciplina riguardante il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi alle particolari esigenze operative connesse con tali missioni e interventi.
La scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge è determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2011, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche.
La disciplina prevista è coerente con il programma di governo e con gli impegni assunti a livello internazionale.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono disciplinati, per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2011, dal decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
La normativa vigente non prevede una disciplina stabile per la partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali. Tale disciplina viene, pertanto, prevista di volta in volta nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse.
Con riguardo alla disciplina relativa al personale militare, l'assetto normativo generale è delineato dalle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, le quali stabiliscono una disciplina uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti. Tale disciplina è stata costantemente
Parimenti, per le disposizioni in materia penale (articolo 3), è previsto il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Risulta, pertanto, confermata la disciplina per i reati commessi nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni internazionali, stabilita dal richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, il quale prevede: l'applicazione ai militari del codice penale militare di pace e di particolari disposizioni in ordine alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, qualora le esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria militare; per i reati militari, la competenza del tribunale militare di Roma; per i reati assoggettati alla giurisdizione ordinaria, la competenza del tribunale di Roma; per i reati commessi dagli stranieri a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni, punibilità a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; per i reati di pirateria, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, esercizio della giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 7 del codice penale (reati commessi all'estero) e competenza del tribunale di Roma, negli altri casi, rinvio agli accordi internazionali. È, altresì, confermata la sussistenza della scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza nel corso delle missioni internazionali, introdotta dall'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009.
Riguardo alle disposizioni in materia contabile (articolo 4), è previsto il rinvio alla disciplina stabilita dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, il quale prevede i casi in cui è possibile attivare le procedure d'urgenza ovvero in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per esigenze connesse con le missioni internazionali. Analogamente, viene reiterata la disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo 5, relativa alla possibilità di sostenere spese per i compensi per lavoro straordinario reso per attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali oltre il limite massimo annualmente previsto.
Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano le missioni previste dal presente decreto sono operati rinvii a disposizioni che, originariamente previste da fonti diverse, sono attualmente riprodotte nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recanti il riassetto delle disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento militare. I rinvii in parola, ai sensi dell'articolo 2115 del codice dell'ordinamento militare, debbono intendersi effettuati alle corrispondenti disposizioni dello stesso codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Alcune disposizioni del provvedimento dispongono deroghe alle disposizioni vigenti, applicabili alle sole missioni internazionali ivi previste ed entro i limiti temporali dallo stesso stabiliti.
Con riguardo alle missioni delle Forze armate e di polizia:
l'articolo 2, in materia di personale:
al comma 1 rinvia all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009. Riguardo alle disposizioni richiamate:
l'articolo 3, commi 2 e 3, riguardante l'indennità di missione e il trattamento economico (legge 8 luglio 1961, n. 642) corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, ai programmi di cooperazione con le Forze di polizia nei Balcani e alla missione in Libia, introduce una deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, escludendo che alle diarie di missione venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita da tale disposizione;
l'articolo 3, comma 4, prevedendo una disciplina uniforme relativamente all'indennità di impiego operativo da corrispondere a tutto il personale che partecipa alle missioni, introduce una deroga alla legge 23 marzo 1983, n. 78, che, in relazione alle normali condizioni di impiego del personale militare, prevede indennità di impiego operativo differenziate nella misura, nella tassazione e nel riconoscimento ai fini previdenziali;
l'articolo 3, comma 7, prevedendo la possibilità di richiamare in servizio, per esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento che ne facciano domanda, introduce una deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, che prevede per tale categoria di personale obblighi di servizio solo in tempo di guerra;
l'articolo 3, comma 8, prevedendo la possibilità del prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, introduce una deroga all'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il quale prevede che il periodo di ferma possa essere prolungato solo in caso di partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale;
il rinvio alla disciplina di cui al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, disposto dall'articolo 3, comma 9, comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono a esigenze operative ovvero di salvaguardia delle aspettative di carriera del personale impiegato nelle missioni (articoli 2, comma 3, 5 e 13); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate;
il comma 3, relativo alla corresponsione del compenso forfettario di impiego e della retribuzione per lavoro straordinario, deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e nella possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno), e per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231;
l'articolo 3, in materia penale, rinvia all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Con riguardo agli articoli richiamati:
l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, nel rinviare all'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, prevede deroghe alle disposizioni sulla competenza territoriale dei tribunali militari nonché sulla procedura penale militare con riguardo al procedimento di convalida dell'arresto, intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto. Tali deroghe comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle missioni militari disciplinate dal presente provvedimento;
l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008 deroga alle disposizioni del codice penale, introducendo per tutti i reati commessi dallo straniero a danno dello Stato o di cittadini
l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 209 del 2008, deroga all'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza sia determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartenga al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro;
l'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009, prevede una scriminante speciale per il militare che, nel corso delle missioni previste dal presente decreto-legge, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione, nonché l'ipotesi di responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante;
l'articolo 4, in materia contabile, al comma 1, rinvia all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.
Con riguardo alle disposizioni richiamate:
l'articolo 5, comma 1, prevedendo i casi in cui è possibile attivare le procedure d'urgenza ovvero in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, deroga alle norme di contabilità generale dello Stato previste in materia;
l'articolo 5, comma 2, in materia di spese per i compensi per lavoro straordinario reso per attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali, prevede una deroga all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabilisce il limite massimo annuale per tale tipo di spese;
l'articolo 5, recante disposizioni per l'Amministrazione della difesa:
al comma 1, relativo alle assunzioni di personale tecnico del Ministero della difesa da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari, dispone che tali assunzioni siano effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il quale prevede che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità dei dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.
Con riguardo al regime degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui all'articolo 9, sono previste deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato (al comma 2, per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia nei casi di necessità e urgenza; al comma 5 per la parte relativa al rinvio all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, il quale, in deroga alle disposizioni vigenti, consente al Ministero degli affari esteri di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi anche a enti esecutori diversi dalle università e dalle organizzazioni non governative).
Ulteriori deroghe sono previste: ai commi 4 e 7, con riguardo ai limiti di spesa per il conferimento di incarichi temporanei di consulenza a personale in possesso di specifiche professionalità ovvero per la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dagli articoli 6, comma 7, e 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dall'articolo 1, comma 56, della legge n. 266 del 2005, dall'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e dagli articoli 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001; al comma 6, con riguardo al limite di importo mensile degli impegni di spesa, pari a un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, e al limite di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture previsti dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (80 per cento della spesa sostenuta nel 2009), nonché al limite di un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base per l'importo mensile degli impegni di spesa previsto dall'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; al comma 9, con riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed è in linea coerente con l'articolo 11 della Costituzione.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo le
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con i princìpi in parola.
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Sono stati verificati positivamente l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge recanti autorizzazioni di spesa per la partecipazione italiana alle missioni oggetto del provvedimento.
In ordine, invece, alla disciplina normativa da applicare alle missioni internazionali, sono all'esame delle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) della Camera dei deputati i progetti di legge di cui agli atti Camera nn. 1213, 1820, 2605 e 2849. Al Senato risulta presentato in materia il disegno di legge di cui all'atto Senato n. 334, assegnato alle Commissioni 3a (Affari esteri) e 4a (Difesa), del quale non è ancora iniziato l'esame.
Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono previste dall'atto Senato n. 2190, attualmente all'esame della 4a Commissione (Difesa) del Senato in sede referente.
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE
10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate e di polizia, nonché la giurisdizione penale, di esclusiva
11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.
12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. È in linea coerente con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2011 (2011) Afghanistan, 1701 (2006) Libano, 1244 (1999) Kosovo, 2019 (2011) Bosnia-Erzegovina, 1390 (2002) Mediterraneo, 2003 (2011) Sudan, 1986 (2011) Cipro, 2009-2016-2022 (2011) Libia, 1996 (2011) Sud Sudan e con le decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2010/322/PESC Kosovo, 2004/570/PESC e 2011/781/PESC Bosnia-Erzegovina, 2005/797/PESC Palestina, 2011/312/PESC valico di Rafah, 2010/766/PESC antipirateria, 2011/483/PESC Somalia, nonché con l'accordo firmato a Gibuti il 30 aprile 2002, ratificato ai sensi della legge 31 ottobre 2003, n. 327.
13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla materia oggetto del provvedimento.
14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla materia oggetto del provvedimento.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Sono apportate modifiche mediante la tecnica della novella legislativa:
ai seguenti articoli del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (articolo 5, comma 2):
l'articolo 831 – Concorsi per i ruoli normali;
l'articolo 833 – Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
l'articolo 1096 – Requisiti speciali (per l'avanzamento degli ufficiali al grado superiore);
l'articolo 2190 – Unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa;
all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2010, n. 126 – Regime degli interventi (articolo 9, comma 10).
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Non sono previste disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica. Le disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente sono indicate nella parte I, numero 3), del presente documento.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto del provvedimento.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'amministrazione.
1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per l'Amministrazione della difesa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia,
1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 747.649.929 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 157.012.056 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 98.548.822 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 298.461 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 20.967.090 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.212.168 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 122.024 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 256.320 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 266.997 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
10. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 309.242 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
11. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 49.686.380 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
12. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 21.977.519 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
13. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.293.954 per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale.
14. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 139.885.137 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
15. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa complessiva di euro 7.485.360 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 6.500.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 185.360 nei Balcani.
16. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 10.081.868 per l'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011. Per l'impiego di personale militare nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, si provvede a valere sulle risorse disponibili dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; si applica l'articolo 6, commi 1, 2, lettera c), e 3, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011.
17. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 143.259 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni in data 8 luglio 2011.
18. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, mezzi di trasporto e logistici alle Forze armate della Repubblica di Gibuti. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 430.000.
19. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 6.180.586 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del
20. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.695.480 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 62.630 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
21. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 128.190 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
22. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 541.803 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
23. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.048.367 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
24. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 735.454 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
25. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 514.244 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
26. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 289.043 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del
27. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 29.410 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
28. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 80.440 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
29. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta:
a) nella misura del 98 per cento, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Gran Bretagna e a Gibuti nelle missioni di cui all'articolo 1, comma 11, nella missione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 16, nella missione EUPM in Bosnia-Erzegovina e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 1, commi 22 e 25;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nelle missioni, di cui all'articolo 1, comma 13;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale
3. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 11, e al personale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, è corrisposto il compenso forfettario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa può avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della
1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione ed efficientamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 831:
1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i ruoli speciali»
2) dopo il comma 6, è aggiunto, il seguente:
«6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali con il grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;
b) all'articolo 833, comma 1, le parole: «limitatamente ai gradi di maggiore e tenente colonnello» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello»;
c) dopo l'articolo 833, è inserito il seguente:
«Art. 833-bis. Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai
2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.
3. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 1096, comma 3, dopo le parole «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti», sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;
e) all'articolo 2190:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nell'anno 2012, euro 5.000.000 nell'anno 2013 ed euro 4.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi.».
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento.».
3. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
a) definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra;
c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico pratici qualora abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi.»;
b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;
2) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1.»;
c) al comma 5-ter, le parole: «sono determinate le modalità attuative dei commi 5, 5-bis e 5-ter, comprese quelle relative al porto ed al trasporto delle armi» sono sostituite dalle seguenti: «sono determinate le modalità attuative dei commi 5 e 5-bis, comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse».
1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e del Pakistan è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 34.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione possono inviare o reclutare in loco personale da organizzare presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'unità tecnica di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, istituita alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Kabul.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione identificano le misure volte ad agevolare l'intervento di Organizzazioni Non Governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per i fini umanitari.
3. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi ad essa limitrofi, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 33.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 5.236.199 per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato al Middle East North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime (UNODC).
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 995.800 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.500.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano e al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.167.719 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 250.000 per l'erogazione del contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.000.000, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana,.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.
10. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 11.500.000 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.
11. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 616.940 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 152.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.
12. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio del NATO Senior Civilian Representative nella regione occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat, è autorizzata a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 48.000.
13. È autorizzata a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 8.514.728 per il rafforzamento delle
14. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 852.945 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen e in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 178.022 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le medesime sedi e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 spetta ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 360.872 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario è corrisposta una indennità pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive modificazioni e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalla effettuazione delle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
15. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 300.000 per l'anno 2012.
1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 7 e 8, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 7, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7.
5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui agli articoli 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
6. Alle spese previste dagli articoli 7 e 8 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto.
7. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi
8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, nonché delle disponibilità degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, e agli articoli 1, 2 e 10, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, con legge 2 agosto 2011, n. 130, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
9. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 7, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.
10. All'articolo 3, comma 12 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2010, n. 126, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 29 febbraio 2012».
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 5, comma 4, pari complessivamente a euro 1.402.405.458 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 2011.
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze.
Terzi di Sant'agata, Ministro degli affari esteri.
Di Paola, Ministro della difesa.
Cancellieri, Ministro dell'interno.
Severino, Ministro della giustizia.
Riccardi, Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.
Visto, il Guardasigilli: Severino.
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