Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato

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PDL 4940-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4940-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MONTI)

dal ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
(PATRONI GRIFFI)

dal ministro dello sviluppo economico
(PASSERA)

dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(PASSERA)

dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(PROFUMO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

con il ministro dell'interno
(CANCELLIERI)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(CLINI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(FORNERO)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(CATANIA)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(ORNAGHI)

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Presentato il 9 febbraio 2012

(Relatori: GIOVANELLI, per la I Commissione; SAGLIA, per la X Commissione)


NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 7 marzo 2012, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 4940. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 4940 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            il provvedimento reca un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 63 articoli incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano misure finalisticamente orientate, da un lato, a favorire la semplificazione in favore dei cittadini e per le imprese – ad esempio, mediante l'introduzione di disposizioni finalizzate a ridurre gli adempimenti necessari all'attività delle imprese (intervenendo sia sulle materie delle autorizzazioni, dei controlli e delle procedure pubbliche di appalto, sia sulle materie del lavoro e dell'ambiente), ovvero finalizzate a snellire procedimenti amministrativi, a migliorare l'efficienza della Pubblica Amministrazione, ad incentivare la digitalizzazione di documenti da conservare o produrre – e, dall'altro, a fornire sostegno ed impulso allo sviluppo del sistema economico, attraverso disposizioni che incidono sulla materia dell'innovazione tecnologica, dell'università, dell'istruzione, delle strutture energetiche e del turismo.

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali; in altri casi, invece, il difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all'introduzione di numerose misure di carattere organico che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate e, in molti casi, fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio:

                all'articolo 1, comma 2, che – laddove prevede che le disposizioni contenute al comma 1, il quale novella la legge n. 241 del 1990, non si applichino ai procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici – interviene, senza modificarla, sull'ambito normativo della legge n. 241 ed in assenza di un adeguato coordinamento con l'articolo 13 della medesima legge;

                all'articolo 4, commi 1 e 2, che modificano in via non testuale l'articolo 1, comma 1, della legge n. 295 del 1990, in materia di

 

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commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile;

                all'articolo 6, che interviene sulla materia della comunicazione dei dati in via telematica tra le amministrazioni, senza novellare il decreto legislativo n. 82 del 2005, recante codice dell'amministrazione digitale;

                all'articolo 7, che, al comma 1, incide in via non testuale sull'ambito applicativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, mentre, al comma 3, interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 851 del 1967, recante Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato, senza novellarlo;

                all'articolo 8, comma 1, che, intervenendo sulle modalità di trasmissione delle domande per la partecipazione a concorsi pubblici, fa sistema con il già richiamato codice dell'amministrazione digitale;

                all'articolo 9, che, recando disposizioni in materia di dichiarazione unica di conformità degli impianti termici, incide in via non testuale sull'ambito materiale del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice ambientale);

                all'articolo 11, che, ai commi 6, 7, 8 e 9, interviene sulle materie della formazione professionale per lo svolgimento dell'impresa di trasporto, del coordinamento delle informazioni sul traffico e dei controlli sui dispositivi di combustione degli autoveicoli, in assenza del necessario coordinamento con la normativa vigente;

                all'articolo 12, comma 4, che rinvia ai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 1 del 2012, assegnando loro nuovi compiti, ma senza modificare la norma che ne prevede l'adozione;

                all'articolo 14, comma 2, che pone nuovi obblighi in capo alle amministrazioni in relazione alle informazioni che devono essere contenute sui relativi siti internet, senza novellare il codice dell'amministrazione digitale più volte richiamato;

                all'articolo 16, che interviene sulla materia dei flussi informativi tra le Amministrazioni, senza inserirla in un idoneo contesto normativo;

                all'articolo 17, che, al comma 1, integra in via non testuale il disposto dell'articolo 9-bis del decreto legge n. 510 del 1996, mentre, al comma 3, modifica implicitamente gli articoli 38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999;

                all'articolo 22, che, al comma 2, interviene in via non testuale sul decreto legge n. 1 del 2012 (in relazione alla durata convenzioni aeroportuali), mentre, al comma 3, incide sull'ambito materiale del medesimo decreto in relazione ad un diverso profilo della stessa disciplina (si tratta della misura dei diritti aeroportuali);

 

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                all'articolo 23, che interviene in materia di autorizzazione unica ambientale per le imprese senza intervenire sul già richiamato codice ambientale;

                all'articolo 25, che contiene misure di semplificazione per le imprese agricole avulse dall'idoneo contesto normativo, da individuare, presumibilmente, nel decreto legislativo n. 99 del 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura;

                all'articolo 29, che interviene sui progetti di riconversione del comparto bieticolo – saccarifero di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 2 del 2006, senza novellarlo;

                all'articolo 33, che, intervenendo sulla materia del collocamento in aspettativa del personale dipendente che svolga attività di ricerca, sembra fare sistema con le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 165 del 2001, nel cui ambito non viene tuttavia inserito;

                all'articolo 37, che incide in via non testuale sull'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 185 del 2008, differendo un termine in materia di comunicazioni aziendali;

                all'articolo 41, che interviene sulla materia dei requisiti per l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti o bevande, senza collocarla in alcun preesistente testo normativo;

                all'articolo 46, che, al comma 1, modifica implicitamente l'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, in materia di trasformazione degli enti pubblici, mentre, al comma 2, modifica in via non testuale l'articolo n. 134 del decreto legislativo n. 206 del 2005;

                all'articolo 50, che, intervenendo sulla materia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, introduce disposizioni che sembrano fare sistema, parzialmente modificandole, con quelle di cui all'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, e con le quali dovrebbero essere coordinate;

                all'articolo 51, comma 1, che interviene in materia di INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), la cui natura giuridica e competenze sono definite, da ultimo, dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 213 del 2009, con il quale non vengono tuttavia coordinate;

                all'articolo 53, che interviene sulla materia dell'ammodernamento degli istituti scolastici, senza collocarla nell'appropriato contesto normativo;

                all'articolo 55, comma 1, che reca una modifica non testuale all'articolo 6 della legge n. 240 del 2010;

                all'articolo 56, comma 2, che, intervenendo sulla materia della destinazione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata, sembra fare sistema con le disposizioni contenute al titolo II del Codice delle leggi antimafia, che però non viene novellato;

 

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                all'articolo 57, che reca disposizioni in materia di infrastrutture energetiche strategiche, metanizzazione del mezzogiorno e bunkeraggio, in assenza di alcun coordinamento con la normativa vigente;

                all'articolo 60, che, ai commi 1 e 2, in relazione alla proroga del programma “carta acquisti”, interviene sull'ambito di applicazione dell'articolo 81 del decreto legge n. 112 del 2008, senza modificarlo;

            il provvedimento interviene inoltre su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa; in alcuni casi, peraltro, risulta assente un adeguato coordinamento con le disposizioni già vigenti nella materia, cui consegue un'evidente difficoltà nella “ricostruzione” del quadro normativo di riferimento; tale fenomeno si riscontra, ad esempio, agli articoli 1 e 2 che novellano gli articoli 2 e 19 della legge n. 241 del 1990, che hanno formato oggetto, anche in tempi recenti, di un susseguirsi di interventi legislativi; all'articolo 3, che, in relazione alla materia della riduzione degli oneri amministrativi e dell'analisi e della verifica di impatto della regolamentazione, pone problemi di coordinamento con i recenti provvedimenti intervenuti in tale settore disciplinare e, in particolare, con l'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, rubricato “Taglia-oneri amministrativi”; all'articolo 43, che, recando disposizioni che incidono sulla materia delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, interviene su un settore normativo oggetto di una profonda stratificazione normativa e sul quale sono intervenuti, con cadenza assai ravvicinata, recentissimi provvedimenti (si tratta, in particolare, della legge n. 183 del 2011, del decreto-legge n. 1 del 2012, del decreto-legge n. 201 del 2011 e del decreto legislativo n. 66 del 2010); ciò si riscontra, infine, all'articolo 52, che contiene misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori, in relazione alle quali viene perseguito l'obiettivo – grazie all'adozione di linee guida ministeriali – di coordinare l'offerta dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado di tipo tecnico e professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale; in proposito, si rileva tuttavia, che il medesimo obiettivo è perseguito già dall'articolo 19, comma 16, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale ha previsto a tal fine l'emanazione, entro il 6 luglio 2012, di un regolamento di delegificazione volto a garantire la piena coerenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale con le modifiche ordinamentali apportate al secondo ciclo dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e che, in attuazione del citato articolo 64, comma 4, sono già stati adottati regolamenti di riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010);

            il decreto-legge, secondo una modalità di produzione legislativa che, come già rilevato in altre occasioni, non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, introduce modifiche a disposizioni di recentissima approvazione

 

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(si vedano, ad esempio l'articolo 3, comma 1, che modifica la legge 11 novembre 2011, n. 180; gli articoli 3, comma 3, e 49, comma 2, che intervengono sulla legge 12 novembre 2011, n. 183 – legge di stabilità per il 2012 – e l'articolo 22, comma 1, che modifica l'articolo 41 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201);

            il provvedimento reca talune disposizioni che, nel precisare che determinate norme o discipline previgenti continuano ad avere efficacia, risultano meramente ricognitive della normativa vigente; ciò si riscontra, a mero titolo esemplificativo, all'articolo 5, comma 3, che precisa che resta “Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, all'articolo 9, comma 2, all'articolo 10, comma 1, capoverso articolo 5, all'articolo 11, commi 2, 3 e 6, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 14, comma 1, che precisa che resta “fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria”, all'articolo 20, comma 1, lettera h), capoverso 3 e comma 2, all'articolo 24, comma 1, lettera e), all'articolo 50, comma 2, all'articolo 54, comma 1, capoverso articolo 24-bis, comma 2; all'articolo 55, comma 1; all'articolo 57, commi 2, 4 e 13 (che, genericamente, fa salve “le disposizioni tributarie in materia di accisa”); meramente ricognitiva appare infine la disposizione contenuta all'articolo 34, che sembra ribadire quanto già previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

            il provvedimento contiene inoltre disposizioni prive di portata precettiva in quanto meramente descrittive e, quindi, inidonee ad innovare l'ordinamento; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 7, comma 2, che precisa che la disposizione contenuta al comma 1 del medesimo articolo trovi applicazione solo dopo l'entrata in vigore del decreto legge stesso; all'articolo 8, comma 3, che si riferisce ai “casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario” e all'articolo 12, comma 2 (laddove «prevede» che debbano essere rispettati alcuni principi costituzionali); meramente descrittive appaiono infine le disposizioni contenute all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo (che precisa che al flusso informativo di dati tra amministrazioni si applichino le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003) e comma 3; all'articolo 38, comma 2, capoverso 2-ter, laddove fa “salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

            il provvedimento si connota per il ricorso ad una peculiare tecnica normativa – già utilizzata nei più recenti provvedimenti d'urgenza – consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli, formulati per lo più in termini di novella, di una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse, i principi ispiratori di una determinata disciplina, ovvero dove viene descritto il contesto nel quale vengono inserite le disposizioni che si intendono adottare; tali preamboli, evidentemente privi di qualsiasi portata normativa, si rinvengono, ad esempio, all'articolo 14, comma 1, che «declama» i principi ai quali deve ispirarsi la disciplina dei controlli sulle imprese; all'articolo 14, comma 3, che indica le finalità perseguite con i decreti di delegificazione

 

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di cui si prevede l'adozione; all'articolo 16, commi 1, 3 e 7; degli articoli 31, comma 1 e 32, commi 1 e 2; all'articolo 47, comma 1, che, indica gli obiettivi che si intendono conseguire grazie alla modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, nonché i principi ispiratori della normativa che si intende introdurre; all'articolo 50, che illustra dettagliatamente le finalità che si intendono perseguire grazie alle linee guida in tema di autonomia scolastica di cui è prevista l'adozione; ciò si riscontra, infine, agli articoli 53, comma 1 e 57, comma 1;

            il decreto in esame reca talune disposizioni derogatorie del diritto vigente, non sempre risultando espressamente indicate le norme derogate; in particolare, l'articolo 12, comma 1, autorizza le Regioni ed altri soggetti pubblici e privati a stipulare convenzioni per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa, anche “mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti”; l'articolo 24, comma 1, lettera e), consente invece alle autorità competenti di autorizzare “operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392”; infine, l'articolo 46, comma 2, per il conseguimento di una serie di finalità ivi indicate, contiene una deroga generica alle “vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti”; in altri casi, invece, (segnatamente, all'articolo 38, commi 1 e 2, e all'articolo 53, comma 9) le disposizioni derogate vengono specificatamente richiamate;

        sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

            il decreto-legge, all'articolo 35, comma 3, reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni dettate dall'articolo 194 del regio decreto n. 12 del 1941 (ordinamento giudiziario), con riferimento alla quale appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”; una disposizione di cui viene precisata l'efficacia retroattiva è invece contenuta all'articolo 59 che fa retroagire le modifiche da esso apportate al decreto legge n. 70 del 2011 in materia di credito d'imposta, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge;

            il provvedimento reca numerose norme (si tratta di circa la metà delle disposizioni contenute nel provvedimento) i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; ciò in quanto – trattandosi di un provvedimento che, nell'ottica della semplificazione, contiene numerose disposizioni di carattere ordinamentale – numerosi sono gli adempimenti necessari ai fini della relativa attuazione (in particolare, 10 disposizioni contengono un rinvio a regolamenti di attuazione, 2 a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 13 a decreti interministeriali, 2 a decreti ministeriali di natura non regolamentare; altre disposizioni prevedono la stipula

 

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di convenzioni, l'adozione di linee guida e di provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Dogane); inoltre, numerose disposizioni introducono misure sperimentali, mentre altre contengono un termine iniziale di efficacia distanziato nel tempo (si vedano, ad esempio, l'articolo 5, comma 6, l'articolo 15, comma 1, l'articolo 20, comma 1, capoverso articolo 6-bis, e l'articolo 48, comma 1, capoverso 2); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti;

        sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

            il decreto-legge reca una disciplina che in più punti si interseca con quella contenuta nel decreto legge n. 1 del 2012 (così detto liberalizzazioni), all'esame del Senato; ciò si riscontra, in particolare, all'articolo 12, comma 3, che dispone che i regolamenti di delegificazione previsti dal comma 2 del medesimo articolo devono tenere conto “di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1” e al comma 4 del medesimo articolo, che amplia in maniera non testuale l'ambito della disciplina di questi ultimi; all'articolo 22, laddove i commi 2 e 3 intervengono in maniera non testuale sul recepimento della direttiva europea n. 12 del 2009, disposto dagli articoli 71-82 del citato decreto-legge n. 1 del 2012; nonché all'articolo 43, comma 1, che prevede l'adozione di un decreto interministeriale di natura non regolamentare “al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” previsti, tra l'altro, dall'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012; da tali circostanze consegue evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

        sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

            il provvedimento incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si vedano l'articolo 5, che, al comma 1, integra in via non testuale il disposto dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989; l'articolo 11, comma 5, che contiene modifiche all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, recante regolamento di attuazione del Codice della strada; l'articolo 17, comma 4, che incide sul decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, di attuazione del Testo Unico in materia di immigrazione; l'articolo 18, comma 3, che novella l'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; l'articolo 20, comma 3, che reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, recante regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici); tali circostanze non appaiono coerenti con le

 

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esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

            il decreto-legge contiene sette autorizzazioni alla delegificazione per le quali è prevista una procedura che si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura; in particolare, le autorizzazioni alla delegificazione presenti all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-ter, e all'articolo 14, commi 3 e 4, si riferiscono ai “principi e criteri direttivi” piuttosto che alle norme generali regolatrici della materia, né indicano le disposizioni da abrogare; le autorizzazioni alla delegificazione contenute all'articolo 12, comma 2, e all'articolo 23, comma 1, prevedono invece l'adozione di regolamenti di delegificazione da parte del Governo, da emanare nel rispetto di “principi e criteri direttivi” ivi indicati, tra i quali è presente il criterio che sia lo stesso regolamento ad individuare le norme da abrogare; l'autorizzazione alla delegificazione prevista dall'articolo 12 prevede, inoltre, un aggravamento procedurale rispetto al modello delineato in via generale dall'articolo 17, comma 2: i suddetti regolamenti devono infatti tener conto di una fase sperimentale e devono essere adottati sentita la Conferenza unificata, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto di un termine (31 dicembre 2012), che non appare congruo rispetto a tale complessa procedura; l'autorizzazione alla delegificazione contenuta all'articolo 4, comma 3, non contiene invece alcun riferimento né a “principi e criteri direttivi” – e, quindi, tanto meno a norme generali regolatrici della materia – né indica le norme da abrogare tramite il regolamento; analogamente, l'articolo 44, comma 1, autorizza il Governo a modificare – senza indicare alcun criterio – un vigente regolamento di delegificazione (si tratta del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, che, peraltro, il testo non individua correttamente) ampliandone l'ambito di applicazione; infine, l'articolo 46, comma 1, reca un'autorizzazione alla delegificazione, i cui criteri sono individuati per relationem, mediante un rinvio all'articolo 2, comma 634, lettere b) ed f) della legge n. 244 del 2007;

            il provvedimento, all'articolo 24, comma 1, lettera h), laddove introduce un nuovo comma 5-bis all'articolo 281 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che, mediante decreti interministeriali, vengano modificati gli allegati relativi alla parte V del decreto legislativo in questione, contiene un'ulteriore autorizzazione alla delegificazione non formulata in conformità al modello delineato dall'articolo 17, comma 2; peraltro, tenuto conto che il comma 5 del medesimo articolo 281 già demanda a decreti di delegificazione

 

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il compito di procedere alle stesse modifiche, appare dubbia la stessa portata normativa della disposizione in questione;

            il decreto-legge, all'articolo 3, comma 1, capoverso comma 2-quinquies, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; analogamente, all'articolo 38, comma 1, si novella l'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 219 del 2006 al fine – tra l'altro – di prevedervi l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al quale si consente di derogare alle disposizioni – di rango primario – contenute al medesimo articolo 101 del decreto legislativo;

            il provvedimento, all'articolo 32, comma 2, lettera b), nonché all'articolo 43, comma 1, demanda compiti di attuazione a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»;

            infine, il decreto affida compiti attuativi ad atti dei quali non viene precisata la natura giuridica o che non vengono affatto qualificati: ad esempio, l'articolo 8, comma 3, capoverso 3, dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica “provvede all'equiparazione dei titoli di studio e professionali” senza indicare la tipologia e le modalità dell'intervento, mentre l'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, prevede l'adozione di un “provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”;

        sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

            il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi imprecisi o generici; ad esempio, l'articolo 4, comma 1 richiama “le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità”; l'articolo 12, comma 1, richiama genericamente “quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese”, mentre l'articolo 46, comma 2, richiama genericamente le “vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti”;

            il provvedimento, all'articolo 62, prevede che, a far data dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, “sono o restano abrogate” le disposizioni riportate nella tabella, allegata al decreto, che contiene un elenco di 15 atti di varia

 

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natura (leggi, regi decreti, regolamenti); tale disposizione – la cui finalità di ridurre lo stock di leggi esistenti e di espungere dall'ordinamento norme divenute ormai obsolete, non può che essere apprezzata dal Comitato – utilizza tuttavia una formula (“sono o restano abrogate”) suscettibile in taluni casi di ingenerare incertezza circa il “quando” dell'avvenuta abrogazione. Con riferimento invece agli atti normativi inseriti nella Tabella, in quattro casi (ai numeri 3, 4, 9 e 10 della Tabella), si dispone l'abrogazione degli atti normativi modificativi di atti previgenti (che non risultano abrogati) piuttosto che di tali ultimi;

            il provvedimento reca disposizioni e, talvolta, adotta espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sul relativo significato tecnico-normativo; ad esempio, all'articolo 12, non appare chiara la portata normativa del comma 1, laddove prevede che siano stipulate “convenzioni” tra le istituzioni, le amministrazioni interessate e le organizzazioni ed associazioni di categoria, al fine di attivare “percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa” anche mediante deroghe alla normativa vigente; all'articolo 14, comma 4, lettera d), non appare invece chiaro il criterio della “collaborazione amichevole con i soggetti controllati” da parte delle pubbliche amministrazioni; né, all'articolo 29, comma 2, appare chiaro il riferimento alle “norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali”, la cui predisposizione è affidata al Comitato interministeriale per fronteggiare la crisi del settore bieticolo-saccarifero; all'articolo 53, comma 2, lettera b), non appare invece chiaro, con riguardo al patrimonio immobiliare scolastico, il riferimento alla “promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi”;

            con riferimento alla tecnica di redazione del testo, si segnala altresì che in talune disposizioni sono presenti alcune sigle che, in difformità dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, non vengono seguite dalla denominazione per esteso cui ci si intende riferire; si segnalano, al riguardo, la rubrica dell'articolo 13 che si riferisce al “T.U.L.P.S.” senza sciogliere l'acronimo (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); l'articolo 16, comma 5, che, alle lettere c) e d), modifica il comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 78 del 2010, introducendovi un riferimento testuale all'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), la cui definizione (per effetto di modifiche non testuali effettuate dal decreto legge n. 201 del 2011) non è presente in tale sede normativa; l'articolo 23, comma 1, contiene invece un richiamo alle PMI senza riportare la definizione per esteso (piccole e medie imprese), contenuta invece nella rubrica; infine, all'articolo 33, sia nella rubrica sia nel testo, è presente l'espressione inglese “grant” in luogo di quella italiana «borse di studio», in difformità da quanto previsto dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, che, al paragrafo 4, lettera m), recita: “È evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente”;

            con riferimento al coordinamento interno al testo, il decreto legge, all'articolo 11, al comma 1, lettera a) contiene una disposizione

 

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la cui portata normativa coincide – ancorché formulata in termini diversi – con quella contenuta al comma 2 del medesimo articolo; entrambe le disposizioni ribadiscono, infatti, l'immediata abrogazione dell'articolo 115, comma 2-bis, del codice della strada, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, senza tuttavia incidere anche sull'articolo 28 del citato decreto legislativo, che prevede che la suddetta abrogazione abbia effetto a far data dal 19 gennaio 2013; all'articolo 53, non appaiono invece coordinate le disposizioni contenute al comma 1 e al comma 5, in quanto la prima prevede l'adozione, da parte del CIPE, nel termine di novanta giorni, di un Piano nazionale di edilizia scolastica, mentre, il comma 5, prevede che lo stesso CIPE, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, possa adottare un ulteriore piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici;

            da ultimo, problemi di coordinamento interno si rinvengono tra le disposizioni contenute all'articolo 61, recante norme transitorie valide fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto legge, e lo stesso articolo 189 come novellato; infatti, poiché l'articolo 61 prevede che, nel periodo transitorio in questione, trovino applicazione le previgenti disposizioni dell'articolo 189, comma 3 (che non contemplano l'adozione del regolamento), non sarebbe possibile adottare il regolamento previsto dalla novella recata dall'articolo 20 (che dovrà modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010); inoltre, nelle more dell'adozione del regolamento, dall'articolo 61 si evince che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici potrebbe anticipare la medesima disciplina con proprio provvedimento;

            infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            in relazione alle norme indicate in premessa che intervengono su settori normativi già oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa e, segnatamente, con riferimento all'articolo 52, sia effettuato un adeguato coordinamento con le disposizioni previgenti, anche al fine di consentire un'agevole “ricostruzione” del quadro normativo di riferimento;

 

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            si provveda alla riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-ter, all'articolo 4, comma 3, all'articolo 12, comma 2, all'articolo 14, commi 3 e 4, all'articolo 23, comma 1, all'articolo 44, comma 1 e all'articolo 46, comma 1, che recano sette autorizzazioni alla delegificazione, al fine di renderle conformi al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; sia altresì verificata, con riferimento all'autorizzazione alla delegificazione contenuta all'articolo 12, comma 2, la congruità del termine previsto per l'adozione dei regolamenti, tenuto conto della complessa procedura a tal fine prevista;

            all'articolo 3, comma 1, capoverso comma 2-quinquies – che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo – sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista ad un decreto interministeriale di natura regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

            si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1, all'articolo 11, comma 5, all'articolo 17, comma 4, all'articolo 18, comma 3 e all'articolo 20, comma 3, nella parte in cui incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero – e solo se strettamente necessario – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

            per le ragioni specificamente indicate in premessa, sia soppressa la lettera h) dell'articolo 24, comma 1 – che aggiunge un nuovo comma 5-bis, all'articolo 281 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – e che, oltre a contenere un'ulteriore autorizzazione alla delegificazione non formulata in conformità al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, duplica sostanzialmente il contenuto del comma 5 del citato articolo 281 il quale reca già una delegificazione finalizzata agli stessi obiettivi;

            all'articolo 32, comma 2, lettera b) e all'articolo 43, comma 1 – che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 richiamata in premessa, sia riformulata l'anzidetta disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

            all'articolo 38, comma 1 – laddove prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa derogare a disposizioni di rango primario – sia verificata la congruità dello strumento normativo in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

            alla Tabella A allegata al decreto – recante un elenco di 15 atti di varia natura, che, ai sensi dell'articolo 62, «sono o restano» abrogati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione – per evitare eventuali dubbi interpretativi, si riferiscano le abrogazioni ivi contenute ai testi oggetto di modifica oltre che ai testi che tali modifiche hanno introdotto; ciò

 

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segnatamente con riguardo: alla legge 28 gennaio 1970, n. 17 (riga n. 3), alla legge 15 maggio 1970, n. 308 (riga n. 4), alla legge 30 luglio 1991, n. 239 (riga n. 9) e alla legge 27 novembre 1991, n. 383 (riga n. 10);

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 11, all'articolo 53 e all'articolo 61, si ponga rimedio ai problemi di coordinamento interno alle anzidette disposizioni, che sono segnalati in premessa.

      Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative – in particolare laddove intervengano su testi unici o codici riferiti ad un determinato settore disciplinare – in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

            si dovrebbe valutare l'opportunità di espungere dal testo quelle disposizioni, indicate in premessa, aventi efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

            all'articolo 8, comma 3, capoverso 3, e all'articolo 16, comma 1, si dovrebbe precisare la natura giuridica dell'atto di cui è prevista l'adozione;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 4, comma 1, all'articolo 12, comma 1 e all'articolo 46, comma 2, che contengono richiami normativi generici, sarebbe opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio.

      Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            con riferimento alle disposizioni contenute agli articoli 12, commi 3 e 4, 22, commi 2 e 3, e 43, comma 1, che incidono sulla disciplina contenuta nel decreto legge n. 1 del 2012, attualmente oggetto di esame parlamentare, abbia cura il legislatore di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere, suscettibili di ingenerare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, anche in ragione della non perfetta identità delle normative recate dai due provvedimenti».

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            premesso che:

                il contenuto del provvedimento appare disomogeneo e molti interventi avrebbero meritato un autonomo esame;

                all'articolo 10 occorre considerare che la legge non elimina la qualifica di pertinenza dei parcheggi e non indica chi potrà esercitare i relativi diritti condominiali;

                si potrebbe quindi avere una duplicazione dei condomini con caratteristiche molto diverse: quelli proprietari solo di alloggi e quelli proprietari solo di parcheggi con un vuoto di disciplina volto a superare questa strutturale diversità;

                all'articolo 8, comma 4, relativo all'inserimento dei ricercatori nelle commissioni per l'esame da avvocato va osservato che nella riforma forense in discussione presso la Commissione Giustizia si fa riferimento ai ricercatori confermati; questa qualificazione è stata eliminata dalla «riforma Gelmini» ed i ricercatori sono quelli di prima nomina e quindi con una limitata esperienza professionale; di conseguenza appare opportuno eliminarne la presenza nelle commissioni d'esame;

                le disposizioni in materia di controllo societario intervengono anche sulle società a responsabilità limitata relativamente alle possibilità di sostituire i sindaci con i revisori, mentre sulla normativa era già da poco intervenuta la legge di stabilità con gli articoli 13 e 14, con il rischio di confusione anche in considerazione del fatto che i soggetti nominati ai sensi della legge di stabilità non possono essere revocati prima della fine del mandato;

                merita approfondimento la depenalizzazione dei reati per assenza di autorizzazione paesaggistica, potendo la norma incidere sulla stessa qualificazione del reato di lottizzazione abusiva, con conseguenze forse problematiche sul tema di difesa paesaggistica del territorio;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare il testo del provvedimento come indicato in premessa.

        

 

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PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 4940 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo,

        esprime

NULLA OSTA

        

 

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PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;

            rilevato che l'articolo 46, al comma 1, attribuisce al Ministero della difesa la facoltà di proporre la trasformazione di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa in soggetti di diritto privato, purché non svolgano funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico;

            preso atto del chiarimento fornito dal Governo in ordine al novero degli enti interessati dalla disposizione, ossia l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) – che aveva peraltro già inoltrato espressa richiesta in tal senso – e l'Opera nazionale figli degli aviatori (ONFA) – che ha preannunciato analoga richiesta – e della precisazione secondo cui allo stato non è ipotizzabile l'applicazione di tale norma per la Lega navale italiana (LNI) e per l'Unione italiana tiro a segno (UITS),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:

                la soppressione, agli articoli 1 e 3, della previsione per cui le disposizioni di semplificazione ivi contenute non sono applicabili ai procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, è suscettibile di compromettere l'efficiente attività di accertamento affidata alle agenzie fiscali, all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché alla Guardia di finanza, con inevitabili ripercussioni negative sui rilevanti interessi erariali esistenti in tali settori;

                non è allo stato possibile riformulare l'articolo 50 al fine di superare le criticità dei relativi profili finanziari – che nella versione originaria non presentava profili problematici sotto il profilo finanziario – e gli oneri recati da tale articolo, pur in assenza di relazione tecnica, appaiono notevolmente sottostimati e i commi 9, 10 e 11 non forniscono indicazioni specifiche e circostanziate delle misure finalizzate al conseguimento di maggior gettito da giochi e accise sui tabacchi, inoltre le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 appaiono assolutamente contrarie alle norme di contabilità vigenti, ampliando in maniera significativa gli strumenti di flessibilità consentiti dalla vigente disciplina contabile con l'effetto di far assumere al bilancio del Ministero in questione una struttura anomala e derogatoria rispetto all'attuale impianto contabile dei bilanci dei restanti Ministeri, con un'evidente incoerenza rispetto al quadro contabile delineato dalla legge n. 196 del 2009, infine la trasformazione della struttura vigente per capitoli/piani gestionali determinerebbe uno stravolgimento dell'attuale modulazione della gestione della spesa e delle relative procedure e l'accorpamento sotto una unica voce di tipologie di spese differenti si porrebbe in contrasto con i criteri di classificazione economica della SEC 95;

                acquisita la relazione tecnica, debitamente verificata, in merito all'articolo 31-bis, che evidenzia la necessità di apportare talune modifiche all'articolo medesimo;

            considerato che la previsione di cui all'articolo 7, comma 3, che attribuisce al dipendente la facoltà di richiedere le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

            valutata l'esigenza di apportare alcune modifiche formali alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 5;

 

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            considerata l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 32, al fine di precisare che gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti;

            considerato che l'articolo 35, comma 1, precluderebbe alle società per azioni di minori dimensioni la possibilità di ridurre i costi affidando ad un unico sindaco le funzioni del collegio sindacale;

            valutata la necessità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 47, che all'istituzione della cabina di regia si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

            ritenuta l'opportunità di modificare le clausole di invarianza finanziaria previste agli articoli 12-bis, comma 2, 25, comma 1, 31, comma 1, 32, comma 3, 56 commi 1 e 2, 57, commi 7 e 15;

            ritenuto che la clausola di invarianza di cui all'articolo 47-bis, comma 2, non appare idonea ad assicurare la neutralità finanziaria della disposizione;

            ritenuto che l'articolo 47-sexies, al fine di escludere che si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrebbe essere corredato di una relazione tecnica;

            ritenuto di non esprimere il parere sull'articolo 50 e di invitare la Commissione di merito a modificare, con il concorso del Governo, il medesimo articolo, al fine di superare le predette criticità, riservandosi di esprimersi al riguardo nel parere da rendere all'Assemblea;

            ritenuto di sopprimere l'articolo 50-bis, che, ai commi 1 e 2, prevede, in particolare, lo svolgimento di un corso di formazione per i dirigenti scolastici senza indicare le modalità del relativo finanziamento e, al comma 3, prevede l'assunzione di dirigenti scolastici senza recare la quantificazione degli oneri né il loro profilo temporale;

            considerato, con riferimento all'articolo 56, comma 2, che la vigente legislazione prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata vengano ceduti a titolo gratuito e non a titolo oneroso e che la relazione tecnica non quantifica le maggiori entrate che deriverebbero dalla cessione a titolo oneroso dei predetti beni per scopi turistici;

            ritenuto, con riferimento all'articolo 62, tabella A, voce 12-bis, che l'abrogazione del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, non può essere consentita in quanto farebbe venire meno la fonte di finanziamento del Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e che, tenuto anche conto della serie storica delle spese sostenute relativamente al pregresso triennio per le emergenze, presumibilmente non si potrebbe far fronte alle finalità previste a legislazione vigente con le risorse iscritte a tale Fondo;

 

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            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

        All'articolo 3, comma 1, dopo il capoverso 2-sexies, aggiungere il seguente:

        2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.

        All'articolo 7, comma 3, sopprimere, le parole da: e, a richiesta fino alla fine del comma.

        All'articolo 12-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        All'articolo 25, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        All'articolo 31, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

        All'articolo 31-bis, comma 2, sostituire la parola: quadriennio con la seguente: triennio.

        Conseguentemente:

            a) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.;

            b) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

        5. Sino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

        6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo la Scuola può

 

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assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale della valutazione della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        All'articolo 32, sostituire il comma 3 con il seguente:

        3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        All'articolo 47, comma 2, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere il seguente periodo: All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        All'articolo 47, comma 2-ter, sostituire le parole: e a condizione che non si producano nuovi oneri con le seguenti: e senza nuovi o maggiori oneri.

        All'articolo 47-bis, sopprimere il comma 2.

        All'articolo 47-quater, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Sopprimere l'articolo 47-sexies.

        All'articolo 49, comma 3-bis, sostituire le parole: con riferimento con la seguente: limitatamente.

        Sopprimere l'articolo 50-bis.

        All'articolo 56, comma 1, lettera a), sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

        Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

        All'articolo 57, comma 7, sostituire le parole: per il bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.

 

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        Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: non derivano fino alla fine del comma con le seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

e con le seguenti condizioni:

        all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: dell'autorizzazione aggiungere le seguenti: di spesa e al medesimo periodo, sostituire le parole: come rifinanziata con le seguenti: come integrata, da ultimo,;

        all'articolo 35, comma 2-bis, sostituire le parole: delle finanze pubbliche con le seguenti: della finanza pubblica;

        all'articolo 62, tabella A, sopprimere la voce 12-bis;

e con la seguente osservazione:

        valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 35 ripristinando il testo originario del decreto-legge.

(Parere espresso il 6 marzo 2012)

        La V Commissione,

            vista la richiesta dei Presidenti della I e della X Commissione di riesaminare il parere reso il 6 marzo 2012 con riferimento agli articoli 1, 3, 31-bis, 47-bis, 47-sexies e 50-bis, di esaminare gli emendamenti 14.100, 24,16, 24.24, 24.31, 24.100, 24.101, 32.100 e 50.100 del nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo);

            rilevata l'opportunità che le Commissioni di merito recepiscano la condizione relativa alla soppressione della voce 12-bis della tabella A dell'articolo 62, contenuta nel parere reso sul provvedimento nella seduta di ieri;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli 1, 3 e 31-bis, con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni dal presente articolo non sì applicano nei procedimenti

 

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tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

        All'articolo 3 comma 1, dopo il capoverso 2-sexies, aggiungere il seguente: 2-septies Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.

        All'articolo 31-bis, comma 2, sostituire la parola: quadriennio con la seguente: triennio.

        Conseguentemente:

            a) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

            b) al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: a carico dell'amministrazione con le seguenti: per la finanza pubblica.

            c) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

        5. Sino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a 6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quanto a 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

        6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo la Scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale della valutazione della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

            d) Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARERE CONTRARIO

sul comma 2 dell'articolo 47-bis e sugli articoli 47-sexies e 50-bis, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 14.100, 24.16, 24.24, 24.31, 24.100, 24.101, 32.100

 

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PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 50.100, con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        Il comma 2-bis è sostituito dal seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge, 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità previste, per le necessità dell'organico dell'autonomia e per le finalità dell'organico di rete.

        Al comma 2-ter sostituire le parole: allo Stato con le seguenti: allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

(Parere espresso il 7 marzo 2012)
 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4940, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo;

            rilevata l'opportunità di precisare, all'articolo 53, comma 2, lettera d), il senso della previsione concernente la facoltatività della compartecipazione degli enti locali agli interventi strumentali per la realizzazione del Piano nazionale di edilizia scolastica,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            con riferimento al comma 6 dell'articolo 12, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione recate dal medesimo articolo 12 alcuni settori, che rimangono disciplinati dalle relative norme, tra i quali, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, quello dei servizi finanziari, quello dei procedimenti tributari e quello dei procedimenti in materia di giochi pubblici, provvedano le Commissioni di merito ad estendere la predetta esclusione anche ai procedimenti in materia di tabacchi lavorati, in considerazione del fatto che anche tale settore, analogamente a quello dei giochi pubblici, è disciplinato da norme speciali, poste a tutela dei rilevanti interessi erariali sussistenti in tale settore e degli altri interessi generali coinvolti nella distribuzione dei tabacchi lavorati.

 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 4940, di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;

            preso atto della mozione approvata dal Consiglio universitario nazionale (CUN) nell'adunanza del 21 aprile 2011, con cui si chiede al Ministro «di autorizzare le università a concludere con l'assunzione le procedure concorsuali bandite nei casi in cui il rapporto tra spese fisse e il fondo di finanziamento ordinario avesse rispettato i limiti di legge al momento dell'emanazione del bando»;

            considerato che, al momento, non è ancora stata emanata una disciplina organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, come prevista dalla legge di delegazione legislativa n. 240 del 2010, essendovi, inoltre, l'esigenza sostanziale di evitare incostituzionali disparità di trattamento tra idonei di uno stesso concorso, soltanto in ragione della diversa sede universitaria che procederebbe alla chiamata;

            rilevata la necessità e urgenza di consentire alle singole università di utilizzare le proprie risorse finanziarie – senza quindi alcun onere finanziario per l'erario – per completare le assunzioni degli idonei negli ultimi concorsi, senza che ciò sia impedito dal superamento della soglia del 90 per cento nel rapporto tra spese di personale e risorse del fondo di finanziamento ordinario, previsto dal comma 4 dell'articolo 51 della legge n. 447 del 1997, considerando che il suddetto limite non era stato superato nel momento in cui le università hanno avviato le procedure concorsuali e, pertanto, la disposizione della legge n. 447 del 1997, novellata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008, non dovrebbe ritenersi applicabile, come ricordato anche dal CUN nella citata mozione approvata nell'adunanza del 21 aprile 2011;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) con riguardo all'articolo 31, venga prevista un'apposita quota di finanziamento destinata a sviluppare progetti di ricerca e sperimentazione nella scuola dell'obbligo;

            2) con riguardo all'articolo 32, venga ripristinata quella parte della legge istitutiva del FIRST, che salvaguardava l'impegno statale a favore della libera ricerca di curiosità in tutte le discipline;

 

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            3) con riguardo all'articolo 48, si indichi la decorrenza anche con riferimento all'obbligo di iscrizione telematica di cui al comma 1;

            4) con riguardo all'articolo 49, in attesa dell'entrata in vigore di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università si preveda, per gli anni 2011 e 2012, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di non tener conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo, ricomprendendo inoltre, per gli anni 2010, 2011 e 2012, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

            5) con riguardo sempre all'articolo 49, si abroghi la quota riservata del 10 per cento delle borse di studio agli studenti residenti nella regione, di cui alla lettera o) dell'articolo 4, comma 3, della legge 240 del 2010; si reintroduca il vincolo di finanziare con borsa di studio almeno il 50 per cento dei posti di dottorato di ricerca attraverso l'abrogazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 240 del 2010; si elimini l'intervento in ordine alla mobilità dei professori e ricercatori; si precisino gli interventi sui professori a contratto e sui collaboratori alle ricerche, per evitare il ripresentarsi di situazioni di precariato sotto retribuito; non si estenda il piano straordinario associati ad altre fattispecie di chiamate dirette; le norme di selezione dei ricercatori a tempo determinato siano rese più adatte alle necessità delle università che competono a livello internazionale;

            6) con riguardo specifico all'articolo 49, comma 1, lettera e), si chiarisca se l'intenzione sia quella di ammettere ai contributi previsti dalla legge n. 243 del 1991 solo le università telematiche già esistenti che mantengono i requisiti previsti dalla disposizione in commento. Inoltre, si espliciti se il mantenimento dei requisiti ivi indicati sostituisca la previa valutazione positiva al termine del V anno di attività prevista dal DM n. 262/2004, ovvero se anche tale requisito permanga per la maturazione del diritto a ricevere i contributi. Si chiarisca, poi, perché si fa riferimento solo al mantenimento dei requisiti «previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)», e non anche a quelli di cui alle lettere c) e d), considerato che l'insieme degli stessi è stato declinato con l'Atto n. 396, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio 2011;

            7) con riferimento all'articolo 50, si preveda un fondo di finanziamento unico per ciascuna istituzione scolastica comprensivo del fondo per il funzionamento e gli investimenti e del fondo per il personale; si introduca nell'articolato una norma che precisi che l'organico da definire per l'anno scolastico 2012/2013 sia almeno

 

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quello già in vigore nell'anno scolastico in corso, 2011/2012, sia con riferimento a quello di diritto che a quello di fatto nonché comprensivo dei posti degli insegnanti di sostegno e degli insegnanti tecnico-pratici; si individuino le modalità e le risorse con cui realizzare quanto previsto al comma 1 lettere a), b), c) e d);

            8) con riguardo all'articolo 50, comma 1, lettera a), si tenga conto, nell'erogazione dei finanziamenti, dei risultati ottenuti;

            9) con riguardo all'articolo 50, comma 1, lettera d), si aggiunga il riferimento anche ai fenomeni di cosiddetto «bullismo»;

            10) con riguardo all'articolo 53, in materia di edilizia scolastica, si preveda la possibilità di stipulare convenzioni con i privati al fine di favorire l'efficienza energetica degli edifici scolastici, anche mediante accordi di coproduzione di energia fotovoltaica;

            11) con riferimento all'articolo 53, venga poi previsto un monitoraggio ed un eventuale recupero dei fondi per l'edilizia scolastica ad oggi stanziati ma non spesi, compreso il miliardo di euro proveniente dai fondi FAS; si allentino i vincoli finanziari del patto di stabilità in materia di spesa a favore delle regioni, province e comuni che intendano mettere in sicurezza gli edifici scolastici o che decidano di edificare nuove istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro precipua funzione di programmazione, secondo l'impegno assunto da diversi Governi con l'accoglimento di ordini del giorno; si preveda per l'anno 2012 un piano di rifinanziamento, per almeno 150 milioni di euro, della legge n. 23 del 1996, con le modalità già previste dall'articolo 1 comma 626 della legge 296 del 2006, previsione da garantirsi anche per il triennio 2012/2014;

            12) con riguardo all'articolo 54, si preveda che i bandi debbano essere pubblicati anche nella Gazzetta ufficiale, al pari di ciò che è previsto dall'articolo 49 del decreto in esame per la chiamata dei professori e per la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato;

            13) con riguardo all'articolo 54, si chiarisca inoltre che la sua utilizzazione è limitata ai progetti di ricerca europei o comunque finalizzati da enti esterni agli atenei, per evitare che si consolidi un'ulteriore sacca di lavoratori precari nella ricerca universitaria;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riguardo all'articolo 8, comma 4, per quanto riguarda la scelta di inserire anche i ricercatori nelle commissioni d'esame, si valuti l'opportunità di tener conto della riforma operata dalla legge n. 240 del 2010, che, infatti, ha soppresso la figura del ricercatore a tempo indeterminato, consentendo solo, dal 29 gennaio 2011, la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato (articolo 24 e articolo 29, comma 1). Per quanto attiene invece alla formulazione del testo, considerato che il decreto-legge conferma il riferimento agli «istituti superiori», riferimento arcaico in quanto risalente al TU dell'istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592), il cui articolo 1 dispone che l'istruzione superiore è impartita nelle Regie università e nei Regi istituti superiori, indicati

 

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nelle annesse tabelle A e B, nonché nelle Università e negli Istituti superiori liberi, si valuti la possibilità di sostituire a tale espressione quella di «Università statali» e «Università non statali legalmente riconosciute»;

            b) con riguardo all'articolo 31, si valuti l'opportunità, a seguito delle abrogazioni disposte, di sopprimere anche il comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 240 del 2010, che ha disposto una novella al comma 313 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007;

            c) con riguardo all'articolo 32, si valuti l'opportunità di mantenere il riferimento normativo relativo al PNR «di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni»;

            d) con riguardo all'articolo 32, in riferimento alle procedure per l'emanazione dei provvedimenti previsti ai commi 872 e 873, per cui non è più previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, si valuti l'opportunità, considerato che le relazioni allegate al decreto non commentano la disposizione in esame, di chiarire su quali effetti potrebbero derivare dalla eliminazione del coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;

            e) con riguardo all'articolo 42, si valuti l'opportunità, dal punto di vista della formulazione del testo, di sostituire le parole «decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» con le parole «decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

            f) con riguardo all'articolo 43, si valuti l'opportunità di chiarire testualmente se la semplificazione procedurale che sarà disposta riguarderà esclusivamente la verifica dell'interesse culturale relativa alle dismissioni degli immobili pubblici (come si evince dalla rubrica – che utilizza la locuzione «nell'ambito» – e dalla relazione illustrativa), oppure avrà valenza generale, consentendo, tra l'altro, di accelerare le procedure di dismissione di immobili pubblici (come si evince dal testo dell'articolo). Inoltre, relativamente al termine fissato per l'emanazione del decreto interministeriale, si valuti l'opportunità di far decorrere lo stesso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, in considerazione del fatto che durante l'esame parlamentare potrebbero intervenire modifiche delle relative disposizioni;

            g) con riguardo all'articolo 44, che reca semplificazioni in materia di interventi di lieve entità, si valuti l'opportunità di richiamare le relative norme di tutela contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

            h) con riguardo all'articolo 48, recante dematerializzazione di procedure in materia di università, si valuti l'opportunità di precisare che le relative spese siano effettuate a valere su fondi diversi e ulteriori rispetto al fondo di finanziamento ordinario.

 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (C. 4940 Governo);

            valutato positivamente il decreto legge in esame teso ad affrontare un tema centrale quale quello della riduzione dei costi della burocrazia per le imprese, in funzione di un rilancio della crescita, stante che la semplificazione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese rappresenta un intervento che non costa, libera risorse per la ripresa economica e favorisce l'interesse degli investitori internazionali a sviluppare iniziative economiche nel nostro Paese;

            rilevato come l'esigenza di semplificazione amministrativa debba essere soddisfatta, non solo attraverso la riduzione del numero di norme, ma anche, e soprattutto, attraverso lo snellimento delle procedure e delle relative tempistiche, riducendo il numero dei soggetti coinvolti nei procedimenti;

            sottolineata la necessità che l'esigenza di semplificazione nella giusta prospettiva di alleggerimento degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese si coniughi con la tutela di interessi e valori costituzionalmente tutelati quale quello della tutela dell'ambiente;

            rilevato pertanto che l'obiettivo strategico della semplificazione delle procedure e delle competenze amministrative non può e non deve essere disgiunto da un obiettivo di importanza altrettanto strategica, quale quello del rafforzamento e del consolidamento di un efficace e moderno sistema di controlli, da intendersi quali pilastri di un moderno sistema capace di garantire, in concreto, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, nonché una competizione economica in grado di far emergere le imprese più avanzate ed innovative;

            osservato che il provvedimento reca molteplici disposizioni incidenti su ambiti di competenza della VIII Commissione, le quali, per numero e per portata, si traducono in significative correzioni delle politiche ambientali e infrastrutturali;

            valutato negativamente il fatto che l'indicato effetto correttivo delle politiche ambientali e infrastrutturali, sia pure all'interno di un condivisibile progetto di semplificazione e snellimento dell'azione delle pubbliche amministrazioni, sia conseguente all'emanazione di un provvedimento «omnibus» e non ad uno specifico provvedimento che

 

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avrebbe garantito un coinvolgimento in sede primaria della VIII Commissione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 14, comma 4, si sopprima la lettera f) che individua nella soppressione o riduzione dei controlli, sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità, uno dei criteri direttivi da seguire nell'emanazione del regolamenti volti a razionalizzare i controlli sulle imprese, stante la mancata corrispondenza dei parametri e dell'oggetto della certificazione volontaria con i criteri e l'oggetto del controllo ambientale;

            2)    all'articolo 24, comma l, lettera g), si sopprima la novella all'articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ripristinando pertanto la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le piattaforme off shore;

        e con le seguenti osservazioni:

            a)    all'articolo 10, relativo ai parcheggi pertinenziali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità – al fine di massimizzare l'obiettivo perseguito dalla norma e rispettandone i principi e gli indirizzi – di estendere la disciplina ivi prevista anche ai parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse e destinati a pertinenza di immobili privati;

            b)    all'articolo 20, comma 1, lettera a), che introduce l'articolo 6-bis al decreto legislativo 2 aprile 2006, n.    163 relativo alla verifica dei requisiti attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare le modifiche introdotte alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, cosiddetta «decertificazione», con le previsioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e nella disciplina speciale di settore, onde evitare sovrapposizioni e difficoltà nei controlli dei certificati attestanti i requisiti da parte delle stazioni appaltanti, difficoltà che potrebbero di fatto determinare l'impossibilità di procedere con le aggiudicazioni; in tale prospettiva valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere tra la documentazione acquisita alla Banca dati espressamente anche il certificato antimafia;

            c)    all'articolo 23 relativo all'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che restano comunque ferme, oltre alle disposizioni del Titolo III-bis in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche quelle del Titolo II e Titolo III in materia,

 

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rispettivamente, di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1;

            d)    all'articolo 24, al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale di impianti, opere e progetti, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che la valutazione di impatto ambientale assorbe tutte le autorizzazioni ambientali, comprese in particolare l'autorizzazione agli scarichi e quella all'immissione in mare di materiali di cui agli articoli 104 e 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

            e)    all'articolo 24, comma 1, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di delimitare temporalmente la proroga dell'efficacia dei titoli abilitativi alla ricerca, alla prospezione e alla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare rilasciati alla data del 26 agosto 2010;

            f)    all'articolo 28, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che la movimentazione di rifiuti ivi prevista che viene esclusa dalla disciplina prevista per le operazioni di trasporto di rifiuti deve avere ad oggetto esclusivamente i rifiuti prodotti dall'azienda agricola;

            g) all'articolo 57, comma 7, relativo agli accordi di programma volti alla realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e alla realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che gli accordi di programma devono coinvolgere anche gli enti locali territorialmente competenti e di estendere la disciplina ivi prevista anche alla bonifica dei siti non interessati da attività industriali in essi allocate;

            h)    valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 242 del codice dell'ambiente che nell'ambito dell'articolazione temporale in cui può essere realizzato il progetto di bonifica può essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore;

            i) all'articolo 24, valutino le Commissioni di merito l'opportunità della disposizione di cui alla lettera h) a norma della quale le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria sono adottate con decreto interministeriale in luogo del regolamento di delegificazione previsto dalla disciplina vigente.

 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo),

            premesso che:

                il presente provvedimento reca norme di competenza della IX Commissione agli articoli 11, 22, 39 e 47;

                l'articolo 11 detta disposizioni di semplificazione in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità;

                l'articolo 22, ai commi 2 e 3, esclude dall'ambito di applicazione della disciplina di recepimento della direttiva n. 2009/12/CE, in materia di diritti aeroportuali, introdotta dal decreto-legge n. 1 del 2012, le procedure concernenti la stipula dei contratti di programma in corso che si concluderanno entro il 31 dicembre 2012;

                l'articolo 39 dispone la soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione;

                l'articolo 47 detta principi riguardo alle azioni che il Governo dovrà assumere in attuazione dell'agenda digitale europea e istituisce la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana;

            ritenuto che:

                al comma 1 dell'articolo 11 debbano essere introdotte ulteriori modifiche del codice della strada per prevedere misure di semplificazione concernenti il pagamento e la notificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice stesso, nonché la destinazione ad ANAS S.p.A. di una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni concernenti l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità sulla rete stradale ed autostradale affidata in gestione diretta alla stessa ANAS;

                il comma 4 dell'articolo 11 debba essere modificato nel senso che l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada deve essere modificato dal Governo in conformità alle modifiche introdotte, anziché dalla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 11, dalla successiva lettera b) del medesimo comma, che definisce oltre ai criteri di nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni mediche locali;

                il comma 6 dell'articolo 11, nel semplificare le disposizioni relative al corso per l'idoneità professionale per gli autotrasportatori, dovrebbe altresì disporre che i requisiti concernenti tale idoneità previsti dalla disciplina vigente debbano essere riferiti alla guida di

 

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veicoli di massa superiore a 1,5 tonnellate, anziché alla guida di quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate, come invece previsto dall'attuale disciplina;

                all'articolo 47, al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi dell'agenda digitale europea e di contribuire al superamento del digital divide e alla diffusione della banda larga e ultralarga mobile, debbano essere introdotte procedure autorizzative semplificate per l'installazione degli impianti di telefonia mobile, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni dotati di tecnologie idonee a mitigare il loro impatto visivo, prevedendo comunque l'applicazione di metodologie di previsione e misurazione delle emissioni elettromagnetiche;

                al medesimo articolo 47, al fine di favorire le condizioni per un rapido sviluppo dell'accesso alla rete internet, debbano essere introdotte norme semplificate per il rilascio delle sim dati, con riferimento all'identificazione e alla registrazione dell'utenza, analoghe a quelle previste per l'accesso alla medesima rete tramite wi-fi,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 11, comma 1, siano introdotte modifiche all'articolo 202 del codice della strada volte a prevedere l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento sia al momento della contestazione immediata delle infrazioni del codice della strada sia dopo la notifica, con una riduzione del 20 per cento della sanzione amministrativa pecuniaria minima nei confronti di coloro che effettuano il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica; conseguentemente, sia affidato al Ministro dell'interno il compito di promuovere la stipulazione di convenzioni con banche e intermediari finanziari, al fine di incentivare la diffusione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, e sia rinviato ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure per provvedere alla notifica delle violazioni al codice della strada tramite posta certificata nei confronti dei soggetti abilitati, in modo da escludere l'addebito delle spese di notificazione nei confronti dei trasgressori;

            b) all'articolo 11, comma 1, sia introdotta una modifica all'articolo 142, comma 12-bis, del codice della strada volta a prevedere che il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, mediante l'impiego di apparecchi di rilevamento della velocità o di dispositivi di controllo a distanza delle violazioni, effettuate sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS SpA, è destinato a quest'ultima quale contributo in conto impianti ai fini della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle predette strade e autostrade, da utilizzarsi in via prioritaria nelle regioni in cui sono effettuati gli accertamenti;

 

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            c) l'articolo 11, comma 4, sia modificato nel senso di prevedere che l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada deve essere modificato dal Governo in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 11, anziché a quelle previste dalla precedente lettera a);

            d) all'articolo 11, comma 6, sia previsto che i requisiti concernenti l'idoneità per l'accesso alla professione di autotrasportatore stabiliti dalla disciplina vigente siano applicabili in relazione alla guida di veicoli di massa superiore a 1,5 tonnellate, anziché a quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate;

            e) all'articolo 47 siano introdotte procedure autorizzative semplificate per l'installazione degli impianti di telefonia mobile, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni dotati di tecnologie idonee a mitigare il loro impatto visivo, prevedendo comunque l'applicazione di metodologie di previsione e misurazione delle emissioni elettromagnetiche;

            f) al medesimo articolo 47 siano altresì introdotte norme semplificate per il rilascio delle sim dati, con riferimento all'identificazione e alla registrazione dell'utenza, analoghe a quelle previste per l'accesso alla rete internet tramite wi-fi.

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

            preso atto dell'importanza del provvedimento, che reca un'ampia serie di misure di semplificazione e altre disposizioni di sostegno e di impulso allo sviluppo del sistema economico, nella prospettiva di riportare il Paese su buoni livelli di competitività e ricondurlo lungo un percorso di progressivo rilancio economico;

            apprezzata la finalità di «tagliare» i costi della burocrazia per le imprese e di «disboscare» la giungla delle procedure, in funzione di un rilancio della crescita, anche al fine di liberare risorse per la ripresa economica e favorire l'interesse degli investitori internazionali a sviluppare iniziative economiche nel nostro Paese;

            valutate favorevolmente le norme di semplificazione di diretto interesse della Commissione, in materia di flussi informativi inerenti ad interventi e servizi sociali, partecipazione a concorsi e prove selettive, competenza in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza, assunzione dei lavoratori «extra UE», collocamento obbligatorio nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, personale dedito alle attività di ricerca;

            preso atto, peraltro, dell'esigenza di introdurre talune precisazioni all'interno del testo e di suggerire alle Commissioni riunite I e X sue opportune modifiche e integrazioni,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 14, si raccomanda di non ridurre i controlli sulla sicurezza del lavoro, valutando i potenziali rischi per i diritti dei lavoratori che potrebbero derivare dal tentativo di semplificare la normativa su questo specifico versante – o su quello, più generale, del rispetto degli oneri contributivi e fiscali – apportando modifiche al testo che rafforzino le verifiche relative all'assolvimento dei più importanti obblighi di sicurezza da parte delle imprese, che non possono limitarsi, in tale ambito, al rilascio di talune limitate certificazioni di qualità;

            b) ai fini della semplificazione delle procedure di reinserimento nel mercato del lavoro e di arricchimento delle opportunità di collocamento lavorativo da parte dei centri per l'impiego, si ritiene appropriato inserire – all'articolo 17 – un'ulteriore disposizione in

 

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tema di assunzione di lavoratori «extra UE», che preveda che il lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che perda il posto di lavoro, sia prontamente iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso e, comunque, per un periodo non inferiore ai 24 mesi;

            c) all'articolo 18, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che le comunicazioni di assunzione dei lavoratori debbano avvenire il giorno precedente a quello dell'inizio dell'attività lavorativa;

            d) all'articolo 20, che introduce modifiche e integrazioni alla legislazione in materia di appalti, si inserisca nel testo l'ulteriore previsione – già introdotta in un precedente intervento d'urgenza del Governo e successivamente abrogata con il decreto-legge n. 201 del 2011 – dello scorporo del costo del lavoro nelle gare al massimo ribasso, calcolato avendo a riferimento le tabelle salariali dei contratti nazionali di lavoro, ai fini di una più equa determinazione dei prezzi dei bandi, che consenta di promuovere un più efficace contrasto al lavoro nero ed una adeguata prevenzione rispetto alla concorrenza sleale tra le imprese;

            e) all'articolo 21, valutata positivamente la disposizione di cui al comma 1, che chiarisce la corretta interpretazione da attribuire alle norme del decreto legislativo n. 276 del 2003 sulla responsabilità solidale tra appaltatore, committente ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una ulteriore disposizione che consenta di evitare che il creditore procedente finisca per scegliere sempre e comunque, per la soddisfazione della sua pretesa creditoria, la strada del recupero giudiziale nei confronti del solo committente, che dovrebbe essere chiamato a rispondere, al contrario, solo in caso di incapienza dell'effettivo debitore;

            f) si segnala l'esigenza di inserire, all'interno del provvedimento, una apposita disposizione che – con il fine di sostenere lo sviluppo del sistema dei fondi pensione e promuovere la semplificazione dei relativi meccanismi in favore dei cittadini e della collettività, ottimizzandone l'utilizzo e l'impiego anche mediante appositi investimenti finalizzati alla crescita del Paese – preveda il sostegno allo specifico comitato – istituito ai sensi della risoluzione parlamentare n. 8-00072 (approvata in data 8 giugno 2010) – incaricato di svolgere compiti di analisi e valutazione degli investimenti dei fondi pensione e degli altri enti previdenziali interessati in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, anche in modo da rafforzarne la struttura e la missione;

            g) valutino, inoltre, le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una apposita modifica all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, che includa i rendimenti dei patrimoni previdenziali

 

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nell'ambito dei parametri per il raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle casse privatizzate, da realizzare nell'arco dei prossimi cinquanta anni;

            h) si raccomanda, infine, ai fini della semplificazione delle procedure di ricongiunzione dei contributi pensionistici versati a differenti gestioni confluite all'interno del INPS, di prevedere che i commi 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, cessino di trovare applicazione per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici interessate dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad eccezione delle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che ricongiungono la contribuzione versata con una posizione precedente presso l'INPS, per le quali le predette disposizioni restano in vigore sino alla definitiva equiparazione dei requisiti anagrafici rispetto alle lavoratrici del settore privato, la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 4940 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni», quale risultante dagli emendamenti approvati;

            considerato che la materia oggetto del comma 5 dell'articolo 4 riguarda la partecipazione ai giochi paralimpici 2012 mentre l'articolo 4 nel suo complesso concerne varie agevolazioni a favore delle persone con disabilità, e che, pertanto, sarebbe opportuno scorporare il comma 5 dal resto dell'articolo 4 e inserire le relative norme in un autonomo articolo;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 4, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché per ottenere le agevolazioni previste dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999»;

            b) all'articolo 4, comma 4, prevedere un termine entro il quale devono essere emanati i regolamenti di cui al comma 3;

            c) sempre all'articolo 4, separare la disposizione di cui al comma 5 inserendola in un apposito articolo;

            d) sempre all'articolo 4, prevedere espressamente che le persone con disabilità di cui al DM 2 agosto 2007 siano effettivamente esentate dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 16, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che gli enti erogatori di interventi e servizi sociali non siano genericamente indicati ma siano individuati espressamente nei comuni, nelle regioni e nell'INAIL e l'opportunità di chiarire ulteriormente il significato della parola: unitariamente;

            b) all'articolo 16, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che le prestazioni di cui è necessario inviare le informazioni all'INPS sono prestazioni di carattere economico-finanziario e comunque quelle previste dall'articolo 22 della legge n. 328 del 2000;

            c) all'articolo 47-bis, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire le parole: «nei piani di sanità nazionali e regionali» con le seguenti: «nel Piano sanitario nazionale e nei piani

 

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sanitari regionali»; chiarire cosa si intenda con la locuzione «si privilegia»; sostituire le parole: «con le finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi» con le seguenti: «allo scopo di migliorare l'accessibilità alle prestazioni sanitarie e di contenere i costi»; chiarire, al comma 2, di quali dispostitivi mobili si tratti;

            d) all'articolo 60, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire fra i beneficiari della carta acquisti anche coloro a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato.

 

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PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4940, recante conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, contenente disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

            condiviso l'intento di avviare una semplificazione amministrativa ormai improcrastinabile per i cittadini e per le imprese;

            ritenuto che per il settore agricolo una complessiva opera di semplificazione dovrà riguardare anche l'aspetto normativo, che non appare in sintonia da un lato con il mutato assetto delle competenze normative, a livello europeo e nazionale, e dall'altro con i compiti di interesse pubblico che l'agricoltura è oggi chiamata a svolgere, oltre a quello fondamentale della produzione di alimenti;

            considerato che molte disposizioni non hanno una valenza immediata e rinviano a successivi provvedimenti l'attuazione delle misure previste, mentre sarebbe invece auspicabile cercare, per quanto possibile, di rendere le stesse misure immediatamente applicabili;

            sottolineata l'esigenza di prevedere espressamente che le misure di cui all'articolo 12 (Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche) e all'articolo 47 (Agenda digitale italiana) – si applichino anche alle imprese agricole, introducendo conseguentemente disposizioni specifiche per tale comparto;

            considerato in particolare prioritario l'obiettivo di abbattere il divario digitale di cui ancora soffrono molte aree marginali del Paese e il mondo agricolo in generale, attraverso le infrastrutture per la banda larga e lo sviluppo delle comunicazioni digitali, strumento indispensabile per la crescita, la diversificazione e lo sviluppo delle economie delle aree rurali;

            valutato positivamente l'articolo 25 (Misure di semplificazione per le imprese agricole), che promuove l'interconnessione tra le banche dati di interesse agricolo, che deve comprendere anche gli organismi pagatori regionali, nella prospettiva di un fascicolo elettronico aziendale unitario per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni, quale strumento di semplificazione per le aziende e di efficienza per le amministrazioni interessate;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 12 (Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche), si sottolinea l'esigenza di prevedere espressamente

 

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l'applicazione della nuova normativa alle imprese agricole. Conseguentemente, è necessario prevedere che anche le organizzazioni dei produttori, al pari delle organizzazioni e delle associazioni di categoria interessate, possano stipulare le convenzioni di cui al comma 1, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa. Inoltre, in relazione ai regolamenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa, di cui al comma 2, è necessario specificare che in tale nozione è compresa l'impresa agricola;

            b) all'articolo 13 (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui prevede che la licenza di porto d'armi ha validità annuale, è necessario precisare che tale disposizione non si applica nel caso in cui le leggi speciali prevedano diversi e più ampi periodi di validità (si ricorda in particolare che la licenza per uso di caccia ha la durata di sei anni);

            c) all'articolo 14 (Semplificazione dei controlli sulle imprese), si segnala l'esigenza di prevedere che, al fine di promuovere un processo di qualità della gestione dell'impresa agricola e per migliorarne i rapporti con l'ambiente, il territorio ed i cittadini, le azioni di controllo esercitate sulle stesse siano precedute da azioni di informazione, formazione, audit e monitoraggio sulla gestione dell'impresa stessa;

            d) all'articolo 18 (Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio), si preveda la possibilità, in caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro di procedere ad un'unica comunicazione di assunzione;

            e) all'articolo 25 (Misure di semplificazione per le imprese agricole), al comma 1, si segnala la necessità di prevedere un complessivo e reciproco scambio di informazioni, che coinvolga anche gli organismi pagatori regionali;

            f) all'articolo 26 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno), al comma 1, lettera b), la parola «forestali» sia sostituita dalle seguenti: «arboree ed arbustive»; la parola «vincoli» sia sostituita dalle seguenti: «periodi di impegno»;

            g) all'articolo 28 (Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo), si segnala l'opportunità di precisare, a garanzia della corretta applicazione della nuova normativa sulla movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, che i rifiuti medesimi devono essere prodotti nella stessa azienda dall'imprenditore agricolo;

            h) si sottolinea l'esigenza di introdurre disposizioni per semplificare le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per i carburanti impiegati nell'attività agricola, prevedendo procedure informatizzate utilizzabili direttamente dalle imprese, con riduzione degli attuali passaggi autorizzativi, nonché l'applicabilità dell'istituto del credito d'imposta in compensazione;

 

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            i) all'articolo 41 (Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande), tenuto conto che la norma si riferisce genericamente all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, non appare opportuno derogare al possesso dei requisiti generali per l'accesso e l'esercizio di attività commerciali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (assenza di condanne per determinati reati o di misure di prevenzione). Si suggerisce pertanto di prevedere una deroga limitata ai requisiti specifici per il settore alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, indicati al comma 6 del medesimo articolo 71 (frequenza di un corso professionale, precedente esperienza specifica, titolo di studio);

            l) all'articolo 47 (Agenda digitale italiana), nel segnalare l'importanza dello sviluppo delle tecnologie informatiche e digitali in ambito agricolo, si sottolinea l'esigenza di specificare espressamente che la nuova normativa è applicabile anche alle aziende agricole e di integrare la normativa medesima con indicazioni specificamente rivolte alle imprese agricole, in particolare nella parte in cui si indica l'obiettivo di promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi: Conseguentemente, al comma 2 si preveda che il decreto del ministro dello sviluppo economico per l'istituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale sia adottato anche di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

            m) si invitano le Commissioni a valutare la possibilità di riformulare, per quanto possibile, le misure di semplificazione previste dal provvedimento, al fine di renderle immediatamente applicabili, limitando ove possibile il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione;

            n) si segnala l'opportunità, con riferimento alla Tabella A, di disporre direttamente l'abrogazione delle disposizioni del regio decreto n. 1016 del 1939, come modificate o introdotte dalla legge n. 17 del 1970, anziché disporre l'abrogazione di quest'ultima.

(Parere espresso il 28 febbraio 2012)

        La XIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4940, recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;

            richiamato il parere espresso il 28 febbraio 2012, con particolare riferimento alle osservazioni relative all'articolo 47, in materia di Agenda digitale italiana;

 

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          considerato che le Commissioni riunite I e X hanno profondamente modificato la suddetta normativa specificando obiettivi, campi e settori di intervento dell'Agenda digitale italiana;

          ritenuto estremamente rilevante che l'impresa agricola e gli spazi rurali siano considerati nella definizione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche per il migliore raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenda digitale europea;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 47 (Agenda digitale italiana):

                al comma 1, vengano esplicitamente indicate le imprese agricole tra i soggetti destinatari delle disposizioni ivi previste e si faccia riferimento alle capacità «produttive» invece che a quelle «industriali»;

                al comma 2, si preveda che il decreto del Ministro dello sviluppo economico per l'istituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale sia adottato anche di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

                al comma 2-bis, si includano gli spazi rurali tra gli obiettivi che la cabina di regia dovrà perseguire per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

(Parere espresso il 6 marzo 2012)
 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4940 governo: «DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, in corso di esame presso le commissioni I e X della Camera, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

            considerato che il testo in esame reca un'ampia serie di misure di semplificazione e disposizioni di sostegno e impulso allo sviluppo del sistema economico;

            rilevato che il provvedimento interviene su una pluralità di materie in prevalenza riservate alla competenza legislativa dello Stato e valutate altresì le norme che intervengono in settori attribuiti alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            nel perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di sviluppo, sia previsto un ampio ed effettivo coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie locali, nell'attuale contesto di crisi economica, nei settori e nelle politiche di competenza regionale quali l'istruzione e la formazione professionale, l'edilizia scolastica, la ricerca, la produzione e distribuzione nazionale dell'energia;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito, con riferimento all'articolo 8, comma 2, che stabilisce l'obbligo delle regioni di adeguare i propri ordinamenti alle previsioni che dispongono l'utilizzo esclusivo della via telematica per la partecipazione a concorsi pubblici, l'opportunità di prevedere al riguardo una concertazione tra lo Stato e le regioni, atteso che l'organizzazione degli uffici regionali appartiene alla competenza legislativa residuale delle regioni di cui all'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

            b) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 32, comma 2, lettere a) e b), che novellano i commi 872 e 873 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 in materia di Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), l'opportunità di verificare gli effetti conseguenti alla eliminazione del coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nelle procedure per l'emanazione dei provvedimenti ivi previsti;

 

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            c) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 57, comma 2, l'opportunità di non comprimere la competenza regionale in ordine ai procedimenti per la realizzazione e la modificazione degli impianti ed insediamenti strategici nel settore energetico ivi contemplati.

 

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TESTO
del disegno di legge

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TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

      1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

            al comma 1:

            al capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: «dal codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;

            al capoverso 9, le parole: «nei termini» sono soppresse;

            al capoverso 9-quater, primo periodo, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previsto»;

            al capoverso 9-quinquies, le parole: «è espressamente indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente indicati» e le parole: «di cui all'articolo 2» sono soppresse.

        All'articolo 3:

            al comma 1:

            capoverso 2, dopo le parole: «nel corso dell'anno precedente» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime»;

            al capoverso 2-ter:

                alla lettera d), dopo le parole: «secondo la disciplina del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

                alla lettera e), le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse»;

            dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

        «3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

 

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        3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

        3-quater. Sulla base degli esiti delle attività definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

            b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

            c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;

            d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

        3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

        3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma è

 

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ispirato al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

        3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

        3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo».

        All'articolo 4:

            al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 381 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

            dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni»;

            dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche»;

            al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa» e le parole: «come rifinanziata» sono sostituite dalle seguenti: «come integrata, da ultimo,»;

            alla rubrica, dopo le parole: «persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «e patologie croniche».

 

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        All'articolo 5:

            al comma 1, al primo periodo, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»; al secondo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 76 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

            al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «degli articoli 5 e 6 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e sono soppresse le parole: «, previa comunicazione al comune di provenienza,»; al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizioni anagrafiche» sono aggiunte le seguenti: «e delle corrispondenti cancellazioni»;

            al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comune di provenienza»;

            dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        «5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione».

        All'articolo 6:

            al comma 1:

            all'alinea, dopo le parole: «alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;

            alla lettera d), dopo le parole: «all'articolo 1937 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        “2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1 le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia”».

            Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 6-bis.(Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica). - 1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a un qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione

 

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e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate per tutti i casi in cui questa è dovuta.

        Art. 6-ter.(Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche). – 1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine sono tenute:

          a) a pubblicare sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;

          b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento”.

        2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

        All'articolo 7:

            al comma 1, dopo le parole: «lettere c), d) ed e), del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

        All'articolo 8:

            al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «le domande» sono inserite le seguenti: «e i relativi allegati» e dopo le parole: «all'articolo 65 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al »;

            al comma 3, capoverso 3:

                al primo periodo, le parole: «di livello comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «adottata al livello dell'Unione europea»;

                al secondo periodo, le parole: «Con eguale procedura si stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita».

        All'articolo 9:

            al comma 1, le parole: «e la dichiarazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito

 

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di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui»;

            nella rubrica la parola: «termici» è soppressa.

        All'articolo 10:

            al comma 1, capoverso, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione».

        All'articolo 11:

            il comma 2 è soppresso;

            al comma 4, le parole: «dalla lettera a) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo»;

            al comma 5, lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

            al comma 6:

            al primo periodo, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato dell'Unione europea»;

            al secondo periodo, le parole: «Restano fermi i corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione»;

            dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

        «6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.

        6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della

 

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professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo al massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.

        6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.

        6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “Euro 3” sono sostituite dalle seguenti: “Euro 5”»;

            al comma 7, dopo le parole: «all'articolo 73 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «dell'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 30 del codice di cui al»;

            al comma 8, le parole: «dei dispositivi di combustione e scarico» sono sostituite dalle seguenti: «delle emissioni dei gas di scarico»;

            al comma 9, le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «Codice della strada».

 

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        Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

        «Art. 11-bis.(Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali). – 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.

        2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122 citato, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni».

        All'articolo 12:

            al comma 1, dopo le parole: «categoria interessate» sono inserite le seguenti: «, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

            al comma 2, alinea, le parole: «, presenti e futuri» sono soppresse e dopo le parole: «concernenti l'attività di impresa» sono inserite le seguenti: «, compresa quella agricola,»;

            al comma 2, lettera b), dopo le parole: «Unioncamere, Regioni» sono inserite le seguenti: «, agenzie per le imprese»;

            al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

                «c-bis) definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni»;

            dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        «4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza»;

 

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            al comma 5, dopo le parole: «Le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

            al comma 6, dopo le parole: «e in materia di giochi pubblici» sono inserite le seguenti: «e di tabacchi lavorati,»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente:

                «Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dall'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali».

        Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

        «Art. 12-bis.(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni). – 1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.

        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All'articolo 13:

            al comma 1, lettera b), le parole: «La licenza ha validità annuale» sono sostituite dalle seguenti: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale»;

            al comma 1, lettera c), le parole: «hanno validità di due anni dalla data del rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di tre anni dalla data del rilascio»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

        All'articolo 14:

            al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

 

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            al comma 4:

                all'alinea, dopo le parole: «associazioni imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale,»;

                alla lettera d), la parola: «amichevole» è soppressa;

                alla lettera f), le parole da: «soppressione o riduzione» fino a: «(UNI EN ISO-9001)» sono sostituite dalle seguenti: «razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO»;

            al comma 5, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «, le province autonome di Trento e di Bolzano»;

            al comma 6, le parole: «in materia fiscale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;

            dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni».

        All'articolo 16:

            al comma 1, le parole: «unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle»;

            al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni»;

            al comma 2, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma»;

            al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni»;

            al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'INPS rende note le informazioni così raccolte all'interno del bilancio sociale annuale nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente»;

 

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            il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3»;

            al comma 5, lettera c), le parole: «dell'ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

            dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo le parole: “relative” sono inserite le seguenti: “alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,”».

        All'articolo 17:

            al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 38 e 38-bis del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al»;

            dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        «4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: “, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero” sono soppresse.

        4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: “, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti” sono soppresse.

        4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1o gennaio 2013.

        4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione»;

 

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            alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di documentazione amministrativa per gli immigrati».

        All'articolo 18:

            al comma 1, dopo le parole: «terzo periodo,» è inserita la seguente: «del»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

            “2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale”»;

            il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro”»;

            al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

                «a) al comma 1, le parole: “al competente servizio provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa”;

                b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa procedente”;

                c) al comma 3, primo periodo, le parole: “al servizio provinciale competente” sono sostituite dalle seguenti: “al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa”».

        All'articolo 19:

            al comma 1, le parole: «sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito il seguente».

 

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        All'articolo 20:

            al comma 1, alla lettera a), capoverso Art. 6-bis, comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 62-bis del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

            al comma 3:

                alla lettera a), alinea, le parole: «del dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole»;

                alla lettera b), capoverso Art. 84, comma 2, primo periodo, le parole: «, dalla quale risultano» sono sostituite dalle seguenti: «; da essa risultano»;

                alla rubrica, le parole: «e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse.

        All'articolo 21, capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

        All'articolo 23:

            al comma 1, dopo le parole: «Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI» sono inserite le seguenti: «e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale», le parole: «e della tutela territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e della tutela del territorio» e dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale»;

            dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni».

 

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        All'articolo 24:

            al comma 1:

                dopo la lettera d) è inserita la seguente:

            «d-bis) all'articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza”»;

                alla lettera e), la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

                dopo la lettera f) è inserita la seguente:

            «f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore”»;

                alla lettera g), le parole: «alla lettera o) le parole: “per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;” sono soppresse e» sono soppresse;

                alla lettera h), l'alinea è sostituito dal seguente: «all'articolo 281, il comma 5 è sostituito dal seguente:».

        All'articolo 25:

            al comma 1, primo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

            al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con esse» sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento».

        All'articolo 26:

            al comma 1, lettera b), dopo le parole: «come pascoli, prati o pascoli arborati» sono aggiunte le seguenti: «o come tartufaie coltivate».

        All'articolo 28:

            al comma 1, la parola: «effettuati» è sostituita dalla seguente: «effettuata».

 

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        All'articolo 30:

            al comma 1, lettera d), capoverso 4-quater, primo periodo, le parole: «l'ammissibilità» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammissione» e le parole: «utilizzatrici finale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzatrici finali».

        All'articolo 31:

            al comma 1, secondo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

        Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

        «Art. 31-bis. – (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI). — 1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio, nonché di favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, è istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).

        2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge università e ove necessario altri enti di ricerca.

        3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attività didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post-dottorato.

        4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a 6 milioni di euro annui a valere

 

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sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

        6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        All'articolo 32:

            al comma 1:

                alla lettera a), capoverso, le parole: «interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese»;

                alla lettera b), capoverso, le parole: «di natura non regolamentare» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

                «3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All'articolo 33:

            al comma 1, primo periodo, le parole: «in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali» e le parole: «per il periodo massimo di durata del grant» con le seguenti: per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;

 

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            al comma 1, secondo periodo, le parole: «Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il grant» sono sostituite dalle seguenti: «Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;

            al comma 1, terzo periodo le parole: «rimane a carico del grant comunitario o internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale»;

            al comma 2, le parole: «in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca».

        All'articolo 35:

            il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato»;

            al comma 2, lettera a), le parole: «e poteri» sono sostituite dalle seguenti: «e i poteri»;

            dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        «2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti».

        All'articolo 37:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:

        “6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata”».

        All'articolo 39:

            al comma 1, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

        All'articolo 41:

            al comma 1, le parole: «dall'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell'articolo 71».

 

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        All'articolo 42:

            al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 31 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

        All'articolo 43:

            al comma 1, dopo le parole: «e 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al» e le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

        All'articolo 44:

            ai commi 1 e 2, le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

            al comma 2, le parole: «dopo le parole: “la disposizione di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “e al comma 1-bis, lettera a)”» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “la disposizione di cui al comma 1 non si applica” sono sostituite dalle seguenti: “non si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, lettera a)”».

        All'articolo 45:

            al comma 1, alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo»;

            al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono inserite le seguenti: «previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,».

        All'articolo 46:

            al comma 2, dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al».

        All'articolo 47:

            al comma 2 le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

            dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi di:

            a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle “comunità intelligenti” (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;

 

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            b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;

            c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;

            d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;

            e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;

            f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;

            g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;

            h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni;

            i) individuare i criteri e i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

        2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

        2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa devono essere offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata in modo che gli stessi operatori non debbano pagare per servizi non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori. In particolare, il

 

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prezzo del servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa deve indicare separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva. Con riferimento alle attività accessorie, deve essere garantito agli operatori richiedenti anche di poter acquisire tali servizi da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in un regime di concorrenza».

        Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 47-bis. – (Semplificazione in materia di sanità digitale). — 1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Art. 47-ter. – (Digitalizzazione e riorganizzazione). — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

        “3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate “funzioni ICT”, nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia.

        3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

        3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.

        3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.

        3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del

 

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Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.

        3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.

        3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

        Art. 47-quater. – (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). – 1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

        “3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili”.

        Art. 47-quinquies. – (Organizzazione e finalità dei servizi in rete). – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

        “3-bis. A partire dal 1o gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

        3-ter. A partire dal 1o gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

        3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano, sul sito web

 

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istituzionale, l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

        3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

        Art. 47-sexies. – (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). – 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente:

            “a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato”».

        All'articolo 48:

            al comma 1, capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati»;

            al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 2, primo periodo, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «sono eseguite»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico».

        All'articolo 49:

            al comma 1:

                alla lettera a), numero 2), le parole: «dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono soppresse;

 

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                dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            «a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) è abrogata»;

                alla lettera c), numero 2), dopo le parole: «laurea» è inserita la seguente: «o»;

                dopo la lettera f) è inserita la seguente:

            «f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), primo periodo, la parola: “anche” è soppressa»;

                alla lettera l), numero 1), le parole: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2»;

            dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all'anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge».

        L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

        «Art. 50. – (Attuazione dell'autonomia).1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:

            a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

            b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;

            c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e

 

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successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

            d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;

            e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

        2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.

        3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità previste, per le necessità dell'organico dell'autonomia e per le finalità dell'organico di rete.

        4. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all'articolo 3, comma

 

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83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

        5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All'articolo 52:

            i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

        «1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:

            a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

            b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

            c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

            a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;

            b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;

 

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            c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali».

        All'articolo 53:

            al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni»;

        dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Il piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate»;

            al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

            «d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

        All'articolo 54:

            al comma 1, capoverso Art. 24-bis, comma 1, le parole: «ed eventualmente di una» sono sostituite dalle seguenti: «e di una».

        All'articolo 55:

            al comma 1, le parole: «personale strutturato» sono sostituite dalle seguenti: «personale di ruolo».

        All'articolo 56:

            al comma 1:

                all'alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo»;

                alla lettera a), le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;

                alla lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

            al comma 2, le parole: «a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni», il secondo periodo è soppresso, e al terzo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

 

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        All'articolo 57:

            al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse;

            al comma 4, le parole: «sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;

            al comma 7, le parole: «per il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «per la finanza pubblica», le parole: «degli impianti industriali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli impianti industriali»;

            al comma 8, le parole: «già in essere in capo ai suddetti stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti»;

            dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        «8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico»;

            al comma 10, le parole: «del relativo Regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,»;

            al comma 15, le parole da: «non derivano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

        «Art. 57-bis.(Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale). – 1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

        2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornata con periodicità almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93».

 

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        All'articolo 60:

            al comma 2:

                alla lettera a), le parole: «cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri»;

                alla lettera c), dopo le parole: «adottano la carta acquisti» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte),»;

                dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza».

 

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        All'articolo 62:

            al comma 1, la tabella di cui all'allegato è sostituita dalla seguente:

Tabella A
(articolo 62, comma 1)
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
1 R.D. 126 03/01/1926 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA. articolo 4
2 L. 833 03/08/1961 STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA. commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7
3 D.P.R. 63 14/01/1970 MODIFICAZIONI AL D.P.R. 29 DICEMBRE 1964, N. 1593, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
4 D.L. 4 20/01/1970 NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO UNIVERSITARI. intero testo
5 L. 57 14/02/1970 NORME CONCERNENTI LA CARRIERA DEGLI APPUNTATI DI PUBBLICA SICUREZZA PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI ASSUNTI IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA Al SENSI DEL D.LGS. 20 GENNAIO 1948, N.15. intero testo
6 D.P.R. 441 09/03/1970 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ ABRUZZESE «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
7 D.P.R. 804 23/03/1970 RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1969, A FAVORE DEGLI ARMATORI E DEI MARITTIMI DEI PESCHERECCI OPERANTI NEL MEDITERRANEO. intero testo
8 D.P.R. 1468 26/03/1970 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO, CON SEDE IN FIRENZE. intero testo
9 D.P.R. 825 26/03/1970 MODIFICAZIONE DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. 4 GIUGNO 1938, N. 1269, SUGLI STUDENTI, I TITOLI ACCADEMICI, GLI ESAMI DI STATO E L'ASSISTENZA SCOLASTICA NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ISTITUTI SUPERIORI. intero testo
10 D.L. 368 19/06/1970 MODIFICHE AGLI ARTICOLO 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N. 282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA. intero testo
11 D.L. 369 19/06/1970 AUMENTO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARI E DELLE BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO. intero testo
12 D.L. 384 23/06/1970 NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA. intero testo
12-bis L. 225 24/02/1992 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. comma 5-quinquies dell'articolo 5
13 D.L. 393 27/06/1070 MODIFICHE AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA. intero testo
14 L. 599 07/07/1970 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DELLA L. 31 OTTOBRE 1966, N. 942, SUL TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO. intero testo
 

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  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
15 D.P.R. 725 14/07/1970 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA. intero testo
16 L. 569 17/07/1970 MODIFICHE DELLE NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DAGLI UFFICI CONSOLARI. intero testo
17 L. 573 26/07/1970 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 27 GIUGNO 1970, N. 393, CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA. intero testo
18 L. 575 26/07/1970 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 19 GIUGNO 1970, N. 368, CONCERNENTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N. 282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA. intero testo
19 D.P.R. 800 06/08/1970 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
20 D.L. 622 28/08/1970 PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA Al PROFUGHI, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ LAVORATIVA IN LIBIA E DEI LORO FAMILIARI. intero testo
21 D.P.R. 1061 22/12/1970 DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1971. intero testo
22 L. 77 03/02/1971 ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA L. 28 MARZO 1968, N. 359, CONCERNENTE L'IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI. intero testo
23 D.P.R. 603 03/02/1971 MODIFICAZIONI ALLE TABELLE DEI PASSAGGI DI PRESIDENZA APPROVATE CON REGIO DECRETO 11 OTTOBRE 1934, N. 2107. intero testo
24 D.P.R. 215 22/02/1971 NORME DI ESECUZIONE DELLA L. 22 DICEMBRE 1969, N.1010, SULLE PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO. intero testo
25 D.P.R. 322 15/04/1971 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA L. 13 LUGLIO 1966, N. 615, RECANTE PROVVEDIMENTI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, LIMITATAMENTE AL SETTORE DELLE INDUSTRIE. intero testo
26 D.P.R. 1110 03/05/1971 RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1970, A FAVORE DELLA PESCA MEDITERRANEA. intero testo
27 D.P.R. 626 03/05/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE SOCIALI DI TRENTO. intero testo
 

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  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
28 D.P.R. 452 11/05/1971 ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA PRESSO LA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA E DI MAGISTERO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA. intero testo
29 D.P.R. 624 19/05/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
30 D.P.R. 754 16/07/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI L'AQUILA. intero testo
31 D.P.R. 1446 04/08/1971 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI PALERMO. intero testo
32 D.P.R. 1274 07/09/1971 MODIFICAZIONI ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
33 D.P.R. 1286 07/09/1971 NORME SUL RECLUTAMENTO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
34 D.P.R. 1330 04/10/1971 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA. intero testo
35 D.P.R. 1440 30/10/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE. intero testo
36 L. 1051 01/12/1971 MODIFICA DELL'ART. 123 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI. intero testo
37 D.P.R. 1329 01/12/1971 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA. intero testo
36 D.P.R. 1126 15/12/1971 DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1972. intero testo
39 D.P.R. 1270 30/12/1971 REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DI CONCETTO DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
40 D.P.R. 1271 30/12/1971 REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
41 D.P.R. 194 12/04/1972 REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
42 D.P.R. 449 11/05/1972 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
43 D.P.R. 524 18/07/1972 ABOLIZIONE DEL CORSO DEL DIPLOMA DI FARMACIA DALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
44 D.L. 504 06/09/1972 NUOVE NORME PER L'APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 1972-1973 E PER ALTRE NECESSITÀ STRAORDINARIE ED URGENTI. intero testo
 

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  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
45 D.P.R. 890 17/10/1972 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
46 D.P.R. 651 26/10/1972 FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE. intero testo
47 D.P.R. 1073 28/10/1972 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO STATALE DI ARCHITETTURA DI REGGIO CALABRIA. intero testo
48 D.P.R. 1008 31/10/1972 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
49 D.P.R. 847 31/10/1972 RIORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN STORIA. intero testo
50 D.P.R. 974 31/10/1972 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO. intero testo
51 D.P.R. 811 27/11/1972 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1973. intero testo
52 L. 814 06/12/1972 AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO. intero testo
53 D.P.R. 367 01/02/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA. intero testo
54 D.P.R.   27/03/1973 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DENUNCIA DEI TERRENI VITATI, DI SMALTIMENTO DELLE GIACENZE E DI MODIFICA DI TALUNE CARATTERISTICHE DEI VINI. intero testo
55 D.P.R. 354 16/04/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VENEZIA. intero testo
56 D.P.R. 909 07/08/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA. intero testo
57 D.P.R. 606 29/09/1973 MODIFICHE AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 651, RELATIVO AL FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE. intero testo
58 D.P.R. 973 16/10/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI BOLOGNA. intero testo
59 D.P.R. 980 16/10/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI FIRENZE. intero testo
60 D.P.R. 1112 23/10/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DE L'AQUILA. intero testo
61 D.P.R. 1109 31/10/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DE L'AQUILA. intero testo
62 D.P.R. 1145 31/10/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO. intero testo
63 D.P.R. 849 08/11/1973 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1974. intero testo
64 D.P.R. 1178 18/12/1973 ISTITUZIONE DI ALCUNI CONSERVATORI DI MUSICA. intero testo
 

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  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
65 D.P.R. 464 22/02/1974 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI PRO DEO DI ROMA. intero testo
66 D.P.R. 175 05/03/1974 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO DELLA FACOLTÀ DI MAGISTERO. intero testo
67 L. 111 22/03/1974 TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI DI GENOVA E PERUGIA IN CONSERVATORI DI MUSICA DI STATO. intero testo
68 L. 118 18/04/1974 PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA ZOOTECNIA. intero testo
69 D.P.R. 717 18/06/1974 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
70 D.P.R. 518 10/07/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA. intero testo
71 D.P.R. 519 10/07/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA. intero testo
72 L. 360 14/08/1974 DISPOSIZIONI RELATIVE AI FUNZIONARI DI PUBBLLICA SICUREZZA DIRETTIVI E DIRIGENTI. intero testo
73 L. 683 14/10/1974 SOPPRESSIONE DELLA DELEGAZIONE PRESSO L'AMBASCIATA ITALIANA A WASHINGTON E DELL'ANNESSA SEZIONE ACQUISTI. intero testo
74 D.P.R. 719 30/10/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
75 D.P.R. 838 31/10/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. intero testo
76 D.P.R. 643 01/11/1974 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER IL 1975. intero testo
77 D.P.R. 173 15/01/1975 REGOLAMENTO DEL CONCORSO, PER TITOLI, PER IL POSTO DI DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
78 D.P.R. 544 23/01/1975 RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1974 IN FAVORE DELLA PESCA NEL MEDITERRANEO. intero testo
79 L. 46 01/03/1975 TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DEI VINI «RECIOTO» E «AMARONE». intero testo
80 L. 72 11/03/1975 FINANZIAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE ISTITUITE CON L. 3 DICEMBRE 1971, N. 1102, E PROVVEDIMENTI PER LE ZONE MONTANE. intero testo
81 L. 195 19/05/1975 AUMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
82 D.P.R. 927 31/10/1975 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA. intero testo
83 L. 634 28/11/1975 MODIFICHE ALLA L. 3 APRILE 1958, N. 460, SULLO STATO GIURIDICO E SUL SISTEMA DI AVANZAMENTO A SOTTUFFICIALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
 

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  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
84 D.P.R. 682 05/12/1975 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1976. intero testo
85 D.P.R. 1037 22/12/1975 RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1975 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA. intero testo
86 D.P.R. 63 14/01/1976 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
87 D.P.R. 486 03/05/1976 MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
88 L. 327 19/05/1976 APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 139, PRIMO COMMA, E 47, SETTIMO COMMA, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077, AI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA. intero testo
89 D.P.R. 577 09/06/1976 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
90 D.L. 453 03/07/1976 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
91 D.P.R. 1068 18/10/1976 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
92 D.P.R. 954 30/10/1976 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
93 D.P.R. 985 30/10/1976 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
94 D.L. 875 30/12/1976 DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
95 D.L. 876 30/12/1976 ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DEI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DALL'ETIOPIA NEL 1975 E NEL 1976. intero testo
96 D.P.R. 865 19/01/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
97 D.P.R. 166 10/02/1977 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA. intero testo
98 L. 43 23/02/1977 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1976, N. 875, CONCERNENTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
99 D.P.R. 528 12/05/1977 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DE L'AQUILA. intero testo
100 L. 322 03/06/1977 NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER LE SPESE URGENTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 64 A 69 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18. intero testo
 

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  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
101 D.P.R. 810 05/09/1977 REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEGLI INTERPRETI PER LE LINGUE STRANIERE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
102 D.P.R. 1034 07/10/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA. intero testo
103 L. 811 14/10/1977 AMMISSIONE AI CONCORSI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1970, N. 569, DEGLI IMPIEGATI EX CONTRATTISTI ENTRATI NEI RUOLI ORGANICI CON IL CONCORSO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1967, N. 18. intero testo
104 D.P.R. 1195 26/10/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA PAREGGIATO DI BOLOGNA. intero testo
105 D.P.R. 1199 31/10/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO. intero testo
106 D.P.R. 1224 31/10/1977 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
107 D.P.R. 1094 03/12/1977 INTEGRAZIONE DELL'ART. 5 DEL REGIO DECRETO 23 GIUGNO 1938, N. 1224, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI. intero testo
108 D.L. 945 29/12/1977 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
109 D.L. 10 16/01/1978 SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO. intero testo
110 D.P.R. 302 31/01/1978 SOPPRESSIONE DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE PER LE ATTIVITÀ ED I PROBLEMI RELATIVI AL DISARMO IN GINEVRA E TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI IN GINEVRA. intero testo
111 D.P.R. 1032 22/03/1978 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA. intero testo
112 D.P.R. 407 22/03/1978 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
113 D.P.R. 453 10/04/1978 RETTIFICA AL D.P.R. 31 OTTOBRE 1974, N. 838, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. intero testo
114 D.P.R. 424 02/06/1978 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
115 D.P.R. 648 06/07/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
 

Pag. 84

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
116 D.P.R. 704 06/07/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
117 D.P.R. 656 08/08/1978 REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEI PERITI TECNICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
118 D.P.R. 1080 12/09/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
119 D.P.R. 951 30/10/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
120 D.L. 691 10/11/1978 RINVIO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO. intero testo
121 D.P.R. 37 08/01/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
122 D.P.R. 230 26/01/1979 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA. intero testo
123 D.P.R. 309 24/02/1979 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
124 D.P.R. 282 11/05/1979 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
125 D.P.R. 191 01/06/1979 DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI. intero testo
126 D.P.R. 337 04/06/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
127 D.P.R. 298 11/06/1979 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. intero testo
128 D.P.R. 364 04/07/1979 MODIFICAZIONI ALL'ART. 57 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 2 DICEMBRE 1929, N. 2262, CONCERNENTE I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO E DEL FONDO SPECIALE PER USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE DELLA CITTÀ DI ROMA. intero testo
129 D.P.R. 343 19/07/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
130 D.P.R. 586 03/10/1979 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
131 D.P.R. 587 03/10/1979 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. intero testo
132 D.P.R.   31/10/1979 NORME SULLE ZONE DI VINIFICAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA. intero testo
133 D.P.R. 900 31/10/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
134 L. 632 18/12/1979 AUMENTO DELL'INDENNITÀ PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DI COMUNI E PROVINCE. intero testo
 

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  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
135 D.L 675 30/12/1979 ABROGAZIONE DEL D.L. 3 OTTOBRE 1968, N. 1007, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 19 NOVEMBRE 1968, N. 1188, RECANTE NORME SUL DIVIETO DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA RHODESIA DEL SUD E SUL DIVIETO DI ATTIVITÀ INTESE A PROMUOVERE L'EMIGRAZIONE VERSO LA RHODESIA DEL SUD. intero testo
136 D.P.R. 283 09/01/1980 RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1978 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA ED OLTRE GLI STRETTI. intero testo
137 D.P.R. 280 14/01/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN STORIA. intero testo
138 D.P.R. 64 14/01/1980 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
139 D.P.R. 138 21/01/1980 REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18, RISERVATI AGLI IMPIEGATI A CONTRATTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER L'AMMISSIONE ALLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA ED AUSILIARIA. intero testo
140 D.P.R. 578 20/02/1980 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
141 D.P.R. 207 28/02/1980 MODIFICAZIONI AL QUADRO B DELLA TABELLA III DELL'ALLEGATO II AL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748, CONCERNENTE LA DOTAZIONE ORGANICA DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI DI RAGIONERIA DEL MINISTERO DELL'INTERNO. intero testo
142 D.P.R. 549 01/07/1980 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ STATALE DELLA TUSCIA. intero testo
143 L. 462 13/08/1980 ASSUNZIONE DI IMPIEGATI A CONTRATTO PER LE ESIGENZE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI. intero testo
144 D.P.R. 934 05/09/1980 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
145 D.P.R. 682 25/09/1980 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
146 D.P.R. 1029 27/09/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA. intero testo
147 L. 634 09/10/1980 MODIFICHE ALLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
148 D.P.R. 1209 16/10/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
149 D.P.R. 1137 29/10/1980 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA. intero testo
150 D.P.R. 1210 05/12/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
 

Pag. 86

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
151 D.P.R. 1244 20/12/1980 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI, IN TRIESTE, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE. intero testo
152 L. 7 03/01/1981 STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
153 L. 44 28/02/1981 COPERTURA FINANZIARIA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CIRCA MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N. 146, PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE CIVILE, DI RUOLO E NON DI RUOLO, ED AGLI OPERAI DELLO STATO E CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. intero testo
154 L. 49 04/03/1981 PROROGA PER GLI ANNI 1978, 1979, 1980 E 1981 DELL'INDENNITÀ MENSILE A FAVORE DEI SEGRETARI COMUNALI CHE PRESTANO SERVIZIO NEI COMUNI, NELLE COMUNITÀ MONTANE E NELLA COMUNITÀ COLLINARE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI. intero testo
155 D.P.R. 141 06/03/1981 CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. intero testo
156 D.P.R. 474 24/03/1981 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
157 D.P.R. 508 23/08/1981 ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE TRIENNALE RELATIVO Al SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. intero testo
158 L. 550 01/10/1981 CONFERIMENTO DI POSTI DISPONIBILI NEGLI ORGANICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI AI CANDIDATI RISULTATI IDONEI NEI CONCORSI BANDITI A PARTIRE DALL'1 GIUGNO 1977, PER LE CARRIERE ESECUTIVA ED AUSILIARIA. intero testo
159 D.P.R. 742 25/10/1981 ORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO. intero testo
160 D.P.R. 1128 26/10/1981 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
161 D.P.R. 1089 31/10/1981 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
162 D.P.R. 1122 31/10/1981 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO. intero testo
163 D.P.R. 1130 31/10/1981 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
164 D.P.R. 1131 31/10/1981 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA. intero testo
 

Pag. 87

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
165 D.P.R. 1157 31/10/1981 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
166 D.P.R. 919 31/10/1981 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA. intero testo
167 D.P.R. 955 31/10/1981 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
168 D.P.R. 855 25/11/1981 MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 5 E 7 DEL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252 (REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA). intero testo
169 D.P.R. 230 06/01/1982 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
170 D.P.R. 245 05/02/1982 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'I.S.E.F. DI PALERMO. intero testo
171 D.P.R. 299 19/04/1982 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
172 D.P.R. 366 07/06/1982 AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITÀ ORARIA DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI, APPARTENENTI AL MEDESIMO CORPO, CON DECORRENZA 1o GENNAIO 1982. intero testo
173 L. 321 07/06/1982 COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITÀ DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI APPARTENENTI AL CORPO STESSO. intero testo
174 D.P.R. 1121 10/07/1982 ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA. intero testo
175 L. 604 25/08/1982 REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DESTINAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO DELLO STATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE FUNZIONANTI ALL'ESTERO NONCHÉ AI CONNESSI SERVIZI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
176 D.P.R. 806 09/09/1982 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
177 D.P.R. 1023 11/10/1982 RETTIFICA AL D.P.R. 20 DICEMBRE 1980, N. 1244, RECANTE APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE. intero testo
 

Pag. 88

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
178 D.L. 767 21/10/1982 MODALITÀ DI PAGAMENTO AI COMUNI E ALLE PROVINCE DEI CONTRIBUTI ERARIALI PER GLI ANNI 1981 E 1982. intero testo
179 D.P.R. 1025 28/10/1982 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
180 D.P.R. 1069 08/11/1982 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA. intero testo
181 D.P.R. 1143 22/12/1982 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
182 D.P.R. 1159 22/12/1982 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA. intero testo
183 L. 942 23/12/1982 DIFFERIMENTO DEL TERMINE RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI. intero testo
184 D.P.R. 951 27/12/1982 FISSAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1983. intero testo
185 D.P.R. 347 25/06/1983 NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 29 APRILE 1983 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI. intero testo
186 D.P.R. 412 27/06/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA. intero testo
187 D.P.R. 484 22/07/1983 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
188 D.P.R.   01/08/1983 MODIFICAZIONE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRASCATI». intero testo
189 D.P.R. 641 02/09/1983 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «TOR VERGATA». intero testo
190 D.P.R. 766 06/09/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA. intero testo
191 D.P.R. 563 29/09/1983 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. intero testo
192 D.P.R. 699 20/10/1983 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1984. intero testo
193 D.P.R. 1240 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA. intero testo
194 D.P.R. 1273 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
195 D.P.R. 837 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. intero testo
196 D.P.R. 844 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA. intero testo
197 D.P.R. 946 28/10/1983 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
 

Pag. 89

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
198 D.P.R. 1026 13/01/1984 MODIFICAZIONI ALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 LUGLIO 1982, N. 1121, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA. intero testo
199 D.P.R. 386 13/03/1984 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA. intero testo
200 D.P.R. 487 26/04/1984 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI TRENTO. intero testo
201 D.P.R. 744 11/05/1984 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA. intero testo
202 D.L. 159 26/05/1984 INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 ED 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA. intero testo
203 D.P.R. 531 31/05/1984 NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 23 FEBBRAIO 1984 CONCERNENTE I SEGRETARI COMUNALI. intero testo
204 D.P.R. 678 12/06/1984 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
205 L. 363 24/07/1984 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 26 MAGGIO 1984, N. 159, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA. intero testo
206 D.P.R. 764 28/09/1984 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1985. intero testo
207 D.P.R. 936 11/10/1984 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN SCIENZE FORESTALI. intero testo
208 D.P.R. 173 06/02/1985 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA. intero testo
209 D.P.R. 216 06/02/1985 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN PSICOLOGIA. intero testo
210 D.P.R. 349 26/03/1985 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
211 D.P.R. 169 22/04/1965 ADEGUAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. intero testo
212 D.P.R. 569 07/06/1985 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. intero testo
 

Pag. 90

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
213 D.P.R. 454 06/08/1985 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ DEI CONCORSI INTERNI, RISERVATI ALLE ASSISTENTI DEL DISCIOLTO CORPO DELLA POLIZIA FEMMINILE E AI SOTTUFFICIALI E GUARDIE DEL DISCIOLTO CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO. intero testo
214 D.P.R. 731 09/10/1985 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1986. intero testo
215 D.P.R. 1027 31/10/1985 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI. intero testo
216 D.P.R. 971 17/12/1985 APPROVAZIONE DELLA TABELLA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 1986-88 A FAVORE DEGLI ENTI A CARATTERE INTERNAZIONALISTICO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
217 D.L. 791 30/12/1985 PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ DI CALAMITÀ NATURALI. intero testo
218 D.P.R. 95 28/02/1986 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA. intero testo
219 L. 46 28/02/1986 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1985, N. 791, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ DI CALAMITÀ NATURALI. intero testo
220 D.P.R. 433 09/04/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
221 D.P.R. 606 09/04/1986 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA. intero testo
222 D.P.R. 515 02/05/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
223 D.P.R. 711 13/05/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
224 D.P.R. 477 15/05/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. intero testo
225 D.L. 319 02/07/1986 MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALLA CRISI DI MERCATO DEI SETTORI ORTOFRUTTICOLI E LATTIERO-CASEARIO CONSEGUENTE ALL'INCIDENTE ALLA CENTRALE ELETTRONUCLEARE DI CHERNOBYL. intero testo
226 L. 344 05/07/1986 ASSUNZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA DI PERSONALE TEMPORANEO A CONTRATTO, PER L'ELEZIONE DEI COMITATI DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA. intero testo
 

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  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
227 D.P.R. 994 19/07/1986 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE. intero testo
228 L. 467 09/08/1986 NORME SUL CALENDARIO SCOLASTICO. intero testo
229 D.P.R. 734 29/08/1986 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI L'AQUILA. intero testo
230 D.P.R. 947 29/08/1986 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA. intero testo
231 D.P.R. 1056 04/10/1986 RETTIFICA AL D.P.R. 19 APRILE 1982, N. 299, RECANTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE. intero testo
232 D.P.R. 782 11/10/1986 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1987. intero testo
233 D.P.R. 937 31/10/1986 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA. intero testo
234 D.L. 834 09/12/1986 CONTRIBUTI DOVUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI PER L'ANNO ACCADEMICO 1985-86. intero testo
235 L. 903 13/12/1986 NORME SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO. intero testo
236 D.L. 1 03/01/1987 PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI. intero testo
237 L. 64 06/03/1987 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 GENNAIO 1987, N. 1, RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI. intero testo
238 D.P.R. 234 03/04/1987 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE. intero testo
239 D.P.R. 268 13/05/1987 NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE, PER IL TRIENNIO 1985-1987, RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI. intero testo
240 D.P.R. 490 06/10/1987 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE E LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 337, DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE SVOLGE FUNZIONI DI POLIZIA E PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, CHE SVOLGE ATTIVITÀ TECNICHE. intero testo
 

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  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
241 D.P.R. 582 30/10/1987 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI. intero testo
242 D.P.R. 583 30/10/1987 RETTIFICA AL D.P.R. 11 OTTOBRE 1984, N. 936, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI. intero testo
243 D.P.R. 518 01/12/1987 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANN0 1988. intero testo
244 L. 89 16/03/1988 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO. intero testo
245 D.P.R. 168 08/04/1988 AGGIORNAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. intero testo
246 D.P.R. 286 26/04/1988 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI. intero testo
247 D.P.R.   27/10/1988 MODIFICAZIONI ALLA TABELLA XVIII-BIS DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO CONCERNENTE IL CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA. intero testo
248 D.P.R.   21/12/1988 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA. intero testo
249 D.P.R.   03/02/1989 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AI CORSI DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE. intero testo
250 D.L. 240 26/06/1989 NORME PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI TALUNI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. intero testo
251 D.P.R. 116 27/01/1990 REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE SOMMINISTRAZIONI, I SERVIZI E LE SPESE CHE POSSONO FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI, DEGLI ISPETTORATI DI FRONTIERA, NONCHÉ DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI. intero testo
252 D.P.R. 333 03/08/1990 REGOLAMENTO PER IL RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 23 DICEMBRE 1989 CONCERNENTE IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITÀ MONTANE, LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68. intero testo
 

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  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
253 L. 241 07/08/1990 NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI. comma 1-ter dell'articolo 21-quinquies
254 D.P.R. 273 24/08/1990 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 23 DICEMBRE 1983, N. 904, CON IL QUALE È STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO SUI REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI DI CUI DEVONO ESSERE IN POSSESSO GLI APPARTENENTI AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA ED I CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO Al RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA. intero testo
255 D.L. 390 21/12/1990 CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI. intero testo
256 D.L. 413 29/12/1990 DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE. intero testo
257 L. 429 29/12/1990 PROVVIDENZE A FAVORE DEI FAMILIARI A CARICO DEI CITTADINI ITALIANI TRATTENUTI IN IRAQ O IN KUWAIT. intero testo
258 D.P.R. 51 30/01/1991 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA. intero testo
259 L. 337 19/10/1991 DISPOSIZIONI A FAVORE DEI CONNAZIONALI COINVOLTI DALLA CRISI DEL GOLFO PERSICO. intero testo
260 L. 33 23/01/1992 MODIFICAZIONI ALLA L. 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, SULLA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. intero testo
261 L. 71 05/02/1992 DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DI PESCA. intero testo
262 L. 146 11/02/1992 MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI REGIONALI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI, DEL CENTRO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE E DELLA BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA. intero testo
263 D.L. 423 30/10/1992 DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA NELL'ANNO SCOLASTICO 1992-1993. intero testo
264 L. 318 12/08/1993 NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA, FIRENZE, ROMA E URBINO. intero testo
265 D.L. 332 30/08/1993 DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE. intero testo
266 D.L. 355 10/09/1993 ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DA PESCA PER IL 1993. intero testo
267 L. 428 29/10/1993 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 332, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE. intero testo
 

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  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
268 L. 473 22/11/1993 NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI. intero testo
269 D.L. 556 30/12/1993 ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI SETTE PAESI PIÙ INDUSTRIALIZZATI, DELL'INIZIATIVA CENTROEUROPEA E DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE). intero testo
270 D.L. 5 07/01/1994 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE). intero testo
271 D.L. 318 27/05/1994 DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEGLI SFOLLATI DAI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, DEI MINORI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITÀ CRIMINOSE E DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. articoli 2 e 3
272 D.L. 377 15/06/1994 DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE. intero testo
273 D.L. 424 30/06/1994 ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO PER IL 1994 DELLE IMPRESE DI PESCA. intero testo
274 L. 497 08/08/1994 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 15 GIUGNO 1994, N. 377, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE. intero testo
275 D.L. 4 07/01/1995 DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE. intero testo
276 D.L. 30 31/01/1995 MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COLPITE DALL'EMERGENZA AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994. intero testo
277 D.L. 18 16/01/1998 ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995. intero testo
278 L. 107 28/02/1996 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 GENNAIO 1996, N. 16, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995. intero testo
279 D.L. 130 19/05/1997 DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA. intero testo
280 L. 228 16/07/1997 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 19 MAGGIO 1997, N. 130, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA. intero testo
 

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  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
281 D.P.R. 387 03/10/1997 REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA. intero testo
282 L. 343 08/10/1997 PARTECIPAZIONE ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI LISBONA DEL 1998. intero testo
283 D.L. 364 27/10/1997 INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA. intero testo
284 L. 434 17/12/1997 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 27 OTTOBRE 1997, N. 364, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA. intero testo
285 L. 240 16/07/1998 INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL 50o ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO. intero testo
286 L. 262 03/08/1998 DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE (UEO). intero testo
287 L. 36 28/02/2000 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI HANNOVER DEL 2000. intero testo
288 L. 94 13/04/2000 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE - SEZIONE ITALIANA, CON SEDE IN ROMA. intero testo
289 L. 138 24/05/2000 DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO. intero testo
290 L. 13 13/02/2001 ULTERIORE FINANZIAMENTO PER LA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO. intero testo
291 D.L. 342 04/09/2001 MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA NEL 2001. intero testo
292 L. 358 01/10/2001 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 AGOSTO 2001, N. 312, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER LA RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO. intero testo
293 L. 394 25/10/2001 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 4 SETTEMBRE 2001, N. 342, RECANTE MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA NEL 2001. intero testo
294 L. 442 21/12/2001 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO. intero testo
295 D.P.R. 254 04/09/2002 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE GESTIONI DEI CONSEGNATARI E DEI CASSIERI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. Art. 26, commi 4 e 6; art. 27, comma 2.
 

Pag. 96

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
296 D.LGS. 256 02/08/2004 CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI NEI DECRETI LEGISLATIVI 9 LUGLIO 2003, N. 215 E N. 216, CONCERNENTI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RAZZA E DALL'ORIGINE ETNICA, NONCHÉ IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO. intero testo
297 D.L. 225 29/12/2010 PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE. Articoli 2, commi 5-quater e 5-quinquies

    .

        Dopo l'articolo 62 è aggiunto il seguente:

        «Art. 62-bis. – (Clausola di salvaguardia). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

 

Pag. 97

DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5
 

Pag. 98-99

l'attività di impresa secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro per i beni e le attività culturali;

emana
il seguente decreto-legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI

Articolo 1.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi).

Articolo 1.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi).
        1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:         1. Identico:
        «8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze         «8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto

Pag. 100-101
passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
        9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente         9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente
        9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.         9-bis. Identico.
        9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.         9-ter. Identico.
        9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.».         9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».

        2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

        2. Identico.


Pag. 102-103

Articolo 2.
(Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA).

Articolo 2.
(Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA).

        1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché» sono inserite le seguenti: «, ove espressamente previsto dalla normativa vigente,».

        Identico.


Pag. 104-105

Articolo 3.
(Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione – VIR).

Articolo 3.
(Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione – VIR).

        1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

        1. Identico:

        «2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.         «2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
        2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.         2-bis. Identico.
        2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con         2-ter. Identico:

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i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:  
            a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;             a) identica;
            b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;             b) identica;
            c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese;             c) identica;
            d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;             d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
            e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.             e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità delle stesse in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

        2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.

        2-quater. Identico.

        2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.         2-quinquies. Identico.
        2-sexies. Alle attività di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         2-sexies. Identico.
        2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.».         2-septies. Identico».

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        2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

        2. Identico.

        3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:         3. Identico.
            a) le parole «dopo il comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 5-bis»;  
            b) le parole «5-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «5-ter.».»  
          3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
          3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
          3-quater. Sulla base degli esiti delle attività definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
              a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
              b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
              c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;

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              d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.
 

        3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

          3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma è ispirato al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
          3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
          3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo.

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Capo II
SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI

Capo II
SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI

Articolo 4.
(Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici).

Articolo 4.
(Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici).

        1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

        1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

        2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefìci di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.         2. Identico.
          2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
        3. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefìci per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.         3. Identico.

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        4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.         4. Identico.
          4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.
        5. Al fine di dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, è autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.         5. Al fine di dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, è autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

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Articolo 5.
(Cambio di residenza in tempo reale).

Articolo 5.
(Cambio di residenza in tempo reale).

        1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.

        1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.

        2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.         2. Identico.
        3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.         3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione.
        4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.         4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al comune di provenienza.
        5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.         5. Identico.

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          5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
        6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.         6. Identico.

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Articolo 6.
(Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni).

Articolo 6.
(Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni).

        1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:

        1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:

            a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;             a) identica;
            b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;             b) identica;
            c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;             c) identica;
            d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.             d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

        2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).

        2. Identico.

        3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).         3. Identico.
          3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
          «2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1 le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia».

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Articolo 6-bis.
(Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica).
 

        1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a un qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate per tutti i casi in cui questa è dovuta.


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Articolo 6-ter.
(Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche).
 

        1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine sono tenute:

              a) a pubblicare sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
              b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento».
 

        2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


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Articolo 7.
(Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento).

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento).

        1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

        1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.         2. Identico.
        3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.         3. Identico.

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Articolo 8.
(Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato).

Articolo 8.
(Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato).

        1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        1. Le domande e i relativi allegati per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.         2. Identico.
        3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:         3. Identico:
        «3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.».         «3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni di cui al primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.».

        4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore» sono sostituite dalle seguenti: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.».

        4. Identico.


Pag. 130-131

Articolo 9.
(Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici).

Articolo 9.
(Dichiarazione unica di conformità degli impianti).

        1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.         2. Identico.

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Articolo 10.
(Parcheggi pertinenziali).

Articolo 10.
(Parcheggi pertinenziali).

        1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

        1. Identico:

        «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.».         «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.».

Pag. 134-135

Articolo 11.
(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità).

Articolo 11.
(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità).

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito denominato «Codice della strada», sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico.

            a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;  
            b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: «4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:»;  
            c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è soppressa;  
            d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;  
            e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: «, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis» sono soppresse.  

        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

        2. Soppresso.

        3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.         3. Identico.
        4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera a) del comma 1.         4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

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        5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:         5. Identico:
            a) alla lettera b), le parole: «in aggiunta a quelli festivi;» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.»;             a) identica;
            b) la lettera c) è soppressa.».             b) la lettera c) è abrogata.».

        6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

        6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell'Unione europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

          6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.

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          6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
          6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo al massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
          6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
          6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Euro 3» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 5».

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        7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.

        7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.

        8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.         8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.
        9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.         9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del Codice della strada.
        10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:         10. Identico.
            a) i commi 1 e 4 sono abrogati;  
            b) al comma 2, dopo le parole: «Le officine» sono inserite le seguenti: «autorizzate alla riparazione dei tachigrafi» e le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse.

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Articolo 11-bis.
(Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali).
 

        1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.

          2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122 citato, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni.

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Capo III
SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

Capo III
SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

Sezione I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI CONTROLLI SULLE IMPRESE

Sezione I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI CONTROLLI SULLE IMPRESE

Articolo 12.
(Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche).

Articolo 12.
(Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali).

        1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.

        1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.

        2. Nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi         2. Nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concer
concernenti

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nenti l'attività di impresa, compresa quella agricola, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona;             a) identica;
            b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;             b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni, agenzie per le imprese e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;
            c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.             c) identica;
              c-bis) definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni.

        3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta.

        3. Identico.

        4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.         4. Identico.
          4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza.
        5. Le Regioni, nell'esercizio della loro potestà normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241,         5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della loro potestà normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto

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dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59. dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.
        6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.         6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici e di tabacchi lavorati, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

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Articolo 12-bis.
(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni).
 

        1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.

          2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Articolo 13.
(Modifiche al T.U.L.P.S.).

Articolo 13.
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

        1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»;             a) identica;
            b) all'articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La licenza ha validità annuale»;             b) all'articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale»;
            c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di due anni dalla data del rilascio»;             c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di tre anni dalla data del rilascio»;
            d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;             d) identica;
            e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»;             e) identica;
            f) all'articolo 115:             f) identica;
                1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»;  
                2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;  
                3) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.»;  
            g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.             g) identica.

        2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

        2. Identico.


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Articolo 14.
(Semplificazione dei controlli sulle imprese).

Articolo 14.
(Semplificazione dei controlli sulle imprese).

        1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai princìpi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

        1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, ai princìpi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

        2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.         2. Identico.
        3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.         3. Identico.
        4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:         4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
            a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;             a) identica;
            b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;             b) identica;
            c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;             c) identica;
            d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;             d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

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            e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;             e) identica;
            f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).             f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

        5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai princìpi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

        5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai princìpi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

        6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.         6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
          6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni.

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Sezione II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Sezione II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 15.
(Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza).

Articolo 15.
(Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza).

        1. A decorrere dal 1o aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico.

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.»;  
            b) al comma 3, le parole: «è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»;  
            c) al comma 4, le parole: «può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo comma la parola: «constati» è sostituita dalla seguente: «emerga»;  
            d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse.

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Articolo 16.
(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale).

Articolo 16.
(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale).

        1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

        1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

        2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.         2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di

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  tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.         3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari. L'INPS rende note le informazioni così raccolte all'interno del bilancio sociale annuale nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente.
        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.         4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3.
        5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:         5. Identico:
            a) al secondo periodo la parola «INPS» è sostituita dalle seguenti: «ente erogatore»;             a) identica;
            b) il terzo periodo è soppresso;             b) identica;
            c) al quarto periodo, le parole «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica» sono sostituite dalle seguenti: «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica»;             c) al quarto periodo, le parole «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica» sono sostituite dalle seguenti: «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica»;

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            d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.».             d) identica.

        6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «in via telematica,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» e, alla medesima lettera, dopo le parole: «informazioni personali» sono inserite le seguenti: «, anche sensibili».

        6. Identico.

          6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo le parole: «relative» sono inserite le seguenti: «alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,».
        7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1o maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.         7. Identico.
        8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:         8. Identico.
            a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.»;

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            b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.».  

        9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «limitatamente al giudizio di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del giudizio di cassazione».

        9. Identico.

        10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         10. Identico.

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Articolo 17.
(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE).

Articolo 17.
(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati).

        1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

        1. Identico.

        2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:         2. Identico.
            a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
        «2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:  
            a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;  
            b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».  
            b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:  
        «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».

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        3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

        3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

        4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.».         4. Identico.
          4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero» sono soppresse.
          4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti» sono soppresse.
          4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1o gennaio 2013.
          4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.

Pag. 172-173

Articolo 18.
(Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio).

Articolo 18.
(Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio).

        1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «Nel settore turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi».

        1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «Nel settore turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi».

          1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

        «2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale».

        2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è soppresso.

        2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro».

        3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:         3. Identico:
            a) al comma 1, dopo le parole: «al competente servizio provinciale» sono inserite le seguenti: «ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unità produttive ubicate in più province»;             a) al comma 1, le parole: «al competente servizio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa »;
              b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa procedente»;
            b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al servizio provinciale competente» sono inserite le seguenti: «ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;             c) al comma 3, primo periodo, le parole: «al servizio provinciale competente» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa ».
            c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «il servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero il Ministero».             

Pag. 174-175

Articolo 19.
(Semplificazione in materia di libro unico del lavoro).

Articolo 19.
(Semplificazione in materia di libro unico del lavoro).

        1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.».

        1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.».


Pag. 176-177

Sezione III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Sezione III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Articolo 20.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Articolo 20.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

        1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:             a) identico:
        «Art. 6-bis. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). – 1. Dal 1o gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.         «Art. 6-bis. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). – 1. Dal 1o gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.
        2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.         2. Identico.
        3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.         3. Identico.
        4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.         4. Identico.
        5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.         5. Identico.

Pag. 178-179
        6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.»;         6. Identico»;
            b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:             b) identica;
                1) al comma 1, dopo le parole: «spese dello sponsor» sono inserite le seguenti: «per importi superiori a quarantamila euro»;  
                2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice.»;  
            c) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei princìpi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.»;             c) identica;
            d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: «per un periodo di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un anno»;             d) identica;
            e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;             e) identica;
            f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;             f) identica;
            g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: «i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII» sono sostituite dalle seguenti: «i certificati sono redatti in conformità ai modelli definiti dal regolamento.»;             g) identica;
            h) dopo l'articolo 199, è inserito il seguente:             h) identica.

Pag. 180-181
        «Art. 199-bis. (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor). – 1. Al fine di assicurare il rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

Pag. 182-183
        2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.  
        3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.».  

        2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

        2. Identico.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:         3. Identico:
            a) all'articolo 73, comma 3, alinea, del dopo le parole: «In aggiunta alla sanzione pecuniaria,» sono inserite le seguenti: «in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave,»;             a) all'articolo 73, comma 3, alinea, dopo le parole: «In aggiunta alla sanzione pecuniaria,» sono inserite le seguenti: «in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave,»;
            b) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:             b) identico:
        «Art. 84. (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero). – 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.         «Art. 84. (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero). – 1. Identico.

Pag. 184-185
        2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.         2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.
        3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.         3. Identico.
        4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalità stabilite dall'Autorità secondo i modelli semplificati sopra citati.         4. Identico.
        5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.».         5. Identico».

        4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

        4. Identico.


Pag. 186-187

Articolo 21.
(Responsabilità solidale negli appalti).

Articolo 21.
(Responsabilità solidale negli appalti).

        1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

        1. Identico:

        «2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.».         «2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali ».

Pag. 188-189

Articolo 22.
(Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali).

Articolo 22.
(Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali).

        1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Identico.

            a) le parole: «delle opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti e dei programmi di intervento pubblico»;  
            b) le parole: «relativamente ai progetti di opere pubbliche» sono soppresse;  
            c) le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,».  

        2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo è fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.

 
        3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, può essere determinata secondo le modalità di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei contratti stessi.

Pag. 190-191

Sezione IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Sezione IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 23.
(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese).

Articolo 23.
(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese).

        1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

        1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

            a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;             a) identica;
            b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;             b) identica;
            c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.             c) identica.

        2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

        2. Identico.


Pag. 192-193
          2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

Pag. 194-195

Articolo 24.
(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Articolo 24.
(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: «titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini delle eventuali relative proroghe»;             a) identica;
            b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola «richiesta» è sostituita dalla seguente: «rilasciata»;             b) identica;
            c) all'articolo 29-decies, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.»;             c) identica;
            d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:             d) identica;
                1) al comma 2, le parole da: «è rilasciata» a: «smaltimento alternativo» sono sostituite dalle seguenti: «è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;  
                2) al comma 3, dopo la parola «autorizzazione» è inserita la seguente «regionale»;  
              d-bis) all'articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza»;
            e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.»;             e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.»;

Pag. 196-197
            f) all'articolo 228, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. È fatta salva la facoltà di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.»;             f) identica;
              f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore»;
            g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: «per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;» sono soppresse, e alla lettera p) le parole da: «per le piattaforme» alle parole «gas naturale liquefatto off-shore;» sono soppresse;             g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera p) le parole da: «per le piattaforme» alle parole «gas naturale liquefatto off-shore;» sono soppresse;
            h) all'articolo 281, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;             h) all'articolo 281, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Identico»;
            i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 è inserito il seguente: «1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;».             i) identica.

Pag. 198-199

Sezione V
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Sezione V
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Articolo 25.
(Misure di semplificazione per le imprese agricole).

Articolo 25.
(Misure di semplificazione per le imprese agricole).

        1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza senza oneri, secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettività, anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le modalità di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettività, anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le modalità di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse. Le modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.         2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento. Le modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
        3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto il seguente periodo: «Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate.».         3. Identico.

Pag. 200-201

Articolo 26.
(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno).

Articolo 26.
(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno).

        1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «la continuità del bosco» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati»;             a) identica;
            b) al comma 6, dopo le parole: «i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.».             b) al comma 6, dopo le parole: «i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate.».

Pag. 202-203

Articolo 27.
(Esercizio dell'attività di vendita diretta).

Articolo 27.
(Esercizio dell'attività di vendita diretta).

        1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo è sostituito dal seguente:

        Identico.

        «2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.».

Pag. 204-205

Articolo 28.
(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo).

Articolo 28.
(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo).

        1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».

        1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».

        2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci».         2. Identico.

Pag. 206-207

Articolo 29.
(Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero).

Articolo 29.
(Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero).

        1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.

        Identico.

        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutività dei progetti suddetti, nomina, nei casi di particolare necessità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale. Al Commissario non spettano compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.

Pag. 208-209

Sezione VI
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI RICERCA

Sezione VI
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI RICERCA

Articolo 30.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale).

Articolo 30.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale).

        1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:             a) identica;
        «3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa è incentivato secondo modalità e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:  
            a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;  
            b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;  
            c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonché delle eventuali variazioni;  
            d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.  

        3-ter. È consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.


Pag. 210-211
        3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.  
        3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entità, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi più complessi.  
        3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attività facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, è presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.  
        3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.  
        3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.»;  
            b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale»;             b) identica;
            c) all'articolo 6:             c) identica;
                1) al comma 2, dopo le parole: «spese ammissibili,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto,»;  
                2) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca è comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.»;  
            d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:             d) identico:

Pag. 212-213
        «4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.         «4-bis. Identico.
        4-ter. Al fine di accelerare l’iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.         4-ter. Identico.
        4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissibilità alle agevolazioni è comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o più imprese utilizzatrici finale dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.         4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l’ammissione alle agevolazioni è comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o più imprese utilizzatrici finali dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
        4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.         4-quinquies. Identico.
        4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento può avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.         4-sexies. Identico.
        4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.».         4-septies. Identico».

Pag. 214-215

Articolo 31.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca di base).

Articolo 31.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca di base).

        1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attività dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

        Identico.

        2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.  
        3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il periodo da «Restano ferme le norme» fino alla fine del comma è sostituito dal seguente: «Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».

Pag. 216-217
 

Articolo 31-bis.
(Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute — GSSI).
 

        1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio, nonché di favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, è istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).

          2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge università e ove necessario altri enti di ricerca.
          3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale) attraverso attività didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post-dottorato.
          4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pag. 218-219
          5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a 6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
          6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
          7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pag. 220-221

Articolo 32.
(Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca).

Articolo 32.
(Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca).

        1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse stanziate per tali finalità, prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico può essere definita la priorità degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.

        1. Identico.

        2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:         2. Identico:
            a) il comma 872 è sostituito dal seguente:             a) identico:
        «872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.»;         «872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese »;
            b) il comma 873 è sostituito dal seguente:             b) identico:
        «873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneità degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».         «873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneità degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Pag. 222-223
        3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul Fondo medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.         3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pag. 224-225

Articolo 33.
(Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca).

Articolo 33.
(Aspettativa per l’attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca).

        1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il grant e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico del grant comunitario o internazionale e non può eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore più elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.

        1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione. Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale e non può eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore più elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.

        2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.         2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Pag. 226-227

Sezione VII
ALTRE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

Sezione VII
ALTRE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

Articolo 34.
(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici).

Articolo 34.
(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici).

        1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

        Identico.


Pag. 228-229

Articolo 35.
(Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari).

Articolo 35.
(Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari).

        1. L'articolo 2397, terzo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:

        1. Il terzo comma dell’articolo 2397 del codice civile è abrogato.

        «Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».  

        2. All'articolo 2477 del codice civile:

        2. Identico:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente: «L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.»;             a) il primo comma è sostituito dal seguente: «L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.»;
            b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di controllo o del revisore»;             b) identica;
            c) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.».             c) identica;
          2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.
        3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, la disposizione dell'articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.         3. Identico.

Pag. 230-231
        4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: «Art. 195 – (Disposizioni speciali). Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.».         4. Identico.

Pag. 232-233

Articolo 36.
(Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana).

Articolo 36.
(Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana).

        1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) è sostituito dal seguente:

        Identico.

        «5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;».

Pag. 234-235

Articolo 37.
(Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese).

Articolo 37.
(Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese).

        1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.

         1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:

        «6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata».


Pag. 236-237

Articolo 38.
(Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali).

Articolo 38.
(Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali).

        1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma 2-bis» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo.».

        Identico.

        2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:  
        «2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:  
            a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:  
                I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;  
                II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;  
                III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;  
            b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:  
                I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;  
                II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;  
                III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;  
                IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

Pag. 238-239
            c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

        2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).».


Pag. 240-241

Articolo 39.
(Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione).

Articolo 39.
(Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione).

        1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è soppressa.

        1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è abrogata.


Pag. 242-243

Articolo 40.
(Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva).

Articolo 40.
(Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva).

        1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso.

        Identico.


Pag. 244-245

Articolo 41.
(Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande).

Articolo 41.
(Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande).

        1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

        1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.


Pag. 246-247

Articolo 42.
(Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali).

Articolo 42.
(Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali).

        1. All'articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».

        1. All'articolo 31 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».


Pag. 248-249

Articolo 43.
(Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico).

Articolo 43.
(Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico).

        1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

        1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

        2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         2. Identico.

Pag. 250-251

Articolo 44.
(Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità).

Articolo 44.
(Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità).

        1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

        1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

        2. All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la disposizione di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis, lettera a)».         2. All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «la disposizione di cui al comma 1 non si applica » sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, lettera a)».

Pag. 252-253

Articolo 45.
(Semplificazioni in materia di dati personali).

Articolo 45.
(Semplificazioni in materia di dati personali).

        1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente:             a) identica;
        «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;         «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;
            b) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.»;             b) identica;
            c) all'articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis;             c) identica;
            d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.             d) identica.

Pag. 254-255

Articolo 46.
(Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).

Articolo 46.
(Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).

        1. Con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si può procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        1. Identico.

        2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.         2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera h), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.

Pag. 256-257

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO

Capo I
NORME IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA INNOVAZIONE, RICERCA E ISTRUZIONE, TURISMO E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Capo I
NORME IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA INNOVAZIONE, RICERCA E ISTRUZIONE, TURISMO E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Sezione I
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Sezione I
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articolo 47.
(Agenda digitale italiana).

Articolo 47.
(Agenda digitale italiana).

        1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

        1. Identico.

        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali.         2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
          2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi di:
              a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle «comunità intelligenti» (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;
              b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;

Pag. 258-259
              c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;
              d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
              e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;
              f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;
              g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;
              h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni;
              i) individuare i criteri e i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.
          2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

Pag. 260-261
          2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa devono essere offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata in modo che gli stessi operatori non debbano pagare per servizi non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori. In particolare, il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa deve indicare separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva. Con riferimento alle attività accessorie, deve essere garantito agli operatori richiedenti anche di poter acquisire tali servizi da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in un regime di concorrenza.
 

Articolo 47-bis.
(Semplificazione in materia di sanità digitale).
 

        1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Pag. 262-263
 

Articolo 47-ter.
(Digitalizzazione e riorganizzazione).
 

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

          «3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate “funzioni ICT” nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia.
          3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.
          3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.
          3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.
          3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.
          3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.
          3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Pag. 264-265
 

Articolo 47-quater.
(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).
 

        1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

        «3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili».


Pag. 266-267
 

Articolo 47-quinquies.
(Organizzazione e finalità dei servizi in rete).
 

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

        «3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

        3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

        3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano, sul sito web istituzionale, l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

        3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

Articolo 47-sexies.
(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).
 

        1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente:

            «a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato».


Pag. 268-269

Sezione II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Sezione II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Articolo 48.
(Dematerializzazione di procedure in materia di università).

Articolo 48.
(Dematerializzazione di procedure in materia di università).

        1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

        1. Identico:

        «Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.         «Art. 5-bis. 1. Identico.
          1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati.
        2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.».         2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari sono eseguite esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.».
 

        1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.

        2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         2. Identico.

Pag. 270-271

Articolo 49.
(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università).

Articolo 49.
(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università).

        1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 2:             a) identico:
                1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: «durata» e la parola: «quadriennale» è inserita la seguente: «massima»;                 1) identico;
                2) al comma 1, lettera p), le parole: «uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;                 2) al comma 1, lettera p), le parole: «uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero»;
                3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: «organi collegiali» e: «delle università» sono inserite le seguenti: «e quelli monocratici elettivi»;                 3) identico;
              a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) è abrogata;
            b) all'articolo 6:             b) identica;
                1) al comma 4 le parole: «, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa» sono soppresse;  
                2) al comma 12 il quinto periodo è soppresso;  
            c) all'articolo 7:             c) identico:
                1) al comma 3 il secondo periodo è soppresso;                 1) identico;
                2) al comma 5 le parole: «corsi di laurea» sono soppresse;                 2) al comma 5 le parole: «corsi di laurea o » sono soppresse;
            d) all'articolo 10, comma 5, le parole: «trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «avvio del procedimento stesso»;             d) identica;
            e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: «individuate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)»;             e) identica;
            f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli articoli» è inserita la seguente: «16,»;             f) identica;
              f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), primo periodo, la parola: «anche» è soppressa;
            g) all'articolo 16, comma 4, le parole: «dall'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6»;             g) identica;

Pag. 272-273
            h) all'articolo 18:             h) identica;
                1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «procedimento di chiamata» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;  
                2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il settore concorsuale» sono inserite le seguenti: «ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore» e sono soppresse le seguenti parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge»;  
                3) al comma 3 le parole da: «di durata» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)»;  
                4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «a tempo indeterminato» e dopo la parola: «università» sono aggiunte le seguenti: «e a soggetti esterni»;  
                5) al comma 5, lettera f), le parole: «da tali amministrazioni, enti o imprese, purché» sono soppresse;  
            i) all'articolo 21:             i) identica;
                1) al comma 2 le parole: «valutazione dei risultati» sono sostituite dalle seguenti: «selezione e valutazione dei progetti di ricerca»;  
                2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L'elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1.»;  
                3) al comma 5 le parole: «tre componenti che durano in carica tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti che durano in carica quattro anni»;  
            l) all'articolo 23, comma 1:             l) identico:
                1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le seguenti: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2», dopo le parole: «attività di insegnamento» sono inserite le seguenti: «di alta qualificazione» e le parole da «che siano dipendenti» fino alla fine del periodo sono soppresse;                 1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le seguenti: «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2», dopo le parole: «attività di insegnamento» sono inserite le seguenti: «di alta qualificazione» e le parole da «che siano dipendenti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
                2) il terzo periodo è soppresso;                 2) identico;

Pag. 274-275
            m) all'articolo 24:             m) identica;
                1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicità dei bandi» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;  
                2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:  
        «9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.»;  
            n) all'articolo 29:             n) identica.
                1) al comma 9, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230»;  
                2) al comma 11, lettera c), dopo la parola «commi» è inserita la seguente: «7,».  

        2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: «decennio e» sono soppresse.

        2. Identico.

        3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         3. Identico.
          3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all'anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge.

Pag. 276-277

Sezione III
DISPOSIZIONI PER L'ISTRUZIONE

Sezione III
DISPOSIZIONI PER L'ISTRUZIONE

Articolo 50.
(Attuazione dell'autonomia).

Articolo 50.
(Attuazione dell'autonomia).

        1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:

        1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:

            a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione nel rispetto della vigente normativa contabile degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;             a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
            b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;             b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
            c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;             c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
            d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;             d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;

Pag. 278-279
            e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.             e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.
        2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.         2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
          3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità previste, per le necessità dell'organico dell'autonomia e per le finalità dell'organico di rete.
          4. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero

Pag. 280-281
  dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
        3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         5. Identico.

Pag. 282-283

Articolo 51.
(Potenziamento del sistema nazionale di valutazione).

Articolo 51.
(Potenziamento del sistema nazionale di valutazione).

        1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Identico.

        2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Pag. 284-285

Articolo 52.
(Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS).

Articolo 52.
(Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS).

        1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi:

        1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:

            a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;             a) identica;
            b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;             b) identica;
            c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani.             c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

            a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;             a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;
            b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.             b) identica;
              c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.

Pag. 286-287

        3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        3. Identico.


Pag. 288-289

Articolo 53.
(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia).

Articolo 53.
(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia).

        1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.

        1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.

          1-bis. Il piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate.
        2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:         2. Identico:
            a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;             a) identica;
            b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;             b) identica;

Pag. 290-291
            c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;             c) identica;
            d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali.             d) identica;
              d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

        3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

        3. Identico.

        4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.         4. Identico.
        5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:         5. Identico.
            a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.  
            b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Pag. 292-293

        6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede;

        6. Identico.

        7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.         7. Identico.
        8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.         8. Identico.
        9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.         9. Identico.

Pag. 294-295

Sezione IV
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Sezione IV
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Articolo 54.
(Tecnologi a tempo determinato).

Articolo 54.
(Tecnologi a tempo determinato).

        1. Al fine di potenziare le attività di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

        1. Identico:

        «Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). – 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.         «Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). – 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.
        2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.         2. Identico.
        3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.         3. Identico.
        4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.         4. Identico.
        5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.».         5. Identico.

Pag. 296-297

Articolo 55.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria).

Articolo 55.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria).

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli enti di ricerca stessi.

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi.


Pag. 298-299

Sezione V
DISPOSIZIONI PER IL TURISMO

Sezione V
DISPOSIZIONI PER IL TURISMO

Articolo 56.
(Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO).

Articolo 56.
(Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO).

        1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità senza oneri per la finanza pubblica»;             a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
            b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) è soppressa.             b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) è abrogata.

        2. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza oneri per la finanza pubblica.

        2. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «al 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'11».         3. Identico.

Pag. 300-301

Sezione VI
DISPOSIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E LA METANIZZAZIONE

Sezione VI
DISPOSIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E LA METANIZZAZIONE

Articolo 57.
(Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio).

Articolo 57.
(Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio).

        1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

        1. Identico:

            a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;             a) identica;
            b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;             b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
            c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;             c) identica;
            d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;             d) identica;
            e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;             e) identica;
            f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.             f) identica.

        2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.

        2. Identico.

        3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei princìpi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è coordinato con i tempi sopra indicati.         3. Identico.

Pag. 302-303
        4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di centottanta giorni.         4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciati entro il termine di centottanta giorni.
        5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente: «4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.»         5. Identico.
        6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.         6. Identico.
        7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese.         7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti industriali.
        8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già in essere in capo ai suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.         8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.
          8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico.
        9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere esercìti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.         9. Identico.

Pag. 304-305
        10. La durata delle nuove concessioni per le attività di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice della navigazione e all'articolo 60 del relativo Regolamento di esecuzione è fissata in almeno dieci anni.         10. La durata delle nuove concessioni per le attività di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice della navigazione e all'articolo 60 del regolamento per l’esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è fissata in almeno dieci anni.
        11. È abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante «Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde».         11. Identico.
        12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto.         12. Identico.
        13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.         13. Identico.
        14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito:         14. Identico.
            a) la detenzione promiscua di più parti del medesimo prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;  
            b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio;  
            c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.  

        15. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

        15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Pag. 306-307
 

Articolo 57-bis.
(Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale).
 

        1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

          2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornata con periodicità almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93.

Pag. 308-309

Articolo 58.
(Modifiche al decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93).

Articolo 58.
(Modifiche al decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93).

        1. Al decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Identico.

            a) all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: «comma 3 del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;  
            b) all'articolo 45, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.».

Pag. 310-311

Capo II
DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE E I CITTADINI MENO ABBIENTI

Capo II
DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE E I CITTADINI MENO ABBIENTI

Articolo 59.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta).

Articolo 59.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta).

        1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Identico.

            a) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;  
            b) al comma 2 le parole: «nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;  
            c) al comma 3 le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di assunzione.»;  
            d) al comma 6 le parole: «entro tre anni dalla data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla data di assunzione»;  
            e) al comma 7, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dal seguente testo «alla data di assunzione»;  
            f) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.»;  
            g) al comma 9, al primo periodo le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8» e sono soppressi gli ultimi tre periodi.  

        2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

 
        3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pag. 312-313

Articolo 60.
(Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti»).

Articolo 60.
(Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti»).

        1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti.

        1. Identico.

        2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:         2. Identico:
            a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;             a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
            b) l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;             b) identica;
            c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;             c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
            d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;             d) identica;
            e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi;             e) identica;
            f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.             f) identica.
 

        2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.


Pag. 314-315
        3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto.         3. Identico.
        4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.         4. Identico.

Pag. 316-317

TITOLO III
DISCIPLINA TRANSITORIA, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

TITOLO III
DISCIPLINA TRANSITORIA, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 61.
(Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa).

Articolo 61.
(Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa).

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quelle contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.

        Identico.

        2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilità di definire, con provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, è abrogato l'allegato XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  
        3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine è comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico.

Pag. 318-319
        4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Pag. 320-321

Articolo 62.
(Abrogazioni).

Articolo 62.
(Abrogazioni).

        1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata Tabella A.

        Identico.

 

Articolo 62-bis.
(Clausola di salvaguardia).
 

        1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Pag. 322-323

Articolo 63.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 9 febbraio 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze.
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Cancellieri, Ministro dell'interno.
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Ornaghi, Ministro per i beni e le attività culturali.

Visto, il Guardasigilli: Severino.

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Pag. 324-325

Tabella A
  

Tabella A
(articolo 62, comma 1)
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
1. R.D. 126 03/01/1926 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA. articolo 4    1 R.D. 126 03/01/1926 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA. articolo 4
2. L. 833 03/08/1961 STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA. commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7    2 L. 833 03/08/1961 STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA. commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7
3. L. 17 28/01/1970 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA L. 2 AGOSTO 1967, N.799, SULL'ESERCIZIO DELLA CACCIA. intero testo    3 D.P.R. 63 14/01/1970 MODIFICAZIONI AL D.P.R. 29 DICEMBRE 1964, N. 1593, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.
intero testo
4. L. 308 15/05/1970 MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNICO 15 OTTOBRE 1925, N. 2578, SULL'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE. intero testo    4 D.L. 4 20/01/1970 NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO UNIVERSITARI.
intero testo
                     5 L. 57 14/02/1970 NORME CONCERNENTI LA CARRIERA DEGLI APPUNTATI DI PUBBLICA SICUREZZA PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI ASSUNTI IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA Al SENSI DEL D.LGS. 20 GENNAIO 1948, N.15.
intero testo
                     6 D.P.R. 441 09/03/1970 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ ABRUZZESE «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI.
intero testo
                     7 D.P.R. 804 23/03/1970 RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1969, A FAVORE DEGLI ARMATORI E DEI MARITTIMI DEI PESCHERECCI OPERANTI NEL MEDITERRANEO.
intero testo
                     8 D.P.R. 1468 26/03/1970 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO, CON SEDE IN FIRENZE.
intero testo
                     9 D.P.R. 825 26/03/1970 MODIFICAZIONE DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. 4 GIUGNO 1938, N. 1269, SUGLI STUDENTI, I TITOLI ACCADEMICI, GLI ESAMI DI STATO E L'ASSISTENZA SCOLASTICA NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ISTITUTI SUPERIORI.
intero testo
                     10 D.L. 368 19/06/1970 MODIFICHE AGLI ARTICOLO 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N. 282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA.
intero testo
                     11 D.L. 369 19/06/1970 AUMENTO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARI E DELLE BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO.
intero testo
                     12 D.L. 384 23/06/1970 NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.
intero testo
                     12-bis L. 225 24/02/1992 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. comma 5-quinquies dell'articolo 5
                     13 D.L. 393 27/06/1070 MODIFICHE AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.
intero testo
                     14 L. 599 07/07/1970 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DELLA L. 31 OTTOBRE 1966, N. 942, SUL TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.
intero testo
 

Pag. 326-327

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
                     15 D.P.R. 725 14/07/1970 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA.
intero testo
                     16 L. 569 17/07/1970 MODIFICHE DELLE NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DAGLI UFFICI CONSOLARI.
intero testo
                     17 L. 573 26/07/1970 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 27 GIUGNO 1970, N. 393, CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL D.L. 23 GIUGNO 1970. N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.
intero testo
                     18 L. 575 26/07/1970 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 19 GIUGNO 1970, N. 368, CONCERNENTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N. 282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA.
intero testo
                     19 D.P.R. 800 06/08/1970 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.
intero testo
                     20 D.L. 622 28/08/1970 PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA Al PROFUGHI, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ LAVORATIVA IN LIBIA E DEI LORO FAMILIARI.
intero testo
                     21 D.P.R. 1061 22/12/1970 DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1971.
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5. L. 77 03/02/1971 ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA L. 28 MARZO 1968, N.359,CONCERNENTE L'IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI. intero testo    22 L. 77 03/02/1971 ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA L. 28 MARZO 1968, N. 359, CONCERNENTE L'IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI. intero testo
                     23 D.P.R. 603 03/02/1971 MODIFICAZIONI ALLE TABELLE DEI PASSAGGI DI PRESIDENZA APPROVATE CON REGIO DECRETO 11 OTTOBRE 1934, N. 2107.
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                     24 D.P.R. 215 22/02/1971 NORME DI ESECUZIONE DELLA L. 22 DICEMBRE 1969, N.1010, SULLE PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO.
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                     25 D.P.R. 322 15/04/1971 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA L. 13 LUGLIO 1966, N. 615, RECANTE PROVVEDIMENTI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, LIMITATAMENTE AL SETTORE DELLE INDUSTRIE.
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                     26 D.P.R. 1110 03/05/1971 RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1970, A FAVORE DELLA PESCA MEDITERRANEA.
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                     27 D.P.R. 626 03/05/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE SOCIALI DI TRENTO.
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Pag. 328-329

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
                     28 D.P.R. 452 11/05/1971 ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA PRESSO LA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA E DI MAGISTERO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA.
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                     29 D.P.R. 624 19/05/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.
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                     30 D.P.R. 754 16/07/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI L'AQUILA.
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                     31 D.P.R. 1446 04/08/1971 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI PALERMO.
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                     32 D.P.R. 1274 07/09/1971 MODIFICAZIONI ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.
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                     33 D.P.R. 1286 07/09/1971 NORME SUL RECLUTAMENTO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.
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                     34 D.P.R. 1330 04/10/1971 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA.
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                     35 D.P.R. 1440 30/10/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE.
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6. L. 1051 01/12/1971 MODIFICA DELL'ART.123 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N.773, RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI. intero testo    36 L. 1051 01/12/1971 MODIFICA DELL'ART. 123 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI. intero testo
                     37 D.P.R. 1329 01/12/1971 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA.
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                     36 D.P.R. 1126 15/12/1971 DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1972.
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                     39 D.P.R. 1270 30/12/1971 REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DI CONCETTO DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.
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                     40 D.P.R. 1271 30/12/1971 REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.
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                     41 D.P.R. 194 12/04/1972 REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.
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                     42 D.P.R. 449 11/05/1972 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.
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                     43 D.P.R. 524 18/07/1972 ABOLIZIONE DEL CORSO DEL DIPLOMA DI FARMACIA DALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.
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                     44 D.L. 504 06/09/1972 NUOVE NORME PER L'APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 1972-1973 E PER ALTRE NECESSITÀ STRAORDINARIE ED URGENTI.
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Pag. 330-331

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
                     45 D.P.R. 890 17/10/1972 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.
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                     46 D.P.R. 651 26/10/1972 FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.
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                     47 D.P.R. 1073 28/10/1972 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO STATALE DI ARCHITETTURA DI REGGIO CALABRIA.
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                     48 D.P.R. 1008 31/10/1972 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
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                     49 D.P.R. 847 31/10/1972 RIORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN STORIA.
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                     50 D.P.R. 974 31/10/1972 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO.
intero testo
                     51 D.P.R. 811 27/11/1972 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1973.
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                     52 L. 814 06/12/1972 AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO.
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                     53 D.P.R. 367 01/02/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA.
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                     54 D.P.R.   27/03/1973 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DENUNCIA DEI TERRENI VITATI, DI SMALTIMENTO DELLE GIACENZE E DI MODIFICA DI TALUNE CARATTERISTICHE DEI VINI.
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                     55 D.P.R. 354 16/04/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VENEZIA.
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                     56 D.P.R. 909 07/08/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA.
intero testo
                     57 D.P.R. 606 29/09/1973 MODIFICHE AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 651, RELATIVO AL FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.
intero testo
                     58 D.P.R. 973 16/10/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI BOLOGNA.
intero testo
                     59 D.P.R. 980 16/10/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI FIRENZE.
intero testo
                     60 D.P.R. 1112 23/10/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DE L'AQUILA.
intero testo
                     61 D.P.R. 1109 31/10/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DE L'AQUILA.
intero testo
                     62 D.P.R. 1145 31/10/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO.
intero testo
                     63 D.P.R. 849 08/11/1973 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1974.
intero testo
                     64 D.P.R. 1178 18/12/1973 ISTITUZIONE DI ALCUNI CONSERVATORI DI MUSICA.
intero testo
 

Pag. 332-333

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
                     65 D.P.R. 464 22/02/1974 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI PRO DEO DI ROMA.
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                     66 D.P.R. 175 05/03/1974 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO DELLA FACOLTÀ DI MAGISTERO.
intero testo
                     67 L. 111 22/03/1974 TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI DI GENOVA E PERUGIA IN CONSERVATORI DI MUSICA DI STATO.
intero testo
                     68 L. 118 18/04/1974 PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA ZOOTECNIA.
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                     69 D.P.R. 717 18/06/1974 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
intero testo
                     70 D.P.R. 518 10/07/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA.
intero testo
                     71 D.P.R. 519 10/07/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA.
intero testo
                     72 L. 360 14/08/1974 DISPOSIZIONI RELATIVE AI FUNZIONARI DI PUBBLLICA SICUREZZA DIRETTIVI E DIRIGENTI.
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                     73 L. 683 14/10/1974 SOPPRESSIONE DELLA DELEGAZIONE PRESSO L'AMBASCIATA ITALIANA A WASHINGTON E DELL'ANNESSA SEZIONE ACQUISTI.
intero testo
                     74 D.P.R. 719 30/10/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
intero testo
                     75 D.P.R. 838 31/10/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA.
intero testo
                     76 D.P.R. 643 01/11/1974 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER IL 1975.
intero testo
                     77 D.P.R. 173 15/01/1975 REGOLAMENTO DEL CONCORSO, PER TITOLI, PER IL POSTO DI DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
intero testo
                     78 D.P.R. 544 23/01/1975 RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1974 IN FAVORE DELLA PESCA NEL MEDITERRANEO.
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7. L. 46 01/03/1975 TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DEI VINI «RECIOTO» E «AMARONE». intero testo    79 L. 46 01/03/1975 TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DEI VINI «RECIOTO» E «AMARONE». intero testo
                     80 L. 72 11/03/1975 FINANZIAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE ISTITUITE CON L. 3 DICEMBRE 1971, N. 1102, E PROVVEDIMENTI PER LE ZONE MONTANE.
intero testo
                     81 L. 195 19/05/1975 AUMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
intero testo
                     82 D.P.R. 927 31/10/1975 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA.
intero testo
                     83 L. 634 28/11/1975 MODIFICHE ALLA L. 3 APRILE 1958, N. 460, SULLO STATO GIURIDICO E SUL SISTEMA DI AVANZAMENTO A SOTTUFFICIALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.
intero testo
 

Pag. 334-335

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
                     84 D.P.R. 682 05/12/1975 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1976.
intero testo
                     85 D.P.R. 1037 22/12/1975 RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1975 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA.
intero testo
                     86 D.P.R. 63 14/01/1976 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
intero testo
                     87 D.P.R. 486 03/05/1976 MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.
intero testo
                     88 L. 327 19/05/1976 APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 139, PRIMO COMMA, E 47, SETTIMO COMMA, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077, AI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA.
intero testo
                     89 D.P.R. 577 09/06/1976 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
intero testo
                     90 D.L. 453 03/07/1976 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
intero testo
                     91 D.P.R. 1068 18/10/1976 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
intero testo
                     92 D.P.R. 954 30/10/1976 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
intero testo
                     93 D.P.R. 985 30/10/1976 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
intero testo
                     94 D.L. 875 30/12/1976 DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
intero testo
                     95 D.L. 876 30/12/1976 ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DEI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DALL'ETIOPIA NEL 1975 E NEL 1976.
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                     96 D.P.R. 865 19/01/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
intero testo
                     97 D.P.R. 166 10/02/1977 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA.
intero testo
                     98 L. 43 23/02/1977 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1976, N. 875, CONCERNENTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
intero testo
                     99 D.P.R. 528 12/05/1977 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DE L'AQUILA.
intero testo
                     100 L. 322 03/06/1977 NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER LE SPESE URGENTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 64 A 69 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18.
intero testo
 

Pag. 336-337

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
                     101 D.P.R. 810 05/09/1977 REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEGLI INTERPRETI PER LE LINGUE STRANIERE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.
intero testo
                     102 D.P.R. 1034 07/10/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA.
intero testo
                     103 L. 811 14/10/1977 AMMISSIONE AI CONCORSI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1970, N. 569, DEGLI IMPIEGATI EX CONTRATTISTI ENTRATI NEI RUOLI ORGANICI CON IL CONCORSO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1967, N. 18.
intero testo
                     104 D.P.R. 1195 26/10/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA PAREGGIATO DI BOLOGNA.
intero testo
                     105 D.P.R. 1199 31/10/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO.
intero testo
                     106 D.P.R. 1224 31/10/1977 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
intero testo
                     107 D.P.R. 1094 03/12/1977 INTEGRAZIONE DELL'ART. 5 DEL REGIO DECRETO 23 GIUGNO 1938, N. 1224, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI.
intero testo
                     108 D.L. 945 29/12/1977 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
intero testo
                     109 D.L. 10 16/01/1978 SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.
intero testo
                     110 D.P.R. 302 31/01/1978 SOPPRESSIONE DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE PER LE ATTIVITÀ ED I PROBLEMI RELATIVI AL DISARMO IN GINEVRA E TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI IN GINEVRA.
intero testo
                     111 D.P.R. 1032 22/03/1978 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA.
intero testo
                     112 D.P.R. 407 22/03/1978 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
intero testo
                     113 D.P.R. 453 10/04/1978 RETTIFICA AL D.P.R. 31 OTTOBRE 1974, N. 838, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA.
intero testo
                     114 D.P.R. 424 02/06/1978 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
intero testo
                     115 D.P.R. 648 06/07/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
intero testo
 

Pag. 338-339

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
                     116 D.P.R. 704 06/07/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
intero testo
                     117 D.P.R. 656 08/08/1978 REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEI PERITI TECNICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.
intero testo
                     118 D.P.R. 1080 12/09/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
intero testo
                     119 D.P.R. 951 30/10/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
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                     120 D.L. 691 10/11/1978 RINVIO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.
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                     121 D.P.R. 37 08/01/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
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                     122 D.P.R. 230 26/01/1979 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA.
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                     123 D.P.R. 309 24/02/1979 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.
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                     124 D.P.R. 282 11/05/1979 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.
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                     125 D.P.R. 191 01/06/1979 DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI.
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                     126 D.P.R. 337 04/06/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
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                     127 D.P.R. 298 11/06/1979 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE.
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                     128 D.P.R. 364 04/07/1979 MODIFICAZIONI ALL'ART. 57 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 2 DICEMBRE 1929, N. 2262, CONCERNENTE I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO E DEL FONDO SPECIALE PER USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE DELLA CITTÀ DI ROMA.
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                     129 D.P.R. 343 19/07/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
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                     130 D.P.R. 586 03/10/1979 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.
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                     131 D.P.R. 587 03/10/1979 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE.
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                     132 D.P.R.   31/10/1979 NORME SULLE ZONE DI VINIFICAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA.
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                     133 D.P.R. 900 31/10/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
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                     134 L. 632 18/12/1979 AUMENTO DELL'INDENNITÀ PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DI COMUNI E PROVINCE.
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Pag. 340-341

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
                     135 D.L 675 30/12/1979 ABROGAZIONE DEL D.L. 3 OTTOBRE 1968, N. 1007, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 19 NOVEMBRE 1968, N. 1188, RECANTE NORME SUL DIVIETO DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA RHODESIA DEL SUD E SUL DIVIETO DI ATTIVITÀ INTESE A PROMUOVERE L'EMIGRAZIONE VERSO LA RHODESIA DEL SUD.
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                     136 D.P.R. 283 09/01/1980 RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1978 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA ED OLTRE GLI STRETTI.
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                     137 D.P.R. 280 14/01/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN STORIA.
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                     138 D.P.R. 64 14/01/1980 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
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                     139 D.P.R. 138 21/01/1980 REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18, RISERVATI AGLI IMPIEGATI A CONTRATTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER L'AMMISSIONE ALLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA ED AUSILIARIA.
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                     140 D.P.R. 578 20/02/1980 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
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                     141 D.P.R. 207 28/02/1980 MODIFICAZIONI AL QUADRO B DELLA TABELLA III DELL'ALLEGATO II AL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748, CONCERNENTE LA DOTAZIONE ORGANICA DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI DI RAGIONERIA DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
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                     142 D.P.R. 549 01/07/1980 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ STATALE DELLA TUSCIA.
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                     143 L. 462 13/08/1980 ASSUNZIONE DI IMPIEGATI A CONTRATTO PER LE ESIGENZE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI.
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                     144 D.P.R. 934 05/09/1980 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.
intero testo
                     145 D.P.R. 682 25/09/1980 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
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                     146 D.P.R. 1029 27/09/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA.
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                     147 L. 634 09/10/1980 MODIFICHE ALLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.
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                     148 D.P.R. 1209 16/10/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.
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                     149 D.P.R. 1137 29/10/1980 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA.
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                     150 D.P.R. 1210 05/12/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.
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Pag. 342-343

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
                     151 D.P.R. 1244 20/12/1980 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI, IN TRIESTE, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE.
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                     152 L. 7 03/01/1981 STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
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                     153 L. 44 28/02/1981 COPERTURA FINANZIARIA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CIRCA MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N. 146, PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE CIVILE, DI RUOLO E NON DI RUOLO, ED AGLI OPERAI DELLO STATO E CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
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                     154 L. 49 04/03/1981 PROROGA PER GLI ANNI 1978, 1979, 1980 E 1981 DELL'INDENNITÀ MENSILE A FAVORE DEI SEGRETARI COMUNALI CHE PRESTANO SERVIZIO NEI COMUNI, NELLE COMUNITÀ MONTANE E NELLA COMUNITÀ COLLINARE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI.
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                     155 D.P.R. 141 06/03/1981 CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
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                     156 D.P.R. 474 24/03/1981 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.
intero testo
                     157 D.P.R. 508 23/08/1981 ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE TRIENNALE RELATIVO Al SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.
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                     158 L. 550 01/10/1981 CONFERIMENTO DI POSTI DISPONIBILI NEGLI ORGANICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI AI CANDIDATI RISULTATI IDONEI NEI CONCORSI BANDITI A PARTIRE DALL'1 GIUGNO 1977, PER LE CARRIERE ESECUTIVA ED AUSILIARIA.
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                     159 D.P.R. 742 25/10/1981 ORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO.
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                     160 D.P.R. 1128 26/10/1981 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.
intero testo
                     161 D.P.R. 1089 31/10/1981 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.
intero testo
                     162 D.P.R. 1122 31/10/1981 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO.
intero testo
                     163 D.P.R. 1130 31/10/1981 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.
intero testo
                     164 D.P.R. 1131 31/10/1981 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA.
intero testo
 

Pag. 344-345

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
                     165 D.P.R. 1157 31/10/1981 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.
intero testo
                     166 D.P.R. 919 31/10/1981 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA.
intero testo
                     167 D.P.R. 955 31/10/1981 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
intero testo
                     168 D.P.R. 855 25/11/1981 MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 5 E 7 DEL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252 (REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA).
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                     169 D.P.R. 230 06/01/1982 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.
intero testo
                     170 D.P.R. 245 05/02/1982 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'I.S.E.F. DI PALERMO.
intero testo
                     171 D.P.R. 299 19/04/1982 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.
intero testo
                     172 D.P.R. 366 07/06/1982 AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITÀ ORARIA DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI, APPARTENENTI AL MEDESIMO CORPO, CON DECORRENZA 1o GENNAIO 1982.
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                     173 L. 321 07/06/1982 COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITÀ DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI APPARTENENTI AL CORPO STESSO.
intero testo
                     174 D.P.R. 1121 10/07/1982 ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA.
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                     175 L. 604 25/08/1982 REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DESTINAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO DELLO STATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE FUNZIONANTI ALL'ESTERO NONCHÉ AI CONNESSI SERVIZI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
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                     176 D.P.R. 806 09/09/1982 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.
intero testo
                     177 D.P.R. 1023 11/10/1982 RETTIFICA AL D.P.R. 20 DICEMBRE 1980, N. 1244, RECANTE APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE.
intero testo
 

Pag. 346-347

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
                     178 D.L. 767 21/10/1982 MODALITÀ DI PAGAMENTO AI COMUNI E ALLE PROVINCE DEI CONTRIBUTI ERARIALI PER GLI ANNI 1981 E 1982.
intero testo
                     179 D.P.R. 1025 28/10/1982 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.
intero testo
                     180 D.P.R. 1069 08/11/1982 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA.
intero testo
                     181 D.P.R. 1143 22/12/1982 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.
intero testo
                     182 D.P.R. 1159 22/12/1982 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.
intero testo
                     183 L. 942 23/12/1982 DIFFERIMENTO DEL TERMINE RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI.
intero testo
                     184 D.P.R. 951 27/12/1982 FISSAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1983.
intero testo
                     185 D.P.R. 347 25/06/1983 NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 29 APRILE 1983 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI.
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                     186 D.P.R. 412 27/06/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA.
intero testo
                     187 D.P.R. 484 22/07/1983 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.
intero testo
                     188 D.P.R.   01/08/1983 MODIFICAZIONE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRASCATI».
intero testo
                     189 D.P.R. 641 02/09/1983 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «TOR VERGATA».
intero testo
                     190 D.P.R. 766 06/09/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA.
intero testo
                     191 D.P.R. 563 29/09/1983 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE.
intero testo
                     192 D.P.R. 699 20/10/1983 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1984.
intero testo
                     193 D.P.R. 1240 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA.
intero testo
                     194 D.P.R. 1273 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI.
intero testo
                     195 D.P.R. 837 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA.
intero testo
                     196 D.P.R. 844 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA.
intero testo
                     197 D.P.R. 946 28/10/1983 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.
intero testo
 

Pag. 348-349

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
                     198 D.P.R. 1026 13/01/1984 MODIFICAZIONI ALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 LUGLIO 1982, N. 1121, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA.
intero testo
                     199 D.P.R. 386 13/03/1984 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.
intero testo
                     200 D.P.R. 487 26/04/1984 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI TRENTO.
intero testo
                     201 D.P.R. 744 11/05/1984 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA.
intero testo
                     202 D.L. 159 26/05/1984 INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 ED 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA.
intero testo
                     203 D.P.R. 531 31/05/1984 NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 23 FEBBRAIO 1984 CONCERNENTE I SEGRETARI COMUNALI.
intero testo
                     204 D.P.R. 678 12/06/1984 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI.
intero testo
                     205 L. 363 24/07/1984 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 26 MAGGIO 1984, N. 159, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA.
intero testo
                     206 D.P.R. 764 28/09/1984 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1985.
intero testo
                     207 D.P.R. 936 11/10/1984 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN SCIENZE FORESTALI.
intero testo
                     208 D.P.R. 173 06/02/1985 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.
intero testo
                     209 D.P.R. 216 06/02/1985 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN PSICOLOGIA.
intero testo
                     210 D.P.R. 349 26/03/1985 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI.
intero testo
                     211 D.P.R. 169 22/04/1965 ADEGUAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
intero testo
                     212 D.P.R. 569 07/06/1985 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA.
intero testo
 

Pag. 350-351

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
                     213 D.P.R. 454 06/08/1985 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ DEI CONCORSI INTERNI, RISERVATI ALLE ASSISTENTI DEL DISCIOLTO CORPO DELLA POLIZIA FEMMINILE E AI SOTTUFFICIALI E GUARDIE DEL DISCIOLTO CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO.
intero testo
                     214 D.P.R. 731 09/10/1985 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1986.
intero testo
                     215 D.P.R. 1027 31/10/1985 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI.
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                     216 D.P.R. 971 17/12/1985 APPROVAZIONE DELLA TABELLA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 1986-88 A FAVORE DEGLI ENTI A CARATTERE INTERNAZIONALISTICO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
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                     217 D.L. 791 30/12/1985 PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ DI CALAMITÀ NATURALI.
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                     218 D.P.R. 95 28/02/1986 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.
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                     219 L. 46 28/02/1986 CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1985. N. 791, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ DI CALAMITÀ NATURALI.
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                     220 D.P.R. 433 09/04/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI.
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                     221 D.P.R. 606 09/04/1986 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA.
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                     222 D.P.R. 515 02/05/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI.
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                     223 D.P.R. 711 13/05/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI.
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                     224 D.P.R. 477 15/05/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE.
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                     225 D.L. 319 02/07/1986 MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALLA CRISI DI MERCATO DEI SETTORI ORTOFRUTTICOLI E LATTIERO-CASEARIO CONSEGUENTE ALL'INCIDENTE ALLA CENTRALE ELETTRONUCLEARE DI CHERNOBYL.
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                     226 L. 344 05/07/1986 ASSUNZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA DI PERSONALE TEMPORANEO A CONTRATTO, PER L'ELEZIONE DEI COMITATI DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA.
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Pag. 352-353

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
                     227 D.P.R. 994 19/07/1986 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE.
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                     228 L. 467 09/08/1986 NORME SUL CALENDARIO SCOLASTICO.
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                     229 D.P.R. 734 29/08/1986 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI L'AQUILA.
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                     230 D.P.R. 947 29/08/1986 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA.
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                     231 D.P.R. 1056 04/10/1986 RETTIFICA AL D.P.R. 19 APRILE 1982, N. 299, RECANTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE.
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                     232 D.P.R. 782 11/10/1986 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1987.
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                     233 D.P.R. 937 31/10/1986 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA.
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                     234 D.L. 834 09/12/1986 CONTRIBUTI DOVUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI PER L'ANNO ACCADEMICO 1985-86.
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                     235 L. 903 13/12/1986 NORME SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
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                     236 D.L. 1 03/01/1987 PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI.
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                     237 L. 64 06/03/1987 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 GENNAIO 1987, N. 1, RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI.
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                     238 D.P.R. 234 03/04/1987 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE.
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                     239 D.P.R. 268 13/05/1987 NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE, PER IL TRIENNIO 1985-1987, RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI.
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                     240 D.P.R. 490 06/10/1987 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE E LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 337, DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE SVOLGE FUNZIONI DI POLIZIA E PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, CHE SVOLGE ATTIVITÀ TECNICHE.
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Pag. 354-355

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
                     241 D.P.R. 582 30/10/1987 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI.
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                     242 D.P.R. 583 30/10/1987 RETTIFICA AL D.P.R. 11 OTTOBRE 1984, N. 936, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI.
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                     243 D.P.R. 518 01/12/1987 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANN0 1988.
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                     244 L. 89 16/03/1988 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO.
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                     245 D.P.R. 168 08/04/1988 AGGIORNAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
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                     246 D.P.R. 286 26/04/1988 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI.
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                     247 D.P.R.   27/10/1988 MODIFICAZIONI ALLA TABELLA XVIII-BIS DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO CONCERNENTE IL CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA.
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                     248 D.P.R.   21/12/1988 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.
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                     249 D.P.R.   03/02/1989 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AI CORSI DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE.
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                     250 D.L. 240 26/06/1989 NORME PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI TALUNI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
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                     251 D.P.R. 116 27/01/1990 REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE SOMMINISTRAZIONI, I SERVIZI E LE SPESE CHE POSSONO FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI, DEGLI ISPETTORATI DI FRONTIERA, NONCHÉ DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI.
intero testo
                     252 D.P.R. 333 03/08/1990 REGOLAMENTO PER IL RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 23 DICEMBRE 1989 CONCERNENTE IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITÀ MONTANE, LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68.
intero testo
 

Pag. 356-357

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
8. L. 241 07/08/1990 NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI. comma 1-ter dell'articolo 21-quinquies    253 L. 241 07/08/1990 NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI. comma 1-ter dell'articolo 21-quinquies
9. L. 239 30/07/1991 MODIFICA DELL'ART. 39 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 5 FEBBRAIO 1928, N. 577, CONCERNENTE I REQUISITI PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE MATERNE. intero testo    254 D.P.R. 273 24/08/1990 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 23 DICEMBRE 1983, N. 904, CON IL QUALE È STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO SUI REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI DI CUI DEVONO ESSERE IN POSSESSO GLI APPARTENENTI AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA ED I CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO Al RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.
intero testo
10. L. 383 27/11/1991 MODIFICHE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE AL PERSONALE DI CUI AL D.P.R. 31 MAGGIO 1974, N. 417. intero testo    255 D.L. 390 21/12/1990 CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI.
intero testo
                     256 D.L. 413 29/12/1990 DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE.
intero testo
                     257 L. 429 29/12/1990 PROVVIDENZE A FAVORE DEI FAMILIARI A CARICO DEI CITTADINI ITALIANI TRATTENUTI IN IRAQ O IN KUWAIT.
intero testo
                     258 D.P.R. 51 30/01/1991 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA.
intero testo
                     259 L. 337 19/10/1991 DISPOSIZIONI A FAVORE DEI CONNAZIONALI COINVOLTI DALLA CRISI DEL GOLFO PERSICO.
intero testo
11. L. 33 23/01/1992 MODIFICAZIONI ALLA L. 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, SULLA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. intero testo    260 L. 33 23/01/1992 MODIFICAZIONI ALLA L. 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, SULLA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. intero testo
12. L. 71 05/02/1992 DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DI PESCA. intero testo    261 L. 71 05/02/1992 DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DI PESCA. intero testo
                     262 L. 146 11/02/1992 MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI REGIONALI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI, DEL CENTRO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE E DELLA BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA.
intero testo
                     263 D.L. 423 30/10/1992 DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA NELL'ANNO SCOLASTICO 1992-1993.
intero testo
                     264 L. 318 12/08/1993 NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA, FIRENZE, ROMA E URBINO.
intero testo
                     265 D.L. 332 30/08/1993 DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE.
intero testo
                     266 D.L. 355 10/09/1993 ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DA PESCA PER IL 1993.
intero testo
                     267 L. 428 29/10/1993 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 332, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE.
intero testo
 

Pag. 358-359

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
13. L. 473 22/11/1993 NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI. intero testo    268 L. 473 22/11/1993 NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI. intero testo
                     269 D.L. 556 30/12/1993 ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI SETTE PAESI PIÙ INDUSTRIALIZZATI, DELL'INIZIATIVA CENTROEUROPEA E DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE).
intero testo
                     270 D.L. 5 07/01/1994 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE).
intero testo
                     271 D.L. 318 27/05/1994 DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEGLI SFOLLATI DAI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, DEI MINORI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITÀ CRIMINOSE E DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.
articoli 2 e 3
                     272 D.L. 377 15/06/1994 DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE.
intero testo
                     273 D.L. 424 30/06/1994 ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO PER IL 1994 DELLE IMPRESE DI PESCA.
intero testo
                     274 L. 497 08/08/1994 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 15 GIUGNO 1994, N. 377, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE.
intero testo
                     275 D.L. 4 07/01/1995 DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE.
intero testo
                     276 D.L. 30 31/01/1995 MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COLPITE DALL'EMERGENZA AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994.
intero testo
                     277 D.L. 18 16/01/1998 ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995.
intero testo
                     278 L. 107 28/02/1996 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 GENNAIO 1996, N. 16, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995.
intero testo
                     279 D.L. 130 19/05/1997 DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA.
intero testo
                     280 L. 228 16/07/1997 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 19 MAGGIO 1997, N. 130, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA.
intero testo
 

Pag. 360-361

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
                     281 D.P.R. 387 03/10/1997 REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA.
intero testo
                     282 L. 343 08/10/1997 PARTECIPAZIONE ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI LISBONA DEL 1998.
intero testo
                     283 D.L. 364 27/10/1997 INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA.
intero testo
                     284 L. 434 17/12/1997 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 27 OTTOBRE 1997, N. 364, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA.
intero testo
                     285 L. 240 16/07/1998 INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL 50o ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO.
intero testo
                     286 L. 262 03/08/1998 DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE (UEO).
intero testo
                     287 L. 36 28/02/2000 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI HANNOVER DEL 2000.
intero testo
                     288 L. 94 13/04/2000 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE - SEZIONE ITALIANA, CON SEDE IN ROMA.
intero testo
                     289 L. 138 24/05/2000 DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO.
intero testo
                     290 L. 13 13/02/2001 ULTERIORE FINANZIAMENTO PER LA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO.
intero testo
                     291 D.L. 342 04/09/2001 MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA NEL 2001.
intero testo
                     292 L. 358 01/10/2001 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 AGOSTO 2001, N. 312, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER LA RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.
intero testo
                     293 L. 394 25/10/2001 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 4 SETTEMBRE 2001, N. 342, RECANTE MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA NEL 2001.
intero testo
14. L. 442 21/12/2001 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO. intero testo    294 L. 442 21/12/2001 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO. intero testo
15. D.P.R. 254 04/09/2002 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE GESTIONI DEI CONSEGNATARI E DEI CASSIERI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. Art. 26, commi 4 e 6; art.27, comma 2.    295 D.P.R. 254 04/09/2002 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE GESTIONI DEI CONSEGNATARI E DEI CASSIERI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. Art. 26, commi 4 e 6; art. 27, comma 2.
 

Pag. 362-363

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate      Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
                     296 D.LGS. 256 02/08/2004 CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI NEI DECRETI LEGISLATIVI 9 LUGLIO 2003, N. 215 E N. 216, CONCERNENTI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RAZZA E DALL'ORIGINE ETNICA, NONCHÉ IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO.
intero testo
                     297 D.L. 225 29/12/2010 PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE.
Articolo 2, commi 5-quater e 5-quinquies

Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato
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