Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4950

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4950



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALLI, LEHNER

Disciplina del rimborso delle spese per le campagne elettorali e referendarie, nonché disposizioni in materia di personalità giuridica dei partiti e movimenti politici, di pubblicità e controllo dei loro bilanci e di erogazioni liberali in favore dei medesimi. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sul finanziamento e sulle agevolazioni in favore dei partiti e movimenti politici, dei candidati e degli eletti a cariche politiche

Presentata il 13 febbraio 2012


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di intervenire sulla normativa vigente in materia di rimborsi elettorali ai movimenti e ai partiti politici, esigenza che muove da diverse considerazioni. Possiamo affermare che il partito politico è ancora oggi in Italia un'associazione non riconosciuta fra le figure giuridiche soggettive. Le norme sul finanziamento che si sono susseguite dal 1974 ad oggi, infatti, non gli attribuiscono la soggettività giuridica ma hanno il partito come loro diretto destinatario, e la posizione giuridica dei partiti politici appare sui generis e non del tutto assoggettata alle regole di diritto comune. Se da un lato la volontà popolare nel 1993 ha chiaramente manifestato la propria contrarietà verso forme di finanziamento pubblico ai partiti politici, anche in parte sull'onda dello sdegno mediatico suscitato dalle vicende di quegli anni, non per questo si deve negare o sminuire la dignità costituzionale che viene riconosciuta a queste formazioni: la disposizione dell'articolo 49 della Costituzione tutela la libertà dei cittadini di associarsi per con correre alla determinazione della politica nazionale e, fra tutte le formazioni sociali che elaborano i dati della realtà politica e li traducono a livello di stato apparato, una peculiare e preminente posizione occupano
 

Pag. 2

i partiti politici. Appare quindi corretto sostenere un intervento pubblico che permetta alle formazioni politiche, intese come insieme di cittadini che liberamente vogliano concorrere a determinare la politica nazionale, di esercitare questo diritto, evitando che soltanto le aggregazioni già di per sé autonome dal punto di vista finanziario si possano permettere i costi del «fare politica sul campo». Il rimborso delle spese elettorali appare un modo appropriato per sostenere e garantire l'informazione all'elettore nel campo più delicato e importante della vita democratica di un Paese: poter usare il libero arbitrio nell'esercizio del diritto di voto. Eppure anche questo apparentemente buon sistema ha generato delle storture, non ultime le più recenti vicende che hanno coinvolto la formazione della Margherita, vicende che non fanno altro che acuire lo scollamento che i cittadini percepiscono tra governati e governanti. È quindi necessario soffermarsi a ragionare sul perché di questo malfunzionamento, non tanto dal punto di vista dell'etica della politica, o dei politici, quanto dal punto di vista funzionale, per individuare dove e perché un sistema sostanzialmente buono non ha funzionato e come porvi rimedio. Se guardiamo alle realtà europee ci accorgiamo che il finanziamento pubblico ai partiti non è considerato affatto come una pratica disdicevole, ma viene gestito in modo assai trasparente e con un rigore ammirevole: comparando la normativa dei Paesi europei alla nostra, è evidente come il vulnus, la vera ferita aperta del sistema italiano stia nella mancanza di un efficace «controllo» e di una diffusa «responsabilità» con i correlati effetti, anche sanzionatori, di comportamenti omissivi o fraudolenti. Un breve excursus sulle realtà d'oltralpe può essere esemplificativo. In Francia, i partiti che incassano contributi o rimborsi elettorali hanno un sussidio soggetto a un tetto massimo di 80 milioni di euro e il limite della spesa è fissato in 38.000 euro per candidato, a differenza dei 52.000 euro previsti in Italia; il rimborso si suddivide in effettivo, che compensa le spese elettorali e avviene dopo il deposito della contabilità, e forfetario, che non può superare le spese effettive; è obbligatoria la contabilità dei partiti, come pure quella degli enti e delle società da essi partecipate, da sottoporre a revisori dei conti; in caso di violazioni della legge si possono perdere i finanziamenti e sono previste sanzioni sia elettorali che pecuniarie. In Germania vi sono controlli ferrei dove i partiti ricevono rimborsi elettorali: il tetto massimo del sussidio è fissato in 133 milioni di euro; una norma che permetteva dal 1966 ai partiti di finanziarsi solo tramite i rimborsi elettorali è stata abolita e aveva portato a un aumento incontrollabile dei costi della politica: oggi il rimborso è pari a circa 0,85 euro per ogni voto valido, che scende a 0,70 euro dopo i 4 milioni di euro; è obbligatoria la certificazione del rendiconto e chi viola la normativa, revisori inclusi, rischia la detenzione fino e tre anni o a cinque anni se l'errore è stato commesso dietro compenso per favorire o danneggiare terzi. In Gran Bretagna i controlli severi riguardano il finanziamento statale, che interessa solo i partiti di opposizione, svantaggiati perché non al Governo; rivestono un ruolo fondamentale i finanziamenti privati erogati da persone fisiche e imprese controllati da un organismo indipendente di vigilanza e che nella campagna elettorale del 2010 ammontavano a 26,3 milioni di sterline contro i 7,8 milioni di sterline elargiti dallo Stato. In Spagna vi sono obblighi contabili per i partiti che ricevono finanziamenti pubblici, rimborsi elettorali e contributi; la somma dei rimborsi elettorali è suddivisa in base al numero di seggi vinti e ai voti ottenuti e l'anno scorso ammontava a 44,5 milioni di euro; sono previsti severi controlli: le formazioni politiche devono tenere registri contabili dettagliati sulla situazione finanziaria e patrimoniale sui quali si pronuncia la Corte dei conti, che può comminare sanzioni pecuniarie in caso di donazioni fuori legge o di mancata o incompleta presentazione dei bilanci. In Italia, solo in relazione alle politiche del 2008, i partiti hanno totalizzato ben 501.618.750 euro. Una voce pesante nel bilancio del Paese. Un altro
 

Pag. 3

aspetto da considerare è legato a una progressiva scollatura tra il dettato costituzionale e la realtà: la Costituzione dispone, all'articolo 67, che «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione (...)», non certo che ogni partito presente in Parlamento rappresenta la nazione, eppure nell'ultimo decennio si è assistito a un progressivo incremento del peso dei partiti a discapito del singolo detentore della rappresentatività della nazione. Causa di questo sono indubbiamente state una pluralità di ragioni, dall'eccessiva, anche violenta e virulenta, contrapposizione tra maggioranza e opposizione, alla strategia volta a focalizzare i consensi più sui leader e sui partiti che sulle singole capacità dei candidati in un sistema non ancora riformato in un'ottica «presidenziale», dalla gestione delle campagne elettorali incardinate più sulla quantità e sulla forma di propaganda che sui contenuti politici, quasi ci si sentisse obbligati a «scimmiottare» un sistema «made in USA» estraneo alla nostra storia culturale, fino a una legge elettorale che ha reso le scelte di partito vincolanti e condizionanti per il mandato di molti parlamentari. Giova ancora ricordare che lo stesso articolo 67 della Costituzione dispone anche che «Ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato» e che ciò significa che il parlamentare, in quanto rappresentante dell'intera nazione e non già degli elettori del suo collegio, non può ricevere da questi disposizioni vincolanti circa il modo in cui deve svolgere il suo mandato, anche se, comprensibilmente, sarà portato a rendersi interprete anche delle esigenze del proprio elettorato. Tanto più il divieto di mandato imperativo vale anche nei confronti del partito o del gruppo di appartenenza, cosa che trova riconoscimento e tutela nel regolamento della Camera dei Deputati il cui all'articolo 83, comma 1, attribuisce ai «deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi» il diritto di prendere parola nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge; e allo stesso modo al Senato della Repubblica – articolo 84, comma 1, del Regolamento – «i senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente». Di fronte a questi due importanti concetti costituzionali - la rappresentatività e l'indipendenza del parlamentare - non si vede perché non si debba attribuire al singolo parlamentare eletto un rimborso diretto delle spese elettorali che pure egli sostiene e delle quali deve obbligatoriamente rendere conto secondo norme precise. Tale rimborso delle spese elettorali, concesso ai partiti, è tanto più dovuto anche ai candidati che risultino eletti anche per evitare che possano accedere a candidature ed essere eletti solo coloro che possono permettersi tali spese, come accadeva nell'epoca regia, quando il titolo di onorevole era riservato solo a chi, già ricco, si poteva permettere l'onore di servire la patria senza ricevere compensi. Situazione che ha spinto i padri costituenti a garantire una remunerazione del mandato parlamentare, proprio per consentire a chiunque di aspirare all'elezione e di espletare il mandato nelle piene libertà e indipendenza.
      Anche il calcolo su base esclusivamente forfettaria del rimborso delle spese elettorali ha generato, nel tempo, l'erogazione di vere e proprie cifre imponenti che gravano sui bilanci dello Stato, mentre un'impostazione più legata ai limiti massimi di spesa fissati per legge, al numero di seggi disponibili e vinti, al reale costo di una campagna elettorale e, soprattutto, all'ammissione delle sole spese documentate al rimborso appare più aderente a criteri di equità, trasparenza e sobrietà in tempi in cui si chiedono imponenti sacrifici ai cittadini e alle famiglie. A titolo puramente esemplificativo, partendo dalla cifra già citata di 501.618.750 euro di rimborsi elettorali relativi alle elezioni politiche del 2008, se applicate le disposizioni della presente proposta di legge si avrebbe un risparmio di circa il 32 per cento: infatti si prevede che i fondi presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica non siano più calcolati sulla base di totale di euro per ogni iscritto alle liste elettorali, ma sulla base di una cifra
 

Pag. 4

standard – per il rimborso ai partiti 85.000 euro – moltiplicata per il numero di seggi da assegnare (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, consigli regionali) ovvero 2.135: il che darebbe un tetto massimo di spese rimborsabili per i partiti di 181.475.000 euro, ai quali si sommerebbero i fondi per il rimborso ai candidati eletti, calcolato sulla base del tetto massimo di spesa previsto dalla normativa vigente per il numero di seggi disponibili, ovvero circa 161.020.000 euro; i due tipi di rimborso sommati portano a un totale di 342.495.000 euro, con un risparmio di 159.123.750 euro.
      La diminuita entrata economica per partiti trova compensazione – e stimolo per ben operare e stringere un maggior rapporto di fiducia e di responsabilità verso il proprio elettorato – nella rilevanza che la presente proposta di legge pone sulle erogazioni liberali di privati e di società in favore degli stessi: pur con limiti e obblighi di iscrizione in bilancio di queste partite, si incentiva l'erogazione liberale ai partiti politici prevedendo la possibilità di una detrazione di imposta pari al 70 per cento – e non più dell'attuale 19 per cento – per importi compresi tra 10 euro e 200.000 euro.
      Un capitolo a parte merita la disciplina dei rimborsi elettorali ai comitati promotori dei referendum, che si intende rivedere con la presente proposta di legge. Ferma restando l'indubbia valenza dei referendum quale esercizio del potere legislativo del popolo e come fonte sostanziale del diritto, è anche indubbio come il costante ricorso a questo istituto negli ultimi anni abbia evidenziato una partecipazione sempre minore, se non nel caso di particolari quesiti, e anche come spesso la consultazione referendaria abbia cassato la tesi dei comitati proponenti. Appare quindi che il discrimine della «utilità» dell'intervento legislativo referendario non sia soltanto il raggiungimento di un quorum di validità, ma anche l'approvazione delle tesi proposte da parte della maggioranza dei votanti. In sostanza, un referendum che viene premiato dalla maggioranza dei cittadini esprime la volontà del popolo di intervenire sull'impianto normativo per correggerne i difetti, il che, di per sé, è positivo; ma quando la volontà popolare non è in sintonia con le tesi dei quesiti, esso appare come la manifestazione di una minoranza che, pur avendo ogni diritto di ricorrere all'istituto referendario, non produce benefìci per l'intera collettività, anzi incide sui costi pubblici con la spesa per le consultazioni. È anche innegabile che se si accordano rimborsi elettorali solo ai soggetti che effettivamente ottengono l'elezione (partiti e parlamentari), lo stesso principio si debba applicare ai comitati referendari, accordando il rimborso solo in caso di vittoria del quesito proposto.
      Fulcro della proposta di legge il dotare di personalità giuridica i movimenti e partiti politici che abbiano espresso eletti in almeno uno degli organi per la cui elezione si prevedono rimborsi: è infatti la personalità giuridica che permette l'obbligo di adempimenti di bilancio e i susseguenti controlli di legittimità. L'obbligo di bilancio, di revisione dello stesso, del controllo esercitato da un'apposita sezione della Corte dei conti e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme, uniti alla pubblicità dei bilanci stessi, sono un valido strumento per assicurare un buon grado di trasparenza e di osservanza della legge, condizioni indispensabili per ricomporre la frattura che pare si stia producendo fra cittadini e politica. La disciplina vigente in merito al controllo delle spese elettorali di partiti e candidati rimane invariata, in quanto ampiamente in grado di soddisfare le esigenze di trasparenza e correttezza che la dignità elettiva impone.
      All'articolo 1 si pone l'obbligo, per i movimenti e i partiti politici che abbiano almeno un rappresentante nel Parlamento italiano, europeo o in un consiglio regionale, e che intendano richiedere il rimborso per le spese elettorali, di acquistare la personalità giuridica iscrivendosi all'apposito registro.
      All'articolo 2 si determinano i criteri di costituzione degli appositi fondi e per la ripartizione degli stessi, ai partiti politici,
 

Pag. 5

nonché per la sospensione degli stessi in caso di scioglimento anticipato della legislatura o del partito politico.
      All'articolo 3 si fissano i criteri di attribuzione dei rimborsi ai comitati referendari, legandoli non più al raggiungimento del quorum di validità, ma all'approvazione del quesito proposto.
      All'articolo 4 si costituiscono appositi fondi per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai candidati eletti e si fissano i criteri di ripartizione e i casi di interruzione dell'erogazione degli stessi.
      All'articolo 5 si costituisce presso la Corte dei conti un'apposita sezione di controllo sui bilanci di movimenti e partiti politici, degli enti e delle società da essi controllati e si stabiliscono le sue competenze.
      All'articolo 6 si prevede l'obbligo del deposito dei bilanci entro il 30 aprile di ogni anno e della pubblicazione di tali bilanci e delle relative delibere nella Gazzetta Ufficiale; in caso di delibera negativa cessa l'erogazione dei rimborsi.
      All'articolo 7 si modifica l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, portando la quota di detrazione di imposta per le erogazioni liberali dal 19 per cento al 70 per cento, per importi fino a 200.000 euro.
      All'articolo 8 si pongono divieti di erogazioni liberali da parte di aziende pubbliche o miste, da enti o aziende da queste controllate o partecipate, da aziende anche private aventi come attività prevalente la partecipazione, anche in associazione di imprese, ad appalti pubblici, da società estere, di qualsiasi importo. È altresì vietato pretendere od offrire erogazioni a titolo di quota di ingresso nelle liste elettorali, da parte di qualunque soggetto.
      All'articolo 9 si sancisce l'obbligo di certificazione del bilancio, unitamente all'obbligo di iscrivere in un'apposita sezione dello stesso ogni erogazione liberale ricevuta.
      All'articolo 11 si stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie: in caso di erogazioni accettate in violazione dell'articolo 8 il doppio del contributo illegalmente ricevuto; in caso di omessa presentazione del bilancio, di omissioni o dichiarazioni mendaci in bilancio, fatte salve le norme vigenti, multa da 5.000 a 50.000 euro. In caso di falso di certificazione in bilancio i revisori o le società di revisione sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 a un massimo di 50.000 euro, in caso di omessa dichiarazione di contributi o erogazione, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo o dell'erogazione non dichiarata.
      All'articolo 12 si conferisce una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle normative vigenti in materia.
 

Pag. 6


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

Art. 1.
(Personalità giuridica).

      1. I partiti e movimenti politici che hanno almeno un proprio rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, a un consiglio regionale o tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno l'obbligo, al fine di percepire i rimborsi di cui all'articolo 2, di acquistare la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture uffici territoriali del Governo, ai sensi e nei modi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, da effettuare entro la data in cui è proclamata la nomina.

CAPO II

Art. 2.
(Rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici).

      1. Ai partiti e movimenti politici è attribuito un rimborso esclusivamente in relazione alle spese elettorali sostenute e documentate, o a obbligazioni sottoscritte per le campagne elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei consigli regionali e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia entro il limite massimo ottenuto dividendo l'ammontare di ciascun fondo di cui al comma 5 per il numero dei seggi ottenuti in ogni organo di cui al presente comma da ogni partito o movimento politico.

 

Pag. 7


      2. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le disposizioni della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, dei consigli regionali e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il Senato della Repubblica. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla presentazione delle liste elettorali allegando alla richiesta copia dell'atto di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, a pena di decadenza.
      3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo tra i partiti e movimenti politici aventi diritto i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.
      4. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 85.000 euro per il numero dei seggi attribuiti a ognuno degli organi di cui al comma 1.
      5. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari a un quinto della somma spettante per ogni anno di durata della legislatura cui si riferisce l'elezione. Nel caso di scioglimento anticipato delle assemblee degli organi di cui al comma 1, l'erogazione dei rimborsi è interrotta: in tale caso i partiti e movimenti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni, o frazione di anno, pari alla durata effettiva della legislatura dei rispettivi organi. Nel caso di scioglimento del partito o movimento politico avente diritto ai rimborsi durante la legislatura degli organi di cui all'articolo 1 l'erogazione dei rimborsi è
 

Pag. 8

interrotta, secondo le modalità del periodo precedente. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei partiti e movimenti politici aventi diritto.

Art. 3
(Rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici per i referendum).

      1. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alle spese elettorali documentate sostenute, in ogni caso non eccedente la somma risultante dalla moltiplicazione di 1 euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta, fino a un limite massimo pari a 2.000.000 di euro annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia dato quale esito l'approvazione del quesito proposto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite massimo di 2.000.000 di euro, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto.

CAPO III

Art. 4.

(Rimborso per le spese elettorali sostenute dai candidati eletti).

      1. Sono istituiti, presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, appositi fondi, a carico del bilancio interno

 

Pag. 9

delle rispettive Camere, per il rimborso delle spese elettorali sostenute e documentate dai candidati eletti.
      2. Ai candidati nelle liste di partiti e movimenti politici è attribuito un rimborso effettivo esclusivamente in relazione alle spese elettorali sostenute e documentate, o a obbligazioni sottoscritte, al netto delle contribuzioni liberali ricevute, per le campagne elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei consigli regionali e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non eccedente il limite massimo di spesa fissato dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515. I candidati eletti che intendono usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla proclamazione, allegando alla richiesta copia del proprio rendiconto delle spese elettorali.
      3. L'ammontare di ciascun fondo relativo al comma 2 è determinato dalla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo previsto come limite massimo di spesa fissato dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, moltiplicato per il numero di seggi attribuiti a ogni organo di cui all'articolo 2, comma 1.
      4. I rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 60 per cento della somma spettante e, per i quattro anni successivi, al 10 per cento della somma spettante. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei candidati eletti. Nel caso di scioglimento anticipato delle assemblee degli organi di cui all'articolo 2, comma 1, l'erogazione dei rimborsi è interrotta: in tale caso i candidati eletti hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni, o frazione di anno, pari alla durata effettiva della legislatura dei rispettivi organi.
 

Pag. 10

CAPO IV

Art. 5.
(Sezione di controllo sui bilanci dei partiti e movimenti politici dotati di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici).

      1. È istituita presso la Corte dei conti la sezione di controllo sulla situazione finanziaria e patrimoniale dei partiti e movimenti dotati di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici e sugli enti e società da questi partecipati, fermo restando per questi l'obbligo di rendicontazione delle spese elettorali presso gli organi previsti dalla legislatura vigente.
      2. La sezione di cui al comma 1 è preposta al controllo dei rendiconti delle spese elettorali e dei bilanci annuali dei partiti e movimenti politici dotati di personalità giuridica che godono di finanziamenti, di rimborsi, di agevolazioni, di esenzioni o di qualunque tipo di provvidenza pubblica previsto dalla normativa vigente e a quelli degli enti e società da questi partecipati.
      3. Ai fini di cui al comma 2, la sezione di controllo predispone i modelli di bilancio annuale.

Art. 6.
(Controllo e pubblicità dei bilanci annuali dei partiti e movimenti politici dotati di personalità giuridica).

      1. I rappresentanti statutari dei soggetti di cui all'articolo 1 allo scopo delegati presentano alla sezione di cui al comma 1 dell'articolo 5, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio annuale redatto secondo il modello di cui al comma 3 del citato articolo 5. La sezione adotta la relativa delibera entro novanta giorni dalla data di presentazione del bilancio.
      2. In caso di delibera con esito positivo, la delibera è trasmessa al Ministero dell'economia

 

Pag. 11

e delle finanze. Il bilancio annuale e la relativa delibera sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data della trasmissione.
      3. In caso di delibera con esito negativo, la delibera è trasmessa entro cinque giorni ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro dieci giorni dalla sua adozione. A decorrere dalla data di adozione della delibera cessa l'erogazione dei rimborsi di cui alla presente legge e di qualsiasi altra provvidenza pubblica prevista dalla legislatura vigente in favore del partito o movimento politico il cui bilancio è oggetto di delibera negativa.
      4. Nel caso di cui al comma 3, il partito o movimento politico è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di rimborso o di altra provvidenza pubblica nel corso dell'anno a cui il bilancio oggetto della delibera con esito negativo si riferisce.

CAPO V

Art. 7.
(Erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici dotati di personalità giuridica. Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «È altresì possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 70 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici dotati di personalità giuridica per importi compresi tra 10 euro e 200.000 euro, effettuate mediante versamento bancario o postale. La detrazione non spetta ai singoli soci per le erogazioni

 

Pag. 12

effettuate dalle società semplici. La detrazione di imposta spetta anche alle società di capitali e agli enti commerciali che possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 70 per cento dell'erogazione ai partiti e movimenti politici dotati di personalità giuridica, purché sia compresa tra 100 euro e 200.000 euro».

Art. 8.
(Divieto di ricevere erogazioni liberali da parte di alcuni soggetti).

      È fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 1 di ricevere erogazioni liberali o contributi o provvidenze di ogni tipo da parte di aziende pubbliche o miste, da enti o aziende da queste controllati o partecipati, da aziende anche private aventi come attività prevalente la partecipazione, anche in associazione di imprese, ad appalti pubblici, e da società estere, di qualsiasi importo. È altresì vietato pretendere od offrire erogazioni a titolo di quota di ingresso nelle liste elettorali, da parte di qualunque soggetto.

Art. 9.
      (Obblighi di bilancio).

      1. I partiti e movimenti politici di cui all'articolo 1 sono tenuti all'obbligo di presentare il bilancio annuale alla competente sezione di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, debitamente certificato da parte di un revisore dei conti o di una società di revisione. Ogni contributo o erogazione liberale ricevuto deve essere iscritto in apposita sezione del bilancio annuale.

Art. 10.
(Garanzia patrimoniale).

      1. I rimborsi e le erogazioni liberali ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge costituiscono, ai sensi

 

Pag. 13

dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai soggetti beneficiari degli stessi. Gli amministratori dei soggetti di cui al citato articolo 1 non possono essere chiamati direttamente all'adempimento delle obbligazioni del soggetto interessato se non qualora essi abbiano agito con dolo o colpa grave.

Art. 11.
(Sanzioni).

      1. In caso di violazione dell'articolo 8 i soggetti di cui all'articolo 1 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo ricevuto illegalmente, fatte salve le sanzioni e le pene previste dalla legislatura vigente in materia di falso in bilancio e di finanziamento illecito.
      2. In caso di omessa presentazione del bilancio i soggetti di cui all'articolo 1 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro. In caso di omissioni o di dichiarazioni mendaci in bilancio, fatte salve le disposizioni vigenti, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro. In caso di falso di certificazione in bilancio i revisori o le società di revisione di cui all'articolo 9 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro. In caso di omessa dichiarazione di contributi o di erogazioni liberali ai soggetti di cui all'articolo 1 è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo o dell'erogazione non dichiarata.

Art. 12.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico).

      1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in

 

Pag. 14

vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di:

          a) finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni e ogni tipo di provvidenza pubblica in favore di partiti e movimenti politici dotati di personalità giuridica;

          b) finanziamenti privati in favore di partiti e movimenti politici dotati di personalità giuridica;

          c) rimborsi delle spese elettorali;

          d) agevolazioni e finanziamenti in favore di candidati e di titolari di cariche elettive;

          e) modelli di bilancio annuale dei partiti e movimenti politici dotati di personalità giuridica;

          f) Controlli e sanzioni nelle materie di cui al presente comma.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su