Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e Tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative al
referendum regionale ex articolo 15 dello Statuto speciale della Regione Sardegna sulla Legge regionale 7 marzo 2007 “Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna”, previsto per il giorno 21 ottobre 2007.

 

(Disposizioni approvate dall’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 9 ottobre 2007)

 

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione"

 

a)         visto lo Statuto della Regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

b)         vista la legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di referendum popolari”;

c)         visto il decreto del Presidente della Regione Sardegna del 1° agosto 2007, n. 69, con il quale si indice per il giorno 21 ottobre 2007 il referendum popolare regionale sulla Legge regionale 7 marzo 2007 “Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna”, ai sensi della Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21;

d)         vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

e)         considerata l’urgenza di provvedere, ed i numerosi precedenti in cui l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è intervenuto in casi di analoga rilevanza;

 

dispone

 

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

 

 

ARTICOLO 1

 (Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

 

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria regionale indetta nella Regione Sardegna per il 21 ottobre 2007 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della Regione Sardegna. Esse si applicano dalla data in cui la delibera stessa è comunicata alla RAI, sino alle ore 24 dell’ultimo giorno di votazione.

 

  1. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del referendum, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari al relativo quesito. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

 

  1. Nelle trasmissioni a diffusione nazionale, ogni eventuale riferimento alla consultazione referendaria di cui al presente articolo può avere luogo solo in programmi di carattere informativo, e con le cautele di cui all’articolo 7 della presente delibera.

 

 

ARTICOLO 2

 (Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna referendaria nella Regione Sardegna)

 

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della Regione Sardegna ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

            a) la comunicazione politica relativa ai temi propri del referendum di cui all'articolo 1 può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto. Essa si realizza mediante Tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'articolo 5 della presente delibera. Ai programmi di comunicazione politica sui temi del referendum non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

            b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del referendum di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 6 della presente delibera, su richiesta dell’interessato;

            c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.

             

 

ARTICOLO 3

 (Soggetti politici legittimati alle trasmissioni)

 

            1. Alle trasmissioni che trattano specificamente i temi propri del referendum possono prendere parte:

            a) il Comitato promotore del quesito referendario;

            b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale della Regione Sardegna;

            c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

            d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

             

            2. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono chiedere al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Sardegna di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

 

 

ARTICOLO 4

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

 

            1. La RAI predispone e trasmette nella Regione Sardegna una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano il quesito referendario, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. La scheda televisiva e quella radiofonica sono trasmesse in orari di buon ascolto, prima e dopo i principali notiziari. Esse sono altresì inoltrate al CORECOM competente.

             

 

ARTICOLO 5

 (Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

 

            1. In riferimento al referendum del 21 ottobre 2007, la RAI organizza e trasmette nella Regione Sardegna Tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, con le seguenti modalità:

            a) il Comitato promotore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è invitato dalla RAI a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

            b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), sono invitate dalla RAI a prendere parte alle Tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato se sono favorevoli o contrarie al quesito referendario;

            c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

            2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 20 e domenica 21 ottobre 2007.

            3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo. 

 

 

ARTICOLO 6

 (Messaggi autogestiti)

 

            1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

            2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Tali soggetti:

            a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

            b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

            c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;

            d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dichiarano che il CORECOM ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

            3. La RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso al competente CORECOM.

            4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

 

 

ARTICOLO 7

(Informazione)

 

            1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il tema oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.

            2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sul quesito referendario ai conduttori o alla testata.

  

 

ARTICOLO 8

 (Programmi dell'Accesso)

 

            1. Nella programmazione dell'Accesso regionale nella Regione Sardegna, per il periodo di vigenza del presente provvedimento, non possono avere luogo riferimenti specifici al quesito referendario.

 

             

ARTICOLO 9

(Comunicazioni e consultazione alla Commissione)

 

            1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento sono trasmessi al competente CORECOM dalla Commissione.

            2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

 

 

ARTICOLO 10

 (Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale della RAI)

 

            1. Il Consiglio d’Amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.