RISOLUZIONE IN MATERIA DI TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE

TESTO APPROVATO, COME MODIFICATO NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE

 

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

 

visto l’articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, relativo alle proprie potestà in materia di Tribune elettorali e politiche;

vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nella parte in cui prevede la programmazione di appositi spazi radiotelevisivi per la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie;

vista la propria deliberazione del 18 dicembre 2002, che dà attuazione alla legge n. 28/2000 individuando i soggetti politici e le modalità delle trasmissioni relative ai periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie, e ritenuta l’opportunità di procedere ad una revisione dei criteri in essa contenuti; considerato al riguardo l’esame, avviato in Commissione, di una risoluzione relativa alla comunicazione politica, ai messaggi autogestiti ed alla informazione nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, ed i contenuti della relativa discussione;

ritenuta la necessità di assicurare frattanto la tempestiva attuazione della legge n. 28/2000, individuando criteri temporanei per la programmazione di Tribune politiche;

considerata, a quest’ultimo proposito, l’esperienza applicativa della delibera del 28 novembre 2006, che ha disposto in via transitoria la programmazione di cicli di Tribune tematiche; ritenuto di dover integrare tale delibera con la previsione dell’offerta di messaggi autogestiti,

dispone

nei confronti della RAI - Radiotelevisione Italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1

1. La RAI predispone e trasmette, nel periodo sino al 15 aprile 2008, un ciclo di Tribune politiche tematiche, comprendente almeno 25 trasmissioni.

2. Alle Tribune di cui alla presente delibera si applicano i criteri di cui all’articolo 7 del provvedimento approvato dalla Commissione il 18 dicembre 2002, salvo quanto è diversamente disciplinato nella presente delibera.

3. Alle Tribune di cui alla presente delibera prendono parte i seguenti soggetti:

a) le forze politiche che costituiscono un gruppo, diverso dal gruppo Misto, in almeno un ramo del Parlamento;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono in seno al gruppo Misto della Camera o del Senato una componente di consistenza pari ad almeno tre parlamentari.

4. Le Tribune hanno durata di 30 minuti ciascuna, e sono collocate nella fascia oraria tra le ore 16 e le ore 19. La ripartizione del tempo in ciascuna trasmissione è effettuata in modo paritario tra le due coalizioni. All’interno di ciascuna coalizione gli spazi sono ripartiti in modo paritario tra le singole forze politiche. Gli spazi eventualmente eccedenti nel ciclo sono ripartiti mediante sorteggio.

5. La proposta del tema di ciascuna trasmissione, di cui al comma 3 dell’articolo 7 della delibera del 18 dicembre 2002, è comunicata dalla RAI al Presidente della Commissione, ai fini dell’eventuale indicazione di un tema diverso, entro i tre giorni antecedenti la messa in onda. L’articolazione delle trasmissioni può comprendere più fasi di approfondimento giornalistico illustrative del tema della trasmissione.

6. Alla presente delibera si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del provvedimento approvato il 18 dicembre 2002.

7. Nel periodo di cui al comma 1, la programmazione nazionale di messaggi politici autogestiti, ai sensi dell’articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è disposta per un tempo pari al quarto di quello delle Tribune ed è riferita ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo. Per ciascuno di essi, la programmazione è subordinata ad un’esplicita richiesta rivolta alla Direzione di Rai Parlamento, nella quale è indicata la durata di ciascuno dei messaggi, entro i limiti indicati dal presente comma e quelli di legge, ed è specificato se ed in quale misura il richiedente intenda avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli della Rai. I soggetti aventi diritto sono informati dalla Direzione di Rai Parlamento della facoltà di richiedere i messaggi, e si intende che vi abbiano rinunziato qualora non presentino la relativa richiesta nel termine di cinque giorni dalla ricezione dell’informativa. Nei tre giorni successivi la Rai comunica alla Commissione ed all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi e la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria e non essere contigua a quella delle Tribune.

8. Nei casi in cui la presente delibera presuppone o prevede la consultazione della Commissione, essa ha luogo per il tramite del suo Presidente, il quale, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari, valutando ogni questione controversa, con particolare riferimento a ciò che attiene i calendari delle trasmissioni.