II Commissione - Resoconto di giovedì 6 maggio 1999


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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 maggio 1999. - Presidenza del Presidente Anna FINOCCHIARO FIDELBO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Maretta Scoca e Marianna Li Calzi.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo sul trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 5 maggio 1999.

Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una nuova proposta di parere (vedi allegato 1), allo schema di decreto legislativo in esame, che modifica, peraltro sotto profili meramente formali, la proposta di parere da lui già presentata.

Il sottosegretario Maretta SCOCA, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in esame e la normativa comunitaria, in materia di trattamento dei dati personali, osserva che ai sensi della legge n. 675 del 1996 solo il Parlamento, e non anche il Garante, può consentire ai soggetti pubblici di trattare dati sensibili, in considerazione sia della sua natura di ente esponenziale della sovranità popolare


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sia della non comparabilità, in forza del vigente sistema di gerarchia delle fonti, tra i provvedimenti di un Autorità di garanzia ed un atto avente forza e valore di legge.
L'individuazione delle ipotesi consentite di trattamento di dati sensibili è espressamente rimessa alla legge e non, come previsto in sede comunitaria, «sulla mera base della legislazione». La legge dovrà necessariamente contenere l'indicazione dei dati trattabili, delle operazioni eseguibili e delle rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In tal modo, si opera una «riserva di legge rafforzata», in quanto non solo la possibilità di dettare norme in tale materia è esclusivamente riservata alla fonte legislativa ma vengono altresì preventivamente individuati i contenuti che la legge dovrà necessariamente avere, quasi a porre un esplicito vincolo al futuro Legislatore.
La chiara consapevolezza dell'inesistenza nell'ordinamento giuridico di simili norme di legge spinse il legislatore a prevedere, all'articolo 41, comma 5, un termine transitorio di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, poi portato all'8 maggio 1997, durante il quale, previa comunicazione al Garante, i soggetti pubblici potessero proseguire il trattamento dei predetti dati. L'infruttuoso decorso di tale termine ne ha comportato l'elevazione a ventiquattro mesi che, appunto, sono prossimi a scadere.
Le ragioni della, finora, mancata attuazione della delega risiedono, probabilmente, nella portata titanica dello sforzo che il Legislatore delegato si è assunto: individuare tutte le ipotesi di attività pubbliche che comportano trattamento di dati sensibili per poi stabilire quali siano, caso per caso, le rilevanti finalità pubbliche il cui perseguimento possa giustificare il trattamento stesso.
L'impossibilità di raggiungere tale risultato si misura facilmente ove si consideri che pochissime delle leggi successive alla n. 675 del 1996, nell'attribuire alla pubblica amministrazione compiti pubblici, individuano altresì quali siano le rilevanti finalità che legittimano il trattamento di dati sensibili.
Ritiene che gli articoli dall'1 al 4 del provvedimento in esame contengano talune incongruenze ed imprecisioni che ne limitano la valenza complessiva.
Si vuol fare infatti riferimento ad inutili reiterazioni di precetti o di precisazioni già contenuti nella legge n. 675 del 1996. Si vedano in tal senso i commi 2 e 4 dell'articolo 1, oppure il comma 4 dell'articolo 4, nonché ad inopportuni inserimenti all'interno di norme di portata generale di disposizioni aventi contenuti e finalità di estrema specificità, come i riferimenti - presenti negli articoli 1 comma 5, e 3, comma 6 - ad un futuro e distinto decreto legislativo che dovrebbe disciplinare, peraltro in deroga alle disposizioni contenute nel presente decreto, il trattamento dei dati in ambito sanitario.
Infine, destano perplessità le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3.
Difatti, non si comprende se la prima disposizione riguardi tutte le forme di trattamento comunque connesse a test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato (e dunque precluda l'elaborazione e l'analisi di tali dati effettuati da psicologi o psichiatri) né quale sia il rapporto della stessa con la generale problematica del trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
Parimenti, non si comprendono i motivi per i quali il trattamento di dati di estrema sensibilità, quali quelli genetici, sia consentito non già in forza di una norma di legge ma attraverso lo strumento, meno garantista, dell'autorizzazione del Garante, sentito il Ministro della Sanità e previo parere del Consiglio superiore della Sanità.
Per quanto invece attiene alle disposizioni contenute nel capo II, si tratta di una mera elencazione, ovviamente non esaustiva, delle rilevanti finalità di interesse pubblico che legittimano determinati trattamenti.
Si tratta, come osservato dallo stesso Garante con riferimento ad una di esse, di norme-omnibus che, in base ad una formulazione generalizzante ed insufficientemente analitica, finiscono per considerare di rilevante interesse pubblico intere


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branche di attività anziché singole attribuzioni, funzioni e compiti da individuarsi in termini più specifici. Si tratta pertanto di una disciplina dalla scarsa portata innovativa in quanto, per i settori specificamente individuati, finisce con il ratificare tutti i trattamenti di dati sensibili allo stato effettuati dai soggetti pubblici.
A quanto detto, devono poi aggiungersi le perplessità suscitate dall'articolo 8; norma che, mentre in rubrica promette di determinare gli organi la cui attività disciplina, omette poi qualsiasi specificazione al riguardo finendo con l'investire anche l'attività istituzionale propria di organi costituzionali, primo fra tutti lo stesso Parlamento.
Le modifiche proposte all'articolo 22 della legge n. 675 del 1996, sono conseguenza diretta dalla constatata impossibilità di una ricognizione esaustiva di tutte le rilevanti finalità di interesse pubblico che possono legittimare il trattamento di tali dati.
In ragione di tale raggiunta consapevolezza, viene proposto che, ove non si rinvengano idonee norme di legge, l'autorizzazione al trattamento viene conferita con provvedimento del Garante. La disposizione suscita particolare perplessità. In primo luogo, viene così posta nel nulla una precisa scelta di maggior garantismo all'epoca fatta dal legislatore che ha voluto attribuire tale delicato compito esclusivamente al Parlamento, in quanto organo sovrano democraticamente eletto. In secondo luogo, si pongono le premesse per indubbie difficoltà applicative di un regime che conferisce indifferentemente la medesima funzione ad un atto di normazione primaria ed un provvedimento rientrante, seppure con le caratteristiche che gli appartengono, nell'ambito dell'attività amministrativa o, tutt'al più, paragiurisdizionale.
Tutte le esposte perplessità non possono essere risolte attraverso una semplice modifica del testo di decreto all'esame ma richiedono una precisa inversione di tendenza che indirizzi l'attività del legislatore verso un fine non solo possibile ma altresì idoneo a consentire l'effettivo raggiungimento degli scopi di tutela fissati nella legge n. 675 del 1996.
In tal senso, sarebbero necessarie e sufficienti poche e chiare norme che, in stretta osservanza dei più elementari principi di tecnica normativa, anziché elencare casisticamente fattispecie concrete, ponessero delle regole generali ed astratte dalle quali il cittadino potesse desumere, volta per volta, la legge del caso concreto. Le prime norme sono già contenute in nuce nel decreto legislativo in esame, in particolare negli articoli 2, 3 e 4, relativi alle modalità di trattamento dei dati, alla tipologia dei dati oggetto di trattamento ed alle operazioni eseguibili; ovviamente, le stesse dovrebbero essere depurate dalle ricordate disposizioni improprie ovvero non necessarie.
Ciò che invece dovrebbe essere aggiunto ex novo è una disposizione che stabilisca un criterio chiaro e preciso per individuare, all'interno delle finalità pubbliche che la Pubblica Amministrazione deve necessariamente perseguire nella propria attività, quelle sole dotate di rilevanza tale da consentire il trattamento di dati sensibili. Una strada percorribile potrebbe essere quella di ritenere ammissibili i soli trattamenti necessari al perseguimento di quegli obiettivi o all'adempimento di quegli obblighi intrinsecamente connessi ai fini istituzionali dell'ente pubblico ovvero al rispetto di precetti costituzionali. Una simile previsione, senza diminuire il livello di garanzie, esclude la necessità di «riscrivere» in un certo senso tutta l'attuale legislazione pubblicistica, puntando sulla qualità, piuttosto che sulla quantità, dell'attuale intervento normativo. Ovviamente, ove ritenuto necessario, la disposizione potrebbe essere accompagnata da un adeguato intervento di interpretazione autentica dell'articolo 22.

Raffaele MAROTTA (FI) osserva che il rappresentante del Governo ha appena criticato in maniera sicuramente incisiva un provvedimento che è stato formulato dal Governo stesso.


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Il sottosegretario Maretta SCOCA ritiene che il suo intervento non debba essere considerato unicamente come una critica diretta allo schema di decreto in esame, quanto piuttosto espressione della volontà del Governo di avere un rapporto dialettico e costruttivo con il Parlamento.

Raffaele MAROTTA (FI) dichiara di non considerare negativamente l'intervento del Governo, anzi lo apprezza. Ritiene che quanto affermato dal Governo e quanto contenuto nella proposta di parere del relatore dimostra la complessità della materia oggetto del provvedimento in esame. Sottolinea pertanto la necessità di procedere ad un ulteriore approfondimento di tale materia e dello schema di decreto legislativo che a questa si riferisce.

Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, ritiene che il testo in esame sia poco chiaro nella sua formulazione e che sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento dello stesso. Tuttavia, in ragione del vuoto normativo che si verrebbe a creare dall'8 maggio, qualora non si emanasse il decreto legislativo, la Commissione è investita della responsabilità di esprimere in tempi brevi il parere di competenza, nonostante il ritardo con cui è stato trasmesso al Parlamento lo schema di decreto legislativo in esame. A tale proposito informa di aver rappresentato al Presidente della Camera la difficoltà che la Commissione ha dovuto affrontare per terminare i suoi lavori entro la data dell'8 maggio al fine di evitare un periodo di vacatio legis. Pertanto ha invitato il Presidente della Camera a rappresentare al Governo la necessità che la trasmissione dei provvedimenti avvenga in tempo utile per consentirne un esame approfondito e rigoroso, nella piena esplicazione delle attribuzioni del Parlamento.

Giovanni MARINO (AN) dichiara di condividere le osservazioni del deputato Marotta e di apprezzare quanto dichiarato dal Presidente in ordine al ritardo con cui lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso al Parlamento. Tale ritardo è un'ulteriore dimostrazione dell'abuso dello strumento della legislazione delegata da parte del Governo.
Dichiara di condividere pienamente le critiche che il relatore ha formulato nella premessa alla proposta di parere presentata. Il relatore ha avuto infatti la capacità di individuare tutti i punti di maggiore perplessità suscitate dal provvedimento in esame. Questo in alcuni punti, come ad esempio nella parte in cui è attribuito al Garante il potere di sostituirsi al legislatore, nel caso in cui manchi una legge di autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici, appare lesivo dei principi dell'ordinamento costituzionale e dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Ritiene tuttavia che da tale premessa critica sarebbe dovuta derivare come conseguenza una proposta di parere contrario al provvedimento in esame, non essendo sufficiente prevedere delle osservazioni e condizioni. Pertanto, il gruppo di Alleanza nazionale voterà contro la proposta di parere del relatore, pur condividendone in pieno la sua premessa. Propone pertanto che sia espresso un parere contrario al provvedimento in esame, con una premessa di identico contenuto a quella formulata dal relatore (vedi allegato 1).

Donato BRUNO (FI) dichiara di condividere quanto affermato dal deputato Marino, in ordine al contenuto della proposta di parere del relatore. Ritiene pertanto che la Commissione debba esprimere un parere contrario.

Francesco BONITO (DS-U) osserva che, nonostante che il termine per la presentazione di proposte di parere alternative a quella del relatore è stato fissato per le ore 12 di oggi, non risulta presentata alcuna proposta, oltre a quella presentata ieri dal relatore.

Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, ritiene che, in considerazione dei ristretti tempi in cui la Commissione è costretta ad esaminare il provvedimento


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in esame, debbano essere considerate ammissibili anche le proposte di parere presentate successivamente al termine fissato.

Michele SAPONARA (FI) dichiara di sottoscrivere la proposta di parere formulata dal deputato Marino, in quanto la proposta presentata dal relatore deve essere considerata come una proposta «suicida», le cui conclusioni sono assolutamente contraddittorie rispetto alla premessa, della quale ne condivide il contenuto estremamente critico. Ritiene che occorra ulteriore tempo per esaminare in maniera compiuta la materia oggetto dello schema di decreto legislativo, che il Governo ha trasmesso con notevole ritardo al Parlamento.

Luigi OLIVIERI (DS-U), relatore, dichiara di condividere le osservazioni critiche formulate dal rappresentante del Governo. Mentre ritiene che le condizioni e le osservazioni apposte alla propria proposta di parere siano strettamente consequenziali alle premesse, essendo indicate delle modifiche al testo di natura sicuramente sostanziale. Dichiara tuttavia di presentare due proposte integrative al proprio parere (vedi allegato 1).
Sottolinea la necessità di esprimere il parere in tempi utili alla predisposizione del decreto legislativo, in quanto altrimenti si creerebbe un vuoto normativo in una materia tanto delicata quanto quella del trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.

Francesco BONITO (DS-U) ritiene che debba essere modificato anche il primo comma dell'articolo 5, stabilendo che la limitazione all'applicazione delle norme sul trattamento dei dati sensibili da parte delle confessioni religiose sia riferita ai dati relativi agli aderenti a queste ed ai soggetti che con riferimento non a tutte le finalità ma a quelle esclusive delle confessioni religiose hanno contatti regolari con le stesse. Nell'ultima parte del comma 1-bis che l'articolo dello schema di decreto introduce all'articolo 22 della legge 675, si debba escludere l'autonomia a favore delle confessioni religiose in ordine alla determinazione delle idonee garanzie relative ai trattamenti effettuati.

Luigi OLIVIERI (DS-U), relatore, dichiara di condividere le proposte di modifica al comma 1, dell'articolo 5, formulate dal deputato Bonito. Presenta pertanto una ulteriore proposta di parere che tenga conto sia delle indicazioni del deputato Bonito che delle proposte integrative al proprio parere, da lui stesso presentate nella seduta di oggi (vedi allegato 1).

Donato BRUNO (FI), ritiene opportuno sospendere i lavori della Commissione prima di procedere alla votazione delle proposte di parere presentata. Dichiara comunque di sottoscrivere la proposta di parere presentata dal deputato Marino.

Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, sospende la seduta per consentire un esame ulteriore della proposta di parere del relatore anche in considerazione delle ulteriori proposte presentate.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.20.

Raffaele MAROTTA (FI) sottolinea il metodo assolutamente inaccettabile con cui il Governo ha esercitato la delega in esame. Non è stato dato infatti al Parlamento il tempo necessario per esaminare approfonditamente lo schema di decreto trasmesso. Dichiara di condividere infatti tutti i rilievi critici evidenziati dal relatore nella sua proposta di parere. Ritiene tuttavia che proprio in ragione della fondatezza di tali rilievi la Commissione debba esprimere parere contrario sullo schema di decreto in esame.

Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, pone in votazione la proposta di parere del relatore (ulteriore formulazione).


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La Commissione approva la proposta di parere (ulteriore formulazione) presentata dal relatore, risultando preclusa la proposta alternativa n. 1 Marino.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 maggio 1999. - Presidenza del Presidente Anna FINOCCHIARO FIDELBO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Marianna Li Calzi.

La seduta comincia alle 15.30.

Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace.
Testo unificato C. 675-2507-2891-3014-3081-1873/B, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 21 aprile 1999.

Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, ricorda che la Commissione ha concordato di esaminare nuovamente l'articolo 12 del provvedimento in esame, recante la disciplina il trattamento economico del giudice di pace. Avverte che il relatore ha presentato degli emendamenti riferiti a tale articolo (vedi allegato 2).

Francesco BONITO (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 12.5 e 12.6, che modificano la disciplina del trattamento economico del giudice di pace stabilendo a favore di questi una indennità complessiva il cui ammontare supera la retribuzione di un giudice di tribunale di prima fascia.

Elio VELTRI (D-U) ritiene che quanto affermato dal relatore sulla entità del trattamento economico del giudice di pace non possa essere condiviso, in quanto, da un lato, si prevede la soppressione dell'indennità giudiziaria, dall'altro, manca un dato certo in base al quale determinare nel suo complesso tale indennità, considerato che questa è commisurata sul numero delle udienze svolte e delle sentenze emesse dal giudice di pace. Dichiara comunque di essere favorevole ad un innalzamento del livello della indennità economica del giudice di pace, in quanto è di natura economica la ragione per cui la riforma del giudice di pace non si è finora realizzata in maniera soddisfacente.

Armando VENETO (PD-U) ritiene che la quantificazione complessiva del trattamento economico attribuito al giudice di pace si possa desumere con un certo margine di certezza tenendo conto del numero medio annuo delle sentenze emesse e delle udienze svolte.

Donato BRUNO (FI) dichiara di comprendere le preoccupazioni del deputato Veltri sulla incertezza delle cifre relative al trattamento economico complessivo annuo attribuito al giudice di pace. Tuttavia ritiene che, come ha affermato il deputato Veneto, il numero medio delle sentenze e delle udienze possa essere considerato un parametro oggettivo per determinare l'entità complessiva del trattamento economico.

Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, ricorda che la proposta formulata dal relatore sul trattamento economico del giudice di pace è il risultato di un approfondito lavoro da parte della Commissione, sul quale si è raggiunto l'accordo di tutti i gruppi.

Mario GAZZILLI (FI) dichiara di votare a favore degli emendamenti presentati dal relatore.

Elio VELTRI (D-U) dichiara la propria astensione in ordine agli emendamenti presentati dal relatore, in quanto il meccanismo della determinazione del trattamento economico previsto nell'articolo 12, che verrebbe modificato solamente sotto il profilo quantitativo da tali emendamenti,


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potrebbe determinare una dequalificazione del lavoro del giudice di pace, il quale viene incentivato a emettere sentenze indipendentemente dalla loro qualità.

Giovanni MARINO (AN) dichiara che il suo gruppo voterà a favore dell'emendamento 12.5, mentre si asterrà in ordine all'emendamento 12.6.

La Commissione con distinte votazioni approva gli emendamenti del relatore 12.5 e 12.6.

Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Incompatibilità del regime carcerario per i malati di Aids.
C. 4010-B Pisapia, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 28 aprile 1999.

Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo in esame. Invita pertanto i rappresentanti dei gruppi a valutare l'opportunità di trasferire in sede legislativa l'esame del provvedimento.

Piera CAPITELLI (DS-U), relatore, condivide l'invito del Presidente, sottolineando l'opportunità di trasferire in sede legislativa l'esame del provvedimento.

Giovanni MARINO (AN) annuncia l'adesione del suo gruppo alla proposta di trasferire in sede legislativa l'esame del provvedimento.

Michele SAPONARA (FI) dichiara che il suo gruppo è favorevole al trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Il sottosegretario Franco CORLEONE dichiara che il Governo è favorevole a trasferire in sede legislativa l'esame del provvedimento.

Anna FINOCCHIARO FIDELBO, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Convocato per la predisposizione del programma dei lavori della Commissione per i mesi di maggio e giugno 1999.

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

AVVERTENZA

Tratta di persone.
C. 5350 Pozza Tasca, C. 5839 Governo, C. 5881 Albanese.

Depenalizzazione reati minori.
C. 1850-2084/B, approvato dal Senato.

Sequestri di persona.
C. 2633 Saraceni, C. 3304 Massidda, C. 4282 Soro, C. 4350 Serra e Massidda, C. 4731 Furio Colombo, C. 5081 Carboni, C. 5193 Aleffi, C. 5214 Pisapia, C. 5293 Casini.