Commissione parlamentare per le questioni regionali - Resoconto di marted́ 16 gennaio 2001


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Martedì 16 gennaio 2001. - Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare come primo argomento il testo unificato dei progetti di legge C. 319 e abbinati.

La Commissione conviene.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

Divieto di fumo.
Testo unificato C. 319 e abb.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Il senatore Antonio Michele MONTAGNINO (PPI), relatore, ricorda che il testo all'attenzione della Commissione deriva dall'unificazione di nove progetti di legge, presentati sia da parlamentari di maggioranza e di opposizione sia dal Governo (disegno di legge C. 7289, proposto dal Ministro Veronesi). Il testo, in particolare, risulta dall'esame degli emendamenti svolto in sede referente dalla XII Commissione Affari sociali della Camera.
Ne illustra quindi il contenuto, con particolare riferimento alle disposizioni che concernono l'attività legislativa e amministrativa delle regioni, tra le quali si segnala soprattutto l'articolo 2, rivolto al tema della prevenzione, che affida alle


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regioni l'attività di programmazione dell'educazione sanitaria sul tema in questione, sulla base delle linee di intervento contenute nel Piano sanitario nazionale, nonché le iniziative conseguenti con il sistema sanitario e con quello scolastico. Il relatore osserva dunque che il tema in esame attiene alle politiche sanitarie e pertanto a una materia che, una volta definito il quadro nazionale, è di competenza regionale. Al riguardo si sofferma sulle soluzioni che, per quanto di propria competenza, sono state date dalle diverse regioni. La Regione Abruzzo, ad esempio, prevede misure di prevenzione specifiche nella legge n. 19 del 1998 e nel piano sanitario vigente, approvato con la legge n. 37 del 1999. La Regione Marche, nella legge n. 61 del 1997, individua tra le attività di prevenzione primaria di competenza delle aziende sanitarie il potenziamento della campagna contro i rischi oncogeni nell'ambiente di lavoro, il tabagismo e il fumo passivo. Nella Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. n. 57 del 1982) e nella Provincia di Trento (L.P. n. 343 del 1983) le attività di prevenzione di cui si tratta sono considerate nel quadro della normativa per la tutela della salute dei tossicodipendenti. La Regione Sardegna, nella propria legge finanziaria per il 2000, ha autorizzato un finanziamento alla lega italiana per la lotta contro i tumori di lire 200 milioni. La disciplina regionale più organica è quella contenuta nella legge della Regione Toscana n. 65 del 1996, che, tra l'altro, prevede in modo generalizzato il divieto di fumo in tutti i locali aperti al pubblico utilizzati dalla regione, dagli enti regionali e dai concessionari di servizi pubblici regionali, nonché nei luoghi chiusi di lavoro di tali enti e aziende subordinatamente alla richiesta anche di un solo lavoratore.
Ciò premesso, il relatore osserva che il provvedimento è in linea con le competenze regionali, anche se possono sussistere perplessità sull'efficacia e fattibilità amministrativa della legge in rapporto ai profili finanziari, in quanto anche se la relazione tecnica non prevede oneri per il bilancio statale, l'utilizzo delle sole entrate derivanti dalle sanzioni potrebbe non essere idonea a garantire l'efficacia delle misure, onde è da prevedere per le regioni la necessità di utilizzare le risorse derivanti dagli ordinari stanziamenti di bilancio per il settore sanitario, in concorrenza, quindi, con altre finalità. Ricorda inoltre che la Conferenza unificata si è espressa favorevolmente sul disegno di legge Veronesi il 3 agosto scorso con una serie di proposte emendative sostanzialmente recepite nel definitivo testo governativo e in quello in esame. Segnala peraltro che, a latere del parere reso dalla Conferenza, le Regioni hanno raccomandato di prevedere l'estensione del divieto di fumo anche ai cortili all'aperto inseriti nel perimetro esterno degli istituti scolastici, mentre l'ANCI ha richiesto una modifica dei criteri di riparto dei proventi delle sanzioni amministrative che tenga conto degli oneri e delle attività a livello locale. Circa tali ulteriori e separate richieste il Governo ha dichiarato di non accogliere la richiesta di emendamento avanzata dalle Regioni all'articolo 1, in quanto lo schema di disegno di legge si propone di regolamentare il divieto di fumo esclusivamente negli ambienti chiusi e si è riservato una riflessione sulla richiesta avanzata dall'ANCI, al fine di pervenire ad una possibile soluzione anche in sede diversa dal provvedimento in esame.
Formula quindi la seguente proposta di parere, nella quale, oltre a farsi carico del profilo delle risorse, si invita la Commissione di merito a valutare anche la possibilità di estendere il divieto di fumo anche ai cortili all'aperto inseriti nel perimetro esterno degli istituti scolastici:
«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 319 e abb., in materia di divieto di fumare,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alle attività e ai compiti amministrativi che il provvedimento


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demanda alle regioni e agli enti locali, si ritiene necessario verificare se essi non comportino nuovi oneri a carico dei relativi bilanci;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'estensione del divieto di fumo anche ai cortili all'aperto inseriti nel perimetro esterno degli istituti scolastici.»

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) concorda con la proposta del relatore, particolarmente con riferimento all'osservazione di cui alla lettera b), in quanto non è educativo consentire il fumo in aree che, sia pure aperte, siano di pertinenza degli istituti scolastici. Quanto invece all'osservazione di cui alla lettera a), sottolinea che il testo in esame è volto ad introdurre una normativa di tipo ordinamentale; pertanto, l'assolvimento da parte delle regioni di compiti comunque di loro competenza non può che essere finanziato nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), intervenendo a titolo personale, si sofferma in particolare sull'esigenza di prevedere apposite aree per fumatori con una disposizione che sia vincolante e non meramente facoltizzante. Per quanto poi concerne l'estensione del divieto di fumo alle aree di pertinenza degli istituti scolastici, esprime perplessità, mentre capirebbe piuttosto un'analoga previsione per le aree esterne degli ospedali.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto-SVP) conviene sull'opportunità di prevedere luoghi in cui sia consentito fumare, anche per garantire la concreta applicabilità e l'effettività della normativa.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), nel preannunciare voto favorevole sulla proposta del relatore, suggerisce peraltro di integrare l'osservazione di cui alla lettera b), nel senso di riferirla anche agli istituti ospedalieri e di porre come presupposto per l'ipotizzata estensione del divieto di fumo alle aree esterne la presenza di appositi spazi riservati ai fumatori. Sarebbe inoltre necessario prevedere forme di intervento surrogatorio al fine di garantire che, decorso un certo lasso di tempo, la normativa sia effettivamente attuata.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN), nel dichiararsi d'accordo con il relatore, sottolinea l'importanza per il legislatore di considerare il profilo dell'applicabilità della normativa. A questo proposito l'estensione del divieto di fumo alle aree esterne di pertinenza di scuole e di ospedali, è a suo giudizio destinata a rimanere una mera dichiarazione di principio. Se quindi è giusto tutelare la salute, è d'altra parte inutile produrre leggi-manifesto. Condivide inoltre l'esigenza di prevedere adeguati trasferimenti economici agli enti territoriali in ragione dei nuovi compiti ad essi affidati.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) si dichiara perplesso circa la possibilità, prospettata nella proposta di parere, di estendere il divieto di fumo a spazi aperti. Sarebbe piuttosto preferibile demandare a chi ha la disponibilità dei locali decidere discrezionalmente in merito. Si domanda inoltre, alla luce delle recenti dichiarazioni rese dal ministro Veronesi, se il divieto di fumo riguardi soltanto il fumo di tabacco o anche di altre sostanze come l'hashish.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) rileva che in ogni caso non deve essere trascurata la funzione pedagogica, e non soltanto prescrittiva, che la legge può svolgere.

Il senatore Antonio Michele MONTAGNINO (PPI), relatore, osserva che lo Stato deve intervenire per tutelare sia i non fumatori dal fumo passivo sia la salute dei fumatori. Per quanto concerne la questione della previsione di apposite aree da destinare ai fumatori richiama l'attenzione sull'articolo 4 del testo in esame. In relazione invece alle considerazioni


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svolte dal senatore Andreolli, aderisce ai rilievi riguardanti l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere. Integra inoltre la lettera b) della proposta medesima sulla base di quanto osservato dal senatore Pizzinato. Riformula quindi conclusivamente la proposta di parere nei seguenti termini:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 319 e abb., in materia di divieto di fumare,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alle attività e ai compiti amministrativi che il provvedimento demanda alle regioni e agli enti locali, si ritiene che eventuali oneri debbano essere previsti nei relativi bilanci;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'estensione del divieto di fumo anche ai cortili all'aperto inseriti nel perimetro esterno degli istituti scolastici e ospedalieri, laddove siano state istituite aree riservate ai fumatori.»

Dichiarano voto contrario i senatori Renzo GUBERT (Misto-Centro), che non ritiene giusto porre a carico delle regioni gli oneri finanziari connessi allo svolgimento di nuove funzioni ed attività amministrative, e Giorgio BORNACIN (AN), che, modificando la posizione precedentemente espressa sulla base della nuova proposta del relatore, concorda con quanto testé rilevato dal senatore Gubert.

La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Misure per ridurre il disagio abitativo.
S. 4818 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, relatore f.f., in sostituzione del deputato Luisa De Biasio Calimani, impossibilitata ad intervenire alla seduta odierna, riferisce sinteticamente sui contenuti del disegno di legge, richiamandosi alla relazione svolta il 12 settembre scorso in occasione dell'esame svolto dalla Commissione nel corso dell'iter alla Camera. Nel ritenere opportuno riproporre sostanzialmente i contenuti del parere a suo tempo approvato dalla Commissione, con alcune integrazioni e sottolineature, formula la seguente proposta:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge S. 4818, recante misure per ridurre il disagio abitativo;
richiamato il proprio precedente parere espresso il 19 settembre 2000 sul nuovo testo del disegno di legge C. 6926,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al programma di cui all'articolo 3, si ribadisce che sarebbe preferibile incrementare l'offerta di alloggi dando facoltà alle regioni e agli enti locali di stipulare appositi accordi con imprenditori, o loro associazioni, per costruire alloggi da concedere in locazione a lavoratori immigrati provenienti da altre regioni d'Italia ovvero dall'estero, a canone comunque non superiore a quello convenzionato, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, secondo modalità da definire previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;


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b) nel contesto indicato nella osservazione di cui alla lettera a) le regioni possono essere autorizzate a impiegare parte delle risorse anche per incentivare, o per apportare mezzi, ad appositi fondi di garanzia, gestiti con la partecipazione dei comuni, costituiti per garantire il pagamento dei canoni di locazione dei lavoratori immigrati da altre regioni d'Italia o dall'estero;
c) sempre con riferimento al programma di cui all'articolo 3, si ribadisce la necessità di riservare un'adeguata quota a finalità di edilizia sovvenzionata a canone sociale, per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli;
d) si ritiene inoltre necessario prevedere che in ogni processo di trasformazione urbana una quota percentuale di aree ed alloggi sia destinata all'edilizia residenziale a canone sociale.

La Commissione, alla luce dell'esigenza di una tempestiva approvazione parlamentare del provvedimento in esame, ritiene comunque necessario che al conseguimento delle finalità sopra indicate si debba pervenire studiando ogni possibile soluzione da adottare quanto prima, anche in sede diversa dal provvedimento in esame."

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), si domanda perché lo Stato intervenga con un proprio atto legislativo in una materia tipicamente di competenza del sistema delle autonomie.

Il Presidente Mario PEPE, relatore f.f., fa presente che il provvedimento in esame prevede programmi di carattere sperimentale e innovativo, e quindi riflette esigenze di natura straordinaria nel settore della edilizia residenziale.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) obietta che in questo caso sarebbe sufficiente che lo Stato si limitasse a trasferire le necessarie risorse agli enti locali. Il provvedimento in esame, invece, si pone in contrasto con i princìpi della riforma amministrativa. Preannuncia pertanto voto contrario sulla proposta del Presidente.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), nel dichiarare voto favorevole, esprime apprezzamento anche sui suggerimenti contenuti delle osservazioni che corredano la proposta di parere e che dovranno essere tenuti presenti nella fase di attuazione della legge, e sottolinea l'urgenza di approvare il provvedimento di cui si tratta, che prevede misure volte ad affrontare il problema abitativo alla luce della fase attuale di cambiamento socio-economico del Paese.

La Commissione quindi, con l'astensione del senatore Giorgio BORNACIN (AN) e voto contrario del senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), approva la proposta di parere del Presidente.

Restauro Italia.
S. 4851, approvato dalla Camera.

(Parere alla Commissioni riunite 7a e alla 13a del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con raccomandazione).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, relatore, ricorda che il disegno di legge in esame nasce dall'idea di recuperare quel grande patrimonio di progetti di restauro dei beni architettonici giunti da ogni parte d'Italia in occasione del Giubileo, che hanno dimostrato l'interesse di tante amministrazioni pubbliche ed enti religiosi verso la valorizzazione del loro territorio. Richiamati sinteticamente i contenuti del disegno di legge, si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione, facendo presente che in generale la materia dei beni culturali, sia sotto il profilo legislativo che sotto quello amministrativo, è di competenza statale, anche se, per la sua stretta connessione con materie come


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il turismo e l'assetto del territorio, appare necessario un forte coinvolgimento delle autonomie soprattutto per i profili che attengono alla valorizzazione dei beni culturali stessi. Sotto questo profilo, oltre che naturalmente nel merito, il provvedimento rispetta pienamente i principi di sussidiarietà orizzontale e verticale e quindi propone che la Commissione deliberi di esprimere parere favorevole, raccomandandone nel contempo alle Commissioni di merito l'approvazione nel testo licenziato dalla Camera.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) si domanda su quali valutazioni si basi l'inclusione dei progetti nei benefici del disegno di legge, posto che sarebbe incongruo fare riferimento all'evento giubilare: si rischia infatti di erogare risorse, negli anni a venire, in funzione di un evento ormai consumato. Dichiara pertanto voto contrario.

Il Presidente Mario PEPE, relatore f.f., fa comunque presente che il provvedimento reca la firma di parlamentari di tutti i gruppi.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN) rileva che il provvedimento in esame sembra andare in direzione opposta rispetto a quella indicata nella relazione, in quanto è volto ad erogare risorse per una serie di opere connesse all'evento giubilare per le quali non è stato possibile accedere ai finanziamenti previsti dalla vigente legislazione. D'altra parte, non sembra che la Commissione di cui all'articolo 4 del disegno di legge, per la sua composizione e le modalità di funzionamento, dia garanzie di assoluta obiettività. Dichiara pertanto voto contrario.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) ribadisce che la proposta in esame è sostenuta dalla firma di numerosi deputati di tutte le componenti politiche e nasce dall'esigenza di non vanificare l'imponente mole progettuale che con l'impegno, anche finanziario, di molte amministrazioni locali è stata elaborata al fine di abbellire le città italiane, indipendentemente dall'orientamento politico di chi le governa. Concorda, quindi, con la proposta del Presidente.

La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal Presidente.

Riforma della legislazione nazionale del turismo.
S. 377 e abb.-B.

(Parere alla 10a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA), relatore, riferisce che il provvedimento, già approvato dal Senato, e modificato dalla Camera, è volto a sottoporre a generale riordino la legislazione nazionale sul turismo, per adeguarla alle nuove esigenze del settore, profondamente mutate rispetto alla fase cui risale la normativa fondamentale vigente in materia, la legge 17 maggio 1983, n. 217, nonché al nuovo assetto delle competenze istituzionali in materia, determinato dai processi di riforma avviati dalla legge Bassanini e particolarmente dalla regionalizzazione prevista, nell'ambito della predetta riforma Bassanini, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, agli articoli 43 e seguenti, ha definito la nuova ripartizione di competenze tra Stato e regioni in materia di turismo.
Ad avviso del relatore proprio sotto questo profilo sembrano persistere le ragioni di perplessità che la Commissione aveva espresso nel parere reso alla X Commissione della Camera il 2 dicembre 1999, parere nel quale, al punto C), si affermava al riguardo quanto segue: «con riferimento all'articolo 2, commi da 4 a 7, si osserva che il testo in esame snatura la funzione del documento di linee guida, facendone una fonte normativa atipica che vincola l'autonomia legislativa delle singole regioni, come si evince in particolare


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dai commi 6 e 7 che impongono alle regioni stesse di adeguare la propria legislazione ai contenuti del documento, che operano anche come vere e proprie disposizioni suppletive. Il documento deve invece essere inteso semplicemente come strumento di coordinamento delle politiche turistiche e pertanto si chiede di sopprimere i commi da 4 a 7 dell'articolo 2».
Il relatore rileva che peraltro, nel contesto di questo intervento, si è comunque mirato a raggiungere un punto di equilibrio richiamando specificamente il principio di sussidiarietà nei rapporti tra lo Stato, le regioni e gli enti locali (articolo 2, comma 1). Per le regioni a statuto speciale, titolari di competenza legislativa primaria, opera la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 3.
Il testo è assai articolato, anche se alcune disposizioni presenti nella stesura approvata dal Senato (come quelle in materia di demanio marittimo e di portualità turistica) sono state soppresse. Sono state poi previste misure di semplificazione, come ad esempio l'estensione dello sportello unico al settore turistico (articolo 9, comma 6). Di particolare interesse l'articolo 5, che prevede l'istituzione dei sistemi turistici locali, che, secondo una logica di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati e tra livello centrale e livello locale, dovranno consentire la realizzazione di specifici progetti di sviluppo dei contesti territoriali in cui l'offerta di risorse turistiche appare più significativa.
In conclusione il relatore si riserva di formulare una proposta di parere in esito al dibattito che si svolgerà in Commissione.

Il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera:

Organizzazione dell'Avvocatura dello Stato e di altre strutture pubbliche (Nuovo testo C. 6561-octies).