Martedì 27 febbraio 2001. - Presidenza del Presidente Valdo SPINI.
La seduta comincia alle 10.55.
Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori della Commissione.
Valdo SPINI, presidente, comunica il seguente calendario dei lavori per la corrente settimana:
Martedì 27 febbraio 2001
Atti del Governo:
Interrogazioni:
Mercoledì 28 febbraio 2001
Atti del Governo:
Giovedì 1o marzo 2001
Atti del Governo:
Interrogazione:
Risoluzione:
Avverte, inoltre, che nella seduta di giovedì 1o marzo prossimo si avvierà, in sede di Commissioni riunite I e IV, l'esame per il parere al Governo degli schemi di decreto legislativo recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, e del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.
La seduta termina alle 11.
Martedì 27 febbraio 2001. - Presidenza del Presidente Valdo SPINI indi dei Vicepresidenti Giuseppe MOLINARI e Roberto LAVAGNINI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Gianni Rivera.
La seduta comincia alle 11.
Schema di regolamento sull'organizzazione del Segretariato Generale della Difesa.
La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in titolo.
Giuseppe MOLINARI (PD-U), relatore, illustrando il provvedimento in titolo, osserva che con la legge 28 febbraio 1997, n. 25, sono state ridefinite e ampliate le attribuzioni dei Segretario generale della difesa che, oltre ad avere alle dipendenze i direttori generali del Ministero e ad essere responsabile dell'indirizzo e del coordinamento della loro attività, è titolare in proprio di una serie di competenze che concorrono in maniera determinante a caratterizzarne il ruolo nell'ambito dell'amministrazione. In particolare, ai sensi dell'articolo 5della legge n. 25del 1997, il Segretario generale predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale fmanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, d'interesse della difesa; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa; esercita le funzioni di direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma.
1999, n. 556 - ma deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri già il 21 aprile 1999 - è venuto ad intrecciarsi con quello relativo all'approvazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che, nel quadro di un complessivo progetto di riforma dell'amministrazione, detta una disciplina di carattere generale relativa a tutti i Ministeri al fine di consentire di procedere alla loro riorganizzazione con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988. Ciò ha indotto il Governo, in sede di adozione dei regolamento in questione, a non disciplinare, se non attraverso una disposizione di contenuto volutamente generico e che rinviava all'adozione di ulteriori atti normativi, l'organizzazione del Segretariato generale della difesa, l'organo attraverso il quale il Segretario generale della difesa avrebbe dovuto esercitare le nuove attribuzioni conferitegli dalla legge n. 25 del 1997.
di nuove competenze al Segretariato generale. In attesa di definire la nuova organizzazione del Segretariato generale, i tre incarichi di livello dirigenziale generale erano stati configurati con riferimento ad attività di consulenza, studio e ricerca. La nuova organizzazione del Segretariato generale prevista dallo schema di regolamento rende possibile e necessario prevedere che ai tre dirigenti generali in organico venga attribuita la responsabilità di un ufficio.
«La IV Commissione,
con le seguenti condizioni:
Roberto LAVAGNINI (FI) propone che il relatore introduca una condizione volta a prevedere, al capoverso 2 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, che il I reparto possa essere retto, in alternativa, anche da un ufficiale generale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti.
Giuseppe MOLINARI (PD-U), relatore, accoglie la proposta del deputato Lavagnini, riformulando corrispondentemente il parere proposto (vedi allegato n. 1)
Il Sottosegretario Gianni RIVERA ringrazia la Commissione per il tempestivo esame del provvedimento in titolo, di cui sottolinea l'urgenza.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi il parere del relatore nel testo riformulato.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, in attuazione della Legge n. 331 del 2000.
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.
Piero RUZZANTE (DS-U), relatore, illustrando il provvedimento in titolo, osserva
che la legge 14 novembre 2000, n. 331 ha delegato il Governo ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della citata legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, nell'arco di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il provvedimento è conseguente alle determinazioni in materia di politica estera, di sicurezza e della difesa adottate dal Governo e dal Parlamento in coerenza con le nuove strategie dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica e con l'obiettivo di garantire pieno sostegno all'operato delle Nazioni Unite e dell'OSCE.
ai fini dell'attribuzione di un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; prevede per gli ufficiali ausiliari riserve di posti pari all'80 per cento per l'accesso ai ruoli tecnici e logistici della rispettiva Forza armata ovvero dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ed estende alla medesima categoria di ufficiali le riserve di posti previste dall'articolo 18 per l'accesso agli equivalenti ruoli tecnico-logistici delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo militare della Croce Rossa e del Corpi di polizia municipale, provinciale e regionale.
Il sottosegretario Gianni RIVERA, nel condividere la dettagliata relazione, ringrazia la Commissione per aver tempestivamente iniziato l'esame del provvedimento. Nell'auspicare quindi l'espressione in tempi brevi del prescritto parere, è favorevole a considerare ogni suggerimento formulato nel corso dell'esame, ricordando l'ampia maggioranza con la quale è stata approvata la legge n. 331 del 2000.
Roberto LAVAGNINI (FI) ricorda che al Senato è stato approvato un ordine del giorno allo scopo di prevedere come causa di dispensa dal servizio di leva il fatto di essere dipendenti con rapporto di lavoro continuativo da almeno sei mesi.
Piero RUZZANTE (DS-U), relatore, osserva che le soluzioni proposte dal deputato Lavagnini, che condivide, potrebbero essere applicabili con l'entrata in vigore del provvedimento in esame.
Valdo SPINI, presidente, nel condividere la proposta di introdurre come causa di dispensa dal servizio militare di leva l'esistenza di un rapporto di lavoro continuativo, desidera sapere, in rapporto alla recente legge istitutiva del servizio civile volontario, quali conseguenze ci saranno ai fini dell'ammissione del personale femminile nell'ambito di tale servizio civile.
Il sottosegretario Gianni RIVERA rileva che il servizio civile volontario in ogni caso entrerà in funzione nella stessa data in cui la leva sarà sospesa.
Roberto LAVAGNINI (FI) ritiene necessario chiarire i termini della coesistenza dei militari di leva, degli obiettori di coscienza e dei volontari ai sensi della legge sul servizio civile volontario.
Piero RUZZANTE (DS-U), relatore, nel rilevare che la scelta per l'obiezione di coscienza va fatta al momento della visita di leva, sottolinea la possibilità del giovane dichiarato inabile alla leva di accedere al servizio civile volontario.
Il sottosegretario Gianni RIVERA sottolinea come, sotto il profilo costituzionale, potrebbero porsi profili problematici se si mantenesse un meccanismo di visita sanitaria obbligatoria anche dopo la sospensione della leva.
Valdo SPINI, presidente, rinvia quindi a domani il seguito dell'esame.
La seduta termina alle 12.20.
Martedì 27 febbraio 2001. - Presidenza del Presidente Valdo SPINI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Gianni Rivera.
La seduta comincia alle 12.20.
Schema di regolamento sull'organizzazione del Segretariato Generale della Difesa (esame - Rel. Molinari).
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, in attuazione della Legge n. 331 del 2000 (esame - Rel. Ruzzante).
5-08800 Stanisci ed altri: Trasferimento di alcuni organi del distretto militare di Lecce nella sede di Bari.
5-08797 Rizzi e Ballaman: Munizioni all'uranio impoverito provenienti da operazioni in Somalia.
Schema di regolamento sull'organizzazione del Segretariato Generale della Difesa (esame - Rel. Molinari).
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, in attuazione della Legge n. 331 del 2000 (esame - Rel. Ruzzante).
Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, in attuazione della Legge n. 331 del 2000 (esame - Rel. Ruzzante).
5-08852 Giannattasio e Lavagnini: Avanzamento degli ufficiali dell'arma dei carabinieri.
7-01032 Gatto e Panattoni: Mancata applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 365/2000.
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
L'articolo 10 della legge n. 25 del 1997 autorizzava, inoltre, il Governo a disciplinare, mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed organismi ad essi collegati. Tuttavia, il procedimento di adozione del predetto regolamento, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
Osserva inoltre che il decreto legislativo n. 300 del 1999 non reca una disciplina esaustiva, sia pure di carattere generale, dell'ordinamento del Ministero della difesa e si limita a prevedere, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21, che il Ministero si articoli in non più di dieci direzioni generali, coordinate da un Segretario generale. Allo stesso tempo, il comma 2 dell'articolo 21, fa salvi taluni atti legislativi preesistenti (la legge n. 25 del 1997 ed i decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 28 novembre 1997, nn. 459 e n. 464), che disciplinano l'ordinamento del Ministero della difesa. L'articolo in esame non menziona, tra l'altro, l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari flnanziari e l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, entrambi di livello dirigenziale generale, originariamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e confermati dal decreto legislativo n. 264 del 1997, che aveva riorganizzato l'area centrale dei Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549,introducendo anche talune disposizioni relative al Segretariato generale.
Pertanto, per disciplinare l'organizzazione del Segretariato generale della difesa, secondo quanto previsto per tutti i Ministeri dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, si è ricorso ad un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, al fine di completare la ristrutturazione dei vertici dell'amministrazione della difesa attuata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 556del 1999 sulla base delle previsioni contenute nella legge n. 25 del 1997.
Illustrando l'articolato del provvedimento in esame, precisa che l'articolo 1 sostituisce l'articolo 1, comma 10, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556del 1999, definendo la struttura organizzativa del Segretariato generale, che si articola nell'ufficio del Segretario generale, di livello dirigenziale non generale, ed in sei reparti di livello dirigenziale titolari di competenze che riflettono le attribuzioni riconosciute al Segretario generale dalla legge n 25del 1997 e specificate dal decreto del Presidente della Repubblica n 556del 1999.
È previsto in particolare che la direzione di tre di tali reparti sia affidata a dirigenti civili mentre gli altri tre verranno affidati a dirigenti militari. Il comma 2 dell'articolo 1, al primo capoverso, dispone che ai reparti assegnati a personale civile siano preposti tre dirigenti del ruolo unico incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con contemporanea soppressione dei tre posti per incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale previsti dal decreto ministeriale 23 dicembre 1997.
Sottolinea quindi come alla creazione degli incarichi dirigenziali da ultimo richiamati si fosse provveduto in attuazione dell'articolo 17 dei decreto legislativo n. 264 del 1997, che, nel quadro della riduzione da 19 a 10 del numero delle direzioni generali e da 5a 2 del numero degli uffici centrali, aveva previsto l'attribuzione
Il secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 1, dispone che l'ufficio ed i reparti di cui si è detto supportino il Segretario generale nell'attività di programmazione e coordinamento concernente l'area tecnico-amministrativa. Al Segretariato generale dovrà, inoltre, essere assegnato personale militare su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate nonché personale civile. L'articolazione di secondo livello dei Segretariato generale è previsto venga stabilita ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988.
Nel condividere l'impianto complessivo del provvedimento, e nonostante la V Commissione non abbia ancora espresso i rilievi di competenza, alla luce dell'urgenza del provvedimento propone il seguente parere, di cui raccomanda una tempestiva approvazione, allo scopo di consentire l'immediata operatività della struttura del Segretariato generale della Difesa:
esaminato lo schema di regolamento di organizzazione del Segretariato generale della Difesa;
rilevata l'opportunità delle modifiche apportate al regolamento 25 ottobre 1999, n. 556, di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25;
esprime
a) nella premessa, nel settimo capoverso, le parole: «in attuazione dell'articolo 17» siano sostituite dalle seguenti: «in attuazione»;
b) all'articolo 1, comma 1, capoverso 1), le parole: «retto da un ufficiale» siano sostituite dalle seguenti: «di livello dirigenziale retto da un dirigente civile o da un ufficiale»;
c) all'articolo 1, comma 1, capoversi 2) e 3) si preveda che il titolare degli uffici ivi disciplinati sia coadiuvato da un vice, in analogia a quanto previsto nei restanti capoversi del medesimo comma».
(Esame e rinvio).
I nuovi indirizzi comportano la ridefinizione del concetto di «difesa della Patria», che ora sostanzialmente si identifica, integrandosi, nel perseguimento delle finalità collettive di sicurezza delle citate istituzioni sovranazionali. In termini di riconfigurazione dello strumento militare, la definizione di nuove finalità e compiti impone l'approntamento e l'impiego di assetti più flessibili, professionalmente preparati, di limitate dimensioni, integrati in ottica interforze e nell'ambito di strutture a spiccata connotazione multinazionale.
Dopo aver ripercorso le tappe delle riforme attraverso le quali si è giunti a riconfigurare e ristrutturare l'intero comparto difesa, ricorda che nei suoi contenuti essenziali il provvedimento, in aderenza a quanto previsto dalla legge delega e nel rispetto delle risorse assegnate, intende disciplinare la ripartizione delle risorse umane nelle categorie costitutive il personale militare, le modalità di reclutamento del personale volontario e le norme tese ad incentivare o favorire le immissioni in ruolo, la sospensione della leva, la configurazione della categoria degli ufficiali ausiliari, l'emanazione di norme correttive urgenti ai provvedimenti normativi afferenti la categoria degli ufficiali, apportando alla disciplina vigente le necessarie modifiche integrative al fine di rendere più agevole e lineare l'applicazione delle norme, in relazione alle mutate esigenze funzionali ed organiche delle Forze armate.
In particolare l'articolo 1 definisce le finalità, l'ambito di applicazione e le rispettive categorie, destinatarie del provvedimento. In particolare, al comma 1, viene espressamente richiamato la previsione di cui all'articolo 3 della legge delega, che stabilisce quale primo obiettivo dei provvedimento, «la graduale sostituzione dei personale in servizio obbligatorio di leva». Invece al comma 2, vengono esplicitamente individuate le categorie destinatarie.
L'articolo 2 fissa la dotazione organica complessiva pari a 190.000 unità, da raggiungere a partire dalla data del 1o gennaio 2007, e la dotazione organica per ciascuna categoria di personale da conseguire alla data del 1o gennaio 2021, con la conseguente determinazione annuale con specifico decreto ministeriale della progressiva riduzione delle rispettive consistenze.
L'articolo 3 afferma la piena validità della disciplina transitoria di cui al decreto legislativo n.490 del 1997 ai fini del conseguimento delle dotazioni organiche degli ufficiali.
L'articolo 4 fissa, per la categoria dei sottufficiali, per gli anni 2001 e 2002, la dotazione organica complessiva dei ruoli e, a decorrere dal 2003, la disciplina transitoria della progressiva riduzione degli organici da conseguire al 31 dicembre del 2020 attraverso il ricorso alla determinazione annuale a mezzo decreto ministeriale.
L'articolo 5 determina le consistenze medie annue massime nel biennio 2001-2002, per i volontari in servizio permanente e per i volontari in ferma breve, nonché le modalità per colmare eventuali carenze organiche nel ruolo dei volontari in servizio permanente. A decorrere dal 2003, rimanda la disciplina transitoria dei progressivo raggiungimento degli organici da conseguire al 31 dicembre del 2020 a determinazione annuale sulla base di un decreto ministeriale.
L'articolo 6 individua i criteri e le modalità per la gestione delle eccedenze ai fini del conseguimento dei volumi organici fissati per il 2020. In particolare prevede il transito del personale militare in esubero nelle qualifiche funzionali del personale civile della difesa o nei ruoli di altre amministrazioni, ovvero in alternativa il collocamento anticipato in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti d'età previsti dalla normativa vigente; demanda la definizione delle modalità dei transiti a distinta determinazione interministeriale; definisce le categorie non destinatarie di tale provvedimento (ufficiali/sottufficiali in ferma obbligatoria); sancisce il collocamento nella categoria della riserva per il personale transitato nel personale civile dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni; rimanda la regolamentazione dell'ausiliaria al decreto legislativo n. 498 del 1997, ai fini dell'eventuale reimpiego nell'ambito dei comuni o della provincia di residenza.
L'articolo 7 fissa al 31 dicembre 2006 la sospensione della leva. In particolare: a partire dal 2002 e fino al 2006, rimanda la determinazione annuale dei contingenti massimi dei militari di leva a specifico decreto ministeriale da emanare con cadenza annuale; determina l'ultima classe di chiamata alle armi (i giovani nati entro il 1985); prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei ministri, per il ripristino dei servizio di leva nei casi previsti dalla legge delegante.
L'articolo 8 definisce i criteri informatori e le modalità per la chiamata alle armi dei personale di leva, rimandando la disciplina unitaria della gestione della leva ad un successivo decreto ministeriale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. In particolare fissa quale vincolo prioritario il reclutamento di personale residente entro i 100 chilometri dalla sede dei reparti di assegnazione; prevede facilitazioni economiche (rimborso oneri di viaggio) per il personale di leva che non risieda a più di 100 chilometri); estende tali benefici anche ai volontari in ferma annuale, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge delega.
L'articolo 9 definisce i criteri ed i requisiti per ottenere i benefici dei ritardo per motivi di studio. In particolare, conferma l'efficacia delle previsioni di cui alla normativa vigente fino a tutto il 2003 e introduce, a partire dal 2004, condizioni più restrittive al fine di evitare che la sola iscrizione all'università costituisca titolo per usufruire dei predetti benefici del ritardo.
L'articolo 10 amplia, in coerenza con alcuni ordini dei giorno approvati in sede parlamentare, le previsioni della normativa vigente in materia di dispensa dalla ferma di leva. In particolare evidenzia come la disposizione di cui al comma 2, in corrispondenza di atti parlamentari di indirizzo già assunti, valorizza i più meritevoli, e che il comma 3 di tale articolo si riferisce ai giovani vittime di sequestri di persona, escludendo la necessità di un periodo minimo di sequestro necessario ai fini della dispensa dal servizio di leva.
L'articolo 11 demanda al Ministro della difesa la responsabilità della definizione dei contingenti di leva autorizzati a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia Penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
L'articolo 12 istituisce la categoria dei volontari di truppa in ferma prefissata disciplinandone decorrenza, durata della ferma, trattamento economico con particolare riguardo all'armonizzazione con i volontari in servizio permanente, estendendo per quanto applicabili, le norme di stato giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente.
L'articolo 13 disciplina il rilascio di licenze e permessi ai volontari in ferma prefissata ed in rafferma biennale, aspetti particolarmente importanti per il benessere e la qualità della vita del personale militare.
L'articolo 14 disciplina l'istituto della licenza straordinaria con riferimento al personale volontario in ferma prefissata.
L'articolo 15 introduce talune modifiche alla vigente normativa concernente i volontari in ferma breve, prevedendo, in particolare, la possibilità di procedere a tre rafferme biennali e la corresponsione di un'indennità mensile pari a 200 mila lire.
L'articolo 16 richiama, apportandovi alcune modifiche, la normativa in materia di volontari in ferma annuale, destinata a trovare applicazione fino all'esaurimento del servizio di leva.
L'articolo 17 contempla specifiche previsioni a favore dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata, per agevolarne l'inserimento nel mondo dei lavoro, prevedendo, in particolare, iniziative in materia di formazione professionale e di riconoscimento di crediti formativi; in particolare sottolinea il rilievo di tale disposizione, necessaria al fine di assicurare ai giovani una prospettiva per il periodo successivo al servizio militare volontario.
L'articolo 18 stabilisce le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata ed in ferma breve in scadenza di ferma per l'assunzione nelle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché nel corpo militare della Croce Rossa e Corpo nazionale dei Vigili dei fuoco, rimandando la definizione della specifica disciplina ad appositi regolamenti governativi da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Vengono altresì previste ovvero incrementate ulteriori riserve di posti relative ai corpi di polizia locali ed alle altre amministrazioni dello Stato.
L'articolo 19 stabilisce in 25 anni l'età massima per il reclutamento dei volontari di truppa volontari in ferma prefissata; al riguardo ritiene necessario prevedere un aumento di tale limite per i giovani laureati.
L'articolo 20 integra e modifica alcune previsioni dei decreto legislativo n. 490 del 1997.
L'articolo 21 istituisce, circoscrivendo in modo rigoroso la possibilità di ricorrervi, la figura dell'ufficiale ausiliario delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e dei Corpo della Guardia di finanza, di cui definisce le fonti di reclutamento e le consistenze.
L'articolo 22 disciplina il reclutamento degli ufficiali di complemento.
L'articolo 23 disciplina le modalità di reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata sia per le Forze armate sia per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, tenendo conto delle rispettive esigenze organico funzionali. In particolare definisce i requisiti e le modalità per l'ammissione ai corsi; determina il trattamento economico; rimanda la definizione delle modalità dei concorsi a specifico decreto ministeriale; determina il grado ed il ruolo ove verranno collocati.
L'articolo 24 disciplina l'applicazione delle norme sullo stato giuridico, avanzamento e trattamento economico degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata, parametrandoli a quelli del complemento; vengono inoltre previste le modalità per l'ulteriore trattenimento in servizio.
L'articolo 25 regolamenta le modalità del richiamo in servizio degli ufficiali destinati a costituire le forze di completamento. In particolare estende l'applicazione delle norme su stato giuridico e trattamento economico degli ufficiali del servizio permanente a quelli delle forze di completamento; prevede le modalità di accesso ai concorsi a «nomina diretta» per gli ufficiali ausiliari che abbiano completato l'anno di servizio complessivo; regolamenta le modalità per il conferimento della nomina, dei grado e dei ruolo di assegnazione dell'ufficiale; stabilisce modalità della ferma, requisiti, procedure e criteri per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile; tutela il trattamento economico dell'ufficiale delle forze di completamento, qualora già dipendente pubblico.
L'articolo 26 estende agli ufficiali ausiliari richiamati alle armi le previsioni normative in materia di conservazione dei posto di lavoro, norme che si applicano a tutte le categorie di lavoratori dipendenti. In particolare prevede incentivi al reclutamento, quali la valutazione dei periodo di servizio prestato nei pubblici concorsi
L'articolo 27 connesso alla recente istituzione dei servizio militare femminile, integra le disposizioni dei decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.298, disciplinando il trattamento delle frequentatrici dei corsi applicativi per gli ufficiali «a nomina diretta» nei caso che subentri lo stato di maternità.
L'articolo 28 disciplina il trattamento economico degli ufficiali di complemento, in ferma prefissata e delle forze di completamento. Viene, inoltre rafforzato il processo di omogeneizzazione portato avanti con l'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e con altri provvedimenti legislativi.
L'articolo 29, al fine di adeguare la disponibilità alle esigenze funzionali da soddisfare, rimanda a specifico provvedimento del Ministro della difesa l'eventuale modifica delle dotazioni organiche delle singole categorie di personale mantenendo fissi gli organici complessivi nel rispetto delle previsioni e degli oneri stabiliti; autorizza inoltre, fino al conseguimento delle datazioni organiche fissate da presente decreto, il reclutamento dei volontari di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente anche in deroga alle disposizioni in vigore in materia di assunzione di personale delle amministrazione pubbliche.
L'articolo 30 prevede modifiche e abrogazioni di norme analiticamente individuate a decorrere dai 1o gennaio 2002, al fine di tenere conto della circostanza che, a decorrere da quella data, troveranno applicazione le nuove disposizioni in materia di volontari di truppa.
Rileva in conclusione come il provvedimento sia estremamente dettagliato e ben fatto, inserendosi nel complesso percorso di riforme in via di completamento. Nel ritenere che talune rigidità dell'assetto normativo individuato potrebbero essere temperate, ritiene in ogni caso importante definire le caratteristiche psico-fisiche del personale da reclutare almeno nei bandi di concorso.
Sulla base delle indicazioni che emergeranno nel corso della discussione, si riserva di formulare uno schema di parere aperto a tutte le osservazioni costruttive dei colleghi. In ogni caso auspica che tale parere possa essere espresso entro la fine della legislatura, invitando tutti i componenti della Commissione a tener conto del rilievo del provvedimento in esame.
Osserva inoltre che è opportuno prevedere che il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale possa essere prolungato oltre il periodo massimo di sei mesi di cui al comma 2 dell'articolo 16, proprio allo scopo di valorizzare tale esperienza al fine di consentire l'ingresso di tale personale nei ruoli permanenti effettivi.
Suggerisce inoltre che i giovani di leva che indichino una preferenza all'atto della visita iniziale siano accontentati, prevedendo la possibilità di svolgere anche il servizio militare volontario a ferma breve nei corpi e nelle specialità per le quali attualmente tale possibilità non è prevista, come ad esempio, la «Folgore».
Invita il relatore ad accogliere queste indicazioni nel suo parere.
Desidera, inoltre, sapere se permarrà un meccanismo analogo all'attuale sistema di visita medica obbligatoria ai fini dell'arruolamento di leva.
Osserva, inoltre, che in quest'ultima legge si prevedono visite mediche per i volontari civili a carico del servizio sanitario nazionale.
Ritiene in ogni caso possibile accogliere i rilievi formulati nel parere che si riserva di proporre alla Commissione.