Doc. IV, n. 17-A





Onorevoli Colleghi! - Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo Dott. Gioacchino Scaduto con propria ordinanza 05/03/1999 ha disposto la custodia cautelare in carcere di Buffa Michele, e di altre 7 persone, tra cui l'onorevole Marcello Dell'Utri indagate per vari reati.
All'onorevole Dell'Utri sono ascritti, in particolare, i delitti di estorsione tentata ed aggravata e di calunnia aggravata, in concorso sempre con altri soggetti.
L'8 marzo successivo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo Dott. Gian Carlo Caselli trasmetteva al Procuratore Generale della Repubblica presso la locale Corte d'Appello il plico contenente la predetta ordinanza nonché richiesta di autorizzazione all'arresto nei confronti dell'onorevole Marcello Dell'Utri, diretta al Presidente della Camera dei Deputati. In pari data il Procuratore Generale Dott. Vincenzo Rovello rimetteva al Presidente della Camera dei Deputati l'ordinanza di cui sopra nonché la richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare accludendo anche la relativa documentazione.
Come si evince dalla ordinanza del G.I.P. Dott. Scaduto, all'onorevole Dell'Utri sono contestate tre distinte ipotesi di reato:
a) Estorsione tentata ed aggravata in concorso. In Trapani, Palermo e Milano dal 1990 al 1993.
b) Partecipazione ad associazione per delinquere diretta al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In Palermo, Milano e Caracas oltre che in altre località del territorio nazionale ed estero dall'ottobre del 1995 sino a tutto il 1996.
c) Calunnia aggravata in concorso. In Paliano, Palermo ed in altre località del territorio nazionale il 27/07/1997 ed in data anteriore e successiva.

Per i reati di cui ai capi «a» e «c» è stata disposta dal GIP la custodia cautelare, rispettivamente per quattro mesi ed a tempo indeterminato, per quello di cui al capo «b», tale misura non è stata disposta.
Il GIP riferisce che in data 22/10/1996 la Procura della Repubblica di Palermo, Direzione Distrettuale Antimafia, chiedeva che fosse emesso nei confronti dell'onorevole Dell'Utri, già presidente della società Publitalia 80 ed attuale deputato del Parlamento italiano, decreto di rinvio a giudizio per rispondere del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa.
Il G.I.P. ricorda che dal ponderoso materiale investigativo raccolto dall'accusa era emerso a carico dell'onorevole Dell'Utri un complesso quadro indiziario che ne delineava duraturi collegamenti, risalenti agli anni 60, con l'associazione mafiosa «Cosa Nostra» perpetuatisi e consolidatisi, in un più generale quadro di reciproci interessi e scambio di favori, contestualmente alla crescita ed alla affermazione dell'onorevole Dell'Utri, quale esponente del mondo imprenditoriale e finanziario milanese, prima, e quale esponente del mondo politico, dopo.
Il G.I.P. ricorda altresì che in data 19/05/1997 l'onorevole Dell'Utri veniva rinviato a giudizio per rispondere di tutti i delitti al medesimo iscritti.
Il processo in questione è tuttora in trattazione davanti al Tribunale di Palermo.

Sul capo «B» «Partecipazione ad associazione per delinquere diretta al traffico internazionale di sostanze stupefacenti».

L'ordinanza oggetto del nostro esame, invertendo l'ordine seguito dal P.M., affronta come primo punto la vicenda di cui al capo b) delle imputazioni, che trae origine dalle dichiarazioni rese in più riprese da tale La Piana Vincenzo, trafficante di stupefacenti, nipote acquisito del boss mafioso Gerlando Alberti, e, tramite questi, in stretti rapporti con altri esponenti mafiosi ed in particolare con Mangano Vittorio.
Il G.I.P. fa presente che da tali dichiarazioni non è scaturito a carico dell'onorevole Dell'Utri, diversamente da quanto avvenuto per altri coindagati, un compendio indiziario definibile come grave in relazione al delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, delitto per il quale infatti il P.M. non ha avanzato nei suoi confronti alcuna richiesta. Tuttavia dette dichiarazioni e le indagini che ne sono scaturite hanno, ad avviso del G.I.P., certamente arricchito ed ulteriormente precisato, nei riferimenti temporali, il quadro indiziario già emerso a carico dell'onorevole Dell'Utri nel procedimento concernente il reato associativo, come già detto attualmente in trattazione davanti al Tribunale Penale di Palermo, e di tale arricchimento dovrà necessariamente tenersi conto all'atto della valutazione della gravità degli indizi e delle esigenze cautelari connesse ai delitti al medesimo contestati ai capi a) e c).
Il nucleo essenziale del quadro probatorio è quindi costituito dalle propalazioni del collaboratore La Piana che, pur non avendo fatto parte di Cosa Nostra ma avendone conosciuto uomini, azioni e vicende in ragione del suo rapporto di parentela con l'Alberti ed in ragione del suo pieno inserimento in uno specifico settore, quello del traffico di tabacchi prima e del traffico di stupefacenti dopo, in cui maggiormente attiva era l'organizzazione ed avendo ammesso di avere partecipato a pieno titolo all'associazione finalizzata ai predetti traffici illeciti, ha dato dimostrazione di volersene dissociare riferendo all'Autorità Giudiziaria e di Polizia non soltanto ciò che lo riguardava personalmente ma anche fatti e circostanze relativi alla vita ed alla struttura dell'associazione e denunciando crimini e responsabilità individuali di altri associati.
Secondo il G.I.P., le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia La Piana Vincenzo sarebbero state puntualmente riscontrate dalle convergenti dichiarazioni di altri «attendibili» collaboranti (ed in specie Cucuzza Salvatore e Zerbo Giovanni) e dall'esito dell'attività di riscontro, di intercettazione telefonica e dinamica sul territorio.
Le dichiarazioni di La Piana avrebbero dimostrato l'attualità dei rapporti intrattenuti dall'onorevole Dell'Utri con personaggi organicamente inseriti nell'associazione mafiosa Cosa Nostra o comunque stabilmente collegati a tale sodalizio criminale; il coinvolgimento dell'onorevole Dell'Utri in attività criminali di particolare gravità (nella specie progettazione ed organizzazione di traffici internazionali di stupefacenti); la realizzazione da parte dell'onorevole Dell'Utri di iniziative finalizzate ad agevolare Mangano Vittorio (esponente di vertice di Cosa Nostra e possibile teste a suo carico nel processo in corso a Palermo) onde ottenere la revoca dello stato di detenzione o, quantomeno, un alleggerimento del regime carcerario sofferto dal Mangano; l'organizzazione da parte dell'onorevole Dell'Utri di attività dirette ad inquinare le fonti probatorie raccolte dagli organi inquirenti.
Il G.I.P. ricorda ancora che il La Piana, in virtù del rapporto intrattenuto con Gerlando Alberti (comprovato dai numerosi colloqui con lui avuti nelle strutture carcerarie in cui era ristretto), avrebbe avuto modo di conoscere ed intrattenere rapporti personali con numerosi esponenti di rilievo di Cosa Nostra, tra cui i fratelli Fidanzati, Francesco Marino Mannoia, Salvatore Contorno, Tommaso Buscetta, i fratelli Bono, Pippo Calò ed altri. Anche in tempi recenti, dopo la sua scarcerazione definitiva avvenuta l'8/7/1994, il La Piana avrebbe mantenuto rapporti con i reggenti del mandamento mafioso di Porta Nuova, Mangano Vittorio e Cucuzza Salvatore.
Tali vicissitudini gli consentivano di acquisire un consistente patrimonio di informazioni sugli appartenenti all'associazione mafiosa e sulle attività illecite da loro poste in essere; come emergeva con tutta evidenza sin dall'inizio della sua collaborazione con la giustizia.
A partire dalla pagina 24 dello stampato il G.I.P. riporta le varie dichiarazioni rese dal La Piana (dal primo interrogatorio del 03/12/1997 all'ultimo del 13/03/1998). In questa sede riteniamo opportuno richiamare soltanto i passaggi che, coinvolgendo l'onorevole Dell'Utri, assumono rilievo ai fini della nostra indagine.
Nei primi interrogatori si evincono i rapporti tra La Piana e Mangano Vittorio ed il genero di quest'ultimo Di Grusa Enrico che, subito dopo l'arresto del suocero, avvenuto nell'aprile del 1995, si adopera per ottenerne il trasferimento dal carcere di Pianosa ad altra struttura, ricordando i molteplici interventi effettuati da tale Avv. Crasta, che vantava particolari amicizie con determinati magistrati operanti all'interno del Ministero di Grazia e Giustizia.
Nel corso dell'interrogatorio del 05/11/1997 il La Piana menziona per la prima volta l'onorevole Marcello Dell'Utri come la persona che, dopo l'Avv. Crasta, era stata interessata da Enrico Di Grusa per ottenere il trasferimento ed, addirittura, la scarcerazione del suocero Mangano Vittorio. Ciò avvenne durante un viaggio verso Milano allorché il Di Grusa gli disse che sarebbero «andati da Dell'Utri, che dovevano parlare con lui» il quale «si sarebbe interessato della cosa (cioè del trasferimento di Mangano)».
Nel corso di tale interrogatorio il La Piana ricorda che il giorno successivo era stato fissato un appuntamento alle ore 12.30 in un ristorante vicino a Piazzale Corvetto. All'appuntamento si trovavano già due persone che il La Piana non conosceva, uno dei quali si faceva chiamare «Nino». Entrambi erano «amici» di Mangano mentre il La Piana fu presentato come nipote di Gerlando Alberti.
Dopo qualche tempo arrivò con la sua auto con autista l'onorevole Dell'Utri. Ci furono le presentazioni e, secondo il collaboratore, Dell'Utri già conosceva le due persone di cui sopra così come Enrico Di Grusa. Soltanto il La Piana non era da lui conosciuto tant'è che l'onorevole Dell'Utri, indicandolo, chiese a Di Grusa se fosse stato lui la persona di cui gli avevano parlato. L'onorevole Dell'Utri aveva fretta, non si fermò a pranzo e rimase al ristorante circa una ventina di minuti.
Invitato da Di Grusa, il La Piana espose nell'occasione all'onorevole Dell'Utri che per il problema di Vittorio Mangano si erano già recati dall'Avv. Crasta, precisandogli che quest'ultimo gli aveva detto che «il caso è molto difficile (...) si tratta di una cosa politica (...) bisogna trovare qualche persona giusta» e che avrebbe comunque provato a far ottenere a Mangano il trasferimento da Pianosa al centro clinico di Pisa.
Dell'Utri disse che non conosceva personalmente l'Avv. Crasta, ma che ne aveva sentito parlare, aggiungendo però che «non era sicuro che fosse la persona giusta per saltare questa quaglia», dato che «è di politica opposta» e che «i giornali stanno parlando un po' troppo» ma che comunque avrebbe visto il da farsi concludendo così: «datemi qualche giorno di tempo, ci teniamo in contatto». Venne poi concordato con l'onorevole Dell'Utri un appuntamento che avvenne o la sera dopo o due sere dopo al ristorante Luigi di Via Marcona sempre a Milano. In occasione di questo secondo incontro furono presenti tutti quelli dell'incontro precedente.
L'onorevole Dell'Utri confermò che si stava interessando non solo per ottenere il trasferimento di Vittorio Mangano, ma addirittura la scarcerazione, aggiungendo peraltro che c'erano dei problemi in quanto «il Cavaliere sta nelle acque sporche e brutte e ci dobbiamo tenere abbottonati». L'onorevole Dell'Utri avrebbe altresì aggiunto che si sarebbe fatto sentire con il Di Grusa.
Nel corso dell'interrogatorio del 03/12/1997 il La Piana chiarisce alcuni particolari in merito al terzo incontro con l'onorevole Marcello Dell'Utri che sarebbe avvenuto in un immobile di Rozzano.
Nell'occasione il collaboratore precisa che il ristorante in zona Piazzale Corvetto dove era avvenuto il primo incontro conteneva dieci-dodici tavolini al massimo e che serviva anche piatti pugliesi.
Tale primo incontro era avvenuto perché l'Avv. Crasta gli aveva detto che c'era necessità di un «intervento politico». Di Grusa andò a parlare con il Mangano ed in seguito gli disse che dovevano andare a trovare l'onorevole Dell'Utri. Il Dell'Utri arrivò con una Mercedes ed il collaboratore non vide l'autista. Il secondo incontro avvenne al ristorante Luigi specializzato in pesce. In tale seconda occasione l'onorevole Dell'Utri rimase quasi due ore e disse: «è troppo martellato il Cavaliere» e questa frase venne poi commentata dal Di Grusa (una volta andato via l'onorevole Dell'Utri) dicendo che in effetti in quel periodo tutti davano addosso a Berlusconi.
Il collaboratore aggiunse che gli incontri e i contatti tra l'onorevole Dell'Utri e Di Grusa non si erano limitati alla situazione carceraria del Mangano ma avevano riguardato un progettato traffico di stupefacenti dalla Colombia, alla fine non realizzatosi per cause indipendenti dalla volontà degli associati. A tal proposito già nel corso dell'interrogatorio del 14/11/1997 il collaborante aveva riferito di avere proposto, nella seconda metà del 1995, a Cucuzza Salvatore, a quel tempo latitante e reggente del mandamento di Porta Nuova, una importazione di cocaina dalla Colombia che doveva essere fornita da D'Agostino Saro, persona già implicata in precedenti traffici internazionali di stupefacenti e residente a Bogotà. In effetti secondo il La Piana il contatto con il Cucuzza trae origine da una richiesta di quest'ultimo (preceduta da un'analoga richiesta da parte di Mangano Vittorio) di recuperare presso il D'Agostino il denaro investito da Brusca Giovanni in un pregresso traffico di cocaina dalla Colombia che non era andato a buon fine a causa della delazione di un infiltrato. Tale contatto con il Cucuzza offre l'occasione al La Piana per proporre al Cucuzza l'importazione di cocaina dalla Colombia tramite il D'Agostino che ivi risiede.
Il racconto del La Piana, peraltro confermato in tutti i suoi particolari dalle indagini di P.G. e dalle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori interessati personalmente alla vicenda, prosegue dunque sui ripetuti tentativi di far arrivare la cocaina in Italia; progetti non portati a termine a causa dell'arresto del D'Agostino, sorpreso all'aeroporto di Roma in possesso di cocaina. Tuttavia il progetto non viene abbandonato, come emerge dalle dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 14/11/1997 dal La Piana, che riferisce della disponibilità dell'onorevole Dell'Utri a finanziare l'importazione della cocaina.
Il collaboratore parla di un certo Emanuele di Palermo che, tornato da Bogotà, si incontrò con lui e con Enrico Di Grusa riferendo loro che c'era la possibilità di importare 100 kg. di cocaina al prezzo di 25.000.000 al kg. con pagamento metà alla consegna e metà a 30 giorni. Di Grusa andò a riferire a Mangano e tornò dicendo che era necessario andare a Milano «dall'amico» per trovare i soldi specificando che si trattava, cosa non necessaria perché intuibile, dell'onorevole Dell'Utri. Andarono entrambi a Milano per reperire la somma di L. 1.200./1.300.000.000=. Il giorno dopo l'arrivo il Di Grusa disse al collaborante che avrebbero dovuto attendere alcuni giorni poiché l'onorevole Dell'Utri era a Roma. Dopo un paio di giorni venne fissato l'appuntamento con l'onorevole Dell'Utri a Rozzano e più precisamente in un capannone in cemento di colore chiaro con ai lati altre strutture simili. Il collaborante riferisce di essere rimasto qualche tempo di sotto «per educazione» mentre il Di Grusa salì e dopo qualche tempo gli disse di salire a sua volta. All'interno del capannone vi era un bellissimo ufficio, molto elegante. Erano presenti le due persone incontrate nelle due precedenti occasioni al ristorante e che erano i gestori del capannone. C'era anche l'onorevole Dell'Utri.
Parlarono del più e del meno ed anche della posizione di Mangano per il quale fu chiesto da Di Grusa se sarebbe stato scarcerato e Dell'Utri rispose: «ci stiamo pensando». Dopo una ventina di minuti il collaboratore ed il Di Grusa se ne andarono ed in auto quest'ultimo, parlando del finanziamento, gli disse che «tutto era a posto» e che avrebbero dovuto solo aspettare qualche giorno. Il collaborante aggiunge che in sua presenza il Di Grusa non affrontò l'argomento con l'onorevole Dell'Utri.
Tornati a Palermo, si incontrarono con Emanuele a cui dissero che occorreva attendere 4 o 5 giorni ma nel frattempo questi fu arrestato per problemi suoi. A quel punto Di Grusa tornò a parlare con Mangano per concordare il da farsi e dopo il colloquio gli disse che non se ne faceva più niente dal momento che secondo Mangano era meglio lasciare perdere tutto perché «il destino ci va contro». In seguito il collaborante riferisce di non avere più svolto attività illegali con Di Grusa che nel frattempo si era trasferito a Milano. Gli ultimi rapporti con lui sarebbero risaliti a fine 96 inizio 97. Il Di Grusa viveva a Milano «da latitante» e gli disse che aveva paura che arrivassero a lui nell'ambito dell'indagine sull'onorevole Dell'Utri aggiungendo che «era responsabile» il suo telefono cellulare tanto che gettò il telefonino in una tinozza d'acqua poi estrasse la scheda e la stracciò. Nell'ultimo periodo Di Grusa aveva una Ditta in Viale Lucania. Il collaborante non sa bene quale attività svolgesse. Presso tale ditta si trovavano spesso anche i due personaggi presenti agli incontri con l'onorevole Dell'Utri.
Nell'interrogatorio del 06/02/1998 il collaborante riferisce di avere assistito soltanto ad una delle telefonate intervenute tra il Di Grusa e l'onorevole Dell'Utri. Si trovavano fermi all'interno dell'autovettura del Di Grusa. Rispose direttamente l'onorevole Dell'Utri. In precedenza assistette ad altra telefonata effettuata ad un ufficio dell'onorevole Dell'Utri perché il Di Grusa, che nell'occasione non chiamò dal cellulare, chiese del medesimo onorevole Dell'Utri presentandosi con nome falso. Il collaborante non assistette alla telefonata.
Nell'interrogatorio del 13/02/1998 il collaborante riferisce che informò Gerlando Alberti del previsto incontro con l'onorevole Dell'Utri. Alberti gli disse che non conosceva personalmente l'onorevole Dell'Utri aggiungendo peraltro che «Vittorio (Mangano) era messo molto bene con Dell'Utri». La Piana fu quindi autorizzato ad andare all'incontro con Dell'Utri anche perché, come aggiunse Alberti, questo rapporto poteva tornargli utile. Alberti, che in quel momento era in carcere, fu tenuto al corrente dei successivi incontri con Dell'Utri e raccomandò a La Piana di tenersi a disposizione delle persone alle quali faceva capo il contatto con Dell'Utri.
Il La Piana aggiunse nell'occasione che anche il proprietario del secondo ristorante in cui avvenne il nuovo incontro con l'onorevole Dell'Utri «è al corrente di questo incontro dato che si avvicinò in modo ossequioso allo stesso Dell'Utri».
Nel corso di tale interrogatorio vengono sottoposte al La Piana alcune fotografie ritraenti Currò Antonino che il La Piana indica come il «Nino» che partecipò agli incontri con l'onorevole Dell'Utri.
Nell'interrogatorio del 13/3/1998 il La Piana specifica che negli ambienti mafiosi tutti erano a conoscenza del fatto che l'onorevole Dell'Utri era legato a Mangano e che quest'ultimo gli aveva detto che i rapporti erano nati nell'ambiente ippico milanese. Nel 1983, essendo codetenuto con il Mangano e con Pullarà Giovanni all'Ucciardone, aveva avuto modo di assistere ad un diverbio tra i due che riguardava proprio Dell'Utri Marcello con il quale entrambi vantavano rapporti. In quell'occasione parteciparono alla discussione anche altri mafiosi tra cui Montalto Salvatore e Bontate Giovanni detto l'«avvocato».
Nel 1978-1979, trovandosi insieme al Mangano, era andato presso un bar di Via Sila ove uno dei fratelli Fidanzati aveva comunicato al Mangano che era passato Dell'Utri e gli aveva lasciato detto che lo cercava.
Nel 1994 Mangano gli aveva detto di aver ricevuto ordine da Rima di non avere più rapporti con Berlusconi e che poteva però tenere i suoi rapporti personali con Dell'Utri. In particolare ciò era stato detto al Mangano in quanto - a seguito degli attentati subiti dalle sedi Standa nella provincia di Catania egli aveva cercato di intervenire e gli era stato detto di rimanere al di fuori e di «farsi i fatti suoi».
Il Pubblico Ministero, nel corso del predetto ultimo interrogatorio di La Piana, gli esibisce le fotografie di Currò Antonino Salvatore e di Sartori Natale che il collaborante riconosce come le due persone incontrate nel magazzino di Rozzano. Secondo il G.I.P. importanti conferme in ordine agli episodi narrati dal La Piana vengono da Cucuzza Salvatore e Zerbo Giovanni, rispettivamente ex reggente del mandamento di Porta Nuova ed ex factotum di Mangano Vittorio e dello stesso Cucuzza, entrambi collaboratori di giustizia. In particolare, sia il Cucuzza che lo Zerbo confermano i contatti avuti con il La Piana in relazione al recupero presso D'Agostino Rosario del denaro investito in un vecchio traffico di stupefacenti nonché alla progettata e non conclusa importazione di cocaina dalla Colombia.
Su quest'ultimo punto il G.I.P. evidenzia come entrambi i dichiaranti nulla dicano dell'interessamento del Dell'Utri a finanziare l'importazione dello stupefacente; circostanza, ad avviso del medesimo G.I.P., spiegabile considerato che l'incontro tra il La Piana e il Dell'Utri nel capannone di Rozzano (e cioè quando quest'ultimo ha fornito la propria disponibilità al citato finanziamento) è avvenuto in epoca sicuramente successiva all'arresto ed alla collaborazione sia del Cucuzza che dello Zerbo.
Sempre secondo il G.I.P. anche Brusca Giovanni avrebbe fornito utili indicazioni sulla figura criminale del Di Grusa nonché dei contatti milanesi di Mangano Vittorio.
In effetti nell'interrogatorio del 15/7/97 il Brusca riferisce dei rapporti tra il Mangano ed un imprenditore operante a Milano titolare di un'impresa di pulizia, anticipando così di alcuni mesi le rivelazioni del La Piana sul conto di Sartori Natale.
Riferisce il Brusca: «in particolare confermo che seppi dai giornali delle amicizie che il Mangano aveva al nord e gli chiesi se fosse vero. Il Mangano mi disse che aveva gestito l'azienda della villa di Silvio Berlusconi, che «l'amicizia era rimasta, ma i fili si erano un po' rotti» sino a quando, negli ultimi anni, non aveva cercato di riprenderne le fila. In particolare io stesso, per il tramite del Mangano, tentai di riprendere questi fili e venni interrotto poi dal mio arresto. Il Mangano mi parlò anche di un suo amico imprenditore al nord, titolare di un'impresa di pulizia (come il Sartori ed il Currò) che era in rapporti col Berlusconi e poteva fare da tramite con quest'ultimo. Nulla mi disse il Mangano su Dell'Utri Marcello».
Il G.I.P. ricorda in nota che nella rubrica di Dell'Utri è stato trovato il nominativo del Sartori con accanto il nome della società ECOSEA.
Dalle attività di P.G. è risultato che il «Nino» menzionato dal collaboratore come la persona presente ai tre incontri con il Dell'Utri è Currò Antonino Salvatore.
È stato altresì individuato il capannone di Rozzano, luogo del terzo incontro del collaboratore con il Dell'Utri e l'immobile in Via Monte Penice n. 9 risulta essere di pertinenza della Soc. Coop. MISTRAL. In data 22/12/1997 veniva individuato il ristorante trattoria di Via Benaco 17 a circa 300 mt. da Piazzale Corvetto indicato dal collaboratore come luogo del primo incontro col Dell'Utri.
Mangano Vittorio, dopo l'arresto del 03/04/1995, è stato più volte trasferito da Pianosa a Pisa e viceversa come indicato dal La Piana e durante la detenzione a Pianosa egli ha avuto diversi colloqui con il genero Di Grusa Enrico. Sono state individuate due ville di proprietà dell'Avv. Crasta Francesco ed un ristorante con piscina tutti ubicati in località Cerenova (Roma) poco distanti dalle ville dei personaggi politici (Scalfaro e Ciampi) menzionati dal La Piana.
Sulla vicenda del trasferimento di Mangano Vittorio dal carcere di Pianosa il GIP riferisce che l'11/11/1995 il deputato Pietro Di Muccio di Forza Italia, in visita a Pianosa, colloquiò con il Mangano e che il direttore di Pianosa Dott. Pier Paolo D'Andria ha prima negato («non ha avuto colloqui») e poi con altri fax precisato che il medesimo «ha avuto contatto» con il detenuto.
Il 02/11/1995 Di Muccio convoca una conferenza stampa e viene diramato dispaccio ANSA del seguente tenore: «chiedo a Caselli: è vero o no che magistrati della sua Procura vanno in giro a domandare a veri o presunti mafiosi se sanno qualcosa dell'onorevole Berlusconi?».
«Il deputato di Forza Italia Pietro Di Muccio ha rivolto il quesito a distanza nel corso della conferenza stampa indetta dal comitato Italia Giusta per illustrare i risultati della visita di ieri al carcere di Pianosa cui ha partecipato anche il portavoce del comitato Giorgio Stracquadanio». «Il Procuratore capo di Palermo - secondo Di Muccio - smentendo nei giorni scorsi che il nome di Berlusconi fosse iscritto nel registro degli indagati, si è dato non la zappa sui piedi ma un carrarmato, perché non avevamo mai affermato questo. Ieri abbiamo però avuto conferma - ha affermato Stracquadanio - che il suo nome è stato inserito nel registro «altre notizie» che, senza porre scadenze di termine, permette ai magistrati di attingervi per compiere veri e propri atti di indagine». Indagini che Di Muccio ha definito, se vere, «oblique, strumentali, con l'unico obbiettivo di incastrare Berlusconi».
Stracquadanio ha parlato di un detenuto di Pianosa «unico indagato in un processo per associazione mafiosa, arrestato a maggio» cui il 28 di quel mese sarebbe stato appunto chiesto se aveva qualcosa da dire su Berlusconi.
Dopo qualche giorno e cioè l'8/11/95 il Mangano viene trasferito da Pianosa a Pisa senza che l'ufficio del P.M. ne venisse informato per la necessaria autorizzazione.
Il 24/09/1998 l'agenzia di stampa ANSA diffondeva la notizia della collaborazione di La Piana Vincenzo e delle sue accuse nel confronti di Dell'Utri con il seguente comunicato: «da mesi un nuovo collaboratore di giustizia Vincenzo La Piana pregiudicato per traffico di cocaina, che si definisce "amico" di Paolo Berlusconi, fratello del leader di Forza Italia, avrebbe formulato nuove accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, imputato a Palermo in concorso in associazione mafiosa, su presunti rapporti tra il deputato ed esponenti della criminalità mafiosa». Tale inopinata fuga di notizie riguardanti un'attività investigativa rimasta segreta per oltre un anno (e cioè dal maggio 1997, data delle prime dichiarazioni del La Piana) determinava una serie di contatti telefonici poi culminati in un incontro tra il Sartori ed il Dell'Utri svoltosi in data 12/10/1998 nell'ufficio di quest'ultimo.
In una prima telefonata del 25/9/98 da un cellulare in uso a Sartori Natale diretta a Formisano Daniele, nipote di Mangano Vittorio, si confermava il persistente interessamento del Sartori e di Currò Antonino («Nino») relativamente alla situazione carceraria del Mangano con particolare riferimento ad una presunta incompatibilità delle condizioni di salute di quest'ultimo con lo stato di detenzione.
In una seconda telefonata del 30/9/98 Sartori Natale registrava nella segreteria telefonica di un cellulare in uso a Currò Antonino il seguente messaggio: «ciao Nino sono le 19.00 volevo solo comunicarti che ho telefonato a quel signore lì: non c'è a Milano è a Roma. Dovrebbe rientrare in settimana e appena rientra sicuramente mi fanno incontrare».
In data 08/10/1998 veniva registrata una telefonata nella quale Albieri Gabriella, segretaria di Dell'Utri, fissava un appuntamento tra lo stesso Dell'Utri ed il Sartori per il giorno 12/10 ore 09.30 presso gli uffici di Milano Due. Il luogo e l'orario programmati venivano poi spostati con una telefonata del 12/10/1998 dell'Albieri che comunicava al Sartori che esso si sarebbe svolto negli uffici di Dell'Utri di Via Senato 14, come in effetti documentato dai servizi di appostamento e pedinamento effettuati da personale della DIA di Milano.
Che l'incontro tra il Dell'Utri e il Sartori fosse determinato dalla preoccupazione di entrambi a seguito della diffusione a mezzo stampa della collaborazione del La Piana con gli organi inquirenti, emergerebbe «all'evidenza» (secondo il GIP) non solo dalla ricostruzione logica e cronologica degli eventi ma anche dal contenuto di alcune successive conversazioni telefoniche tra il Sartori, il Currò e Formisano Daniele intercorse lo stesso giorno dell'incontro.
Nel corso della telefonata delle ore 10.31 tra Formisano e Sartori quest'ultimo raccontava, pur senza riferimenti espliciti, dell'incontro appena avuto (precisando che «è stato là») e verosimilmente riferendosi alla notizia della collaborazione del la Piana spiegava che il Dell'Utri aveva espresso incredulità: «mi sembra una cosa assurda (....) sono tutte chiacchiere (....) la gente chiacchiera (....) mi sembra assurdo però chiedo (....) mi informo (...) vi faccio sapere».
Parimenti «significativa» risulterebbe poi la conversazione telefonica intercorsa sempre il 12/10/1998 nel corso della quale il Sartori riferisce al Currò l'andamento dell'incontro con il Dell'Utri: «ma sembra impossibile però verifico e poi le faccio sapere». Conclusivamente, per quanto riguarda il capo b), il GIP ritiene che le dichiarazioni di La Piana siano pienamente attendibili sia sotto il profilo intrinseco che estrinseco. La collaborazione del La Piana sarebbe maturata spontaneamente, quando aveva terminato di scontare la pena e non era sottoposto ad indagine. Le sue dichiarazioni presenterebbero il carattere della costanza, della reiterazione, della precisione e ricchezza di particolari così da avere consentito un'approfondita attività di ricerca, di conferma e di riscontri anche di carattere oggettivo.
Per quanto riguarda la posizione dell'onorevole Dell'Utri, il GIP rileva che sebbene le indagini non abbiano fatto emergere per lui gravi indizi di colpevolezza, ragione per la quale non è stata avanzata nei suoi confronti, così come per i suoi coindagati, richiesta di custodia cautelare in carcere, esse, tuttavia, hanno delineato un assai allarmante quadro di rapporti, proseguiti si può dire fino ad oggi - va ricordato il suo incontro con il Sartori soltanto nell'ottobre 1998 -, con esponenti della consorteria mafiosa Cosa Nostra come Mangano Vittorio, del quale non può non essergli nota la caratura mafiosa o con soggetti ad esso strettamente collegati, quali Di Grusa Enrico, Sartori Natale e Currò Antonino: tutti da ritenersi attivi nel lucroso settore del traffico di stupefacenti e, tutto ciò nonostante il Dell'Utri si trovi in atto imputato nel processo in corso a Palermo per il delitto di concorso esterno in quella stessa associazione mafiosa. Ma le indagini avrebbero altresì fatto emergere come ai rapporti in questione non sia estraneo l'intento di tutelare in ogni modo Mangano Vittorio, vero depositario di ogni conoscenza concernente i rapporti tra lo stesso Dell'Utri e l'organizzazione mafiosa e, di conseguenza, potenziale gravissimo pericolo per lo stesso Dell'Utri. Secondo il GIP da tali rapporti non potrà prescindersi all'atto della valutazione delle esigenze cautelari evidenziate dal P.M. con riguardo ai due capi di imputazione per i quali il medesimo ha avanzato la richiesta di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Dell'Utri.
In merito al capo «B» l'onorevole dell'Utri con la sua memoria pone in evidenza quelli che lui definisce errores in procedendo, concreti indizi di approccio persecutorio, da parte dei magistrati palermitani.
Il coinvolgimento dell'onorevole Dell'Utri in tale definita grottesca vicenda, pur nella inconsistenza degli elementi a carico, denota secondo il parlamentare un maldestro disegno denigratorio, finalizzato solo a imbrattare il suo onore con sinistri sospetti.
Essi traggono origine dagli interrogatori di La Piana Vincenzo, le cui contraddittorie dichiarazioni non sarebbero mai state sottoposte a quella elementare attività di verifica, obbligatoria per investigatori che si prefiggano l'accertamento della verità processuale e non pervicaci accanimenti nei confronti di membri delle Istituzioni.
Come è noto, il La Piana riferisce della presenza dell'onorevole Dell'Utri in tre incontri, cui lo stesso La Piana avrebbe partecipato unitamente al nipote di Mangano, Di Grusa Enrico, a Currò Antonino e Sartori Natale.
Quanto affermato dal La Piana in ordine ai primi due incontri sarebbe totalmente falso, come risulta anche attraverso le dichiarazioni acquisite dai difensori dell'onorevole Dell'Utri, ex articolo 38 disp. att. c.p.p., del proprietario e gestore - dell'epoca - del ristorante di via Benaco n. 17, a nome Luigi Giovannetti e l'intervista del giornalista del quotidiano «La Stampa» Paolo Colonnello, relativamente a dichiarazioni dei titolari del ristorante «La Risacca» di via Marcona riportata nel numero dell'11.3.99 in un articolo dal titolo «Milano un giallo a tavola - i proprietari di un noto ristorante: «Qui nessun incontro con i pentiti».
Queste le dichiarazioni del Giovannetti:
«Sono stato gestore e titolare per circa 37 anni, dal 1961, di un ristorante in via Benaco n. 17 di Milano, di un locale di mia proprietà costituito da due stanze per un totale di circa 12 tavoli e circa 60 coperti, utilizzati in due turni. Il primo turno era per lo più frequentato da operai, ed il secondo che iniziava verso le ore 13,00 frequentato anche da professionisti e membri delle forze dell'ordine. La mia cucina era prettamente lombarda ma non pugliese sicuro, salvo qualche volta facevo orecchiette con le cime di rapa o broccoletti. Il personale era costituito da me, da mio fratello Ruggero da mia sorella Gabriella e da mia nipote Sara, deceduta nel 1997». Mostrata una fotografia dell'onorevole Dell'Utri insieme al Maestro Muti, il Signor Giovanetti dichiara: «non ho mai visto la persona con gli occhiali che mi viene indicata come l'onorevole Marcello Dell'Utri nel locale, riconosco invece il Maestro Riccardo Muti nella fotografia, avendolo visto in televisione». Mostrato quindi di persona l'onorevole Marcello Dell'Utri, sopraggiunto per richiesta dell'Avv. Federico, il Signor Giovanetti dichiara: «no, non ho mai vista la persona qui davanti a me, indicatami e presentatasi come l'onorevole Marcello Dell'Utri». Il sig. Giovanetti successivamente ha aggiunto quanto segue: in realtà ho visto l'onorevole Marcello Dell'Utri in televisione circa 10-8 giorni fa in un programma di Santoro».
Queste le dichiarazioni del Colonnello:
il giorno 10.3.99 dopo aver appreso che secondo le dichiarazioni del collaborante di giustizia Vincenzo La Piana, contenute nella ordinanza di arresto trasmessa alla Camera dei deputati, in periodo imprecisato, presumibilmente tra il 1995 e il 1997, vi fu un incontro tra lo stesso La Piana, l'onorevole Dell'Utri, Enrico Di Grusa, e altri presso un ristorante ubicato in «Via Marcona», in prossimità dell'incrocio con via Cellini, che il collaborante La Piana indica con il nome «Da Luigi», decisi di recarmi intorno alle ore 12 nel suddetto locale. Ricordandomi che nel luogo indicato dalla Piana esisteva effettivamente un ristorante, ma noto come «La Risacca» e non con il nome «Da Luigi» indicato nei verbali di interrogatorio di La Piana. Per una prima verifica a questa discrasia tra le dichiarazioni del collaborante e il nome effettivo del ristorante, entrai quindi nella panetteria ubicata in via Marcona angolo via Cellini, a fianco del summenzionato ristorante, chiedendo dove si trovava il locale «Da Luigi» consapevole che nel luogo indicato dal La Piana non poteva esserci altro locale che «La Risacca». A quel punto un cliente della panetteria mi disse che nel quartiere non esisteva alcun ristorante «Da Luigi». Mente la titolare del negozio specificò invece che il proprietario o uno dei proprietari del ristorante «La Risacca» si chiamava effettivamente Luigi. Decisi perciò di entrare a quel punto nel ristorante «La Risacca» chiedendo di poter parlare con «Luigi» Mi si presentò un signore dell'età apparente di 60-70 anni, di media altezza con gli occhiali, capelli grigi, che si qualificò come «Luigi». Dopo avergli spiegato che ero un giornalista del quotidiano «La Stampa» e dopo avergli brevemente riassunto i motivi per i quali mi trovavo lì in quel momento, gli chiesi se aveva mai incontrato o visto nel suo locale l'onorevole Marcello Dell'Utri, intendendo così verificare se le dichiarazioni del collaborante La Piana riportate nell'ordinanza di arresto per l'onorevole Dell'Utri corrispondessero al vero.
Il Signor Luigi mi rispose di non avere mai incontrato o visto nel suo locale l'onorevole Dell'Utri. Chiesi al signor Luigi se conosceva o avesse idea di chi fosse l'onorevole Dell'Utri, egli mi rispose di aver visto la sua faccia più volte in televisione o riportata sui giornali. Ripetei questa domanda più volte ricevendo sempre la stessa risposta. Chiesi ancora al signor Luigi se egli poteva considerarsi il titolare di quel ristorante ed egli mi rispose che era soltanto uno dei soci, anche se il più anziano e di aver aperto con loro questo ristorante intorno al 1981-1982 e perciò di ricordare di non aver mai visto da allora l'onorevole Dell'Utri».. Alla richiesta dell'avv. Federico di precisare tale frase, il Colonnello ribadisce «che il sig. Luigi gli disse che dal 1981-1982 non aveva mai visto nel suo locale l'onorevole Dell'Utri». Il Colonnello quindi aggiunge: «Chiesi al sig. Luigi se il ristorante «La Risacca» era mai stato denominato «Da Luigi» e lui rispose «che così non era cioè il locale non aveva mai avuto tale denominazione ma non poteva escludere che i clienti abituali usassero tra loro riferirsi al suo locale utilizzando il suo nome proprio. Peraltro precisava che prima di diventare socio del «La Risacca» aveva effettivamente gestito un altro ristorante, se non sbaglio in Viale Premuda, chiamato «Da Luigi», fino ai primi anni '80 quando aveva chiuso questo ristorante in seguito ad un incendio.
A quel punto, dato che alla conversazione avevano assistito anche altre due o tre persone che lavoravano nel ristorante, chiesi prima a loro semmai avessero visto entrare nel locale l'onorevole Dell'Utri. Mi dissero che si chiamavano Pippo e Gesualdo, un terzo nome non lo ricordo, credo che almeno un paio di questi fossero soci proprietari del locale (almeno così mi hanno detto) e mi risposero sostanzialmente nello stesso modo in cui mi aveva risposto il sig. Luigi, escludendo cioè che l'onorevole Dell'Utri, almeno negli ultimi anni, fosse mai entrato nel loro locale. Inoltre mi mostrarono un documento appeso all'ingresso del locale che attestava la proprietà dello stesso a tale Romano Pinocchi, questo per fugare i miei dubbi su eventuali proprietà che potessero ricollegarsi alle persone inquisite nelle indagini dalla Magistratura palermitana e milanese. Infine mi fecero anche vedere una bacheca posta alle spalle della cassa sulla quale erano appese le foto di diversi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo usi a frequentare il loro ristorante, facendomi intendere che pur conoscendo l'immagine ed il volto dell'onorevole Dell'Utri potevano escludere di averlo mai visto nel ristorante. Chiesi a questo punto se altri giornalisti si fossero presentati per avere le stesse informazioni e mi fu risposto negativamente. Domandai infine se nei giorni o nei mesi precedenti si fossero presentati degli investigatori, Polizia, Carabinieri o Finanza per verificare quanto io stesso andavo chiedendo. I proprietari come ho scritto nel mio articolo risposero: «nessuno, né Polizia o Carabinieri, è mai venuto qui a chiedere se Dell'Utri era nostro cliente. Anzi, è la prima volta che qualcuno ce lo chiede».
Alla domanda se avesse o meno richiesto ai soci del «La Risacca» se conoscevano La Piana, Di Grusa, Antonio Currò o Natale Sartori, il Colonnello così risponde: «mi sembra di ricordare che risposero che questi nomi non consentivano loro di identificarli come loro clienti» A.d.r «non ho fatto ulteriori accessi dopo quello che ho descritto né ho avuto ulteriori contatti di qualsiasi natura con i proprietari del «La Risacca». Ho letto attraverso le agenzie di stampa che, in una conferenza stampa organizzata dall'onorevole Dell'Utri all'incirca una settimana o dieci giorni dopo il mio articolo, che il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nel ristorante «La Risacca» si erano recati esponenti delle forze dell'ordine per svolgere, immagino le stesse verifiche». A.d.r. «come ho scritto nell'articolo ho ritenuto inutile svolgere identiche verifiche sulla presenza o meno dell'onorevole Dell'Utri in un altro ristorante in via Benaco o in un capannone di Rozzano perché stando alle dichiarazioni del La Piana avrei trovato degli ambienti probabilmente ostili e quindi impossibilità di ogni verifica».
Il Colonnello ha così concluso: «i soci del ristorante vollero precisarmi, forse per dimostrare che ben sapevano chi era Dell'Utri, che nel loro locale si era recato spesso Adriano Galliani, alcuni giocatori del Milan ma, ad esempio, non si erano mai visti né Fedele Confalonieri né Silvio Berlusconi».
È evidente che l'attività di verifica compiuta da un giornalista avrebbe dovuto essere immediatamente condotta anche e con maggiore approfondimento dai magistrati palermitani, fideisticamente (secondo l'onorevole Dell'Utri) adagiati sulle popolazioni del collaborante. Tanto più che l'accertamento relativo alla individuazione del cellulare del Di Grusa, dal quale sarebbe partita la telefonata per fissare l'incontro al ristorante «Da Luigi», aveva già fornito, come emerge dalla ordinanza, eloquente esito negativo, che avrebbe dovuto provocare diffidenza sulla fonte accusatoria.
Dunque - secondo l'onorevole Dell'Utri - anche le accuse del La Piana sono totalmente false e ad esse si è voluto credere ad ogni costo, anche omettendo riscontri che in altre occasioni e per altri indagati sarebbero stati effettuati.
G1i addebiti contestati all'onorevole Dell'Utri (come si è visto) si basano esclusivamente sulle rilevazioni del collaborante Vincenzo La Piana, che riferisce in via diretta solo i due incontri al ristorante in via Benaco 17, in zona Piazzale Corvetto, ed al ristorante «Luigi» in via Marcona, in prossimità dell'incrocio di Via Cellini nonchè il terzo incontro nello stabile di Via Monte Penice 9, a Rozzano.
La tesi del G.I.P., secondo cui l'onorevole Dell'Utri sarebbe organico a «Cosa Nostra», si basa sul processo in corso attualmente davanti al Tribunale di Palermo nel contesto del quale egli è imputato del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa e sulle predette rivelazioni del La Piana che però parla del diretto coinvolgimento dell'onorevole Dell'Utri, come si è detto, unicamente in riferimento ai predetti tre episodi.
I primi due incontri al ristorante sono stati categoricamente negati dall'onorevole Dell'Utri e sono stati altrettanto categoricamente smentiti dalle dichiarazioni testimoniali acquisite ex articolo 38 disp. att. c.p.p.
Per il terzo incontro con il Sartori presso i propri uffici di Via Senato 14, l'onorevole Dell'Utri nel corso della sua audizione ha precisato che detto incontro fu fissato a richiesta del Sartori che prima non conosceva e nel corso del quale non si parlò assolutamente di droga. Tutto qui.
Poiché ai primi due incontri al ristorante avrebbero partecipato oltre all'onorevole Dell'Utri ed al collaboratore La Piana anche Di Grusa, Currò e Sartori, perché questi ultimi (nemmeno indagati!) non sono mai stati sentiti?
Dall'ordinanza del GIP emerge che dagli accertamenti di P.G. «non risulta allo stato alcun Emanuele tra i soggetti frequentati da Mangano e Di Grusa e non è stato possibile accertare se qualcuno a nome Emanuele abbia viaggiato nel 1995-1996 con D'Agostino in aereo per la Colombia».
Se questo Emanuele (elemento chiave per il GIP in riferimento alla pretesa importazione di cocaina) è davvero esistito, conoscendo approssimativamente la data del suo arresto, così come individuata dal La Piana, non sarebbe poi stato così difficile accertarne le generalità presso gli uffici matricola delle varie case circondariali italiane.
Gli elementi a carico del parlamentare sono quindi, per quanto riguarda il capo «B», ancora più labili di quanto ritenuto dal P.M. e dallo stesso GIP che non hanno rispettivamente chiesto e disposto la custodia cautelare nei suoi confronti.
Non è pertanto assolutamente da condividersi l'opinione espressa dal GIP secondo cui tutto quanto correlato al capo «B» arricchirebbe comunque e meglio preciserebbe il quadro indiziario a carico dell'onorevole Dell'Utri nel processo attualmente in corso a Palermo, andando così a supportare gli indizi e le esigenze cautelari connesse ai reati di cui ai capi «A» e «C», per i quali è stato disposto l'arresto.
Non essendovi praticamente nulla a carico dell'onorevole Dell'Utri sul capo «B» nulla può conseguentemente derivarne per il processo di Palermo (che in questa sede non ci interessa) sia per quanto riguarda i capi «A» e «C» che andiamo ora separatamente ad esaminare.

Sul capo «A» - Estorsione tentata.

La contestazione del reato di tentata estorsione aggravata in concorso con Buffa Michele e Virga Virginio trae origine da dichiarazioni rese dal Dott. Garraffa Vincenzo al sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trapani Dott. Michele Calvisi in data 28/02/1997 e non verbalizzate in seguito al rifiuto in tal senso opposto dal medesimo Garraffa.
Tali dichiarazioni furono rese alla presenza dell'ispettore Culcasi Giuseppe in servizio presso la Digos di Trapani.
Il 05/03/1997 perveniva alla Procura della Repubblica di Palermo il fascicolo n. 347/97 A.N. della Procura della Repubblica di Trapani inviato dal Procuratore Dott. Gian Franco Farofalo e contenente due relazioni di servizio rispettivamente del Dott. Calvisi e dell'ispettore Culcasi che riferivano le dichiarazicni del Garraffa secondo cui allorchè egli, nel l990, era presidente della squadra di pallacanestro di Trapani militante nel campionato di serie A/2 aveva concluso un contratto pubblicitario con il marchio Birra Messina per il tramite dell'Agenzia Publitalia di Milano, veniva ricevuto personalmente dal Dott. Marcello Dell'Utri il quale, quale corrispettivo per tali prestazioni pubblicitarie, richiedeva il pagamento in contanti del 5O per cento dell' importo convenuto in contratto ed ammontante complessivamente a lire 1.500.000.000.
Al rifiuto del Garraffa di corrispondere un così rilevante importo «in nero», in periodo successivo veniva sollecitato al predetto pagamento da due individui legati a «Cosa Nostra».
In particolare, il Garraffa, ottenne tramite Publitalia un contratto di sponsorizzazione per la propria squadra di pallacanestro: «giunto a Milano e contattato Marcello dell'Utri, responsabile della citata società Publitalia, questi molto cordialmente gli aveva affidato il marchio Birra Messina per un contratto pubblicitario di 1.500.000.000 di lire ricordandogli che tutte le società di pallacanestro della serie A/1 e A/2 del Nord Italia erano legate a Publitalia e che, successivamente, quando sarebbe capitato a Milano, avrebbe dovuto pagare i soli diritti di agenzia. Entusiasta del contratto concluso (aveva creduto di aver firmato per 750.000.000 anziché 1.500.000.000) il Dott. Garraffa era ritornato a Trapani ed aveva festeggiato con gli altri soci.
Successivamente era ripartito per Milano per regolarizzare il pagamento dei diritti di agenzia.
Contattato sempre Dell'Utri («Presidente ha portato la provvista?») il Garraffa aveva chiesto a quanto ammontassero tali diritti e il Dell'Utri gli rispondeva che la Publitalia chiedeva a tutte le società sportive il 50 per cento dell'ammontare del contratto in contanti e che i soldi li avrebbe dovuti portare direttamente da Trapani.
Sempre a dire del Garraffa, quest'ultimo avendo compreso che si trattava di una vera e propria tangente si era adirato in quanto se egli fosse stata prospettata prima la condizione di dover pagare una tangente di 750.000.000 in contanti, questi non avrebbe accettato.
Il Dell'Utri a quel punto aveva risposto che dovevano pagare e che bisognava stare attenti perché, se non avessero fatto ciò non avrebbero avuto in futuro nessuno sponsor atteso che Publitalia aveva il monopolio. (Difatti la stagione successiva, malgrado la squadra fosse stata promossa in serie A/l, la società non riuscì a trovare alcuna sponsorizzazione, tant'è che per destare l'attenzione dei media e dare una risposta al sistema aveva assunto la denominazione «L'Altra Sicilia» Pallacanestro Trapani»).
Il Garraffa in ogni caso aveva preso tempo, anche perché doveva accordarsi con gli altri soci, in quanto gli stessi avrebbero potuto pensare che i soldi se li era intascati lui. Ritornando a Trapani non aveva più pagato la tangente richiesta e per questo era stato più volte contattato dal Dell'Utri anche in Senato, ove nel frattempo era stato eletto. Il Dell'Utri inoltre non si era limitato a minacciarlo verbalmente ricordandogli che se era un uomo d'onore doveva pagare, ma lo aveva fatto contattare da esponenti della famiglia mafiosa della provincia, probabilmente dei Cannata.
Alla richiesta del Dott. Calvisi di verbalizzare quanto dichiarato perché costituente reato, il Garraffa tergiversava dichiarando di non poterlo fare perché non aveva le prove di quanto affermato.
Quest'ultimo, dopo aver soggiunto che anche altri esponenti della Pallacanestro Trapani erano a conoscenza di quanto successo, si allontanava dai locali della Procura».
Il Garraffa, esaminato a sommarie informazioni in data 9/10/1997, aveva riferito che una volta raggiunta la serie A/2 di basket nell'anno 90/91 si era posto il problema di trovare un adeguato sponsor e di avere a tal uopo contattato la struttura Publitalia su indicazione del Sen. Pietro Pizzo, deux ex machina della Pallacanestro Marsala che, pur militando in serie B, aveva già da alcuni anni un ottimo sponsor quale la FUJI FILM.
Fu quindi il Sen. Pizzo a mettere il Garraffa in contatto con un funzionario di Publitalia, tale Enzo Piovella. Il Garraffa fu quindi chiamato a Milano ove andò più volte con il Piovella e con certo Biraghi, anch'egli di Publitalia. Si era nel 1990, in estate.
Gli venne proposto come sponsor la Birra Messina che faceva parte del gruppo Dreher-Heineken. Gli fu fatto sottoscrivere il relativo contratto ed il Piovella gli disse: «ci sono da pagare i diritti di agenzia», senza specificare l'ammontare degli stessi.
Il Garraffa non trattò in alcun modo l'entità economica del contratto tanto che, uscendo dalla Publitalia fu «piacevolmente sorpreso dal fatto che il contratto stesso prevedeva una cifra di 1.500.000.000 di sponsorizzazione al netto di IVA».
Tale somma gli venne accreditata sulla Comit di Trapani in due tranches di L. 750.000.000 ciascuna sul conto intestato alla Pallacanestro Trapani.
Dopo il saldo definitivo, il Piovella gli disse: «quando vieni a Milano porta l'importo della provvigione», aggiungendo che avrebbe dovuto portarlo in contanti. Il Garraffa si informò presso l'Agenzia Plus di Taranto ed in particolare con il Signor Maurizio Zocco sui diritti di agenzia spettanti in tali casi, che gli riferì che le stesse si aggiravano sul 5-10% per «arrivare al massimo al 20%». Recatosi a Milano, il Garraffa portò a Piovella la somma di L. 100.000.000, quale acconto sul 10% dal medesimo previsto. Il Piovella replicò invece che il dovuto ammontava al 50%, precisando la cifra prima in L. 800.000.000 poi in 750.000.000, riducendola «dopo qualche tempo a 700.000.000». Tale somma gli venne richiesta sempre «in nero». Il Garraffa replicò «molto scosso» che quella richiesta non era una provvigione bensì una tangente. Il Piovella precisò che la Publitalia aveva contratti con dodici società di serie A e B e che le stesse avevano il medesimo trattamento.
Piovella e Biraghi, presente in tale circostanza, aggiunsero che «nel campo della motonautica il 75% dell'importo della sponsorizzazione andava alla Publitalia». Si interessò poi con un dirigente del Lecce Calcio, di nome Cataldo, su quanto loro avessero corrisposto per provvigione e gli venne risposto: «cosa vuoi, il mondo oggi cammina in una certa maniera».
Il Garraffa aggiunge che «tornando alle mie difficoltà con Publitalia dissi a Piovella e Biraghi e successivamente anche a Dell'Utri Marcello che io potevo anche pagare quella somma ma avevo bisogno di una fattura di ristorno da potere inserire nel bilancio della mia società. Specifico che il Dell'Utri Marcello venne investito della situazione proprio perchè Piovella e Biraghi non erano riusciti a convincermi. Dopo un approccio amichevole, di fronte alla persistenza della mia opposizione, il Dell'Utri mi disse testualmente: «io le consiglio di ripensarci. Abbiamo uomini e mezzi che la possono convincere a cambiare opinione». Dopo questa discussione, passati 3 mesi, in ospedale a Trapani ove io ero primario radiologo venne a trovarmi un signore, da me conosciuto un paio di anni prima, titolare della ditta di trasporti Drepanum di Trapani. Il signore in questione, che si chiama Virga Vincenzo, ed io già lo conoscevo in quanto avevo affittato proprio dalla Drepunum come presidente della Pallacanestro Trapani, e come organizzatore dei campionati juniores di basket pulmann negli anni 89/90. Il Virga mi disse testualmente: «sono stato incaricato da amici di vedere com'è possibile risolvere il problema della Publitalia». Alla mia richiesta di specificare chi fossero gli amici, mi disse espressamente «Marcello Dell'Utri». Io allora chiesi anche se gli amici ricomprendevano solo il Dell'Utri o anche qualcun altro e lui mi disse che gli amici comprendevano anche una «persona della provincia di Trapani». In quella occasione io pensai che potesse riferirsi al senatore Pizzo di Marsala. In quell'occasione io dissi al Virga che ero disponibile a pagare ove mi avessero fatto una fattura di ristorno, così come avevo già detto in Publitalia. Diedi al Virga, però, anche un'altra strada: gli proposi infatti di considerare il contratto di 1.500.000.000 come un contratto biennale sul quale io avrei versato la provvigione di mercato. Devo precisare, infatti, che una sponsorizzazione di 1.500.000.000 era, a quel tempo, a livello di serie A/1 di basket e che a me sarebbe ben bastata una sponsorizzazione di 750.000.000. Il Virga a queste mie proposte disse testualmente: «riferirò». Io da quel momento non lo vidi più. Continuò invece a telefonarmi più volte lo stesso Marcello Dell'Utri. In queste occasioni il Dell'Utri mi sollecitava il pagamento dei restanti 530.000.000 di lire dicendomi: «io sono sempre in attesa, cosa intende fare? Ricordi che noi siciliani dobbiamo mantenere sempre la parola data». Il Garraffa ricorda anche di una telefonata del dell'Utri al suo studio in Senato e che in tale occasione disse al Dell'Utri di non chiamarlo più perché già gli aveva dato 170.000.000. Infatti dopo i primi 100.000.000 «erano stati consegnati altri 35.000.000 dal direttore della Pallacanestro Trapani Renzi personalmente al Piovella, nonché altri 35.000.000 approntati dal Renzi e da me portati al Piovella a Milano. Posso collocare quest'ultima telefonata tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993. Il Garraffa riferisce poi che alla fine della stagione 90/91, benché la Pallacanestro Trapani fosse approdata in serie A/1, non riuscì a trovare un nuovo sponsor ed il Dott. Paolini della IMAGE BUILDING di Milano, a cui si era rivolto e che in due occasioni aveva avviato trattative poi fallite, gli disse che la causa di ciò era da ricercarsi nel «veto che era stato opposto da Publitalia». Da qui la decisione dell'autosponsorizzazione come «L'ALTRA SICILIA - PALLACANESTRO TRAPANI» che fu molto pubblicizzata sui giornali, tant'è che il Garraffa medesimo venne anche invitato al «Maurizio Costanzo Show», ma 24 ore prima della prevista trasmissione ricevette una telefonata in cui gli fu detto che «l'invito era stato sospeso a tempo indeterminato». Il Garraffa si rivolse anche al presidente della regione Rino Nicolosi che promise un appoggio, ma non se ne fece nulla. In proposito il Garraffa aggiunse: «Publitalia aveva molti agganci presso l'assessorato sport turismo e spettacolo della regione». Garraffa ricorda altresì che nel 92/93 fu invitato a una trasmissione sportiva di Canale 5 e Italia 1 e che alla fine di tale trasmissione qualcuno gli disse che Dell'Utri avrebbe avuto il piacere di riceverlo. Nel corso del colloquio il Garraffa gli chiese come mai non aveva impedito la sua partecipazione a tale trasmissione alché Dell'Utri replicò: «non lo sapevo, altrimenti avrei bloccato la trasmissione, come ho fatto con il «Maurizio Costanzo Show». Il Garraffa gli disse delle mancate promesse di Nicolosi alché replicò: «abbiamo amici dappertutto».
Richiese nuovamente il saldo dei 530.000.000. Il Garraffa rifiutò. Garraffa ricorda che da quel momento non ebbe più sponsorizzazioni, che usci dalla Società Pallacanestro Trapani nel giugno/luglio 94 e che da qualche mese la stessa società era stata dichiarata fallita.
Sentito nuovamente il 22/12/1997 il Garraffa aggiunge: devo precisare, ricordandolo solo ora, che il Virga era accompagnato da Michele Buffa. Ricordo altresì che in occasione del campionato di A/1 in una trasferta della squadra Giuseppe Vento commissario della società, gli riferì di essere stato raggiunto in albergo da Piovella della Publitalia e da Starace della Birra Messina che reiterarono la richiesta di pagamento «già sollecitata dal Dell'Utri» e che il Vento «li mandò a quel paese».
Sentito nuovamente il 27/12/1997, il Garraffa precisa che della visita fattagli da Virga e da Buffa, antecedente alla sua elezione a senatore avvenuta il 05/04/1992, parlò con il Renzi «pur non nominando mai il Virga in sua presenza» per vedere se la società avesse disponibilità di denaro al fine di aderire alla predetta richiesta. «Ciò feci anche per evitare la completa chiusura delle aperture che il Dell'Utri poteva garantirci a livello nazionale in relazione agli sponsor». Il Garraffa aggiunge: «circa il Virga, ero a conoscenza del fatto che fosse un mafioso, dopo che me lo disse Pietro Caruso. Avevo compreso comunque anche prima che si trattava di persona di rispetto. A seguito dell'incontro con Virga mi resi conto dunque che Dell'Utri stava scendendo pesantemente in campo per ottenere il pagamento da lui richiesto. Il Garraffa ricorda che della visita del Virga e del Buffa, facendo il loro nome, parlò solo con Peppe Vento a cui disse che «se mi fosse successo qualcosa» qualcuno doveva sapere chi poteva essere responsabile di tali fatti. (...) Dopo il detto incontro del Virga, ebbi modo di sentire altre volte il Dell'Utri telefonicamente come ho già detto». Garraffa poi ricorda di avere conosciuto Filippo Alberto Rapisarda a casa di Maria Pia Dell'Utri, moglie di Alberto e fratello gemello di Marcello. Quest'ultima era a conoscenza dei fatti della Pallacanestro Trapani e che, avendone parlato con Marcello, questi le disse che riteneva il Garraffa «un mascalzone».
Il Rapisarda, a cui riferì i fatti relativi alla suddetta sponsorizzazione, assicurò che avrebbe fatto qualcosa che non portò però ad alcun risultato. Il Garraffa aggiunge che l'architetto Todaro era a conoscenza dei fatti Publitalia-Dell'Utri essendo il suo braccio destro all'interno della Pallacanestro Trapani. Lui ed il Renzi erano a conoscenza delle richieste di Dell'Utri. In particolare il Todaro fu il più rigido nel rifiutarle dicendo: «corriamo il rischio di andare in galera». Todaro però non era stato posto al corrente dell'intervento di Virga e di Buffa. Il Garraffa precisa altresì di non sapere come mai i giornali dell'epoca avessero riportato la notizia della sponsorizzazione di L. 750.000.000 e non di lire 1.500.000.000.
Il Garraffa conferma di aver conosciuto il Virga molto tempo prima della sua visita in ospedale e che dopo quest'ultima non lo ebbe più a rivedere.
Il Renzi, sentito il 23/11/1997, ricorda che il Garraffa aveva trovato uno sponsor grazie a tale Piovella e che la Publitalia, a dire del Garraffa, pretendeva il 50% di quanto sponsorizzato confermando altresì una delle due consegne di somme in danaro al Piovella riferita dal Garraffa nonché il fatto che quest'ultimo era molto preoccupato per reperire urgentemente quanto reclamato da Publitalia perchè qualcuno glielo aveva chiesto.
Il medesimo Renzi il 23/11/1997 confermò il versamento al Piovella di 35.000.000 e le telefonate di quest'ultimo per sapere «quando sarebbero avvenuti i pagamenti delle commissioni».
Il Renzi aggiunse: «la sponsorizzazione ordinariamente approntata per una squadra di A/2 ammontava allora a circa 700/800.000.000 annui. (...) Una volta Garraffa mi disse che doveva andare a Milano a vedersi con Dell'Utri. Una volta Garraffa mi chiamò nel suo studio professionale di Via Fardella a Trapani e mi disse che dovevamo in tutti i modi fare un pagamento in relazione alla vertenza con la Publitalia. Gli chiesi perchè dovevamo pagare dopo che avevamo preso la decisione di non farlo. Lui mi disse che era stato avvicinato da una persona che gli aveva detto che doveva rispettare gli impegni. In quella occasione lo vidi alquanto preoccupato (...). So che il Garraffa doveva partecipare alla trasmissione di Maurizio Costanzo e so anche che ciò non avvenne perchè poi l'appuntamento saltò ma non so per quale motivo».
Il G.I.P. precisa che «il fatto che l'associazione mafiosa trapanese fosse stata interessata per il recupero della somma asseritamente dovuta a Publitalia ed al Dell'Utri risulta chiaramente dalle dichiarazioni rese a questo ufficio da due collaboratori di giustizia, Sinacori Vincenzo, già reggente del mandamento di Mazara del Vallo, e Messina Giuseppe, commercialista di Virga Vincenzo, capofamiglia di Trapani».
Il 28/01/1998 viene sentito Piovella Renzo che secondo di G.I.P. «in maniera apparentemente inspiegabile forniva una versione dei fatti poco credibile, non rispondente a tutte le precedenti risultanze agli atti e, soprattutto, difficilmente giustificabile a rigor di logica (il Piovella aveva infatti sostenuto di aver personalmente curato la sponsorizzazione in proprio, in modo esterno a Publitalia). Tale impressione veniva poi confermata dalla audizione di uno dei soggetti chiamati in causa dal Piovella e cioè il Barbera. Il Barbera, in particolare, ha riferito come il Piovella sia intervenuto direttamente su di lui al chiaro fine di inquinare le prove del presente procedimento.
Barbera Ferruccio viene sentito il 29/10/1998 precisando che il Piovella il 29/01/1998 era venuto a trovarlo in ufficio presso la sua società PUBILLA dicendogli di essere stato sentito dalla Procura di Palermo in relazione alla sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani, dicendogli di aver fatto il suo nome anche in relazione a certo Gino Capponi, persona che lui nemmeno conosceva. Il Barbera riferisce che a suo tempo il Piovella gli aveva riferito che in merito alla sponsorizzazione per la Pallacanestro Trapani della Birra Messina era sorto un problema «in quanto il Garraffa, presidente della società sportiva, avendo ricevuto dalla birra Messina 1.500.000.000 di lire si rifiutava di restituire 750.000.000. (...) Il Piovella mi disse in quella occasione che lo Starace della Birra Messina (che io in quel momento non conoscevo ancora) era in difficoltà proprio perché Garraffa non restituiva i 750.000.000 di lire (...). Il Piovella si faceva portavoce di avere ristornati i detti 750.000.000 di lire.
Il Piovella mi disse anche che aveva rassicurato Starace dicendogli che io avrei potuto parlare direttamente con Marcello Dell'Utri. (...) Il Piovella disse a Starace di cercarmi personalmente. Ricordo che ciò avvenne nel periodo estivo (io mi trovavo infatti a Pantelleria) credo nell'anno successivo alla sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani da parte della Birra Messina. Lo Starace mi chiese nell'ambito di queste telefonate un incontro con il Dell'Utri. Presi quindi un appuntamento con il Dell'Utri, che io conosco da tempo, ma con il quale non ho mai avuto un rapporto di amicizia (...). Dell'Utri accettò di effettuare l'incontro, che avvenne a Milano presso la sede Publitalia di Milano Due. Partecipammo io stesso, il Dell'Utri e lo Starace. Se ben ricordo, fui io ad introdurre il problema che mi parve il Dell'Utri non conoscesse.
Successivamente, non ricordo chi dei tre propose quale soluzione di recuperare i 750.000.000 tramite una concessione di spazi pubblicitari da parte di Publitalia alla HEINEKEN. Da quel momento non so più niente di questi fatti. Non so se Dell'Utri non conoscesse queste circostanze o se non facesse trasparire la sua conoscenza dei fatti. Piovella non mi disse perché lui si faceva portavoce dello Starace, anche se dal suo comportamento e da alcune frasi da lui dette compresi che ne aveva curato la sponsorizzazione. Dell'Utri, dopo che io esposi i fatti, non disse nulla contro il Piovella. Ebbi comunque la netta sensazione che il rapporto con la società HEINEKEN era certamente importante per la Publitalia dal punto di vista pubblicitario».
Rapisarda Filippo Alberto, sentito il 07/02/1998, conferma che il Garraffa gli aveva parlato di un affare con Marcello Dell'Utri in conseguenza del quale «erano ai ferri corti» e che si trattava in particolare di un affare per un importo complessivo di circa 1.500.000.000. Il Garraffa gli chiese di intervenire su Dell'Utri. «Io gliene accennai ma mi rispose che il Garraffa non era da trattare in quanto era un truffatore». Il Garraffa gli riferì che il Dell'Utri lo aveva minacciato.
La Malfa Dell'Utri Maria, sentita il 25/06/1998, amica di Garraffa per comune fede repubblicana, riferisce che questi le raccontò «che per la squadra era essenziale trovare uno sponsor e per questo motivo so anche che entrò in contrasto prima con Gian Franco Miccichè, allora credo responsabile di Publitalia per la Sicilia, e successivamente con mio cognato Marcello Dell'Utri (...) Vincenzo Garraffa, tornando all'incontro a Milano con Marcello, organizzato da mio marito, mi disse che Marcello lo aveva trattato male e che aveva creduto alla versione di Miccichè invece che alla sua ... Ricordo che si trattava del rinnovo della sponsorizzazione della squadra (...). Questo viaggio di Garraffa a Milano per parlare con Dell'Utri avvenne nel 1992 (...). Ricordo che una volta il Garraffa chiese al Rapisarda se poteva metterlo in contatto con Marcello Dell'Utri e ciò sempre in relazione alla questione della sponsorizzazione della squadra di pallacanestro Garraffa mi disse che voleva vendicarsi del Dell'Utri ed avrebbe fatto il collaboratore di giustizia con il Dott. Di Pietro. Io rimasi sorpresa e gli dissi di fare quello che meglio credeva. Non gli chiesi il motivo di tanto astio. Il Garraffa non mi parlò mai di minacce».
Giuseppe Vento, sentito il 19/01/1998, già commissario della pallacanestro Trapani, ricorda: «venni a sapere dal Garraffa che la Birra Messina aveva sponsorizzato la Pallacanestro Trapani per un importo di 1.500.000.000 oltre IVA e che da parte della stessa Birra Messina vi era la richiesta di ottenere indietro, in nero, circa 800.000.000. (...) Siccome avevamo difficoltà a trovare un nuovo sponsor per la squadra che era passata in A/1, il Garraffa mi disse che stava cercando una strada per recuperare il rapporto con la Birra Messina, in particolare facendo emettere una nuova fattura di circa 2.000.000.000 e accettando solo 450.000.000 in contanti a fronte di questa fatturazione. L'operazione a quanto pare falli perché la Birra Messina si rifiutò di accettare la proposta. Ricordo anche che in un momento precedente a quello di cui ho parlato il Garraffa mi disse che doveva portare 300.000.000 di lire a Milano, dicendo che dovevano servire a pagare non meglio precisati intermediari. (...) Successivamente mi telefonò Filippo Starace, che mi chiese di Vincenzo Garraffa, dicendomi che con il Garraffa aveva un conto di dare-avere non rispettato. (...) Ricordo ancora che il Garraffa si faceva negare al telefono e che lo Starace mi telefonò nuovamente. (...) Io avevo già compreso che qualcosa non funzionava nel rapporto tra la Birra Messina ed il Garraffa in quanto non vi era alcuna plausibile ragione perché cessasse la sponsorizzazione. (...) In occasione della prima telefonata di cui ho parlato, ho consigliato lo Starace - considerato che non riusciva a contattare il Garraffa - di venire lui stesso a Milano in occasione della partita contro la PHILIPS.
Lo Starace venne poi effettivamente alla fine del primo tempo della gara, ma il Garraffa inspiegabilmente si eclissò. Starace in queste telefonate mi aveva fatto cenno ad un certo Piovella, che poi ebbi modo di conoscere personalmente, che a suo dire rischiava il licenziamento per il comportamento del Garraffa». Consigliai lo Starace di venire a Torino il 06/10/1991 in occasione della gara che la Pallacanestro Trapani avrebbe dovuto disputare con la Robe di Kappa di Torino. In questo caso, contrariamente alla prima occasione, non preannunziai nulla al Garraffa. Fu così che mentre eravano nella hall del Jolly Hotel di Torino arrivò lo Starace insieme ad un altro soggetto che allora ancora non conoscevo. Quest'ultimo soggetto cominciò a discutere animatamente con il Garraffa insultandolo pesantemente e ripetutamente. Il Garraffa, che è solitamente un tipo aggressivo o comunque non remissivo, girò sui tacchi e andò via. Venni a sapere così che questo soggetto, che si era così espresso con il Garraffa, era il Piovella (...). Arrivai a rompere completamente con il Garraffa quando una volta, con le lacrime agli occhi, lo stesso mi disse di essere disperato perché aveva ricevuto pesanti pressioni per consegnare gli 800.000.000 di lire. In quella occasione mi fece capire che aveva subito delle vere e proprie minacce e che queste provenivano da ambienti malavitosi.
Tornando all'invito al Maurizio Costanzo Show ricordo anche che questo venne inspiegabilmente revocato all'ultimo momento a mezzo telegramma. Il Garraffa in quell'occasione mi disse che non avevano voluto che lui partecipasse perché sapevano che avrebbe sparato a zero sull'allora presidente della regione siciliana Nicolosi che defini amico di Costanzo. (...). Il Garraffa non mi parlò di Marcello Dell'Utri. Debbo anzi dire che il Garraffa non mi fece mai il nome di nessuno di questi pubblicitari che lo avevano messo in contatto con la Birra Messina.»
Il 22/10/1997 viene sentito Todaro Osvaldo, già tesoriere della società Pallacanestro Trapani. Riferisce che in seguito alla sponsorizzazione della Birra Messina «nel corso di una ulteriore riunione del direttivo il Garraffa ci disse che vi era una sensalia da pagare, ma non disse in quella occasione l'importo che dovevamo pagare all'intermediatore né disse il nome dello stesso (...). Non sono a conoscenza del pagamento di alcuna somma. Non avendo mai chiesto il nome dell'intermediario non posso aver sentito parlare di Publitalia e di Marcello Dell'Utri (...). Nella stagione 1992/93 trovai io stesso uno sponsor alla squadra. Si trattava della Società Tonno Auriga di Trapani che sottoscrisse un contratto di sponsorizzazione di circa 750.000.000.
Pietro Pizzo sentito il 07/11/1998, deux ex machina della società Pallacanestro Trapani, conferma di avere suggerito al Garraffa, interessato ad una sponsorizzazione, di rivolgersi al Piovella, che già aveva assicurato la sponsorizzazione alla propria società. Dario Biraghi, sentito il 20/11/1998, precisa che «l'iniziativa del Piovella per la sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani era a titolo privato, senza alcun coinvolgimento di Publitalia (...). Escludo che il Dott. Dell'Utri potesse essere informato della vicenda della Pallacanestro Trapani in quanto, come ho già detto, si trattava di una iniziativa privata del Piovella».
Starace Filippo, sentito il 26/10/1998, dovendo lanciare sul mercato il marchio Birra Messina si mise in contatto con il Biraghi di Publitalia che dopo qualche tempo gli presentò il Piovella, amico del presidente della Pallacanestro Trapani, che cercava per l'appunto uno sponsor. Fu quindi sottoscritto il contratto per l.500.000.000. (...). Il campionato della Pallacanestro Trapani andò molto bene tanto che la squadra riuscì a passare in serie A/1. Il risultato della sponsorizzazione fu invece modesto. (...). Non so nulla di eventuali richieste di Biraghi e Piovella al Garraffa ed alla Pallacanestro Trapani.
Per quanto riguarda il capo «A» e cioè la tentata estorsione, l'onorevole Dell'Utri con la propria memoria sostiene trattarsi di accuse calunniose, così come emergerebbe da riscontri peraltro del tutto omessi dai magistrati palermitani.
Secondo il parlamentare il Garraffa venne a trovano a Milano per proporre alle reti Finivest diritti di trasmissione televisiva del campionato di basket della cui Lega Nazionale era allora componente.
L'onorevole Dell'Utri disse al Garraffa che tali diritti non gli interessavano e colse l'occasione per riferirgli la lamentela del dr. Starace in relazione al mancato rispetto dell'impegno assunto nei suoi confronti.
Ciò al solo fine di contribuire a risolvere un problema che riguardava uno tra i più importanti clienti di Publitalia. Non fece, né aveva ragione di fare, alcuna minaccia, anche perché, come detto, l'operazione non riguardava affatto Publitalia. Sul fatto poi che non conoscesse gli esatti termini della vicenda, vi sarebbe conferma nelle dichiarazioni di Barbera Ferruccio rese al P.M. il 29.10.98 (... «se ben ricordo fui io ad introdurre il problema che mi parve il Dell'Utri non conoscesse»). Dopo tale incontro l'onorevole Dell'Utri non ebbe più occasione di vedere o sentire il Garraffa.
La falsità delle accuse del Garraffa si trarrebbe, poi, sia dalle gravi contraddizioni palesate nell'accusa, sia per mezzo di precisi elementi di discolpa, scaturenti da dichiarazioni difensive che ben potevano e dovevano trovare naturale collocazione nel doveroso lavoro di indagine dei PP.MM., a conferma di una attività investigativa unilaterale, sintomaticamente persecutoria.
Una grave omissione, da parte dei magistrati palermitani, scaturirebbe dalla mancata considerazione dei reali rapporti tra il Garraffa e presunti mafiosi del calibro del Virga, capo mandamento di Trapani e del Buffa, emergenti dal procedimento n.4495/94 RGNR, richiamato nella richiesta dei PP.MM. di custodia cautelare a carico dell'onorevole Dell'Utri. Si legge, infatti, a pag. 179: «sulla attendibilità specifica [del Garraffa] non v'è ragione di dubitare, sia in forza della coincidenza delle sue dichiarazioni, riguardo soprattutto alla sua conoscenza con Buffa Michele e Virga Vincenzo, con quelle rese dal Messina, sia dai riscontri evidenziati dalle indagini di P.G.». Dunque patente di attendibilità conferita al Garraffa, per la sua profonda conoscenza con i due mafiosi, che non poteva non essere conosciuta dal GIP Scaduto, che aveva trattato il procedimento penale n. 4495194 citato nella richiesta dei PP.MM., in cui risultavano illuminanti le dichiarazioni di Messina Giuseppe. Questi, in sede di interrogatorio audioregistrato del 19.11.96 dedicato alla individuazione degli «uomini cosiddetti vicini a Cosa Nostra» così si esprime in un paragrafo espressamente riservato ai rapporti tra senatore Garraffa e Virga Vincenzo».
«(...) i rapporti tra Garaffa Vincenzo ed il Virga Vincenzo sono diretti e personali. Il Virga Vincenzo conobbe il Garraffa perché presentatogli dal Caruso Pietro del quale ho già parlato. Quindi mi risulta che Virga Vincenzo abbia sostenuto la campagna elettorale del Garraffa a senatore della Repubblica per quanto appresi direttamente dal medesimo Virga e per quanto ebbi modo di constatare direttamente nel periodo elettorale in questione...
Più di una volta ho visto insieme il Garraffa Vincenzo ed il Virga Vincenzo ed anche il primo in compagnia del Buffa Michele, con il quale pure il Garraffa manteneva cordiali rapporti...
Quando Virga Vincenzo decise di farmi terra bruciata attorno, nel senso che ho meglio specificato nel corso dei miei precedenti esami, anche al Garraffa venne data disposizione di non frequentarmi e di togliermi la consulenza esterna che io avevo di una sua azienda e cioè lo studio radiologico del Garraffa. A tale disposizione il Garraffa senza darmi spiegazioni, diede seguito. La circostanza che ho appena aggiunto l'ho appresa dopo tempo direttamente dal Buffa Michele al momento in cui questi cercò di riavvicinarsi a me».
Dunque il Garraffa era un uomo «a disposizione» del Virga, con rapporti diretti e personali con lui, cui doveva persino il sostegno nella campagna elettorale che lo portò al mandato senatoriale, e con altrettanto stretti legami con Buffa Michele.
Risulterebbe allora totalmente inattendibili, alla luce della dimostrata familiarità, le dichiarazioni tese ad affermare una fantomatica condotta intimidatoria e minacciosa da parte di persone, invece, intensamente legate al Garraffa da rapporti di amicizia risalenti quantomeno, alla fine degli anni '80.
Ma l'inaffidabilità del Garraffa sarebbe stata agevolmente riscontrata ove fosse stata ricostruita nella sua reale consistenza la personalità del soggetto. Di certo, la Procura di Palermo, all'atto della richiesta di misura cautelare ai danni dell'onorevole Dell'Utri, non doveva non conoscere la condanna subita dal Garraffa il 13.2.98 dal Tribunale Penale di Catania per il reato di concorso di diffamazione a mezzo stampa aggravato ai danni del Dr. Gabriele D'Ali, all'epoca candidato alla carica di Sindaco di Trapani e appartenente ad uno schieramento politico contrapposto (M.S.I. mentre il Garraffa era del PRI). Dal testo della sentenza emerge che il Garraffa, pur di colpire il suo avversario politico D'Ali, prima della pubblicazione dell'articolo diffamatorio, non aveva esitato a presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Trapani contro lo stesso e altri dipendenti del Banco di Sicilia per il delitto di abuso di ufficio, dando origine ad un procedimento penale conclusosi con una sentenza in data 25.11.95 di proscioglimento degli imputati, confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con decisione del 17.7.96, entrambe con la formula «perché il fatto non sussiste», che ben palesa l'indole del personaggio.
Né ha alcun fondamento poi una valutazione di credibilità, come quella desunta dal GIP, tratta dall'impegno non professionale e frutto di hobby del Garraffa nella Pallacanestro Trapani, come tale del tutto inidonea, sempre secondo il GIP a dare origine ad una «disinvolta attività calunniatoria». Infatti, mentre la sentenza del Tribunale di Catania fornisce elementi circa il notevole giro di affari legato alla Pallacanestro Trapani, se è vero che «tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 risultava a carico della Pallacanestro Trapani un'esposizione debitoria nei confronti del Banco di Sicilia nella misura di circa due miliardi di lire dovuta ai finanziamenti erogati dall'istituto di Credito per la costruzione del Palagranata» e che tra il 28.5.91 e il 25.10.93 pervennero alla società sportiva contributi regionali per poco meno di un miliardo. Tali informazioni difensive raccolte dal sig. Mazzara Salvatore di Erice - ex articolo 38 disp. att. - confermano i rilevanti interessi economici del Garraffa nell'attività sportiva, tanto da farla ritenere del tutto prevalente rispetto alla sua attività professionale di medico radiologo.
Una indagine imparziale e avulsa da intenti persecutori, avrebbe (secondo l'onorevole Dell'Utri) dovuto indurre i magistrati palermitani a ricostruire i reali interessi e i campi di attività del Garraffa, oggi coinvolto in numerose controversie con i suoi familiari, anche più stretti, che lo accusano di gravi irregolarità nella gestione della Garraffa Medicina Nucleare s.r.l. di Trapani di cui si sostiene fosse l'amministratore di fatto, fatti sintomatici della spregiudicatezza dello stesso. In sede di ricorso per sequestro conservativo proposto dalla Garraffa Medicina Nucleare s.r.l. contro Vincenzo Garraffa, quest'ultimo è stato accusato di aver effettuato operazioni illecite nella sua veste di amministratore di fatto di detta società per lire 2.618.631.054. Il relativo provvedimento di sequestro conservativo di beni mobili ed immobili sino alla concorrenza di lire 1.500.000.000 è stato emesso il 14.1.99 dal Tribunale Civile di Trapani. Si consideri infine un atto di citazione per fatti che coprono l'arco che va dal 1980, anno anche di fondazione della Pallacanestro Trapani, fino ai nostri giorni.
La gravità del modus procedendi della Procura di Palermo nell'effettuare le indagini conseguenti alla singolare informativa del Sostituto Calvisi del 28.2.97, emergerebbe dal fatto che fin dal 23.7.98 era apparso sul periodico L'Espresso un articolo a firma di P. Gomez dal titolo «Finché Dell'Utri mi mandò il Boss» ove era riportata la vicenda della sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani con le accuse del Garraffa nei confronti dell'onorevole Dell'Utri. Ebbene, nel suddetto articolo il Garraffa faceva riferimento all'affidamento ad un'agenzia di Milano per la ricerca di sponsorizzazioni a favore della società trapanese per superare il «cordone sanitario» che secondo il Garraffa sarebbe stato opposto da Publitalia e dall'onorevole Dell'Utri quale conseguenza del mancato versamento di 750 milioni derivanti dalla sponsorizzazione della Birra Messina. Nei confronti dell'articolista e del periodico l'onorevole Dell'Utri ha presentato querela per diffamazione aggravata a mezzo stampa tuttora pendente presso la Procura della Repubblica di Trapani e di Roma. In tal modo diveniva di pubblico dominio il riferimento alla Image Building di Milano, già noto alla Procura di Palermo fin dal 9.10.97. Riporta infatti il Dr. Scaduto le seguenti già richiamate dichiarazioni del Garraffa: «...preciso ancora che alla fine della stagione sportiva 90/91 la Pallacanestro Trapani approdò in serie A1. Al fine di reperire uno sponsor mi affidai al Dott. Paolini della Image Building di Milano, il quale, anche in considerazione del fatto che eravamo la prima società siciliana ad approdare in A1 di basket maschile, riteneva facile ottenere un contratto prestigioso. Per due volte il Paolini mi disse di essere arrivato ad un pre-contratto con alcune società (che non mi specificò). In entrambi i casi mi disse che successivamente il contratto era andato in fumo per il veto che era stato opposto da Publitalia. Ricordo anche che il Paolini cercò di ammorbidire questo veto parlando con un certo Perricone di Publitalia o della Fininvest, ma non vi fu nulla da fare».
Il reato di tentata estorsione contestato sub a) sarebbe dedotto dall'intervento dell'onorevole Dell'Utri «sugli operatori del mercato delle sponsorizzazioni (ed in specie sulle possibili aziende sponsorizzatrici) per convincerle a non sponsorizzare la società Pallacanestro Trapani per l'annata sportiva 1991-92, così costringendo la detta società ...a partecipare senza alcuno sponsor al campionato medesimo, e ciò al chiaro fine di costringere il detto Garraffa e la società Pallacanestro Trapani a versare le somme illecitamente richieste».
Premesso che anche V. Renzi nelle sommarie informazioni del 23.11.97 aveva fatto riferimento alla Image Building, l'onorevole Dell'Utri si sarebbe atteso - in una indagine serena - un accertamento in tale direzione, trattandosi di necessario riscontro all'ipotesi di reato: sintomatica e grave omissione, forse nel timore dei possibili esiti negativi, confermati dalle successive acquisizioni ex articolo 38 disp. att.
Da una lettera trasmessa alla difesa dell'onorevole Dell'Utri dalla dott.ssa Giuliana Paoletti, co-titolare della Image Building di Milano, tramite il suo legale il 16.3.99, cui era stata avanzata richiesta dopo un articolo apparso nel Corriere della Sera dell'11.3.99, si legge:

«Egregio Avvocato Federico,
Le invio la presente in risposta alla sua richiesta di riferirle quanto a mia conoscenza in ordine ai fatti che sono stati oggetto dell'articolo pubblicato sul Corriere della Sera in data 11 marzo 1999.
In merito non posso che confermare quanto ho già indicato al giornalista Paolo Foschini del summenzionato quotidiano.
In particolare quanto segue: ho letto sull'articolo pubblicato sull'Espresso del 23 luglio 1998 a firma di Peter Gomez dal titolo "finché Dell'Utri mi mandò il boss": che il Garraffa in ordine alla vicenda relativa all'attività professionale svolta dalla mia società Image Building avrebbe affermato: per questo, malgrado ci fossimo affidati a un'agenzia di Milano, e fossimo per ben due volte arrivati al precontratto, le grandi aziende che li avevano firmati sono state stoppate dagli uomini di Dell'Utri. Queste ditte infatti lavoravano con loro.
Per quanto mi consta tale affermazione non corrisponde al vero.
Infatti: nessuna fra le grandi e piccole aziende che contattammo ebbe mai a firmare contratti o precontratti relativi alla sponsorizzazione della stagione 91/92 della Pallacanestro Trapani.
È vero semplicemente che contattammo diverse aziende che però non mostrarono alcun interesse alla sponsorizzazione della squadra; la motivazione era che la squadra, pur militando nella serie maggiore, non vinceva quasi mai.
Quanto all'affermazione, pure contenuta nell'intervista sull'Espresso, secondo cui "Garraffa afferma: (...) fummo invitati al Maurizio Costanzo Show. Ma poi, per intervento di Dell'Utri, saltò tutto".
(...) Osservo che tutto ciò non mi consta. Infatti, la puntata di cui parla Garraffa risale alll'8 novembre 1991, puntata per la quale io stessa concordai la presenza di Garraffa, di Vento, e della squadra (come da fax consegnati alla Digos). Il contatto avvenne con telefonate mie a Silvestri, e Gambino della redazione del Costanzo. La sua presenza fu annullata per normalissime ragioni redazionali, legate al fatto, mi disse la redazione che le precedenti puntate sulla mafia avevano destato moltissimo clamore e preferivano aspettare.
A quanto risulta a me, fra l'altro, seppi dallo stesso Garraffa che costui protestò con Costanzo a seguito di un'altra puntata sulla Mafia a cui lo stesso non era stato invitato, in seguito alla quale egli scrisse una lettera al Costanzo che mi fece avere in copia, ma tutto ciò avvenne un anno dopo (7 settembre 1992).
Fatte tali precisazioni, per maggior completezza le preciso quali sono stati i rapporti tra il Garraffa e la mia società.
Garraffa contattò Image Building nel luglio 1991 tramite un consulente aziendale, mi pare fosse il signor Cioffari, che arrivò a noi su consiglio di Luca Lindner (un noto pubblicitario) per esigenze di immagine e di sponsor.
Insieme al mio socio di allora, Davide Paolini, spiegammo a Garraffa che la squadra aveva bisogno, per trovare un nuovo sponsor, di accrescerne l'immagine e che noi ci saremmo adoperati a ciò.
Gli chiedemmo con chi aveva già avuto contatti per uno sponsor e lui ci disse che l'ultimo sponsor era stata la Birra Messina per la precedente stagione; tramite una persona di sua conoscenza in Sicilia, ci disse che era una persona in qualche modo legata a Publitalia, era stato messo in contatto con il direttore di marketing dell'azienda, Filippo Starace, che gli aveva offerto un contratto per una cifra molto alta, non specificandone a noi l'entità, ma che metà di questa cifra doveva essere restituita alla Birra Messina. Non ci mostrò mai il contratto in questione pur avendolo noi richiesto.
Qualche tempo dopo parlandoci di un'opportunità legata al recupero dell'Iva ci disse che la cifra del contratto era di 1500 milioni.
Ci disse anche che non voleva restituire quei soldi, pur essendo quello d'accordo con l'azienda, e che avrebbe chiesto a Starace di trasformare il contratto da annuale in biennale, visto che dai suoi calcoli il contratto totale poteva coprire le esigenze della squadra per due anni.
Disse anche che stava cercando un contatto importante con Pubblitalia per raccontare questa storia e per farsi dare una mano, perché voleva che qualcuno di importante intervenisse con chi aveva intermediato l'incontro con lo sponsor, affinché facesse desistere la Birra Messina dal rivolere indietro la metà dell'ammontare del contratto.
Gli chiesi se per caso conosceva Dell'Utri e Perricone. Lui disse che a Dell'Utri aveva stretto la mano ma che non si poteva parlare di un rapporto. Gli consigliai quindi di parlare con Perricone che, per quanto sapevo io, era sicuramente più operativo di Dell'Utri e che comunque io conoscevo e con il quale mi sarebbe stato possibile fissare un incontro interlocutorio (tutto ciò tra settembre del '91 e novembre del '91, quindi già a un anno dalla sponsorizzazione della Birra Messina).
L'incontro fu fissato (non ho più la mia agenda) ma la data dovrebbe essere la metà di ottobre e prima della fine di novembre.
L'appuntamento fu fissato, andammo, Garraffa ed io, a Milano Due da Antonello Perricone, il quale al racconto di Garraffa che gli diceva le sue difficoltà economiche a causa di un contratto poco chiaro con la Birra Messina, con cui era stato messo in contatto dal Piovella di Publitalia, rimase imbarazzato, e a me apparve con certezza che egli non sapesse nulla della vicenda; tuttavia fu molto gentile e aggiunse che si sarebbe informato e che comunque potevo mandargli il progetto di comunicazione così da verificare se ci potessero essere possibilità di sponsorizzazioni per le iniziative speciali.
Non ricordo se Garraffa durante l'incontro con Perricone fece il nome di Biraghi, Piovella e Starace. A me sicuramente li fece, tuttavia, io stessa prima di leggere le cronache da luglio, mi ricordavo solo quello di Starace (è sulla mia agenda il giorno 7 novembre 1991). Garraffa mi chiese di chiamare Starace prima del Costanzo per tentare, io, di chiarire la situazione. Non feci la telefonata, pur avendo appuntato il numero di Starace, perché non ritenni opportuno entrare in una vicenda che non conoscevo bene nei particolari, non volendo Garraffa raccontarmi quei particolari con chiarezza.
Procurammo a Garraffa incontri importanti ai nostri fini, quali, per esempio, quelli con il direttore della Gazzetta dello Sport, Candido Cannavò, al quale regalò un dolce (una cassata siciliana), con Gilberto Benetton, a Treviso, e con molti giornalisti che erano ovviamente interessati all'evento «L'altra Sicilia».
Mi recai almeno due volte a Trapani, una con Paolini e una sola tra il luglio e i primi di ottobre del 1991. Con la mia agenda potrei ricostruire anche quando visitammo il palazzetto dello sport, fummo invitati da Garraffa al ristorante, conoscemmo la moglie, i figli, Vento, Renzi e tutta la squadra. Ci recammo con lui a Erice e in quell'occasione ci disse che lui aveva avuto la fortuna qualche tempo prima di salvare la vita a un importante personaggio locale. Quello era il motivo per cui veniva accolto sempre con grande rispetto e affetto da tutti. Noi rimanemmo davvero stupiti da tanta notorietà locale.
Nel frattempo il nostro lavoro procedeva, inviammo progetto di comunicazione, contratto, e ipotesi di lettere da inviare ad aziende che a nostro parere potevano essere interessate.
Il campionato era già iniziato e la squadra non andava bene.
Ricordo che con Garraffa mi recai ad almeno due partite: una a Torino il 6 ottobre, contro la Robe di Kappa, e il 17 a Milano dove incontrai Mario Bartoletti (allora capo dello sport a cui presentai Garraffa).
Ricordo che nell'ambito della partita a Milano a un certo punto lui tra il primo ed il secondo tempo mi chiese di andarsene perché c'era una persona che non voleva incontrare. Mi sembrò molto agitato ma non me ne diede spiegazione. Poi mi disse che si trattava del direttore marketing della Birra Messina.
Arriviamo a fine novembre del 1991 e non avendo ancora trovato alcuno sponsor interessato, lui disse che la soluzione poteva essere quella di incontrare Dell'Utri, che sicuramente gli avrebbe dato una mano una volta a conoscenza del suo problema con la Birra Messina. Non mi risulta, finché io ho avuto rapporti con Garraffa e cioè fino al settembre del 1992, che egli avesse incontrato Dell'Utri per discutere della questione. Ovviamente non ne ho la certezza ma ritengo, tenuto conto della frequenza dei nostri contatti, che se lo avesse conosciuto me lo avrebbe sicuramente comunicato.
Visto che già dal gennaio 1992 lui aveva smesso di pagare le rate relative alle nostre prestazioni professionali, e continuando noi a lavorare, io continuavo a chiamarlo spesso, mi raccontò che aveva litigato con Vento e che lo considerava un traditore, mi mise insomma al corrente anche di cose personali non richiesto da me.
Per quanto riguarda il nostro rapporto economico (Image Building e Pallacanestro Trapani), il contratto prevedeva una collaborazione biennale per 100 milioni. Dato che eravamo partiti da una richiesta di 100 milioni annuali, mediammo con un contratto biennale con l'accordo che Garraffa ci avrebbe versato una percentuale sulla ricerca dello sponsor: il 15 per cento sotto i 500 milioni (che era la cifra a cui lui ambiva) il 10 per cento sopra i 500 milioni. Dato che ricercare sponsor non era la nostra attività precipua, ci accordammo che ci avrebbe versato una percentuale del 5 per cento anche sugli sponsor che avesse dovuto trovare da sé medesimo, ma per la raggiunta notorietà. Mai ci pagò né la percentuale, né tantomeno il contratto.
Sul ritardo dei pagamenti, avendo ricevuto i suoi complimenti per il nostro lavoro e continuando lui a chiedere consulenze su molte sue attività (mi fece anche scrivere un progetto che lui sosteneva poteva essere finanziato dai fondi europei, per meglio utilizzare l'Università del mare), confidai sul fatto che si trattasse di un semplice ritardo.
Parlai anche con Valentino Renzi il quale, molto dispiaciuto, mi disse che Garraffa "si era montato la testa e che la politica, che era sempre stato il suo obbiettivo, l'aveva allontanato da tutti".
Comunque i nostri rapporti rimasero buoni tanto che, dopo la sua elezione al Senato, mi invitò a fargli visita al Parlamento, cosa che avvenne nel settembre 1992, il 4 o il 10).
In quell'occasione, al bar del Parlamento, mi fece avere un suo scritto sullo sport, chiedendomi di divulgarlo e dicendomi che stava pensando ad un mio ruolo per la sua comunicazione da parlamentare. Risposi che non era proprio quello il tipo di lavoro che mi sarebbe piaciuto svolgere per lui e che avrei preferito prima concludere il contratto già firmato per il basket.
Gli feci notare, in quell'occasione che mi era giunta voce che lui avesse usato senza interpellarci, il marchio L'Altra Sicilia per la sua campagna elettorale. Gli dissi che ero dispiaciuta, visto che nei nostri accordi il marchio era nostro (il deposito l'avevo effettuato io) e che almeno avrebbe potuto informarci. Lui mi rispose (...) siamo uomini di mondo, saprò come ripagarti. Abbozzai, anche perché, ricordo, doveva ancora alla società oltre 80 milioni di lire.
Mi chiamò ancora spesso chiedendomi consulenza e aiuto in varie situazioni con la stampa; mi raccontò che aveva conosciuto tanta gente importante e che stava per arrivare (a suo dire finalmente) a risolvere la questione con la Birra Messina tramite Dell'Utri che finalmente qualcuno li stava per presentare. Doveva essere ottobre del 1992.
Insistevo sui pagamenti; lui ci assicurò che l'avrebbe effettuati, anche per iscritto, cosa mai avvenuta.
Dedussi che Garraffa era persona assolutamente inaffidabile. Ricordo che gli scrissi una lettera molto dura, di cui purtroppo non ritrovo copia, nella quale gli scrissi che da uomo retto quale lui si vantava di essere, mi aspettavo almeno il rispetto degli impegni presi e reiterati.
Non provo tuttavia alcun astio nei suoi confronti, poiché purtroppo capita fin troppo spesso nella mia professione di trovarsi di fronte ad aziende o imprenditori che non onorano i propri impegni.
Il mio ultimo contatto con Garraffa risale al giugno 1993.
Quando lessi l'Espresso del 23 luglio 1998, chiamai il vicedirettore, Bruno Manfellotto, dicendogli che stavano prendendo un granchio. Parlai con moltissime persone di queste incredibili sviste di Garraffa. Tramite il mio cliente Gaetano Miccichè (Amministratore delegato del Cotonificio Olcese Veneziano) chiesi di contattare suo fratello Gianfranco Miccichè per poter prendere contatto con Dell'Utri, poiché non avevo altra conoscenza che mi consentisse di incontrarlo. Incontrai Marcello dell'Utri il 30 luglio alle ore 12,00 presso la Biblioteca di Via Senato.
Durante l'incontro spiegai molto brevemente al dottor Dell'Utri, che mai avevo incontrato prima, e con il quale non ho mai intrattenuto alcun tipo di rapporto né personale né lavorativo, quanto fosse a mia conoscenza su Vincenzo Garraffa.
Mi ringraziò e mi disse anche che, se le cose stavano come gli stavo raccontando, sicuramente i giudici mi avrebbero chiamato a Palermo, visto che l'Espresso parlava di un agenzia di Milano che era la mia agenzia.
Ci salutammo dopo circa 15 minuti di colloquio. Non ho più sentito il dott. Dell'Utri.
L'esposizione di cui sopra è frutto dei miei ricordi personali, e da me resa in totale buona fede.
Sono pertanto a disposizione dell'autorità giudiziaria se e quando verrà ritenuta opportuna la mia testimonianza.
Dottoressa Giuliana Paoletti».

Ecco dunque secondo l'onorevole Dell'Utri la vera storia della fantomatica estorsione e la puntuale descrizione del personaggio Garraffa.
Dunque contrariamente a quanto dichiarato dal Garraffa:
sarebbe falso che siano stati mai firmati contratti o precontratti relativi alla sponsorizzazione della stagione 91-92 della Pallacanestro Trapani tramite la Image Building;
sarebbe falso, quindi, che non siano stati conclusi contratti per il veto di Publitalia, essendo invece vero che i contratti non furono stipulati perché la squadra, «non vinceva quasi mai»;
sarebbe falso che l'invito al «Maurizio Costanzo Show» dell'8.11.91 sia saltato per veto dell'onorevole Dell'Utri, essendo invece stata annullata la partecipazione della Pallacanestro Trapani per «normalissime ragioni redazionali, legate al fatto che le precedenti puntate sulla mafia avevano destato moltissimo clamore», che aveva indotto la redazione a temporeggiare;
sarebbe falso che esistesse da parte di Publitalia alcuna pretesa di acquisizione di una somma qualsiasi di denaro da parte del Garraffa;
sarebbe vero, perché riferito dallo stesso Garraffa alla dr.ssa Paoletti e al socio dr. Paolini, che all'atto della sponsorizzazione della Birra Messina il Garraffa ebbe a pattuire con detta Società la restituzione di metà della somma versata per il fine di cui sopra, e che detta restituzione doveva avvenire a favore della Birra Messina e non di Publitalia, e che nell'ottobre '91 era la Birra Messina tramite il dr. Starace a richiedere al Garraffa la restituzione di quanto pattuito con la sponsorizzazione;
sarebbe parimenti riscontrato, perché riferito sempre dal Garaffa alla dr.ssa Paoletti ed al dr. Paolini, che il Garraffa «non voleva restituire quei soldi, pur essendo quello d'accordo con l'azienda, e che avrebbe chiesto a Starace di trasformare il contratto da annuale in biennale, visto che dai suoi calcoli il contratto totale poteva coprire le esigenze della squadra per due anni»;
sarebbe accertato che nei mesi di ottobre-novembre 1991, quando avvenne l'incontro con il dr. Perricone di Publitalia, del Garraffa e della dr.ssa Paoletti, il predetto dirigente di Publitalia nulla sapesse della sponsorizzazione della Birra Messina;
sarebbe falso quanto affermato dal Garraffa in ordine alla esistenza di un incontro con l'onorevole dell'Utri a Milano, promosso da Piovella e Biraghi, nel quale il medesimo avrebbe pronunciato la frase minacciosa «io le consiglio di ripensarci, abbiamo uomini e mezzi che la possono convincere a cambiare opinione», collocata temporalmente dal Garraffa prima della sua elezione al Senato, pacificamente avvenuta il 5 aprile 1992 (pag. 121 dell'ordinanza), dato che la dr.ssa Paoletti esclude - in ragione della frequenza dei loro rapporti - qualsiasi incontro del Garraffa con l'onorevole Dell'Utri fino al settembre 1992; altresì smentendo contatti tra il parlamentare ed il suo accusatore antecedenti all'incontro con il dr. Perricone, per risolvere la questione della Birra Messina, data l'inesistenza dei rapporti tra l'onorevole Dell'Utri ed il Garraffa a quell'epoca;
sarebbe infine falso che il Garraffa abbia mai ricevuto minacce, su supposto mandato dell'onorevole Dell'Utri, dal Virga e dal Buffa nel periodo da lui indicato, essendo lo stesso, nella descrizione dei fatti, collocato antecedentemente alla elezione al Senato.

Quanto sopra è stato riportato dall'onorevole Dell'Utri per evidenziare la manifesta infondatezza dell'accusa e la totale inaffidabilità e inattendibilità del Garraffa, anche al fine della configurabilità del fumus persecutionis in capo alla Procura di Palermo, che avrebbe volutamente omesso riscontri elementari per qualsiasi P.M. o organo di P.G., e che emergevano come necessari dalle stesse dichiarazioni del Garraffa, e la altrettanto condotta anomala del GIP che non ha minimamente riconosciuto la palese incompletezza delle indagini.
In relazione alla configurabilità astratta del reato di tentata estorsione di cui al capo A) della rubrica - e sempre ribadendo la sua totale estraneità alla condotta addebitatagli - dalla lettura dell'ordinanza in oggetto, l'onorevole Dell'Utri rileva un «macroscopico errore di diritto» rivelatore dell'intento persecutorio dei magistrati palermitani.
La contestazione concerne un tentativo di reato non portato a compimento «per cause indipendenti dalla propria volontà». Senonché, scorrendo le dichiarazioni del Garraffa, emerge un complesso di richieste cui l'accusatore non avrebbe ceduto. La mancata realizzazione del profitto - o del danno ingiusto - e, quindi, dell'evento, non sono dipesi dall'arresto degli autori delle minacce, cessate nel 1993, bensì dal fatto - sempre a voler dar credito al Garraffa - che l'onorevole Dell'Utri avrebbe spontaneamente receduto dall'iniziale suo «disegno» non insistendo nel fantomatico programma delittuoso.
Non emergono dall'ordinanza ulteriori impedimenti alla consumazione del reato e, più in particolare, le «cause indipendenti dalla volontà» dell'indagato, indispensabili alla configurazione del tentativo.
Dunque il mancato perfezionamento del delitto attribuibile ad uno spontaneo recesso di atteggiamento, deborderebbe dal modello legale fissato dai primi due commi dell'articolo 56 c.p., rientrando, invece, nello schema tipico del terzo comma della stessa norma che dispone: «Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso».
Sicché, anche se fosse rispondente al vero, e non lo sarebbe, l'accusa del Garraffa non risulterebbe configurabile neppure in astratto il reato di tentata estorsione. Sarebbe, al massimo, configurabile la diversa fattispecie di minacce punite con pena fino a un anno e, dunque, una fattispecie non legittimante l'adozione di provvedimenti restrittivi.
Gli addebiti contestati all'onorevole Dell'Utri si basano tutti sulle dichiarazioni rese dal Garraffa a circa sette anni (!) di distanza dai fatti da lui lamentati. Le minacce subite sono state dal medesimo riferite a Renzi e Vento e sono state solo in minima parte confermate dai collaboranti Sinacori Vincenzo e Messina Giuseppe, le cui dichiarazioni meritano un minimo di attenzione.
Sinacori, interrogato il 14 marzo 1997, riferisce un episodio avvenuto nel lontano 1990.
Riproduciamo comunque in questa sede integralmente le sue dichiarazioni, accompagnate da alcune nostre annotazioni:
«Ho sentito parlare di Garraffa Vincenzo, ex senatore e radiologo di Trapani, essendo persona molto nota in città. Del Garraffa ricordo che negli anni 90 Messina Denaro Matteo mi riferì che dal carcere era arrivata la voce di chiedere dei soldi (circa 800.000.000) al Garraffa, che li doveva ad una persona di cui non mi venne detto il nome. Il Messina Denaro mi disse di contattare Virga Vincenzo (e perché proprio lui?), che sicuramente era a conoscenza (e perché?) del nominativo della persona interessata. Rivoltomi poi al Virga lo stesso mi disse che l'interessato poteva essere (?) Mangano Vittorio e, non ricordo se Dell'Utri Marcello. Non so chi mandò poi Virga, ma mi disse comunque che qualcuno aveva mandato dal Garraffa e che questo aveva detto che non avrebbe dato nulla perché nulla doveva. Non so null'altro su Dell'Utri Marcello».
Messina Giuseppe, interrogato il 17.6.97, riferisce: «Di tale società (la Pallacanestro Trapani) ho saputo, per bocca di Michele Buffa, che Dell'Utri Marcello cercava di entrare in possesso di 400 milioni di lire, che il Garraffa gli avrebbe dovuto dare (in quanto promessogli) quale ristorno in nero di una operazione di sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani da parte della Birra Messina. Tale ristorno non venne poi fatto ed i rapporti tra Dell'Utri e Garraffa si incrinarono. La mia fonte mi disse anche che il Garraffa aveva utilizzato i 400 milioni non per sé stesso, ma per ripianare debiti della società sportiva. Colloco questi fatti (ma non ne sono certo) circa tre o quattro anni fa. Sempre su questo argomento seppi da Buffa Michele che Dell'Utri rivolgeva al Garraffa inviti pressanti per entrare in possesso della detta somma di denaro.
Non so se il Buffa abbia saputo tali fatti dal Virga, cui era molto vicino, ovvero dallo stesso Garraffa, di cui era amico. Nel caso in cui avesse saputo tali fatti dal Virga, è chiaro che il Virga ne era a conoscenza perché aveva avuto incarico di recuperare questi soldi. Non so se il Virga avesse ricevuto una richiesta in tal senso da altri associati mafiosi. Il Buffa mi disse, poi, che il Garraffa - da lui interpellato - aveva assolutamente negato la circostanza di dovere quella somma di denaro al Dell'Utri... Ho già riferito sui rapporti tra il Virga e Cosa Nostra».
Si tratta di inutilizzabili riferimenti de relato che comunque non confermano affatto il preteso tentativo di estorsione.
Dal contesto degli atti emerge però inequivocabilmente che l'unica interessata al recupero dell'importo di lire 750 milioni era certamente la Birra Messina che aveva sborsato la somma di lire un miliardo e 500 milioni e non Pubblitalia che direttamente, indirettamente o addirittura a sua insaputa tramite il Piovella poteva aver favorito tale sponsorizzazione.
Sono stati infatti compiutamente provati i ripetuti interventi di Starace per la Birra Messina finalizzati al recupero di tale somma, mentre analoga prova è mancata (al di là della sola denuncia di Garraffa) per quanto riguarda un corrispondente comportamento tenuto dall'onorevole Dell'Utri che, anzi, si sarebbe in seguito addirittura rifiutato di ricevere il Garraffa medesimo; circostanza che contrasterebbe clamorosamente con la tesi secondo cui l'onorevole Dell'Utri sarebbe stato direttamente e personalmente interessato al predetto rimborso.
Altra circostanza che emerge inequivocabilmente è che nel 1990-1991 una sponsorizzazione quale fu quella intervenuta con la Birra Messina avrebbe dovuto comportare un esborso di L. 750.000.000 pari esattamente alla metà di quella convenuta. Perché questo accadde? È agevole immaginare che nel rapporto Pallacanestro Trapani-Birra Messina fosse stato pattuito che la prima restituisse alla seconda, proprio in nero, il 50 per cento di quanto ricevuto.
È notorio, alla luce anche delle ripetute verifiche compiute nel settore dalla Guardia di Finanza che hanno avuto e che hanno sempre notevole risalto sulla stampa, come purtroppo nel campo delle sponsorizzazioni sportive questa sia la regola e non la eccezione. Ciò premesso, occorre considerare che il carico fiscale sulla Birra Messina (Gruppo Heineken) era superiore al 50 per cento (36 per cento di IRPEG + 16,20 per cento di ILOR), sicché su un utile di L. 1.500.000.000 la medesima avrebbe dovuto versare di imposte annue appunto circa 750.000.000. Se poi si considera che la Pallacanestro Trapani in realtà si attendeva solo una sponsorizzazione di L. 750.000.000, la restituzione della differenza «in nero» avrebbe determinato un evidentissimo vantaggio per lo sponsor, notoriamente non un ente di beneficenza quale sarebbe stato se avesse versato il doppio di quanto effettivamente dovuto, a prescindere dal ritorno pubblicitario dell'operazione, che comunque c'è stato.
È più che probabile che le cose siano andate proprio così e se sono andate così, perché mai l'onorevole Dell'Utri avrebbe dovuto minacciare il Garraffa? Il Gip si è posto il problema del cui prodest?...
Anche in funzione degli elementi di conoscenza portati dall'onorevole Dell'Utri, gli indizi a suo carico per il capo «A» sono davvero inconsistenti.

Sul Capo «C»: concorso nel reato di calunnia.

La contestazione del reato di calunnia aggravata in concorso con Chiofalo Giuseppe e Cirfeta Cosimo trae origine dalle dichiarazioni rese in più sedi dal primo ed aventi per oggetto le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia dissociatisi da Cosa Nostra, accusatorie nei confronti dell'onorevole Marcello Dell'Utri imputato, come si è già ripetutamente detto, del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo che si celebra davanti alla seconda sezione del Tribunale di Palermo.
Secondo il GIP, il collaboratore Cirfeta avrebbe tentato di screditare vari collaboratori di giustizia (Di Carlo Francesco, Guglielmini Giuseppe e Onorato Francesco) con la più grave delle accuse per soggetti legati ad un «contratto» con lo Stato che li obbliga a dire la verità, all'evidente fine di inserirsi in quella vera e propria campagna di delegittimazione dell'intero fenomeno dei collaboratori da tempo avviata. Secondo il GIP «le dichiarazioni di Cirfeta non costituiscono soltanto il dissennato tentativo di un calunniatore, ex pentito caduto in disgrazia, alla ricerca di sponsor danarosi e politicamente influenti, ma anche il frutto di un ben preciso, complesso ed ambizioso disegno criminoso finalizzato non solo ad offrire all'imputato Dell'Utri Marcello falsi elementi di prova a discarico, ma anche a minare l'attendibilità di alcuni dei più importanti collaboratori di giustizia degli ultimi anni, sulle dichiarazioni dei quali sono fondati numerosi processi per gravissimi delitti nei quali sono imputati tutti gli esponenti di spicco di Cosa Nostra.
Le dichiarazioni di Cirfeta, ad avviso sempre del GIP, sono finalizzate a destabilizzare l'intero sistema normativo in materia di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, tentando di metterlo in crisi dal suo interno... si è verificato quanto vari collaboranti avevano preannunciato negli anni passati: l'utilizzo di falsi pentiti per smentire i veri collaboratori di giustizia al fine di creare un polverone, così da determinare le condizioni più idonee per una radicale revisione della normativa in materia tale da azzerare l'intero fenomeno e neutralizzare quello che, in questi anni di duri colpi per l'organizzazione mafiosa, è stato uno dei più efficaci ed irrinunciabili strumenti a disposizione per il contrasto al potere mafioso, vera e propria spina nel fianco di Cosa Nostra. E ciò può apparire efficace agli occhi di Cosa Nostra tanto più in un momento come quello attuale in cui si discute di una possibile revisione dei canoni di valutazione probatoria delle dichiarazioni dei collaboranti mediante una modifica legislativa dell'articolo 192 del codice di procedura penale, essendo evidente che niente di meglio di un eclatante caso di due contrastanti schieramenti di dichiarazioni incrociate di collaboratori (di cui uno artificiosamente creato da pentiti costruiti o comunque falsi) potrebbe indurre a ritenere sufficientemente neutralizzata la validità del principio giuridico della convergenza del molteplice».
Tutto ha inizio quando il 24 agosto 1997 con una lettera consegnata da Cirfeta a personale del Servizio Centrale perché sia inoltrata ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce il Cirfeta chiede di poter conferire con la stessa in quanto nel suo ultimo periodo di carcerazione protrattosi dal 7 giugno 1997 al 10 luglio 1997 veniva a sapere da tale Guglielmini Giuseppe che lo stesso si era messo d'accordo con altri due collaboratori di giustizia parimenti presenti nel carcere per volgere delle accuse false nei confronti dell'onorevole Silvio Berlusconi e dell'onorevole Marcello Dell'Utri.
Il 26 settembre 1997 il Cirfeta invia una missiva al dottor Michele Emiliano, magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari con cui chiede dl avere un colloquio con lui per informarlo del fatto che altri detenuti, quando egli si trovava nel carcere di Rebibbia nel giugno del 1997, volevano costruire false accuse nei confronti di Dell'Utri e di Berlusconi.
Il 27 settembre 1997 personale della polizia penitenziaria di Paliano, su delega della D.D.A. di Lecce, sente a verbale il Cirfeta che conferma come nel giugno precedente, mentre trovavasi recluso a Rebibbia, apprese da Guglielmini Giuseppe che Onorato Francesco stava parlando con Di Carlo Francesco in quanto doveva essere quella mattina interrogato dai giudici che gli avevano chiesto precedentemente se fosse a conoscenza di collusione con la mafia da parte dell'onorevole Berlusconi e dell'onorevole Dell'Utri in considerazione del fatto che Di Carlo doveva essere sentito anche lui dai magistrati. Il Guglielmini riferì al Cirfeta che si stavano mettendo d'accordo. Alcuni giorni dopo Guglielmini riferì al Cirfeta che gli accordi presi con Di Carlo erano i seguenti: «questi avrebbe accusato Berlusconi di essere stato in contatto con lo stesso e con Stefano Bontade e di essersi incontrato con l'onorevole Berlusconi medesimo a Milano. Onorato Francesco il giorno in cui furono presi gli accordi di cui sopra fu sentito dal magistrati e avrebbe dichiarato di aver avuto contatti con l'onorevole Dell'Utri dal quale lo stesso o il suo gruppo avrebbero riscosso percentuali inerenti l'installazione dei ripetitori televisivi a Palermo ed in Sicilia. Guglielmini dal canto suo avrebbe atteso che il magistrato lo sentisse ed avrebbe confermato le tesi del Di Carlo e dell'Onorato, questo in virtù del fatto che il Guglielmini era stato molto vicino a Inzerillo che a sua volta era alleato di Bontade.
In tale circostanza il Guglielmini avrebbe chiesto al Cirfeta se fosse stato a sua volta disposto a costruire una valida accusa nei confronti non di Berlusconi e Dell'Utri in quanto a quello ci avrebbero pensato loro, ma contro il partito di Forza Italia del quale l'onorevole Berlusconi era presidente. Questo il Guglielmini avrebbe chiesto al Cirfeta sapendo che quest'ultimo era uno dei collaboratori più importanti della Puglia. Il Cirfeta gli rispose che la cosa non gli interessava perché sarebbe dovuto uscire dal carcere dopo pochi giorni.
Il 10 ottobre 1997 il Cirfeta scrive una lettera al Procuratore Nazionale Antimafia ed a vari magistrati delle DDA di Lecce e di Bari denunziando la scomparsa avvenuta due giorni prima, dalla sua cella, di due block notes contenenti appunti relativi ad «un processo dove andrò a deporre in favore di Dell'Utri Marcello e dell'onorevole Berlusconi» e lamentando un deteriore trattamento carcerario (isolamento, minacce e maltrattamenti).
L'11 ottobre 1997 il Cirfeta scrive un'altra lettera indirizzata ad altri magistrati della Procura Nazionale Antimafia, delle DDA di Bari e di Roma nonché ad ufficiali anche dei carabinieri con cui lamentava che dopo aver saputo che egli avrebbe deposto a favore di Berlusconi e di Dell'Utri era stato portato in isolamento senza spiegazioni, aggiungendo altresì di essere stato minacciato anche di morte per non dire più niente in ordine alla vicenda di collaboratori che si erano messi d'accordo per accusare Berlusconi e Dell'Utri.
Analoga lettera il Cirfeta invia il 13 ottobre 1997 a vari magistrati.
Il 18 maggio 1998 il Cirfeta invia una nuova missiva a varie autorità istituzionali ribadendo le proprie accuse nei confronti di Guglielmini, Onorato e Di Carlo aggiungendo altresì che collaboratori di giustizia detenuti nel carcere di Paliano (Giuseppe Pulvirenti, Bruno Tano e Cucuzza Salvatore) lo avevano insultato quale «infame» perché aveva «rifiutato di aderire ad un complotto contro alcuni politici» e di aver sparso la voce fra gli altri co-detenuti collaboratori che occorreva una dichiarazione di ciascuno di «incompatibilità» con il Cirfeta, aggiungendo che l'unico che si era rifiutato e che lo aveva difeso era Ciro Vollaro.
Dopo aver richiesto ed ottenuto un colloquio telefonico con il Sostituto Procuratore della DDA di Bari, Michele Emiliano, il 19 maggio 1998 lo stesso veniva registrato. Risulta che i tre collaboratori già menzionati (Di Carlo, Onorato e Guglielmini) avrebbero cercato di convincerlo ad inventarsi false accuse nei confronti non solo dell'onorevole Berlusconi e dell'onorevole Dell'Utri, ma anche nei confronti dell'onorevole Massimo D'Alema. Cirfeta aggiunge di aver conosciuto i tre collaboratori nel carcere di Rebibbia e che i medesimi gli avevano assicurato, se avesse accettato la nota proposta, che i «loro magistrati» lo avrebbero fatto uscire al più presto dal carcere. Cirfeta precisa che nel novembre del 1997, durante la co-detenzione nel carcere di Prato, il collaboratore Lo Forte Vito lo avrebbe qualificato «infamone» perché egli si era sottratto al piano che avrebbe dovuto coinvolgere anche il capitano De Donno aggiungendo infine che del complotto sarebbe stato partecipe anche il collaborante Giuseppe Pulvirenti. Ad avviso del GIP le dichiarazioni del Cirfeta sarebbero totalmente infondate e false dal momento che risulterebbe destituito di fondamento il fatto che Onorato Francesco sarebbe stato interrogato dai magistrati nel giugno-luglio 1997 su Dell'Utri e su Berlusconi. Onorato infatti rese le sue dichiarazioni sul conto del solo Dell'Utri e non anche di Berlusconi il 12 febbraio 1997 e cioè ben quattro mesi prima degli episodi «inventati» dal Cirfeta.
Secondo il GIP il Cirfeta avrebbe mentito anche in riferimento a Di Carlo che aveva reso le sue dichiarazioni sugli incontri con Dell'Utri e Berlusconi il 30 luglio 1996 cioè ben un anno prima del momento in cui tali dichiarazioni sarebbero state costruite a tavolino.
Il GIP ricorda infine che nessuna dichiarazione è stata resa da Di Carlo nel giugno-luglio 1997 sui temi indicati da Cirfeta e che il Guglielmini, cioè la principale fonte di Cirfeta, non ha mai reso dichiarazioni riguardanti Dell'Utri o Berlusconi.
Di Carlo Francesco, interrogato il 15 ottobre 1997, nega di aver mai parlato con Onorato e Guglielmini degli argomenti di cui alla sua collaborazione. Aggiungendo di aver parlato «per la prima volta di Silvio Berlusconi il 31 luglio 1996», mentre il Guglielmini era arrivato a Rebibbia nel maggio del 1997.
Onorato Francesco, interrogato il l7 ottobre l997 ed il 7 aprile 1998 riferisce di non aver mai reso dichiarazioni in ordine a Berlusconi, anche perché non sa nulla del medesimo, come già detto ai P.M. Nega la veridicità di quanto riferito da Cirfeta, aggiungendo anzi che quest'ultimo lo aveva istigato a non collaborare più.
Guglielmini Giuseppe interrogato il 18 dicembre 1997 contesta a sua volta la veridicità di quanto riferito dal Cirfeta «non avendo mai parlato né con lui né con altri del dottor Berlusconi», concludendo che «il Cirfeta è un drogato e che ha reso queste dichiarazioni solo perché aveva saputo in precedenza dalla stampa che Di Carlo e Onorato avevano parlato di Berlusconi».
Secondo il GIP il Cirfeta è inaffidabile siccome tossicodipendente: un collaboratore deluso dalla sua esperienza, tanto da prospettare ad Onorato e Guglielmini gli svantaggi derivanti dalla collaborazione e a istigarli a rinunziarvi.
Ad avviso del GIP le dichiarazioni di Cirfeta risultano smentite anche da altri collaboratori la cui attendibilità sarebbe già stata sperimentata in numerosi e rilevanti procedimenti penali e comunque del tutto indifferenti rispetto alle dichiarazioni rese dal Cirfeta, non solo perché mai chiamati in causa dal Cirfeta stesso, ma anche perché mai sentiti nel procedimento penale instauratosi a carico di Dell'Utri Marcello. Si tratta altresì di soggetti che hanno avuto modo di apprendere dalla viva voce di Cirfeta e del suo complice Chiofalo Giuseppe elementi che comprovano in modo inequivocabile non solo le dichiarazioni accusatorie di Cirfeta, ma anche la piena consapevolezza da parte di questi e dei suoi correi della falsità e quindi del contenuto calunniatorio delle stesse.
Il 25 novembre 1997 la Questura di Milano trasmette una lettera di Izzo Angelo detenuto a Prato il quale definiva «ridicole» le accuse mosse dal Cirfeta ed anticipate dalla stampa in quanto l'Onorato ed il Di Carlo «non tenevano in alcuna considerazione, confidenza e amicizia Cirfeta». Avendolo peraltro reincontrato nel carcere di Prato il Cirfeta «messo alle strette», aveva «praticamente ammesso di essersi inventato questa storia».
Izzo Angelo sentito a sommarie informazioni il 17 dicembre 1997 conferma il contenuto della predetta comunicazione aggiungendo testualmente: «il Cirfeta non mi parlò esplicitamente dei rapporti che aveva avuto con il Dell'Utri ma mi fece capire che da queste sue rivelazioni si aspettava dei vantaggi che lo Stato non gli aveva garantito».
Il 27 novembre 1997 la Procura Distrettuale Antimafia inviava la missiva di un altro detenuto del carcere di Prato, tale Pagano Giuseppe il quale confermava il contenuto della lettera di Angelo Izzo.
Pagano Giuseppe, sentito il 17 dicembre 1997, aggiunse: «Il Cirfeta ammise di avere sbagliato e subito dopo prese a parlare delle ingiustizie di cui sarebbe stato vittima da parte della magistratura (...) il Cirfeta non disse espressamente che si era inventato le accuse nei confronti del Di Carlo e dell'Onorato ma quando ammise di avere sbagliato, lo fece capire chiaramente".
Perveniva poi dalla casa di reclusione di Rebibbia una lettera 6 dicembre 1997 del collaborante Andriotta Francesco che veniva sentito il 18 dicembre 1997. Egli riferì: «conosco molto bene Di Carlo, con il quale sono stato detenuto presso il carcere di Rebibbia e posso assicurare che il Di Carlo non parlava con nessuno di argomenti oggetto di procedimenti penali (...) escludo che Di Carlo mi abbia mai parlato del contenuto delle sue dichiarazioni».
Cariolo Antonio, sentito il 18 dicembre 1998: «Ho conosciuto Cirfeta Cosimo e Pino Chiofalo presso il carcere di Prato nel novembre del 1997. Già in quel periodo mi fecero cenno alla necessità di avvalorare la tesi portata avanti da alcuni esponenti politici di Forza Italia secondo la quale alcuni collaboratori di giustizia palermitani avevano concordato delle false accuse contro l'onorevole Dell'Utri. Ricordo che all'epoca mi fecero i nomi di tre collaboratori di giustizia già detenuti presso il carcere di Rebibbia e cioè Guglielmini Giuseppe, Onorato Francesco e Di Carlo. Ricordo che il Chiofalo si mostrò con me non del tutto convinto della fondatezza di questa tesi ma mi disse che comunque avvalorarla sarebbe stata una cosa utile perché ci avrebbe consentito di uscire dal carcere. Il Cirfeta (...) non mi ha mai ribadito con convinzione che si trattava di cose vere ma mi ha prospettato i vantaggi che potevano derivare anche a me se li avessi aiutati ad avvalorare quella tesi. Tra l'altro mi fecero anche cenno alla possibilità di guadagnare somme di denaro (...).
Ci siamo poi rivisti al carcere di Paliano dove ho appreso da altri detenuti (i fratelli Sparta Leonardi e Mercurio Pasquale) che Chiofalo e Cirfeta hanno fatto analoghi discorsi a vari collaboratori all'interno di quel carcere... ho in particolare appreso che il Chiofalo e il Cirfeta hanno fatto specifico riferimento ad alcuni uomini politici che li avrebbero tutelati se avessero proseguito nella loro azione».
Sparta Leonardi, sentito il 18 dicembre 1995: «ho conosciuto Cirfeta Cosimo nel 1997 all'interno del carcere di Paliano... già in quel periodo ho appreso dallo Strazzullo che il Cirfeta aveva scritto una missiva all'onorevole Silvio Berlusconi, lettera che lo Strazzullo mi disse di avere redatto personalmente lui su incarico di Cirfeta. Ho rivisto Il Cirfeta nel 1998 quando egli si trovava in cella con Pino Chiofalo mentre io ero in cella con mio fratello Francesco (...) Proposero prima a mio fratello ed in seguito anche a me di avvalorare le accuse di Cirfeta contro altri collaboratori di giustizia dichiarando di essere anche noi a conoscenza del fatto che questi collaboratori si erano messi d'accordo per accusare falsamente l'onorevole Dell'Utri e l'onorevole Berlusconi (...) il Chiofalo ha ammesso con mio fratello in mia presenza che si trattava di una montatura ma per convincerci ci ha detto che se avessimo accettato la loro proposta ne avremmo ricavati benefìci sia in denaro sia con l'intervento di un avvocato e di un senatore di Forza Italia» (...) Di tale senatore e di un avvocato che sarebbe venuto a fare i colloqui con me mi ha parlato anche il Cirfeta».
Sparta Leonardi Francesco, sentito il 18 dicembre 1998: «...il Chiofalo prima ed il Cirfeta dopo proposero a me e mio fratello di avvalorare le accuse fatte dal Cirfeta contro altri collaboratori di giustizia... Che questi fatti non erano veri eravamo ben consapevoli tutti (compresi Cirfeta e Chiofalo, che è la vera mente mentre Cirfeta é il braccio). Il Chiofalo mi ha detto che se avessimo accettato la loro proposta ne avremmo ricavato benefìci sia in denaro sia per l'intervento prima di un avvocato e successivamente di un altro avvocato, nonché di un senatore di Forza Italia. (...) Infine preciso che il Cirfeta che è stato posto in isolamento a seguito di una istanza di molti collaboratori ristretti a Paliano per non incontrarlo; da quel momento minaccia costantemente tutti, compresi i familiari dei collaboratori».
Veniva poi acquisito dalla Direzione Antimafia di Messina verbale di interrogatorio reso il 6 novembre 1998 da Cariolo Antonino che precisò che presso il carcere di Prato Cirfeta Cosimo e Chiofalo Giuseppe portavano avanti un programma volto a destabilizzare i processi e le indagini condotte dalla autorità giudiziaria di Palermo nei confronti di Marcello Dell'Utri. I collaboratori avrebbero dovuto dichiarare di essere stati avvicinati da Onorato, Ferrante, Cucuzza e Guglielmini al fine di concordare false dichiarazioni accusatorie a carico di Dell'Utri e Berlusconi. La ragione di ciò, secondo quanto riferitogli da Cirfeta e Chiofalo, stava nel fatto che bisognava ingraziarsi gli esponenti di Forza Italia, facendo risultare come non veritiere e frutto di preventivi accordi calunniosi tra i pentiti e la Procura della Repubblica di Palermo, le dichiarazioni che essi avevano e avrebbero fatto in ordine alle collusioni mafiose di Dell'Utri e Berlusconi. Secondo il Cirfeta occorreva dare una mano a Forza Italia per avere maggiori vantaggi di quanto i pentiti stavano ottenendo col Governo di sinistra. Analogo progetto fu poi portato avanti presso il carcere di Paliano dove il Cariolo medesimo si ritrovò con Chiofalo e Cirfeta.
Ad avviso del GIP tutto ciò costituisce definitiva e troncante conferma delle accuse di Cirfeta e della piena consapevolezza da parte del medesimo Cirfeta e del suo complice Chiofalo del contenuto falso delle accuse rivolte nei confronti dei collaboratori Di Carlo, Onorato e Guglielmini Il GIP riferisce poi di una lettera trasmessa l'8 gennaio 1999 dalla Direzione Nazionale Antimafia ed inviata a quell'ufficio da Mercurio Pasquale collaboratore detenuto a Paliano, in ordine ai progetti criminosi di Chiofalo e Cirfeta.
In data 13 dicembre 1998 egli scriveva che sei mesi prima a Paliano erano giunti Cirfeta e Chiofalo che «assieme a dei politici che sono venuti in visita, essendo loro dei parlamentari tramavano per screditare i pentiti di Cosa Nostra per il processo Dell'Utri... i due sopra menzionati mi invitavano ad aderire ai loro progetti e mi dicevano pure che una volta usciti avremmo avuto un passaporto per fuggire in Sudamerica e Chiofalo in particolare diceva che doveva vendicare prima un suo figlio ucciso».
Lo stesso Mercurio viene recentemente sentito il 28 gennaio 1999 precisando tra l'altro che «il Cirfeta cominciò a parlarmi proprio di queste cose, ammettendo esplicitamente la falsità delle sue accuse contro quei collaboratori... Il Cirfeta sosteneva di avere importanti contatti con personaggi di Forza Italia che lo avrebbero agevolato. Diceva sempre che solo aiutando Dell'Utri e scagionandolo dalle accuse dei collaboratori palermitani si poteva riuscire a far tornare al potere gli uomini politici a lui vicini, così ottenendo un buon trattamento per chi gli aveva dato una mano... In particolare, il Cirfeta, per convincermi a calunniare il Cucuzza e il Ferrante mi disse che c'era la possibilità non solo di uscire dal carcere, ma dopo, di avere valige di soldi, passaporti diplomatici e quindi la possibilità di andare all'estero... Mi disse che avremmo potuto organizzare un traffico di cocaina dal Perù (parlò di 500 chilogrammi...); il Chiofalo mi precisò che bisognava accusare i collaboratori palermitani di essersi inventati le dichiarazioni contro Dell'Utri e Berlusconi, sostenendo che questi collaboratori si volevano così vendicare del fatto che Berlusconi aveva fatto capire che sarebbe stato abolito il 41bis e poi non aveva mantenuto la promessa... Anche il Chiofalo era perfettamente consapevole che si trattava di inventarsi accuse fasulle... Tra l'altro Chiofalo diceva che prima di fuggire all'estero voleva vendicarsi dell'uccisione di un suo figlio servendosi di alcune armi che Cirfeta teneva nascoste da qualche parte. Il Mercurio aggiunse che Cirfeta, in più di una occasione gli aveva fatto presente la sua intenzione di evadere qualora gli fosse stato concesso un permesso per motivi familiari. Da quanto sopra emerge, secondo il GIP, il disegno criminoso portato avanti da Cirfeta e da Chiofalo.
Andando ad esaminare il ruolo rivestito dall'onorevole Dell'Utri il GIP ricorda che fu proprio lui a rivelare di avere avuto contatti diretti con Cirfeta e Chiofalo all'udienza del 22 settembre 1998 nel processo in cui egli è imputato davanti al Tribunale di Palermo.
In particolare, in quella occasione l'onorevole Dell'Utri ricordò che fu il Cirfeta a telefonargli l'anno precedente per la prima volta raccontandogli della «combine» tra Guglielmini, Onorato e Di Carlo. Dell'Utri lamentava le persecuzioni fisiche e morali subite dal Cirfeta dopo che aveva verbalizzato le dichiarazioni di cui sopra. L'onorevole Dell'Utri precisò che altro collaboratore, Pino Chiofalo, gli aveva chiesto un incontro in occasione del parto della moglie, incontro che avvenne ed in occasione del quale il collaborante confermò quanto riferito dal Cirfeta.
La prova della compartecipazione dell'onorevole Dell'Utri nel piano criminoso ordito da Cirfeta e da Chiofalo emergerebbe dal fatto che sull'utenza cellulare intestata alla madre del Cirfeta ed in uso a quest'ultimo risulterebbe il 12 settembre 1997 una chiamata in entrata proveniente dalla Fininvest di Milano.
Il GIP ricorda altresì che il 18 dicembre 1998 Antonio Cariolo aveva riferito: «nei prossimi giorni, il 23 p.v., il Chiofalo uscirà per dieci giorni di permesso, durante il quale periodo egli, secondo quanto da lui anticipato a Pasquale Mercurio, prenderà contatti con personaggi politici a lui vicini». In funzione di ciò, per verificare se quanto riferito da Cariolo rispondesse a verità la DIA predisponeva un accurato dispositivo investigativo finalizzato a svolgere una costante attività di osservazione e di pedinamento del Chiofalo nell'ambito della località protetta, nel comune di Rimini, ove egli raggiungeva il suo nucleo familiare la sera del 23 dicembre 1998. Veniva inoltre sottoposta ad intercettazione telefonica l'utenza cellulare intestata a Fedele Pasqualina ed in uso al Chiofalo medesimo.
Nell'ambito di tale attività venivano intercettate numerose telefonate la prima delle quali il 23 dicembre 1998 alle ore 20.43 tra il medesimo e l'onorevole Marcello Dell'Utri.
Una seconda telefonata è quella del 30 dicembre 1998 ore 9.30 sempre in uscita, come la prima, dall'utenza in uso al Chiofalo verso l'utenza in uso all'onorevole Dell'Utri.
Vengono poi intercettate altre due telefonate rispettivamente delle ore 13.17 in uscita dall'utenza di Chiofalo e diretta sempre a quella dell'onorevole Dell'Utri ed ancora quella delle 13.49 con cui è l'onorevole Dell'Utri a chiamare Chiofalo.
A questo punto Chiofalo e l'onorevole Dell'Utri si incontrano alle ore 13.55 al casello di Rimini Sud, come concordato in una telefonata.
Il Chiofalo scende dalla propria auto si avvicina a quella dell'onorevole Dell'Utri, si salutano con una stretta di mano e quindi dopo pochi minuti le due auto ripartono. L'incontro viene filmato. Alle ore 14.00 viene intercettata una telefonata dall'onorevole Dell'Utri al Chiofalo.
La pattuglia della DIA, avvertita del contenuto di quest'ultima telefonata intercettata, sospende il pedinamento e prosegue l'attività di osservazione intrapresa da altre pattuglie davanti alla casa di Chiofalo, ove vengono viste sopraggiungere le due auto Lancia K da cui scendono i relativi passeggeri. Il Chiofalo entra in un box di pertinenza del proprio appartamento seguito dall'onorevole Dell'Utri, mentre il suo autista rimane nel piazzale.
Dopo una decina di minuti i due escono dal box, si ricongiungono all'autista e proseguono la conversazione nel piazzale antistante il box e la casa. Dopo qualche minuto di conversazione, l'autista apre il cofano posteriore dell'autovettura da lui precedentemente condotta dal quale estrae un involucro di colore chiaro, che consegna al Chiofalo e due sacchetti muniti di manici, e con il Chiofalo sale le scale che dal piazzale del box portano al ballatolo che consente l'accesso agli appartamenti ubicati al primo piano, dove si trova quello del Chiofalo. L'onorevole Dell'Utri rimane in attesa passeggiando per il cortile e solo in questo momento secondo l'ordinanza del GIP, il personale operante avrebbe avuto modo di riconoscere l'onorevole Dell'Utri. Dopo qualche minuto, ridiscesi nel piazzale Chiofalo e l'autista, è Dell'Utri a salire a casa del Chiofalo, accompagnato da quest'ultimo, ove si intrattiene per una decina di minuti. Dopo di che verso le ore 14.55 Dell'Utri sale a bordo della propria auto e con il suo autista si allontana dalla casa di Chiofalo.
Alle ore 15.15 viene intercettata una nuova telefonata fatta da Chiofalo a Dell'Utri.
Essendo caduta la linea alle ore 15.19 egli richiama nuovamente Dell'Utri.
Tutte queste telefonate vengono registrate ed integralmente trascritte nell'ordinanza con cui il GIP ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'onorevole Dell'Utri.
Il Chiofalo fa in seguito altre telefonate (alcune al suo avvocato, altre al dottor Mollace della DDA di Reggio Calabria) nelle quali racconta l'episodio dell'appuntamento con Dell'Utri all'uscita dell'autostrada omettendo del tutto (secondo il GIP) ogni riferimento all'incontro avvenuto presso la propria abitazione anzi, come riportato dal GIP, riferendo una cosa falsa e cioè che egli non ha comunicato a Dell'Utri il luogo della sua residenza protetta e che l'incontro si sarebbe esaurito sul luogo dell'appuntamento in quanto il Chiofalo, non appena resosi conto dell'assenza dell'avvocato, avrebbe fatto presente al Dell'Utri stesso di non essere più disponibile a rendergli alcun tipo di dichiarazione.
Secondo il GIP la reale finalità dell'incontro era ben diversa dall'assunzione da parte della difesa di Dell'Utri delle dichiarazioni a lui favorevoli eventualmente rese da Chiofalo in quanto sia l'uno che l'altro erano ben consapevoli che per la verbalizzazione difensiva sarebbe stata necessaria la presenza del legale la cui presenza non era affatto prevista.
Il GIP segnala infine che dal febbraio 1998 al 13 dicembre 1998 vi sarebbero stati ben 29 contatti telefonici tra Chiofalo e Dell'Utri.
Secondo il GIP gli incontri tra Chiofalo e Dell'Utri sarebbero stati peraltro superiori ai due fino ad oggi noti: il primo, rivelato da Dell'Utri nel corso delle sue dichiarazioni dibattimentali spontanee del 22 settembre 1998 ed il secondo il 31 dicembre 1998. Gli incontri sarebbero stati invece almeno tre dal momento che sia il 21 giugno 1998 sia il 31 agosto 1995 le chiamate in entrata sull'utenza di Chiofalo (in permesso), perché provenienti dall'utenza cellulare dell'onorevole Dell'Utri, impegnano la stessa stazione radio base di quella impegnata dal cellulare in uso al Chiofalo.
Il GIP come elemento giustificativo del provvedimento cautelare adottato nei confronti dell'onorevole Dell'Utri cita il contenuto dell'intervista rilasciata dal medesimo al Corriere della Sera allorché, in merito all'incontro con il Chiofalo, riferisce: «mi ha contattato lui. Io ero in autostrada. Rispondo al telefonino mi pare a Forlì Sud. Arrivo in 15-20 minuti e trovo un'auto civetta già lì per pedinarci e fotografarci in modo tanto maldestro che ce ne siamo accorti. In così breve tempo quell'incontro si poteva scoprire solo intercettandomi abusivamente... Io ho cercato subito un avvocato per raccogliere le utilissime parole di quel pentito nella forma dei verbali difensivi. Ma era la vigilia di Natale e non sono riuscito a trovare nessun legale... Ne ho incontrati tanti di pentiti siciliani e non».
Secondo il GIP «appare evidente il tentativo del Dell'Utri di inquinare le prove: accortosi già il 31 dicembre 1998 che qualcuno aveva visto (e lui pensa filmato) il suo incontro con il Chiofalo e rendendosi ben conto di una tale prova a suo carico, il Dell'Utri, proprio perché non è a conoscenza integrale delle investigazioni condotte, cerca di influenzare, con i notevoli mezzi che ha a disposizione e quindi anche tramite la stampa, eventuali audizioni del Chiofalo o di altri soggetti a conoscenza dei fatti.
Secondo il GIP «va anzitutto ribadito in assoluta adesione a precedenti pronunce della stessa Giunta per le autorizzazioni a procedere (vedi da ultimo proposta di autorizzazione all'arresto dell'onorevole Giudice del 13 luglio 1999) la piena ed immediata utilizzabilità delle intercettazioni nei confronti dei soggetti estranei all'istituzione parlamentare, pena la violazione del principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (articolo 3 della Costituzione) e del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (articolo 102 della Costituzione), princìpi ai quali l'articolo 68 citato pone una eccezionale deroga ad esclusiva tutela della funzione parlamentare. Nulla osta, dunque, alla valutazione delle conversazioni intercettate quali elementi indiziari nei confronti del Chiofalo nonché per gli inevitabili collegamenti logici anche nei confronti del Cirfeta.
Il problema della loro utilizzabilità si pone viceversa, con riguardo al Dell'Utri, nei cui confronti è pienamente operativa la garanzia costituzionale di cui all'articolo 68 della Costituzione.
Ebbene, ritiene questo giudice che vada condiviso il rigoroso orientamento già in precedenza espresso dalla Camera dei Deputati, secondo cui anche nell'ipotesi di comunicazioni indirette, cioè di comunicazioni intercettate su una utenza estranea al membro del Parlamento, in cui uno degli interlocutori sia, per avventura, un parlamentare, è necessaria, ai fini della loro utilizzabilità nei confronti del predetto, l'autorizzazione, inevitabilmente postuma della Camera di appartenenza. È la stessa Camera di appartenenza, infatti che dovrà valutare la rilevanza della comunicazione intercettata rispetto al tema dell'indagine e l'assenza di maliziosità, cioè di modalità elusive della garanzia posta a tutela del parlamentare.
Per tale ragione in attesa della predetta autorizzazione, delle comunicazioni intervenute tra il Dell'Utri ed il Chiofalo non verrà, allo stato, tenuto alcun conto nella valutazione della gravità degli indizi emersi nei confronti del primo.
Diversamente deve, invece, ritenersi con riguardo ai tabulati telefonici. In questo caso, infatti, si tratta di documenti disponibili presso i gestori della rete, che riportano dati statici, privi di contenuto descrittivo o rappresentativo, concernenti l'utenza cui si riferiscono e che in alcun modo possono interferire con l'esercizio della funzione parlamentare, a cui garanzia è prevista l'autorizzazione in materia di intercettazioni telefoniche. Peraltro, attesa l'ontologica differenza esistente tra l'intercettazione della conversazione telefonica e l'acquisizione del tabulato relativo al traffico telefonico di una utenza, la circostanza che l'articolo 68 della Costituzione, modificato solo nel 1993 nel dettare l'eccezionale deroga ai princìpi di cui agli articoli 3 e 102 della Costituzione non contempli tra i casi di necessaria autorizzazione, l'acquisizione dei tabulati, pare impedirne l'inclusione per analogia tra le ipotesi garantite.
Infine non appare irrilevante evidenziare che i tabulati acquisiti non riguardano utenze riferibili al Dell'Utri e che i dati in questa sede utilizzati non riguardano contatti tra dette utenze ed utenze intestate al predetto ma soltanto contatti con utenze riferibili alla FININVEST o a società a questa collegate».
L'On. Dell'Utri nella propria memoria ricorda che poco prima dell'inizio del giudizio che si celebra presso il Tribunale di Palermo egli veniva contattato da tale Cirfeta Cosimo, mai da lui precedentemente conosciuto, il quale qualificatosi come collaboratore di giustizia col nome di copertura «Delfino», gli rendeva noto di essere a conoscenza che taluni collaboratori di giustizia avevano concordato una serie di dichiarazioni da rendere nell'ambito del suo processo e che di ciò aveva già provveduto ad informare le competenti autorità alle quali aveva chiesto di essere sentito.
L'onorevole Dell'Utri prendeva atto della inquietante notizia e ne informava i suoi difensori.
Successivamente il predetto Cirfeta lo contattava nuovamente: questa volta con il suo vero nome.
Gli confermava le precedenti notizie riferitegli e, da parte sua, lo invitò ad ufficializzare all'A.G. quanto a sua conoscenza.
Il Cirfeta gli disse di averlo già fatto, come d'altra parte aveva avuto modo di dirgli in occasione della prima telefonata, e di attendere di essere sentito.
A questo punto, poiché il Cirfeta era comunque a conoscenza di fatti e circostanze che avevano sicura refluenza nell'ambito del procedimento penale che poco dopo sarebbe iniziato presso il Tribunale di Palermo, l'onorevole Dell'Utri lo indicava nella sua lista testimoniale che, come è noto, va depositata sette giorni prima dell'inizio del dibattimento.
Non deve sfuggire la circostanza che oltre al nome del Cirfeta Cosimo la difesa dell'onorevole Dell'Utri specificava i capitoli della prova e cioè la circostanza di fatto oggetto dell'escussione dibattimentale.
L'onorevole Dell'Utri si dice convinto che proprio da tale momento i PP.MM. di Palermo abbiano scatenato una serie di attività volte a delegittimare le dichiarazioni del Cirfeta che, attraverso il sopra indicato articolato di prova, conoscevano nel dettaglio.
Ciò facevano i PP.MM. aprendo un processo parallelo e segreto e del tutto disgiunto da quello del Tribunale di Palermo.
L'onorevole Dell'Utri ritiene anche che da tale attività abnorme ed occulta sia derivato un inquinamento della prova, per il quale invece e per un tragico paradosso egli viene chiamato a rispondere, solo perché non dispone della forza intimidatoria utilizzata dal «temibile ordigno giudiziario che ha deciso di colpirlo».
Quello che intende precisare l'onorevole Dell'Utri è che la sua attività si è semplicemente e correttamente concretizzata nella indicazione della fonte testimoniale al suo giudice naturale (il Tribunale di Palermo) per dar modo a questi di apprezzare il significato delle indicazioni del Cirfeta e valutarne la attendibilità intrinseca ed esterna.
L'onorevole Dell'Utri non può sapere se il Cirfeta gli abbia riferito notizie vere o fasulle né se il suo atteggiamento potesse costituire un tranello nei suoi confronti, anche se è intimamente convinto della loro veridicità.
Questa è comunque materia che compete al Giudice.
All'onorevole Dell'Utri correva solo l'obbligo, una volta apprese notizie utili alla sua difesa, di indicare il Cirfeta nella sua lista testimoniale, rappresentando al Tribunale le circostanze sulle quali avrebbe dovuto riferire.
È, comunque, certo che proprio attraverso le precise indicazioni del Cirfeta si è saputo che alcuni collaboratori, indicati dall'accusa nell'ambito del suo processo, si incontravano e pranzavano assieme mentre erano sottoposti a «programma di protezione» e rendevano le loro sovrapponibili dichiarazioni in diversi giudizi.
In questo senso sono le dichiarazioni dibattimentali rese, nell'ambito del processo che lo vede imputato, da Di Carlo F. e Onorato F..
Va anche precisato che successivamente alla indicazione del Cirfeta nella sua lista testimoniale, l'onorevole Dell'Utri veniva a conoscenza che lo stesso era stato oggetto di notevoli maltrattamenti nell'ambito della struttura carceraria ove era ristretto e che era stata arrestata anche la madre.
L'onorevole Dell'Utri venne ancora a sapere che il Cirfeta era stato minacciato, picchiato ed invitato a ritrattare le notizie che aveva già comunicato alle varie autorità giudiziarie.
Proprio a motivo delle vessazioni e delle ulteriori pressioni cui era sottoposto il Cirfeta, l'onorevole Dell'Utri denunziò nella sede istituzionale più appropriata e quindi nell'ambito del suo processo dibattimentale tale preoccupante situazione, chiedendo più volte, a mezzo dei suoi difensori, la anticipazione dell'audizione del Cirfeta, proprio per evitare che lo stesso potesse subire ulteriori coartazioni della sua volontà.
È sintomatico che i PP.MM. abbiano decisamente negato il loro consenso alla anticipazione dell'audizione del Cirfeta.
Il Tribunale rigettava pertanto la richiesta anticipazione di prova.
Il descritto atteggiamento dei PP.MM. era ad avviso dell'onorevole Dell'Utri evidentemente nutrito da due ordini di motivazione:
1. la prima costituita dalla esigenza di proseguire in un processo parallelo e segreto l'attività di discredito posta in essere da altri collaboratori di giustizia nei confronti del Cirfeta, per giungere poi alla richiesta di emissione di ordinanza custodiale per il reato di calunnia;
2. la seconda costituita dalla preordinata scelta di sottrarre al giudice naturale del dibattimento la valutazione di una prova da lui tempestivamente indicata ed affidata alla loro cognizione.

L'intendimento dei PP.MM. sarebbe ulteriormente avvalorato dalla circostanza che gli stessi in un primo tempo depositarono alcuni atti integrativi di indagine nell'ambito del processo dibattimentale, come era giuridicamente logico e corretto, per poi invece aprire una inchiesta parallela col fine di sottrarre sia alla difesa ma, soprattutto, al Tribunale gli ulteriori sviluppi che la vicenda Cirfeta aveva determinato.
Nelle more delle sue pressanti richieste rivolte al Tribunale di anticipazione dell'audizione del Cirfeta che l'onorevole Dell'Utri non ha mai visto né incontrato, il parlamentare veniva contattato da altro collaboratore di giustizia, tale Chiofalo Giuseppe.
Costui lo chiamò all'utenza telefonica del suo ufficio di Milano dicendogli che era amico del Cirfeta e che aveva delle notizie importanti da riferirgli.
Lo stesso quindi gli chiese espressamente di incontrarlo, giacché in quel periodo si trovava in permesso, dovendo rientrare nel carcere di Paliano ove era detenuto assieme al Cirfeta. In assenza dei suoi avvocati per le ferie natalizie, l'onorevole Dell'Utri decise di incontrarlo personalmente, visto che non sarebbe stato possibile farlo successivamente.
In tale occasione il Chiofalo gli confermò le vessazioni subite in carcere dal Cirfeta, violenze che il parlamentare ritenne di denunziare mediante dichiarazioni spontanee che rese nell'ambito del suo processo dibattimentale.
Nel gennaio del 1999, sempre nell'ambito del suo processo a Palermo, l'onorevole Dell'Utri segnalò al Tribunale la circostanza di essere stato pedinato ed intercettato in un incontro che nel dicembre 1998 aveva avuto con il predetto Chiofalo.
Chiese altresì in quella occasione al Tribunale di inviare copia delle sue dichiarazioni spontanee al Presidente della Camera dei Deputati cui appartiene.
L'onorevole Dell'Utri ha ribadito di aver ritenuto sempre assolutamente legittima la sua attività di ricerca della prova a discarico che ha posto in essere accettando i contatti telefonici col Cirfeta e gli incontri personali con il Chiofalo.
Già all'udienza del 22 settembre 1998 l'onorevole Dell'Utri rendeva noto al Tribunale di Palermo sia il suo incontro col Chiofalo, sia le vessazioni di ogni tipo cui era sottoposto il Cirfeta e ne chiedeva quindi, attraverso i suoi difensori, come già detto, la tempestiva audizione.
È utile sottolineare che l'onorevole Dell'Utri ed i suoi difensori abbiano demandato al Tribunale la verifica della veridicità delle affermazioni del Chiofalo e del Cirfeta segnalando la necessità di anticiparne l'audizione al fine di rendere più genuina l'acquisizione della fonte di prova.
L'onorevole Dell'Utri deve purtroppo constatare che senza il perentorio diniego dei PP.MM. di Palermo a consentire all'anticipata audizione di questi suoi due testi a discolpa, oggi non dovrebbe difendersi da una grave, pretestuosa e gratuita accusa di calunnia.
Ed è proprio nell'atteggiamento dei PP.MM. di Palermo, che hanno indagato, all'insaputa del Tribunale e della difesa, nei confronti di un suo teste, che sarebbe ulteriormente ravvisabile l'intento persecutorio nei suoi confronti.
Il disegno dei PP.MM. procedenti sarebbe fin troppo chiaro.
Essi hanno chiesto ed ottenuto l'emissione di un provvedimento custodiale nei suoi confronti che scaturiva da un'indagine da essi gestita e che andava invece affidata alla valutazione del Tribunale e alle sue determinazioni.
Lo si accusa di avere addirittura concertato, unitamente al Cirfeta ed al Chiofalo, un piano per la destabilizzazione dei collaboratori di giustizia e di essere stato perfettamente consapevole delle presunte mendaci dichiarazioni del Cirfeta e del Chiofalo nei confronti di altri collaboranti.
L'onorevole Dell'Utri non ha mai dichiarato che quanto da loro riferitogli corrispondesse a verità; questo è un problema che ha demandato alla valutazione del Tribunale, limitandosi ad indicare nella sua «lista testi», i nomi delle persone che potevano rendere dichiarazioni utili alla sua difesa e affidando, alla esclusiva valutazione del Tribunale il contenuto delle loro deposizioni.
L'onorevole Dell'Utri sottolinea anche che le persone che lo hanno contattato si erano assolutamente dissociate dalle associazioni criminali, che prestavano da tempo la loro collaborazione alle varie autorità giudiziarie, che rientravano nello speciale programma di protezione previsto dalla legislazione premiale sui collaboranti e che avevano altresì consentito, attraverso le proprie dichiarazioni utilizzate dai vari PP.MM., la pronuncia di pesantissime condanne nei confronti di centinaia di criminali.
E tutto questo nelle indagini che i PP.MM. hanno svolto nei suoi confronti non viene assolutamente evidenziato; è stato, anzi, dimenticato; il Cirfeta ed il Chiofalo, solo perché divenuti testi a sua discolpa, sono divenuti improvvisamente i peggiori criminali venendo dipinti come drogati, prezzolati e calunniatori; mentre, al contrario, la posizione del Di Carlo, del Guglielmini e dell'Onorato viene esaltata come se gli stessi fossero depositari del vero.
Nessuna indagine sarebbe stata svolta per verificare l'esistenza di eventuali riscontri alle dichiarazioni del Cirfeta, nonostante le molteplici circostanze riferite e quindi agevolmente verificabili. Il Cirfeta nella audizione del 21 gennaio 1999, avvenuta presso la Casa di reclusione di Paliano da parte della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Mafia, ha riferito della esistenza di un biglietto scritto dal collaborante Vito Lo Forte a Francesco Onorato e portato su suo incarico a Rebibbia da altro detenuto a nome Masecchia Mario, proveniente dal carcere di Prato, dove si trovava il Lo Forte, biglietto contenente l'invito a concordare accuse ai danni dell'onorevole Dell'Utri. Tale scritto in realtà risulterebbe pervenuto al Comandante degli agenti di custodia. Fino ad oggi non è stata svolta alcuna indagine per accertare la veridicità di dichiarazioni riscontrabili oggettivamente.
In realtà la Procura di Palermo ed il GIP Scaduto avrebbe ritenuto di dare esclusivo credito alle accuse di collaboranti che avrebbero dovuto essere valutati con estremo rigore, considerato che il Di Carlo risulta rinviato a giudizio proprio dal medesimo Ufficio GIP di Palermo per il delitto di calunnia ai danni del dottor Niccolò Nicolosi per un presunto sostegno mafioso di Saro Riccobono e Michele Micalizzi nella campagna elettorale del 1981, con procedimento fissato per l'udienza del 21 ottobre 1999 davanti alla Seconda Sezione penale del Tribunale di Palermo.
Il rinvio a giudizio nei confronti del Di Carlo sarebbe avvenuto nonostante una sospetta richiesta di archiviazione della Procura di Palermo a firma di Domenico Gozzo, uno degli autori della richiesta di arresto a carico dell'onorevole Dell'Utri.
L'Onorato, a sua volta, è stato qualificato come inattendibile in un recente procedimento tenutosi in primo grado presso la Corte d'Assise di Milano, con sentenza del 2 settembre 1997, n. 20/97, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello il 23 luglio 1998 con decisione n. 21/98, relativo all'omicidio del gioielliere Mario Malusardi.
L'ordinanza di custodia di cui si discute rappresenta, secondo l'onorevole Dell'Utri, pertanto l'amaro ed inaccettabile prezzo da lui pagato per aver avuto la presunzione di ritenere un suo preciso diritto, quello di difendersi.
Non interessa più di tanto in questa sede addentrarci sulle valutazioni, da taluno ritenute improprie, espresse dal G.I.P in ordine alle possibili modifiche legislative dell'articolo 192 c.p.p. che vivaci polemiche hanno suscitato anche all'interno del Parlamento, in funzione di un possibile sconfinamento del GIP medesimo nelle prerogative del potere legislativo.
Ci interessa invece, eccome, evidenziare che il GIP dopo avere integralmente trascritto nella propria ordinanza tutte le telefonate intercettate tra il Chiofalo e l'onorevole Dell'Utri, dopo averle puntualmente commentate e valorizzate per evidenziare il comune intento criminoso, ha poi ritenuto di non poterle utilizzare ai fini della richiesta cautelare mancando l'autorizzazione, seppure postuma, di questa Camera.
Occorre mettere subito in chiaro che le intercettazioni non sono avvenute incidentalmente ed in maniera casuale ma in funzione di un preciso piano predeterminato in precedenza, con il quale si è inteso intercettare l'onorevole Dell'Utri, mettendo sotto controllo l'utenza del Chiofalo. E si è continuato dopo la prima, la seconda, la terza fino all'ultima telefonata intercorsa tra i medesimi. Siamo quindi in presenza di una evidentissima «maliziosità» con cui si è elusa una garanzia costituzionalmente posta a tutela del parlamentare. È a nostro avviso altresì, come già detto, particolarmente inquietante che il GIP, ben consapevole della giuridica non utilizzabilità delle suddette intercettazioni, le abbia però volutamente ed integralmente trascritte nella propria ordinanza commentandole ad una ad una per supportare surrettiziamente la tesi accusatoria.
Ben più grave quindi, per quel che ci interessa, appare tale comportamento rispetto alla da più parti lamentata «invasione di campo» effettuata in riferimento alle possibili modifiche dell'articolo 192 c.p.p. da parte del Parlamento.
La Camera non dovrà tenere in alcun conto le suddette trascrizioni ma i deputati le avranno prima lette ed inevitabilmente considerate. Ci sembra questo un fatto estremamente lesivo delle prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione il cui dettato è stato nella specie davvero irriso e calpestato.
Per quanto riguarda poi la utilizzabilità o meno dei tabulati telefonici, il diritto alla riservatezza del parlamentare è tutelato dall'ultimo comma dell'articolo 68 della Costituzione, che prevede l'autorizzazione alla intercettazione di conversazioni e tale principio vale anche per i tabulati riportanti le conversazioni medesime, in quanto da essi si possono agevolmente individuare le persone che hanno rapporti telefonici con i parlamentari. Né varrebbe la considerazione del GIP secondo cui i tabulati non si riferirebbero tutti ad utenze proprie dell'onorevole Dell'Utri quando, lo stesso GIP, nel dare valenza ad essi, li collega espressamente al suddetto parlamentare. È quindi il GIP che riconosce che con i tabulati in argomento vuole supportare la tesi accusatoria in ordine alle intervenute telefonate tra i due coindagati nel contesto del noto disegno criminoso tra gli stessi da tempo in essere.
Tale questione è già stata peraltro affrontata nella seduta della Camera del 16 luglio 1998 allorché si discuteva sulla domanda di autorizzazione all'arresto del deputato Giudice.
In tale occasione l'onorevole La Russa, in merito all'acquisizione dei tabulati del telefono del predetto parlamentare, disse: «...la questione non attiene più soltanto all'onorevole Giudice ma a tutti noi. Con la stessa forza pertanto io dico che dobbiamo respingere questa richiesta perché se è vero che quei tabulati potrebbero in teoria - ma solo in teoria perché la richiesta è formulata senza quella acquisizione - essere in qualche modo forse utili per vedere chi telefonasse al parlamentare, è altrettanto vero e pacifico che la violazione dello spirito dell'articolo 68 della Costituzione, consentendo l'acquisizione del tabulato di un parlamentare e facendo venir meno la riservatezza dei rapporti politici di un componente del Parlamento, aprirebbe la strada ad una interpretazione dell'articolo 68 contraria alle sue ragioni di esistere ed al suo spirito. Per queste ragioni concludo dichiarando che voteremo contro (...) l'autorizzazione alla acquisizione del tabulato del suo telefono personale».
Da quanto sopra emerge che riguardo ai tabulati telefonici, per quanto riguarda il caso dell'onorevole Giudice, l'autorità giudiziaria chiese alla Camera l'autorizzazione al relativo utilizzo. Analoga richiesta fu effettuata per l'acquisizione dei tabulati telefonici nei confronti del deputato Scoca nella sua qualità di persona offesa in un procedimento penale.
Se, quindi, in tali casi fu chiesta l'autorizzazione, analogamente si sarebbe dovuto procedere per il caso dell'onorevole Dell'Utri.
A nostro avviso l'onorevole Dell'Utri per quanto concerne il capo «C» ha operato per verificare ed acquisire legittimamente prove a suo favore.
Tutto qui e null'altro. I predetti indizi a suo carico sono quindi di solare inconsistenza e frutto di un teorema costruito a tavolino ma lontano dalla realtà.

Fumus persecutionis.

Secondo la prospettazione dell'onorevole Dell'Utri, la nozione di fumus persecutionis, che costituirebbe il presupposto per la negazione dell'autorizzazione a procedere all'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare, non va confusa con la vera e propria esistenza di condotte conclamate poste in essere dall'autorità giudiziaria nei confronti di un parlamentare e dirette a colpirne la funzione.
Adottando una simile interpretazione restrittiva si finirebbe per negare di fatto al Parlamento l'esercizio della fondamentale funzione autorizzatoria ex articolo 68 della Costituzione.
Si consideri infatti che:
a) il Parlamento non dispone di poteri accertativi o istruttori per verificare l'effettiva commissione da parte dell'autorità giudiziaria di azioni persecutorie nei confronti di un parlamentare;
b) il singolo parlamentare colpito dalla misura coercitiva, non può comunque disporre in proprio di poteri o strumenti idonei a dimostrare il compimento di tali azioni;
c) il singolo parlamentare ha esclusivamente la facoltà di denunciare una persecuzione giudiziaria eventualmente posta in essere nei suoi confronti (circostanza che si assume avvenuta nel caso concreto, considerato che lo stesso onorevole Dell'Utri ha denunciato nelle sedi giudiziarie competenti una serie di abusi commessi ai suoi danni attraverso l'uso indiscriminato di «pentiti» e «testi» compiacenti), inevitabilmente rimettendo l'accertamento dei fatti denunciati alla stessa magistratura e cioè allo stesso organismo che ne potrebbe risultare l'autore e in ogni caso rinviando molto nel tempo l'accertamento stesso, considerate le interminabili scadenze temporali nelle quali solitamente si snodano i percorsi giudiziari della magistratura ordinaria;
d) il Parlamento non potrebbe comunque diventare «giudice dei giudici», impegnandosi nella verifica di fatti illeciti eventualmente commessi ai danni di un parlamentare;
e) l'autorità giudiziaria che avesse effettivamente agito a fini persecutori nei confronti di un parlamentare, certamente eviterebbe di inserire le prove di una simile condotta nel testo dell'ordinanza sottoposta all'autorizzazione del Parlamento e negli atti a questo inviati.

In senso giuridico il termine fumus indicherebbe la mera «possibilità», fondamento del semplice «sospetto», e si distinguerebbe nettamente dal concetto di «probabilità», fondamento viceversa della prova logica o indiziaria.
Così, mentre il «sospetto» nasce da un'ipotesi, da una ragionevole congettura relativamente al possibile verificarsi di un evento, l'«indizio» come prova indiretta, scaturisce da uno o più circostanze di fatto accertate e ritenute vere, poste a base di un ragionamento dimostrativo di tipo induttivo.
Dalle considerazioni prospettate emergerebbe che in sede di valutazione del c.d. fumus persecutionis il Parlamento non deve «giudicare» i giudici procedenti, né quindi deve acquisire e valutare le prove indiziarie dell'eventuale persecuzione posta in essere nei confronti del parlamentare, ma semplicemente verificare, in base alla lettura degli atti, la sussistenza di un «rischio», anche minimo, che al parlamentare sottoposto a procedimento sia riservato un trattamento giudiziario anomalo, tale cioè da indurre a ritenere la possibile volontà di colpirne le funzioni e le attività politiche.
In conclusione, il Parlamento dovrebbe semplicemente formulare un giudizio di «possibilità» desunto da «indici» significativi circa la possibile strumentalizzazione delle funzioni giudiziarie ai danni di un parlamentare.
Il «caso Dell'Utri», caratterizzato persino dalla ostentata «personalizzazione» dell'ufficio da parte del giudice che ha disposto la carcerazione cautelare, apparirebbe fortemente sintomatico dell'uso anomalo delle funzioni giudiziarie ai danni di un parlamentare colpito non solo «in proprio» ma anche in quanto esponente di un intero movimento politico.
Violazione del segreto investigativo. Risulterebbe dimostrato da una serie di articoli giornalistici depositati dall'onorevole Dell'Utri che la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto è stata integralmente divulgata presso le principali testate giornalistiche nazionali ad evidenti fini di spettacolarizzazione dell'intervento dell'autorità giudiziaria palermitana. Ultimo episodio, aggiungiamo noi, sarebbe quello della pubblicazione, da parte di numerosi quotidiani, di documenti inviati alla Giunta da parte della Procura di Palermo prima che il 6 aprile 1999 i componenti della Giunta medesima potessero esaminarli.
La divulgazione mediatica di atti di indagine coperti dal più stretto segreto investigativo e persino del provvedimento di arresto (per definizione segreto) che configurerebbe reati gravissimi, tra i quali il delitto ex articolo 326 c.p. (rivelazione di segreti d'ufficio, punita con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni), risalirebbe non solo all'Ufficio della Procura palermitana, ma addirittura allo stesso Ufficio GIP, come riferito in un articolo apparso sul quotidiano «La Repubblica», nel quale si dà conto che le dettagliate informazioni illecitamente propalate sarebbero provenute da tale ufficio.
Si consideri inoltre che il GIP che oggi richiede la carcerazione avrebbe respinto l'istanza dei difensori dell'onorevole Dell'Utri di avere accesso agli atti che ex articolo 293 c.p.p. hanno costituito il fondamento dell'intervenuto provvedimento di carcerazione cautelare.
Si sarebbe realizzato così un tragico paradosso, sintomatico della non imparzialità e dell'intenzione extragiudiziaria del giudice procedente, il quale, da un lato, ha voluto o consentito colposamente l'illecita propalazione mediatica ai danni dell'onorevole Dell'Utri di atti di indagine coperti dal segreto investigativo, e poi dall'altro ha vietato al medesimo deputato e ai suoi difensori di prendere visione di quegli stessi atti, incorrendo nella macroscopica negazione del diritto di difesa, riconosciuto come inviolabile dall'articolo 24 Cost. in ogni «stato» del «procedimento» e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che garantisce all'imputato il diritto di conoscere tutti gli elementi sulla base dei quali è stata formulata l'accusa elevata nei suoi confronti.
Sintomo preoccupante dell'anomalia giudiziaria che ha investito l'onorevole Dell'Utri risulterebbe dunque la condotta del giudice Scaduto che ha sottratto alla legittima conoscenza del parlamentare gli stessi atti che invece ha illegittimamente consegnato (o lasciato per colpevole negligenza che venissero consegnati) alla stampa.
Sotto altro aspetto, si consideri che la campagna mediatica avvenuta contro l'onorevole Dell'Utri sarebbe stata resa possibile (prima e dopo l'invio alla Camera dei Deputati dell'ordinanza custodiale) esclusivamente grazie alle illecite propalazioni provenute dagli uffici giudiziari palermitani procedenti.
Ciò significherebbe che i magistrati palermitani procedenti, poiché non avrebbero potuto ignorare gli effetti devastanti della citata campagna mediatica, evidentemente ne hanno voluto la realizzazione; il che automaticamente dimostrerebbe che il fine dell'azione giudiziaria inscenata nei confronti dell'onorevole Dell'Utri sarebbe quanto meno in parte, di natura extragiuridica.
Una simile «inconfutabile conclusione» sarebbe ulteriormente dimostrata dall'inerzia assoluta che la Procura palermitana ha mostrato e mostra tuttora in ordine alla procedibilità per il già segnalato delitto di rivelazione di segreti d'ufficio ex articolo 326 c.p.: trattandosi di delitto procedibile d'ufficio e stante il principio, di rango persino costituzionale, di obbligatorietà dell'azione penale, la Procura di Palermo avrebbe dovuto procedere ad indagini immediate per accertare gli autori delle illecite propalazioni; l'assenza di un simile doveroso intervento dimostrerebbe allora, ulteriormente, l'esistenza di un concorso nel grave delitto, sia pure per colpevole negligenza, nella custodia di atti riservatissimi.
Il GIP difende il sistema di gestione dei pentiti. Con frasi dallo sfondo apocalittico, del tutto inconsuete per un giudice, il GIP palermitano accusa l'onorevole Dell'Utri di «destabllizzare l'intero sistema normativo in materia di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, tentando di metterlo in crisi dal suo interno».
L'accusa si snoda nei seguenti passaggi:
a) l'onorevole Dell'Utri avrebbe concordato con due «collaboranti» una serie di dichiarazioni false e calunniose per screditare altri «collaboranti» utilizzati contro di lui dalla Procura di Palermo legati ad un «obbligo di verità» in forza di un «contratto con lo Stato»;
b) la condotta «eversiva» del sistema repressivo fondato sulla gestione dei «pentiti» attribuita all'onorevole Dell'Utri sarebbe condivisa anche da altri parlamentari dello stesso orientamento politico che avrebbero avuto colloqui in carcere con i «collaboranti» da lui contattati e dall'intero movimento politico di «Forza Italia», espressione politica della mafia che avrebbe cambiato la strategia della lotta allo Stato, decidendo di colpire quest'ultimo dall'interno, destabilizzandone le leggi;
c) in particolare l'onorevole Dell'Utri e il movimento politico cui appartiene, solleciterebbero, in Parlamento, in perfetta sintonia con i più pericolosi ambienti criminali mafiosi, la modifica dell'articolo 192 c.p.p., una sorta di architrave della lotta alla mafia, fonte dell'indiscutibile principio, presentato come «articolo di fede», della «convergenza del molteplice» (espressione criptica che allude all'ammissibilità in sede di valutazione delle accuse dei pentiti di mafia del pericolosissimo criterio dei «riscontro incrociato»);
d) i recenti interventi parlamentari a sostegno della modifica legislativa dell'articolo 192 c.p.p. costituirebbero la prova che l'onorevole Dell'Utri e il movimento politico agirebbero come complici delle organizzazioni criminali mafiose;
e) qualsiasi intervento dell'onorevole Dell'Utri per sapere se alcuni pentiti di mafia, molti dei quali già dichiarati con sentenze irrevocabili calunniatori o delinquenti abituali, abbiano concordato false accuse nei suoi confronti, compresi i contatti con persone già indicate come suoi testimoni nel dibattimento pendente dinanzi al Tribunale di Palermo, sarebbe automaticamente un tentativo di «inquinamento» della prova poiché ciò che sostengono i pentiti utilizzati dalla Procura di Palermo sarebbe per definizione vero ed indiscutibile.

I passaggi dell'inquietante ragionamento del GIP, così definito dall'onorevole Dell'Utri, si commenterebbero da soli, denotando gravissimi travalicamenti dalla funzione giurisdizionale, fino all'aggressione sconsiderata delle prerogative dei singoli parlamentari e del Parlamento nel suo insieme.
La stessa descrizione del rapporto tra «pentito» di mafia e autorità statale, presentata dal GIP, dimostrerebbe non solo una grave ignoranza di concetti giuridici elementari, ma l'esistenza di un pregiudizio accusatorio del tutto incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale.
Citare l'«obbligo di verità» in capo a soggetti che in quanto indagati o imputati di reati connessi o collegati, ex articolo 210 c.p.p., per definizione non assumono alcun obbligo di dire la verità, ed indicare come fonte di tale inesistente obbligo un «contratto con lo Stato» che presuppone invece il pagamento da parte di organismi controllati dalla Procura palermitana di compensi miliardari o di altri benefici rilevantissimi (compresa l'impunità rispetto a gravissimi delitti commessi) in cambio di dichiarazioni «utili» alle indagini, significherebbe infatti occultare con artifici dialettici la realtà delle cose e che cioè i «pentiti» utilizzati dalla Procura di Palermo, tutti pericolosissimi assassini e smentiti in numerose occasioni giudiziarie, potrebbero essere dei perfidi e prezzolati calunniatori indotti a mentire per convenienza.
Sul punto sarebbe sufficiente osservare che l'ipotesi che i «pentiti» di mafia utilizzati dalla Procura di Palermo abbiano potuto concordare una gigantesca calunnia ai danni dell'onorevole Dell'Utri, non solo è prospettabile, ma risulterebbe addirittura confermata da una serie di indiscutibili dati oggettivi.
Se dunque l'autorità giudiziaria palermitana ha artificiosamente eliminato una simile prospettiva, evitando le indagini che potessero smentire i nuovi «oracoli» della giustizia palermitana e occultando dati di fatto decisivi, come ad esempio alcune sentenze irrevocabili che hanno qualificato tali persone come assassini, calunniatori e delinquenti abituali, ciò significherebbe che un «sospetto» di gravi irregolarità commesse nei confronti dell'onorevole Dell'Utri e quindi l'esistenza del «fumus persecutionis», non potrebbero essere negati da nessuna persona di buon senso.
Per definizione «politici» apparirebbero gli inquietanti argomenti del giudice Scaduto diretti a censurare l'attività parlamentare dell'onorevole Dell'Utri, di altri parlamentari e di un intero movimento politico.
Nel momento in cui un giudice della Repubblica, esorbitando dalle proprie funzioni, si spinge sino al giudizio politico, peraltro rozzo e gravemente errato, nei confronti di una parte del Parlamento o di alcuni suoi membri, espressamente affermando che determinate attività politiche siano poste in essere in favore di pericolose organizzazioni criminali, si realizzerebbe per l'On. Dell'Utri un turbamento delle funzioni parlamentari che per definizione devono essere libere, non potendo soffrire alcun condizionamento da parte di altri poteri dello Stato.
Lette in senso politico le pesanti affermazioni del giudice Scaduto suonerebbero come un'intimidazione al Parlamento e ai singoli parlamentari da parte di un rappresentante di un apparato giudiziario che dispone di fortissimi e penetranti poteri coercitivi, come quello appunto della privazione della libertà personale, al fine di impedire le attività politiche e parlamentari ritenute sgradite.
Quanto al merito dell'accorata difesa dell'articolo 192 codice di procedura penale sarebbe sufficiente ricordare che l'attuale formulazione normativa, consentendo lo scempio del «riscontro incrociato» e che cioè le dichiarazioni concertate tra due o più «pentiti» di mafia assurgano ipso jure al rango di prova, costituirebbe il viatico dei più gravi abusi giudiziari degli ultimi anni, come risulta da una qualunque rassegna di cronaca giudiziaria.
Anticipazione del rinvio a giudizio. Un'ulteriore dimostrazione della non imparzialità del giudice Scaduto si ricaverebbe da una frase contenuta nell'ordinanza di carcerazione cautelare, con la quale si allude al rinvio a giudizio dell'onorevole Dell'Utri.
Saremmo di fronte ad un'anticipazione di giudizio che tradisce l'intenzione del giudice di disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, a prescindere dall'esercizio del diritto di difesa, considerato nullo al punto da essere omesso.
Il giudice, infatti, trascurerebbe che prima della chiusura delle indagini preliminari potrebbe essere chiamato ad emettere un provvedimento di archiviazione e che comunque, prima di disporre il rinvio a giudizio, dell'onorevole Dell'Utri dovrà valutare in sede di udienza preliminare, nel contraddittorio tra le parti, la fondatezza dell'imputazione, emettendo, se del caso, sentenza di non luogo a procedere. La decisione sarebbe già presa: sarò rinviato a giudizio e così, finalmente, il procedimento attualmente pendente in sede di indagini preliminari potrà riunirsi a quello pendente in dibattimento dinanzi al Tribunale di Palermo.
È indubitabile che la «parzialità» e la mancanza di serenità del giudice procedente sarebbero sintomi inequivocabili di un insolito accanimento giudiziario.
L'utilizzo dei tabulati telefonici riportanti il traffico anche dell'onorevole Dell'Utri senza la preventiva autorizzazione della Camera.
L'imputato deve essere arrestato.
È documentato che all'indomani della fuga di notizie concernenti l'imminente arresto, la difesa dell'onorevole Dell'Utri si attivò tempestivamente, comunicando alla Procura di Palermo la sua disponibilità per un interrogatorio immediato che poteva servire per spiegare i fatti e scongiurare un devastante provvedimento.
Eppure, la Procura di Palermo ha totalmente trascurato la citata disponibilità per rendere interrogatorio, procedendo a richiedere il suo arresto.
Un simile spaccato di arroganza giudiziaria dimostrerebbe che lo scopo dell'autorità procedente non doveva essere quello di accertare i fatti, (essendo a tal fine ben più proficuo l'interrogatorio dell'imputato che sa in ogni caso quanto basta per risolvere il procedimento), quanto piuttosto il compimento di un atto eclatante e dimostrativo, quale appunto l'arresto di un parlamentare, compiuto per evidenti finalità extragiudiziarie.
Il fatto è più grave se l'autore è divenuto parlamentare dopo averlo commesso. Nel commentare uno degli addebiti all'onorevole Dell'Utri, il giudice Scaduto giunge ad affermare che il fatto di reato sarebbe reso grave dalla circostanza che egli è divenuto parlamentare.
Si tratterebbe di una considerazione non solo totalmente errata in diritto posto che la gravità del reato non può avere nulla a che vedere con la qualifica personale dell'agente acquisita successivamente alla data del presunto reato, ma rivelatrice dell'intenzione del giudice di colpire l'onorevole Dell'Utri in quanto parlamentare: il riferimento alla gravità del fatto legata alla qualifica postuma del suo autore serve cioè a colpire quest'ultimo in funzione dell'acquisto di tale qualifica. Nel caso di specie l'onorevole Dell'Utri doveva essere colpito perché divenuto parlamentare. Viene così direttamente colpita la funzione di parlamentare. Il «fumus persecutionis» sarebbe evidente.
Violazione del principio del giudice naturale: il mostro giudiziario «bicefalo» che si sarebbe scagliato contro l'onorevole Dell'Utri costituito dal binomio P.M.-GIP, si sarebbe arbitrariamente autoattribuito la competenza territoriale-funzionale per fatti spettanti ad altre autorità giudiziarie, in base ad un vero e proprio artificio processuale.
In pratica anche se i fatti contestatigli fossero avvenuti in luoghi diversi da Palermo, tuttavia la competenza spetterebbe al binomio P.M.-GIP di tale luogo per connessione con altri fatti in relazione ai quali l'onorevole Dell'Utri è attualmente imputato dinanzi al Tribunale di Palermo.
Dunque il capo di imputazione di un processo già giunto alla fase dibattimentale eserciterebbe forza attrattiva rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento.
Singolarmente la detta attrazione di competenza è stata ritenuta valida soltanto ai fini territoriali e non anche funzionali, giacchè competente ad emettere la misura cautelare sarebbe stato un organo diverso dal binomio P.M.-GIP e cioè il Tribunale di Palermo cui spetterebbe, come «giudice procedente», il potere-dovere di applicare una misura cautelare in presenza di un rischio di inquinamento della prova quale quello contestato con l'accusa di avere cercato di concordare versioni di comodo con due «collaboranti» già indicati nella lista testimoniale presentata dall'On. Dell'Utri per il dibattimento.
Insomma, attraverso il «sapiente» e «spregiudicato» uso di perverse alchimie procedurali P.M. e GIP di Palermo avrebbero sottratto al Tribunale il potere di applicazione della custodia cautelare realizzando al tempo stesso la violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e l'indebita interferenza in un dibattimento già in corso, attraverso una pesantissima intimidazione nei confronti di tutti coloro che non sono stati ancora chiamati a deporre.

La competenza territoriale.

L'onorevole Dell'Utri sviluppa una questione già anticipata dall'odierno relatore alla Giunta.
Il binomio P.M.-GIP, con artificiosi ed acrobatici aggiornamenti delle norme processuali, sarebbe riuscito ad autoattribuirsi la competenza ad emettere la misura custodiale nei confronti dell'onorevole Dell'Utri investendosi indebitamente di un'abnorme competenza «ad hominem».
La presunta connessione teleologica del reato di calunnia con il delitto di concorso in associazione mafiosa - per cui è in corso il processo innanzi al Tribunale di Palermo - posta dal Gip a sostegno della propria qiurisdizione, risulterebbe destituita di qualsiasi fondamento.
La disciplina dell'istituto della connessione - ex articolo 12 c.p.p. - proprio perché interferente sulla competenza territoriale, è stata regolata dal legislatore in modo tassativo in ossequio al punto 14 della legge delega del nostro codice processuale (1) e al precetto costituzionale sancito dall'articolo 25 Cost., per cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».

(1) Disciplina dell'istituto della connessione con espressa previsione dei relativi casi; esclusione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente...».

Tra i reati contestati con la richiesta di non ci sarebbe alcuna connessione ed anzi la stessa è esclusa dall'inderogabile schema fissato dalla legge: è quindi assolutamente improponibile un assorbimento della competenza territoriale ex articolo 16 c.p.p., con la coseguente esigenza di individuare il giudice competente per ciascun singolo episodio, cui dovrebbero essere rimessi gli atti.
La tentata estorsione di cui al capo A), sebbene speciosamente contestata come commessa tra Trapani, Palermo e Milano tra il 1990 e il 1993, non risulta invece supportata da alcuna condotta materiale realizzata a Palermo (forse una involontaria ammissione di debolezza tecnica cui si è tentato di sopperire con una evidente mistificazione degli atti processuali). La fonte accusatoria ha narrato di fantomatiche richieste estorsive avanzate solo tra Trapani e Milano. Certo è che l'A.G. palermitana è incompetente non essendosi compiuta in quel territorio neanche una minima frazione del contegno a me imputato.
In ordine alla calunnia, «per la prima volta il Cirfeta riferisce quanto a sua conoscenza con una lettera che egli consegna il 24 Agosto 1997 a Personale del Servizio Centrale di Protezione perché sia inoltrata ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce...» (p. 188 ordinanza Gip Palermo). Posto che «la calunnia è reato formale e istantaneo che si consuma nel momento in cui viene presentata la denuncia all'Autorità giudiziaria ovvero ad autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire», e che «se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione...» (articolo 8 comma 3 c.p.p.), non si comprende da dove tragga origine la competenza palermitana, radicandosi la stessa nella circoscrizione del giudice avente giurisdizione nel luogo in cui Cirfeta consegnò la prima lettera agli uomini del Servizio Centrale di Protezione.
È scritto a p. 5 dell'ordinanza cautelare:
«...L'episodio criminoso di cui al capo C) dell'epigrafe, per il quale il Pubblico Ministero ha richiesto l'emissione del provvedimento cautelare nei confronti del Dell'Utri, del Cirfeta e del Chiofalo, è connesso teleologicamente al delitto di concorso in associazione mafiosa, reato permanente, per il quale il primo è imputato davanti al Tribunale di Palermo, essendo stato commesso, in primo luogo, al fine di procurare al Dell'Utri l'impunità, attraverso l'inquinamento della genuinità delle fonti di prova ed in secondo luogo, al fine di agevolare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra ed è proprio in forza di tale connessione che le indagini sono state condotte dalla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, alla quale le iniziali missive di contenuto calunnioso, risultano essere state trasmesse dalle altre Autorità Giudiziarie alle quali erano state indirizzate.
Nel nostro ordinamento, peraltro, la connessione si atteggia come criterio originario ed autonomo di attribuzione della competenza, la cui operatività presuppone soltanto che il procedimento per il reato più grave, cui quello per cui si procede è connesso, non sia stato ancora definito con sentenza passata in giudicato cosicché sia ancora possibile ipotizzarne la riunione...
Ora nel caso in esame, seppure al momento i due procedimenti si trovano in fasi diverse, non solo non è possibile escludere una loro successiva riunione ma, al contrario, proprio per le ineludibili ragioni di connessione, tale riunione può essere invece fondatamente prevista...».
L'errore compiuto dal GIP consiste nell'equiparazione dell'istituto della connessione con quello della riunione, aventi, invece, disciplina e presupposti contrastanti. La connessione è, come già sottolineato, criterio di attribuzione di competenza in ristrettissima deroga rispetto ai canoni stabiliti dagli artt. 8 e seguenti c.p.p.; la riunione - così come la separazione - è uno strumento attivabile solo a seguito dell'esercizio dell'azione penale, e, quindi, al rinvio a giudizio, e rispondente solo a ragioni di economia processuale o di opportunità probatoria, ma non incidente sulla determinazione della competenza. Anche sul piano lessicale, mentre la connessione opera, ex articolo 12, tra «procedimenti», la riunione - ex articolo 17 - riguarda esclusivamente «processi», potendosi solo in questa fase stabilire in concreto il pregiudizio o meno alla rapida definizione delle stesse, causa ostativa alla concentrazione.
Ulteriore, e più importante, requisito per accedere alla riunione è, sempre secondo l'articolo 17, «la pendenza nello stesso stato e grado» dei processi, non potendosi ipotizzare, neanche concettualmente, l'accorpamento di un fatto già sottoposto al vaglio dibattimentale - con tutte le conseguenze in materia «strategica» e probatoria - con altra ancora in fase di indagine preliminare dallo sviluppo aleatorio (sia con riferimento all'esito, che al rito). Una siffatta estensione dell'ambito applicativo dell'istituto in questione, oltre che collidente tecnicamente e logicamente con le norme che regolano il nostro processo, sarebbe pure contrastante con la tassativa disposizione stabilita dal ricordato punto 14) della legge delega per l'emanazione del nuovo codice, consentendo mutamenti del giudice competente oltre i rigidi schemi fissati dal legislatore, e in palese contrasto con il ricordato articolo 25 della Costituzione.
Logico corollario è che, proprio perché parametro originario di fissazione della competenza, la connessione non potrà, altresì, operare tra vicende processuali pendenti in fasi diverse (dovendosi altrimenti infierire l'aberrante possibilità della regressione di un processo in avanzata fase dibattimentale al Giudice per le Indagini Preliminari di altro Tribunale), allorquando il «processo» abbia ad oggetto reato meno grave rispetto ad altro «procedimento» cui si intenda «connetterlo», secondo quanto stabilito dall'articolo 16 c.p.p.
Ogni diversa interpretazione, oltre che contraria ai principi fissati nelle nostre norme procedurali, comporterebbe una grave compromissione del sistema, determinando una impasse esegetica non facilmente risolvibile. La stessa Suprema Corte si è espressa coerentemente con le evidenziate ragioni di ermeneutica processuale, fissando concetti corroboranti la presente impostazione:
«Nell'attuale sistema processuale la connessione, pur costituendo un criterio originario ed autonomo di determinazione della competenza, postula necessariamente, per la sua operatività, che i procedimenti da riunire si trovino nella medesima fase cognitiva». Sez. I, sent. n. 6092 del 31-01-1996 (ud. del 27-11-1995), Pavan (rv 203555).
«Il principio, affermato sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930, secondo il quale le norme sulla competenza per connessione sono operanti soltanto tra procedimenti pendenti nella medesima fase processuale, è valido anche con riferimento alla normativa dettata dagli artt. 12 cod. proc. pen. e segg., tanto più che in questo la connessione è regolata in modo più restrittivo». Sez. I, sent. n. 4444 del 21-11-1994 (ud. del 11-10-1994), Polverino (rv 199663).
«Nel vigente sistema processuale la pendenza di più procedimenti nel medesimo grado costituisce presupposto indispensabile per l'operatività del criterio di competenza fondato sulla connessione. (Fattispecie relativa ad asserita competenza per connessione dell'A.G. ordinaria - procedente per il delitto di concussione, ancora nella fase delle indagini preliminari - anche in ordine a delitto di truffa militare, già pervenuto al giudizio del giudice militare)». Sez. I, sent. n. 2794 del 04-03-1998 (ud. del 29-01-1998), Presti (rv 210004).
La sentenza della Sez. I del 12/6/1997 citata dal Gip di Palermo, lungi dal corroborare quanto assunto nell'ordinanza restrittiva, regola tutt'altra situazione processuale, conformemente a quanto stabilito da Sez. VI, sent. n. 1318 del 13-02-1997 (ud. del 30-09-1996), Penna (rv 208177), ove si legge:
«In tema di competenza per connessione, la regola della "perpetuatio iurisdictionis" è stata confermata e anzi rafforzata dal nuovo codice di procedura penale, stante la natura di criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza riconosciuto al vincolo della connessione. Ne consegue che le vicende relative ai procedimenti connessi, già riuniti, come quella della loro separazione per la definizione anticipata di alcuni di essi, non interferiscono in alcun modo sulla competenza unitariamente determinatasi, con riferimento a tutte le regiudicande, al momento della "vocatio in iudicium".».
Nel caso in cui, infatti, per vicende sopravvenute, procedimenti originariamente connessi siano stati successivamente separati (per accesso a riti alternativi di un imputato, per stralcio di una posizione, e così via) per il principio della perpetuatio iurisdictionis la competenza territoriale ormai stabilita in forza dell'articolo 16, non può subire variazioni per l'eventuale venir meno della iniziale causa di connessione. Sicché è agevole ritenere che la massima riportata dal Gip sia riferita a un caso del tutto opposto a quello dell'onorevole Dell'Utri.
Non si colgono le controindicazioni, per l'accusa, all'adesione alla interpretazione qui sostenuta: la riverberazione del thema probandum scaturente dal reato di cui al capo C) sul processo in corso a Palermo - asseritamente esigente la concentrazione delle due vicende -, non impedirebbe ai PP.MM. di sottoporre alla valutazione del Tribunale le acquisite risultanze per confutare l'attendibilità del teste di difesa Cirfeta, avendo il legislatore previsto - con l'articolo 495 comma 2 c.p.p. - specifici strumenti di verifica, azionabili in qualunque momento del processo, non pregiudicando, dunque, il corso dell'accusa. Rebus sic stantibus, la ricerca della competenza palermitana di P.M. e Gip costituirebbe per l'onorevole Dell'Utri solo l'inequivocabile indizio di un ostinato disegno persecutorio.
Sulla questione relativa alla competenza territoriale non possiamo che convenire sulla memoria dell'onorevole Dell'Utri. Il reato di associazione di cui al capo «A» sarebbe stato commesso a Milano con le minacce di Dell'Utri, cui sarebbero seguite quelle di Vigna e di Buffa a Trapani ed infine quelle telefoniche di Dell'Utri da Milano, in occasione delle quali egli disse: «Io sono sempre in attesa, cosa intende fare? Ricordi che noi siciliani dobbiamo sempre mantenere la parola data». Frase riportata in grassetto dal GIP per evidenziarne l'intento minaccioso ed intimidatorio (cfr. sommarie informazioni di Garraffa del 9/10/1997). La competenza per tale reato appare quindi del capoluogo lombardo ed il riferimento a Palermo in calce al capo di imputazione è privo di qualsiasi significato.
Il reato di calunnia aggravata di cui al capo «C» è stato commesso a Paliano (Frosinone) luogo in cui il Cirfeta fa le varie dichiarazioni trascritte nella ordinanza. Anche qui il riferimento a Palermo non ha davvero senso.
Anche in presenza della pretesa competenza di Palermo in riferimento al reato di cui al capo «B» (reato «commesso in Palermo, Milano, Caracas oltre che in altre località del territorio nazionale ed estero»), occorre esaminare se lo stesso, certamente più grave rispetto a quelli di cui ai capi «A» e «C», attragga nella propria competenza anche questi ultimi.
Nella specie l'onorevole Dell'Utri è l'unico anello di collegamento tra i tre capi di imputazione, non essendovi altri coimputati dei medesimi reati. Si pone il problema se tale condizione sia sufficiente per determinare la competenza per connessione del capoluogo siciliano, non ricorrendo alcuno dei casi contemplati dall'articolo 12 c.p.p., sicché per quei due reati il GIP avrebbe dovuto provvedere ai sensi e per gli effetti di cui al 1o comma dell'articolo 22 c.p.p., restituendo gli atti al Pubblico Ministero.
Per quanto riguarda i reati di cui ai capi «A» e «C», anche invocando il disposto di cui al comma 3-bis dell'articolo 51 c.p.p. secondo cui per determinati delitti le indagini preliminari sono attribuite all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, la competenza rimarrebbe sempre e comunque per il primo di essi su Milano e per il secondo su Roma (all'interno del cui distretto si trova Paliano) o eventualmente su Lecce o su Bari (capoluoghi dei rispettivi distretti) dove il Cirfeta inviò le varie missive-denunce.
Né ci si opponga che la questione della competenza territoriale non dovrebbe interessare questa Giunta essendo la stessa estranea alla nostra indagine.
Se la Procura di Palermo non era competente ad avviare le indagini ed a richiedere l'arresto dell'onorevole Dell'Utri poi disposta dal GIP, si potrebbe ipotizzare che quella Procura avrebbe sottratto il suddetto parlamentare al proprio giudice naturale, chiedendo e vedendo adottare nei suoi confronti un provvedimento restrittivo della libertà personale che altra Procura ed altro GIP, quelli sì competenti, non avrebbero forse richiesto e adottato.

Sul dossier integrativo inviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo dopo l'ordinanza del G.I.P. che disponeva la misura cautelare carceraria nei confronti dell'onorevole Dell'Utri.

Noi dovremmo esaminare la richiesta di autorizzazione all'arresto rebus sic stantibus all'epoca della ordinanza del G.I.P., senza prendere in considerazione atti e documenti successivi ed integrativi non passati al vaglio di tale magistrato.
Nondimeno, essendo il tutto stato sottoposto all'esame della Giunta, facciamo alcune sintetiche considerazioni sui punti ritenuti dalla Procura di maggior interesse.
Da un lato, si tratta di documenti sequestrati a Starace, a Piovella ed alla Padetti che dovrebbero dimostrare, secondo la Procura, «ripetuti tentativi di inquinamento probatorio provenienti da una pluralità di soggetti legati a Publitalia e alla Dreher, ma comunque tutti inequivocabilmente tendenti ad alleggerire la posizione processuale di Marcello Dell'Utri o ancor di più a negare un suo coinvolgimento nei fatti oggetto di indagine». Attività che si sarebbero concretizzate:
1) nell'avvicinamento di possibili testi, così come emergerebbe dalle dichiarazioni del Barbera;
2) nell'occultamento di possibili prove del suo coinvolgimento, come risulterebbe dai documenti sequestrati presso Starace e Piovella;
3) dalle false dichiarazioni rese da una serie di testi o da persone oggi coindagate come Piovella, Starace, Biraghi, Paoletti e Pizzo.

Questi tre punti meritano un breve commento:
1) per quanto riguarda il Barbera, non risponde assolutamente a verità che lo stesso abbia dichiarato di essere stato in qualche modo avvicinato dall'on. Dell'Utri;
2) per quanto riguarda i documenti che comproverebbero il coinvolgimento del Dell'Utri precisiamo, a tutto concedere ed aderendo alla prospettazione del P.M., che il coinvolgimento sarebbe eventualmente della struttura locale di Publitalia e mai dall'on. Dell'Utri che, come da lui precisato in sede di audizione, all'epoca era il responsabile di vertice di una azienda che fatturava tremila miliardi all'anno e che verosimilmente non seguiva tutte le operazioni effettuate dalle strutture territoriali della stessa. Dato e non concesso che queste ultime siano state davvero coinvolte e non invece il Piovella in proprio come sostenuto dal medesimo e dallo stesso on. Dell'Utri;
3) per quanto riguarda le pretese false dichiarazioni rese da alcuni personaggi, dato e non concesso che le stesse siano davvero menzognere, per coinvolgere l'onorevole Dell'Utri in una vasta operazione di inquinamento probatorio si sarebbe dovuto dimostrare dal P.M., ma non è stato fatto, che il predetto parlamentare avesse avuto previamente un qualsivoglia contatto con i medesimi per concordare con loro le predette false dichiarazioni.

La Procura prende poi spunto da una sentenza di condanna dell'on. Dell'Utri pronunciata dall'autorità giudiziaria di Torino per desumere dalla motivazione della medesima la «capacità di inquinamento probatorio del Dell'Utri in presenza di una intensa e costante attività volta a rendere più difficoltose e problematiche le investigazioni in corso».
Dato anche qui e non concesso che in quel processo l'onorevole Dell'Utri abbia davvero posto in essere attività di inquinamento, per giustificare nel nostro caso una misura cautelare carceraria sul presupposto di un pericolo di inquinamento probatorio sarebbe indispensabile che tale pericolo fosse davvero concreto e non presunto, desunto o addirittura indotto da altro processo.
La Procura poi riferisce che tale Leonardo Canino, recatosi il giorno di capodanno del 1999 a casa del Chiofalo, avrebbe visto costui sventolargli in faccia una quindicina di banconote da lire 500.000 ciascuna. In quell'occasione il Canino vide altresì le due ceste di frutta esotica portate il giorno precedente dall'on. Dell'Utri.
Successivamente presso l'abitazione del Chiofalo fu rinvenuta la somma in contanti di lire 80 milioni che la di lui moglie giustificò come provento di una vendita immobiliare risalente al 1994. È poi risultato vero che il pagamento fu effettuato in contanti per tale cifra. In una foto scattata il 31 dicembre 1998 davanti all'abitazione del Chiofalo apparirebbe Gianfranco Piccolo, autista dell'on. Dell'Utri, con una borsa in mano. Esibita tale foto al Piccolo che precedentemente aveva escluso che l'on. Dell'Utri avesse alcuna borsa, ammise poi che probabilmente l'aveva.
La Procura in funzione di ciò ipotizza che il 31 dicembre 1998 l'on. Dell'Utri abbia consegnato al Chiofalo una borsa contenente la somma di lire 80 milioni.
Tale ragionamento rappresenta una mera ipotesi non suffragata da alcun riscontro per i seguenti motivi:
1) Non vi è la prova certa che l'on. Dell'Utri abbia portato e lasciato presso la casa del Chiofalo la famosa borsa dal momento che la foto che la riprenderebbe appare ben poco chiara.
2) Il Piccolo soltanto dopo che la Procura gli aveva contestato che quella foto lo riprendeva con una borsa dichiarò: «prendo atto della fotografia contraddistinta dal n. 29 che mi ponete in visione, dove effettivamente riconosco di mettere in mano una borsa».
3) L'on. Dell'Utri si accorse al casello di Rimini sud di essere oggetto di pedinamento. Sarebbe stato in tal caso davvero un folle a consegnare una borsa contenente denaro al Chiofalo dal momento che la stessa poteva venire immediatamente sequestrata.
4) È la stessa Procura che manifesta evidenti perplessità:
«questa borsa non è stata rinvenuta nel corso delle perquisizioni presso l'abitazione del Chiofalo; (...)
che ne ha fatto il Chiofalo? L'ha forse occultata o se ne è disfatto e perché? Cosa conteneva la borsa?».

Conclusioni.

Abbiamo ritenuto di sottoporre all'aula una relazione particolarmente lunga nella riportando i passaggi più significativi dell'ordinanza del GIP e della memoria dell'onorevole dell'Utri per consentire ai Colleghi di farsi un'opinione personale ed individuale mettendo a confronto la tesi dell'accusa e quella della difesa.
Confidando di aver svolto questo incarico con obbiettività è ora nostro dovere assumere le conclusioni da sottoporre all'Assemblea.
Delle circa trecento pagine dell'ordinanza del GIP soltanto quattro sono dedicate alle cosiddette esigenze cautelari la cui presenza giustificherebbe l'adozione della misura al nostro esame.
In riferimento al capo «A», il GIP le limita in «gravi, concrete esigenze di tutela della genuinità delle fonti di prova» soprattutto, se non esclusivamente «in ragione della reticenza manifestata da diversi soggetti, nel corso delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero e dal palese tentativo di inquinamento probatorio condotto dal Piovella».
Come già detto, non può integrare l'ipotesi di «concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova» non un fatto che si assume commesso dall'onorevole Dell'Utri, magari contattando previamente i vari testimoni, ma la loro eventuale reticenza od il tentativo di inquinamento di prove (sarebbe il caso del Piovella), commesso eventualmente da uno di essi senza intervento alcuno da parte del deputato indagato.
Ricordiamo altresì che i fatti risalgono a oltre 7 anni fa e che la Procura della Repubblica di Palermo ha atteso oltre 2 anni dalle iniziali dichiarazione del Garaffa per chiedere la misura cautelare carceraria per l'onorevole Dell'Utri che il GIP ha limitato a 4 mesi. Si tratta all'evidenza di una misura tardivamente disposta e non necessaria.
Per quanto riguarda la calunnia di cui al capo «C», parimenti il GIP adduce la sussistenza di «un concreto pericolo per la conservazione della genuinità delle fonti di prova» nonché «un concreto pericolo di reiterazione del reato».
Il GIP assume «che il pericolo di reiterazione del reato risulta particolarmente grave in ragione anche dello status istituzionale del Dell'Utri, deputato della Repubblica, che gli fornisce una capacità di manovra certamente superiore a quella del comune cittadino e che l'evidenziato pericolo risulta particolarmente concreto in ragione della sazi personalità, quali emergono dai comportamenti esaminati».
La Camera dovrà esprimersi sul fatto che un deputato della Repubblica, chiunque esso sia, debba, proprio perché tale e per precisa specificità soggettiva, presumersi di pericolo per l'inquinamento delle prove e per la reiterazione dei reati.
Per quanto riguarda il pericolo di inquinamento probatorio il GIP lo collega ai contatti telefonici intervenuti tra l'onorevole Dell'Utri ed il Cirfeta ed agli incontri avuti dal deputato con il Chiofalo quando già si era consumata la pretesa attività calunniatoria posta in essere da questi due collaboranti senza alcuna preliminare intesa con l'onorevole Dell'Utri medesimo.
È più credibile la tesi accusatoria secondo cui l'onorevole Dell'Utri andava a concorrere in un reato di calunnia già posto in essere, oppure la tesi difensiva secondo cui il parlamentare, contattato dai due predetti pentiti, cercava di verificare la loro attendibilità per poterli citare come testimoni nel processo a suo carico a Palermo?
Il vecchio codice di procedura penale prevedeva la necessità di «sufficienti» indizi di colpevolezza per l'adozione di misure cautelari mentre, per quello attualmente in vigore gli indizi non devono essere più sufficienti ma «gravi» e cioè indizi di maggior consistenza.
Un indizio può essere «sufficiente» sostenere l'accusa ma non per poter disporre la custodia cautelare.
Per la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 21 aprile 1995, Cass. 25 ottobre 1995 e Cass. 15 maggio 1992 n. 1198) gli indizi debbono essere tali che consentano di pervenire ad un giudizio di alta probabilità di commissione del reato e di attribuibilità all'indagato. Occorre pertanto, cosi come insegna la Suprema Corte, un prudente apprezzamento del Magistrato.
Noi non vogliamo credere alla congiura prospettata dall'On. Dell'Utri ed in qualche modo da lui anche documentata, ma è certo che da parte della magistratura palermitana sia mancato quel «prudente apprezzamento» che da più parti si è ritenuto risolversi in un vero e proprio accanimento giudiziario nei suoi confronti, con cui si sono trasformati semplici indizi in gravi indizi, tali da determinare la di lui custodia cautelare.
Il GIP assume che nella specie le esigenze cautelari sarebbero quelle previste dalla lettera a) (pericolo di inquinamento delle prove) e dalla lettera c) (pericolo di reiterazione dei reati) dell'articolo 274 c.p.p.
La Corte di cassazione ha statuito che «in tema di misure cautelari il pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni in cui si possa desumere secondo la regola dell'id quod plerunque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. È necessario che il giudice indichi con riferimento all'indagato le specifiche circostanze di fatto con le quali è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione» (Cass. n. 1460 del 19 aprile 1995). Tutto ciò nel caso dell'onorevole dell'Utri non è però accaduto.
Come già detto, si è sostenuto che se non saremmo in presenza di una congiura ci troveremmo però di fronte ad un effettivo accanimento giudiziario che sulla base di semplici indizi e in assenza di esigenze cautelari serie potrebbe anche integrare il fumus persecutionis in funzione del quale la richiesta di arresto non potrebbe che venire respinta.
Ricordiamo che sono stati peraltro numerosi (oltre cinquanta) i casi di richiesta di arresto nei confronti di deputati nel corso delle varie legislature. Di quelli sottoposti alla valutazione della Camera dei deputati, soltanto quattro hanno visto l'accoglimento della richiesta di arresto formulata nei confronti di deputati. In tutti gli altri casi la richiesta non è stata accolta. Poiché il tema prevalente del nostro dibattito riguarderà l'esistenza e la necessità di un fumus persecutionis per poter giungere al diniego dell'arresto, crediamo sia nostro dovere rassegnare ai colleghi della Camera un convincimento che nasce dall'attenta lettura delle carte. Solo in due o tre casi, rispetto agli oltre cinquanta in cui è stata respinta la richiesta di arresto, la motivazione che la Giunta ha portato all'Assemblea e che quest'ultima ha poi accolto, faceva riferimento al fumus persecutionis. Negli altri casi, quindi nella stragrande maggioranza, la ragione addotta dalla Camera per respingere l'autorizzazione all'arresto del parlamentare è stata basata su altre argomentazioni. Non dobbiamo tra l'altro dimenticare che il fumus persecutionis, ha comunque avuto applicazione nei confronti delle richieste di autorizzazione a procedere che fino al 1993 necessariamente si accompagnavano anche alla richiesta di arresto. Accanto alla richiesta di autorizzazione a procedere, contestualmente giungeva alla Camera, ove si trattasse di casi in cui il mandato di cattura fosse obbligatorio o comunque qualora la magistratura lo ritenesse necessario, la richiesta di poter procedere nel procedimento penale anche con l'arresto. In assenza del fumus persecutionis veniva concessa l'autorizzazione a procedere ma nonostante ciò veniva respinta la richiesta di arresto non ritenendosi pertanto il predetto fumus necessario al fine di negare l'autorizzazione all'arresto medesimo. Esaminando i casi ad uno ad uno, ci accorgiamo - come dicevamo prima - che tale criterio non è praticamente mai stato utilizzato. Al contrario, le ragioni che hanno indotto la Camera a respingere in quasi tutti i casi (indicheremo in quali non è stato così) la richiesta della magistratura hanno trovato il loro fondamento nell'esigenza di salvaguardare l'integrità numerica della Camera stessa. In altri casi si è ritenuto tollerabile un sacrificio dell'interesse di giustizia.
Intendiamo cioè sostenere che la contrapposizione che vede da un lato il Parlamento e dall'altro la magistratura, un risultato che suona come sconfitta per l'uno o per l'altro, o come delegittimazione della magistratura o del Parlamento, non ha mai trovato accoglimento in quest'aula. I soli casi in cui l'autorizzazione a procedere è stata accolta avevano di particolare (questo è un dato fondamentale che sottoponiamo alla vostra attenzione) la eccezionale gravità dei reati contestati al Parlamentare. All'onorevole Moranino venivano contestati i reati di omicidio continuato e doppiamente aggravato, occultamento continuato e aggravato di cadavere, tentato omicidio continuato. All'onorevole Saccucci venivano contestati, tra gli altri i reati di omicidio e tentato omicidio. L'onorevole Antonio Negri doveva rispondere, tra gli altri dei reati di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, formazione e partecipazione a più bande armate, promozione, costituzione, organizzazione e direzione di associazioni sovversive, sequestro di più persone pluri aggravato, devastazione e saccheggio aggravati. Per l'onorevole Abbattangelo si trattò invece di dare esecuzione ad una sentenza irrevocabile e fa quindi una decisione sostanzialmente dovuta.
Questi che ho richiamato sono stati gli unici casi in cui la Camera ha ritenuto di far prevalere l'interesse di giustizia - a che cioè il provvedimento del magistrato potesse avere corso - sull'altro interesse, ugualmente costituzionalmente protetto, che è quello del mantenimento del proprio plenum.
Quindi, il problema non è di porre il voto di ciascuno di noi in alternativa all'azione dci magistrati; si può rispettarla e si può essere tranquillamente fiduciosi che i magistrati facciano la loro opera, si può pensare che essi l'abbiano svolta al meglio e contemporaneamente, come quasi sempre è avvenuto, negare l'autorizzazione all'arresto. E fonte di confusione sostenere che il nostro operato debba essere in contrapposizione a qualcuno.
Dobbiamo allora valutare in questa sede se gli elementi che i magistrati ci hanno rassegnato integrino i requisiti previsti dall'articolo 274 c.p.p., se ci indichino indizi ed elementi di colpevolezza tali da rendere inderogabile l'arresto e se i reati commessi siano di particolare gravità. Questo dobbiamo valutare e contrapporlo all'esigenza che, salvo casi eccezionali questa Camera deve poter decidere con il numero complessivo che gli elettori hanno stabilito in ossequio alla Costituzione.
Riteniamo che nel caso specifico non ci siano stati forniti né indirizzi né elementi di colpevolezza così evidenti, schiaccianti e chiari - si potrebbe addirittura sostenere il contrario -, da far venir meno quell'esigenza di mantenimento del plenum e, ancor di più riteniamo che non sussistano gli elementi indicati nell'articolo 274 c.p.p. e neanche quelli di cui al terzo comma dell'articolo 275 c.p.p.
Il caso dell'on. Dell'Utri è senz'altro simile a quello degli oltre 50 parlamentari - semmai, è molto meno grave - per i quali questo Parlamento ha rifiutato di concedere l'autorizzazione all'arresto richiesta dalla magistratura, mentre è assai dissimile dai casi di Moranino, di Toni Negri e di Saccucci per i quali, in via del tutto eccezionale, il Parlamento concesse tale autorizzazione.
Anche a prescindere dal complesso degli argomenti sopra esposti, come è stato giustamente rilevato in Giunta dall'on. Ceremigna, ci troviamo di fronte ad una evidente sproporzione tra la misura cautelare adottata nei confronti dell'on. Dell'Utri e i reati a lui contestati.
La Giunta propone quindi all'Assemblea di non concedere l'autorizzazione all'arresto nei confronti dell'onorevole Dell'Utri.
Filippo BERSELLI, Relatore


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