Doc. IV-ter, n. 37-A





Onorevoli Colleghi! - La Camera dei deputati è chiamata a pronunciarsi ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sulla seguente vicenda nella quale risulta coinvolto l'onorevole Vittorio Sgarbi.
Nel 1990 l'onorevole Sgarbi sosteneva, con esito negativo, la prova d'esame, per l'ammissione ai ruoli di professore ordinario. L'onorevole Sgarbi, nel corso delle edizioni dei giorni 12 e 19 novembre nonché 9 febbraio e 14 marzo 1995 della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani», si occupava della vicenda esprimendosi, secondo quanto denunciato con gli atti processuali in esame, nei modi seguenti:
«... Mentre un'altra di queste commissarie, che ha valutato i miei titoli, e che è moglie di un singolare personaggio che si chiama Lionello Puppi, moglie andata in cattedra perché moglie di quel signore, arrivata come tutti sanno a vincere quel concorso in giovane età, perché moglie di un potente barone. Ebbene, c'è l'oggettività della sua ignoranza.
Nel giudizio che ha, insegna all'Università, è laureata, si chiama Olivato, Loredana Olivato, guardate: "Se il volume sul Palladio e la maniera e forse anche quello su Antonio Da Crevalcore, presentano ancora requisiti di dignità, tutto quanto stà" con l'accento sulla a. Questa insegna.
Uno all'Università non sa, insegna all'Università ai vostri figli, boccia Sgarbi, gli fanno un processo perché ha osato dire la verità, a Sgarbi, e abbiamo la testimonianza, tra l'altro autografa - perché molti di questi altri che vi ho citato non solo hanno una migliore grammatica, ma, per fortuna loro, hanno fatto battere a macchina i loro contributi e quindi non c'è niente da dire, non entreremo nel merito delle loro involute considerazioni - ma quando una scrive, Loridana, Loredana Puppi Olivato, sta con l'accento, la devi rimandare in prima elementare dove forse sarà bocciata, lei»
.
«... Ebbene, l'altra volta abbiamo notato uno sta con l'accento sulla a, di certa professoressa di ruolo Loredana Puppi Olivato, qualcuno dice, d'accordo, ma è forse un lapsus calami, un errore (parliamo come Scàlfaro, latino), un lapsus calami, cioè le è scappato questo accento, che invece come vedete è pre... determinato.
Ora, voi sapete che, quando si mette un accento? Si mette un accento su una parola che sia confondibile con un'altra, per cui in taluni casi è necessario che noi distinguiamo un si da un sì, e allora ecco, cioè "si va a casa", si va a casa prevede che quel si non abbia l'accento, perché è riflessivo, "noi andiamo a casa".
Ma "ti dico sì", è invece il sì affermativo, ed è molto diverso da quel si, e allora ecco perché il sì, forse non lo sapevate, deve avere l'accento, in quel caso è fondamentale. Ma non c'è nessuna parola che si possa confondere con sta.
Sta viene da stare, è un verbo, al presente, sta non ha nessuna possibile uscita di altra parola che possa essere identica a questa, non c'è, non c'è un equivoco possibile, sta è il verbo, e quindi è sbagliato distinguerlo da uno sta, sostantivo che non esiste.
Dice, d'accordo, ma è un errore, no, perché ne abbiamo trovato un altro.
Un giudizio dato sempre dalla medesima professoressa, stessa scrittura, su uno storico dell'arte che forse ha vinto poi qualche cattedra, che si chiama Pierluigi Leone De Castris.
Sentire come in questo giudizio importante, solenne, per un concorso universitario, Loredana Puppi Olivato scrive "Si tratta di giovane e brillante studioso che ha trattato", cioè dopo una riga non è capace di trovare un verbo. Insegna Storia dell'Arte, laureata in Lettere, dovrebbe conoscere la lingua italiana, scrive sta con l'accento e dopo una riga tratta trattato, "che ha trattato con notevole competenza tematiche diverse di ambito tuttavia soprattutto napoletano", e anche qui come vede una involuzione.
Ma arrivati alla successiva proposizione: "I casi o c, - non si capisce bene cosa sia stato -, che il candidato ha trattato", ancora trattato, a distanza di due righe.
"Riguardano l'arte del Trecento e del Cinquecento e del Seicento napoletano", cioè tutto, in sostanza. L'arte del.
E poi ancora qua sotto continuava: "Ci piace ancora segnalare nell'attività dello studioso che è attivo", cancellato con "operante", perché proprio si vedrebbe, non riesce a elaborare una lingua che non si ripeta quasi a distanza di poche parole. Quindi con la incapacità di una articolazione del linguaggio che sarebbe fondamentale per chi insegna e per chi è laureato in lettere. Quindi chi ha pensato che avessi voluto colpire una povera e indifesa professoressa di ruolo, ma che però prende uno stipendio di molti milioni, avendo vinto un concorso, non sappiamo con quali capacità, qui ha la conferma che è una tendenza a non conoscere la lingua che contraddistingue un'insegnante di Storia dell'Arte in una facoltà di Lettere o di Magistero e quindi che è legata alla, alla disciplina umanistica e alla lingua italiana come fondamento della conoscenza».
«... Poi, eh, ho saputo perfino che una di queste, certa Loredana Olivato, ha chiesto al Consiglio della sua Università di fare una mozione d'ordine contro di me, una che scrive sta con l'accento. E le hanno detto: se vuoi denuncialo, denuncia Sgarbi! Perché? Bisogna vedere che denuncia farà! La solidarietà dei colleghi ... A pedate, cacciarla a pedate! Quale solidarietà dei colleghi! A pedate! Solidarietà! Sta con l'accento! Laureata, ordinario di cattedra, 6/7/8 milioni al mese! Sta con l'accento! E poi voleva ... Sgarbi mi ha trattato male in televisione, dobbiamo fare una mozione! Mozione? Pedate! Nel sedere! A casa, a casa! Dice la televisione è violenta, Sgarbi urla. Pedate! La
par condicio? Pedate! Nel sedere! Calci! No? Mozione d'ordine? Marco Mondadori, preside o professore illustre nell'Università di Ferrara, dice: "Sì, voleva - Loredana Olivato Puppi, Loredana Olivato Puppi, Loredana Olivato Puppi - voleva la solidarietà dei suoi colleghi dopo aver scritto sta con l'accento". Sgarbi mi ha maltrattato ... No! Ho fatto quello che fa qualunque professore quando un allievo fa un errore. Prende il compito, vede sta con l'accento, sta con l'accento, l'ho sottolineato in rosso, ho messo quattro. È repressione questa, è violenza? Forse l'allievo va dai genitori: Papà il professore mi ha fatto male? No, non si può protestare. Sta con l'accento è la prova dell'ignoranza, non legittima in un bambino di otto anni, colpevole e criminale per chi insegna all'Università prendendo otto milioni di stipendio, con una cattedra, andando ad insegnare la sua ignoranza. No, voleva la solidarietà dei suoi colleghi contro di me! Dà! Avanti, avanti! Venire qui, solidarietà e firme».
A cagione delle riportate dichiarazioni Loredana Olivato, titolare della cattedra di Storia dell'Arte medievale e moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'università di Ferrara e titolare della commissione di esame, notificava all'onorevole Sgarbi, in data 10 aprile 1995, atto di citazione in giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sul rilievo che le dichiarazioni televisive menzionate apparivano gravemente offensive dell'onore e della reputazione di essa istante.
Nel corso del processo civile in tal modo iniziato la difesa dell'onorevole Sgarbi eccepiva, tra l'altro, l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, assumendo che il convenuto avrebbe espresso opinioni nell'esercizio delle sue funzioni di presidente della Commissione cultura della Camera.
Pronunciandosi su tale accezione il Tribunale disponeva, con ordinanza, la trasmissione degli atti di causa alla Camera dei deputati per le deliberazioni di competenza in relazione all'articolo 68 della Costituzione.
Della vicenda è stata quindi investita la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio la quale, all'esito di puntuale ed approfondito esame degli atti, si è espressa - all'unanimità - nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
La decisione della Giunta è così motivata: la norma di riferimento che la Camera è chiamata ad applicare, come è noto, afferma il principio in forza del quale il deputato non è perseguibile per i voti dati e per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.
I requisiti richiesti pertanto dalla disposizione costituzionale si concretizzano nella sussistenza di un voto ovvero di una opinione espressa, entrambi collegati all'esercizio della funzionale parlamentare.
L'articolo 68 inoltre è stato costantemente interpretato dal Parlamento in sede di sua applicazione, nel senso che la tutela in favore del deputato e del senatore debba trovare applicazione non soltanto nella ipotesi in cui le opinioni vengono espresse in atti tipici di natura parlamentare, bensì anche in attività svolta extra moenia, purché riferibile e comunque connessa alla funzione.
Tanto premesso sul piano dei princìpi, è ora possibile l'induzione.
Nel caso in esame non ricorre alcuno dei requisiti per l'applicazione della norma di favore.
L'onorevole Sgarbi nella conduzione della trasmissione televisiva che porta il suo nome non svolgeva la sua funzione parlamentare neppure sub specie di attività connessa, ma esercitava una attività professionale di conduttore ed opinionista televisivo nell'ambito di un rapporto di lavoro ovvero di un contratto d'opera, retribuiti in forza di intese contrattuali concluse con una parte privata.
Le espressioni poi riferite all'onorevole Sgarbi non appaiono sussumibili nel concetto di opinione così come richiamato all'articolo 68 della Costituzione, norma che tutela la manifestazione di pensiero del parlamentare collegata all'esercizio della sua funzione. Tali espressioni, infatti, esprimono null'altro che dileggio, insulto gratuito, ingiuria.
Deve, infine, osservarsi che la vicenda ha connotazioni di esclusiva rilevanza personale, giacché trae origine da avvenimenti per nulla connessi alla funzione parlamentare dell'onorevole Sgarbi, ma relativi alla vita privata dello stesso, in tal guisa dovendosi ritenere la sua partecipazione ad una procedura concorsuale predisposta per il conseguimento dell'idoneità dei partecipanti all'insegnamento universitario.
In conclusione, e per le ragioni rapidamente esposte, le dichiarazioni attribuite all'onorevole Sgarbi e sottoposte all'esame dell'Aula non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della nostra Costituzione.

Francesco BONITO, Relatore.


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