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| 1. L'albo dei procuratori legali è soppresso. |
Identico. |
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| 1. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti al relativo albo sono iscritti d'ufficio all'albo degli avvocati tenuto dal consiglio dell'ordine al quale sono iscritti. |
1. I procuratori legali
che, alla data di entrata in
vigore della presente legge,
sono iscritti nel
relativo albo sono
iscritti d'ufficio
nell'albo degli
avvocati. |
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2. L'anzianità decorre
dalla data di iscrizione
all'albo dei procuratori
legali. |
2. L'anzianità a
tutti gli effetti decorre
dalla data di iscrizione
all'albo dei procuratori
legali. |
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3. Dalla data
entrata in vigore della
presente legge, i titoli
necessari per la
iscrizione all'albo dei
procuratori legali secondo
le disposizioni di cui al
regio decreto-legge 27
novembre 1933, n.1578,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n.36, e
successive modificazioni, ed
al regio decreto 22 gennaio
1934, n.37, e successive
modificazioni, consentono la
iscrizione all'albo degli
avvocati. |
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4. Restano ferme le
disposizioni che regolano le
iscrizioni di diritto
all'albo degli avvocati e
all'albo per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni
superiori. |
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| 1. Ogni riferimento alla professione di procuratore legale contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende relativo alla professione di avvocato. |
1. Il termine
"procuratore legale"
contenuto in disposizioni
legislative vigenti si
intende sostituito
con il termine
"avvocato". |
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| 1. L'iscrizione all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori viene conseguita con il superamento del relativo esame o, di diritto, dopo dodici anni di effettivo esercizio della professione a far data dalla prima iscrizione all'albo degli avvocati. |
1. Il periodo di
esercizio della professione
di avvocato necessario per
l'iscrizione nell'albo
speciale per il patrocinio
davanti alla Corte di
cassazione ed alle altre
giurisdizioni superiori ai
sensi dell'articolo 33,
secondo comma, del regio
decreto-legge 27 novembre
1933, n.1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n.36, e
successive modificazioni, è
di dodici anni. |
| 2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti all'albo dei procuratori legali o a quello degli avvocati, il termine di cui al comma 1 si intende decorrente dalla data della prima iscrizione all'albo dei procuratori legali. |
2. Per coloro che alla
data di entrata in vigore
della presente legge sono
iscritti all'albo dei
procuratori legali ovvero
all'albo degli avvocati, si
considera, ai fini del
termine di cui al comma 1,
anche il periodo di esercizio
della professione di
procuratore. Tuttavia, se più
favorevole, il termine di cui
al comma 1 è ridotto a sette
anni e decorre dalla
iscrizione all'albo degli
avvocati per coloro che hanno
conseguito l'iscrizione a
tale albo mediante il
superamento dell'esame
previsto dall'articolo 28 del
regio decreto-legge 27
novembre 1933, n.1578,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n.36. 3. Il periodo di esercizio della professione di avvocato, previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n.1003, per l'ammissione all'esame per l'iscrizione all'albo speciale è elevato a cinque anni. Per |
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coloro che, alla data di
entrata in vigore della
presente legge, sono iscritti
nell'albo dei procuratori
legali ovvero degli avvocati
da meno di un anno,
l'esercizio della professione
di procuratore si considera,
ai fini del termine di cui al
precedente periodo,
equipollente all'esercizio
della professione di
avvocato. Per coloro che alla
data di entrata in vigore
della presente legge sono
iscritti all'albo degli
avvocati, il termine per
l'ammissione all'esame rimane
di un anno decorrente dalla
iscrizione a detto
albo. |
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(Norme riguardanti la 1. L'articolo 17, primo comma, numero 7^, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, è sostituito dal seguente: "7^ avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata". 2. Il termine di cui all'articolo 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è aumentato a otto anni. 3. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n.519, le parole: "non inferiore ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a sei anni". |
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| 1. All'articolo 27, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: "oppure avere superato l'esame di Stato preveduto nell'articolo 28" sono soppresse. |
Soppresso. |
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2. Gli articoli 28 e
29 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e
successive modificazioni,
sono abrogati. 3. Gli articoli 31, 32, 33 e 34 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, sono abrogati. |
1. Sono abrogati
gli articoli 2, primo
comma, 5, 6, 27, 28 e 29
del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n.1578,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n.36, e
successive modificazioni,
nonchè gli articoli 31, 32,
33 e 34 del regio decreto 22
gennaio 1934, n.37, e
successive modificazioni. |
| 4. E' altresì abrogata ogni altra disposizione legislativa incompatibile con le disposizioni di cui alla presente legge. |
2. E' altresì
abrogata ogni altra disposi
zione di legge o di
regolamento incompatibile
con le disposizioni della
presente legge. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana. |
Identico. |
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