XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 374 - 875-B




TESTO
approvato dalla II
Commissione permanente della
Camera dei deputati
TESTO
modificato dalla II
Commissione permanente del
Senato della Repubblica


Art. 1.
Art. 1.

(Soppressione
dell'albo).

1. L'albo dei procuratori legali è soppresso. Identico.


Art. 2.

1. L'iscrizione all'albo
degli avvocati si consegue
mediante il superamento
dell'esame di Stato di cui al
regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e
successive modificazioni, ed
al regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, e successive
modificazioni. Restano ferme
le disposizioni che regolano
le iscrizioni di
diritto.
Soppresso.


Art. 3.
Art. 2.

(Iscrizione all'albo degli
avvocati).

1. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti al relativo albo sono iscritti d'ufficio all'albo degli avvocati tenuto dal consiglio dell'ordine al quale sono iscritti. 1. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel relativo albo sono iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati.
2. L'anzianità decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali.
2. L'anzianità a tutti gli effetti decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali.
3. Dalla data entrata in vigore della presente legge, i titoli necessari per la iscrizione all'albo dei procuratori legali secondo le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni, ed al regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, e successive modificazioni, consentono la iscrizione all'albo degli avvocati.
4. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all'albo degli avvocati e all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.


Art. 4.
Art. 3.

(Sostituzione del termine
"procuratore
legale").

1. Ogni riferimento alla professione di procuratore legale contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende relativo alla professione di avvocato. 1. Il termine "procuratore legale" contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine "avvocato".


Art. 5.
Art. 4.

(Termini temporali relativi
alla iscrizione all'albo per
il patrocinio davanti alla
Corte di cassazione).

1. L'iscrizione all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori viene conseguita con il superamento del relativo esame o, di diritto, dopo dodici anni di effettivo esercizio della professione a far data dalla prima iscrizione all'albo degli avvocati. 1. Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni, è di dodici anni.
2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti all'albo dei procuratori legali o a quello degli avvocati, il termine di cui al comma 1 si intende decorrente dalla data della prima iscrizione all'albo dei procuratori legali. 2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo dei procuratori legali ovvero all'albo degli avvocati, si considera, ai fini del termine di cui al comma 1, anche il periodo di esercizio della professione di procuratore. Tuttavia, se più favorevole, il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette anni e decorre dalla iscrizione all'albo degli avvocati per coloro che hanno conseguito l'iscrizione a tale albo mediante il superamento dell'esame previsto dall'articolo 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36.
3. Il periodo di esercizio della professione di avvocato, previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n.1003, per l'ammissione all'esame per l'iscrizione all'albo speciale è elevato a cinque anni. Per
coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo dei procuratori legali ovvero degli avvocati da meno di un anno, l'esercizio della professione di procuratore si considera, ai fini del termine di cui al precedente periodo, equipollente all'esercizio della professione di avvocato. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli avvocati, il termine per l'ammissione all'esame rimane di un anno decorrente dalla iscrizione a detto albo.


Art. 5.

(Norme riguardanti la
residenza
e norme di
coordinamento).

1. L'articolo 17, primo comma, numero 7^, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, è sostituito dal seguente:

"7^ avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata".

2. Il termine di cui all'articolo 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è aumentato a otto anni.

3. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n.519, le parole: "non inferiore ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a sei anni".


Art. 6.
Art. 6.

(Abrogazione di norme
incompatibili).

1. All'articolo 27, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: "oppure avere superato l'esame di Stato preveduto nell'articolo 28" sono soppresse. Soppresso.
2. Gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. Gli articoli 31, 32, 33 e 34 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, sono abrogati.
1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 5, 6, 27, 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni, nonchè gli articoli 31, 32, 33 e 34 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, e successive modificazioni.
4. E' altresì abrogata ogni altra disposizione legislativa incompatibile con le disposizioni di cui alla presente legge. 2. E' altresì abrogata ogni altra disposi zione di legge o di regolamento incompatibile con le disposizioni della presente legge.


Art. 7.
Art. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Identico.



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