PROGETTO DI LEGGE - N. 669
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per la salvaguardia e il recupero, la valorizzazione,
la fruizione e la conservazione del patrimonio archeologico
esistente nell'area extraurbana di Sassoferrato, Castelleone
di Suasa, Serra de' Conti, Pergola, Arcevia, Corinaldo, San
Lorenzo in Campo, Ostra Vetere e Senigallia è costituito il
Parco archeologico "Da Sentinum a Suasa" di seguito denominato
"Parco".
Art. 2.
1. Il Parco comprende l'area di Sentinum di circa 14
ettari, 5 già di proprietà del Comune di Sassoferrato e 9 di
proprietà di privati, in aperta campagna denominata "Edifici
fuori le mura", e l'area di Suasa di circa 20 ettari di
terreno interessati dalla città romana, di cui 16 di proprietà
dello Stato, 2 di proprietà comunale, 2 di proprietà di
privati, nonché le aree presenti nei comuni di Serra de'
Conti, Pergola, Arcevia, Ostra Vetere, San Lorenzo in Campo,
Corinaldo, Senigallia.
Art. 3.
1. I beni culturali mobili e immobili che costituiscono il
patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale
situati nel Parco, individuati con le modalità di cui
all'articolo 2 sono dichiarati di interesse nazionale e per il
loro recupero, valorizzazione, conservazione e fruizione si
applicano le disposizioni della presente legge.
2. Nell'area del Parco non possono essere realizzate nuove
costruzioni. All'interno del Parco sono ubicati i depositi e i
laboratori della soprintendenza per i beni archeologici delle
Marche.
Art. 4.
1. I Ministri per i beni culturali e ambientali, dei
lavori pubblici e dell'ambiente promuovono una intesa tra
tutte le amministrazioni statali, la regione Marche, i comuni
di Sassoferrato, Castelleone di Suasa, Corinaldo, San Lorenzo
in Campo, Pergola, Arcevia, Ostra Vetere, Serra de' Conti,
Senigallia, le province di Ancona e Pesaro e gli enti
pubblici, anche economici, interessati e provvedono alla
definizione di un progetto globale e di un piano pluriennale
di sostegno per gli interventi e le opere necessarie alla
realizzazione dello stesso, per il perseguimento delle
finalità di cui all'articolo 1.
2. Il progetto di cui al comma 1 è definito sulla base
delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge
nonché di tutte le risorse disponibili nei programmi e bilanci
delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali
interessati della regione Marche, compresi eventuali
contributi dell'Unione europea. A tal fine i predetti soggetti
sono tenuti a comunicare ai Ministri di cui al comma 1, le
disponibilità suddette. L'intesa definisce, altresì, le
modalità di coordinamento e di gestione dell'intervento, che
viene affidato, nel rispetto delle leggi vigenti, agli enti
locali interessati.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri per i beni culturali e ambientali,
dei lavori pubblici e dell'ambiente, sono finalizzate le
disponibilità della presente legge e coordinate tutte le altre
disponibilità definite ai sensi del comma 2.
Art. 5.
1. Nella individuazione delle aree del Parco le
soprintendenze per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici interessate devono tenere conto dei
giacimenti e delle aree limitrofe per evitare insediamenti in
contrasto con la conservazione e la valorizzazione degli
stessi.
2. La regione Marche, su proposta delle soprintendenze
competenti, limitatamente alle aree interessate, provvede a
disporre gli opportuni vincoli ai sensi delle leggi 1^ giugno
1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni.
Art. 6.
1. Le soprintendenze per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici interessate, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
predispongono un piano operativo provvedendo a definire i
tempi, il fabbisogno finanziario e le modalità di esecuzione
delle seguenti fasi:
a) monitoraggio di tutti i giacimenti disponibili
nell'area indicata all'articolo 1;
b) classificazione dei beni mobili, ovvero reperti
archeologici, beni artistici e storici, librari ed
archivistici, ed immobili, ovvero ambientali, archeologici,
architettonici, disponibili in rapporto alle specificità ed ai
costi necessari per la loro piena valorizzazione, nonché
all'individuazione di tutti quelli d'interesse nazionale ed
internazionale;
c) delimitazione dei singoli giacimenti
archeologici e definizione dei collegamenti a rete.
2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1 le
soprintendenze per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici provvedono a formulare ai soggetti, di cui
all'articolo 4, comma 1, le proposte operative ed il relativo
fabbisogno finanziario.
3. Entro sei mesi dalla realizzazione degli obiettivi di
cui al comma 1 il Ministero per i beni culturali e ambientali
e la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici competente provvedono alla delimitazione
ed alla definizione del Parco archeologico denominato "Da
Sentinum a Suasa".
4. Entro sei mesi dalla delimitazione e definizione del
Parco di cui al comma 3, il comune di Sassoferrato e quello di
Castelleone di Suasa provvedono all'acquisto degli ettari di
terreno di proprietà di privati che concorrono a costituire la
zona denominata "Edifici fuori le mura" e quella di Suasa.
Art. 7.
1. Per l'acquisto del terreno che concorre a costituire la
zona archeologica del Parco, si provvede mediante l'erogazione
di un contributo pari a lire 250 milioni ai comuni
interessati.
2. Per le finalità della presente legge è autorizzata la
spesa di lire 200 miliardi per gli anni l996-1998, di cui lire
50 miliardi per l'anno 1996, lire 75 miliardi per l'anno 1997
e lire 75 miliardi per l'anno 1998. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.