PROGETTO DI LEGGE - N. 669




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per la salvaguardia e il recupero, la valorizzazione, la fruizione e la conservazione del patrimonio archeologico esistente nell'area extraurbana di Sassoferrato, Castelleone di Suasa, Serra de' Conti, Pergola, Arcevia, Corinaldo, San Lorenzo in Campo, Ostra Vetere e Senigallia è costituito il Parco archeologico "Da Sentinum a Suasa" di seguito denominato "Parco".


Art. 2.

        1. Il Parco comprende l'area di Sentinum di circa 14 ettari, 5 già di proprietà del Comune di Sassoferrato e 9 di proprietà di privati, in aperta campagna denominata "Edifici fuori le mura", e l'area di Suasa di circa 20 ettari di terreno interessati dalla città romana, di cui 16 di proprietà dello Stato, 2 di proprietà comunale, 2 di proprietà di privati, nonché le aree presenti nei comuni di Serra de' Conti, Pergola, Arcevia, Ostra Vetere, San Lorenzo in Campo, Corinaldo, Senigallia.


Art. 3.

        1. I beni culturali mobili e immobili che costituiscono il patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale situati nel Parco, individuati con le modalità di cui all'articolo 2 sono dichiarati di interesse nazionale e per il loro recupero, valorizzazione, conservazione e fruizione si applicano le disposizioni della presente legge.
        2. Nell'area del Parco non possono essere realizzate nuove costruzioni. All'interno del Parco sono ubicati i depositi e i laboratori della soprintendenza per i beni archeologici delle Marche.

Art. 4.

        1. I Ministri per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'ambiente promuovono una intesa tra tutte le amministrazioni statali, la regione Marche, i comuni di Sassoferrato, Castelleone di Suasa, Corinaldo, San Lorenzo in Campo, Pergola, Arcevia, Ostra Vetere, Serra de' Conti, Senigallia, le province di Ancona e Pesaro e gli enti pubblici, anche economici, interessati e provvedono alla definizione di un progetto globale e di un piano pluriennale di sostegno per gli interventi e le opere necessarie alla realizzazione dello stesso, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
        2. Il progetto di cui al comma 1 è definito sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge nonché di tutte le risorse disponibili nei programmi e bilanci delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali interessati della regione Marche, compresi eventuali contributi dell'Unione europea. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a comunicare ai Ministri di cui al comma 1, le disponibilità suddette. L'intesa definisce, altresì, le modalità di coordinamento e di gestione dell'intervento, che viene affidato, nel rispetto delle leggi vigenti, agli enti locali interessati.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'ambiente, sono finalizzate le disponibilità della presente legge e coordinate tutte le altre disponibilità definite ai sensi del comma 2.


Art. 5.

        1. Nella individuazione delle aree del Parco le soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici interessate devono tenere conto dei giacimenti e delle aree limitrofe per evitare insediamenti in contrasto con la conservazione e la valorizzazione degli stessi.
        2. La regione Marche, su proposta delle soprintendenze competenti, limitatamente alle aree interessate, provvede a disporre gli opportuni vincoli ai sensi delle leggi 1^ giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni.


Art. 6.

        1. Le soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano operativo provvedendo a definire i tempi, il fabbisogno finanziario e le modalità di esecuzione delle seguenti fasi:

                a) monitoraggio di tutti i giacimenti disponibili nell'area indicata all'articolo 1;

                b) classificazione dei beni mobili, ovvero reperti archeologici, beni artistici e storici, librari ed archivistici, ed immobili, ovvero ambientali, archeologici, architettonici, disponibili in rapporto alle specificità ed ai costi necessari per la loro piena valorizzazione, nonché all'individuazione di tutti quelli d'interesse nazionale ed internazionale;

                c) delimitazione dei singoli giacimenti archeologici e definizione dei collegamenti a rete.

        2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1 le soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici provvedono a formulare ai soggetti, di cui all'articolo 4, comma 1, le proposte operative ed il relativo fabbisogno finanziario.
        3. Entro sei mesi dalla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Ministero per i beni culturali e ambientali e la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici competente provvedono alla delimitazione ed alla definizione del Parco archeologico denominato "Da Sentinum a Suasa".
        4. Entro sei mesi dalla delimitazione e definizione del Parco di cui al comma 3, il comune di Sassoferrato e quello di Castelleone di Suasa provvedono all'acquisto degli ettari di terreno di proprietà di privati che concorrono a costituire la zona denominata "Edifici fuori le mura" e quella di Suasa.


Art. 7.

        1. Per l'acquisto del terreno che concorre a costituire la zona archeologica del Parco, si provvede mediante l'erogazione di un contributo pari a lire 250 milioni ai comuni interessati.
        2. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per gli anni l996-1998, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1996, lire 75 miliardi per l'anno 1997 e lire 75 miliardi per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
        3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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