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1. Le cittadine
italiane partecipano, su
base volontaria, secondo
le disposizioni di cui alla
presente legge, ai
concorsi per il reclutamento
di ufficiali e sottufficiali
in servizio permanente e di
militari di truppa in
servizio volontario, e
categorie equiparate, nei
ruoli delle Forze armate e
del Corpo della Guardia di
finanza. |
1. Identico. |
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2. Il Governo è
delegato ad emanare, entro
nove mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, su proposta
del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri per
le pari opportunità, del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica,
delle finanze, dei trasporti
e della navigazione e per la
funzione pubblica, sentita la
Commissione nazionale per la
parità e le pari opportunità
tra uomo e donna, di cui alla
legge 22 giugno 1990, n. 164,
uno o più decreti
legislativi per disciplinare
il reclutamento, lo stato
giuridico e l'avanzamento del
personale militare femminile,
sulla base dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
2. Il Governo è
delegato ad emanare, entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, su proposta
del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri per
le pari opportunità, del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica,
delle finanze, dei trasporti
e della navigazione e per la
funzione pubblica, sentita la
Commissione nazionale per la
parità e le pari opportunità
tra uomo e donna, di cui alla
legge 22 giugno 1990, n. 164,
uno o più decreti
legislativi per disciplinare
il reclutamento, lo stato
giuridico e l'avanzamento del
personale militare femminile,
sulla base dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
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a) estendere al
personale militare femminile
la normativa vigente per il
personale militare maschile,
tenendo conto delle
caratteristiche psico-fisiche
femminili; |
soppressa; |
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b) applicare al
personale militare femminile
la normativa vigente per il
personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni in
materia di maternità e di
pari opportunità, tenendo
conto dello status del
personale militare; |
(v. lettera b). |
| c) assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunità nell'accesso | a) assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-donna, |
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ai diversi gradi,
qualifiche, specializzazioni
ed incarichi del personale
delle Forze armate e del
Corpo della Guardia di
finanza. |
nel reclutamento del
personale militare,
nell'accesso ai diversi
gradi, qualifiche,
specializzazioni ed incarichi
del personale delle Forze
armate e del Corpo della
Guardia di finanza; |
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(v. lettera b) |
b) applicare al
personale militare femminile
e maschile la normativa
vigente per il personale
dipendente delle pubbliche
amministrazioni in materia di
maternità e paternità e
di pari opportunità
uomo-donna, tenendo
conto dello status del
personale militare. |
| 3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni, rinnovabile per non più di quattro anni, un Comitato consultivo composto da undici membri nel quale è assicurata una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Sette membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto, con il quale il Ministro provvede anche all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato. Il Ministro per le pari opportunità designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1998 e di lire 240 milioni annue a decorrere dal 1999. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione | 3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni rinnovabile, un Comitato consultivo composto da undici membri nel quale è assicurata una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Sei membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e un membro è scelto dal Ministro delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari opportunità designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Con il decreto di istituzione del Comitato consultivo il Ministro della difesa provvede anche all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato stesso. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1999 e di lire 240 milioni annue a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito |
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del Ministero del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
difesa. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
difesa. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
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4. Il Governo
trasmette alla Camera dei
deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi di cui al
comma 2, al fine
dell'espressione del parere
da parte delle competenti
Commissioni permanenti, da
rendere entro sessanta giorni
dalla data di
trasmissione. |
4. Identico. |
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5. Il Ministro della
difesa e il Ministro delle
finanze per il personale del
Corpo della Guardia di
finanza, entro sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma
2, adottano, con propri
decreti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, regolamenti recanti
norme per l'accertamento
dell'idoneità al servizio
militare sentiti, per quanto
concerne il personale
femminile, il Ministro per le
pari opportunità, la
Commissione nazionale per la
parità e le pari opportunità
tra uomo e donna nonché il
Ministro dei trasporti e
della navigazione per il
personale del Corpo delle
capitanerie di porto. |
5. Il Ministro della
difesa e il Ministro delle
finanze per il personale del
Corpo della Guardia di
finanza, entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma
2, adottano, con propri
decreti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, regolamenti recanti
norme per l'accertamento
dell'idoneità al servizio
militare sentiti, per quanto
concerne il personale
femminile, il Ministro per le
pari opportunità, la
Commissione nazionale per la
parità e le pari opportunità
tra uomo e donna nonché il
Ministro dei trasporti e
della navigazione per il
personale del Corpo delle
capitanerie di porto. |
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6. Il Ministro
della difesa, sentiti il
Ministro dei trasporti e
della navigazione e il
Ministro per le pari
opportunità, il quale
acquisisce il parere della
Commissione nazionale per la
parità e le pari opportunità
tra uomo e donna, su proposta
del Capo di stato maggiore
della difesa, definisce
annualmente, ferme restando
le consistenze organiche
complessive, le aliquote, i
ruoli, i corpi, le categorie,
le specialità e le
specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui avranno
luogo, con la dovuta
gradualità, i reclutamenti
del personale femminile, a
decorrere dal secondo anno
successivo a quello di
entrata in vigore della
presente legge. |
6. Il Ministro
della difesa, acquisito il
parere della Commissione
nazionale per la parità e le
pari opportunità tra uomo e
donna, d'intesa con i
Ministri dei trasporti e
della navigazione, delle
finanze e per le pari
opportunità, definisce
annualmente, su proposta del
Capo di stato maggiore della
difesa, ferme restando le
consistenze organiche
complessive, le aliquote, i
ruoli, i corpi, le categorie,
le specialità e le
specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui avranno
luogo i reclutamenti del
personale femminile a
decorrere dall'anno
successivo a quello di
entrata in vigore della
presente legge. |
| 7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile da arruolare nel |
7. Identico. |
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Corpo della Guardia di
finanza, provvede il Ministro
delle finanze, sentito il
Ministro per le pari
opportunità il quale
acquisisce il parere della
Commissione nazionale per la
parità e le pari opportunità
tra uomo e donna, su proposta
del Comandante generale del
Corpo della Guardia di
finanza. |
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8. In via transitoria
e salvo quanto previsto dai
commi 6 e 7, le prime
immissioni di personale
femminile nei ruoli degli
ufficiali delle Forze armate
e del Corpo della Guardia di
finanza sono disposte, con il
limite massimo di età di
trentadue anni e
limitatamente ai contingenti
stabiliti annualmente
nell'ambito della
pianificazione del
reclutamento del personale
militare, dal Capo di stato
maggiore della difesa e dal
Comandante generale del Corpo
della guardia di finanza,
sentito il Comitato
consultivo di cui al comma 3,
mediante reclutamento con
concorsi a nomina diretta
secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490,
ovvero, per il Corpo della
Guardia di finanza, secondo
le modalità di cui
all'articolo 8, commi da 2 a
4, della legge 28 marzo 1997,
n. 85, in quanto
applicabili. |
8. In via transitoria
per i primi tre anni e
salvo quanto previsto dai
commi 6 e 7, le prime
immissioni di personale
femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della
Guardia di finanza sono
disposte, elevando di tre
anni i limiti di età previsti
dalla normativa per gli
ufficiali o i sottufficiali,
nonché limitatamente ai
contingenti stabiliti
annualmente nell'ambito della
pianificazione del
reclutamento del personale
militare, dal Capo di stato
maggiore della difesa e dal
Comandante generale del Corpo
della guardia di finanza,
sentito il Comitato
consultivo di cui al comma 3,
mediante reclutamento con
concorsi a nomina diretta
secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490,
ovvero, per il Corpo della
Guardia di finanza, secondo
le modalità di cui
all'articolo 8, commi da 2 a
4, della legge 28 marzo 1997,
n. 85, in quanto
applicabili. |
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9. In deroga alle
previsioni del comma 1, le
cittadine italiane possono
partecipare, su base
volontaria, anche ai concorsi
per ufficiali piloti di
complemento delle Forze
armate. Questi ultimi devono
essere reclutati con le
modalità e le procedure di
cui all'articolo 3 della
legge 19 maggio 1986, n.
224. |
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