PROGETTO DI LEGGE - N. 3397




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Prima del comma 2 dell'articolo 72 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171, è inserito il seguente:

        "1-bis. E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14, nonché qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico".


Art. 2.

        1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 75 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171, è sostituito dal seguente: "Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista, o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 78, è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14".
        2. Al comma 2 dell'articolo 75 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "a suo danno", sono aggiunte le seguenti: "e consegnando allo stesso una breve memoria, che illustra in modo semplice ed efficace gli effetti negativi, sul piano fisico e psichico, derivanti dall'assunzione di qualsiasi tipo di stupefacente".
        3. Al comma 3 dell'articolo 75 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "a suo danno", sono aggiunte le seguenti: "e consegnando allo stesso una breve memoria, che illustra in modo semplice ed efficace gli effetti negativi, sul piano fisico e psichico, derivanti dall'assunzione di qualsiasi tipo di stupefacente".
        4. Il comma 12 dell'articolo 75 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171, è sostituito dal seguente:

        "12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato, ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente innanzi a sé e lo invita al rispetto del programma. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto applica le sanzioni amministrative di cui al comma 1".


Art. 3.

        1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 78 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171, sono inserite le seguenti:

            "a-bis) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore;

                a-ter) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere".


Art. 4.

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 89 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

        "3-bis. Il provvedimento del giudice disposto ai sensi del comma 3 non osta alla presentazione da parte dell'interessato di una nuova istanza di revoca della custodia cautelare in carcere se il programma di recupero cui la persona tossicodipendente o alcooldipendente intende sottoporsi avviene presso una struttura residenziale autorizzata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza".

        2. Il comma 4 dell'articolo 89 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'articolo 21 della legge 8 agosto 1995, n. 332, è abrogato.


Art. 5.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 90 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, è inserito il seguente:

        "1-bis. Se diventa irrevocabile la condanna a pena detentiva, nei limiti indicati dal comma 1, non può essere emesso l'ordine di carcerazione per una persona tossicodipendente o alcooldipendente nei cui confronti sono stati adottati i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 89. Il tribunale di sorveglianza sospende l'esecuzione, ai sensi del comma 1, ricorrendo le condizioni ivi previste".
        2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 90 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "1-ter. Qualora, in epoca successiva all'esito positivo del programma di recupero, accertato dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio, d'intesa, se il programma di recupero è avvenuto presso una struttura residenziale autorizzata, con la struttura medesima, diventino irrevocabili ulteriori pene detentive per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza, nei limiti di pena rideterminati ai sensi del comma 1, non può essere emesso l'ordine di carcerazione. Il tribunale di sorveglianza sospende l'esecuzione per un nuovo periodo di cinque anni".
        3. Al comma 4 dell'articolo 90 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "più di una volta" sono sostituite dalle seguenti: "più di due volte".


Art. 6.

        1. Al comma 1 dell'articolo 671 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione dei reati in relazione allo stato di tossicodipendenza".


Art. 7.

        1. Al comma 1-bis dell'articolo 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se dal provvedimento che costituisce titolo di custodia emerge che il reato o i reati richiamati nel provvedimento sono stati consumati in relazione allo stato di tossicodipendenza, il direttore informa in modo preciso l'interessato che ha facoltà di proporre le istanze previste dagli articoli 89, 90, 91 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni".


Art. 8.

        1. Al comma 4 dell'articolo 106 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fra le iniziative sono incluse visite guidate all'interno di strutture autorizzate per il recupero dei tossicodipendenti, nonché audizioni degli operatori e degli educatori di tali strutture".


Art. 9.

        1. Dopo l'articolo 135 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

        "Art. 135-bis. - (Interventi edilizi). 1. Agli interventi edilizi realizzati alla data del 31 dicembre 1995 all'interno di strutture autorizzate per il recupero dei tossicodipendenti si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, nonché all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".


Art. 10.

        1. Dopo l'articolo 135-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:
        "Art. 135-ter. - (Verifiche e controlli). - 1. Il Ministro della sanità presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente seguiti dai tossicodipendenti, alla efficacia dei programmi medesimi, alle relazioni fra tali programmi e quelli seguiti dai gruppi di volontariato e dagli enti ausiliari, ed al rispetto da parte del servizio pubblico per le tossicodipendenze del termine previsto dal comma 5 dell'articolo 122".



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