PROGETTO DI LEGGE - N. 3397
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Prima del comma 2 dell'articolo 72 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1993, n. 171, è inserito il seguente:
"1-bis. E' vietato l'uso personale di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV,
previste dall'articolo 14, nonché qualunque impiego di
sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le
norme del presente testo unico".
Art. 2.
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 75 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1993, n. 171, è sostituito dal seguente: "Chiunque, per
farne uso personale, illecitamente importa, acquista, o
comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose
non superiore a quella media giornaliera, determinata in base
ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 78, è sottoposto
alla sanzione amministrativa della sospensione della patente
di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di
ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero,
del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del
divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a
quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o
psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste
dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi se si
tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle
tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14".
2. Al comma 2 dell'articolo 75 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "a suo danno", sono
aggiunte le seguenti: "e consegnando allo stesso una breve
memoria, che illustra in modo semplice ed efficace gli effetti
negativi, sul piano fisico e psichico, derivanti
dall'assunzione di qualsiasi tipo di stupefacente".
3. Al comma 3 dell'articolo 75 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "a suo danno", sono
aggiunte le seguenti: "e consegnando allo stesso una breve
memoria, che illustra in modo semplice ed efficace gli effetti
negativi, sul piano fisico e psichico, derivanti
dall'assunzione di qualsiasi tipo di stupefacente".
4. Il comma 12 dell'articolo 75 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171,
è sostituito dal seguente:
"12. Se l'interessato non si presenta al servizio
pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato,
ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni
stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il
prefetto lo convoca nuovamente innanzi a sé e lo invita al
rispetto del programma. Se l'interessato non si presenta
innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma
ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il
prefetto applica le sanzioni amministrative di cui al comma
1".
Art. 3.
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 78
del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1993, n. 171, sono inserite le seguenti:
"a-bis) le metodiche per quantificare l'assunzione
abituale nelle ventiquattro ore;
a-ter) i limiti quantitativi massimi di principio
attivo per le dosi medie giornaliere".
Art. 4.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 89 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:
"3-bis. Il provvedimento del giudice disposto ai
sensi del comma 3 non osta alla presentazione da parte
dell'interessato di una nuova istanza di revoca della custodia
cautelare in carcere se il programma di recupero cui la
persona tossicodipendente o alcooldipendente intende
sottoporsi avviene presso una struttura residenziale
autorizzata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza".
2. Il comma 4 dell'articolo 89 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'articolo 21 della
legge 8 agosto 1995, n. 332, è abrogato.
Art. 5.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 90 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 6 del
decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, è inserito
il seguente:
"1-bis. Se diventa irrevocabile la condanna a pena
detentiva, nei limiti indicati dal comma 1, non può essere
emesso l'ordine di carcerazione per una persona
tossicodipendente o alcooldipendente nei cui confronti sono
stati adottati i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 89. Il tribunale di sorveglianza sospende
l'esecuzione, ai sensi del comma 1, ricorrendo le condizioni
ivi previste".
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 90 del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, è inserito il seguente:
"1-ter. Qualora, in epoca successiva all'esito
positivo del programma di recupero, accertato dal servizio
pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio,
d'intesa, se il programma di recupero è avvenuto presso una
struttura residenziale autorizzata, con la struttura medesima,
diventino irrevocabili ulteriori pene detentive per reati
commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza, nei
limiti di pena rideterminati ai sensi del comma 1, non può
essere emesso l'ordine di carcerazione. Il tribunale di
sorveglianza sospende l'esecuzione per un nuovo periodo di
cinque anni".
3. Al comma 4 dell'articolo 90 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, le parole: "più di una volta" sono
sostituite dalle seguenti: "più di due volte".
Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 671 del codice di procedura
penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fra gli
elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del
reato continuato vi è la consumazione dei reati in relazione
allo stato di tossicodipendenza".
Art. 7.
1. Al comma 1-bis dell'articolo 94 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Se dal provvedimento che costituisce titolo di custodia
emerge che il reato o i reati richiamati nel provvedimento
sono stati consumati in relazione allo stato di
tossicodipendenza, il direttore informa in modo preciso
l'interessato che ha facoltà di proporre le istanze previste
dagli articoli 89, 90, 91 e 94 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni".
Art. 8.
1. Al comma 4 dell'articolo 106 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Fra le iniziative sono incluse visite guidate
all'interno di strutture autorizzate per il recupero dei
tossicodipendenti, nonché audizioni degli operatori e degli
educatori di tali strutture".
Art. 9.
1. Dopo l'articolo 135 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, è inserito il seguente:
"Art. 135-bis. - (Interventi edilizi). 1. Agli
interventi edilizi realizzati alla data del 31 dicembre 1995
all'interno di strutture autorizzate per il recupero dei
tossicodipendenti si applicano le disposizioni di cui ai capi
IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, nonché all'articolo 9 della legge 28 gennaio
1977, n. 10".
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 135-bis del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 9 della
presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 135-ter. - (Verifiche e controlli). - 1. Il
Ministro della sanità presenta ogni anno al Parlamento una
relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le
tossicodipendenze, con particolare riferimento ai programmi
terapeutici definiti ed effettivamente seguiti dai
tossicodipendenti, alla efficacia dei programmi medesimi, alle
relazioni fra tali programmi e quelli seguiti dai gruppi di
volontariato e dagli enti ausiliari, ed al rispetto da parte
del servizio pubblico per le tossicodipendenze del termine
previsto dal comma 5 dell'articolo 122".