PROGETTO DI LEGGE - N. 3470




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione).

        
1. E' istituita la Scuola nazionale di giustizia.


Art. 2.

(Sede).

        1. La Scuola nazionale di giustizia ha sedi presso ogni distretto di corte di appello ed ha quale scopo la formazione professionale di avvocati e magistrati.


Art. 3.

(Consiglio di Amministrazione).

        1. La Scuola è una istituzione gestita da un consiglio di amministrazione composto da tredici membri, di cui quattro avvocati, quattro magistrati e cinque docenti universitari in materie giuridiche, tra i quali viene eletto il presidente.
        2. I membri avvocati vengono designati dal Consiglio nazionale forense; i membri magistrati del Consiglio superiore della magistratura ed i docenti universitari dalle Camere.
        3. Il consiglio di amministrazione indica gli indirizzi scientifici ed i programmi della Scuola nazionale di giustizia.
        4. Il Consiglio rimane in carica quattro anni ed i membri non sono rieleggibili.


Art. 4.

(Comitato Direttivo).

        1. Presso ogni distretto di corte d'appello è nominato dal Consiglio di amministrazione della Scuola nazionale di giustizia un comitato direttivo composto di tre membri, scelti ciascuno per ognuna delle tre categorie di magistrati, avvocati e docenti universitari, e tra i quali il membro docente universitario assume le funzioni di direttore, con il compito di organizzare i corsi della Scuola di giustizia.


Art. 5.

(Accesso).

        1. Possono accedere alla Scuola nazionale di giustizia i laureati in giurisprudenza che abbiano sostenuto nel corso universitario i seguenti esami: diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, procedura penale, procedura civile, diritto amministrativo e che abbiano conseguito la laurea con una votazione non inferiore a 102/110.


Art. 6.

(Esame di ammissione).

        1. Ogni anno viene indetto dalla Scuola nazionale di giustizia un esame di ammissione alla Scuola stessa per un numero di posti di volta in volta determinato, sentito il parere del Consiglio nazionale forense e del Consiglio superiore della magistratura, e comunque non inferiore per ciascun distretto al 5 per cento degli iscritti negli albi degli avvocati presso i tribunali di quel distretto e del numero di posti da bandire per il concorso per uditore giudiziario in base alle esigenze di ciascun distretto.


Art. 7.

(Esame selettivo).

        1. L'esame di selezione si svolge mediante quesiti tesi a verificare la preparazione teorica del candidato e, per una percentuale pari al 20 per cento, per accertare le attitudini dello stesso alle professioni di cui alla presente legge.

Art. 8.

(Contenuto e durata dei corsi).

        1. Gli ammessi alla Scuola nazionale di giustizia devono frequentare i corsi teorici e pratici per la durata di anni due.
        2. I programmi della Scuola nazionale di giustizia si dividono in tre sessioni. La prima della durata di un anno, in cui gli studenti sono tenuti all'apprendimento teorico e pratico delle attività forensi e giudiziarie, anche attraverso simulazioni di processi e scuola di eloquenza, nonché allo studio di una lingua straniera. Nella seconda e terza sessione, di sei mesi ciascuna, gli studenti svolgono pratica presso gli uffici giudiziari con le funzioni di uditore giudiziario e presso gli studi legali con funzioni di praticante avvocato, anche in udienza in sostituzione dell'avvocato titolare dello studio.
        3. Al termine di ogni sessione lo studente redige una relazione sull'attività svolta durante la relativa fase di preparazione.


Art. 9.

(Idoneità).

        1. Al termine dei corsi gli allievi che hanno frequentato con profitto e diligenza conseguono l'idoneità ad essere ammessi all'esame di abilitazione alla professione di avvocato e di magistrato inquirente.


Art. 10.

(Abilitazione alla professione di avvocato).

        1. Ogni anno il Ministro di grazia e giustizia indice l'esame abilitante per la professione di avvocato per un numero di posti uguale a quello indicato nell'articolo 6 con riferimento all'anno di inizio del corso.
        2. Detto esame si articola in due prove scritte ed una orale. Le prove scritte vertono su due pareri scritti e motivati, il primo di diritto civile o amministrativo e il secondo di diritto penale.
        3. La prova si svolge con la simulazione di un processo in materia civilistica o penalistica a scelta del candidato, su di un tema proposto dalla Commissione a ciascun esaminando tre giorni prima della prova.


Art. 11.

(Concorso per uditore giudiziario).

        1. Ogni anno il Ministero di grazia e giustizia indice un concorso per uditori giudiziari per un numero di posti uguale a quello indicato all'articolo 6 con riferimento all'anno di inizio del corso.
        2. Detto concorso si articola in tre prove scritte e una orale. Le prove scritte vertono su tre pareri scritti e motivati su questioni di diritto civile, penale e amministrativo.
        3. La prova orale si svolge con la simulazione di un caso giudiziario di carattere civile o penale, a scelta della Commissione, da comunicare al candidato tre giorni prima della prova.


Art. 12.

(Tirocinio).

        1. Il superamento del concorso per uditore giudiziario dà diritto, al termine del tirocinio, all'immissione nei ruoli di magistrato inquirente.
        2. Il periodo di formazione si svolge in due fasi: una prima fase presso gli uffici del pubblico ministero ed una seconda, della durata non inferiore a sei mesi, presso gli uffici del giudice.


Art. 13.

(Concorso per magistrato giudicante).

        1. Tutti coloro che hanno superato le prove previste dagli articoli 10 e 11, dopo aver effettivamente esercitato per cinque anni la precedente funzione, possono essere ammessi a sostenere il concorso per magistrato giudicante che si svolge con una pre-selezione psico-attitudinale e con una prova teorica e pratica con la quale il candidato deve dimostrare la sua attitudine all'applicazione delle norme del diritto ad un caso pratico controverso.
        2. A tale fine la Commissione esaminatrice propone a ciascun candidato un caso concreto che lo stesso deve risolvere nel termine di sette ore, con l'ausilio dei repertori di giurisprudenza.


Art. 14.

(Passaggi di ruolo).

        1. Tutti coloro che hanno superato il concorso di cui all'articolo 12, possono dimettersi dal ruolo di magistrato giudicante ed essere ammessi nel ruolo di magistrato inquirente o nell'albo degli avvocati.


Art. 15.

(Norme transitorie).

        1. I concorsi per uditori giudiziari già indetti al momento della data di entrata in vigore della presente legge sono regolarmente completati.
        2. I praticanti procuratori che al momento della data di entrata in vigore della presente legge hanno conseguito il certificato di compiuta pratica, possono sostenere per tre volte l'esame di abilitazione all'esercizio delle professione forense sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 16.

(Abrogazione di norme).

        1. Sono abrogate tutte le disposizioni che consentono l'iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati.



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