PROGETTO DI LEGGE - N. 3470
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione).
1. E' istituita la Scuola nazionale di giustizia.
Art. 2.
(Sede).
1. La Scuola nazionale di giustizia ha sedi presso ogni
distretto di corte di appello ed ha quale scopo la formazione
professionale di avvocati e magistrati.
Art. 3.
(Consiglio di Amministrazione).
1. La Scuola è una istituzione gestita da un consiglio di
amministrazione composto da tredici membri, di cui quattro
avvocati, quattro magistrati e cinque docenti universitari in
materie giuridiche, tra i quali viene eletto il presidente.
2. I membri avvocati vengono designati dal Consiglio
nazionale forense; i membri magistrati del Consiglio superiore
della magistratura ed i docenti universitari dalle Camere.
3. Il consiglio di amministrazione indica gli indirizzi
scientifici ed i programmi della Scuola nazionale di
giustizia.
4. Il Consiglio rimane in carica quattro anni ed i membri
non sono rieleggibili.
Art. 4.
(Comitato Direttivo).
1. Presso ogni distretto di corte d'appello è nominato dal
Consiglio di amministrazione della Scuola nazionale di
giustizia un comitato direttivo composto di tre membri, scelti
ciascuno per ognuna delle tre categorie di magistrati,
avvocati e docenti universitari, e tra i quali il membro
docente universitario assume le funzioni di direttore, con il
compito di organizzare i corsi della Scuola di giustizia.
Art. 5.
(Accesso).
1. Possono accedere alla Scuola nazionale di giustizia i
laureati in giurisprudenza che abbiano sostenuto nel corso
universitario i seguenti esami: diritto costituzionale,
diritto internazionale, diritto civile, diritto commerciale,
diritto del lavoro, diritto penale, procedura penale,
procedura civile, diritto amministrativo e che abbiano
conseguito la laurea con una votazione non inferiore a
102/110.
Art. 6.
(Esame di ammissione).
1. Ogni anno viene indetto dalla Scuola nazionale di
giustizia un esame di ammissione alla Scuola stessa per un
numero di posti di volta in volta determinato, sentito il
parere del Consiglio nazionale forense e del Consiglio
superiore della magistratura, e comunque non inferiore per
ciascun distretto al 5 per cento degli iscritti negli albi
degli avvocati presso i tribunali di quel distretto e del
numero di posti da bandire per il concorso per uditore
giudiziario in base alle esigenze di ciascun distretto.
Art. 7.
(Esame selettivo).
1. L'esame di selezione si svolge mediante quesiti tesi a
verificare la preparazione teorica del candidato e, per una
percentuale pari al 20 per cento, per accertare le attitudini
dello stesso alle professioni di cui alla presente legge.
Art. 8.
(Contenuto e durata dei corsi).
1. Gli ammessi alla Scuola nazionale di giustizia devono
frequentare i corsi teorici e pratici per la durata di anni
due.
2. I programmi della Scuola nazionale di giustizia si
dividono in tre sessioni. La prima della durata di un anno, in
cui gli studenti sono tenuti all'apprendimento teorico e
pratico delle attività forensi e giudiziarie, anche attraverso
simulazioni di processi e scuola di eloquenza, nonché allo
studio di una lingua straniera. Nella seconda e terza
sessione, di sei mesi ciascuna, gli studenti svolgono pratica
presso gli uffici giudiziari con le funzioni di uditore
giudiziario e presso gli studi legali con funzioni di
praticante avvocato, anche in udienza in sostituzione
dell'avvocato titolare dello studio.
3. Al termine di ogni sessione lo studente redige una
relazione sull'attività svolta durante la relativa fase di
preparazione.
Art. 9.
(Idoneità).
1. Al termine dei corsi gli allievi che hanno frequentato
con profitto e diligenza conseguono l'idoneità ad essere
ammessi all'esame di abilitazione alla professione di avvocato
e di magistrato inquirente.
Art. 10.
(Abilitazione alla professione di avvocato).
1. Ogni anno il Ministro di grazia e giustizia indice
l'esame abilitante per la professione di avvocato per un
numero di posti uguale a quello indicato nell'articolo 6 con
riferimento all'anno di inizio del corso.
2. Detto esame si articola in due prove scritte ed una
orale. Le prove scritte vertono su due pareri scritti e
motivati, il primo di diritto civile o amministrativo e il
secondo di diritto penale.
3. La prova si svolge con la simulazione di un processo in
materia civilistica o penalistica a scelta del candidato, su
di un tema proposto dalla Commissione a ciascun esaminando tre
giorni prima della prova.
Art. 11.
(Concorso per uditore giudiziario).
1. Ogni anno il Ministero di grazia e giustizia indice un
concorso per uditori giudiziari per un numero di posti uguale
a quello indicato all'articolo 6 con riferimento all'anno di
inizio del corso.
2. Detto concorso si articola in tre prove scritte e una
orale. Le prove scritte vertono su tre pareri scritti e
motivati su questioni di diritto civile, penale e
amministrativo.
3. La prova orale si svolge con la simulazione di un caso
giudiziario di carattere civile o penale, a scelta della
Commissione, da comunicare al candidato tre giorni prima della
prova.
Art. 12.
(Tirocinio).
1. Il superamento del concorso per uditore giudiziario dà
diritto, al termine del tirocinio, all'immissione nei ruoli di
magistrato inquirente.
2. Il periodo di formazione si svolge in due fasi: una
prima fase presso gli uffici del pubblico ministero ed una
seconda, della durata non inferiore a sei mesi, presso gli
uffici del giudice.
Art. 13.
(Concorso per magistrato giudicante).
1. Tutti coloro che hanno superato le prove previste dagli
articoli 10 e 11, dopo aver effettivamente esercitato per
cinque anni la precedente funzione, possono essere ammessi a
sostenere il concorso per magistrato giudicante che si svolge
con una pre-selezione psico-attitudinale e con una prova
teorica e pratica con la quale il candidato deve dimostrare la
sua attitudine all'applicazione delle norme del diritto ad un
caso pratico controverso.
2. A tale fine la Commissione esaminatrice propone a
ciascun candidato un caso concreto che lo stesso deve
risolvere nel termine di sette ore, con l'ausilio dei
repertori di giurisprudenza.
Art. 14.
(Passaggi di ruolo).
1. Tutti coloro che hanno superato il concorso di cui
all'articolo 12, possono dimettersi dal ruolo di magistrato
giudicante ed essere ammessi nel ruolo di magistrato
inquirente o nell'albo degli avvocati.
Art. 15.
(Norme transitorie).
1. I concorsi per uditori giudiziari già indetti al
momento della data di entrata in vigore della presente legge
sono regolarmente completati.
2. I praticanti procuratori che al momento della data di
entrata in vigore della presente legge hanno conseguito il
certificato di compiuta pratica, possono sostenere per tre
volte l'esame di abilitazione all'esercizio delle professione
forense sulla base della normativa vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 16.
(Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate tutte le disposizioni che consentono
l'iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati.