PROGETTO DI LEGGE - N. 3397
Onorevoli Colleghi! - 1. La legislazione italiana in
tema di stupefacenti ha conosciuto quattro fasi differenti: la
prima corrisponde al periodo di operatività delle disposizioni
antecedenti alla riforma del 1975; la seconda coincide con
l'entrata in vigore della legge n. 685 del 1975, e comprende
il quindicennio che va dal 1975 al 1990; la terza parte inizia
nel 1990, allorché viene approvata la legge "Vassalli-Russo
Jervolino", e si conclude nel 1993, quando norme significative
di questa legge vengono abrogate con il referendum; la
quarta, che inizia proprio con il referendum, dura
tuttora.
Se è superfluo ricordare la legislazione antecedente il
1975, che ha carattere fortemente repressivo e punisce, oltre
allo spaccio di droga, anche il consumo e la detenzione
finalizzata al consumo, giova invece accennare alla legge n.
685, approvata nel 1975, che resta in vigore fino al 1990.
Questa legge considera l'assuntore di stupefacenti, che non
sia al tempo stesso spacciatore e non detenga grossi
quantitativi di droga, esclusivamente come un ammalato, in
quanto tale da curare e da riabilitare: è sufficiente che la
sua condotta non oltrepassi la soglia di detenzione di droga
della "modica quantità" - una soglia che nei fatti non sempre
è irrilevante, dal momento che, sulla base della
giurisprudenza della Corte di cassazione, è "modica" anche la
"quantità" che consente un approvvigionamento fino a
tre-quattro giorni per un tossicodipendente assuefatto - per
non essere censurabile nemmeno in via amministrativa: assumere
stupefacenti rappresenta una scelta libera dell'individuo, al
pari di tante altre, rispetto alla quale lo Stato non prende
posizione, in favore o contro, mostrandosi sostanzialmente
agnostico, e quindi indifferente.
Due decreti del Ministro della sanità, adottati in
attuazione della citata legge n. 685 del 1975, risalenti al
1980, ne avallano l'impostazione di fondo, poiché consentono e
regolano la distribuzione da parte delle strutture pubbliche
del metadone e, a particolari condizioni, della morfina; e con
questo rivelano l'opzione verso una terapia di "mantenimento"
delle tossicodipendenze, piuttosto che di contrasto, di cura e
di eliminazione.
La disciplina del 1975 fallisce per una serie di ragioni
concomitanti: per la carenza e l'inefficienza delle strutture
pubbliche chiamate a garantire il recupero del
tossicodipendente, per la scarsa entità del sostegno alle
comunità di recupero, per la richiamata dilatazione del
concetto di "modica quantità", ma soprattutto per l'assenza di
una chiara presa di posizione dello Stato nei confronti
dell'uso di droga, prima ancora che della detenzione e del
consumo.
2. Dopo un tormentato iter parlamentare, nel 1990
viene approvata la legge n. 162, le cui disposizioni sono poi
riordinate con quelle già in vigore dal testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990:
si tratta di una legge che, pur perfettibile, ribalta la
logica precedente e si muove sui binari di un giudizio di
sfavore nei confronti non soltanto del traffico e dello
spaccio, ma anche dell'assunzione di stupefacenti, che viene
sanzionata sul piano amministrativo; pure la detenzione di
droga conosce questo tipo di sanzione, se non supera i limiti
della "dose media giornaliera", fissati con un decreto
ministeriale: oltre quei limiti interviene, con gradualità, la
sanzione penale. Il consumatore di droga non è più ritenuto un
semplice ammalato, ma come un soggetto che, pur avendo bisogno
di cure, compie una scelta che la società non apprezza; lo
Stato, sfavorevole a tale scelta, tuttavia tende la mano a
colui che sbaglia, perché comprende che dietro quell'errore vi
è una serie di tragedie personali, di incomprensioni, di
problemi apparentemente insuperabili, e permette all'assuntore
di droga di andare esente dalla sanzione amministrativa o
penale, a condizione di lasciare la droga e di seguire un
percorso di recupero.
E' falso sostenere che la legge n. 162 del 1990 ha
riempito le carceri di drogati: la maggior parte dei
tossicodipendenti che sono finiti in carcere dopo quella legge
ci sono andati perché avevano realizzato rapine, furti o
estorsioni, motivati dalla necessità di procurare per sé la
droga, o perché spacciavano o detenevano quantitativi
significativi di stupefacenti, ma non certo perché le sbarre -
come si è detto, sbagliando - costituivano la sola prospettiva
per chi si drogava. In proposito, è significativo che, nel
pieno vigore del testo unico approvato dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, da una verifica
effettuata alla data del 15 novembre 1992, il numero di
reclusi in carcere per violazione del comma 5 dell'articolo 73
della citata legge n. 162 del 1990, e cioè per il possesso di
stupefacenti oltre la dose media giornaliera, ma per un fatto
ritenuto di lieve entità, erano 1.061, su una popolazione
penitenziaria di circa 50.000 unità; quel giorno nessun
detenuto era in carcere per violazione delle prescrizioni
impartite dal pretore ai sensi dell'articolo 76.
Di più, la legislazione del 1990 prevede vie privilegiate
di allontanamento dal circuito carcerario se il
tossicodipendente decide di sottoporsi a un percorso di
recupero. L'articolo 89 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 preclude la
custodia cautelare a carico del tossicodipendente che abbia in
corso o intenda sottoporsi ad un programma terapeutico presso
i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti
ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata; alla medesima
condizione, l'articolo 90 dello stesso testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica consente la
sospensione per cinque anni della esecuzione della pena nei
confronti di un soggetto condannato alla reclusione non
superiore ai quattro anni, ovvero che debba espiare un residuo
della pena della medesima durata. Inoltre, il testo unico
potenzia il ruolo delle comunità di recupero e prevede
interventi in materia di prevenzione, esaltando in proposito
il ruolo degli enti locali, in particolare della regione e del
comune, nonché quello delle strutture scolastiche.
Gli effetti positivi che la nuova legislazione comincia a
provocare - dalla diminuzione dei decessi per assunzione di
droga, all'incremento degli ingressi nelle comunità, dal reale
recupero di tanti tossicodipendenti al sequestro di
quantitativi sempre più consistenti di stupefacenti - sono
bruscamente frenati dal referendum del 1993, che
squilibra l'impianto legislativo del 1990: dopo quel
referendum è illecito soltanto lo spaccio, che sia
sicuramente accertato in quanto tale. Oggi anche la detenzione
di quantitativi non irrilevanti di stupefacenti, che non sia
accompagnata da gesti univoci di cessione a terzi, è
penalmente irrilevante: in questi termini si orienta la
giurisprudenza della Corte di cassazione, che ritiene non
punibile la detenzione di decine di grammi di eroina (è ben
noto che per ottenere l'effetto della droga sono sufficienti 5
milligrammi di eroina), e perfino la detenzione accompagnata
dal "consumo di gruppo".
3. Due mesi dopo la consultazione referendaria, a Palermo,
nel corso della prima conferenza nazionale sulle
tossicodipendenze, l'allora Ministro degli affari sociali
Fernanda Contri, lancia lo slogan della "riduzione del
danno", accogliendo le proposte formulate dal Coordinamento
radicale antiproibizionista (CORA). Quello slogan è
diventato il punto ideologico di riferimento di un
decreto-legge che è stato reiterato per circa venti volte, le
cui disposizioni sono oggi riprese da un disegno di legge di
sanatoria proposto dal Governo; per i sostenitori della tesi
della "riduzione del danno", il tossicodipendente, nonostante
il fallimento della politica realizzata fra il 1975 e il 1990,
torna a essere niente di più di un ammalato, con l'aggravante
che piuttosto che riferirsi alla cura si propende a farlo
permanere nello stato di tossicomania, e gli si forniscono gli
strumenti perché non danneggi ulteriormente se stesso o altri.
Dunque, i fondi per fronteggiare la tossicodipendenza sono
impiegati, in via principale, per sostenere quelle strutture,
fra le quali rientrano le cosiddette "unità di strada", che
distribuiscono gratuitamente metadone, siringhe monouso e
profilattici. Il concetto di "riduzione del danno" come
principale strategia di intervento banalizza la
tragedia-droga, poiché concentra l'attenzione sulla garanzia
dell'igienicità dell'assunzione di stupefacenti, piuttosto che
sull'investimento delle risorse umane e materiali
nell'allontanamento dalla droga.
4. Per comprendere quale debba essere la corretta risposta
dello Stato, delle istituzioni e del corpo sociale di fronte
al traffico, allo spaccio, alla detenzione e al consumo di
sostanze stupefacenti, e quindi per operare quel bilancio
della legislazione che si è succeduta finora, che rappresenta
la premessa indispensabile per un nuovo intervento normativo,
è pregiudiziale l'accertamento dell'incidenza dell'assunzione
di stupefacenti sull'equilibrio fisico e psichico di un
individuo. In data 3 giugno 1995 la Società italiana di
farmacologia (SIF) ha pubblicato un documento con il quale si
prendono in esame gli aspetti di natura farmacologica e medica
connessi a una eventuale liberalizzazione delle cosiddette
"droghe leggere", facendo specifico riferimento alla proposta
di legge dell'onorevole Corleone e altri, presentata nella XII
legislatura, e nuovamente depositata nella legislatura
attuale. Nel lungo e articolato parere (integralmente
riportato da SIF Notizie, periodico della Società
italiana di farmacologia, n. 1, settembre 1995) si può
leggere, fra l'altro:
"(...) è dimostrato che la Cannabis è una sostanza
che induce tossicomania, anche se la sua frequenza è limitata
e la sindrome da astinenza è di modesta gravità",
"(...) non è raro che singole assunzioni (di
Cannabis) possano indurre ansia, panico, stati paranoidi
e reazioni disforiche (...)";
"nei consumatori abituali di Cannabis è abbastanza
comune l'instaurarsi della così detta sindrome amotivazionale,
caratterizzata da apatia, indifferenza affettiva, mancanza di
interesse per il futuro, per i rapporti sociali e per il
lavoro";
"uno dei più costanti effetti indotti dell'assunzione di
Cannabis è la tachicardia, spesso accompagnata da
ipotensione posturale. (...) Rinite e tosse cronica sono
sintomi comuni nei fumatori abituali di Cannabis";
"Cannabis e cannabinoidi hanno effetti mutageni e
carcinogenetici dimostrati con i comuni test in
vitro";
"(...) sono state descritte alterazioni comportamentali
nei bambini nati da madri che hanno usato Cannabis
durante la gravidanza";
"è prevedibile che la diffusione della Cannabis
porti alle seguenti conseguenze: 1) aumento del numero di
incidenti stradali durante l'intossicazione acuta; 2) aumento
di casi di psicosi in soggetti normali ma soprattutto in
pazienti mentali; 3) aumento di patologie a carico
dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio nei fumatori
cronici; 4) aumento dei casi di sindrome amotivazionale nei
giovani con conseguenze personali, familiari e sociali; 5)
aumento del rischio di patologie infettive, tumorali, di
alterazione delle funzioni riproduttive e di disturbi nello
sviluppo postnatale";
"pertanto, valutando le informazioni farmacologiche,
tossicologiche e mediche oggi disponibili, il parere della SIF
sulla liberalizzazione dell'uso della Cannabis è
negativo".
Se le droghe cosiddette "leggere" producono questi
effetti, e a fortiori effetti ancora più gravi producono
quelle cosiddette "pesanti", e se il loro principale risultato
è di impedire a chi ne fa uso di agire in piena consapevolezza
e responsabilità, è compito dello Stato impedirne la
diffusione: l'autorità pubblica verrebbe meno ai suoi doveri
più essenziali se non adottasse tutte le misure, incluse
quelle sanzionatorie, per evitare la propagazione di danni
alla salute. Affermare questo non significa porsi in un'ottica
meramente "punitiva", bensì sviluppare coerentemente quel
principio di solidarietà che è consacrato negli articoli 2 e 3
della Costituzione, e che assume una direzione biunivoca. Come
osserva il professor Mauro Ronco, ordinario di diritto penale
all'università di Modena (in "Il controllo penale degli
stupefacenti", Napoli, 1990), "se i singoli si mettessero
nella condizione, acquisendo modalità di vita tossicomanica,
di non adempiere, in via permanente, ai propri doveri di
solidarietà sociale, e se lo Stato tollerasse, con tale
indifferenza, che ciò accadesse, i doveri previsti dagli
articoli 2 e 3 della Costituzione sarebbero parole vane. Le
esigenze di solidarietà postulano non soltanto la fornitura di
prestazioni della collettività a favore dei singoli, bensì
anche la disponibilità di essi, isolatamente considerati o
riuniti nelle varie formazioni sociali, a contribuire alle
necessità della società. La socialità della persona, invero,
più che di debolezza o di limitazione, è rivelativa
dell'interiore ricchezza e abbondanza dell'uomo. Strappare da
se stessi la struttura portante degli atti di libera
decisione; consegnarsi, mediante l'uso di droghe, a strutture
di mero divenire; progettarsi in una dimensione di vita
totalmente estranea rispetto alle esigenze che derivano dal
"patto sociale significativo" equivale a rifiutarsi in radice
a quell'apertura agli altri e a quell'ordinazione di se stessi
alla società, che è condizione fondamentale di vita
dell'ordinamento giuridico".
Ad avallare una sorta di indifferenza di Stato verso la
scelta tossicomanica non vale l'osservazione secondo cui è
necessario rispettare la libertà di chi sceglie di consumare
droga, poiché costui al massimo danneggia se stesso, ma non
gli altri. Possono richiamarsi, per analogia, le
considerazioni svolte dalla Corte cotituzionale di fronte alle
eccezioni sollevate da giudici di merito contro la legge n. 3
del 1986, che impone ai motociclisti di indossare il casco;
con la sentenza n. 180 del 1994 la Corte ha ritenuto infondata
la tesi dell'ingerenza dello Stato nei diritti del cittadino,
che deriverebbe dal fatto che ad andare in giro senza casco
non si mette a repentaglio l'incolumità altrui, ma soltanto la
propria, e quindi imporre l'uso del casco limiterebbe la
libertà di circolazione, e più in generale di estrinsecazione
della personalità. La Consulta ha risposto che la salute
dell'individuo costituisce al tempo stesso, in base
all'articolo 32 della Costituzione, interesse della
collettività, sì che va apprezzato nella specie l'intervento
del legislatore, anche perché gli incidenti stradali hanno un
costo per l'intera società. La logica seguita per l'obbligo di
indossare il casco vale, a maggior ragione, per l'imposizione
dell'obbligo di non fare uso di droga.
Esistono peraltro precisi vincoli di ordine
internazionale. La Convenzione unica sugli stupefacenti
adottata a New York il 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo
di Ginevra del 25 marzo 1972, e la Convenzione sulle sostanze
psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, obbligano
gli Stati sottoscrittori, fra i quali è l'Italia, a
considerare illecita anche la detenzione di stupefacenti per
uso personale non terapeutico. Il richiamo alla responsabilità
della persona, e non all'indifferenza di Stato rispetto alla
sua scelta di drogarsi, è stato ritenuto dai giudici di
palazzo della Consulta in ripetute occasioni conforme ai
precetti costituzionali: nella sentenza n. 333 del 1991, per
esempio, si sottolinea che prevedere come reato - in base alla
versione originaria del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 - la detenzione di
sostanze stupefacenti per uso personale in misura superiore
alla dose media giornaliera risponde all'esigenza di rendere
estremamente improbabile che il detentore possa spacciare, o
anche solo cedere a terzi, la sostanza detenuta, e di limitare
l'accumulo di droga per uso personale al fine di contrastarne
il traffico illecito, "costretto dalla parcellizzazione della
domanda a moltiplicare i rivoli dell'ultima fase dello
spaccio".
5. Su queste basi di principio e costituzionali si fondano
le modifiche contenute nella presente proposta di legge, che
si muove verso il recupero dell'impostazione di fondo del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990 e l'utilizzo dell'esperienza
maturata a seguito dell'applicazione delle disposizioni in
esso contenute e di ciò che è accaduto quando quell'impianto è
stato modificato dal referendum del 1993. E' un dato di
fatto inconfutabile che, fino a quando le norme introdotte nel
1990 hanno avuto pieno vigore, hanno prodotto risultati
positivi: basta per tutti l'indice costituito dai morti per
uso di droga, che hanno raggiunto la punta più elevata nel
1991 (1.383 decessi), per calare sensibilmente negli anni
successivi, proprio in coincidenza dell'applicazione di quelle
norme: 1.217 nel 1992, 888 nel 1993, 867 nel 1994. Hanno
ripreso a crescere in modo sensibile quando quell'impianto
normativo è stato squilibrato, a seguito del referendum:
1.195 nel 1995 e 572 nel primo semestre del 1996.
I primi tre articoli della presente proposta di legge
recuperano talune delle norme abrogate dal referendum,
al fine di riaffermare il giudizio sfavorevole dello Stato nei
confronti anche della mera assunzione di stupefacenti;
riacquista significato il procedimento innanzi al prefetto,
prodromico della eventuale applicazione di sanzioni
amministrative, mentre non viene ripreso il successivo
procedimento dinanzi al pretore, del quale la pur limitata
esperienza applicativa ha mostrato la farraginosità e la
sostanziale concreta influenza. Così, l'articolo 1 vieta
nuovamente l'uso personale di sostanze stupefacenti o
psicotrope, reintroducendo tale divieto al comma 1
dell'articolo 72 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
L'articolo 2 riformula i commi 1, 2, 3 e 12 dell'articolo
75 dello stesso testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, accentuando la
fase della dissuasione: il prefetto, o un suo delegato, oltre
ad invitare il tossicodipendente a non fare uso di droga, gli
consegna una breve memoria, illustrativa in modo semplice ed
efficace degli effetti negativi, sul piano fisico e psichico,
derivanti dall'assunzione di qualsiasi tipo di stupefacente.
Ovviamente, non si presume che tale consegna abbia effetti
risolutivi o totalmente dissuasivi: essa si limita ad
apportare un elemento di riflessione in più, ulteriore
rispetto ad un richiamo verbale che appare meno efficace e può
svolgersi in concreto con modalità sbrigative.
Nell'ottica di contrasto indiretto allo spaccio, ribadita
dalla Corte costituzionale nella sentenza della quale si è
appena fatto cenno, la n. 333 del 1991, l'articolo 3 riprende
il concetto di dose media giornaliera, quale linea di confine
fra la detenzione di droga al di sotto di quella soglia, che
rappresenta un mero illecito amministrativo, e la detenzione
di droga oltre quella soglia, che diventa un illecito
penale.
Gli articoli da 4 a 7 traducono in norme i suggerimenti
derivanti dalle esperienze di coloro che lavorano nelle
strutture pubbliche, e soprattutto in quelle residenziali, per
il recupero dei tossicodipendenti, concentrando l'attenzione
sul rapporto fra carcere e persona che ha fatto o fa uso di
droga. L'idea-guida è di evitare il più possibile il carcere
se vi è la seria disponibilità ad intraprendere o a continuare
un percorso di recupero, giungendo ad allontanare, anche in
via definitiva, la prospettiva della reclusione per chi abbia
consumato reati connessi al proprio stato di
tossico-dipendenza e stia uscendo, o sia già uscito, da tale
condizione.
In particolare, l'articolo 4 affronta al comma 1 il
profilo della custodia cautelare in carcere e, introducendo il
comma 3-bis nell'articolo 89 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,
prevede che, qualora l'interessato abbia già fruito della
revoca della custodia cautelare per sottoporsi ad un programma
di recupero, abbia in seguito interrotto tale programma o
comunque non lo abbia correttamente seguito, e quindi sia
stata nuovamente disposta la custodia cautelare nei suoi
confronti, possa presentare una ulteriore istanza di revoca,
collegata alla ripresa del programma di recupero. Il limite
per la riproposizione dell'istanza è rappresentato dalla
circostanza che il programma di recupero si realizzi presso
una struttura residenziale autorizzata, per i vincoli più
incisivi che essa pone a chi comunque fruisce di un beneficio
processuale.
Il comma 2 dell'articolo 4 abroga il comma 4 dell'articolo
89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, il quale a sua volta impedisce la
revoca della custodia cautelare in carcere quando si procede
per uno dei delitti previsti dal comma 3 dell'articolo 275 del
codice di procedura penale. Se la consumazione di tali
delitti, pur gravi, è avvenuta, a seguito di un accertamento
serio e documentato, in relazione allo stato di
tossicodipendenza, non si comprende la ragione della
preclusione della possibilità di recupero.
Le disposizioni contenute nell'articolo 5 mirano a
superare i problemi che sono sorti con maggiore frequenza in
sede di esecuzione della pena. Così il comma 1, introducendo
il comma 1-bis nell'articolo 90 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309
del 1990, evita quanto è concretamente accaduto ogni qualvolta
la condanna a pena detentiva è diventata definitiva nei
confronti di un soggetto che aveva ottenuto, ai sensi
dell'articolo 89, la revoca della custodia cautelare, poiché
si era sottoposto ad un programma di recupero: l'interessato,
benché già completamente recuperato, al punto, talora, da
essere diventato a sua volta educatore all'interno di una
comunità, viene sottoposto a carcerazione, e può lasciare
l'istituto di pena soltanto dopo che il tribunale di
sorveglianza, in tempi tutt'altro che rapidi, abbia esaminato
la sua istanza di sospensione della esecuzione della pena; se
possibile, peggiore è la situazione in cui si trova chi ha un
percorso di recupero in atto ed è costretto ad interromperlo.
La nuova disposizione prevede che se la condanna diventa
irrevocabile, nei limiti dei quattro anni di reclusione, anche
come residuo di maggior pena, non può essere emesso l'ordine
di carcerazione quando siano già stati adottati i
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 89, e che il
tribunale di sorveglianza sospende l'esecuzione, ai sensi del
comma 1 del medesimo articolo, ricorrendo le condizioni ivi
previste. In tal modo si evita un improvvido, e spesso anche
lungo, passaggio dal carcere da parte dell'interessato che
abbia felicemente superato il percorso di recupero, o che
comunque lo abbia positivamente intrapreso, lasciando
impregiudicata la valutazione del tribunale di sorveglianza e
garantendo in tal modo la continuità del recupero.
Il comma 2 dell'articolo 5 affronta un altro problema, che
spesso si verifica di fatto: quello di pene per condanne che
diventano definitive una volta che il recupero sia stato
ultimato. Se l'intero impianto normativo punta alla
considerazione dell'assunzione degli stupefacenti come causa
remota e prossima della consumazione dei reati, non ha senso
consentire che il soggetto che in passato ha fatto uso di
droga, che ha commesso delitti a seguito di tale uso e al fine
di procurarsi la sostanza stupefacente, e che però ha percorso
per intero la strada del recupero, completandola, sia
ricondotto in carcere, sottoposto peraltro alle sollecitazioni
negative che tale nuova permanenza provoca anche in
riferimento all'assunzione di droga. Introducendo il comma
1-ter nell'articolo 90 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il
comma 2 dell'articolo 5 della presente proposta di legge
prevede la possibilità della sospensione della pena definitiva
sopraggiunta, disposta dal tribunale di sorveglianza con gli
stessi limiti e con i medesimi effetti estintivi di cui al
comma 1 dell'articolo 90 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,
sempre che il recupero sia concretamente accertato.
Tenendo conto delle difficoltà che incontra chi effettua
un percorso di recupero, della sua fragilità e delle non
infrequenti ricadute, il comma 3 dell'articolo 5, modificando
il comma 4 dell'articolo 90 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,
aumenta a due volte la possibilità di fruire della sospensione
della esecuzione della pena.
Per la speciale considerazione che deve meritare
l'esistenza della molla costituita dalla droga sulla
realizzazione di reati, l'articolo 6 dispone espressamente che
fra gli elementi che incidono sull'applicazione della
disciplina del reato continuato vi sia la consumazione dei
reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, così
precisando il contenuto dell'articolo 671 del codice di
procedura penale; in tal modo, anche in sede di esecuzione, la
sanzione, quale che sia la sua entità, deriverà non dalla
somma aritmetica delle pene conseguenti a condotte illecite
apparentemente slegate, ma da un puntuale adeguamento della
pena alla realtà soggettiva del reo.
Per concludere la voce relativa ai rapporti fra carcere e
uso di droga, l'articolo 7, integrando il comma 1-bis
dell'articolo 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, pone a carico del
direttore dell'istituto di pena, nel quale accede, a titolo
cautelare o definitivo, il soggetto che abbia commesso reati
in relazione allo stato di tossicodipendenza, l'obbligo di
informare in modo preciso l'interessato che ha facoltà di
proporre le istanze previste dagli articoli 89, 90, 91 e 94
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: si tratta di quelle
relative alla revoca della custodia cautelare, alla
sospensione della esecuzione della pena e all'affidamento in
prova. Il fine è, ancora una volta, quello di orientare al
recupero.
6. Le ultime tre disposizioni attengono alle strutture di
recupero. L'articolo 8, nel quadro dei programmi scolastici di
prevenzione della tossicodipendenza, nell'aggiungere un
periodo al comma 4 dell'articolo 106 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre
1990, n. 309, prevede che fra le iniziative tese a una
corretta informazione degli studenti debbano includersi le
visite guidate all'interno di strutture autorizzate per il
recupero dei tossicodipendenti, nonché audizioni degli
operatori e degli educatori di tali strutture: il contatto
diretto con gli operatori delle comunità non può non avere
effetti positivi per gli adolescenti e per i giovani.
L'articolo 9, aggiungendo l'articolo 135-bis al
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, viene incontro ad una
esigenza di notevole incidenza concreta per quelle comunità di
recupero che hanno realizzato, o ampliato, gli immobili
destinati alla loro attività in zone agricole, e che per
questo si trovano sottoposte a limitatissimi indici
volumetrici: per superare i problemi connessi con le
violazioni urbanistiche eventualmente consumate, si consente
che gli interventi edilizi ultimati alla data del 31 dicembre
1995 all'interno di strutture autorizzate al recupero dei
tossicodipendenti si applichino le disposizioni di cui ai capi
IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, e cioè che gli interventi siano sanabili e
condonabili. Si prevede altresì per i medesimi interventi,
conformi alle prescrizioni urbanistiche o da sanare,
l'estensione delle disposizioni in tema di gratuità delle
concessioni edilizie, in base a quanto stabilito dall'articolo
9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Infine, l'articolo 10, introducendo l'articolo
135-ter del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pone le
premesse per un più adeguato controllo della efficacia
operativa dei servizi per le tossicodipendenze, e dei rapporti
fra questi e le comunità. Prevede infatti che ogni anno il
Ministro della sanità presenti al Parlamento una relazione
sull'attività svolta dal servizio pubblico per le
tossicodipendenze, con particolare riferimento:
ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente
seguiti dai tossicodipendenti e alla efficacia dei programmi
medesimi: ciò allo scopo di effettuare un serio monitoraggio
sulla incidenza degli interventi svolti dal servizio
pubblico;
alle relazioni fra i programmi definiti dal servizio
pubblico e quelli seguiti dai gruppi di volontariato e dagli
enti ausiliari: tanto al fine di orientare finanziamenti e
sostegni, sulla base delle effettive necessità e dei risultati
conseguiti dal servizio pubblico e dai privati;
al rispetto da parte del servizio pubblico per le
tossicodipendenze del termine previsto dal comma 5
dell'articolo 122, che è quello indicato per la definizione da
parte del SERT del programma terapeutico: ciò per superare le
lungaggini che spesso hanno accompagnato il passaggio dai SERT
dei soggetti che hanno chiesto di fare ingresso nelle
comunità.
7. L'ottica che ha animato i firmatari di questa proposta
di legge è quella di un richiamo alla responsabilità delle
istituzioni e dei componenti del corpo sociale,
privilegando:
il recupero fisico e psichico del giovane
tossicodipendente rispetto alla permanenza nel suo stato,
pubblicamente garantita;
una difficile e impegnativa solidarietà delle
istituzioni rispetto all'indifferenza dello Stato, che non può
e non deve continuare ad essere "novello Pilato" di fronte ad
una tragedia epocale;
il sostegno alle famiglie dei tossicodipendenti e a chi
finora è stato più vicino alle famiglie, a cominciare dalle
comunità di recupero, rispetto all'appesantimento della loro
condizione per le difficoltà aggiuntive determinate dagli
incentivi oggi esistenti al mantenimento della
tossicodipendenza;
un "no" deciso alla droga, rispetto all'apertura di
ulteriori varchi per la sua completa liberalizzazione;
il desiderio di riscatto di un popolo che non può
privarsi delle energie di tanti giovani rispetto
all'autodistruzione di costoro, e quindi dell'intero corpo
sociale.