PROGETTO DI LEGGE - N. 3517




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I.

ISTITUZIONE DI UNA CASA DA GIOCO DEL COMUNE DI MARATEA


Art. 1.

(Nuova apertura di casa da gioco).

        1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Maratea.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Basilicata su richiesta del sindaco del comune di Maratea, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per venti anni ed è rinnovabile.
        3. Nella richiesta di cui al comma 2, il sindaco del comune di Maratea deve indicare la struttura adibita a casa da gioco.
        4. Sono fatte salve le autorizzazioni concesse per le case da gioco in attività aventi sedi nel comune di Venezia, Sanremo, Campione d'Italia e Saint Vincent.
        5. I comuni di cui al comma 4 sono tenuti all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.


Art. 2.

(Regolamento).

        1. Il presidente della giunta della regione Basilicata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promulga il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

                a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione e degli enti pubblici, nonché per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

                b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

                c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

                d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

                e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco;

                f) le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni;

                g) le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto devono offrire;

                h) le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli;

                i) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni e di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione.


Art. 3.

(Titolarità e gestione della casa da gioco).

        1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Maratea.
        2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito direttamente dal comune di Maratea attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico ovvero attraverso una società che operi in regime di concessione.
        3. Il prefetto competente rilascia un apposito nullaosta per gli eventuali soci privati.
        4. Ai fini dell'individuazione della società concessionaria, il comune, sentita la regione Basilicata, predispone il capitolato generale contenente le modalità della gara pubblica, in cui sono indicati:

                a) le garanzie che il comune intende richiedere al concessionario;

                b) i requisiti morali e professionali richiesti al personale addetto;

                c) la percentuale minima ed il massimo di utile lordo a favore del concessionario, da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche di ciascuna sala da gioco;

                d) la percentuale sui proventi lordi da evolvere al comune di Maratea, le disposizioni del regolare versamento degli importi stabiliti per la concessione e i relativi controlli, stabilendo un minimo garantito;

                e) le ipotesi di revoca della concessione, senza titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario perda i requisiti necessari per mantenere la concessione, ovvero violi le condizioni previste dalla stessa;

                f) tutte le prescrizioni e le cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.


Art. 4.

(Ripartizione dei proventi).

        1. I proventi della gestione della casa da gioco sono così ripartiti:

                a) il 50 per cento al comune di Maratea con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;
                b) il 30 per cento alla provincia di Potenza, che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio e alla realizzazione di infrastrutture e al recupero dei beni artistici;

                c) il 20 per cento alla regione Basilicata che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio e alla realizzazione di infrastrutture e al recupero di beni artistici.

        2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b)       e c) del comma 1, viene effettuato dal comune di Maratea, ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo di cui all'articolo 5.


Art. 5.

(Revoca dell'autorizzazione).

        1. Il presidente della giunta della regione Basilicata, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
        2. Ai fini della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.


Art. 6.

(Trasparenza delle operazioni dei servizi).

        1. Al servizio cassa della casa da gioco di Maratea si applicano le norme vigenti per le imprese creditizie al fine di prevenire il riciclaggio di valori di provenienza illecita e, in particolare, il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
        2. Alla casa da gioco di Maratea si applica la disposizione di cui all'articolo 6, n. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.


Capo II.

NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO
DI CASE DA GIOCO


Art. 7.

(Albo nazionale dei gestori).

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo dei soggetti aventi requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco.
        2. All'albo di cui al comma 1 possono essere iscritte le società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio nazionale o di altro Paese appartenente all'Unione europea.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i casi di cancellazione dal medesimo.
        4. Per l'iscrizione all'albo delle società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità illimitata le azioni o quote delle società stesse devono essere nominative. Qualsiasi trasferimento di azioni o di quote a titolo oneroso o gratuito o qualsiasi visione devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.
        5. Ai soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
        6. Non possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 i soggetti ai quali è stata vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco nell'Unione europea o in altri Stati esteri.


Art. 8.

(Albo nazionale dei croupier).

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco o croupier.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1 e di cancellazione del medesimo, nonché i casi di incompatibilità.
        3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni di croupier sono definiti attraverso un apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di articolazione aziendale, da stipulare fra i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore e gli organi preposti alla tenuta dell'albo nazionale dei croupier.


Art. 9.

(Polizia dei giochi).

        1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui la legge 1^ aprile 1981, n. 121, è istituita, con apposito decreto del Ministro dell'interno, la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
        2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza con compiti di prevenzione di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati.
        3. Ai fini dei controlli di cui al comma 2 nonché dell'esercizio dell'azione penale, contro il gioco d'azzardo clandestino, la Direzione centrale, avvalendosi del nucleo speciale di polizia di cui al comma 2:

                a) ispeziona tutti i locali in cui si svolge il gioco di azzardo autorizzato e i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando e asportando attrezzature e documenti per fini di indagini e accertamenti;

                b) verifica per conto degli organi preposti alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 7 le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'albo medesimo;

                c) tiene sotto osservazione e controllo anche dal punto di vista fiscale tutti i soci amministratori delle società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i soggetti comunque coinvolti in maniera diretta o indiretta, nella gestione di casa da gioco, nell'attività di scommessa, negli ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco di azzardo.


Art. 10.

(Entrata in vigore della legge).

        1. La presente legge in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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