PROGETTO DI LEGGE - N. 3517
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I.
ISTITUZIONE DI UNA CASA DA GIOCO DEL COMUNE DI MARATEA
Art. 1.
(Nuova apertura di casa da gioco).
1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e
722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da
gioco nel comune di Maratea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con
decreto del presidente della giunta della regione Basilicata
su richiesta del sindaco del comune di Maratea, previa
delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa
per venti anni ed è rinnovabile.
3. Nella richiesta di cui al comma 2, il sindaco del
comune di Maratea deve indicare la struttura adibita a casa da
gioco.
4. Sono fatte salve le autorizzazioni concesse per le case
da gioco in attività aventi sedi nel comune di Venezia,
Sanremo, Campione d'Italia e Saint Vincent.
5. I comuni di cui al comma 4 sono tenuti all'attuazione
delle disposizioni di cui alla presente legge entro un anno
dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 2.
(Regolamento).
1. Il presidente della giunta della regione Basilicata,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, promulga il regolamento per la disciplina e
l'esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare
riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco,
prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché
per gli impiegati dello Stato, della regione e degli enti
pubblici, nonché per i militari che espletano la loro attività
di servizio nell'ambito della regione;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono
essere autorizzati;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
d) le disposizioni relative alla correttezza della
gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della
stessa da parte degli organi competenti;
e) le modalità per la concessione a terzi della
gestione della casa da gioco;
f) le garanzie per l'eventuale appalto relativo e
le debite cauzioni;
g) le qualità morali e le condizioni economiche
che il concessionario ed il personale addetto devono
offrire;
h) le disposizioni per il regolare versamento alle
amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, degli importi
stabiliti per la concessione ed i relativi controlli;
i) la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo
alcuno di risarcimento dei danni e di indennizzo, quando
risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
alle condizioni previste nella concessione.
Art. 3.
(Titolarità e gestione della casa da gioco).
1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta
al comune di Maratea.
2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito
direttamente dal comune di Maratea attraverso un'azienda
municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente
capitale pubblico ovvero attraverso una società che operi in
regime di concessione.
3. Il prefetto competente rilascia un apposito nullaosta
per gli eventuali soci privati.
4. Ai fini dell'individuazione della società
concessionaria, il comune, sentita la regione Basilicata,
predispone il capitolato generale contenente le modalità della
gara pubblica, in cui sono indicati:
a) le garanzie che il comune intende richiedere al
concessionario;
b) i requisiti morali e professionali richiesti al
personale addetto;
c) la percentuale minima ed il massimo di utile
lordo a favore del concessionario, da applicare in sede di
gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle
caratteristiche di ciascuna sala da gioco;
d) la percentuale sui proventi lordi da evolvere
al comune di Maratea, le disposizioni del regolare versamento
degli importi stabiliti per la concessione e i relativi
controlli, stabilendo un minimo garantito;
e) le ipotesi di revoca della concessione, senza
titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario
perda i requisiti necessari per mantenere la concessione,
ovvero violi le condizioni previste dalla stessa;
f) tutte le prescrizioni e le cautele idonee alla
regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività
che vi si svolgono.
Art. 4.
(Ripartizione dei proventi).
1. I proventi della gestione della casa da gioco sono così
ripartiti:
a) il 50 per cento al comune di Maratea con
l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà
ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico
altamente qualificate;
b) il 30 per cento alla provincia di Potenza, che
ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio
territorio e alla realizzazione di infrastrutture e al
recupero dei beni artistici;
c) il 20 per cento alla regione Basilicata che ne
destina l'importo alla promozione turistica sul proprio
territorio e alla realizzazione di infrastrutture e al
recupero di beni artistici.
2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b)
e c) del comma 1, viene effettuato dal comune di
Maratea, ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del
bilancio da parte delle autorità di controllo di cui
all'articolo 5.
Art. 5.
(Revoca dell'autorizzazione).
1. Il presidente della giunta della regione Basilicata, in
caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o
del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel
versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso
di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può
disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata
sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
2. Ai fini della relativa vigilanza da parte dei preposti
agenti o funzionari i locali della casa da gioco sono
considerati pubblici.
Art. 6.
(Trasparenza delle operazioni dei servizi).
1. Al servizio cassa della casa da gioco di Maratea si
applicano le norme vigenti per le imprese creditizie al fine
di prevenire il riciclaggio di valori di provenienza illecita
e, in particolare, il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154, in materia di
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari.
2. Alla casa da gioco di Maratea si applica la
disposizione di cui all'articolo 6, n. 1, della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
Capo II.
NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO
DI CASE DA GIOCO
Art. 7.
(Albo nazionale dei gestori).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo dei
soggetti aventi requisiti per l'esercizio e la gestione delle
case da gioco.
2. All'albo di cui al comma 1 possono essere iscritte le
società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio
nazionale o di altro Paese appartenente all'Unione europea.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità e i
requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i casi di
cancellazione dal medesimo.
4. Per l'iscrizione all'albo delle società per azioni o in
accomandita per azioni o a responsabilità illimitata le azioni
o quote delle società stesse devono essere nominative.
Qualsiasi trasferimento di azioni o di quote a titolo oneroso
o gratuito o qualsiasi visione devono essere preventivamente
autorizzati dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro. Analogamente si provvede per la
costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o
sulle quote.
5. Ai soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 del
presente articolo si applica l'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
6. Non possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1
i soggetti ai quali è stata vietata la partecipazione alla
conduzione di case da gioco nell'Unione europea o in altri
Stati esteri.
Art. 8.
(Albo nazionale dei croupier).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo
nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco o
croupier.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della
categoria stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i
requisiti e le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma
1 e di cancellazione del medesimo, nonché i casi di
incompatibilità.
3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni di
croupier sono definiti attraverso un apposito contratto
collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di
articolazione aziendale, da stipulare fra i Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
settore e gli organi preposti alla tenuta dell'albo nazionale
dei croupier.
Art. 9.
(Polizia dei giochi).
1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui la legge
1^ aprile 1981, n. 121, è istituita, con apposito decreto del
Ministro dell'interno, la Direzione centrale per il controllo
degli ippodromi e delle case da gioco.
2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un
nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
con compiti di prevenzione di polizia giudiziaria e di
informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da
gioco e di tutti i giochi autorizzati.
3. Ai fini dei controlli di cui al comma 2 nonché
dell'esercizio dell'azione penale, contro il gioco d'azzardo
clandestino, la Direzione centrale, avvalendosi del nucleo
speciale di polizia di cui al comma 2:
a) ispeziona tutti i locali in cui si svolge il
gioco di azzardo autorizzato e i locali in cui sono
fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il
gioco, sequestrando e asportando attrezzature e documenti per
fini di indagini e accertamenti;
b) verifica per conto degli organi preposti alla
tenuta dell'albo di cui all'articolo 7 le qualifiche e le
qualità morali di tutti i soci e amministratori delle società
richiedenti l'iscrizione all'albo medesimo;
c) tiene sotto osservazione e controllo anche dal
punto di vista fiscale tutti i soci amministratori delle
società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i soggetti
comunque coinvolti in maniera diretta o indiretta, nella
gestione di casa da gioco, nell'attività di scommessa, negli
ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il
gioco di azzardo.
Art. 10.
(Entrata in vigore della legge).
1. La presente legge in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.