PROGETTO DI LEGGE - N. 3641
PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.
(Finalità).
1. Per la salvaguardia e il recupero dei parchi e delle
aree archeologiche regionali, per l'organizzazione e la
valorizzazione del predetto patrimonio, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la regione
Basilicata, d'intesa con il Ministero per i beni culturali e
ambientali, con le province e i comuni, provvede
all'emanazione di norme per l'istituzione del sistema
regionale di aree e parchi archeologici.
Art. 2.
(Assetto).
1. Il sistema archeologico regionale è costituito da
parchi, aree ed itinerari archeologici.
2. Per "parchi archeologici" si intendono siti di vaste
dimensioni, quali colonie greche, città romane, centri
indigeni, che possono ricadere in più territori comunali e
sono da tutelare anche sotto il profilo ambientale.
3. Per "aree archeologiche" si intendono singoli
monumenti, quali santuari, fattorie, ville romane, meritevoli
di un'adeguata tutela e valorizzazione.
4. Per "itinerario archeologico" si intende un percorso
organizzato, in grado di guidare il visitatore alla conoscenza
del territorio e delle sue stratificazioni storiche,
comprendente pertanto testimonianze archeologiche relative sia
a parchi che ad aree archeologici e o a documentazioni
isolate, quali reperti riutilizzati inseriti in edifici di età
successive.
5. Ai fini della presente legge sono oggetto di tutela i
parchi e le aree archeologiche, nonché l'ambiente naturale
che li circonda al fine di preservare un insieme omogeneo.
Art. 3.
(Piano regionale di intervento).
1. Per individuare e tutelare il sistema di aree e parchi
archeologici, la regione Basilicata, d'intesa con la
soprintendenza ai beni archeologici della Basilicata, sentite
le province e i comuni interessati, definisce un piano
quinquennale di intervento finanziato con fondi propri,
finanziamenti dell'Unione europea e, per una quota non
inferiore al 20 per cento, del Ministero per i beni culturali
e ambientali. Nell'ambito di tale programma è definito per
ogni intervento il piano di fattibilità per quanto riguarda
gli interventi di scavo, restauro e valorizzazione e di
gestione.
2. Lo schema del piano regionale è sottoposto al parere
del Comitato tecnico di programmazione di cui all'articolo 5.
Tale Comitato deve esprimersi entro trenta giorni e
successivamente il consiglio regionale deve approvare il piano
entro i successivi trenta giorni. Il Ministro per i beni
culturali e ambientali approva il piano entro trenta giorni
dal ricevimento dello stesso.
3. Il piano regionale comprende:
a) la perimetrazione di aree, parchi e itinerari
archeologici;
b) la definizione delle previsioni di spesa e
l'individuazione delle risorse necessarie per la
realizzazione, nell'ambito di stralci funzionali, degli
interventi considerati prioritari, ivi compresi i
finanziamenti necessari per le eventuali acquisizioni delle
aree e di immobili ad essa correlati;
c) i contributi alle province, ai comuni e agli
organismi di cui all'articolo 7, comma 1, per attività di
valorizzazione culturale e didattica del patrimonio
archeologico della Basilicata e per allestimenti museali, per
la sorveglianza dei beni archeologici e per la prevenzione
degli scavi clandestini.
4. La mancanza di specifici piani gestionali delle aree e
dei parchi archeologici e dei relativi stanziamenti
costituisce elemento di esclusione dall'approvazione e dal
finanziamento degli stessi.
5. Tutti gli interventi devono essere in possesso del
nulla osta preventivo della soprintendenza archeologica della
Basilicata e devono essere eseguiti sotto l'alta sorveglianza
della stessa soprintendenza.
6. La regione Basilicata e la soprintendenza archeologica
della Basilicata provvedono, nell'ambito delle rispettive
competenze, ad emanare i necessari provvedimenti di vincolo
per le aree sopra indicate, qualora non ancora tutelate.
Art. 4.
(Parchi e aree archeologiche nazionali).
1. Attraverso specifici comodati, tra il Ministero per i
beni culturali e ambientali, per il tramite della
soprintendenza archeologica della Basilicata, e la regione
Basilicata, possono essere inseriti nel sistema regionale di
parchi e aree archeologiche anche i parchi e le aree
archeologiche già esistenti ed acquisiti al demanio dello
Stato, per la loro gestione e valorizzazione, secondo le
modalità indicate nel comma 5 dell'articolo 3 e nell'articolo
7.
Art. 5.
(Comitato tecnico di programmazione).
1. E' istituito il Comitato tecnico di programmazione del
quale fanno parte:
a) il soprintendente archeologico della Basilicata
con funzione di coordinatore;
b) l'assessore regionale competente in materia di
cultura;
c) un funzionario della soprintendenza
archeologica della Basilicata, designato dal
soprintendente;
d) un funzionario della soprintendenza ai beni
ambientali e architettonici della Basilicata, designato dal
soprintendente;
e) il direttore del Museo nazionale Ridola di
Matera;
f) il direttore del Museo provinciale di
Potenza;
g) gli assessori competenti in materia di cultura
delle province di Potenza e di Matera.
2. Il Comitato è insediato con delibera della giunta
regionale d'intesa con il Ministero per i beni culturali e
ambientali. Esso è validamente costituito con la designazione
di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. Il Comitato svolge le funzioni di cui all'articolo 3,
comma 2.
Art. 6.
(Finanziamento degli interventi).
1. La giunta regionale sulla base degli obiettivi e delle
priorità stabiliti dal piano regionale di cui all'articolo 3,
delibera piani triennali o annuali per il finanziamento degli
interventi ed assegna le relative risorse:
a) ai comuni per le aree o i parchi archeologici
ricadenti in un unico territorio comunale;
b) alle province;
c) agli organismi costituiti ai sensi
dell'articolo 7, comma 1.
Art. 7.
(Gestione).
1. Al fine di garantire omogeneità ed efficienza nella
gestione, nonché per salvaguardare e valorizzare i beni e le
aree ricomprese nei perimetri dei parchi, come identificati ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), ricadenti
nei territori di più comuni, la regione Basilicata provvede,
con propria legge, alla costituzione di appositi organismi di
gestione secondo i seguenti criteri:
a) attribuzione ai suddetti organismi della
competenza su ampie porzioni del territorio regionale che
presentano elementi di omogeneità e contiguità storica,
archeologica e territoriale, in coerenza con le indicazioni
del piano di cui all'articolo 3;
b) previsione della costituzione di strutture
direttive che vedano la partecipazione ed il coinvolgimento di
rappresentanti della giunta regionale, della giunta
provinciale, di ciascuno dei comuni sul cui territorio
insistono le pertinenze dei parchi, della soprintendenza ai
beni archeologici e della soprintendenza ai beni ambientali ed
architettonici competenti territorialmente, dell'università di
Potenza, delle locali camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, delle organizzazioni
dell'associazionismo culturale;
c) attribuzione di funzioni in materia di:
1) tutela del complesso dei beni monumentali e storici
compresi nelle aree dei parchi;
2) ricerca e divulgazione delle conoscenze relative al
patrimonio gestito, nonché di fruizione dei beni;
3) promozione, riproduzione e diffusione, anche
tramite le tecnologie multimediali, del patrimonio
archeologico e culturale, di cui è attribuito il diritto di
immagine;
4) promozione di iniziative di turismo culturale;
5) promozione, d'intesa con la regione Basilicata e
con gli enti locali interessati, di interventi di
valorizzazione, recupero ed adeguamento delle infrastrutture
turistiche comprese nelle aree dei comuni, nei cui territori
insistono le pertinenze dei parchi;
6) promozione di corsi di formazione professionale
finalizzati alla preparazione di personale qualificato per
attività di tutela, valorizzazione, conoscenza e divulgazione
del patrimonio archeologico;
d) attribuzione di risorse e responsabilità
gestionale, al fine di garantire autonomia finanziaria ed
operativa.
Art. 8.
(Interventi provinciali e comunali).
1. Nel quadro ed in coerenza con le indicazioni e le
priorità individuate dal piano di cui all'articolo 3, le
province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze,
possono accedere ai fondi destinati al finanziamento del
piano, nella misura massima del 20 per cento, per la
realizzazione di interventi finalizzati:
a) al restauro e risanamento ambientale del
territorio sede di insediamenti archeologici;
b) a progetti culturali e didattici connessi alla
valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale
regionale;
c) ad interventi di recupero e valorizzazione di
strutture da adibire all'agriturismo e per la realizzazione di
percorsi e sentieristica attrezzata in aree attinenti ai
complessi archeologici.
2. I soggetti privati, singoli o associati, con priorità
riservata alle cooperative costituite da giovani disoccupati,
che intendono realizzare iniziative compatibili con le
finalità della presente legge ed, in particolare, con il
sistema di valorizzazione del patrimonio archeologico, possono
presentare progetti compatibili con le finalità di cui al
comma 1 ed a valere sulle relative disponibilità.
3. Qualsiasi iniziativa che rientri tra gli interventi di
cui al presente articolo deve essere preventivamente
autorizzata dalla soprintendenza archeologica della
Basilicata, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
ricezione della relativa richiesta. L'autorizzazione della
soprintendenza è condizione per l'accesso ai finanziamenti e
per la realizzazione dell'opera.
4. La regione Basilicata, con propria legge, disciplina le
forme di valutazione e di finanziamento degli interventi
previsti dalla presente legge.
Art. 9.
(Norme transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge la
regione sottopone il piano regionale di cui all'articolo 3,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al Comitato tecnico di programmazione di cui
all'articolo 5.