PROGETTO DI LEGGE - N. 3641




PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.

(Finalità).

        1. Per la salvaguardia e il recupero dei parchi e delle aree archeologiche regionali, per l'organizzazione e la valorizzazione del predetto patrimonio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Basilicata, d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali, con le province e i comuni, provvede all'emanazione di norme per l'istituzione del sistema regionale di aree e parchi archeologici.


Art. 2.

(Assetto).

        1. Il sistema archeologico regionale è costituito da parchi, aree ed itinerari archeologici.
        2. Per "parchi archeologici" si intendono siti di vaste dimensioni, quali colonie greche, città romane, centri indigeni, che possono ricadere in più territori comunali e sono da tutelare anche sotto il profilo ambientale.
        3. Per "aree archeologiche" si intendono singoli monumenti, quali santuari, fattorie, ville romane, meritevoli di un'adeguata tutela e valorizzazione.
        4. Per "itinerario archeologico" si intende un percorso organizzato, in grado di guidare il visitatore alla conoscenza del territorio e delle sue stratificazioni storiche, comprendente pertanto testimonianze archeologiche relative sia a parchi che ad aree archeologici e o a documentazioni isolate, quali reperti riutilizzati inseriti in edifici di età successive.
        5. Ai fini della presente legge sono oggetto di tutela i parchi e le aree archeologiche, nonché l'ambiente naturale che li circonda al fine di preservare un insieme omogeneo.


Art. 3.

(Piano regionale di intervento).

        1. Per individuare e tutelare il sistema di aree e parchi archeologici, la regione Basilicata, d'intesa con la soprintendenza ai beni archeologici della Basilicata, sentite le province e i comuni interessati, definisce un piano quinquennale di intervento finanziato con fondi propri, finanziamenti dell'Unione europea e, per una quota non inferiore al 20 per cento, del Ministero per i beni culturali e ambientali. Nell'ambito di tale programma è definito per ogni intervento il piano di fattibilità per quanto riguarda gli interventi di scavo, restauro e valorizzazione e di gestione.
        2. Lo schema del piano regionale è sottoposto al parere del Comitato tecnico di programmazione di cui all'articolo 5. Tale Comitato deve esprimersi entro trenta giorni e successivamente il consiglio regionale deve approvare il piano entro i successivi trenta giorni. Il Ministro per i beni culturali e ambientali approva il piano entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso.
        3. Il piano regionale comprende:

            a) la perimetrazione di aree, parchi e itinerari archeologici;

            b) la definizione delle previsioni di spesa e l'individuazione delle risorse necessarie per la realizzazione, nell'ambito di stralci funzionali, degli interventi considerati prioritari, ivi compresi i finanziamenti necessari per le eventuali acquisizioni delle aree e di immobili ad essa correlati;

            c) i contributi alle province, ai comuni e agli organismi di cui all'articolo 7, comma 1, per attività di valorizzazione culturale e didattica del patrimonio archeologico della Basilicata e per allestimenti museali, per la sorveglianza dei beni archeologici e per la prevenzione degli scavi clandestini.
        4. La mancanza di specifici piani gestionali delle aree e dei parchi archeologici e dei relativi stanziamenti costituisce elemento di esclusione dall'approvazione e dal finanziamento degli stessi.
        5. Tutti gli interventi devono essere in possesso del nulla osta preventivo della soprintendenza archeologica della Basilicata e devono essere eseguiti sotto l'alta sorveglianza della stessa soprintendenza.
        6. La regione Basilicata e la soprintendenza archeologica della Basilicata provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad emanare i necessari provvedimenti di vincolo per le aree sopra indicate, qualora non ancora tutelate.


Art. 4.

(Parchi e aree archeologiche nazionali).

        1. Attraverso specifici comodati, tra il Ministero per i beni culturali e ambientali, per il tramite della soprintendenza archeologica della Basilicata, e la regione Basilicata, possono essere inseriti nel sistema regionale di parchi e aree archeologiche anche i parchi e le aree archeologiche già esistenti ed acquisiti al demanio dello Stato, per la loro gestione e valorizzazione, secondo le modalità indicate nel comma 5 dell'articolo 3 e nell'articolo 7.


Art. 5.

(Comitato tecnico di programmazione).

        1. E' istituito il Comitato tecnico di programmazione del quale fanno parte:

            a) il soprintendente archeologico della Basilicata con funzione di coordinatore;

            b) l'assessore regionale competente in materia di cultura;

                c) un funzionario della soprintendenza archeologica della Basilicata, designato dal soprintendente;

            d) un funzionario della soprintendenza ai beni ambientali e architettonici della Basilicata, designato dal soprintendente;

            e) il direttore del Museo nazionale Ridola di Matera;

            f) il direttore del Museo provinciale di Potenza;

            g) gli assessori competenti in materia di cultura delle province di Potenza e di Matera.

        2. Il Comitato è insediato con delibera della giunta regionale d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali. Esso è validamente costituito con la designazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
        3. Il Comitato svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2.


Art. 6.

(Finanziamento degli interventi).

        1. La giunta regionale sulla base degli obiettivi e delle priorità stabiliti dal piano regionale di cui all'articolo 3, delibera piani triennali o annuali per il finanziamento degli interventi ed assegna le relative risorse:

            a) ai comuni per le aree o i parchi archeologici ricadenti in un unico territorio comunale;

            b) alle province;

            c) agli organismi costituiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1.


Art. 7.

(Gestione).

        1. Al fine di garantire omogeneità ed efficienza nella gestione, nonché per salvaguardare e valorizzare i beni e le aree ricomprese nei perimetri dei parchi, come identificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), ricadenti nei territori di più comuni, la regione Basilicata provvede, con propria legge, alla costituzione di appositi organismi di gestione secondo i seguenti criteri:

            a) attribuzione ai suddetti organismi della competenza su ampie porzioni del territorio regionale che presentano elementi di omogeneità e contiguità storica, archeologica e territoriale, in coerenza con le indicazioni del piano di cui all'articolo 3;

            b) previsione della costituzione di strutture direttive che vedano la partecipazione ed il coinvolgimento di rappresentanti della giunta regionale, della giunta provinciale, di ciascuno dei comuni sul cui territorio insistono le pertinenze dei parchi, della soprintendenza ai beni archeologici e della soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici competenti territorialmente, dell'università di Potenza, delle locali camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, delle organizzazioni dell'associazionismo culturale;

            c) attribuzione di funzioni in materia di:

                1) tutela del complesso dei beni monumentali e storici compresi nelle aree dei parchi;

                2) ricerca e divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio gestito, nonché di fruizione dei beni;

                3) promozione, riproduzione e diffusione, anche tramite le tecnologie multimediali, del patrimonio archeologico e culturale, di cui è attribuito il diritto di immagine;

                4) promozione di iniziative di turismo culturale;

                5) promozione, d'intesa con la regione Basilicata e con gli enti locali interessati, di interventi di valorizzazione, recupero ed adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nelle aree dei comuni, nei cui territori insistono le pertinenze dei parchi;

                6) promozione di corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione di personale qualificato per attività di tutela, valorizzazione, conoscenza e divulgazione del patrimonio archeologico;

            d) attribuzione di risorse e responsabilità gestionale, al fine di garantire autonomia finanziaria ed operativa.


Art. 8.

(Interventi provinciali e comunali).

        1. Nel quadro ed in coerenza con le indicazioni e le priorità individuate dal piano di cui all'articolo 3, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono accedere ai fondi destinati al finanziamento del piano, nella misura massima del 20 per cento, per la realizzazione di interventi finalizzati:

            a) al restauro e risanamento ambientale del territorio sede di insediamenti archeologici;

            b) a progetti culturali e didattici connessi alla valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale regionale;

            c) ad interventi di recupero e valorizzazione di strutture da adibire all'agriturismo e per la realizzazione di percorsi e sentieristica attrezzata in aree attinenti ai complessi archeologici.

        2. I soggetti privati, singoli o associati, con priorità riservata alle cooperative costituite da giovani disoccupati, che intendono realizzare iniziative compatibili con le finalità della presente legge ed, in particolare, con il sistema di valorizzazione del patrimonio archeologico, possono presentare progetti compatibili con le finalità di cui al comma 1 ed a valere sulle relative disponibilità.
        3. Qualsiasi iniziativa che rientri tra gli interventi di cui al presente articolo deve essere preventivamente autorizzata dalla soprintendenza archeologica della Basilicata, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. L'autorizzazione della soprintendenza è condizione per l'accesso ai finanziamenti e per la realizzazione dell'opera.
        4. La regione Basilicata, con propria legge, disciplina le forme di valutazione e di finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.


Art. 9.

(Norme transitorie).

        1. In sede di prima applicazione della presente legge la regione sottopone il piano regionale di cui all'articolo 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Comitato tecnico di programmazione di cui all'articolo 5.



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