PROGETTO DI LEGGE - N. 3939




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - (Denominazione di origine e indicazione geografica tipica). - 1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola utilizzato per designare un prodotto di qualità le cui caratteristiche derivano dall'ambiente naturale e dalle tecniche tradizionali applicate nel territorio con quel nome designato.
            2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
            3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.
            4. Le "bevande aromatiche a base di vino", i "cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli", i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione".


Art. 2.

        1. L'articolo 2 della legge n. 164 del 1992 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - (Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche). - 1. Le denominazioni d'origine e le loro sottozone, nonché le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto conto delle specifiche particolarità territoriali, anche se ricadenti in un'unica proprietà, che diano un prodotto di interesse nazionale altamente qualitativo anche ai fini della promozione dell'immagine del vino italiano all'estero, possono essere riconosciuti i nomi di microzone aventi un disciplinare di produzione autonomo con regolamentazione più restrittiva nell'ambito di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica nella quale siano comprese. Nella designazione, il nome di detta microzona può essere indicato congiuntamente alla denominazione d'origine o alla indicazione geografica oppure autonomamente. Per il riconoscimento della microzona, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.
            2. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, non può essere impiegato per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti al comma 1 né, comunque, essere impiegato in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nell'individuazione dei prodotti".


Art. 3.

        1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 164 del 1992 è abrogato.
        2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 164 del 1992 è sostituito dal seguente:

        "3. Le qualificazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i VQPRD ("vini di qualità prodotti in regioni determinate") secondo la disciplina dell'organizzazione comune europea. Possono essere altresì utilizzate le denominazioni seguenti: "vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate" (VSQPRD) come regolamentati dalla Comunità europea (CE); "vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate" (VLQPRD); "vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate" (VFQPRD). Le definizioni della CE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane".


Art. 4.

        1. L'articolo 4 della legge n. 164 del 1992 è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. - (Ambiti territoriali). - 1. Per "denominazione di origine controllata e garantita" e "denominazione d'origine controllata" si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione usati per designare i vini di cui all'articolo 1 le cui caratteristiche dipendono dalle particolari condizioni naturali.
            2. All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali, purché i vini prodotti e commercializzati da almeno un decennio abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
            3. Nell'ambito della zona di produzione possono sussistere aree più ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali o tradizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storico-geografico, anche con rilevanza amministrativa, purché espressamente previste e più rigidamente disciplinate nel disciplinare di produzione e purché vengano designate insieme alla relativa denominazione di origine. Le sottozone delle DOC possono essere riconosciute a DOCG separatamente dalla DOC principale.
            4. Le denominazioni di origine possono essere seguite da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. Il nome del vitigno può essere abbinato e precedere il nome geografico".


Art. 5.

        1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 164 del 1992 è sostituito dal seguente:

        "2. La menzione "riserva" può essere attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di produzione e, di norma, non inferiore a due anni. I vini designati con la menzione "riserva" devono riportare l'indicazione dell'annata sulle etichette. Il disciplinare potrà regolamentare il taglio tra annate diverse fatte salve le norme comunitarie".


Art. 6.

        1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 164 del 1992, dopo le parole: "per contraddistinguere vini" è inserita la seguente: "tipologicamente".
        2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 164 del 1992, l'alinea è sostituito dalla seguente: "Nell'ambito di una denominazione di origine possono coesistere diversi vini DOCG o DOC purché i vini DOCG:".


Art. 7.

        1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 164 del 1992 è sostituito dal seguente:

        "1. Le indicazioni geografiche tipiche possono essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche comprendenti aree viticole già riconosciute DOCG o DOC, normalmente di dimensione viticola regionale o pluriregionale comunque non inferiore alla provincia, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona in conformità alla normativa comunitaria. La zona di produzione di un vino IGT deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformità ambientale. Il riconoscimento può essere effettuato solo se sussiste un interesse diffuso alla protezione del nome".

        2. Al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 7 della legge n. 164 del 1992, dopo le parole: "Tale scelta può riguardare" sono inserire le seguenti: "in tutto o in parte".

        3. I commi 4 e 5 dell'articolo 7 della legge n. 164 del 1992 sono sostituiti dai seguenti:

        "4. Nel caso sia stata operata la scelta vendemmiale ai sensi del comma 3, la resa massima di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), deve corrispondere a quella prevista per il vino sul quale ricade la scelta.
            5. E' consentito successivamente, per i mosti e per i vini ottenuti, il passaggio sia dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori: da DOCG a DOC a IGT, sia da una DOC ad altra DOC o da una DOCG ad altra DOCG oppure da una IGT ad un'altra purché le denominazioni si trovino nella medesima area viticola, il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella abbandonata. La riclassificazione può essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione comunitaria e deve, per ciascuna partita, essere comunicato all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri".


Art. 8.

        1. All'articolo 8 della legge n. 164 del 1992, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

        "1. La menzione "denominazione di origine controllata e garantita" è attribuita ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale e internazionale.
            2. Le menzioni "denominazione di origine controllata" e "indicazione geografica tipica" spettano alle produzioni di cui all'articolo 1 che corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione".

        2. I commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge n. 164 del 1992 sono sostituiti dai seguenti:

        "4. Le DOCG e le DOC possono essere precedute o seguite da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo purché espressamente consentito dal relativo disciplinare.
            5. Il riconoscimento della DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica di norma più restrittiva rispetto a quella della DOC e progressiva con il passaggio alle sottozone".

        3. Al comma 9 dell'articolo 8 della legge n. 164 del 1992, le parole: "della normativa" sono sostituite dalle seguenti: "da disposizioni" e la parola "ottenuto" è soppressa.


Art. 9.

        1. All'articolo 10 della legge n. 164 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC, proposti dai consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, ovvero dagli interessati ed approvati col decreto del ministro per le politiche agricole di cui all'articolo 8, comma 3, devono essere stabiliti:

                a) la denominazione di origine;
                b) la delimitazione della zona di produzione delle uve; sono esclusi i territori non vocati alla qualità; tali esclusioni sono verificate da una commissione composta da membri del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, coadiuvata dagli organismi tecnici e, ove esistenti, dagli organismi delle regioni competenti;

                c) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base di un documentato parere tecnico della regione competente; i limiti di resa di uva e di vino ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e frazioni. La tolleranza massima di detti limiti di resa non può superare il 20 per cento, oltre il quale tutta la produzione decade dalla denominazione più elevata e può rientrare, ove ne sussistano le condizioni, in quella sottostante oppure in una IGT corrispondente, su rivendicazione espressa dal produttore ai sensi dell'articolo 16, comma 1. Tale esubero della resa del 20 per cento non può essere commercializzato come vino DOCG o DOC. Entro il 30 agosto di ogni anno le regioni, su proposta dei consorzi volontari di cui all'articolo 19, delegati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, o dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 e sulla base di controlli effettuati dal competente ufficio dell'Ispettorato repressione frodi sulla compatibilità tra titolo alcolometrico volumico minimo naturale e produzione unitaria di uva, possono aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, ma solo in annate climaticamente favorevoli. Nelle annate sfavorevoli, le regioni possono ridurre le rese massime consentite fino al limite reale dell'annata, sempre sulla base di dati oggettivi forniti dai competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi. Su proposta dei consorzi volontari delegati o dei consigli interprofessionali, la regione, sentiti anche i delegati delle organizzazioni nazionali della produzione, del commercio e dell'industria vinicola, può entro il 30 agosto di ogni anno deliberare di ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile come vino DOCG o DOC, per conseguire l'equilibrio di mercato;
                d) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia;

                e) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;

                f) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il terreno, la giacitura, l'altitudine massima, nonché la composizione ampelografica dei vigneti destinati alla produzione delle uve nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, il divieto di pratiche di forzatura. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro;

                g) le modalità dell'esame chimico-organolettico prescritto dalla CEE per tutti i VQPRD e quelle del successivo esame organolettico, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento;

                h) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia limitatamente per i vini DOCG qualificati "riserva"".

        2. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 164 del 1992 è abrogato.


Art. 10.

        1. L'articolo 11 della legge n. 164 del 1992 è sostituito dal seguente:

        "Art. 11. - (Albo degli imbottigliatori). - ‰á11. L'attività d'imbottigliamento dei vini è subordinata ad autorizzazione del Ministro per le politiche agricole che si consegue mediante iscrizione all'Albo imbottigliatori di vino.
            2. Il Ministro per le politiche agricole emana un regolamento nel quale siano precisati i requisiti per essere iscritti all'Albo, le modalità per la revisione periodica quinquennale, la cancellazione e la tenuta dell'Albo da parte di una Commissione nazionale composta da due rappresentanti della produzione, due rappresentanti delle cantine sociali, due rappresentanti delle regioni e due rappresentanti del Ministero. I componenti ed il presidente, scelto tra gli stessi componenti, sono nominati dal Ministro".


Art. 11.

        1. All'articolo 17 della legge n. 164 del 1992, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

        "3. Il Comitato costituisce l'espressione dell'interprofessione ed è costituito dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5. Affianca il Comitato una sezione amministrativa, costituita da personale dipendente del Ministero per le politiche agricole, che svolge compiti di segreteria, e una sezione scientifica, che svolge le funzioni consultive.
            4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentite le organizzazioni nazionali di categoria di cui al successivo comma 5.
            5. Con decreto del Ministro sono nominati i componenti della sezione interprofessionale del Comitato secondo la seguente ripartizione:

                a) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni nazionali degli agricoltori;

                b) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni nazionali cooperative delle cantine sociali;

                c) tre membri scelti fra sei designati dall'Associazione enotecnici enologi italiani;

                d) tre membri scelti fra sei designati dall'Unione Italiana Vini;

                e) tre membri scelti fra sei designati dalla Federvini".

        2. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 164 del 1992 è inserito il seguente:
        "5-bis. La sezione scientifica è composta da sette membri nominati dal Ministro per le politiche agricole, su designazione del Presidente del Comitato".

        3. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 17 della legge n. 164 del 1992, sono inseriti i seguenti:

        "5-ter. Qualora il Comitato ritenga utile ed opportuno approfondire l'istruttoria circa il riconoscimento di una denominazione, invita alla riunione un rappresentante della regione interessata che partecipa alla discussione senza diritto di voto.
            5-quater. Previo parere favorevole del Ministro per le politiche agricole il Comitato potrà stipulare convenzioni con persone, enti, associazioni o società aventi ad oggetto indagini tecniche o compiti amministrativi necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
            5-quinquies. L'esecuzione della convenzione è controllata da un funzionario del Ministero per le politiche agricole con compiti anche ispettivi".


Art. 12.

        1. All'articolo 19 della legge n. 164 del 1992, al comma 1, nell'alinea, al terzo periodo, la parola "affiliati" è sostituita dalla seguente: "associati".
        2. Il comma 3, dell'articolo 19 della legge n. 164 del 1992 è sostituito dal seguente:

        "3. I consorzi volontari, che siano rappresentativi di oltre il 50 per cento dei produttori e della superficie iscritta all'albo dei vigneti o all'elenco delle vigne, possono, su loro richiesta, essere autorizzati a svolgere le attività di cui all'articolo 21 con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17".

Art. 13.

        1. All'articolo 20 della legge n. 164 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Qualora una DOCG, una DOC o una IGT non sia costituito un consorzio volontario di tutela ai sensi dell'articolo 19, o se costituito non abbia ottenuto entro 180 giorni dalla sua costituzione l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, detentrice di uno o più albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, è istituito, per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, il consiglio interprofessionale per la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, nominato dalla giunta della predetta camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, sulla base di una rosa di tre nomi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria della produzione, del commercio e dell'industria vinicola. Esso è composto per un terzo da rappresentanti del settore viticolo e per due terzi da rappresentanti dei settori della trasformazione e del commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori, singoli o associati, in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato. Nei casi di DOCG, DOC o IGT ricadenti in più province, devono istituirsi consigli interprovinciali, aventi sede nella provincia produttrice di maggiori quantitativi, e composti da esponenti di tutte le province interessate".

        2. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 164 del 1992 è abrogato.


Art. 14.

        1. All'articolo 21 della legge n. 164 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. I consorzi volontari autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, ed i consigli interprofessionali di cui all'articolo 20, hanno il compito di tutelare la produzione e la commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica".
            2. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 21 della legge n. 164 del 1992, la parola: "assicurare" è sostituita dalle seguenti: "avanzare proposte affinché gli organi di vigilanza assicurino la".
            3. Al comma 3, lettera a), dell'articolo 21 della legge n. 164 del 1992, le parole: "nei compiti loro assegnati" sono soppresse.


Art. 15.

        1. All'articolo 23 della legge n. 164 del 1992, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole possono essere stabiliti il colore, la forma, la tipologia, la capacità, i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine.
        2. La tappatura "a fungo" e "a gabbietta" è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra vini spumanti e frizzanti e secondo quanto stabilito dalle norme comunitarie.
        3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire il riutilizzo del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione e deve unificarsi con il contrassegno IVA".


Art. 16.

        1. All'articolo 24 della legge n. 164 del 1992, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3. Per i marchi registrati ed utilizzati senza interruzione prima dell'entrata in vigore del disciplinare da almeno dieci anni, coincidenti con la denominazione riconosciuta, il Ministro per le politiche agricole può, con proprio decreto, concedere una deroga sulla minimizzazione dei caratteri per un massimo di 10 anni".

        2. Il comma 8 dell'articolo 24 della legge n. 164 del 1992 è abrogato.


Art. 17.

        1. L'articolo 28 della legge n. 164 del 1992 è sostituito dal seguente:

        "Art. 28. - (Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche). - 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'articolo 7 per l'uso di tali indicazioni, è punito con pena pecuniaria da lire 100 mila a 400 mila per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.
        2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione d'origine vini, che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, è punito con sanzione amministrativa da lire 200 mila a 600 mila per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.
        3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 23, comma 3, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a trenta milioni.
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nel reato.
        5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili o impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con pena pecuniaria da lire 100 mila a 400 mila. Le stesse pene si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.
        6. Chiunque adotta le denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o come "ditta", "cantina" o "fattoria" o loro indirizzi è punito con sanzione amministrativa da lire 500 mila a 3 milioni. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata".


Art. 18.

        1. All'articolo 29 della legge n. 164 del 1992, al comma 1, le parole: "un milione a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 mila a lire 200 mila".
        2. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge n. 164 del 1992, le parole: "un milione a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 mila a lire 400 mila".


Art. 19.

        1. All'articolo 30 della legge n. 164 del 1992, le parole: "un milione a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 mila a lire 400 mila".

Art. 20.

        1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 164 del 1992 è sostituito dal seguente:

        "1. La condanna per alcuna delle violazioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 comporta la cancellazione dall'Albo degli imbottigliatori di cui all'articolo 11".


Art. 21.

        1. All'articolo 32 della legge n. 164 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "4-bis. A decorrere dal quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica è vietato adottare per i vini la menzione "superiore". Entro il medesimo termine il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 provvede d'ufficio alla soppressione della menzione dei relativi disciplinari che la prevedono".



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