PROGETTO DI LEGGE - N. 3939
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Denominazione di origine e indicazione
geografica tipica). - 1. Per denominazione di origine
dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola
utilizzato per designare un prodotto di qualità le cui
caratteristiche derivano dall'ambiente naturale e dalle
tecniche tradizionali applicate nel territorio con quel nome
designato.
2. Per indicazione geografica tipica dei vini si
intende il nome geografico di una zona utilizzato per
designare il prodotto che ne deriva.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni
geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle
condizioni previste dalla presente legge.
4. Le "bevande aromatiche a base di vino", i
"cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli", i
succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli
aromatizzati, nonché i vini frizzanti gassificati ed i vini
spumanti gassificati non possono utilizzare denominazioni
d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro
designazione e presentazione".
Art. 2.
1. L'articolo 2 della legge n. 164 del 1992 è sostituito
dal seguente:
"Art. 2. - (Utilizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche). - 1.
Le denominazioni d'origine e le loro sottozone, nonché le
indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1 sono
utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di
produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in
base al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto
conto delle specifiche particolarità territoriali, anche se
ricadenti in un'unica proprietà, che diano un prodotto di
interesse nazionale altamente qualitativo anche ai fini della
promozione dell'immagine del vino italiano all'estero, possono
essere riconosciuti i nomi di microzone aventi un disciplinare
di produzione autonomo con regolamentazione più restrittiva
nell'ambito di una denominazione di origine o di una
indicazione geografica tipica nella quale siano comprese.
Nella designazione, il nome di detta microzona può essere
indicato congiuntamente alla denominazione d'origine o alla
indicazione geografica oppure autonomamente. Per il
riconoscimento della microzona, il Comitato nazionale di cui
all'articolo 17 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei
componenti.
2. Il nome geografico, che costituisce la
denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica,
non può essere impiegato per designare prodotti similari o
alternativi a quelli definiti al comma 1 né, comunque, essere
impiegato in modo tale da ingenerare, nei consumatori,
confusione nell'individuazione dei prodotti".
Art. 3.
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 164 del 1992
è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 164 del 1992
è sostituito dal seguente:
"3. Le qualificazioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 sono le menzioni specifiche tradizionali
utilizzate dall'Italia per designare i VQPRD ("vini di qualità
prodotti in regioni determinate") secondo la disciplina
dell'organizzazione comune europea. Possono essere altresì
utilizzate le denominazioni seguenti: "vini spumanti di
qualità prodotti in regioni determinate" (VSQPRD) come
regolamentati dalla Comunità europea (CE); "vini liquorosi di
qualità prodotti in regioni determinate" (VLQPRD); "vini
frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate"
(VFQPRD). Le definizioni della CE sono aggiuntive e non
sostitutive delle menzioni italiane".
Art. 4.
1. L'articolo 4 della legge n. 164 del 1992 è sostituito
dal seguente:
"Art. 4. - (Ambiti territoriali). - 1. Per
"denominazione di origine controllata e garantita" e
"denominazione d'origine controllata" si intendono i nomi
geografici e le qualificazioni geografiche delle
corrispondenti zone di produzione usati per designare i vini
di cui all'articolo 1 le cui caratteristiche dipendono dalle
particolari condizioni naturali.
2. All'atto del riconoscimento della denominazione e
della delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione
di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio
indicato con la denominazione di origine, anche territori
adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe
condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le
medesime tecniche colturali, purché i vini prodotti e
commercializzati da almeno un decennio abbiano uguali
caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
3. Nell'ambito della zona di produzione possono
sussistere aree più ristrette, denominate sottozone, aventi
specifiche caratteristiche ambientali o tradizionalmente note,
designate con specifico nome geografico o storico-geografico,
anche con rilevanza amministrativa, purché espressamente
previste e più rigidamente disciplinate nel disciplinare di
produzione e purché vengano designate insieme alla relativa
denominazione di origine. Le sottozone delle DOC possono
essere riconosciute a DOCG separatamente dalla DOC
principale.
4. Le denominazioni di origine possono essere
seguite da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a
particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni
specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive
devono essere previste dal disciplinare di produzione. Il nome
del vitigno può essere abbinato e precedere il nome
geografico".
Art. 5.
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 164 del 1992
è sostituito dal seguente:
"2. La menzione "riserva" può essere attribuita ai
vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di
invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di
produzione e, di norma, non inferiore a due anni. I vini
designati con la menzione "riserva" devono riportare
l'indicazione dell'annata sulle etichette. Il disciplinare
potrà regolamentare il taglio tra annate diverse fatte salve
le norme comunitarie".
Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 164 del 1992,
dopo le parole: "per contraddistinguere vini" è inserita la
seguente: "tipologicamente".
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 164 del 1992,
l'alinea è sostituito dalla seguente: "Nell'ambito di una
denominazione di origine possono coesistere diversi vini DOCG
o DOC purché i vini DOCG:".
Art. 7.
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 164 del 1992
è sostituito dal seguente:
"1. Le indicazioni geografiche tipiche possono
essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi
caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche
comprendenti aree viticole già riconosciute DOCG o DOC,
normalmente di dimensione viticola regionale o pluriregionale
comunque non inferiore alla provincia, designate con il nome
geografico relativo o comunque indicativo della zona in
conformità alla normativa comunitaria. La zona di produzione
di un vino IGT deve comprendere un ampio territorio viticolo
che presenti uniformità ambientale. Il riconoscimento può
essere effettuato solo se sussiste un interesse diffuso alla
protezione del nome".
2. Al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 7 della
legge n. 164 del 1992, dopo le parole: "Tale scelta può
riguardare" sono inserire le seguenti: "in tutto o in
parte".
3. I commi 4 e 5 dell'articolo 7 della legge n. 164 del
1992 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Nel caso sia stata operata la scelta vendemmiale
ai sensi del comma 3, la resa massima di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c), deve corrispondere a quella
prevista per il vino sul quale ricade la scelta.
5. E' consentito successivamente, per i mosti e per
i vini ottenuti, il passaggio sia dal livello di
classificazione più elevato a quelli inferiori: da DOCG a DOC
a IGT, sia da una DOC ad altra DOC o da una DOCG ad altra DOCG
oppure da una IGT ad un'altra purché le denominazioni si
trovino nella medesima area viticola, il prodotto abbia i
requisiti prescritti per la denominazione prescelta e
quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella
abbandonata. La riclassificazione può essere effettuata a cura
del detentore, nel rispetto della regolamentazione comunitaria
e deve, per ciascuna partita, essere comunicato all'ufficio
dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
prima della relativa annotazione obbligatoria nei
registri".
Art. 8.
1. All'articolo 8 della legge n. 164 del 1992, i commi 1 e
2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La menzione "denominazione di origine
controllata e garantita" è attribuita ai vini già riconosciuti
DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare
pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative
intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini
così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali
fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito
rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale e
internazionale.
2. Le menzioni "denominazione di origine
controllata" e "indicazione geografica tipica" spettano alle
produzioni di cui all'articolo 1 che corrispondano alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse,
nei relativi disciplinari di produzione".
2. I commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge n. 164 del
1992 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Le DOCG e le DOC possono essere precedute o
seguite da un nome geografico più ampio, anche di carattere
storico, tradizionale o amministrativo purché espressamente
consentito dal relativo disciplinare.
5. Il riconoscimento della DOCG deve prevedere una
disciplina viticola ed enologica di norma più restrittiva
rispetto a quella della DOC e progressiva con il passaggio
alle sottozone".
3. Al comma 9 dell'articolo 8 della legge n. 164 del 1992,
le parole: "della normativa" sono sostituite dalle seguenti:
"da disposizioni" e la parola "ottenuto" è soppressa.
Art. 9.
1. All'articolo 10 della legge n. 164 del 1992, il comma 1
è sostituito dal seguente:
"1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e
DOC, proposti dai consorzi volontari autorizzati di cui
all'articolo 19, comma 3, ovvero dagli interessati ed
approvati col decreto del ministro per le politiche agricole
di cui all'articolo 8, comma 3, devono essere stabiliti:
a) la denominazione di origine;
b) la delimitazione della zona di produzione delle
uve; sono esclusi i territori non vocati alla qualità; tali
esclusioni sono verificate da una commissione composta da
membri del Comitato nazionale di cui all'articolo 17,
coadiuvata dagli organismi tecnici e, ove esistenti, dagli
organismi delle regioni competenti;
c) la resa massima di uva e di vino ad ettaro,
sulla base di un documentato parere tecnico della regione
competente; i limiti di resa di uva e di vino ad ettaro
possono essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e
frazioni. La tolleranza massima di detti limiti di resa non
può superare il 20 per cento, oltre il quale tutta la
produzione decade dalla denominazione più elevata e può
rientrare, ove ne sussistano le condizioni, in quella
sottostante oppure in una IGT corrispondente, su
rivendicazione espressa dal produttore ai sensi dell'articolo
16, comma 1. Tale esubero della resa del 20 per cento non può
essere commercializzato come vino DOCG o DOC. Entro il 30
agosto di ogni anno le regioni, su proposta dei consorzi
volontari di cui all'articolo 19, delegati ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, o dei consigli interprofessionali
di cui all'articolo 20 e sulla base di controlli effettuati
dal competente ufficio dell'Ispettorato repressione frodi
sulla compatibilità tra titolo alcolometrico volumico minimo
naturale e produzione unitaria di uva, possono aumentare sino
ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di
vino stabilite dal disciplinare, ma solo in annate
climaticamente favorevoli. Nelle annate sfavorevoli, le
regioni possono ridurre le rese massime consentite fino al
limite reale dell'annata, sempre sulla base di dati oggettivi
forniti dai competenti uffici dell'Ispettorato repressione
frodi. Su proposta dei consorzi volontari delegati o dei
consigli interprofessionali, la regione, sentiti anche i
delegati delle organizzazioni nazionali della produzione, del
commercio e dell'industria vinicola, può entro il 30 agosto di
ogni anno deliberare di ridurre la resa ad ettaro di vino
classificabile come vino DOCG o DOC, per conseguire
l'equilibrio di mercato;
d) il titolo alcolometrico volumico minimo
naturale potenziale delle uve alla vendemmia;
e) le caratteristiche fisico-chimiche ed
organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico
volumico minimo richiesto al consumo;
f) le condizioni di produzione ed in particolare
le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il terreno,
la giacitura, l'altitudine massima, nonché la composizione
ampelografica dei vigneti destinati alla produzione delle uve
nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, il divieto
di pratiche di forzatura. Per i nuovi impianti relativi alla
produzione di vini DOCG è obbligatorio prevedere la densità
minima di ceppi per ettaro;
g) le modalità dell'esame chimico-organolettico
prescritto dalla CEE per tutti i VQPRD e quelle del successivo
esame organolettico, partita per partita, nella fase
dell'imbottigliamento;
h) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in
recipienti di legno e di affinamento in bottiglia
limitatamente per i vini DOCG qualificati "riserva"".
2. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 164 del 1992
è abrogato.
Art. 10.
1. L'articolo 11 della legge n. 164 del 1992 è sostituito
dal seguente:
"Art. 11. - (Albo degli imbottigliatori). - ‰á11.
L'attività d'imbottigliamento dei vini è subordinata ad
autorizzazione del Ministro per le politiche agricole che si
consegue mediante iscrizione all'Albo imbottigliatori di
vino.
2. Il Ministro per le politiche agricole emana un
regolamento nel quale siano precisati i requisiti per essere
iscritti all'Albo, le modalità per la revisione periodica
quinquennale, la cancellazione e la tenuta dell'Albo da parte
di una Commissione nazionale composta da due rappresentanti
della produzione, due rappresentanti delle cantine sociali,
due rappresentanti delle regioni e due rappresentanti del
Ministero. I componenti ed il presidente, scelto tra gli
stessi componenti, sono nominati dal Ministro".
Art. 11.
1. All'articolo 17 della legge n. 164 del 1992, i commi 3,
4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il Comitato costituisce l'espressione
dell'interprofessione ed è costituito dal Presidente e dai
componenti di cui al comma 5. Affianca il Comitato una sezione
amministrativa, costituita da personale dipendente del
Ministero per le politiche agricole, che svolge compiti di
segreteria, e una sezione scientifica, che svolge le funzioni
consultive.
4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro
per le politiche agricole, sentite le organizzazioni nazionali
di categoria di cui al successivo comma 5.
5. Con decreto del Ministro sono nominati i
componenti della sezione interprofessionale del Comitato
secondo la seguente ripartizione:
a) tre membri scelti fra sei designati dalle
organizzazioni nazionali degli agricoltori;
b) tre membri scelti fra sei designati dalle
organizzazioni nazionali cooperative delle cantine sociali;
c) tre membri scelti fra sei designati
dall'Associazione enotecnici enologi italiani;
d) tre membri scelti fra sei designati dall'Unione
Italiana Vini;
e) tre membri scelti fra sei designati dalla
Federvini".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 164 del
1992 è inserito il seguente:
"5-bis. La sezione scientifica è composta da sette
membri nominati dal Ministro per le politiche agricole, su
designazione del Presidente del Comitato".
3. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 17 della legge
n. 164 del 1992, sono inseriti i seguenti:
"5-ter. Qualora il Comitato ritenga utile ed
opportuno approfondire l'istruttoria circa il riconoscimento
di una denominazione, invita alla riunione un rappresentante
della regione interessata che partecipa alla discussione senza
diritto di voto.
5-quater. Previo parere favorevole del Ministro per
le politiche agricole il Comitato potrà stipulare convenzioni
con persone, enti, associazioni o società aventi ad oggetto
indagini tecniche o compiti amministrativi necessari per il
raggiungimento delle finalità istituzionali.
5-quinquies. L'esecuzione della convenzione è
controllata da un funzionario del Ministero per le politiche
agricole con compiti anche ispettivi".
Art. 12.
1. All'articolo 19 della legge n. 164 del 1992, al comma
1, nell'alinea, al terzo periodo, la parola "affiliati" è
sostituita dalla seguente: "associati".
2. Il comma 3, dell'articolo 19 della legge n. 164 del
1992 è sostituito dal seguente:
"3. I consorzi volontari, che siano rappresentativi
di oltre il 50 per cento dei produttori e della superficie
iscritta all'albo dei vigneti o all'elenco delle vigne,
possono, su loro richiesta, essere autorizzati a svolgere le
attività di cui all'articolo 21 con decreto del Ministro per
le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale di cui
all'articolo 17".
Art. 13.
1. All'articolo 20 della legge n. 164 del 1992, il comma 1
è sostituito dal seguente:
"1. Qualora una DOCG, una DOC o una IGT non sia
costituito un consorzio volontario di tutela ai sensi
dell'articolo 19, o se costituito non abbia ottenuto entro 180
giorni dalla sua costituzione l'autorizzazione ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, presso ciascuna camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, detentrice di
uno o più albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, è
istituito, per ciascuna denominazione di origine o indicazione
geografica tipica, il consiglio interprofessionale per la
denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica,
nominato dalla giunta della predetta camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competente, sulla base di una rosa di tre nomi proposta dalle
organizzazioni nazionali di categoria della produzione, del
commercio e dell'industria vinicola. Esso è composto per un
terzo da rappresentanti del settore viticolo e per due terzi
da rappresentanti dei settori della trasformazione e del
commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e gli
imbottigliatori, singoli o associati, in proporzione alla
effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e
commercializzato. Nei casi di DOCG, DOC o IGT ricadenti in più
province, devono istituirsi consigli interprovinciali, aventi
sede nella provincia produttrice di maggiori quantitativi, e
composti da esponenti di tutte le province interessate".
2. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 164 del 1992
è abrogato.
Art. 14.
1. All'articolo 21 della legge n. 164 del 1992, il comma 1
è sostituito dal seguente:
"1. I consorzi volontari autorizzati ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, ed i consigli interprofessionali di
cui all'articolo 20, hanno il compito di tutelare la
produzione e la commercializzazione di ciascuna denominazione
di origine o indicazione geografica tipica".
2. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 21
della legge n. 164 del 1992, la parola: "assicurare" è
sostituita dalle seguenti: "avanzare proposte affinché gli
organi di vigilanza assicurino la".
3. Al comma 3, lettera a), dell'articolo 21
della legge n. 164 del 1992, le parole: "nei compiti loro
assegnati" sono soppresse.
Art. 15.
1. All'articolo 23 della legge n. 164 del 1992, i commi 1,
2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Con decreto del Ministro per le politiche
agricole possono essere stabiliti il colore, la forma, la
tipologia, la capacità, i materiali e le chiusure dei
recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione
di origine.
2. La tappatura "a fungo" e "a gabbietta" è
riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla
tradizione e che comportino comunque una differenziazione del
confezionamento fra vini spumanti e frizzanti e secondo quanto
stabilito dalle norme comunitarie.
3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in
bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a
cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di
un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire
il riutilizzo del contrassegno stesso. Esso è fornito di una
serie e di un numero di identificazione e deve unificarsi con
il contrassegno IVA".
Art. 16.
1. All'articolo 24 della legge n. 164 del 1992, il
comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il riconoscimento di una denominazione di
origine o di una indicazione geografica tipica esclude la
possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per
designare marchi e comporta l'obbligo per i nomi propri
aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3.
Per i marchi registrati ed utilizzati senza interruzione prima
dell'entrata in vigore del disciplinare da almeno dieci anni,
coincidenti con la denominazione riconosciuta, il Ministro per
le politiche agricole può, con proprio decreto, concedere una
deroga sulla minimizzazione dei caratteri per un massimo di 10
anni".
2. Il comma 8 dell'articolo 24 della legge n. 164 del 1992
è abrogato.
Art. 17.
1. L'articolo 28 della legge n. 164 del 1992 è sostituito
dal seguente:
"Art. 28. - (Violazioni nell'uso delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche). - 1.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo, con menzioni geografiche che
definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non
hanno i requisiti richiesti dall'articolo 7 per l'uso di tali
indicazioni, è punito con pena pecuniaria da lire 100 mila a
400 mila per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.
2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con denominazione
d'origine vini, che non hanno i requisiti richiesti per l'uso
di tale denominazione, è punito con sanzione amministrativa da
lire 200 mila a 600 mila per ogni ettolitro o frazione di
ettolitro di prodotto.
3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui
all'articolo 23, comma 3, o introduce nel territorio dello
Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa
contrassegni alterati o contraffatti, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un
milione a trenta milioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano al commerciante che vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in
confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia
concorso nel reato.
5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini
che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali
denominazioni premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso",
"sistema" e simili o impiega maggiorativi, diminutivi o altre
deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di
indicazioni, illustrativi o segni suscettibili di trarre in
inganno l'acquirente, è punito con pena pecuniaria da lire 100
mila a 400 mila. Le stesse pene si applicano anche quando le
suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli
involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in
genere sui mezzi pubblicitari.
6. Chiunque adotta le denominazioni di origine
ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o
come "ditta", "cantina" o "fattoria" o loro indirizzi è punito
con sanzione amministrativa da lire 500 mila a 3 milioni. La
disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in
vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT
adottata".
Art. 18.
1. All'articolo 29 della legge n. 164 del 1992, al comma
1, le parole: "un milione a lire sei milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "100 mila a lire 200 mila".
2. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge n. 164 del
1992, le parole: "un milione a lire sei milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "100 mila a lire 400 mila".
Art. 19.
1. All'articolo 30 della legge n. 164 del 1992, le parole:
"un milione a lire sei milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "100 mila a lire 400 mila".
Art. 20.
1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 164 del 1992
è sostituito dal seguente:
"1. La condanna per alcuna delle violazioni di cui
agli articoli 28, 29 e 30 comporta la cancellazione dall'Albo
degli imbottigliatori di cui all'articolo 11".
Art. 21.
1. All'articolo 32 della legge n. 164 del 1992, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. A decorrere dal quinto anno successivo
all'entrata in vigore della presente modifica è vietato
adottare per i vini la menzione "superiore". Entro il medesimo
termine il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 provvede
d'ufficio alla soppressione della menzione dei relativi
disciplinari che la prevedono".