PROGETTO DI LEGGE - N. 3517




        Onorevoli Colleghi! - Si è venuto sviluppando ormai da alcuni anni un ampio dibattito circa l'apertura di nuove case da gioco. Al di là del giudizio morale che può essere formulato sul gioco d'azzardo, questa proposta di legge parte dalla constatazione di un dato di fatto: il gioco d'azzardo esiste, movimenta un'ingente mole di denaro e può contare su un vastissimo numero di appassionati che, laddove esso è proibito, sfidano la legge per praticarlo. Nel frattempo i Casinò autorizzati sono divenuti in Europa 425, di cui 135 in Francia, 76 in Inghilterra, 36 in Germania. Quindi per chi vuole praticare il gioco d'azzardo è facilmente possibile far ricorso a sale da gioco collocate in Paesi confinanti come la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia, la Croazia, nonché il Principato di Monaco. Per questa strada si ha un notevole esborso di valuta italiana.
        In Italia vi sono solo quattro case da gioco e precisamente quelle di Campione, Venezia, Sanremo e Saint Vincent, dove è possibile praticare legalmente il gioco d'azzardo. Appare evidente come questa regolamentazione sia legata ad una particolare situazione storica, in base alla quale si giustifica la scelta del legislatore, di premiare quattro sedi per tradizione tra le più legate al turismo internazionale.
        Si tratta di porre finalmente rimedio a questa anomalia, cominciando a rendere più equa una situazione sostanzialmente ingiusta autorizzando l'apertura di nuove case da gioco, tra cui una nel comune di Maratea (PZ).
        Un nuovo atteggiamento dello Stato riguardo al problema del gioco d'azzardo, oltre ad allineare l'Italia sulle posizioni degli altri Paesi europei, avrebbe una ricaduta positiva sull'economia e sull'occupazione, senza parlare del colpo che verrebbe inferto alla criminalità organizzata, sottraendo ad essa quell'immensa fonte di lucro che è appunto il gioco clandestino.
        A Maratea, in particolare, i vantaggi derivanti dall'apertura di una casa da gioco sarebbero tali e tanti da vincere qualsiasi remora di qualsivoglia natura.
        La scelta di Maratea quale sede di casa da gioco deve infatti ricercarsi nella vocazione turistica che la città e l'intera area hanno sempre mantenuto negli anni, e che oggi deve essere opportunamente rilanciata, nell'ambito di una esigenza di sviluppo che riguarda un'area che vive un momento di crisi.
        La nuova istituzione della casa da gioco verrebbe a completare le strutture turistiche della città e dell'area consentendo agli operatori del settore un'attenzione verso mercati esteri fino ad oggi non appieno sfruttati. La presenza di una casa da gioco verrebbe a costituire un elemento trainante per tutta l'economia. L'afflusso turistico, infatti, già favorito dalla posizione geografica della città, segnerebbe un sicuro incremento, essendo dimostrato che la presenza di una casa da gioco costituisce una sicura attrattiva durante tutto il corso dell'anno con una ricaduta positiva sull'economia e sui livelli occupazionali. In più, con i cospicui guadagni derivanti dalla gestione della casa da gioco, l'amministrazione comunale verrebbe a godere di maggiori entrate e ciò costituirebbe un ulteriore beneficio per l'intera collettività.
        In particolare, la proposta di legge attribuisce al comune di Maratea il compito di autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune stesso. Il presidente della regione Basilicata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge deve disciplinare la gestione della casa da gioco stabilendo le norme per l'assegnazione e i controlli in materia finanziaria e dell'ordine pubblico. I proventi che derivano dalla gestione verrebbero assegnati per il 50 per cento al comune di Maratea, per il 30 per cento alla provincia di Potenza e per il restante 20 per cento alla regione Basilicata, vincolando la maggior parte di tali fondi agli investimenti nel settore turistico delle infrastrutture e all'occupazione.
        Al fine di prevenire il riciclaggio di valori di provenienza illecita e per una giusta esigenza di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari si applicano le norme della legge n. 154 del 1992 e del decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre del 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
        Con la presente proposta di legge si istituisce inoltre l'albo nazionale dei gestori e dei croupier.
        Per meglio controllare la correttezza delle attività connesse alla casa da gioco e agli ippodromi è istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, un'apposita Direzione centrale.




Frontespizio Testo articoli