PROGETTO DI LEGGE - N. 3939




        Onorevoli Colleghi! - All'atto dell'approvazione della legge n. 164 del 1992 le Commissioni agricoltura della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, come si rileva dai lavori parlamentari, si erano rese conto che il testo avrebbe richiesto una ulteriore verifica, ma data l'imminenza dello scioglimento anticipato delle Camere, avevano affidato il compito al nuovo Parlamento.
        In verità la legge in molti punti risente della frettolosità dei lavori parlamentari e in sede applicativa sono sorte numerose difficoltà.
        Con questa proposta abbiamo cercato d'individuare e segnalare la necessità d'interventi correttivi allo scopo anche di rendere la legge applicabile e non un'occasione di conflitto tra la pubblica amministrazione e gli operatori interessati. Non si è voluto spingere l'indagine oltre una certa misura per non divaricare le posizioni tra le diverse categorie.
        Tuttavia non potevamo fare a meno di segnalare le necessità di modificare l'attuale assetto del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, che, così come formulato nella legge attuale e come modificato dal decreto Cassese, risulta eccessivamente pletorico col rischio di ridurne l'efficienza.
        E' necessario restituire al Comitato il carattere autentico dell'interprofessione distinguendo i ruoli.
        Attualmente vi sono molti componenti che poco hanno a che fare con l'interprofessione: docenti universitari, dirigenti dei vari Ministeri, accademici, rappresentanti delle regioni, eccetera.
        L'apporto tecnico-scientifico non deve interferire col momento decisionale dell'approvazione della denominazione che indipendentemente dagli aspetti tecnico-scientifici concerne l'opportunità commerciale di mettere sul mercato un prodotto con una determinata denominazione valutabile dai diretti interessati (viticoltori, cantine sociali, commercianti, industriali).
        La proposta intende quindi recuperare l'essenza interprofessionale del Comitato senza privarsi dell'apporto tecnico-scientifico che trova collocazione a latere del momento decisionale.
        L'apporto regionale si esplica al momento della proposta con la formulazione del parere e quindi non è opportuno si riproponga anche in sede di decisione finale.
        Il Comitato inoltre ha bisogno un minimo di autonomia dal Ministero per quanto riguarda l'operatività anche amministrativa che le strutture del Ministero non sempre possono assicurare. Lo strumento della convenzione sotto controlloè sembrato utile per consentire al Comitato di rispondere con efficienza ad eventuali carenze amministrative del Ministero.
        Una proposta, la nostra, da non interpretarsi come volontà di controriforma, ma piuttosto un contributo nell'intento di aprire un dibattito con l'obiettivo di conseguire entro breve tempo un migliore adattamento delle norme di legge alla variegata realtà vitivinicola e soprattutto ad una opportuna semplificazione normativa in alcuni passaggi che oggi appaiono farraginosi.




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