PROGETTO DI LEGGE - N. 3939
Onorevoli Colleghi! - All'atto dell'approvazione della
legge n. 164 del 1992 le Commissioni agricoltura della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, come si rileva dai
lavori parlamentari, si erano rese conto che il testo avrebbe
richiesto una ulteriore verifica, ma data l'imminenza dello
scioglimento anticipato delle Camere, avevano affidato il
compito al nuovo Parlamento.
In verità la legge in molti punti risente della
frettolosità dei lavori parlamentari e in sede applicativa
sono sorte numerose difficoltà.
Con questa proposta abbiamo cercato d'individuare e
segnalare la necessità d'interventi correttivi allo scopo
anche di rendere la legge applicabile e non un'occasione di
conflitto tra la pubblica amministrazione e gli operatori
interessati. Non si è voluto spingere l'indagine oltre una
certa misura per non divaricare le posizioni tra le diverse
categorie.
Tuttavia non potevamo fare a meno di segnalare le
necessità di modificare l'attuale assetto del Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, che, così come formulato nella legge attuale
e come modificato dal decreto Cassese, risulta eccessivamente
pletorico col rischio di ridurne l'efficienza.
E' necessario restituire al Comitato il carattere
autentico dell'interprofessione distinguendo i ruoli.
Attualmente vi sono molti componenti che poco hanno a che
fare con l'interprofessione: docenti universitari, dirigenti
dei vari Ministeri, accademici, rappresentanti delle regioni,
eccetera.
L'apporto tecnico-scientifico non deve interferire col
momento decisionale dell'approvazione della denominazione che
indipendentemente dagli aspetti tecnico-scientifici concerne
l'opportunità commerciale di mettere sul mercato un prodotto
con una determinata denominazione valutabile dai diretti
interessati (viticoltori, cantine sociali, commercianti,
industriali).
La proposta intende quindi recuperare l'essenza
interprofessionale del Comitato senza privarsi dell'apporto
tecnico-scientifico che trova collocazione a latere del
momento decisionale.
L'apporto regionale si esplica al momento della proposta
con la formulazione del parere e quindi non è opportuno si
riproponga anche in sede di decisione finale.
Il Comitato inoltre ha bisogno un minimo di autonomia dal
Ministero per quanto riguarda l'operatività anche
amministrativa che le strutture del Ministero non sempre
possono assicurare. Lo strumento della convenzione sotto
controlloè sembrato utile per consentire al Comitato di
rispondere con efficienza ad eventuali carenze amministrative
del Ministero.
Una proposta, la nostra, da non interpretarsi come volontà
di controriforma, ma piuttosto un contributo nell'intento di
aprire un dibattito con l'obiettivo di conseguire entro breve
tempo un migliore adattamento delle norme di legge alla
variegata realtà vitivinicola e soprattutto ad una opportuna
semplificazione normativa in alcuni passaggi che oggi appaiono
farraginosi.