PROGETTO DI LEGGE - N. 4816
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge).
1. La presente legge detta princìpi fondamentali diretti
ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della
popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, nonché la tutela dell'ambiente e dei valori
paesaggistici, nei confronti delle sorgenti di dette
esposizioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, 32 e
117 della Costituzione.
2. I princìpi generali desumibili dalla presente legge
costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 2.
(Campo di applicazione).
1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i
sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle
forze di polizia, che possano comportare l'esposizione di
lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con frequenze comprese tra 0Hz, ovvero campi
elettrici e magnetici statici, e 300 Ghz. Sono, in
particolare, soggetti alla presente legge gli elettrodotti, le
stazioni radiobase per telefonia mobile, i radar e gli
impianti fissi per emittenza radiotelevisiva.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano
alla esposizione intenzionale per scopi diagnostici o
terapeutici.
Art. 3.
(Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si
assumono le seguenti definizioni:
a) campo elettrico: è il vettore definito come la
forza applicata su una carica elettrica, divisa per il valore
della carica stessa. L'unità di misura dell'intensità di campo
elettrico è il Volt al metro (V/m);
b) intensità di campo elettrico: è il valore
quadratico medio delle tre componenti mutuamente
perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore
campo elettrico nel punto considerato. Tale valore è da
intendere come radice quadrata della somma dei quadrati delle
componenti;
c) campo magnetico: è il vettore H definito
mediante la seguente formula:
F = q v x m H
dove F è la forza applicata su una carica elettrica
q in moto con velocità u, dove x è
l'operatore prodotto vettoriale e dove m è una
grandezza caratteristica del mezzo, detta permeabilità
magnetica. L'unità di misura dell'intensità del campo
magnetico è l'ampere al metro (A/m);
d) intensità di induzione magnetica: è il valore
quadratico medio delle tre componenti mutuamente
perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore
induzione magnetica nel punto considerato; tale valore è da
intendere come radice quadrata della somma dei quadrati delle
componenti. L'intensità di induzione magnetica si misura in
Tesla (T);
e) campo elettromagnetico: il campo elettrico e
magnetico sono variabili nel tempo e nello spazio ed
influenzano reciprocamente la loro intensità;
f) frequenza: è il numero di cicli di oscillazione
nell'unità di tempo di una grandezza oscillatoria periodica.
L'unità di misura della frequenza è l'hertz (Hz); di uso
comune i suoi multipli kilohertz (1kHz=103 Hz), megahertz
(1MHz=106 Hz), gigahertz (1GHz=109 Hz);
g) limiti di base di esposizione: sono i valori
delle grandezze fisiche direttamente correlate agli effetti
sanitari che non devono essere superati in alcuna condizione
di esposizione; tali grandezze sono individuate con i decreti
di cui all'articolo 4, comma 1;
h) livelli di riferimento: sono i valori delle
grandezze fisiche direttamente misurabili al di sotto dei
quali è garantito il rispetto dei limiti di base in qualunque
condizione di esposizione. Il superamento dei livelli di
riferimento non implica necessariamente quello dei limiti
base;
i) valore di attenzione: è il valore di campo
elettrico, magnetico, elettromagnetico, cui corrisponde la
possibilità di rischio per la salute umana o per
l'ambiente;
l) obiettivo di qualità: è il valore di campo
elettrico, magnetico, elettromagnetico da conseguire nel
breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di
risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di
tutela previsti dalla presente legge;
m) elettrodotto: è l'insieme delle linee
elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di
trasformazione;
n) esposizione della popolazione: è ogni tipo di
esposizione ai campi elettrico, magnetico ed elettromagnetico
non derivante dall'esercizio di attività lavorativa né da
esposizione conseguente a trattamento medico;
o) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici:
sono uno o più trasmettitori o ricevitori, o un insieme di
trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature
accessorie, necessari in una data postazione per assicurare un
servizio di radiocomunicazione o per il servizio di
radioastronomia. Ogni stazione è classificata sulla base del
servizio al quale partecipa in maniera permanente o
temporanea;
p) impianto fisso per telefonia mobile: è la
stazione del servizio di telefonia mobile non destinata ad
essere utilizzata quando è in movimento;
q) impianto fisso per radiodiffusione: è la
stazione di terra del servizio di radiodiffusione televisiva,
sonora o di altro genere di emissioni.
Art. 4.
(Competenze dello Stato).
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, per l'ambiente esterno,
abitativo e di lavoro, ai sensi della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei valori
massimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, nonché delle modalità di ulteriore riduzione
della esposizione ai predetti campi, da ottenere con
l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di
qualità, allo scopo, in particolare, di assicurare la
protezione da possibili effetti a lungo termine; alla
determinazione che precede si provvede:
1) per l'ambiente esterno ed abitativo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità, sentiti i Ministri della difesa, dell'interno,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle
comunicazioni, per le politiche agricole, nonché la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, unificata con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
2) per gli ambienti di lavoro, ferme restando le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali;
b) il coordinamento e la promozione dell'attività
di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché
l'attività di raccolta, di elaborazione e diffusione dei dati,
ferme restando le competenze delle regioni in ambito locale,
con riferimento alla tutela dai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici; a tale fine è istituita, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, una
commissione tecnico-scientifica, composta da esperti
designati, uno ciascuno, dai Ministri dell'ambiente, della
sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
lavoro e della previdenza sociale, delle comunicazioni, della
difesa, per le politiche agricole, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, dall'Istituto superiore di
sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, dall'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,
dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente;
nonché da tre rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, da uno dell'Associazione
nazionale comuni italiani, da uno dell'Unione delle province
d'Italia e da uno dell'Unione nazionale comuni, comunità ed
enti montani; con il medesimo decreto è nominato nell'ambito
dei componenti il presidente della commissione;
c) la realizzazione, nei limiti delle ordinarie
disponibilità di bilancio, da parte del Ministro
dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità, ed in
coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera e), di un catasto delle sorgenti fisse
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e dei
territori interessati, al fine di stimare i livelli dei campi
stessi nell'ambiente. L'organizzazione del catasto e le
modalità d'inserimento dei dati sono disciplinati con
regolamento adottato dal Ministro dell'ambiente; il
regolamento è adottato di concerto con il Ministro delle
comunicazioni per quanto concerne l'inserimento dei dati
relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed
apparecchiature radioelettrici per usi civili di
telecomunicazioni e con i Ministri della difesa e dell'interno
per quanto concerne l'inserimento dei dati relativi a sorgenti
fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi
militari e per quelli delle forze di polizia;
d) la determinazione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata,
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorità garante per l'energia
elettrica e il gas, dei criteri di elaborazione dei piani di
risanamento di cui all'articolo 7, comma 2, con specificazione
delle priorità di intervento e dei tempi di attuazione.
Art. 5.
(Competenze delle regioni, delle province
e dei comuni).
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei
valori, dei criteri e delle modalità fissati con i decreti di
cui alle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo
4:
a) l'adozione del piano regionale di
localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva improntato a
princìpi di tutela della salute pubblica e della compatibilità
ambientale di ogni progetto di installazione degli impianti,
della necessità del trasferimento ad altra sede degli impianti
già installati nelle zone di maggiore sensibilità ambientale,
nonché al principio della pari opportunità tra esercenti e
cittadini, con valutazione delle condizioni espositive della
popolazione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo
4;
b) la definizione di criteri generali per la
localizzazione degli impianti fissi di tipologia diversa da
quelli di radiodiffusione e per la individuazione di siti
idonei, con valutazione delle condizioni espositive della
popolazione, conformemente a quanto stabilito nei decreti di
cui all'articolo 4;
c) la definizione dei tracciati degli elettrodotti
con previsione delle fasce di rispetto secondo i parametri
fissati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
All'interno di dette fasce non è consentita alcuna
destinazione urbanistica, residenziale, scolastica e
sanitaria;
d) le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni per gli impianti disciplinati dalla presente
legge;
e) la realizzazione e la gestione, nei limiti
delle ordinarie disponibilità di bilancio ed in coordinamento
con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di stimare i
livelli dei campi stessi nell'ambiente sul territorio
regionale.
2. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1,
definiscono le competenze che spettano in materia alle
province ed ai comuni e possono prevedere l'istituzione di un
comitato tecnico-consultivo, rappresentativo dei diversi
interessi e delle diverse specifiche competenze
tecnico-scientifiche.
3. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree
interessate da installazioni militari, sono definite mediante
specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e
successive modificazioni.
Art. 6.
(Misure di tutela dell'ambiente
e del paesaggio).
1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali
o regionali, nonché da strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici,
artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e
ambientali, fermo restando quanto disposto dalle leggi 1^
giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, la
costruzione o la modifica di impianti, sistemi e
apparecchiature sono effettuate nel rispetto delle misure
specifiche di tutela dei predetti interessi, dettate con uno o
più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri preposti alla tutela degli interessi
medesimi.
Art. 7.
(Piani di risanamento).
1. La regione, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
numero 1), adotta un piano di risanamento per l'adeguamento,
in modo graduale e comunque entro il termine di cinque anni,
degli impianti radioelettrici già esistenti nei limiti
stabiliti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, eventualmente anche prevedendo la
delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione
regionale in materia per gli impianti di radiodiffusione, ed
in siti idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia,
come previsto dall'articolo 5. Il risanamento è effettuato con
onere a carico dei titolari degli impianti. L'adeguamento
tendente al risanamento è effettuato secondo i criteri
previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. In attuazione di quanto previsto dal decreto di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), gli esercenti degli
elettrodotti presentano alle regioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto stesso, una proposta di
piano di risanamento delle tratte di elettrodotti da
sottoporre al risanamento anche ambientale, con previsione dei
progetti che si intende attuare per il raggiungimento dei
valori di norma e con l'indicazione del programma cronologico
di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal
suddetto decreto. Il piano di risanamento è approvato dalla
regione con opportune modifiche ed integrazioni, sentito il
comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 5, comma 2, se
costituito.
3. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 10 è versato all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere riassegnato dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente, al fine di essere devoluto, sulla
base dei criteri determinati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, alle regioni per contributi per
l'elaborazione dei piani di risanamento, del catasto e per
l'attività di controllo e monitoraggio.
4. Il mancato risanamento dell'elettrodotto, delle
stazioni e dei sistemi radioelettrici degli impianti fissi per
telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione,
secondo le prescrizioni del piano, comporta la disattivazione
dei suddetti impianti per un periodo di sei mesi, da disporre
con provvedimento del Ministro dell'ambiente, sentite le
regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti e
delle regioni interessate per quanto riguarda le stazioni e i
sistemi radioelettrici, gli impianti fissi per telefonia
mobile e gli impianti fissi per radiodiffusione.
Art. 8.
(Educazione ambientale ed informazioni
per gli utenti).
1. Il Ministro dell'ambiente promuove lo svolgimento di
campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi
della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Gli enti locali curano la adeguata diffusione delle
informazioni, con iniziative sul territorio e nelle
istituzioni, ispirate agli indirizzi adottati con la presente
legge.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabilite le informazioni che i
fabbricanti degli apparecchi e di dispositivi generanti
radiazioni non ionizzanti, in particolare di uso domestico,
sono tenuti a fornire agli utenti, sui livelli di esposizione
prodotti dall'oggetto, sulla distanza di utilizzo consigliata
e sulle principali prescrizioni di sicurezza, mediante
apposite etichettature o schede informative.
Art. 9.
(Controlli).
1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare
la funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della
presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
2. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei
luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Per quanto riguarda le attività istituzionali delle
Forze armate e degli organi di Polizia, il controllo
all'interno degli impianti fissi o mobili a ciò destinati è
disciplinato dalla specifica normativa di settore.
Art. 10.
(Sanzioni).
1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente
o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici supera i limiti di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo
4, o ai decreti di cui all'articolo 11, comma 1, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. La predetta
sanzione si applica anche a chi ha in corso di attuazione
piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi
ivi previsti.
2. La violazione delle misure di tutela previste dai
regolamenti di cui all'articolo 6 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da lire 2
milioni a lire 60 milioni.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle
autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati
dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo
9.
4. Si applica la sanzione della sospensione da due a
quattro mesi dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti
disciplinati dalla presente legge nell'ipotesi di inosservanza
delle prescrizioni di cui alla autorizzazione. In caso di
nuova infrazione l'autorizzazione è revocata.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono applicate
dall'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione, sulla
base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai
controlli.
6. In riferimento alle sanzioni previste nel presente
articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
Art. 11.
(Regime transitorio).
1. Fino alla emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a), numero 1), si applicano, per quanto non in contrasto
con la presente legge, le disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio
1992, e successive modificazioni, nonché del decreto emanato
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero
15), della legge 31 luglio 1997, n 249.
2. Sono fatte salve le attività di risanamento approvate
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 232 del 4 ottobre 1995, e del successivo accordo
procedimentale, ed eseguite alla data del 31 dicembre 1997.