PROGETTO DI LEGGE - N. 4816




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità della legge).

        1. La presente legge detta princìpi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la tutela dell'ambiente e dei valori paesaggistici, nei confronti delle sorgenti di dette esposizioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione.
        2. I princìpi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.


Art. 2.

(Campo di applicazione).

        1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione di lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0Hz, ovvero campi elettrici e magnetici statici, e 300 Ghz. Sono, in particolare, soggetti alla presente legge gli elettrodotti, le stazioni radiobase per telefonia mobile, i radar e gli impianti fissi per emittenza radiotelevisiva.
        2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alla esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

Art. 3.

(Definizioni).

        1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

                a) campo elettrico: è il vettore definito come la forza applicata su una carica elettrica, divisa per il valore della carica stessa. L'unità di misura dell'intensità di campo elettrico è il Volt al metro (V/m);

                b) intensità di campo elettrico: è il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo elettrico nel punto considerato. Tale valore è da intendere come radice quadrata della somma dei quadrati delle componenti;

                c) campo magnetico: è il vettore H definito mediante la seguente formula:

                F = q v x m H

dove F è la forza applicata su una carica elettrica q in moto con velocità u, dove x è l'operatore prodotto vettoriale e dove m è una grandezza caratteristica del mezzo, detta permeabilità magnetica. L'unità di misura dell'intensità del campo magnetico è l'ampere al metro (A/m);

                d) intensità di induzione magnetica: è il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore induzione magnetica nel punto considerato; tale valore è da intendere come radice quadrata della somma dei quadrati delle componenti. L'intensità di induzione magnetica si misura in Tesla (T);

                e) campo elettromagnetico: il campo elettrico e magnetico sono variabili nel tempo e nello spazio ed influenzano reciprocamente la loro intensità;

                f) frequenza: è il numero di cicli di oscillazione nell'unità di tempo di una grandezza oscillatoria periodica. L'unità di misura della frequenza è l'hertz (Hz); di uso comune i suoi multipli kilohertz (1kHz=103 Hz), megahertz (1MHz=106 Hz), gigahertz (1GHz=109 Hz);
                g) limiti di base di esposizione: sono i valori delle grandezze fisiche direttamente correlate agli effetti sanitari che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione; tali grandezze sono individuate con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1;

                h) livelli di riferimento: sono i valori delle grandezze fisiche direttamente misurabili al di sotto dei quali è garantito il rispetto dei limiti di base in qualunque condizione di esposizione. Il superamento dei livelli di riferimento non implica necessariamente quello dei limiti base;

                i) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico, elettromagnetico, cui corrisponde la possibilità di rischio per la salute umana o per l'ambiente;

                l) obiettivo di qualità: è il valore di campo elettrico, magnetico, elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di tutela previsti dalla presente legge;

                m) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

                n) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrico, magnetico ed elettromagnetico non derivante dall'esercizio di attività lavorativa né da esposizione conseguente a trattamento medico;

                o) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori o ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione è classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o temporanea;

                p) impianto fisso per telefonia mobile: è la stazione del servizio di telefonia mobile non destinata ad essere utilizzata quando è in movimento;
                q) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra del servizio di radiodiffusione televisiva, sonora o di altro genere di emissioni.


Art. 4.

(Competenze dello Stato).

        1. Sono di competenza dello Stato:

                a) la determinazione, per l'ambiente esterno, abitativo e di lavoro, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei valori massimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché delle modalità di ulteriore riduzione della esposizione ai predetti campi, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, allo scopo, in particolare, di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine; alla determinazione che precede si provvede:

            1) per l'ambiente esterno ed abitativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti i Ministri della difesa, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle comunicazioni, per le politiche agricole, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

            2) per gli ambienti di lavoro, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
                b) il coordinamento e la promozione dell'attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché l'attività di raccolta, di elaborazione e diffusione dei dati, ferme restando le competenze delle regioni in ambito locale, con riferimento alla tutela dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; a tale fine è istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, una commissione tecnico-scientifica, composta da esperti designati, uno ciascuno, dai Ministri dell'ambiente, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, delle comunicazioni, della difesa, per le politiche agricole, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente; nonché da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da uno dell'Associazione nazionale comuni italiani, da uno dell'Unione delle province d'Italia e da uno dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani; con il medesimo decreto è nominato nell'ambito dei componenti il presidente della commissione;

                c) la realizzazione, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, da parte del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità, ed in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e dei territori interessati, al fine di stimare i livelli dei campi stessi nell'ambiente. L'organizzazione del catasto e le modalità d'inserimento dei dati sono disciplinati con regolamento adottato dal Ministro dell'ambiente; il regolamento è adottato di concerto con il Ministro delle comunicazioni per quanto concerne l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni e con i Ministri della difesa e dell'interno per quanto concerne l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e per quelli delle forze di polizia;

                d) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas, dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, comma 2, con specificazione delle priorità di intervento e dei tempi di attuazione.


Art. 5.

(Competenze delle regioni, delle province
e dei comuni).

        1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei valori, dei criteri e delle modalità fissati con i decreti di cui alle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 4:

                a) l'adozione del piano regionale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva improntato a princìpi di tutela della salute pubblica e della compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione degli impianti, della necessità del trasferimento ad altra sede degli impianti già installati nelle zone di maggiore sensibilità ambientale, nonché al principio della pari opportunità tra esercenti e cittadini, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4;

                b) la definizione di criteri generali per la localizzazione degli impianti fissi di tipologia diversa da quelli di radiodiffusione e per la individuazione di siti idonei, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione, conformemente a quanto stabilito nei decreti di cui all'articolo 4;
                c) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con previsione delle fasce di rispetto secondo i parametri fissati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). All'interno di dette fasce non è consentita alcuna destinazione urbanistica, residenziale, scolastica e sanitaria;

                d) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti disciplinati dalla presente legge;

                e) la realizzazione e la gestione, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio ed in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di stimare i livelli dei campi stessi nell'ambiente sul territorio regionale.

        2. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano in materia alle province ed ai comuni e possono prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-consultivo, rappresentativo dei diversi interessi e delle diverse specifiche competenze tecnico-scientifiche.
        3. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari, sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.


Art. 6.

(Misure di tutela dell'ambiente
e del paesaggio).

        1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dalle leggi 1^ giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, la costruzione o la modifica di impianti, sistemi e apparecchiature sono effettuate nel rispetto delle misure specifiche di tutela dei predetti interessi, dettate con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri preposti alla tutela degli interessi medesimi.


Art. 7.

(Piani di risanamento).

        1. La regione, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), adotta un piano di risanamento per l'adeguamento, in modo graduale e comunque entro il termine di cinque anni, degli impianti radioelettrici già esistenti nei limiti stabiliti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, eventualmente anche prevedendo la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale in materia per gli impianti di radiodiffusione, ed in siti idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia, come previsto dall'articolo 5. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti. L'adeguamento tendente al risanamento è effettuato secondo i criteri previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        2. In attuazione di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), gli esercenti degli elettrodotti presentano alle regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, una proposta di piano di risanamento delle tratte di elettrodotti da sottoporre al risanamento anche ambientale, con previsione dei progetti che si intende attuare per il raggiungimento dei valori di norma e con l'indicazione del programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal suddetto decreto. Il piano di risanamento è approvato dalla regione con opportune modifiche ed integrazioni, sentito il comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 5, comma 2, se costituito.
        3. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di essere devoluto, sulla base dei criteri determinati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni per contributi per l'elaborazione dei piani di risanamento, del catasto e per l'attività di controllo e monitoraggio.
        4. Il mancato risanamento dell'elettrodotto, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, comporta la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo di sei mesi, da disporre con provvedimento del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti e delle regioni interessate per quanto riguarda le stazioni e i sistemi radioelettrici, gli impianti fissi per telefonia mobile e gli impianti fissi per radiodiffusione.


Art. 8.

(Educazione ambientale ed informazioni
per gli utenti).

        1. Il Ministro dell'ambiente promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.
        2. Gli enti locali curano la adeguata diffusione delle informazioni, con iniziative sul territorio e nelle istituzioni, ispirate agli indirizzi adottati con la presente legge.
        3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le informazioni che i fabbricanti degli apparecchi e di dispositivi generanti radiazioni non ionizzanti, in particolare di uso domestico, sono tenuti a fornire agli utenti, sui livelli di esposizione prodotti dall'oggetto, sulla distanza di utilizzo consigliata e sulle principali prescrizioni di sicurezza, mediante apposite etichettature o schede informative.


Art. 9.

(Controlli).

        1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare la funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
        2. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
        3. Per quanto riguarda le attività istituzionali delle Forze armate e degli organi di Polizia, il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili a ciò destinati è disciplinato dalla specifica normativa di settore.


Art. 10.

(Sanzioni).

        1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici supera i limiti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, o ai decreti di cui all'articolo 11, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. La predetta sanzione si applica anche a chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
        2. La violazione delle misure di tutela previste dai regolamenti di cui all'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da lire 2 milioni a lire 60 milioni.
        3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 9.
        4. Si applica la sanzione della sospensione da due a quattro mesi dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge nell'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni di cui alla autorizzazione. In caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata.
        5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono applicate dall'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.
        6. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.


Art. 11.

(Regime transitorio).

        1. Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, nonché del decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n 249.
        2. Sono fatte salve le attività di risanamento approvate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, e del successivo accordo procedimentale, ed eseguite alla data del 31 dicembre 1997.



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