PROGETTO DI LEGGE - N. 4816 - 342 - 452 - 2095 - 4036 - 4464 - 4467 - 4487 - 4561 - 5212 - 5982-A/RED
TESTO
degli articoli del disegno di legge n. 4816 formulato dalla
Commissione
in sede redigente
Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Art. 1.
(Finalità della legge).
1. La presente legge ha lo scopo di dettare princìpi
fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei
lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, nonché la tutela dell'ambiente e del
paesaggio, ai sensi e nel rispetto degli articoli 9, 32 e 117
della Costituzione.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano si adeguano ai principi della presente
legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i
sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle
forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei
lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze
comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge
si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici,
compresi le stazioni radio per telefonia mobile, i radar e gli
impianti fissi per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano
nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o
terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso
domestico ed individuale si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della presente
legge.
Art. 3.
(Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si
assumono le seguenti definizioni:
a) limite di esposizione: è il valore di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come
valore di immissione, che non deve essere superato in alcuna
condizione di esposizione, ai fini della tutela della salute
da effetti acuti;
b) valore di attenzione: è il valore di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come
valore di immissione, che non deve essere superato negli
ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a
permanenze prolungate. Esso costituisce la misura di cautela
ai fini della protezione da possibili effetti a lungo
termine;
c) obiettivo di qualità: è il valore di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai
singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve,
medio e lungo periodo, attraverso l'uso di tecnologie e metodi
di risanamento disponibili, al fine di consentire la
minimizzazione dell'esposizione della popolazione e dei
lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente
legge, anche con riferimento alla protezione da possibili
effetti a lungo termine;
d) elettrodotto: è l'insieme delle linee
elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di
trasformazione;
e) esposizione: è la condizione di una persona
soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a
correnti di contatto, di origine artificiale;
f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici:
è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici
che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di
esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e
di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici:
sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme
di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature
accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un
servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o
radioastronomia;
i) impianto fisso per telefonia mobile: è la
stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile,
destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la
rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: è la
stazione di terra per il servizio di radiodiffusione
televisiva o radiofonica.
Art. 4.
(Funzioni dello Stato).
1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione
ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché
delle modalità di ulteriore riduzione della esposizione ai
predetti campi, da ottenere con l'introduzione di valori di
attenzione e di obiettivi di qualità, allo scopo, in
particolare, di assicurare la protezione da possibili effetti
a lungo termine;
b) alla promozione di attività di ricerca e di
sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento
dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei
dati, ferme restando le competenze delle regioni in ambito
locale;
c) all'istituzione del catasto nazionale delle
sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al
fine di stimare i livelli dei campi medesimi nell'ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione
dei piani di risanamento di cui all'articolo 10, comma 2, con
particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi
di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività
riguardanti più regioni nonché alle migliori tecniche
disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere
economico ed impiantistico;
e) all'individuazione delle tecniche di
misurazione e di rilevamento dell'inquinamento
elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con
gli esercenti di elettrodotti e di impianti fissi per
emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di
promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti
che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di
tutelare il paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la
previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti;
all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna
destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico,
sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non
inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento
dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la
previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui
al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le
Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme
restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, previo parere del Comitato di cui all'articolo
6, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la
Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì,
il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui
lavoratori professionalmente esposti.
3. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei
piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d),
si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, previo parere del Comitato di cui all'articolo
6 e della Conferenza unificata.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 15.000 milioni annue,
a decorrere dall'anno 2000, in ragione di lire 8.000 milioni
annue per le attività di cui al comma 1, lettera b),
di lire 2.000 milioni annue per le attività di cui al comma
1, lettera c), e di lire 5.000 milioni annue per la
realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1,
lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di
programma di cui agli articoli 13 e 14.
Art. 5.
(Procedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di elettrodotti).
1. Con apposito regolamento adottato, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e per i beni e le attività culturali, è
definita una nuova disciplina dei procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da
assicurare il rispetto dei principi della presente legge,
ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma inoltre
ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di
infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e
sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti locali
interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di
definizione dei tracciati;
d) individuazione delle responsabilità e delle
procedure di verifica e controllo;
e) riordino delle procedure relative alle servitù
di elettrodotto e ai relativi indennizzi.
3. Le norme, anche di legge, che disciplinano i
procedimenti indicati al comma 1, individuate dal regolamento
di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Art. 6.
(Comitato interministeriale per la prevenzione e la
riduzione dell'inquinamento elettromagnetico).
1. E' istituito il Comitato interministeriale per la
prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico,
di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o
dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto
altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della
sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei
trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della
difesa e dell'interno.
3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4,
comma 1, lettere b) ed f), 13, comma 2, e 14.
4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4,
comma 2, lettere a) e b), 4, comma 3, e 13,
comma 1.
5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli
adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una
relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a
titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi,
aventi natura pubblica.
7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è
autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2000.
Art. 7.
(Catasto nazionale).
1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), è costituito, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
dell'ambiente, di intesa con il Ministro della sanità,
nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4
giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in
coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera e). Le modalità di inserimento dei dati
sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda
l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad
impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi
civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori
pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati
relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati
relativi alla rete ferroviaria, e con i Ministri della difesa
e dell'interno per quanto riguarda l'inserimento dei dati
relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed
apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.
Art. 8.
(Competenze delle regioni, delle province e dei
comuni).
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità
fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e
delle autorità indipendenti:
a) l'esercizio delle funzioni relative
all'individuazione regionale dei siti di trasmissione
dell'emittenza radiotelevisiva, ai sensi della legge 31 luglio
1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a);
b) la definizione, entro centottanta giorni dalla
data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a), di criteri generali per l'installazione
degli impianti radioelettrici fissi, ai fini della tutela
dell'ambiente e del paesaggio nonché della tutela della
salute, ferme restando, per quanto riguarda gli impianti di
radiodiffusione, le caratteristiche tecniche definite dai
piani nazionali di assegnazione delle frequenze adottati ai
sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) la definizione dei tracciati degli elettrodotti
con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di
fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2;
d) le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al
presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione
amministrativa;
e) la realizzazione e la gestione, in
coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
stimare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale,
con riferimento alle condizioni di esposizione della
popolazione;
f) il concorso alla definizione degli obiettivi di
qualità e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per
il loro raggiungimento.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
lettera a), le regioni si attengono ai principi relativi
alla tutela della salute pubblica e alla compatibilità
ambientale dei siti di trasmissione.
3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica
l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1,
definiscono le competenze che spettano alle province ed ai
comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio
1997, n. 249. Esse possono prevedere l'istituzione di un
comitato tecnico-consultivo, rappresentativo dei diversi
interessi e delle diverse competenze tecnico-scientifiche.
5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree
interessate da installazioni militari, sono definite mediante
specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e
successive modificazioni.
Art. 9.
(Misure di tutela dell'ambiente
e del paesaggio).
1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con il
regolamento di cui all'articolo 5 sono adottate misure
specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli
impianti e alla localizzazione dei tracciati, per la
progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti.
Con lo stesso regolamento possono essere adottate ulteriori
misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la
modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti
da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli
interessi storici, artistici, architettonici, archeologici,
paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto
dalle leggi 1^ giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n.
1497, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e
strumenti di pianificazione.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le regioni,
nell'ambito delle proprie competenze, dettano norme volte
ad assicurare, nel quadro della pianificazione territoriale
ed urbanistica, il corretto inserimento nel territorio degli
elettrodotti.
Art. 10.
(Piani di risanamento).
1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione
adotta, su proposta dei soggetti gestori, un piano di
risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque
entro il termine di tre anni, gli impianti radioelettrici già
esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed
agli obiettivi di qualità stabiliti dallo Stato. Il piano può
prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di
radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in
materia, e degli impianti fissi di diversa tipologia in siti
idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei
titolari degli impianti.
2. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto
di cui all'articolo 4, comma 3, i gestori degli elettrodotti
presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di
assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. Il piano
deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo
di rispettare i limiti di esposizione e raggiungere i valori
di attenzione stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma
cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite
dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le
situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento
elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali,
scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare
riferimento alla tutela della popolazione infantile.
3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV,
la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero
dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, sentiti i Ministri della sanità e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato nonché le regioni
interessate. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a
150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla
regione, che approva il piano, con eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentito il
comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8, comma 4, se
costituito.
4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato
entro dodici anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31
dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento
degli elettrodotti che non risultano conformi,
rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle
condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine
dell'adeguamento ai limiti di esposizione ed ai valori di
attenzione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
lettera a), della presente legge. Il risanamento è
effettuato con onere a carico dei proprietari degli
elettrodotti, come definiti dal decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai
sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del
piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente
connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché
i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale
recupero.
5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni
per l'elaborazione dei piani di risanamento, la
realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle
attività di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la
spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2000. Le somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 16, versate all'entrata del
bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 70 per
cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ad apposite unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente;
tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati
dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi
alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate
ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini
dell'elaborazione dei piani di risanamento, della
realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle
attività di controllo e di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle
stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti fissi
per telefonia mobile e degli impianti fissi per
radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad
inerzia o inadempienza dell'esercente, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 16, può comportare la disattivazione
dei suddetti impianti per un periodo di sei mesi, garantendo
comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio
di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:
a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente,
sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e sentite altresì le regioni
interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti;
b) con provvedimento della regione per quanto
riguarda i sistemi radioelettrici, con esclusione degli
impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e
degli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni
radioelettriche per trasmissione di dati, la cui
disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle
comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della
disciplina sul territorio nazionale.
Art. 11.
(Educazione ambientale).
1. Il Ministro dell'ambiente promuove lo svolgimento di
campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi
della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata
la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno
2000.
Art. 12.
(Partecipazione al procedimento
amministrativo).
1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli
elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai
procedimenti di adozione e approvazione dei piani di
risanamento di cui all'articolo 10, comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al
procedimento amministrativo.
Art. 13.
(Apparecchiature di uso domestico,
individuale o lavorativo).
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui
all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le
informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in
particolare di uso domestico, individuale o lavorativo,
generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono
tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle
lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede
informative. Le informazioni devono riguardare, in
particolare, i livelli di esposizione prodotti
dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo
consigliata e le principali prescrizioni di sicurezza.
2. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la
realizzazione di intese ed accordi di programma con le
imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico,
individuale o lavorativo, che producono campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e
sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le
emissioni.
Art. 14.
(Accordi di programma per ferrovie
e metropolitane).
1. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la
realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori
di servizi di trasporto pubblico, che producono campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire
e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le
emissioni.
Art. 15.
(Controlli).
1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di
esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per
l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture
delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di
cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano
ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di
lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e
di vigilanza di cui al comma 1, nelle regioni in cui le
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono
ancora operanti, sono utilizzate le strutture dei presidi
multizonali di prevenzione, dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro e degli ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili
destinati alle attività istituzionali delle forze armate e
delle forze di polizia è disciplinato dalla specifica
normativa di settore.
4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli
impianti che costituiscono fonte di emissioni
elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari
per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è
munito di documento di riconoscimento dell'ente di
appartenenza.
Art. 16.
(Sanzioni).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto
che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di
cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
previsti dall'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a
lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei
confronti di chi ha in corso di attuazione piani di
risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi
previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
delle misure di tutela di cui all'articolo 9 è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la
sanzione è raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui
ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla
base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate
ai controlli ai sensi dell'articolo 15. Le autorità
competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e
2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma
2.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste,
ai fini della tutela dell'ambiente e della salute,
dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per
l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati
dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione
degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In
caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità
competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare
l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti
effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.
6. In riferimento alle sanzioni previste nel presente
articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di
cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
Art. 17.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno
2000, si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.