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1. La presente legge ha
lo scopo di dettare princìpi
fondamentali diretti ad
assicurare la tutela della
salute dei lavoratori, delle
lavoratrici e della
popolazione dall'esposizione
a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici,
nonché la tutela
dell'ambiente e del
paesaggio, ai sensi e nel
rispetto degli articoli 9,
32 e 117 della
Costituzione. |
1. La presente legge
ha lo scopo di dettare i
princìpi fondamentali diretti
a: a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione europea; c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili. |
|
2. Le regioni a
statuto speciale e le
province autonome di Trento e
di Bolzano si adeguano ai
principi della presente legge
nel rispetto degli statuti
di autonomia e delle
relative norme di
attuazione. |
2. Le regioni a statuto
speciale e le province
autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alle
finalità della presente
legge nell'ambito delle
competenze ad esse spettanti
ai sensi degli statuti e
delle relative norme di
attuazione e secondo
quanto disposto dai
rispettivi ordinamenti. |
|
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|
| 1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e | 1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e |
|
della popolazione a campi
elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con
frequenze comprese tra 0 Hz e
300 GHz. In particolare, la
presente legge si applica
agli elettrodotti ed agli
impianti radioelettrici,
compresi le stazioni radio
per telefonia mobile, i radar
e gli impianti fissi
per radiodiffusione. |
della popolazione a campi
elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con
frequenze comprese tra 0 Hz e
300 GHz. In particolare, la
presente legge si applica
agli elettrodotti ed agli
impianti radioelettrici,
compresi gli impianti
per telefonia mobile, i
radar e gli impianti per
radiodiffusione. |
|
2. Le disposizioni
della presente legge non si
applicano nei casi di
esposizione intenzionale per
scopi diagnostici o
terapeutici. Agli apparecchi
ed ai dispositivi di uso
domestico ed individuale si
applicano esclusivamente le
disposizioni di cui agli
articoli 11 e 13 della
presente legge. |
2. Le disposizioni
della presente legge non si
applicano nei casi di
esposizione intenzionale per
scopi diagnostici o
terapeutici. Agli apparecchi
ed ai dispositivi di uso
domestico, individuale
e lavorativo si
applicano esclusivamente le
disposizioni di cui agli
articoli 10 e 12
della presente legge. |
|
3. Nei riguardi
delle Forze armate e delle
Forze di polizia le norme
della presente legge sono
applicate tenendo conto delle
particolari esigenze al
servizio espletato,
individuate con il decreto di
cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a). |
|
4. Restano ferme le
competenze in materia di
sicurezza e salute dei
lavoratori attribuite dalle
disposizioni vigenti ai
servizi sanitari e tecnici
istituiti per le Forze armate
e per le Forze di polizia; i
predetti servizi sono
competenti altresì per le
aree riservate od operative e
per quelle che presentano
analoghe esigenze individuate
con il decreto di cui al
comma 3. |
|
|
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|
1. Ai fini
dell'applicazione della
presente legge si assumono le
seguenti definizioni: |
1. Ai fini
dell'applicazione della
presente legge si assumono le
seguenti definizioni: |
|
a) esposizione: è
la condizione di una persona
soggetta a campi elettrici,
magnetici, elettromagnetici,
o a correnti di contatto, di
origine artificiale; |
|
a) limite di
esposizione: è il valore di
campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato
come valore di immissione,
che non deve essere superato
in alcuna condizione di
esposizione, ai fini della
tutela della salute da
effetti acuti; |
b) limite di
esposizione: è il valore di
campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato
come valore di immissione,
definito ai fini della
tutela della salute da
effetti acuti, che non deve
essere superato in alcuna
condizione di esposizione
della popolazione e dei
lavoratori per le finalità di
cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a); |
|
b) valore di
attenzione: è il valore di
campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato
come valore di immissione,
che non deve essere superato
negli ambienti abitativi,
scolastici e nei luoghi
adibiti a permanenze
prolungate. Esso costituisce
la misura di cautela ai
fini della protezione da
possibili effetti a lungo
termine; |
c) valore di
attenzione: è il valore di
campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato
come valore di immissione,
che non deve essere superato
negli ambienti abitativi,
scolastici e nei luoghi
adibiti a permanenze
prolungate per le finalità
di cui all'articolo 1, comma
1, lettere b) e
c). Esso costituisce
misura di cautela ai fini
della protezione da possibili
effetti a lungo termine e
deve essere raggiunto nei
tempi e nei modi previsti
dalla legge; |
|
c) obiettivo di
qualità: è il valore di campo
elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, determinato
dai singoli impianti o
apparecchiature, da
conseguire nel breve, medio e
lungo periodo, attraverso
l'uso di tecnologie e metodi
di risanamento disponibili,
al fine di consentire la
minimizzazione
dell'esposizione della
popolazione e dei lavoratori
ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici e
realizzare gli obiettivi di
tutela previsti dalla
presente legge, anche con
riferimento alla protezione
da possibili effetti a lungo
termine; |
d) obiettivi
di qualità sono: 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi; |
|
d) elettrodotto:
è l'insieme delle linee
elettriche, delle
sottostazioni e delle cabine
di trasformazione; |
e) identica; |
|
e) esposizione: è
la condizione di una persona
soggetta a campi elettrici,
magnetici, elettromagnetici,
o a correnti di contatto, di
origine artificiale; |
soppressa; |
|
f) esposizione
dei lavoratori e delle
lavoratrici: è ogni tipo di
esposizione dei lavoratori e
delle lavoratrici che, per la
loro specifica attività
lavorativa, sono esposti a
campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici; |
f) identica; |
|
g) esposizione
della popolazione: è ogni
tipo di esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, ad
eccezione dell'esposizione di
cui alla lettera f) e
di quella intenzionale per
scopi diagnostici o
terapeutici; |
g) identica; |
| h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, |
h) identica; |
|
nonché ricevitori, o un
insieme di trasmettitori e
ricevitori, ivi comprese le
apparecchiature accessorie,
necessari in una data
postazione ad assicurare un
servizio di radiodiffusione,
radiocomunicazione o
radioastronomia; |
|
i) impianto
fisso per telefonia
mobile: è la stazione radio
di terra del servizio di
telefonia mobile, destinata
al collegamento radio dei
terminali mobili con la rete
del servizio di telefonia
mobile; |
i) impianto per
telefonia mobile: è la
stazione radio di terra del
servizio di telefonia mobile,
destinata al collegamento
radio dei terminali mobili
con la rete del servizio di
telefonia mobile; |
|
l) impianto fisso
per radiodiffusione: è la
stazione di terra per il
servizio di radiodiffusione
televisiva o radiofonica. |
l) identica. |
|
|
|
|
1. Lo Stato esercita le
funzioni relative: |
1. Lo Stato esercita
le funzioni relative: |
|
a) alla
determinazione dei limiti di
esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, nonché
delle modalità di ulteriore
riduzione della esposizione
ai predetti campi, da
ottenere con l'introduzione
di valori di attenzione e di
obiettivi di qualità, allo
scopo, in particolare, di
assicurare la protezione da
possibili effetti a lungo
termine; |
a) alla
determinazione dei limiti di
esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi
di qualità, in quanto valori
di campo come definiti
dall'articolo 3, comma 1,
lettera d), numero 2),
in considerazione del
preminente interesse
nazionale alla definizione di
criteri unitari e di
normative omogenee in
relazione alle finalità di
cui all'articolo 1; |
|
b) alla
promozione di attività di
ricerca e di sperimentazione
tecnico-scientifica, nonché
al coordinamento
dell'attività di raccolta, di
elaborazione e di diffusione
dei dati, ferme restando le
competenze delle regioni in
ambito locale; |
b) alla
promozione di attività di
ricerca e di sperimentazione
tecnico-scientifica, nonché
al coordinamento
dell'attività di raccolta, di
elaborazione e di diffusione
dei dati, informando
annualmente il Parlamento su
tale attività; in particolare
il Ministro della sanità
promuove, avvalendosi di
istituzioni pubbliche e
private senza fini di lucro,
aventi comprovata esperienza
nel campo scientifico, un
programma pluriennale di
ricerca epidemiologica e di
cancerogenesi sperimentale,
al fine di approfondire i
rischi connessi
all'esposizione a campi
elettromagnetici a bassa e
alta frequenza; |
| c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone | c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e |
|
territoriali interessate,
al fine di stimare i livelli
dei campi medesimi
nell'ambiente; |
delle zone territoriali
interessate, al fine di
rilevare i livelli
di campo presenti
nell'ambiente; |
|
d) alla
determinazione dei criteri di
elaborazione dei piani di
risanamento di cui
all'articolo 10, comma 2, con
particolare riferimento alle
priorità di intervento, ai
tempi di attuazione ed alle
modalità di coordinamento
delle attività riguardanti
più regioni nonché alle
migliori tecniche disponibili
per quanto attiene alle
implicazioni di carattere
economico ed
impiantistico; |
d) alla
determinazione dei criteri di
elaborazione dei piani di
risanamento di cui
all'articolo 9, comma
2, con particolare
riferimento alle priorità di
intervento, ai tempi di
attuazione ed alle modalità
di coordinamento delle
attività riguardanti più
regioni nonché alle migliori
tecnologie disponibili
per quanto attiene alle
implicazioni di carattere
economico ed
impiantistico; |
|
e)
all'individuazione delle
tecniche di misurazione e di
rilevamento dell'inquinamento
elettromagnetico; |
e) identica; |
|
f) alla
realizzazione di accordi di
programma con gli esercenti
di elettrodotti e di impianti
fissi per emittenza
radiotelevisiva e telefonia
mobile, al fine di promuovere
tecnologie e tecniche di
costruzione degli impianti
che consentano di minimizzare
le emissioni nell'ambiente e
di tutelare il paesaggio; |
f) alla
realizzazione di accordi di
programma con i gestori
di elettrodotti ovvero
con i proprietari degli
stessi o delle reti di
trasmissione o con coloro che
ne abbiamo comunque la
disponibilità nonché con
gli esercenti di impianti
per emittenza radiotelevisiva
e telefonia mobile, al fine
di promuovere tecnologie e
tecniche di costruzione degli
impianti che consentano di
minimizzare le emissioni
nell'ambiente e di tutelare
il paesaggio; |
|
g) alla
definizione dei tracciati
degli elettrodotti con
tensione superiore a 150
kV; |
g) identica; |
|
h) alla
determinazione dei parametri
per la previsione di fasce di
rispetto per gli
elettrodotti; all'interno di
tali fasce di rispetto non è
consentita alcuna
destinazione di edifici ad
uso residenziale, scolastico,
sanitario ovvero ad uso che
comporti una permanenza non
inferiore a quattro ore. |
h) identica. |
|
2. I limiti di
esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di
qualità, le tecniche di
misurazione e rilevamento
dell'inquinamento
elettromagnetico e i
parametri per la previsione
di fasce di rispetto per gli
elettrodotti, di cui al comma
1, lettere a), e) e
h), sono stabiliti,
entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge: |
2. I limiti di
esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di
qualità, le tecniche di
misurazione e rilevamento
dell'inquinamento
elettromagnetico e i
parametri per la previsione
di fasce di rispetto per gli
elettrodotti, di cui al comma
1, lettere a), e) e
h), sono stabiliti,
entro sessanta giorni
dalla data di entrata in
vigore della presente
legge: |
| a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su | a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su |
|
proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanità,
previo parere del Comitato di
cui all'articolo 6, sentite
le Commissioni parlamentari
competenti e la Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di
seguito denominata
"Conferenza unificata"; |
proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanità,
sentiti il Comitato di
cui all'articolo 6 e le
competenti Commissioni
parlamentari, previa
intesa in sede di
Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza
unificata"; |
|
b) per i
lavoratori e le lavoratrici,
ferme restando le
disposizioni previste dal
decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, con
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della
sanità, di concerto con il
Ministro dell'ambiente,
previo parere del Comitato di
cui all'articolo 6, sentite
le competenti Commissioni
parlamentari e la Conferenza
unificata. Il medesimo
decreto disciplina, altresì,
il regime di sorveglianza
medica sulle lavoratrici e
sui lavoratori
professionalmente esposti. |
b) per i
lavoratori e le lavoratrici,
ferme restando le
disposizioni previste dal
decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, con
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della
sanità, sentiti i Ministri
dell'ambiente e del
lavoro e della previdenza
sociale, il Comitato di
cui all'articolo 6 e le
competenti Commissioni
parlamentari, previa
intesa in sede di
Conferenza unificata. Il
medesimo decreto disciplina,
altresì, il regime di
sorveglianza medica sulle
lavoratrici e sui lavoratori
professionalmente esposti. |
|
3. Qualora entro il
termine previsto dal comma 2
non siano state raggiunte le
intese in sede di Conferenza
unificata, il Presidente del
Consiglio dei ministri entro
i trenta giorni successivi
adotta i decreti di cui al
comma 2, lettere a) e
b). |
|
3. Alla determinazione
dei criteri di elaborazione
dei piani di risanamento, ai
sensi del comma 1, lettera
d), si provvede, entro
centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, con decreto
del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente,
previo parere del Comitato di
cui all'articolo 6 e della
Conferenza unificata. |
4. Alla
determinazione dei criteri di
elaborazione dei piani di
risanamento, ai sensi del
comma 1, lettera d), si
provvede, entro centoventi
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente,
sentiti il Comitato di
cui all'articolo 6 e la
Conferenza unificata. |
|
5. Le regioni
adeguano la propria
legislazione ai limiti di
esposizione, ai valori di
attenzione e, limitatamente
alla definizione di cui
all'articolo 3, comma 1,
lettera d), numero 2),
agli obiettivi di qualità
previsti dai decreti di cui
al comma 2 del presente
articolo. |
| 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 15.000 milioni annue, a decorrere dall'anno 2000, in ragione di lire 8.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera c), e | 6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 |
|
di lire 5.000 milioni
annue per la realizzazione
degli accordi di programma di
cui al comma 1, lettera
f), nonché per gli
ulteriori accordi di
programma di cui agli
articoli 13 e 14. |
milioni per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003
per la realizzazione degli
accordi di programma di cui
al comma 1, lettera f),
nonché per gli ulteriori
accordi di programma di cui
agli articoli 12 e
13. |
|
|
|
|
(V. articolo 9). |
1. Al fine di tutelare
l'ambiente e il paesaggio,
con apposito regolamento
adottato, entro centoventi
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.400, e
dell'articolo 29, comma 2,
lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998,
n.112, su proposta dei
Ministri dei lavori pubblici
e per i beni e le attività
culturali, previo parere
del Comitato di cui
all'articolo 6 e sentite le
competenti Commissioni
parlamentari, sono
adottate misure specifiche
relative alle caratteristiche
tecniche degli impianti e
alla localizzazione dei
tracciati per la
progettazione, la costruzione
e la modifica di elettrodotti
e di impianti per
telefonia mobile e
radiodiffusione. Con lo
stesso regolamento vengono
indicate le particolari
misure atte ad evitare danni
ai valori ambientali e
paesaggistici e possono
essere adottate ulteriori
misure specifiche per la
progettazione, la costruzione
e la modifica di elettrodotti
nelle aree soggette a vincoli
imposti da leggi statali o
regionali, nonché da
strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica,
a tutela degli interessi
storici, artistici,
architettonici, archeologici,
paesaggistici e ambientali,
fermo restando quanto
disposto dal testo unico
delle disposizioni
legislative in materia di
beni culturali e ambientali,
approvato con decreto
legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, e fermo restando
il rispetto dei predetti
vincoli e strumenti di
pianificazione. 2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in |
|
particolare del rischio
di elettrolocuzione e di
collisione
dell'avifauna. |
|
1. Con apposito
regolamento adottato, entro
centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e dell'articolo 29,
comma 2, lettera g),
del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, su
proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto
con i Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per i
beni e le attività culturali,
è definita una nuova
disciplina dei procedimenti
di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio
di elettrodotti con tensione
superiore a 150 kV, in modo
da assicurare il rispetto dei
principi della presente
legge, ferme restando le
vigenti disposizioni in
materia di valutazione di
impatto ambientale. |
3. Con il medesimo
regolamento di cui al comma 1
è definita una nuova
disciplina dei procedimenti
di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio
degli elettrodotti con
tensione superiore a 150 kV,
in modo da assicurare il
rispetto dei princìpi della
presente legge, ferme
restando le vigenti
disposizioni in materia di
valutazione di impatto
ambientale. Tale
disciplina si conforma
inoltre ai seguenti criteri e
princìpi: |
|
2. Il regolamento di
cui al comma 1 si conforma
inoltre ai seguenti criteri e
princìpi: |
|
a)
semplificazione dei
procedimenti
amministrativi; |
a) identica; |
|
b) individuazione
delle tipologie di
infrastrutture a minore
impatto ambientale,
paesaggistico e sulla salute
dei cittadini; |
b) identica; |
|
c) concertazione
con le regioni e gli enti
locali interessati
nell'ambito dei procedimenti
amministrativi di definizione
dei tracciati; |
c) identica; |
|
d) individuazione
delle responsabilità e delle
procedure di verifica e
controllo; |
d) identica; |
|
e) riordino delle
procedure relative alle
servitù di elettrodotto e ai
relativi indennizzi. |
e) identica; |
|
f) valutazione
preventiva dei campi
elettromagnetici
preesistenti. |
|
3. Le norme, anche di
legge, che disciplinano i
procedimenti indicati al
comma 1, individuate dal
regolamento di cui al
medesimo comma, sono abrogate
con effetto dalla data di
entrata in vigore del
regolamento medesimo. |
4. Le norme, anche
di legge, che disciplinano i
procedimenti indicati al
comma 3, individuate
dal regolamento di cui al
medesimo comma, sono abrogate
con effetto dalla data di
entrata in vigore del
regolamento medesimo. |
|
|
|
|
1. E' istituito il
Comitato interministeriale
per la prevenzione e la
riduzione dell'inquinamento
elettromagnetico, di seguito
denominato "Comitato". |
1. Identico. |
|
2. Il Comitato è
presieduto dal Ministro
dell'ambiente o dal
Sottosegretario all'ambiente
delegato, ed è composto
altresì dai Ministri, o dai
Sottosegretari delegati,
della sanità, del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica, dei
lavori pubblici,
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, per i
beni e le attività culturali,
dei trasporti e della
navigazione, delle
comunicazioni, della difesa e
dell'interno. |
2. Il Comitato è
presieduto dal Ministro
dell'ambiente o dal
Sottosegretario all'ambiente
delegato, ed è composto
altresì dai Ministri, o dai
Sottosegretari delegati,
della sanità,
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica, del lavoro e
della previdenza sociale,
del tesoro, del bilancio e
della programmazione
economica, dei lavori
pubblici, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato,
per i beni e le attività
culturali, dei trasporti e
della navigazione, delle
comunicazioni, della difesa e
dell'interno. |
|
3. Il Comitato svolge
le attività di cui agli
articoli 4, comma 1, lettere
b) ed f), 13,
comma 2, e 14. |
3. Il Comitato svolge
le attività di cui agli
articoli 4, comma 1, lettere
b) ed f), 12,
comma 2, e 13. |
|
4. Il Comitato esprime
i pareri di cui agli articoli
4, comma 2, lettere a)
e b), 4, comma 3, e
13, comma 1. |
4. Il Comitato esprime
i pareri di cui agli articoli
4, comma 2, lettere a)
e b), 4, comma 4,
5, comma 1, e 12,
comma 1. |
|
5. Il Comitato svolge
funzioni di monitoraggio
sugli adempimenti previsti
dalla presente legge e
predispone una relazione
annuale al Parlamento sulla
sua attuazione. |
5. Identico. |
|
6. Il Comitato si
avvale del contributo, che
viene reso a titolo gratuito,
di enti, agenzie, istituti ed
organismi, aventi natura
pubblica. |
6. Il Comitato si
avvale del contributo, che
viene reso a titolo gratuito,
di enti, agenzie, istituti ed
organismi, aventi natura
pubblica e competenze
specifiche nelle diverse
materie di interesse della
presente legge. |
|
7. Per l'istituzione e
il funzionamento del Comitato
è autorizzata la spesa
massima di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall'anno
2000. |
7. Per l'istituzione e
il funzionamento del Comitato
è autorizzata la spesa
massima di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall'anno
2001. |
|
|
|
| 1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in | 1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in |
|
vigore della presente
legge, dal Ministro
dell'ambiente, di intesa con
il Ministro della sanità,
nell'ambito del sistema
informativo e di monitoraggio
di cui all'articolo 8 del
decreto del Presidente della
Repubblica 4 giugno 1997, n.
335. Il catasto nazionale
opera in coordinamento con i
catasti regionali di cui
all'articolo 8, comma 1,
lettera e). Le modalità
di inserimento dei dati sono
definite dal Ministro
dell'ambiente, di concerto
con il Ministro delle
comunicazioni, per quanto
riguarda l'inserimento dei
dati relativi a sorgenti
fisse connesse ad impianti,
sistemi ed apparecchiature
radioelettrici per usi civili
di telecomunicazioni, con il
Ministro dei lavori pubblici
e con il Ministro
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, per
quanto riguarda l'inserimento
dei dati relativi agli
elettrodotti, con il Ministro
dei trasporti e della
navigazione, per quanto
riguarda l'inserimento dei
dati relativi alla rete
ferroviaria, e con i Ministri
della difesa e dell'interno,
per quanto riguarda
l'inserimento dei dati
relativi a sorgenti fisse
connesse ad impianti, sistemi
ed apparecchiature per usi
militari e delle forze di
polizia. |
vigore della presente
legge, dal Ministro
dell'ambiente, sentiti
il Ministro della sanità
ed il Ministro
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato,
nell'ambito del sistema
informativo e di monitoraggio
di cui all'articolo 8 del
decreto del Presidente della
Repubblica 4 giugno 1997,
n.335. Il catasto nazionale
opera in coordinamento con i
catasti regionali di cui
all'articolo 8, comma 1,
lettera d). Le modalità
di inserimento dei dati sono
definite dal Ministro
dell'ambiente, di concerto
con il Ministro delle
comunicazioni, per quanto
riguarda l'inserimento dei
dati relativi a sorgenti
fisse connesse ad impianti,
sistemi ed apparecchiature
radioelettrici per usi civili
di telecomunicazioni, con il
Ministro dei lavori pubblici
e con il Ministro
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, per
quanto riguarda l'inserimento
dei dati relativi agli
elettrodotti, con il Ministro
dei trasporti e della
navigazione, per quanto
riguarda l'inserimento dei
dati relativi agli
impianti di trasporto, e
con i Ministri della difesa e
dell'interno, per quanto
riguarda l'inserimento dei
dati relativi a sorgenti
fisse connesse ad impianti,
sistemi ed apparecchiature
per usi militari e delle
forze di polizia. |
|
|
|
|
1. Sono di competenza
delle regioni, nel rispetto
dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità
nonché dei criteri e delle
modalità fissati dallo Stato,
fatte salve le competenze
dello Stato e delle autorità
indipendenti: |
1. Identico: |
|
a) l'esercizio
delle funzioni relative
all'individuazione
regionale dei siti di
trasmissione dell'emittenza
radiotelevisiva, ai sensi
della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e nel rispetto del
decreto di cui all'articolo
4, comma 2, lettera
a); |
a) l'esercizio
delle funzioni relative
all'individuazione dei siti
di trasmissione e degli
impianti per telefonia
mobile, degli impianti
radioelettrici e degli
impianti per
radiodiffusione, ai sensi
della legge 31 luglio 1997,
n.249, e nel rispetto del
decreto di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a),
e dei princìpi stabiliti dal
regolamento di cui
all'articolo 5; |
|
b) la
definizione, entro
centottanta giorni dalla data
di emanazione del decreto di
cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a), di criteri
generali per l'installazione
degli impianti radioelettrici
fissi, ai fini della tutela
dell'ambiente e del paesaggio
nonché della tutela della
salute, ferme restando, per
quanto riguarda gli impianti
di radiodiffusione, le
caratteristiche tecniche
definite dai piani nazionali
di assegnazione delle
frequenze adottati ai sensi
della legge 31 luglio 1997,
n. 249; |
soppressa; |
|
c) la definizione
dei tracciati degli
elettrodotti con tensione non
superiore a 150 kV, con la
previsione di fasce di
rispetto secondo i parametri
fissati ai sensi
dell'articolo 4, comma
2; |
b) la definizione
dei tracciati degli
elettrodotti con tensione non
superiore a 150 kV, con la
previsione di fasce di
rispetto secondo i parametri
fissati ai sensi
dell'articolo 4 e
dell'obbligo di
segnalarle; |
|
d) le modalità
per il rilascio delle
autorizzazioni alla
installazione degli impianti
di cui al presente articolo,
in conformità a criteri di
semplificazione
amministrativa; |
c) le modalità
per il rilascio delle
autorizzazioni alla
installazione degli impianti
di cui al presente articolo,
in conformità a criteri di
semplificazione
amministrativa, tenendo
conto dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici
preesistenti; |
|
e) la
realizzazione e la gestione,
in coordinamento con il
catasto nazionale di cui
all'articolo 4, comma 1,
lettera c), di un
catasto delle sorgenti fisse
dei campi elettrici,
magnetici ed
elettromagnetici, al fine di
stimare i livelli dei campi
stessi nel territorio
regionale, con riferimento
alle condizioni di
esposizione della
popolazione; |
d) la
realizzazione e la gestione,
in coordinamento con il
catasto nazionale di cui
all'articolo 4, comma 1,
lettera c), di un
catasto delle sorgenti fisse
dei campi elettrici,
magnetici ed
elettromagnetici, al fine di
rilevare i livelli dei
campi stessi nel territorio
regionale, con riferimento
alle condizioni di
esposizione della
popolazione; |
|
f) il concorso
alla definizione degli
obiettivi di qualità e
l'individuazione degli
strumenti e delle azioni per
il loro
raggiungimento. |
e)
l'individuazione degli
strumenti e delle azioni per
il raggiungimento degli
obiettivi di qualità di cui
all'articolo 3, comma 1,
lettera d), numero
1); |
|
f) il concorso
all'approfondimento delle
conoscenze scientifiche
relative agli effetti per la
salute, in particolare quelli
a lungo termine, derivanti
dall'esposizione a campi
elettrici, magnetici ed
elettromagnetici. |
|
2. Nell'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1,
lettera a), le regioni
si attengono ai principi
relativi alla tutela della
salute pubblica e alla
compatibilità ambientale dei
siti di trasmissione. |
2. Nell'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1,
lettere a) e
c), le regioni si
attengono ai princìpi
relativi alla tutela della
salute pubblica, alla
compatibilità ambientale
ed alle esigenze di tutela
dell'ambiente e del
paesaggio. |
|
3. In caso di
inadempienza delle regioni,
si applica l'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. |
3. Identico. |
|
4. Le regioni, nelle
materie di cui al comma 1,
definiscono le competenze che
spettano alle province ed ai
comuni, nel rispetto di
quanto previsto dalla legge
31 luglio 1997, n. 249.
Esse possono prevedere
l'istituzione di un comitato
tecnico-consultivo,
rappresentativo dei diversi
interessi e delle diverse
competenze
tecnico-scientifiche. |
4. Le regioni, nelle
materie di cui al comma 1,
definiscono le competenze che
spettano alle province ed ai
comuni, nel rispetto di
quanto previsto dalla legge
31 luglio 1997, n.249. |
|
5. Le attività di cui
al comma 1, riguardanti aree
interessate da installazioni
militari, sono definite
mediante specifici accordi
dai comitati misti paritetici
di cuiall'articolo 3 della
legge 24 dicembre 1976, n.
898, e successive
modificazioni. |
5. Le attività di cui
al comma 1, riguardanti aree
interessate da installazioni
militari o appartenenti ad
altri organi dello Stato con
funzioni attinenti all'ordine
e alla sicurezza pubblica
sono definite mediante
specifici accordi dai
comitati misti paritetici di
cui all'articolo 3 della
legge 24 dicembre 1976,
n.898, e successive
modificazioni. |
|
6. I comuni possono
adottare un regolamento per
assicurare il corretto
insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e
minimizzare l'esposizione
della popolazione ai campi
elettromagnetici. |
|
|
|
1. Al fine di tutelare
l'ambiente e il paesaggio,
con il regolamento di cui
all'articolo 5 sono adottate
misure specifiche relative
alle caratteristiche tecniche
degli impianti e alla
localizzazione dei tracciati,
per la progettazione, la
costruzione e la modifica di
elettrodotti. Con lo stesso
regolamento possono essere
adottate ulteriori misure
specifiche per la
progettazione, la costruzione
e la modifica di elettrodotti
nelle aree soggette a vincoli
imposti da leggi statali o
regionali, nonché da
strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica,
a tutela degli interessi
storici, artistici,
architettonici, archeologici,
paesaggistici e ambientali,
fermo restando quanto
disposto dalle leggi 1^
giugno 1939, n. 1089, e 29
giugno 1939, n. 1497, e fermo
restando il rispetto dei
predetti vincoli e strumenti
di pianificazione. |
(V. articolo 5, comma
1). |
|
2. Ai medesimi fini
di cui al comma 1, le
regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, dettano
norme volte ad assicurare,
nel quadro della
pianificazione territoriale
ed urbanistica, il corretto
inserimento nel territorio
degli elettrodotti. |
|
|
|
|
1. Entro dodici mesi
dalla data di emanazione del
decreto di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a),
la regione adotta, su
proposta dei soggetti
gestori, un piano di
risanamento al fine di
adeguare, in modo graduale, e
comunque entro il termine di
tre anni, gli impianti
radioelettrici già esistenti
ai limiti di esposizione, ai
valori di attenzione ed agli
obiettivi di qualità
stabiliti dallo Stato. Il
piano può prevedere anche la
delocalizzazione degli
impianti di radiodiffusione
in siti conformi alla
pianificazione in materia, e
degli impianti fissi di
diversa tipologia in siti
idonei. Il risanamento è
effettuato con onere a carico
dei titolari degli
impianti. |
1. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui
all'articolo 4, comma 2,
lettera a), la regione
adotta, su proposta dei
soggetti gestori e sentiti
i comuni interessati, un
piano di risanamento al fine
di adeguare, in modo
graduale, e comunque entro il
termine di ventiquattro
mesi, gli impianti
radioelettrici già esistenti
ai limiti di esposizione, ai
valori di attenzione ed agli
obiettivi di qualità
stabiliti secondo le norme
della presente legge.
Trascorsi dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a),
in caso di inerzia o
inadempienza dei gestori, il
piano di risanamento è
adottato dalle regioni,
sentiti i comuni e gli enti
interessati, entro i
successivi tre mesi. Il
piano, la cui
realizzazione è controllata
dalle regioni, può
prevedere anche la
delocalizzazione degli
impianti di radiodiffusione
in siti conformi alla
pianificazione in materia, e
degli impianti di diversa
tipologia in siti idonei. Il
risanamento è effettuato con
onere a carico dei titolari
degli impianti. |
| 2. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e raggiungere i valori di attenzione stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come | 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte |
|
prioritarie le situazioni
sottoposte a più elevati
livelli di inquinamento
elettromagnetico, in
prossimità di destinazioni
residenziali, scolastiche,
sanitarie, o comunque di
edifici adibiti a permanenze
non inferiori a quattro ore,
con particolare riferimento
alla tutela della popolazione
infantile. |
degli interventi
di risanamento delle linee di
competenza, nonché tutte le
informazioni necessarie ai
fini della presentazione
della proposta di piano di
risanamento. Il piano deve
prevedere i progetti che si
intendono attuare allo scopo
di rispettare i limiti di
esposizione e i valori di
attenzione, nonché di
raggiungere gli obiettivi di
qualità stabiliti dal
decreto di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a).
Esso deve indicare il
programma cronologico di
attuazione, adeguandosi alle
priorità stabilite dal citato
decreto, considerando
comunque come prioritarie le
situazioni sottoposte a più
elevati livelli di
inquinamento
elettromagnetico, in
prossimità di destinazioni
residenziali, scolastiche,
sanitarie, o comunque di
edifici adibiti a permanenze
non inferiori a quattro ore,
con particolare riferimento
alla tutela della popolazione
infantile. Trascorsi
dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 4, comma
2, lettera a), in caso
di inerzia o inadempienza dei
gestori, il piano di
risanamento di cui al primo
periodo del comma 3 è
proposto dalla regione entro
i successivi tre mesi. |
|
3. Per gli
elettrodotti con tensione
superiore a 150 kV, la
proposta di piano di
risanamento è presentata al
Ministero dell'ambiente. Il
piano è approvato, con
eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni,
entro sessanta giorni, dal
Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, sentiti i
Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato nonché
le regioni interessate. Per
gli elettrodotti con tensione
non superiore a 150 kV, la
proposta di piano di
risanamento è presentata alla
regione, che approva il
piano, con eventuali
modifiche, integrazioni e
prescrizioni, entro sessanta
giorni, sentito il comitato
tecnico-consultivo di cui
all'articolo 8, comma 4, se
costituito. |
3. Per gli
elettrodotti con tensione
superiore a 150 kV, la
proposta di piano di
risanamento è presentata al
Ministero dell'ambiente. Il
piano è approvato, con
eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni,
entro sessanta giorni, dal
Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dei
lavori pubblici, sentiti
il Ministro della
sanità e le regioni
ed i comuni
interessati. Per gli
elettrodotti con tensione non
superiore a 150 kV, la
proposta di piano di
risanamento è presentata alla
regione, che approva il
piano, con eventuali
modifiche, integrazioni e
prescrizioni, entro sessanta
giorni, sentiti i comuni
interessati. Trascorsi dodici
mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui
all'articolo 4, comma 2,
lettera a), in caso di
inerzia o inadempienza dei
gestori, il piano di
risanamento per gli
elettrodotti con tensione non
superiore a 150 kV è adottato
dalla regione, nei termini di
cui al terzo periodo del
presente comma. |
|
4. Il risanamento
degli elettrodotti deve
essere completato entro
dodici anni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. Entro il 31
dicembre 2004 ed entro il 31
dicembre 2008, deve essere
comunque completato il
risanamento degli
elettrodotti che non
risultano conformi,
rispettivamente, ai limiti di
cui all'articolo 4 ed alle
condizioni di cui
all'articolo 5 del decreto
del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6
maggio 1992, al fine
dell'adeguamento ai limiti di
esposizione ed ai valori di
attenzione stabiliti ai sensi
dell'articolo 4, comma 2,
lettera a), della
presente legge. Il
risanamento è effettuato con
onere a carico dei
proprietari degli
elettrodotti, come definiti
ai sensi del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n.
79. L'Autorità per l'energia
elettrica ed il gas, ai sensi
dell'articolo 2, comma 12,
della legge 14 novembre 1995,
n. 481, determina, entro
sessanta giorni
dall'approvazione del piano
di risanamento, la
valutazione dei costi
strettamente connessi
all'attuazione degli
interventi di risanamento
nonché i criteri, le modalità
e le condizioni per il loro
eventuale recupero. |
4. Il risanamento
degli elettrodotti deve
essere completato entro
dieci anni dalla data
di entrata in vigore della
presente legge. Entro il 31
dicembre 2004 ed entro il 31
dicembre 2008, deve essere
comunque completato il
risanamento degli
elettrodotti che non
risultano conformi,
rispettivamente, ai limiti di
cui all'articolo 4 ed alle
condizioni di cui
all'articolo 5 del decreto
del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.104 del 6
maggio 1992, al fine
dell'adeguamento ai limiti di
esposizione, ai valori
di attenzione e agli
obiettivi di qualità
stabiliti ai sensi
dell'articolo 4, comma 2,
lettera a), della
presente legge. Il
risanamento è effettuato con
onere a carico dei
proprietari degli
elettrodotti, come definiti
ai sensi del decreto
legislativo 16 marzo 1999,
n.79. L'Autorità per
l'energia elettrica ed il
gas, ai sensi dell'articolo
2, comma 12, della legge 14
novembre 1995, n.481,
determina, entro sessanta
giorni dall'approvazione del
piano di risanamento, la
valutazione dei costi
strettamente connessi
all'attuazione degli
interventi di risanamento
nonché i criteri, le modalità
e le condizioni per il loro
eventuale recupero. |
|
5. Ai fini della
concessione di contributi
alle regioni per
l'elaborazione dei piani di
risanamento, la realizzazione
dei catasti regionali e
l'esercizio delle attività di
controllo e di monitoraggio,
è autorizzata la spesa
massima di lire 2.000 milioni
annue a decorrere dall'anno
2000. Le somme derivanti
dall'applicazione delle
sanzioni previste
dall'articolo 16, versate
all'entrata del bilancio
dello Stato, sono riassegnate
nella misura del 70 per
cento, con decreto del
Ministro del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica, ad
apposite unità previsionali
di base dello stato di
previsione del Ministero
dell'ambiente; tali somme
sono destinate, sulla base di
criteri determinati dalla
Conferenza unificata, alla
concessione di contributi
alle regioni, ad integrazione
delle risorse ad esse
assegnate ai sensi del primo
periodo del presente comma,
ai fini dell'elaborazione dei
piani di risanamento, della
realizzazione dei catasti
regionali e dell'esercizio
delle attività di controllo e
di monitoraggio. |
5. Ai fini della
concessione di contributi
alle regioni per
l'elaborazione dei piani di
risanamento, la realizzazione
dei catasti regionali e
l'esercizio delle attività di
controllo e di monitoraggio,
è autorizzata la spesa
massima di lire 2.000 milioni
annue a decorrere dall'anno
2001. Le somme
derivanti dall'applicazione
delle sanzioni previste
dall'articolo 15,
versate all'entrata del
bilancio dello Stato, sono
riassegnate nella misura del
100 per cento, con
decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad
apposite unità previsionali
di base dello stato di
previsione del Ministero
dell'ambiente; tali somme
sono destinate, sulla base di
criteri determinati dalla
Conferenza unificata, alla
concessione di contributi
alle regioni, ad integrazione
delle risorse ad esse
assegnate ai sensi del primo
periodo del presente comma,
ai fini dell'elaborazione dei
piani di risanamento, della
realizzazione dei catasti
regionali e dell'esercizio
delle attività di controllo e
di monitoraggio. |
|
6. Il mancato
risanamento degli
elettrodotti, delle stazioni
e dei sistemi radioelettrici,
degli impianti fissi per
telefonia mobile e degli
impianti fissi per
radiodiffusione, secondo le
prescrizioni del piano,
dovuto ad inerzia o
inadempienza dell'esercente,
fermo restando quanto
previsto dall'articolo 16,
può comportare la
disattivazione dei suddetti
impianti per un periodo di
sei mesi, garantendo comunque
i diritti degli utenti
all'erogazione del servizio
di pubblica utilità. La
disattivazione è disposta: |
6. Il mancato
risanamento degli
elettrodotti, delle stazioni
e dei sistemi radioelettrici,
degli impianti per telefonia
mobile e degli impianti per
radiodiffusione, secondo le
prescrizioni del piano,
dovuto ad inerzia o
inadempienza dei
proprietari degli
elettrodotti o di coloro che
ne abbiano comunque la
disponibilità, fermo
restando quanto previsto
dall'articolo 15,
comporta il mancato
riconoscimento da parte del
gestore della rete di
trasmissione nazionale del
canone di utilizzo relativo
alla linea non risanata e
la disattivazione dei
suddetti impianti per un
periodo fino a sei
mesi, garantendo comunque i
diritti degli utenti
all'erogazione del servizio
di pubblica utilità. La
disattivazione è disposta: |
|
a) con
provvedimento del Ministro
dell'ambiente, sentiti i
Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e sentite
altresì le regioni
interessate, per quanto
riguarda gli elettrodotti; |
a) con
provvedimento del Ministro
dell'ambiente, di concerto
con il Ministro
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato,
sentiti il Ministro della
sanità e del lavoro e
della previdenza sociale
nonché le regioni
interessate, per quanto
riguarda gli elettrodotti
con tensione superiore a
150 kV; |
|
b) con
provvedimento della regione
per quanto riguarda i sistemi
radioelettrici, con
esclusione degli impianti
fissi per telefonia
mobile e per radiodiffusione
e degli impianti fissi
per telefonia fissa nonché
delle stazioni
radioelettriche per
trasmissione di dati, la cui
disattivazione è disposta con
provvedimento del Ministro
delle comunicazioni che
assicura l'uniforme
applicazione della disciplina
sul territorio nazionale. |
b) con
provvedimento del
presidente della giunta
regionale per quanto
riguarda gli elettrodotti
con tensione inferiore a 150
kV ed i sistemi
radioelettrici, con
esclusione degli impianti per
telefonia mobile e per
radiodiffusione e degli
impianti per telefonia fissa
nonché delle stazioni
radioelettriche per
trasmissione di dati, la cui
disattivazione è disposta con
provvedimento del Ministro
delle comunicazioni che
assicura l'uniforme
applicazione della disciplina
sul territorio nazionale. |
|
7. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, su ciascuna struttura
di cui alle lettere e), h)
ed l) del comma 1
dell'articolo 3 deve essere
applicata una etichetta
informativa ben visibile,
riportante la tensione
prodotta, i valori di
esposizione rintracciabili
nella documentazione
autorizzativa, i limiti di
esposizione ed i valori di
attenzione prescritti dalle
leggi nazionali e regionali e
le distanze di
rispetto. |
|
|
|
|
1. Il Ministro
dell'ambiente promuove lo
svolgimento di campagne di
informazione e di educazione
ambientale ai sensi della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
A tale fine è autorizzata la
spesa di lire 2.000 milioni
annue a decorrere dall'anno
2000. |
1. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto
con i Ministri della sanità,
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica
istruzione, promuove lo
svolgimento di campagne di
informazione e di educazione
ambientale ai sensi della
legge 8 luglio 1986, n.349. A
tale fine è autorizzata la
spesa di lire 2.000 milioni
annue a decorrere dall'anno
2001. |
|
|
|
|
1. Ai procedimenti di
definizione dei tracciati
degli elettrodotti, di cui
agli articoli 4 e 8, nonché
ai procedimenti di adozione e
approvazione dei piani di
risanamento di cui
all'articolo 10, comma 2, si
applicano le disposizioni di
cui al capo III della legge 7
agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni,
sulla partecipazione al
procedimento
amministrativo. |
1. Ai procedimenti di
definizione dei tracciati
degli elettrodotti, di cui
agli articoli 4 e 8, nonché
ai procedimenti di adozione e
approvazione dei piani di
risanamento di cui
all'articolo 9, comma
2, si applicano le
disposizioni di cui al capo
III della legge 7 agosto
1990, n.241, e successive
modificazioni, sulla
partecipazione al
procedimento
amministrativo. |
|
|
|
| 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, indi viduale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni | 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti |
|
devono riguardare,
in particolare, i livelli di
esposizione prodotti
dall'apparecchio o dal
dispositivo, la distanza di
utilizzo consigliata e le
principali prescrizioni di
sicurezza. |
campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sono tenuti
a fornire agli utenti, ai
lavoratori e alle
lavoratrici, mediante
apposite etichettature o
schede informative. Le
informazioni devono
riguardare, in particolare, i
livelli di esposizione
prodotti dall'apparecchio o
dal dispositivo, la distanza
di utilizzo consigliata
per ridurre l'esposizione
al campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico e le
principali prescrizioni di
sicurezza. Con lo stesso
decreto sono individuate le
tipologie di apparecchi e
dispositivi per i quali non
vi è emissione di campo
elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, o per i
quali tali emissioni sono da
ritenersi così basse da non
richiedere alcuna
precauzione. |
|
2. Il Comitato di
cui all'articolo 6
promuove la realizzazione
di intese ed accordi di
programma con le imprese
produttrici di
apparecchiature di uso
domestico, individuale o
lavorativo, che producono
campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, al fine di
favorire e sviluppare
tecnologie che consentano di
minimizzare le emissioni. |
2. Il Comitato
promuove la realizzazione di
intese ed accordi di
programma con le imprese
produttrici di
apparecchiature di uso
domestico, individuale o
lavorativo, che producono
campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, al fine di
favorire e sviluppare
tecnologie che consentano di
minimizzare le emissioni. |
|
|
|
|
1. Il Comitato di cui
all'articolo 6 promuove la
realizzazione di intese ed
accordi di programma con i
gestori di servizi di
trasporto pubblico che
producono campi elettrici,
magnetici ed
elettromagnetici, al fine di
favorire e sviluppare
tecnologie che consentano di
minimizzare le emissioni. |
1. Il Ministro
dell'ambiente, su proposta
del Comitato,
promuove la realizzazione
di intese ed accordi di
programma con i gestori di
servizi di trasporto pubblico
che producono campi
elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, al fine di
favorire e sviluppare
tecnologie che consentano di
minimizzare le emissioni. |
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| 1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture | 1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, |
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delle Agenzie regionali
per la protezione
dell'ambiente, di cui al
decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61. Restano
ferme le competenze in
materia di vigilanza nei
luoghi di lavoro attribuite
dalle disposizioni
vigenti. |
utilizzano le strutture
delle Agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente,
di cui al decreto-legge 4
dicembre 1993, n.496,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n.61. Restano
ferme le competenze in
materia di vigilanza nei
luoghi di lavoro attribuite
dalle disposizioni
vigenti. |
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2. Ai fini
dell'esercizio delle funzioni
di controllo e di vigilanza
di cui al comma 1, nelle
regioni in cui le Agenzie
regionali per la protezione
dell'ambiente non sono ancora
operanti, sono utilizzate le
strutture dei presidi
multizonali di prevenzione,
dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente,
dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza
del lavoro e degli
ispettorati territoriali del
Ministero delle
comunicazioni. |
2. Nelle regioni in
cui le Agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente
non sono ancora operanti,
ai fini di cui al comma 1,
le amministrazioni
provinciali e comunali si
avvalgono del supporto
tecnico dell'Agenzia
nazionale per la protezione
dell'ambiente, dei
presidi multizonali di
prevenzione (PMP),
dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro (ISPESL)
e degli ispettori
territoriali del Ministero
delle comunicazioni, nel
rispetto delle specifiche
competenze attribuite dalle
disposizioni vigenti. |
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3. Il controllo
all'interno degli impianti
fissi o mobili destinati alle
attività istituzionali delle
forze armate e delle forze di
polizia è disciplinato dalla
specifica normativa di
settore. |
3. Il controllo
all'interno degli impianti
fissi o mobili destinati alle
attività istituzionali delle
Forze armate, delle
Forze di polizia, e dei
Vigili del fuoco è
disciplinato dalla specifica
normativa di settore.
Resta fermo in
particolare, quanto previsto
per le forze armate e di
polizia dagli articoli 1,
comma 2, e 23, comma 4, del
decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626, e
successive
modificazioni. |
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4. Il personale
incaricato dei controlli,
nell'esercizio delle funzioni
di vigilanza e di controllo,
può accedere agli impianti
che costituiscono fonte di
emissioni elettromagnetiche e
richiedere, in conformità
alle disposizioni della legge
7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, i
dati, le informazioni e i
documenti necessari per
l'espletamento delle proprie
funzioni. Tale personale è
munito di documento di
riconoscimento dell'ente di
appartenenza. |
4. Identico. |
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| 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di | 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di |
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una sorgente o di un
impianto che genera campi
elettrici, magnetici ed
elettromagnetici superi i
limiti di esposizione ed i
valori di attenzione di cui
ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri
previsti dall'articolo 4,
comma 2, è punito con la
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
lire 2 milioni a lire
600milioni. La predetta
sanzione si applica anche nei
confronti di chi ha in corso
di attuazione piani di
risanamento, qualora non
rispetti i limiti ed i tempi
ivi previsti. |
una sorgente o di un
impianto che genera campi
elettrici, magnetici ed
elettromagnetici superi i
limiti di esposizione ed i
valori di attenzione di cui
ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri
previsti dall'articolo 4,
comma 2, e ai decreti
previsti dall'articolo 16
è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da lire 2
milioni a lire 600 milioni.
La predetta sanzione si
applica anche nei confronti
di chi ha in corso di
attuazione piani di
risanamento, qualora non
rispetti i limiti ed i tempi
ivi previsti. |
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2. Salvo che il fatto
costituisca reato, la
violazione delle misure di
tutela di cui all'articolo 9
è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da lire 2
milioni a lire 200 milioni.
In caso di recidiva la
sanzione è raddoppiata. |
2. Salvo che il fatto
costituisca reato, la
violazione delle misure di
tutela di cui all'articolo
5, comma 1, è punita
con la sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da lire 2
milioni a lire 200 milioni.
In caso di recidiva la
sanzione è raddoppiata. |
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3. Salvo che il fatto
costituisca reato, le
sanzioni di cui ai commi 1 e
2 sono irrogate dalle
autorità competenti, sulla
base degli accertamenti
effettuati dalle autorità
abilitate ai controlli ai
sensi dell'articolo 15. Le
autorità competenti
all'irrogazione delle
sanzioni di cui ai commi 1 e
2 sono individuate dai
decreti di cui all'articolo
4, comma 2. |
3. Salvo che il fatto
costituisca reato, le
sanzioni di cui ai commi 1 e
2 sono irrogate dalle
autorità competenti, sulla
base degli accertamenti
effettuati dalle autorità
abilitate ai controlli ai
sensi dell'articolo 14.
Le autorità competenti
all'irrogazione delle
sanzioni di cui ai commi 1 e
2 sono individuate dai
decreti di cui all'articolo
4, comma 2. |
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4. In caso di
inosservanza delle
prescrizioni previste, ai
fini della tutela
dell'ambiente e della salute,
dall'autorizzazione, dalla
concessione o dalla licenza
per l'installazione e
l'esercizio degli impianti
disciplinati dalla presente
legge, si applica la sanzione
della sospensione degli atti
autorizzatori suddetti, da
due a quattro mesi. In caso
di nuova infrazione l'atto
autorizzatorio è revocato. |
4. Identico. |
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5. La sanzione di cui
al comma 4 è applicata
dall'autorità competente in
base alle vigenti
disposizioni a rilasciare
l'atto autorizzatorio, sulla
base degli accertamenti
effettuati dalle autorità
abilitate ai controlli. |
5. Identico. |
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6. L'inosservanza
del decreto di cui
all'articolo 12, comma 1, è
punita con la sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma compresa fra
lire 2 milioni e lire 600
milioni. |
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6. In riferimento alle
sanzioni previste nel
presente articolo non è
ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. |
7. Identico. |
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(Regime 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n.381. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, pari a lire
20.000milioni annue a
decorrere dall'anno 2000, si
provvede mediante
utilizzazione delle risorse
di cui all'articolo 8, comma
10, lettera f), della
legge 23 dicembre 1998, n.
448. |
1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, pari a lire
20.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003 si
provvede: |
|
a) quanto a lire
7.000 milioni a decorrere
dall'anno 2001, mediante
utilizzo delle proiezioni,
per detti anni, dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e
dellaprogrammazione
economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'ambiente; |
|
b) quanto a
lire 13.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, mediante
utilizzo delle proiezioni,
per detti anni, dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente. |
|
2. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
2. Identico. |
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