PROGETTO DI LEGGE - N. 4866
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata
"essenza di bergamotto". Il relativo disciplinare di
produzione è approvato con decreto del Ministro per le
politiche agricole, previo parere dei soggetti di cui
all'articolo 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La denominazione di origine controllata della "essenza
di bergamotto" è riservata al prodotto che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di
produzione.
3. La denominazione di origine di cui al comma 1 cessa di
avere validità il giorno stesso della registrazione
comunitaria della denominazione di origine protetta "essenza
di bergamotto", che si ottiene ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e sostituisce a
tutti gli effetti la stessa denominazione di origine di cui al
comma 1.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero per le politiche agricole
avvia le procedure necessarie e adotta i provvedimenti
ritenuti utili per ottenere la registrazione della
denominazione di origine controllata di cui al comma 1.
Art. 2.
1. L'attività di vigilanza per l'applicazione delle
disposizioni contenute nel disciplinare di produzione di cui
all'articolo 1 è effettuata dal Ministro per le politiche
agricole che per tali scopi può conferire, con proprio
decreto, la vigilanza stessa a soggetti pubblici o privati che
rispondono ai requisiti che in materia sono richiesti ai sensi
delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie ed in
particolare di quelle di cui all'articolo 10 del regolamento
(CEE) n. 2081/92.
2. Il soggetto incaricato alla vigilanza ai sensi del
comma 1 può utilizzare un proprio contrassegno sul prodotto
confezionato, la cui tipologia è approvata dal Ministero per
le politiche agricole, per contraddistinguere l'avvenuta
vigilanza ai fini della produzione e della commercializzazione
del prodotto stesso.
Art. 3.
1. Al fine di valorizzare ed incentivare la coltivazione
del bergamotto nel territorio del comune e della provincia di
Reggio Calabria, nonché di favorire lo sviluppo commerciale
della sua essenza, sono riconosciuti come soggetti di utilità
pubblica e sono autorizzati a svolgere le relative funzioni i
seguenti organismi:
a) il consorzio del bergamotto, istituito con
decreto ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 135 del 21 giugno 1946, che, ai
sensi della legge 29 novembre 1973, n. 835, è ente di
concentrazione e vendita;
b) l'Associazione per la tutela e lo sviluppo del
bergamotto, con sede in Campo Calabro (Reggio Calabria), anche
in collaborazione con altri soggetti collettivi con analoghi
scopi sociali e adeguato grado di rappresentatività, che
svolge funzioni propositive e consultive in materia di
promozione commerciale della coltura del bergamotto;
c) la stazione sperimentale delle essenze e dei
derivati agrumari di Reggio Calabria, che cura la ricerca
scientifica e la promozione tecnica del prodotto ai sensi del
regolamento che ne disciplina il funzionamento.
Art. 4.
1. Alle imprese agricole, agli agricoltori singoli od
associati e ad altri soggetti che svolgono attività di
coltivazione del bergamotto, nel rispetto dei vincoli imposti
dalle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti
pubblici a soggetti privati, possono essere erogati contributi
finanziari in relazione alle superfici coltivate ed alle rese
produttive medie. Il Ministro per le politiche agricole,
sentiti la regione Calabria ed i soggetti di cui all'articolo
3, stabilisce, con proprio decreto, l'entità del contributo e
le procedure per la sua erogazione.
2. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche ai
soggetti che operano nel settore della trasformazione quando
attuano interventi mirati allo sviluppo della coltura, al
miglioramento strutturale ed ambientale del territorio
destinato alla coltivazione del bergamotto e al potenziamento
delle attività di trasformazione e commercializzazione del
prodotto.
Art. 5.
1. La società per l'imprenditoria giovanile di cui al
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, la RIBS spa e
gli altri enti per lo sviluppo operanti nei settori agricoli
ed agroindustriali predispongono piani pluriennali di
intervento finalizzati al potenziamento della produzione del
bergamotto e dei suoi derivati, dando priorità ai progetti che
prevedono la creazione di nuova occupazione giovanile.
Art. 6.
1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986,
n. 713, come sostituito dall'articolo 6 della legge 24 aprile
1997, n. 126, sulle etichette commerciali dei prodotti di
profumeria deve sempre essere riportata la percentuale di
essenza naturale di bergamotto eventualmente presente.
2. Chiunque non ottemperi alla disposizione di cui al
comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.