PROGETTO DI LEGGE - N. 4866




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "essenza di bergamotto". Il relativo disciplinare di produzione è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, previo parere dei soggetti di cui all'articolo 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La denominazione di origine controllata della "essenza di bergamotto" è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
        3. La denominazione di origine di cui al comma 1 cessa di avere validità il giorno stesso della registrazione comunitaria della denominazione di origine protetta "essenza di bergamotto", che si ottiene ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e sostituisce a tutti gli effetti la stessa denominazione di origine di cui al comma 1.
        4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per le politiche agricole avvia le procedure necessarie e adotta i provvedimenti ritenuti utili per ottenere la registrazione della denominazione di origine controllata di cui al comma 1.


Art. 2.

        1. L'attività di vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione di cui all'articolo 1 è effettuata dal Ministro per le politiche agricole che per tali scopi può conferire, con proprio decreto, la vigilanza stessa a soggetti pubblici o privati che rispondono ai requisiti che in materia sono richiesti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie ed in particolare di quelle di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
        2. Il soggetto incaricato alla vigilanza ai sensi del comma 1 può utilizzare un proprio contrassegno sul prodotto confezionato, la cui tipologia è approvata dal Ministero per le politiche agricole, per contraddistinguere l'avvenuta vigilanza ai fini della produzione e della commercializzazione del prodotto stesso.


Art. 3.

        1. Al fine di valorizzare ed incentivare la coltivazione del bergamotto nel territorio del comune e della provincia di Reggio Calabria, nonché di favorire lo sviluppo commerciale della sua essenza, sono riconosciuti come soggetti di utilità pubblica e sono autorizzati a svolgere le relative funzioni i seguenti organismi:

                a) il consorzio del bergamotto, istituito con decreto ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 21 giugno 1946, che, ai sensi della legge 29 novembre 1973, n. 835, è ente di concentrazione e vendita;

                b) l'Associazione per la tutela e lo sviluppo del bergamotto, con sede in Campo Calabro (Reggio Calabria), anche in collaborazione con altri soggetti collettivi con analoghi scopi sociali e adeguato grado di rappresentatività, che svolge funzioni propositive e consultive in materia di promozione commerciale della coltura del bergamotto;

                c) la stazione sperimentale delle essenze e dei derivati agrumari di Reggio Calabria, che cura la ricerca scientifica e la promozione tecnica del prodotto ai sensi del regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Art. 4.

        1. Alle imprese agricole, agli agricoltori singoli od associati e ad altri soggetti che svolgono attività di coltivazione del bergamotto, nel rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti pubblici a soggetti privati, possono essere erogati contributi finanziari in relazione alle superfici coltivate ed alle rese produttive medie. Il Ministro per le politiche agricole, sentiti la regione Calabria ed i soggetti di cui all'articolo 3, stabilisce, con proprio decreto, l'entità del contributo e le procedure per la sua erogazione.
        2. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che operano nel settore della trasformazione quando attuano interventi mirati allo sviluppo della coltura, al miglioramento strutturale ed ambientale del territorio destinato alla coltivazione del bergamotto e al potenziamento delle attività di trasformazione e commercializzazione del prodotto.


Art. 5.

        1. La società per l'imprenditoria giovanile di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, la RIBS spa e gli altri enti per lo sviluppo operanti nei settori agricoli ed agroindustriali predispongono piani pluriennali di intervento finalizzati al potenziamento della produzione del bergamotto e dei suoi derivati, dando priorità ai progetti che prevedono la creazione di nuova occupazione giovanile.


Art. 6.

        1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1997, n. 126, sulle etichette commerciali dei prodotti di profumeria deve sempre essere riportata la percentuale di essenza naturale di bergamotto eventualmente presente.
        2. Chiunque non ottemperi alla disposizione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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