PROGETTO DI LEGGE - N. 4816 - 342 - 452 - 2095 - 4036 - 4464 - 4467 - 4487 - 4561 - 5212 - 5982-A/RED
PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento De Cesaris 4.1,
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
riformularlo come emendamento esclusivamente soppressivo delle
parole "per l'ambiente esterno, abitativo e di lavoro";
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 4.42 (seconda versione) del relatore,
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
riformularlo, inserendo nel comma 2 dell'articolo 5, dopo le
parole "Sottosegretario all'ambiente", le parole "da lui
delegato";
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento De Cesaris 7.7 (seconda versione)
con la seguente osservazione:
sarebbe opportuno, per ragioni di migliore formulazione
del testo, riformularne il contenuto nei seguenti termini:
"e-bis) il concorso alla definizione degli
obiettivi di qualità e l'individuazione degli strumenti e
delle azioni per il loro raggiungimento";
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento De Cesaris 14.bis.1
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
prevedere che l'abrogazione dell'articolo 1, comma 6, lettera
a), della legge n. 249 del 1997 abbia luogo a decorrere
dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
a);
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione di
merito.
(Parere espresso il 15 settembre 1999).
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali ha adottato la seguente decisione:
premesso che il mancato recepimento dell'osservazione
formulata con riferimento all'emendamento 14.bis.1
nel parere espresso dal Comitato il 15 settembre 1999
comporterà una riconsiderazione della questione della
abrogazione di disposizioni conseguente all'entrata in vigore
della nuova normativa;
esprime comunque
PARERE FAVOREVOLE
sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di
merito.
(Parere espresso il 29 settembre 1999).
PARERI DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminati gli emendamenti in oggetto,
condivisa l'opportunità di elevare i limiti minimi e
massimi delle sanzioni pecuniarie amministrative da applicare
nel caso in cui siano generati campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici che superino i limiti di esposizione ovvero
siano violate disposizioni a tutela dell'ambiente e del
paesaggio, trattandosi di fatti gravi che coinvolgono
rilevanti interessi economici;
sottolineata la necessità di modificare le parti del
testo che fanno riferimento a disposizioni modificate dagli
emendamenti del relatore 13.6 e De Cesaris 14.1;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento del relatore 13.6
con la seguente osservazione:
all'articolo 13, comma 5, sia conseguentemente fatto
riferimento anche alla concessione ed alla licenza per
l'installazione, le cui violazioni sono parificate
dall'emendamento del relatore 13.6;
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento De Cesaris 14.1
con la seguente osservazione:
all'articolo 13, comma 1, sia conseguentemente eliminato
il riferimento all'articolo 14, che l'emendamento De Cesaris
14.1 è diretto a sopprimere;
PARERE FAVOREVOLE
sugli altri emendamenti.
(Parere espresso il 14 settembre 1999).
La Commissione Giustizia,
esaminati gli emendamenti in oggetto,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 5 ottobre 1999).
PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Bilancio, tesoro e programmazione ha adottato, in parziale
revisione del parere espresso in data 5 maggio 1999, la
seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito, con le seguenti condizioni, volte a
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
siano introdotte specifiche autorizzazioni di spesa,
anche configurate come limite massimo non superabile,
nell'articolo 4, comma 1, lettere b), f) e g),
nell'articolo 7, comma 1, lettera e), ed in tutte le
altre disposizioni del provvedimento suscettibili di recare
nuovi o maggiori oneri finanziari, da individuarsi
specificamente, eventualmente anche mediante richiesta al
Governo della relazione tecnica sugli effetti finanziari. La
somma di tali autorizzazioni di spesa dovrà essere pari
all'importo dell'onere complessivo derivante dal provvedimento
definito dall'emendamento 13.01 del relatore, come modificato
ai sensi del presente parere;
sia approvato l'emendamento 4.42 del relatore
(seconda versione), modificato come segue: a)
introducendo l'autorizzazione di spesa necessaria a fronte
dell'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del
Comitato interministeriale ivi previsto, con la relativa
idonea copertura finanziaria, ovvero, in alternativa,
sopprimendo la previsione dell'istituzione del Comitato
medesimo e affidando le relative funzioni alla sesta
Commissione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) integrato con la
partecipazione dei Ministri della difesa e dell'interno, anche
allo scopo di scongiurare la proliferazione di nuovi organismi
interministeriali; b) precisando, al comma 6, che il
contributo di enti, agenzie, istituti ed organismi aventi
natura pubblica, di cui il Comitato può avvalersi, è reso a
titolo gratuito;
l'articolo 9, comma 5, sia modificato precisando che le
entrate ivi previste, di natura eventuale, sono destinate alle
finalità stabilite dal comma medesimo unicamente a titolo di
risorse addizionali rispetto a quelle, di natura certa, con
cui si farà fronte all'onere relativo alle finalità in
questione, definito dalle autorizzazioni di spesa introdotte
ai sensi della condizione precedente;
sia approvato l'emendamento 10.3 del relatore,
soppressivo del comma 2 dell'articolo 10, che risulta
suscettibile di recare nuovi oneri a carico dei bilanci degli
enti locali;
sia approvato l'emendamento 13.01 del relatore,
modificato individuando altra idonea forma di copertura
finanziaria rispetto all'utilizzo dell'accantonamento del
fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero
dell'ambiente, che non presenta più la necessaria capienza, ed
introducendo la rituale autorizzazione al Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio;
nonché con la seguente ulteriore condizione:
l'articolo 13 sia modificato prevedendo che le autorità
competenti all'irrogazione delle sanzioni ivi previste saranno
individuate dai decreti previsti all'articolo 4 o dal
regolamento di cui all'articolo 4-bis, allo scopo di
scongiurare situazioni di incertezza normativa che potrebbero
compromettere l'effettivo introito delle somme dovute a titolo
di sanzione;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito la congruità, sotto il
profilo finanziario, della previsione dell'articolo 6, comma
1, che pone gli oneri derivanti dall'istituzione del catasto
nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), a
carico delle ordinarie disponibilità di bilancio del Ministero
dell'ambiente destinate al sistema informativo e di
monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 335 del 1997, nonché l'opportunità di
modificare il comma 1 dell'articolo 6 a seguito degli esiti di
tale verifica di congruità;
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento De Cesaris 9.14 (seconda versione),
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
specificare, dopo le parole: "limiti di cui all'articolo 4",
quale sia il testo normativo di riferimento (il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 o il
provvedimento in esame);
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti approvati in linea di principio
dalla Commissione di merito.
(Parere espresso il 14 settembre 1999).
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Bilancio, tesoro e programmazione,
riesaminato il testo del provvedimento e gli emendamenti
approvati in linea di principio alla luce dei documenti di
bilancio per il 2000-2002, ha adottato la seguente decisione,
confermando i pareri già espressi sul testo base:
PARERE FAVOREVOLE
sul testo del provvedimento come risultante dagli
emendamenti approvati in linea di principio con le seguenti
osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
modificare l'articolo 4, comma 1, lettera g),
sostituendo le parole: "alla definizione dei" con le
seguenti: "ai", anche in coerenza con quanto previsto nel
successivo articolo 7, comma 1, lettera c);
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
aggiungere, all'articolo 4, comma 3-quater, dopo la
parola: "spesa", la seguente: "massima";
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
aggiungere, all'articolo 5, al comma 7, dopo la parola:
"spesa", la seguente: "massima";
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
aggiungere, all'articolo 9, comma 5, primo periodo, dopo la
parola: "spesa", la seguente: "massima".
(Parere espresso il 6 ottobre 1999).
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La Commissione Finanze,
esaminato l'articolo aggiuntivo al nuovo testo del
disegno di legge C. 4816: legge quadro sull'inquinamento
elettromagnetico;
rilevata l'opportunità di novellare parzialmente
l'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, inserendo fra le
finalità ivi previste anche quella oggetto del provvedimento
in esame;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
al comma 1, si sostituiscano le parole: "utilizzo" con
le seguenti "parziale utilizzo".
(Parere espresso il 29 settembre 1999).
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminati gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi
approvati in linea di principio dalla VIII Commissione nel
corso dall'esame in sede redigente del nuovo testo del disegno
di legge recante: "Legge-quadro sull'inquinamento
elettromagnetico" (C. 48l6);
considerato che:
la IX Commissione ha già espresso parere favorevole
con condizioni sul nuovo testo del disegno di legge recante:
"Legge-quadro sull'inquinamento elettromagnetico" (C.
4816);
gli emendamenti 7.10, 12.4, 13.6 del relatore hanno
recepito le condizioni n. 2, n. 5 e n. 7 già espresse nel
parere reso dalla IX Commissione sul testo del disegno di
legge nella seduta del 6 maggio scorso;
ritenuto opportuno confermare le condizioni già
espresse;
ritenuto opportuno che la materia disciplinata
dall'emendamento Ostillio 7.12 trovi più organica disciplina
nell'ambito della riforma del settore delle
telecomunicazioni;
delibera di esprimere:
PARERE CONTRARIO
sull'emendamento Ostillio 7.12
e delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
sui restanti emendamenti, con la seguente osservazione:
a) all'emendamento 7.11 del relatore valuti la
Commissione la possibilità di pervenire ad una migliore
formulazione del testo;
e con la seguente condizione:
1) all'emendamento 9.28 del relatore sia prevista
l'esclusione anche degli impianti fissi per telefonia fissa
nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati
e che siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che
assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul
territorio nazionale".
(Parere espresso il 9 settembre 1999).
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminati gli emendamenti al nuovo testo del disegno di
legge C. 4816 e abbinate,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 14 settembre 1999).
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 12.4.
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti approvati in linea di principio
dalla VIII Commissione nel corso delle sedute del 14 e del 21
luglio 1999.
(Parere espresso il 9 settembre 1999).
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La Commissione Affari sociali,
esaminati gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che
introducono tra l'altro maggiori certezze temporali e
semplificazione procedurale per alcuni adempimenti previsti
dal testo, come era stato richiesto dalla XII Commissione
nella prima espressione di parere;
rilevata l'approvazione in Aula il 13 luglio scorso di
una mozione che impegna il Governo a predisporre entro 90
giorni uno schema di decreto relativo ai limiti di
esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di
qualità per la tutela della salute della popolazione e dei
lavoratori professionalmente esposti nei confronti dei campi
elettromagnetici, mozione che in buona parte risponde
all'esigenza avanzata da questa Commissione di predisporre
tempestivamente i limiti di cui sopra;
ribadite le preoccupazioni relative alla sempre maggiore
diffusione della telefonia cellulare tra i giovanissimi,
nonché agli effetti sui bambini delle onde elettromagnetiche
come rilevano alcune analisi epidemiologiche, questioni che
dovranno essere affrontate sotto il profilo della tutela della
salute degli organismi più vulnerabili;
confermato il ruolo fondamentale che in materia attiene
al Ministero della sanità per la tutela della salute e
l'opportunità di controlli ed indagini epidemiologiche;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi trasmessi.
(Parere espresso il 15 settembre 1999).
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminati gli emendamenti trasmessi al nuovo testo del
disegno di legge e delle abbinate proposte di legge,
rilevato che il contenuto degli emendamenti trasmessi
appaiono compatibili con la normativa comunitaria,
ricordato che la XIV Commissione ha già espresso in data
5 maggio 1999 parere favorevole sul nuovo testo del
provvedimento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 15 settembre 1999).
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
premesso che:
in base alla legge istitutiva del Ministero
dell'ambiente (L. 349/86) e a quella di riforma sanitaria (L.
833/78) il Governo può stabilire con DPCM nuovi limiti
rispetto all'esposizione all'inquinamento elettromagnetico,
più adeguati a garantire i rischi per la salute della
popolazione;
rispetto alla legislazione regionale in merito, sono
stati sollevati dal Governo alcuni conflitti di competenza, ma
sono vigenti leggi regionali come quella del Veneto, che
stabiliscono limiti riferiti a prevenire non solo i rischi a
breve termine, ma anche quelli a lungo termine, fissando per
esempio il limite di esposizione al campo elettromagnetico
derivante da elettrodotti, di 0,2 microTesla e che tale valore
è stato indicato anche da un recente provvedimento del TAR
Veneto (ordinanza del 29 luglio 1999) come limite da adottare
per la prevenzione degli effetti a lungo termine sulla
popolazione infantile;
è necessaria la definizione organica a livello
nazionale di limiti e programmi di azione atti a evitare i
rischi per la salute derivanti dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
il disegno di legge in esame delega il Governo ad
emanare limiti di esposizione, valori di attenzione per la
permanenza prolungata e obiettivi di qualità tali da
salvaguardare la salute in riferimento agli effetti di breve e
di lungo termine;
esso inoltre detta disposizioni per i procedimenti
autorizzatori, per il catasto delle sorgenti fisse e per i
piani di risanamento e articola le competenza tra Stato,
regioni, province e comuni,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
sul nuovo testo del disegno di legge C. 4816
con le seguenti osservazioni:
rispetto al procedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione
superiore ai 150 KV, si evidenzia l'importanza di una
concertazione (articolo 4-bis lettera b) con le
regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei
procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
si evidenzia altresì che le competenze delle regioni
sono sufficientemente articolate nell'articolo 7, ma si
ritiene necessario che il ruolo degli enti locali nel cui
territorio ricadono gli impianti sia maggiormente definito,
per esempio rendendo obbligatorio il comitato
tecnico-consultivo previsto al comma 4 dell'articolo 7;
si ritiene utile che nel disegno di legge sia
esplicitata - salvi il carattere di legge quadro e i limiti
massimi definiti a livello nazionale - l'ammissibilità di
norme più prudenziali nella legislazione regionale;
si ritiene che, anche alla luce dell'esperienza relativa
al DPCM 23 aprile 1992, che già prevedeva un termine di dodici
anni, per completare i piani di risanamento, debba essere
meglio valutato il nuovo termine di 12 anni per il
completamento del risanamento previsto dal disegno di legge e
debbano essere meglio definite le priorità e le modalità per
una effettiva e più rapida attuazione dello stesso;
si evidenzia infine l'importanza, già presente nel
disegno di legge, della compatibilità urbanistica ambientale e
paesaggistica degli interventi e dei piani.
(Parere espresso il 29 settembre 1999).