PROGETTO DI LEGGE - N. 4816 - 342 - 452 - 2095 - 4036 - 4464 - 4467 - 4487 - 4561 - 5212 - 5982-A/RED




PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

        sull'emendamento De Cesaris 4.1,

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformularlo come emendamento esclusivamente soppressivo delle parole "per l'ambiente esterno, abitativo e di lavoro";

PARERE FAVOREVOLE

        sull'emendamento 4.42 (seconda versione) del relatore,

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformularlo, inserendo nel comma 2 dell'articolo 5, dopo le parole "Sottosegretario all'ambiente", le parole "da lui delegato";

PARERE FAVOREVOLE

        sull'emendamento De Cesaris 7.7 (seconda versione)

        con la seguente osservazione:

            sarebbe opportuno, per ragioni di migliore formulazione del testo, riformularne il contenuto nei seguenti termini:

            "e-bis) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento";

PARERE FAVOREVOLE

        sull'emendamento De Cesaris 14.bis.1

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'abrogazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge n. 249 del 1997 abbia luogo a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);

NULLA OSTA

        sui restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

        (Parere espresso il 15 settembre 1999).
        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali ha adottato la seguente decisione:

            premesso che il mancato recepimento dell'osservazione formulata con riferimento all'emendamento 14.bis.1 nel parere espresso dal Comitato il 15 settembre 1999 comporterà una riconsiderazione della questione della abrogazione di disposizioni conseguente all'entrata in vigore della nuova normativa;

            esprime comunque

PARERE FAVOREVOLE

        sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

        (Parere espresso il 29 settembre 1999).
PARERI DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


        La Commissione Giustizia,

            esaminati gli emendamenti in oggetto,

            condivisa l'opportunità di elevare i limiti minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie amministrative da applicare nel caso in cui siano generati campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che superino i limiti di esposizione ovvero siano violate disposizioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio, trattandosi di fatti gravi che coinvolgono rilevanti interessi economici;

            sottolineata la necessità di modificare le parti del testo che fanno riferimento a disposizioni modificate dagli emendamenti del relatore 13.6 e De Cesaris 14.1;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        sull'emendamento del relatore 13.6

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 13, comma 5, sia conseguentemente fatto riferimento anche alla concessione ed alla licenza per l'installazione, le cui violazioni sono parificate dall'emendamento del relatore 13.6;

PARERE FAVOREVOLE
        sull'emendamento De Cesaris 14.1

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 13, comma 1, sia conseguentemente eliminato il riferimento all'articolo 14, che l'emendamento De Cesaris 14.1 è diretto a sopprimere;

PARERE FAVOREVOLE

        sugli altri emendamenti.

        (Parere espresso il 14 settembre 1999).


        La Commissione Giustizia,

            esaminati gli emendamenti in oggetto,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        
(Parere espresso il 5 ottobre 1999).
PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione ha adottato, in parziale revisione del parere espresso in data 5 maggio 1999, la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

        sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            siano introdotte specifiche autorizzazioni di spesa, anche configurate come limite massimo non superabile, nell'articolo 4, comma 1, lettere b), f) e g), nell'articolo 7, comma 1, lettera e), ed in tutte le altre disposizioni del provvedimento suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri finanziari, da individuarsi specificamente, eventualmente anche mediante richiesta al Governo della relazione tecnica sugli effetti finanziari. La somma di tali autorizzazioni di spesa dovrà essere pari all'importo dell'onere complessivo derivante dal provvedimento definito dall'emendamento 13.01 del relatore, come modificato ai sensi del presente parere;

            sia approvato l'emendamento 4.42 del relatore (seconda versione), modificato come segue: a) introducendo l'autorizzazione di spesa necessaria a fronte dell'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato interministeriale ivi previsto, con la relativa idonea copertura finanziaria, ovvero, in alternativa, sopprimendo la previsione dell'istituzione del Comitato medesimo e affidando le relative funzioni alla sesta Commissione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) integrato con la partecipazione dei Ministri della difesa e dell'interno, anche allo scopo di scongiurare la proliferazione di nuovi organismi interministeriali; b) precisando, al comma 6, che il contributo di enti, agenzie, istituti ed organismi aventi natura pubblica, di cui il Comitato può avvalersi, è reso a titolo gratuito;

            l'articolo 9, comma 5, sia modificato precisando che le entrate ivi previste, di natura eventuale, sono destinate alle finalità stabilite dal comma medesimo unicamente a titolo di risorse addizionali rispetto a quelle, di natura certa, con cui si farà fronte all'onere relativo alle finalità in questione, definito dalle autorizzazioni di spesa introdotte ai sensi della condizione precedente;

            sia approvato l'emendamento 10.3 del relatore, soppressivo del comma 2 dell'articolo 10, che risulta suscettibile di recare nuovi oneri a carico dei bilanci degli enti locali;

            sia approvato l'emendamento 13.01 del relatore, modificato individuando altra idonea forma di copertura finanziaria rispetto all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente, che non presenta più la necessaria capienza, ed introducendo la rituale autorizzazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio;

            nonché con la seguente ulteriore condizione:

            l'articolo 13 sia modificato prevedendo che le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni ivi previste saranno individuate dai decreti previsti all'articolo 4 o dal regolamento di cui all'articolo 4-bis, allo scopo di scongiurare situazioni di incertezza normativa che potrebbero compromettere l'effettivo introito delle somme dovute a titolo di sanzione;

            e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito la congruità, sotto il profilo finanziario, della previsione dell'articolo 6, comma 1, che pone gli oneri derivanti dall'istituzione del catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio del Ministero dell'ambiente destinate al sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1997, nonché l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 6 a seguito degli esiti di tale verifica di congruità;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento De Cesaris 9.14 (seconda versione), con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, dopo le parole: "limiti di cui all'articolo 4", quale sia il testo normativo di riferimento (il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 o il provvedimento in esame);

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione di merito.

        (Parere espresso il 14 settembre 1999).


        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

            riesaminato il testo del provvedimento e gli emendamenti approvati in linea di principio alla luce dei documenti di bilancio per il 2000-2002, ha adottato la seguente decisione, confermando i pareri già espressi sul testo base:

PARERE FAVOREVOLE

        sul testo del provvedimento come risultante dagli emendamenti approvati in linea di principio con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 4, comma 1, lettera g), sostituendo le parole: "alla definizione dei" con le seguenti: "ai", anche in coerenza con quanto previsto nel successivo articolo 7, comma 1, lettera c);

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 4, comma 3-quater, dopo la parola: "spesa", la seguente: "massima";

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 5, al comma 7, dopo la parola: "spesa", la seguente: "massima";

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 9, comma 5, primo periodo, dopo la parola: "spesa", la seguente: "massima".

            (Parere espresso il 6 ottobre 1999).



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


La Commissione Finanze,

            esaminato l'articolo aggiuntivo al nuovo testo del disegno di legge C. 4816: legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico;

            rilevata l'opportunità di novellare parzialmente l'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, inserendo fra le finalità ivi previste anche quella oggetto del provvedimento in esame;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            al comma 1, si sostituiscano le parole: "utilizzo" con le seguenti "parziale utilizzo".

            (Parere espresso il 29 settembre 1999).
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


        La Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

            esaminati gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati in linea di principio dalla VIII Commissione nel corso dall'esame in sede redigente del nuovo testo del disegno di legge recante: "Legge-quadro sull'inquinamento elettromagnetico" (C. 48l6);

            considerato che:

                la IX Commissione ha già espresso parere favorevole con condizioni sul nuovo testo del disegno di legge recante: "Legge-quadro sull'inquinamento elettromagnetico" (C. 4816);

                gli emendamenti 7.10, 12.4, 13.6 del relatore hanno recepito le condizioni n. 2, n. 5 e n. 7 già espresse nel parere reso dalla IX Commissione sul testo del disegno di legge nella seduta del 6 maggio scorso;

                ritenuto opportuno confermare le condizioni già espresse;
                ritenuto opportuno che la materia disciplinata dall'emendamento Ostillio 7.12 trovi più organica disciplina nell'ambito della riforma del settore delle telecomunicazioni;

            delibera di esprimere:

PARERE CONTRARIO

        sull'emendamento Ostillio 7.12

            e delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

        sui restanti emendamenti, con la seguente osservazione:

            a) all'emendamento 7.11 del relatore valuti la Commissione la possibilità di pervenire ad una migliore formulazione del testo;

            e con la seguente condizione:

                1) all'emendamento 9.28 del relatore sia prevista l'esclusione anche degli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati e che siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale".

            (Parere espresso il 9 settembre 1999).
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


        La X Commissione,

            esaminati gli emendamenti al nuovo testo del disegno di legge C. 4816 e abbinate,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

            (Parere espresso il 14 settembre 1999).



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 12.4.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti approvati in linea di principio dalla VIII Commissione nel corso delle sedute del 14 e del 21 luglio 1999.

(Parere espresso il 9 settembre 1999).
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


        La Commissione Affari sociali,

            esaminati gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che introducono tra l'altro maggiori certezze temporali e semplificazione procedurale per alcuni adempimenti previsti dal testo, come era stato richiesto dalla XII Commissione nella prima espressione di parere;

            rilevata l'approvazione in Aula il 13 luglio scorso di una mozione che impegna il Governo a predisporre entro 90 giorni uno schema di decreto relativo ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti dei campi elettromagnetici, mozione che in buona parte risponde all'esigenza avanzata da questa Commissione di predisporre tempestivamente i limiti di cui sopra;

            ribadite le preoccupazioni relative alla sempre maggiore diffusione della telefonia cellulare tra i giovanissimi, nonché agli effetti sui bambini delle onde elettromagnetiche come rilevano alcune analisi epidemiologiche, questioni che dovranno essere affrontate sotto il profilo della tutela della salute degli organismi più vulnerabili;

            confermato il ruolo fondamentale che in materia attiene al Ministero della sanità per la tutela della salute e l'opportunità di controlli ed indagini epidemiologiche;

            
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi trasmessi.

            (Parere espresso il 15 settembre 1999).
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


        La Commissione Politiche dell'Unione europea,

            esaminati gli emendamenti trasmessi al nuovo testo del disegno di legge e delle abbinate proposte di legge,

            rilevato che il contenuto degli emendamenti trasmessi appaiono compatibili con la normativa comunitaria,

            ricordato che la XIV Commissione ha già espresso in data 5 maggio 1999 parere favorevole sul nuovo testo del provvedimento,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

            
(Parere espresso il 15 settembre 1999).
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI


        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            premesso che:

                in base alla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (L. 349/86) e a quella di riforma sanitaria (L. 833/78) il Governo può stabilire con DPCM nuovi limiti rispetto all'esposizione all'inquinamento elettromagnetico, più adeguati a garantire i rischi per la salute della popolazione;

                rispetto alla legislazione regionale in merito, sono stati sollevati dal Governo alcuni conflitti di competenza, ma sono vigenti leggi regionali come quella del Veneto, che stabiliscono limiti riferiti a prevenire non solo i rischi a breve termine, ma anche quelli a lungo termine, fissando per esempio il limite di esposizione al campo elettromagnetico derivante da elettrodotti, di 0,2 microTesla e che tale valore è stato indicato anche da un recente provvedimento del TAR Veneto (ordinanza del 29 luglio 1999) come limite da adottare per la prevenzione degli effetti a lungo termine sulla popolazione infantile;

                è necessaria la definizione organica a livello nazionale di limiti e programmi di azione atti a evitare i rischi per la salute derivanti dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

                il disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare limiti di esposizione, valori di attenzione per la permanenza prolungata e obiettivi di qualità tali da salvaguardare la salute in riferimento agli effetti di breve e di lungo termine;

                esso inoltre detta disposizioni per i procedimenti autorizzatori, per il catasto delle sorgenti fisse e per i piani di risanamento e articola le competenza tra Stato, regioni, province e comuni,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        sul nuovo testo del disegno di legge C. 4816

        con le seguenti osservazioni:

            rispetto al procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione superiore ai 150 KV, si evidenzia l'importanza di una concertazione (articolo 4-bis lettera b) con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;

            si evidenzia altresì che le competenze delle regioni sono sufficientemente articolate nell'articolo 7, ma si ritiene necessario che il ruolo degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti sia maggiormente definito, per esempio rendendo obbligatorio il comitato tecnico-consultivo previsto al comma 4 dell'articolo 7;

            si ritiene utile che nel disegno di legge sia esplicitata - salvi il carattere di legge quadro e i limiti massimi definiti a livello nazionale - l'ammissibilità di norme più prudenziali nella legislazione regionale;

            si ritiene che, anche alla luce dell'esperienza relativa al DPCM 23 aprile 1992, che già prevedeva un termine di dodici anni, per completare i piani di risanamento, debba essere meglio valutato il nuovo termine di 12 anni per il completamento del risanamento previsto dal disegno di legge e debbano essere meglio definite le priorità e le modalità per una effettiva e più rapida attuazione dello stesso;

            si evidenzia infine l'importanza, già presente nel disegno di legge, della compatibilità urbanistica ambientale e paesaggistica degli interventi e dei piani.

            (Parere espresso il 29 settembre 1999).




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