RELAZIONE - N. 4816-C
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4816-B;
rilevata l'opportunità di procedere, per alcuni
profili, al coordinamento tra il provvedimento in esame e il
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, il cui
disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della
Camera (C. 7545);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni, ai sensi e per gli effetti
di cui al comma 6-bis, del citato articolo
16-bis:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
agli articoli 4 e 8, si formulino le relative
disposizioni come "novelle" al decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112, ove si ritenesse - come, peraltro, appare
auspicabile - di individuare in tale atto la sede privilegiata
per l'indicazione del riparto delle competenze tra Stato e
regioni, province e comuni anche in materia di inquinamento
acustico, atmosferico ed elettromagnetico;
all'articolo 5, comma 4, si valuti l'opportunità di
indicare espressamente le norme abrogate con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari come
richiesto dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b),
si precisi che il parere delle competenti Commissioni
parlamentari deve essere richiesto successivamente al
raggiungimento dell'intesa e dopo che siano stati sentiti
tutti gli altri soggetti;
all'articolo 5, comma 1, si precisino le modalità e i
tempi di intervento delle Commissioni parlamentari.
Il Comitato osserva altresì:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
agli articoli 4, comma 5, e 9, comma 7, si valuti
l'opportunità di fare genericamente riferimento alla normativa
regionale in luogo di individuare esplicitamente il rango
della fonte, in modo da lasciare alla libera determinazione
delle regioni la scelta della fonte normativa da
utilizzare;
all'articolo 5, si valuti l'opportunità di una più
chiara distinzione tra gli oggetti del regolamento di
delegificazione, i principi a cui esso deve ispirarsi e la
procedura da seguire per la sua emanazione;
all'articolo 8, comma 1, lettera a), si precisi
che i principi ivi richiamati non sono previsti dal
regolamento di cui all'articolo 5, ma dal provvedimento in
esame che detta le norme regolatrici della materia secondo lo
schema dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n.400;
all'articolo 15, comma 1, si specifichi se le sanzioni
ivi previste sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quella
di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 gennaio
2001, n. 5;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, lettera b), si valuti
l'opportunità di inserire una locuzione che specifichi il
fenomeno i cui effetti vengono presi in considerazione;
all'articolo 4, comma 1, lettera c), si chiarisca
la portata della previsione normativa, non comprendendosi
espressamente se essa sia riferita esclusivamente agli
impianti di trasmissione (fissi e mobili);
all'articolo 15, comma 6, si valuti l'opportunità di
individuare espressamente il soggetto competente
all'erogazione della sanzione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali,
esaminato il disegno di legge C. 4816-B,
rilevata l'esigenza di un coordinamento tra le
disposizioni in esso contenute e quelle di cui all'articolo 2
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per
il risanamento di impianti radiotelevisivi, coordinamento al
quale si potrebbe procedere in sede di conversione del citato
decreto-legge,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge n. 4816-B,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione Difesa,
esaminato il disegno di legge C. 4816-B, concernente
"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici",
esprime:
NULLA OSTA
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente
decisione sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera c),
valuti la Commissione l'esigenza di coordinarne il disposto,
anche con riferimento alla connessa autorizzazione di spesa di
cui al successivo comma 6, con la disposizione di cui
all'articolo 112, comma 1, lettera b), della legge n.
388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001);
b) all'articolo 4, comma 6, valuti altresì la
Commissione l'opportunità di inserire, dopo la parola: "spesa"
la seguente: "massima";
c) all'articolo 9, comma 5, si consideri la
congruità dell'autorizzazione di una spesa a regime riferita
alla realizzazione di catasti regionali;
d) all'articolo 9, comma 7, si valuti l'opportunità
di precisare che dall'attuazione della disposizione in parola
non debbono discendere nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
e) all'articolo 17, valuti infine la Commissione la
circostanza per cui l'attuale formulazione dell'alinea è volta
alla copertura di oneri riferiti esclusivamente agli anni
2001, 2002 e 2003; per tale profilo, la disposizione non
risulta coerente con le autorizzazioni di spesa di cui agli
articoli 4, comma 1, lettera c), 6, comma 7, 9, comma 5,
e 10, comma 1, che introducono invece oneri per l'ammontare di
lire 7.000 milioni a decorrere dal 2001; al riguardo, valuti
la Commissione se le autorizzazioni recate dalle disposizioni
da ultimo citate debbano effettivamente ritenersi limitate al
triennio 2001-2003 ovvero se le medesime non introducono oneri
a regime, valutando nel qual caso l'esigenza di riformulare di
conseguenza la disposizione di copertura di cui all'articolo
17.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza ed istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4816-B, concernente
"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici", ha adottato la
seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione Trasporti, poste e
telecomunicazioni,
esaminato il disegno di legge recante: "Legge quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici" (C. 4816-B),
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4816-B, concernente
"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici", ha adottato la
seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4816-B, concernente
"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici", ha adottato la
seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione
esaminato il disegno di legge C. 4816-B;
considerato che le modifiche apportate in Senato
presentano aspetti di sempre maggiore garanzia per la salute
dei cittadini;
preso atto che:
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 la
presente legge promuove la ricerca scientifica per la
valutazione degli effetti a lungo termine e attiva misure di
cautela da adottare in applicazione del principio di
precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato
istitutivo dell'Unione europea;
all'articolo 3 si sancisce la definizione di limite di
esposizione come il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione,
definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti,
che non deve essere superato in alcuna condizione di
esposizione della popolazione e dei lavoratori;
all'articolo 4, lettera b) del comma 1 si prevede
che lo Stato deve informare annualmente il Parlamento sulla
attività di promozione di attività di ricerca e di
sperimentazione tecnico-scientifica, ed in particolare il
Ministro della sanità deve promuovere, avvalendosi di
istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi
comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma
pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi
sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi
all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta
frequenza;
all'articolo 4, comma 5, nel ribadire la distinzione
tra limiti di esposizione in rapporto ai cosiddetti effetti
termici della radiazione; valori di attenzione in rapporto
agli effetti a lungo termine per la prima volta presi in
considerazione in legislazione, e obiettivi di qualità il
Senato ha previsto che le regioni adeguino la propria
legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità
previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente
articolo;
all'articolo 8 è attribuito alla competenza delle
regioni, fatte salve le competenze dello Stato e delle
autorità indipendenti, il concorso all'approfondimento delle
conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute,
ed in particolare quelli a lungo termine, derivanti
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici;
al comma 7 dell'articolo 9 si prevede che entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su
ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed
l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una
etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione
prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella
documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i
valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e
regionali e le distanze di rispetto;
all'articolo 12 in cui si sancisce che i fabbricanti di
apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo
generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono
tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle
lavoratrici, le relative informazioni mediante apposite
etichettature o schede informative, e che le informazioni
devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione
prodotti dagli apparecchi o dai dispositivi, la distanza di
utilizzo consigliata, e che è introdotta la finalità di
ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il provvedimento in oggetto;
ritenuto che il provvedimento in oggetto appare
compatibile con la normativa comunitaria;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione parlamentare per le questioni
regionali,
esaminato il disegno di legge C. 4816-B, recante legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici
premesso che:
il disegno di legge 4816-B detta norme volte a
salvaguardare la salute della popolazione e dei lavoratori in
riferimento agli effetti di breve e di lungo termine derivanti
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, al fine di minimizzare le emissioni ed in
applicazione al principio di precauzione di cui all'articolo
174, paragrafo 2 del trattato istitutivo dell'Unione
europea;
il disegno di legge in esame detta altresì le
disposizioni per i provvedimenti autorizzatori, per il catasto
nazionale e di catasti regionali delle sorgenti fisse, per i
piani di risanamento e per le procedure di controllo,
articolando le competenze tra Stato, regioni, province e
comuni;
alla luce della competenza regionale in materia
territoriale e urbanistica, ambientale e rispetto al
paesaggio, nonché in materia sanitaria, alle regioni sono
attribuite competenze relative alla fissazione degli obiettivi
di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), in
relazione alla determinazione dei criteri localizzativi, degli
standard urbanistici, delle prescrizioni e delle
incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili;
ai comuni è attribuita la facoltà di adottare un
apposito regolamento per assicurare il corretto insediamento
degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici;
è attribuita alle regioni ed alle province autonome la
titolarità dei piani di risanamento finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), delle modalità di localizzazione
degli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, nonché
poteri relativi alla determinazione delle fasce di rispetto
per gli elettrodotti e poteri di controllo e sanzione;
in caso di inerzia o inadempienza dei gestori degli
impianti radioelettrici e degli elettrodotti già esistenti, il
piano di risanamento, finalizzato ad adeguare gli impianti ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli
obiettivi di qualità, è adottato dalle regioni entro tre mesi
dallo scadere del termine di cui all'articolo 9;
il comma 2 dell'articolo 4 prevede che i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento
dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la
previsione delle fasce di rispetto, sono stabiliti con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281;
ciò premesso, esprime:
PARERE FAVOREVOLE