RELAZIONE - N. 4816-C




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4816-B;

              rilevata l'opportunità di procedere, per alcuni profili, al coordinamento tra il provvedimento in esame e il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera (C. 7545);

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6-bis, del citato articolo 16-bis:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              agli articoli 4 e 8, si formulino le relative disposizioni come "novelle" al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ove si ritenesse - come, peraltro, appare auspicabile - di individuare in tale atto la sede privilegiata per l'indicazione del riparto delle competenze tra Stato e regioni, province e comuni anche in materia di inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico;

              all'articolo 5, comma 4, si valuti l'opportunità di indicare espressamente le norme abrogate con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari come richiesto dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), si precisi che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere richiesto successivamente al raggiungimento dell'intesa e dopo che siano stati sentiti tutti gli altri soggetti;

              all'articolo 5, comma 1, si precisino le modalità e i tempi di intervento delle Commissioni parlamentari.

          Il Comitato osserva altresì:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              agli articoli 4, comma 5, e 9, comma 7, si valuti l'opportunità di fare genericamente riferimento alla normativa regionale in luogo di individuare esplicitamente il rango della fonte, in modo da lasciare alla libera determinazione delle regioni la scelta della fonte normativa da utilizzare;
              all'articolo 5, si valuti l'opportunità di una più chiara distinzione tra gli oggetti del regolamento di delegificazione, i principi a cui esso deve ispirarsi e la procedura da seguire per la sua emanazione;

              all'articolo 8, comma 1, lettera a), si precisi che i principi ivi richiamati non sono previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, ma dal provvedimento in esame che detta le norme regolatrici della materia secondo lo schema dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;

              all'articolo 15, comma 1, si specifichi se le sanzioni ivi previste sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, lettera b), si valuti l'opportunità di inserire una locuzione che specifichi il fenomeno i cui effetti vengono presi in considerazione;

              all'articolo 4, comma 1, lettera c), si chiarisca la portata della previsione normativa, non comprendendosi espressamente se essa sia riferita esclusivamente agli impianti di trasmissione (fissi e mobili);

              all'articolo 15, comma 6, si valuti l'opportunità di individuare espressamente il soggetto competente all'erogazione della sanzione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

              esaminato il disegno di legge C. 4816-B,

              rilevata l'esigenza di un coordinamento tra le disposizioni in esso contenute e quelle di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, coordinamento al quale si potrebbe procedere in sede di conversione del citato decreto-legge,

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La Commissione Giustizia,

              esaminato il disegno di legge n. 4816-B,

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La IV Commissione Difesa,

              esaminato il disegno di legge C. 4816-B, concernente "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici",

          esprime:

NULLA OSTA
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente decisione sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 4, comma 1, lettera c), valuti la Commissione l'esigenza di coordinarne il disposto, anche con riferimento alla connessa autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 6, con la disposizione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera b), della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001);

              b) all'articolo 4, comma 6, valuti altresì la Commissione l'opportunità di inserire, dopo la parola: "spesa" la seguente: "massima";

          c) all'articolo 9, comma 5, si consideri la congruità dell'autorizzazione di una spesa a regime riferita alla realizzazione di catasti regionali;

          d) all'articolo 9, comma 7, si valuti l'opportunità di precisare che dall'attuazione della disposizione in parola non debbono discendere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

          e) all'articolo 17, valuti infine la Commissione la circostanza per cui l'attuale formulazione dell'alinea è volta alla copertura di oneri riferiti esclusivamente agli anni 2001, 2002 e 2003; per tale profilo, la disposizione non risulta coerente con le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c), 6, comma 7, 9, comma 5, e 10, comma 1, che introducono invece oneri per l'ammontare di lire 7.000 milioni a decorrere dal 2001; al riguardo, valuti la Commissione se le autorizzazioni recate dalle disposizioni da ultimo citate debbano effettivamente ritenersi limitate al triennio 2001-2003 ovvero se le medesime non introducono oneri a regime, valutando nel qual caso l'esigenza di riformulare di conseguenza la disposizione di copertura di cui all'articolo 17.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza ed istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 4816-B, concernente "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

              esaminato il disegno di legge recante: "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (C. 4816-B),

          delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 4816-B, concernente "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 4816-B, concernente "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione

              esaminato il disegno di legge C. 4816-B;

              considerato che le modifiche apportate in Senato presentano aspetti di sempre maggiore garanzia per la salute dei cittadini;

          preso atto che:

              alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 la presente legge promuove la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attiva misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
              all'articolo 3 si sancisce la definizione di limite di esposizione come il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;

              all'articolo 4, lettera b) del comma 1 si prevede che lo Stato deve informare annualmente il Parlamento sulla attività di promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, ed in particolare il Ministro della sanità deve promuovere, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;

              all'articolo 4, comma 5, nel ribadire la distinzione tra limiti di esposizione in rapporto ai cosiddetti effetti termici della radiazione; valori di attenzione in rapporto agli effetti a lungo termine per la prima volta presi in considerazione in legislazione, e obiettivi di qualità il Senato ha previsto che le regioni adeguino la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo;

              all'articolo 8 è attribuito alla competenza delle regioni, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti, il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, ed in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

              al comma 7 dell'articolo 9 si prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto;

              all'articolo 12 in cui si sancisce che i fabbricanti di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, le relative informazioni mediante apposite etichettature o schede informative, e che le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dagli apparecchi o dai dispositivi, la distanza di utilizzo consigliata, e che è introdotta la finalità di ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico;

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il provvedimento in oggetto;

              ritenuto che il provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI


          La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

              esaminato il disegno di legge C. 4816-B, recante legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
          premesso che:

              il disegno di legge 4816-B detta norme volte a salvaguardare la salute della popolazione e dei lavoratori in riferimento agli effetti di breve e di lungo termine derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di minimizzare le emissioni ed in applicazione al principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2 del trattato istitutivo dell'Unione europea;

              il disegno di legge in esame detta altresì le disposizioni per i provvedimenti autorizzatori, per il catasto nazionale e di catasti regionali delle sorgenti fisse, per i piani di risanamento e per le procedure di controllo, articolando le competenze tra Stato, regioni, province e comuni;

              alla luce della competenza regionale in materia territoriale e urbanistica, ambientale e rispetto al paesaggio, nonché in materia sanitaria, alle regioni sono attribuite competenze relative alla fissazione degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), in relazione alla determinazione dei criteri localizzativi, degli standard urbanistici, delle prescrizioni e delle incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
              ai comuni è attribuita la facoltà di adottare un apposito regolamento per assicurare il corretto insediamento degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

              è attribuita alle regioni ed alle province autonome la titolarità dei piani di risanamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), delle modalità di localizzazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, nonché poteri relativi alla determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e poteri di controllo e sanzione;

              in caso di inerzia o inadempienza dei gestori degli impianti radioelettrici e degli elettrodotti già esistenti, il piano di risanamento, finalizzato ad adeguare gli impianti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, è adottato dalle regioni entro tre mesi dallo scadere del termine di cui all'articolo 9;

              il comma 2 dell'articolo 4 prevede che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione delle fasce di rispetto, sono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

          ciò premesso, esprime:

PARERE FAVOREVOLE



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