RELAZIONE - N. 4504 - 5200-A
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame
introduce, per le associazioni sindacali ammesse alla
contrattazione collettiva e per le loro articolazioni
organizzative, un obbligo di redazione e pubblicazione del
rendiconto annuale di esercizio.
La normativa vigente, infatti, non prevede per i sindacati
alcun obbligo generalizzato di redazione del rendiconto
annuale di esercizio, ma solo obblighi in relazione alle
attività di natura commerciale eventualmente svolte, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973.
Inoltre, il decreto legislativo n. 460 del 1997 impone
alcuni oneri contabili per la fruizione dei particolari
benefici fiscali in favore degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la
legislazione vigente.
L'articolo 1 della proposta di legge n. 504 introduce, per
i sindacati (sia dei lavoratori che dei datori di lavoro) e
per le loro articolazioni organizzative ammessi alle
contrattazioni collettive, l'obbligo di redazione del
rendiconto annuale di esercizio e della sua pubblicazione.
L'articolo 2 disciplina le modalità di redazione del
rendiconto annuale e di tenuta delle scritture contabili,
prevedendo una serie di obblighi a carico del rappresentante
legale o del tesoriere cui per statuto è affidata la gestione
delle attività patrimoniali del sindacato. Sono previste poi
sia la pubblicazione annuale del rendiconto, della relazione
sulla gestione e della nota integrativa su almeno tre
quotidiani - di cui uno a diffusione nazionale -, sia la
trasmissione al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale degli stessi documenti nonché delle copie dei giornali
ove è avvenuta la pubblicazione. Viene inoltre stabilito che
le disposizioni del medesimo articolo si applichino a
decorrere dal 1^ gennaio 1998, termine che evidentemente
risente della data di presentazione della proposta di
legge.
L'articolo 3 contiene norme sulle sanzioni applicabili in
caso di violazione delle disposizioni in precedenza
illustrate. Esse vengono irrogate dal pretore con decreto, su
ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un
comune (azione popolare), e consistono nel pagamento di una
somma da lire 50 milioni a lire 100 milioni. Con lo stesso
decreto è disposta, inoltre, la redazione e pubblicazione del
rendiconto annuale secondo le modalità di cui agli articoli 1
e 2, con spese a carico del sindacato inadempiente ed a cura
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché la
sospensione della contribuzione a favore dell'associazione
inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui ai
medesimi articoli.
L'articolo 4, infine, stabilisce che contro il decreto in
materia di sanzioni sia ammesso il solo ricorso per cassazione
per violazione di legge.
La proposta di legge contiene quindi disposizioni che
ricalcano, nella sostanza, i corrispondenti obblighi sanciti a
carico dei responsabili dei partiti politici dall'articolo 8
della legge n. 2 del 1997, pur essendo, in tale ultimo caso,
previsti dei finanziamenti pubblici.
Quanto al rapporto con la normativa vigente, non si
presentano problemi di coordinamento per i motivi già
esposti.
Nel corso dell'esame in sede referente è stata abbinata la
proposta di legge n. 5200, che ha contenuto identico a quello
della proposta di legge n. 4504, tranne che per l'articolo 5,
recante norme in materia di trattenute sindacali.
2. Istruttoria legislativa svolta.
Sulla proposta di legge in esame sono stati espressi i
pareri di competenza della I, e della VI Commissione. La VI
Commissione ha ritenuto che nulla osti all'ulteriore corso
della proposta. La I Commissione, viceversa, ha espresso
parere contrario, considerando che le organizzazioni sindacali
che ricevono contributi dallo Stato o da enti pubblici ovvero
che svolgono attività commerciali hanno già l'obbligo di
redazione dei bilanci, rilevando che la proposta di legge
introduce un obbligo generalizzato di redazione o
pubblicazione dei bilanci per tutti i sindacati ammessi alla
contrattazione collettiva, e ritenuto che il contenuto della
proposta di legge sia incompatibile con il disposto
dell'articolo 39, secondo comma della Costituzione, ai sensi
del quale ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se
non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,
secondo le norme di legge.
3. Rispondenza del testo agli aspetti indicati
nell'articolo 79, comma 4, del Regolamento.
La necessità dell'intervento con legge discende dal fatto
che si impone un nuovo obbligo a carico delle organizzazioni
sindacali, non previsto dalla legislazione vigente; inoltre
vengono comminate consistenti sanzioni amministrative alle
quali risulta applicabile il principio di legalità.
La disciplina proposta, tuttavia, appare in contrasto con
il dettato dell'articolo 39 della Costituzione che, dopo aver
affermato il principio della libertà dell'organizzazione
sindacale, consente tuttavia una deroga allo stesso
limitatamente alla possibile introduzione di obblighi di
registrazione dei sindacati. Condizione per la registrazione
dei sindacati, a sua volta richiesta per l'attribuzione di
personalità giuridica e per la stipulazione di contratti
collettivi di lavoro con efficacia erga omnes, è
soltanto quella che gli statuti degli stessi sanciscano un
ordinamento interno a base democratica. La proposta di legge
in esame, quindi, sancendo l'obbligo di redazione del
rendiconto annuale e quello della sua pubblicazione, introduce
forme penetranti di controllo sull'attività dei sindacati
contrastanti, come tali, con il principio della libertà
dell'organizzazione sindacale e non rientranti nella deroga di
cui al citato articolo 39 della Costituzione.
Gli obiettivi dell'intervento, non individuati
direttamente dalla norma, ma desumibili dalla relazione di
accompagnamento alla proposta, sono quelli di assicurare una
piena "trasparenza" alle attività dei sindacati e delle loro
associazioni. Nel complesso la proposta di legge comporta
oneri organizzativi e finanziari aggiuntivi per le
organizzazioni interessate.
Non sembra vi sia nulla da rilevare in merito
all'inequivocità e alla chiarezza del significato delle
definizioni e delle disposizioni nonché alla congrua
sistemazione della materia in articoli e commi: del resto si
riproducono nella sostanza i contenuti dei corrispondenti
obblighi sanciti a carico dei responsabili dei partiti
politici dalla legge n. 2 del 1997.
Onorevoli colleghi! Credo sia evidente, da quanto sopra
esposto, che la proposta di legge contrasti con il dettato
dell'articolo 39 della Costituzione, che consente solo deroghe
limitate e tassative al principio della libertà
dell'organizzazione sindacale, nelle quali non possono
sicuramente farsi rientrare le forme penetranti di controllo
sull'attività dei sindacati contemplate dalla proposta
stessa.
Inoltre, l'intenzione di assimilare la disciplina
giuridica dei sindacati a quella già applicabile ai partiti
politici non tiene conto della circostanza che questi ultimi
godono di finanziamenti pubblici, a
differenza dei primi, e che tale aspetto giustifica i
controlli più penetranti cui essi sono assoggettati.
Non si comprende, poi, quali siano i reali obbiettivi del
provvedimento, poiché la trasparenza già viene assicurata
consentendo agli iscritti al sindacato di accedere ai bilanci,
mentre gli statuti e regolamenti interni dello stesso
assicurano che sia seguito un metodo democratico nella loro
formazione. Dal punto di vista fiscale, poi, i sindacati sono
assoggettati alla normativa generale, senza alcuna forma di
esenzione o privilegio.
In conclusione, può senz'altro ritenersi che la proposta
di legge sia inutile e non costruttiva. Ne auspico pertanto la
reiezione.
Michele RICCI,
relatore per la maggioranza.
Ultimo aggiornamento: 01/03/19 ore: 9 10:52:32