RELAZIONE - N. 4504 - 5200-A




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame introduce, per le associazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva e per le loro articolazioni organizzative, un obbligo di redazione e pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio.
        La normativa vigente, infatti, non prevede per i sindacati alcun obbligo generalizzato di redazione del rendiconto annuale di esercizio, ma solo obblighi in relazione alle attività di natura commerciale eventualmente svolte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
        Inoltre, il decreto legislativo n. 460 del 1997 impone alcuni oneri contabili per la fruizione dei particolari benefici fiscali in favore degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.


1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.

        L'articolo 1 della proposta di legge n. 504 introduce, per i sindacati (sia dei lavoratori che dei datori di lavoro) e per le loro articolazioni organizzative ammessi alle contrattazioni collettive, l'obbligo di redazione del rendiconto annuale di esercizio e della sua pubblicazione.
        L'articolo 2 disciplina le modalità di redazione del rendiconto annuale e di tenuta delle scritture contabili, prevedendo una serie di obblighi a carico del rappresentante legale o del tesoriere cui per statuto è affidata la gestione delle attività patrimoniali del sindacato. Sono previste poi sia la pubblicazione annuale del rendiconto, della relazione sulla gestione e della nota integrativa su almeno tre quotidiani - di cui uno a diffusione nazionale -, sia la trasmissione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale degli stessi documenti nonché delle copie dei giornali ove è avvenuta la pubblicazione. Viene inoltre stabilito che le disposizioni del medesimo articolo si applichino a decorrere dal 1^ gennaio 1998, termine che evidentemente risente della data di presentazione della proposta di legge.
        L'articolo 3 contiene norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni in precedenza illustrate. Esse vengono irrogate dal pretore con decreto, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune (azione popolare), e consistono nel pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 100 milioni. Con lo stesso decreto è disposta, inoltre, la redazione e pubblicazione del rendiconto annuale secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, con spese a carico del sindacato inadempiente ed a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché la sospensione della contribuzione a favore dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui ai medesimi articoli.
        L'articolo 4, infine, stabilisce che contro il decreto in materia di sanzioni sia ammesso il solo ricorso per cassazione per violazione di legge.
        La proposta di legge contiene quindi disposizioni che ricalcano, nella sostanza, i corrispondenti obblighi sanciti a carico dei responsabili dei partiti politici dall'articolo 8 della legge n. 2 del 1997, pur essendo, in tale ultimo caso, previsti dei finanziamenti pubblici.
        Quanto al rapporto con la normativa vigente, non si presentano problemi di coordinamento per i motivi già esposti.
        Nel corso dell'esame in sede referente è stata abbinata la proposta di legge n. 5200, che ha contenuto identico a quello della proposta di legge n. 4504, tranne che per l'articolo 5, recante norme in materia di trattenute sindacali.


2. Istruttoria legislativa svolta.

        Sulla proposta di legge in esame sono stati espressi i pareri di competenza della I, e della VI Commissione. La VI Commissione ha ritenuto che nulla osti all'ulteriore corso della proposta. La I Commissione, viceversa, ha espresso parere contrario, considerando che le organizzazioni sindacali che ricevono contributi dallo Stato o da enti pubblici ovvero che svolgono attività commerciali hanno già l'obbligo di redazione dei bilanci, rilevando che la proposta di legge introduce un obbligo generalizzato di redazione o pubblicazione dei bilanci per tutti i sindacati ammessi alla contrattazione collettiva, e ritenuto che il contenuto della proposta di legge sia incompatibile con il disposto dell'articolo 39, secondo comma della Costituzione, ai sensi del quale ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.


3. Rispondenza del testo agli aspetti indicati nell'articolo 79, comma 4, del Regolamento.

        La necessità dell'intervento con legge discende dal fatto che si impone un nuovo obbligo a carico delle organizzazioni sindacali, non previsto dalla legislazione vigente; inoltre vengono comminate consistenti sanzioni amministrative alle quali risulta applicabile il principio di legalità.
        La disciplina proposta, tuttavia, appare in contrasto con il dettato dell'articolo 39 della Costituzione che, dopo aver affermato il principio della libertà dell'organizzazione sindacale, consente tuttavia una deroga allo stesso limitatamente alla possibile introduzione di obblighi di registrazione dei sindacati. Condizione per la registrazione dei sindacati, a sua volta richiesta per l'attribuzione di personalità giuridica e per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes, è soltanto quella che gli statuti degli stessi sanciscano un ordinamento interno a base democratica. La proposta di legge in esame, quindi, sancendo l'obbligo di redazione del rendiconto annuale e quello della sua pubblicazione, introduce forme penetranti di controllo sull'attività dei sindacati contrastanti, come tali, con il principio della libertà dell'organizzazione sindacale e non rientranti nella deroga di cui al citato articolo 39 della Costituzione.
        Gli obiettivi dell'intervento, non individuati direttamente dalla norma, ma desumibili dalla relazione di accompagnamento alla proposta, sono quelli di assicurare una piena "trasparenza" alle attività dei sindacati e delle loro associazioni. Nel complesso la proposta di legge comporta oneri organizzativi e finanziari aggiuntivi per le organizzazioni interessate.
        Non sembra vi sia nulla da rilevare in merito all'inequivocità e alla chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni nonché alla congrua sistemazione della materia in articoli e commi: del resto si riproducono nella sostanza i contenuti dei corrispondenti obblighi sanciti a carico dei responsabili dei partiti politici dalla legge n. 2 del 1997.
        Onorevoli colleghi! Credo sia evidente, da quanto sopra esposto, che la proposta di legge contrasti con il dettato dell'articolo 39 della Costituzione, che consente solo deroghe limitate e tassative al principio della libertà dell'organizzazione sindacale, nelle quali non possono sicuramente farsi rientrare le forme penetranti di controllo sull'attività dei sindacati contemplate dalla proposta stessa.
        Inoltre, l'intenzione di assimilare la disciplina giuridica dei sindacati a quella già applicabile ai partiti politici non tiene conto della circostanza che questi ultimi godono di finanziamenti pubblici, a differenza dei primi, e che tale aspetto giustifica i controlli più penetranti cui essi sono assoggettati.
        Non si comprende, poi, quali siano i reali obbiettivi del provvedimento, poiché la trasparenza già viene assicurata consentendo agli iscritti al sindacato di accedere ai bilanci, mentre gli statuti e regolamenti interni dello stesso assicurano che sia seguito un metodo democratico nella loro formazione. Dal punto di vista fiscale, poi, i sindacati sono assoggettati alla normativa generale, senza alcuna forma di esenzione o privilegio.
        In conclusione, può senz'altro ritenersi che la proposta di legge sia inutile e non costruttiva. Ne auspico pertanto la reiezione.

Michele RICCI,
relatore per la maggioranza.




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Ultimo aggiornamento: 01/03/19 ore: 9 10:52:32