PROGETTO DI LEGGE - N. 5061




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Chiunque avvalendosi di vernici deturpa o imbratta cose altrui è responsabile per danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
        2. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, il giudice, nella determinazione del danno, tiene conto, oltre a quanto disposto dall'articolo 18, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'incidenza del comportamento dell'autore sul valore culturale inerente a tali immobili.


Art. 2.

        1. Chiunque immette sul mercato generatori aerosol contenenti vernici è tenuto ad indicare sulle confezioni la famiglia chimica delle resine e dei solventi contenuti.
        2. Chiunque immette sul mercato generatori aerosol contenenti vernici deve notificare all'Istituto centrale per il restauro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro trenta giorni dall'immissione del prodotto nuovo sul mercato, secondo la scheda tecnica di cui all'allegato A annesso alla presente legge, la denominazione della vernice, la sua composizione in resine e solventi e le indicazioni sulle sostanze o i preparati utilizzabili per la sua rimozione. Non è consentita l'indicazione di sostanze o di preparati coadiuvanti la rimozione che contengano alcali caustici, acidi, sali o altre sostanze che possano lasciare residui permanenti o danneggiare le superfici lapidee.
        3. Per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti non aventi i requisiti di cui al comma 1.
        4. Decorsi i termini previsti nei commi 2 e 3, è vietato il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni di cui al presente articolo. Chiunque viola le predette norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a lire 900 mila e non superiore a lire 9 milioni.


Art. 3.

        1. I generatori aerosol contenenti vernici sono soggetti ad una imposta erariale di consumo nella misura del 30 per cento del prezzo di vendita di ciascun contenitore.
        2. L'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato nazionale ed è esigibile, con l'aliquota vigente alla data in cui è effettuata l'immissione in consumo, con le modalità di cui al presente articolo.
        3. Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono:

                a) i fabbricanti per i prodotti ottenuti ed immessi in consumo nel territorio nazionale;

                b) gli importatori per i prodotti provenienti dai Paesi terzi;

                c) chiunque effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria.

        4. L'immissione in consumo si verifica:

                a) per i prodotti nazionali e di importazione, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori, sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

                b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente, ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro della Unione europea, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione;

                c) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione.

        5. I fabbricanti, gli importatori ed i distributori all'ingrosso di generatori aerosol di vernici sono tenuti a munirsi di licenza fiscale rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio e soggetta al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila; essi sono, altresì, obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dallo stesso ufficio, relativo alla movimentazione dei prodotti ed ai contrassegni applicati di cui al comma 6.
        6. L'imposta è corrisposta mediante l'applicazione di appositi contrassegni di Stato su ciascuna confezione. La mancanza del contrassegno è punita con la multa di entità dal doppio a dieci volte l'ammontare dell'imposta, L'amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
        7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati, nonché le caratteristiche del contrassegno di cui al comma 6.
        8. L'imposta si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7.



Allegato A

(v. articolo 2, comma 2).



SCHEMA DI NOTIFICA DI IMMISSIONE SUL MERCATO
DI UN PRODOTTO VERNICIANTE AEROSOL


1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO:

        Denominazione commerciale

        Società responsabile dell'immissione sul mercato

        Indirizzo

        Telefono

        FAX.


2. COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO:

            Resine:

            acriliche;

            alchidiche modificate (specificare);

            nitrocellulosiche;

            altre (specificare).

            Solventi:

            alifatici;

            chetoni;

            esteri;

            altri (specificare).


3. SOSTANZE O PREPARATI COADIUVANTI LA RIMOZIONE

          Premesso che la perfetta rimozione del prodotto verniciante in questione dai supporti sui quali è stato applicato dipende non solo dal tipo di supporto ma altresì dai tempi di stagionatura del film nonché dalle metodologie usate per l'intervento di rimozione si consigliano la/e seguente/i sostanza/e (o preparato/i) che possono essere utilizzati come coadiuvanti della rimozione:

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