RELAZIONE - N. 5350 - 5839 - 5881-A




TESTO
unificato della Commissione


Misure contro il traffico
di persone.


Art. 1.

(Riduzione in schiavitù o in servitù).

        1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 600. (Riduzione in schiavitù o in servitù). - Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù è punito con reclusione da otto a venti anni.
        Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o di altro diritto reale, o vincolata al servizio di una cosa.
        Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione di una persona costretta o indotta a rendere prestazioni sessuali o di altra natura".


Art. 2.

(Traffico di persone).

        1. Prima dell'articolo 603 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 602-bis. - (Traffico di persone). Chiunque, mediante violenza, minaccia o inganno, costringe o induce una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla al lavoro forzato, o a sfruttamento di prestazioni sessuali, o comunque a una condizione di servitù, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
        La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi a danno di minori di diciotto anni.
        Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui al primo comma, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dieci anni.
        Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni.
        I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
        Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sei a quindici anni nei casi previsti dal terzo comma, e da cinque a dieci anni nei casi previsti dal quarto comma.
        L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
        La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".


Art. 3.

(Norme di coordinamento).

        1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600 e 602-bis,".
        2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600 e 602-bis,".
        3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600 e 602-bis,".
        4. All'articolo 600-septies del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies", sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600 e 602-bis,".


Art. 4.

(Abrogazioni).

        1. Gli articoli 601 e 602 del codice penale sono abrogati.



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