RELAZIONE - N. 5350 - 5839 - 5881-A
TESTO
unificato della Commissione
Misure contro il traffico
di persone.
Art. 1.
(Riduzione in schiavitù o in servitù).
1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 600. (Riduzione in schiavitù o in servitù). -
Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù è punito
con reclusione da otto a venti anni.
Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù
la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto,
a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o di
altro diritto reale, o vincolata al servizio di una cosa.
Agli effetti della legge penale si intende per servitù la
condizione di soggezione di una persona costretta o indotta a
rendere prestazioni sessuali o di altra natura".
Art. 2.
(Traffico di persone).
1. Prima dell'articolo 603 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 602-bis. - (Traffico di persone). Chiunque,
mediante violenza, minaccia o inganno, costringe o induce una
o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal
territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello
stesso, al fine di sottoporla al lavoro forzato, o a
sfruttamento di prestazioni sessuali, o comunque a una
condizione di servitù, è punito con la reclusione da otto a
venti anni.
La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono
commessi a danno di minori di diciotto anni.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di
commettere i delitti di cui al primo comma, coloro che
promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono
puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dieci
anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena
è della reclusione da quattro a otto anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se l'associazione è armata si applica la pena della
reclusione da sei a quindici anni nei casi previsti dal terzo
comma, e da cinque a dieci anni nei casi previsti dal quarto
comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di
dieci o più".
Art. 3.
(Norme di coordinamento).
1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice
penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le
seguenti: ", nonché dagli articoli 600 e 602-bis,".
2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del
codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite
le seguenti: ", nonché dagli articoli 600 e
602-bis,".
3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice
penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le
seguenti: ", nonché dagli articoli 600 e 602-bis,".
4. All'articolo 600-septies del codice penale, dopo
le parole: "600-quinquies", sono inserite le seguenti:
", nonché dagli articoli 600 e 602-bis,".
Art. 4.
(Abrogazioni).
1. Gli articoli 601 e 602 del codice penale sono
abrogati.