PROGETTO DI LEGGE - N. 5970




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. Chiunque, persona fisica o persona giuridica, può avvalersi per la vigilanza e la sicurezza delle persone e per il trasporto, la custodia e la vigilanza di beni mobili o immobili appartenenti a soggetti pubblici e privati, di una o più guardie particolari private, assunte con contratto diretto o per il tramite di un istituto di vigilanza privata.
        2. L'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e di trasporto, custodia e vigilanza di beni mobili ed immobili di cui al comma 1 può essere svolto in forma individuale o societaria.
        3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono subordinate alle prescrizioni delle autorità di pubblica sicurezza anche ai fini di servizi di polizia complementari, ma non sostitutivi, e sempre nei limiti del loro esercizio.
        4. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono parte del sistema nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblici.


Art. 2.

(Guardia particolare giurata).

        1. La guardia particolare giurata, di seguito denominata "guardia giurata", è la persona fisica incaricata della tutela della sicurezza delle persone, del trasporto, della custodia e della vigilanza di beni mobili ed immobili appartenenti a soggetti pubblici e privati.
        2. Previo accertamento del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso per agente della Polizia di Stato, la qualifica di guardia giurata è riconosciuta con decreto dal prefetto della provincia di residenza del richiedente, ed è valida su tutto il territorio nazionale.
        3. La guardia giurata è ammessa all'esercizio dell'attività solo dopo avere ottenuto il riconoscimento di cui al comma 2 ed avere prestato giuramento davanti al prefetto o ad un funzionario delegato.
        4. In caso di rapporto diretto con il committente, la guardia giurata ha l'obbligo di comunicare alle autorità della Polizia di Stato tutte le informazioni relative allo svolgimento del suo incarico.
        5. Nell'ambito del suo incarico, alla guardia giurata:

            a) è consentito il trasporto delle armi utilizzabili per lo svolgimento del suo incarico. Il tipo di armamento utilizzabile per ciascun incarico è definito all'atto della comunicazione alla Polizia di Stato di cui al comma 4;

            b) è consentito di indossare uniformi, distintivi od altri fregi di riconoscimento, purché rispondenti ai modelli approvati dal Ministero dell'interno;

            c) è fatto obbligo di esibire il tesserino di riconoscimento approvato con decreto del Ministro dell'interno;

            d) è riconosciuta la funzione di incaricato di pubblico servizio;

            e) è riconosciuta la funzione di pubblico ufficiale in flagranza di reato.

        6. La guardia giurata non può essere distratta dal proprio servizio, fuori dei casi di cui all'articolo 652 del codice penale.
        7. La qualifica di guardia giurata è a tempo indeterminato. La guardia giurata è tenuta a frequentare appositi corsi formativi di qualificazione professionale e addestrativi di tiro, di difesa personale e a sottoporsi a test psico-attitudinali predisposti presso strutture indicate dal prefetto della provincia. Ogni cinque anni gli stessi centri presso i quali si svolgono i corsi provvedono a riqualificare professionalmente le guardie giurate, rilasciando attestazione di frequenza, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, ed emettendo giudizio di idoneità, in assenza del quale la qualifica di guardia giurata decade automaticamente.
        8. La guardia giurata in forza presso istituti di vigilanza privata da almeno un anno prima della data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce automaticamente la qualifica di cui al comma 2, fermo restando l'obbligo di prestare giuramento davanti al prefetto o ad un funzionario delegato ai sensi del comma 3.
        9. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 10, il prefetto revoca, con provvedimento motivato e con effetto immediato, il decreto di cui al comma 2, alla guardia giurata che abbia cessato di possedere i requisiti ivi previsti.
        10. Nel caso in cui la guardia giurata sia imputata per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato sospende immediatamente la guardia giurata dalla sua attività. In caso di reato punibile con pena detentiva inferiore il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato può, valutate le circostanze e sentito il parere obbligatorio non vincolante della commissione di cui al comma 3 dell'articolo 3, sospendere o revocare il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.
        11. Nei casi in cui il comportamento della guardia giurata possa costituire minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, il questore ha facoltà di sospenderla immediatamente dal servizio e di ritirare le armi in suo possesso.
        12. L'autorità che dispone la revoca o la sospensione ai sensi dei commi 10 e 11 deve darne immediatamente comunicazione al prefetto che ha emanato il decreto di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, il quale provvede alla conferma o alla revoca delle sanzioni, sentito il parere obbligatorio non vincolante della commissione di cui al comma 3 dell'articolo 3.
        13. Chiunque eserciti senza la prescritta autorizzazione le attività disciplinate dalla presente legge è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire 50 a lire 100 milioni.

Art. 3.

(Istituti di vigilanza).

        1. L'istituto di vigilanza è l'impresa avente come oggetto sociale, prevalente od esclusivo, la tutela della sicurezza delle persone, la custodia, la vigilanza e il trasporto di beni mobili ed immobili. L'istituto di vigilanza destina a tali attività le guardie giurate da esso dipendenti.
        2. L'istituto di vigilanza per svolgere l'incarico di guardia giurata assume dipendenti iscritti nell'elenco speciale nazionale delle guardie giurate di cui all'articolo 4, comma 4. L'istituto di vigilanza comunica alle autorità della Polizia di Stato tutte le variazioni riguardanti il personale assunto in qualità di guardia giurata.
        3. L'esercizio dell'attività di istituto di vigilanza è subordinato alla licenza rilasciata dal prefetto della provincia in cui è ubicata la sede legale, previo parere di una commissione avente sede presso la prefettura e composta da:

            a) il prefetto;

            b) il questore;

            c) un delegato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia;

            d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali degli istituti di vigilanza;

            e) un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale della categoria delle guardie giurate, firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro.

        4. La domanda per il rilascio della licenza è presentata dal consiglio di amministrazione o dal rappresentante legale dell'istituto di vigilanza, che deve comunque essere sempre indicato e deve possedere i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 2. Sulla domanda devono essere indicate:

            a) le generalità del titolare o del legale rappresentante in caso di attività esercitata in forma societaria, e l'attestazione del possesso dei requisiti richiesti;

            b) in caso di attività esercitata in forma societaria, la composizione della società, con le generalità complete di tutti i soci, nel caso di società di capitali, e degli amministratori od institori, nel caso di società cooperative;

            c) la sede legale e le sedi operative;

            d) la descrizione delle strutture e dei mezzi tecnici disponibili.

        5. In caso di rifiuto del rilascio della licenza, il provvedimento deve essere motivato.
        6. La licenza è valida su tutto il territorio nazionale.
        7. In caso di mutamento per qualsiasi causa del titolare dell'istituto di vigilanza, e, se l'istituto è costituito in forma societaria, anche del legale rappresentante, il subentrante deve presentare al prefetto competente entro le successive quarantotto ore una documentazione che attesti che egli possiede i requisiti necessari perché l'istituto di vigilanza mantenga la licenza.
        8. L'istituto di vigilanza deve comunicare alle autorità della Polizia di Stato tutte le informazioni relative ai mezzi, alle armi utilizzabili ed alle modalità necessarie per lo svolgimento degli incarichi assunti, oltre ai dati relativi al committente ed alle guardie giurate dipendenti dell'istituto assegnate all'incarico.
        9. L'istituto di vigilanza ha il dovere di verificare che le guardie giurate alle sue dipendenze mantengano i requisiti previsti per lo svolgimento dell'incarico. A tale scopo l'istituto di vigilanza può provvedere ad organizzare, al suo interno, corsi di aggiornamento professionale e di addestramento. Alla scadenza dei cinque anni dall'ottenimento della qualifica, la guardia giurata deve comunque sottoporsi a prove attitudinali presso le strutture indicate dal prefetto della provincia, in seguito alle quali sono redatte le note di valutazione con relativo giudizio di idoneità.
        10. In seguito a comunicazione da parte dell'istituto di vigilanza della perdita dei requisiti della guardia giurata, il prefetto dispone la sospensione dal servizio. Se entro trenta giorni dalla sospensione la guardia giurata non dimostra di possedere i requisiti necessari, il prefetto dispone la revoca del servizio. La sospensione dal servizio determina la sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.
        11. La revoca del decreto di riconoscimento della qualifica di guardia giurata determina la risoluzione del rapporto di lavoro, con il diritto della guardia giurata al trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni di legge e contrattuali vigenti.
        12. Nel caso in cui l'istituto di vigilanza non ottemperi alle disposizioni di cui ai commi 2, 7, 8 e 9, la licenza può essere revocata dal prefetto su richiesta delle autorità della Polizia di Stato ed il rappresentante legale dell'istituto è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire 50 a lire 100 milioni.
        13. La revoca della licenza all'istituto di vigilanza comporta la cessazione, a tutti gli effetti di legge, del rapporto di lavoro delle guardie giurate dipendenti dall'istituto stesso.


Art. 4.

(Disposizioni finali).

        1. Presso ogni regione è istituita una banca dati delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza, direttamente collegata al Ministero dell'interno.
        2. Il prefetto ha il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle attività delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza, di segnalare le variazioni e di comunicare i fatti di particolare importanza alla banca dati regionale.
        3. Ai fini della presente legge, i provvedimenti adottati dal prefetto in via definitiva devono essere immediatamente notificati per le opportune modifiche sulla banca dati regionale di cui al comma 1, e presso le apposite strutture del Ministero dell'interno.
        4. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'elenco speciale nazionale delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza operanti su tutto il territorio nazionale.
        5. Una volta l'anno a livello regionale ed almeno una volta ogni due anni a livello nazionale è convocata, a cura, rispettivamente, della regione e del Ministero dell'interno, una conferenza cui possono partecipare i prefetti, i questori, le guardie giurate indipendenti ed i titolari di licenza di istituto di vigilanza, oltre alle rappresentanze sindacali di categoria, allo scopo di discutere i problemi di comune interesse, e in particolare quelli legati alla sicurezza delle guardie giurate e dell'ordine pubblico.
        6. Fermo restando che ai fini del trattamento pensionistico resta valido quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, eventuali agevolazioni connesse alla particolare attività svolta dalle guardie giurate sono disposte negli stessi termini in cui operano le agevolazioni concesse agli agenti della Polizia di Stato che svolgono analoghe mansioni.
        7. Fatte salve le contrattazioni di settore, alla guardia giurata che non ottiene il rinnovo della qualifica in seguito al venire meno dei requisiti di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 2, è concessa la priorità in caso di nuove assunzioni presso aziende del settore per mansioni che non prevedano il possesso della qualifica di guardia giurata. Tale priorità è accordata nel caso in cui più candidati si trovino a parità di condizioni nelle caratteristiche richieste per l'assunzione.


Art. 5.

(Disposizioni transitorie e abrogazioni).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta il relativo regolamento di attuazione che deve prevedere, tra l'altro, la occorrente disciplina transitoria.
        2. Sono abrogati:

            a) gli articoli 133, 138 e 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

            b) gli articoli 134, 136, 137, 139 e 140 del citato testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente a quanto concerne la prestazione di opere di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliari od immobiliari;

            c) il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1914, n. 563;

            d) il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508;

            e) il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526;

            f) gli articoli 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 e 256 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

            g) gli articoli 257, 258 e 260 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, limitatamente a quanto concerne gli istituti di vigilanza.



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