PROGETTO DI LEGGE - N. 5970
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. Chiunque, persona fisica o persona giuridica, può
avvalersi per la vigilanza e la sicurezza delle persone e per
il trasporto, la custodia e la vigilanza di beni mobili o
immobili appartenenti a soggetti pubblici e privati, di una o
più guardie particolari private, assunte con contratto diretto
o per il tramite di un istituto di vigilanza privata.
2. L'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza
delle persone e di trasporto, custodia e vigilanza di beni
mobili ed immobili di cui al comma 1 può essere svolto in
forma individuale o societaria.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono subordinate alle
prescrizioni delle autorità di pubblica sicurezza anche ai
fini di servizi di polizia complementari, ma non sostitutivi,
e sempre nei limiti del loro esercizio.
4. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono parte del
sistema nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblici.
Art. 2.
(Guardia particolare giurata).
1. La guardia particolare giurata, di seguito denominata
"guardia giurata", è la persona fisica incaricata della tutela
della sicurezza delle persone, del trasporto, della custodia e
della vigilanza di beni mobili ed immobili appartenenti a
soggetti pubblici e privati.
2. Previo accertamento del possesso dei requisiti previsti
per la partecipazione al concorso per agente della Polizia di
Stato, la qualifica di guardia giurata è riconosciuta con
decreto dal prefetto della provincia di residenza del
richiedente, ed è valida su tutto il territorio nazionale.
3. La guardia giurata è ammessa all'esercizio
dell'attività solo dopo avere ottenuto il riconoscimento di
cui al comma 2 ed avere prestato giuramento davanti al
prefetto o ad un funzionario delegato.
4. In caso di rapporto diretto con il committente, la
guardia giurata ha l'obbligo di comunicare alle autorità della
Polizia di Stato tutte le informazioni relative allo
svolgimento del suo incarico.
5. Nell'ambito del suo incarico, alla guardia giurata:
a) è consentito il trasporto delle armi
utilizzabili per lo svolgimento del suo incarico. Il tipo di
armamento utilizzabile per ciascun incarico è definito
all'atto della comunicazione alla Polizia di Stato di cui al
comma 4;
b) è consentito di indossare uniformi, distintivi
od altri fregi di riconoscimento, purché rispondenti ai
modelli approvati dal Ministero dell'interno;
c) è fatto obbligo di esibire il tesserino di
riconoscimento approvato con decreto del Ministro
dell'interno;
d) è riconosciuta la funzione di incaricato di
pubblico servizio;
e) è riconosciuta la funzione di pubblico
ufficiale in flagranza di reato.
6. La guardia giurata non può essere distratta dal proprio
servizio, fuori dei casi di cui all'articolo 652 del codice
penale.
7. La qualifica di guardia giurata è a tempo
indeterminato. La guardia giurata è tenuta a frequentare
appositi corsi formativi di qualificazione professionale e
addestrativi di tiro, di difesa personale e a sottoporsi a
test psico-attitudinali predisposti presso strutture
indicate dal prefetto della provincia. Ogni cinque anni gli
stessi centri presso i quali si svolgono i corsi provvedono a
riqualificare professionalmente le guardie giurate,
rilasciando attestazione di frequenza, verificando la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, ed emettendo
giudizio di idoneità, in assenza del quale la qualifica di
guardia giurata decade automaticamente.
8. La guardia giurata in forza presso istituti di
vigilanza privata da almeno un anno prima della data di
entrata in vigore della presente legge, acquisisce
automaticamente la qualifica di cui al comma 2, fermo restando
l'obbligo di prestare giuramento davanti al prefetto o ad un
funzionario delegato ai sensi del comma 3.
9. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 10, il
prefetto revoca, con provvedimento motivato e con effetto
immediato, il decreto di cui al comma 2, alla guardia giurata
che abbia cessato di possedere i requisiti ivi previsti.
10. Nel caso in cui la guardia giurata sia imputata per un
delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore
nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è
stato commesso il reato sospende immediatamente la guardia
giurata dalla sua attività. In caso di reato punibile con pena
detentiva inferiore il prefetto della provincia in cui è stato
commesso il reato può, valutate le circostanze e sentito il
parere obbligatorio non vincolante della commissione di cui al
comma 3 dell'articolo 3, sospendere o revocare il decreto di
cui al comma 2 del presente articolo.
11. Nei casi in cui il comportamento della guardia giurata
possa costituire minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza
dei cittadini, il questore ha facoltà di sospenderla
immediatamente dal servizio e di ritirare le armi in suo
possesso.
12. L'autorità che dispone la revoca o la sospensione ai
sensi dei commi 10 e 11 deve darne immediatamente
comunicazione al prefetto che ha emanato il decreto di
riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, il quale
provvede alla conferma o alla revoca delle sanzioni, sentito
il parere obbligatorio non vincolante della commissione di cui
al comma 3 dell'articolo 3.
13. Chiunque eserciti senza la prescritta autorizzazione
le attività disciplinate dalla presente legge è punito con
l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire 50 a lire
100 milioni.
Art. 3.
(Istituti di vigilanza).
1. L'istituto di vigilanza è l'impresa avente come oggetto
sociale, prevalente od esclusivo, la tutela della sicurezza
delle persone, la custodia, la vigilanza e il trasporto di
beni mobili ed immobili. L'istituto di vigilanza destina a
tali attività le guardie giurate da esso dipendenti.
2. L'istituto di vigilanza per svolgere l'incarico di
guardia giurata assume dipendenti iscritti nell'elenco
speciale nazionale delle guardie giurate di cui all'articolo
4, comma 4. L'istituto di vigilanza comunica alle autorità
della Polizia di Stato tutte le variazioni riguardanti il
personale assunto in qualità di guardia giurata.
3. L'esercizio dell'attività di istituto di vigilanza è
subordinato alla licenza rilasciata dal prefetto della
provincia in cui è ubicata la sede legale, previo parere di
una commissione avente sede presso la prefettura e composta
da:
a) il prefetto;
b) il questore;
c) un delegato della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia;
d) un rappresentante per ciascuna delle
associazioni nazionali degli istituti di vigilanza;
e) un rappresentante per ciascuna organizzazione
sindacale della categoria delle guardie giurate, firmataria
del contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. La domanda per il rilascio della licenza è presentata
dal consiglio di amministrazione o dal rappresentante legale
dell'istituto di vigilanza, che deve comunque essere sempre
indicato e deve possedere i requisiti di cui al comma 2
dell'articolo 2. Sulla domanda devono essere indicate:
a) le generalità del titolare o del legale
rappresentante in caso di attività esercitata in forma
societaria, e l'attestazione del possesso dei requisiti
richiesti;
b) in caso di attività esercitata in forma
societaria, la composizione della società, con le generalità
complete di tutti i soci, nel caso di società di capitali, e
degli amministratori od institori, nel caso di società
cooperative;
c) la sede legale e le sedi operative;
d) la descrizione delle strutture e dei mezzi
tecnici disponibili.
5. In caso di rifiuto del rilascio della licenza, il
provvedimento deve essere motivato.
6. La licenza è valida su tutto il territorio
nazionale.
7. In caso di mutamento per qualsiasi causa del titolare
dell'istituto di vigilanza, e, se l'istituto è costituito in
forma societaria, anche del legale rappresentante, il
subentrante deve presentare al prefetto competente entro le
successive quarantotto ore una documentazione che attesti che
egli possiede i requisiti necessari perché l'istituto di
vigilanza mantenga la licenza.
8. L'istituto di vigilanza deve comunicare alle autorità
della Polizia di Stato tutte le informazioni relative ai
mezzi, alle armi utilizzabili ed alle modalità necessarie per
lo svolgimento degli incarichi assunti, oltre ai dati relativi
al committente ed alle guardie giurate dipendenti
dell'istituto assegnate all'incarico.
9. L'istituto di vigilanza ha il dovere di verificare che
le guardie giurate alle sue dipendenze mantengano i requisiti
previsti per lo svolgimento dell'incarico. A tale scopo
l'istituto di vigilanza può provvedere ad organizzare, al suo
interno, corsi di aggiornamento professionale e di
addestramento. Alla scadenza dei cinque anni dall'ottenimento
della qualifica, la guardia giurata deve comunque sottoporsi a
prove attitudinali presso le strutture indicate dal prefetto
della provincia, in seguito alle quali sono redatte le note di
valutazione con relativo giudizio di idoneità.
10. In seguito a comunicazione da parte dell'istituto di
vigilanza della perdita dei requisiti della guardia giurata,
il prefetto dispone la sospensione dal servizio. Se entro
trenta giorni dalla sospensione la guardia giurata non
dimostra di possedere i requisiti necessari, il prefetto
dispone la revoca del servizio. La sospensione dal servizio
determina la sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli
effetti di legge.
11. La revoca del decreto di riconoscimento della
qualifica di guardia giurata determina la risoluzione del
rapporto di lavoro, con il diritto della guardia giurata al
trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni di
legge e contrattuali vigenti.
12. Nel caso in cui l'istituto di vigilanza non ottemperi
alle disposizioni di cui ai commi 2, 7, 8 e 9, la licenza può
essere revocata dal prefetto su richiesta delle autorità della
Polizia di Stato ed il rappresentante legale dell'istituto è
punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire
50 a lire 100 milioni.
13. La revoca della licenza all'istituto di vigilanza
comporta la cessazione, a tutti gli effetti di legge, del
rapporto di lavoro delle guardie giurate dipendenti
dall'istituto stesso.
Art. 4.
(Disposizioni finali).
1. Presso ogni regione è istituita una banca dati delle
guardie giurate e degli istituti di vigilanza, direttamente
collegata al Ministero dell'interno.
2. Il prefetto ha il compito di vigilare sul corretto
svolgimento delle attività delle guardie giurate e degli
istituti di vigilanza, di segnalare le variazioni e di
comunicare i fatti di particolare importanza alla banca dati
regionale.
3. Ai fini della presente legge, i provvedimenti adottati
dal prefetto in via definitiva devono essere immediatamente
notificati per le opportune modifiche sulla banca dati
regionale di cui al comma 1, e presso le apposite strutture
del Ministero dell'interno.
4. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'elenco
speciale nazionale delle guardie giurate e degli istituti di
vigilanza operanti su tutto il territorio nazionale.
5. Una volta l'anno a livello regionale ed almeno una
volta ogni due anni a livello nazionale è convocata, a cura,
rispettivamente, della regione e del Ministero dell'interno,
una conferenza cui possono partecipare i prefetti, i questori,
le guardie giurate indipendenti ed i titolari di licenza di
istituto di vigilanza, oltre alle rappresentanze sindacali di
categoria, allo scopo di discutere i problemi di comune
interesse, e in particolare quelli legati alla sicurezza delle
guardie giurate e dell'ordine pubblico.
6. Fermo restando che ai fini del trattamento
pensionistico resta valido quanto previsto nel contratto
collettivo nazionale di lavoro della categoria, eventuali
agevolazioni connesse alla particolare attività svolta dalle
guardie giurate sono disposte negli stessi termini in cui
operano le agevolazioni concesse agli agenti della Polizia di
Stato che svolgono analoghe mansioni.
7. Fatte salve le contrattazioni di settore, alla guardia
giurata che non ottiene il rinnovo della qualifica in seguito
al venire meno dei requisiti di cui ai commi 2 e 7
dell'articolo 2, è concessa la priorità in caso di nuove
assunzioni presso aziende del settore per mansioni che non
prevedano il possesso della qualifica di guardia giurata. Tale
priorità è accordata nel caso in cui più candidati si trovino
a parità di condizioni nelle caratteristiche richieste per
l'assunzione.
Art. 5.
(Disposizioni transitorie e abrogazioni).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo adotta il relativo regolamento
di attuazione che deve prevedere, tra l'altro, la occorrente
disciplina transitoria.
2. Sono abrogati:
a) gli articoli 133, 138 e 141 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
b) gli articoli 134, 136, 137, 139 e 140 del
citato testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, limitatamente a quanto concerne la prestazione
di opere di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliari od
immobiliari;
c) il regolamento approvato con regio decreto 4
giugno 1914, n. 563;
d) il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n.
1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508;
e) il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n.
2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526;
f) gli articoli 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
e 256 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
g) gli articoli 257, 258 e 260 del regolamento
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
limitatamente a quanto concerne gli istituti di vigilanza.