PROGETTO DI LEGGE - N. 5970




        Onorevoli Colleghi! - Il cittadino che non è in grado di provvedere con le sue forze a difendersi o tutelarsi dalla criminalità ha due vie d'uscita: ricorrere alle Forze di polizia dello Stato oppure rivolgersi al settore privato, rappresentato dalle guardie particolari giurate e dagli istituti di vigilanza.
        L'aumento della microcriminalità da una parte, e la sempre maggiore aggressività di organizzazioni criminali dall'altra, favoriti anche e soprattutto da un notevole incremento della popolazione straniera presente in Italia, fanno sì che sono sempre numerosi coloro che cercano una soluzione rivolgendosi a strutture private.
        Se da un lato siamo convinti che occorra favorire al massimo un sistema alternativo a quello pubblico, che per sua natura è e deve essere impegnato in compiti riguardanti principalmente interessi collettivi o interessi individuali di particolare gravità, d'altra parte siamo altrettanto convinti che quello delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza sia un settore che deve assolutamente essere incanalato attraverso precise disposizioni di legge, e non lasciato in un "limbo" in cui possono trovare spazio persone e società che invece di migliorare il mantenimento dell'ordine pubblico potrebbero pregiudicarlo. Questa situazione obbliga lo Stato a porre dei precisi limiti ad una situazione che potrebbe degenerare se non correttamente disciplinata.
        Riteniamo che sia opportuno da un lato favorire nel miglior modo possibile l'ingresso nel mercato del lavoro di nuove professionalità, dall'altro far sì che questo ingresso, per la particolare delicatezza del lavoro da svolgere, sia consentito solo a coloro o a quelle società che dimostrino di possedere inequivocabilmente i requisiti per poterlo svolgere in modo efficiente, e che detti requisiti vengano mantenuti nel tempo, fino al termine dell'attività.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge detta alcuni princìpi generali: la possibilità di avvalersi di guardie particolari giurate per compiti di tutela della sicurezza personale e per il trasporto, la custodia e la vigilanza di beni mobili o immobili; nonché l'inquadramento di tali attività nel sistema nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
        L'articolo 2 tratta di coloro che in prima persona svolgono l'attività in esame. L'equiparazione dei requisiti a quelli posseduti dagli agenti della Polizia di Stato è un passo obbligato, accettato da tutte le componenti coinvolte nella materia. Il comma 4 obbliga la guardia giurata a comunicare alle autorità della Polizia di Stato informazioni sull'incarico che è chiamata a svolgere. Non si tratta di burocratizzare l'attività della guardia giurata, bensì di poter meglio coordinare un eventuale intervento delle Forze di polizia a sostegno della guardia giurata stessa.
        Riveste particolare importanza il comma 7, nel quale si evidenzia il carattere di continuità del mantenimento dei requisiti iniziali richiesti per poter continuare l'attività. Non si deve dimenticare che quella in oggetto non è un'attività come tutte le altre. In questo caso chi opera è in possesso di armi che nel corso del suo incarico potrebbe essere costretto ad utilizzare. E' indispensabile, così come in tutte le professioni in cui è in gioco una vita umana, che chi è chiamato a svolgerle sia in grado di assicurare i limiti massimi di professionalità. Non è sufficiente pertanto limitarsi a frequentare i corsi di aggiornamento professionale. E' invece indispensabile il controllo sul mantenimento dei requisiti effettuato tramite un test periodico di idoneità.
        Il comma 11 prevede che il questore possa sospendere la guardia giurata dal suo servizio ritirando le armi in suo possesso. E' auspicabile che ciò non accada mai, in quanto significa che in quel momento la guardia giurata è un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, cioè l'esatto contrario di quello che dovrebbe essere il suo compito.
        L'articolo 3 chiama in causa il secondo attore principale della presente proposta di legge: l'istituto di vigilanza. Valgono in linea di massima gli stessi princìpi esposti per la guardia particolare giurata: data la delicatezza dell'attività svolta, le garanzie che essa venga svolta correttamente devono essere al massimo grado. Pertanto anche i vincoli iniziali per la costituzione della società devono essere molto stretti, e non permettere il sorgere di sedicenti istituti di vigilanza che tutti gli scopi si propongono, salvo quello di vigilare.
        Due sono gli obblighi principali dell'istituto di vigilanza nel corso della sua attività: assicurarsi costantemente della qualità professionale delle guardie giurate al suo servizio; comunicare alle autorità della Polizia di Stato tutte le informazioni inerenti agli incarichi assunti (per gli stessi motivi indicati per la guardia giurata).
        La licenza deve essere estesa a livello nazionale, per due motivi principali:

            1) risulta difficile, se non impossibile, effettuare un corretto controllo su eventuali sconfinamenti regionali o interregionali;

            2) alcune attività hanno un carattere nazionale, ed in questo caso il committente dovrebbe, se la licenza fosse regionale o interregionale, affidarsi a più istituti di vigilanza.

        Infine gli articoli 4 e 5 riportano disposizioni finali e transitorie, con un particolare cenno:

            a) sull'istituzione presso il Ministero dell'interno di un elenco speciale nazionale delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza e, direttamente connessa al Ministero stesso, di una banca dati presso ogni regione in modo che non solo a livello nazionale, ma anche a livello regionale sia possibile avere una corretta e aggiornata mappa della situazione;

            b) sull'istituzione di una conferenza biennale a livello nazionale e annuale a livello regionale tra tutti i soggetti chiamati in causa per discutere i problemi di comune interesse.




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