PROGETTO DI LEGGE - N. 6642
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 35 della
Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria,
disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali.
2. L'attività professionale è distinta dall'attività
d'impresa. Essa si svolge nel rispetto delle norme
deontologiche, a tutela del soggetto nell'interesse del quale
la prestazione è resa e secondo i princìpi della personalità,
dell'indipendenza e della responsabilità diretta ed
individuale del professionista.
3. Le norme della presente legge costituiscono princìpi
generali degli ordinamenti professionali e possono essere
modificate o derogate solo espressamente.
Art. 2.
(Ordini professionali).
1. Gli Ordini professionali sono enti pubblici non
economici istituiti per garantire il rispetto dei princìpi
previsti dall'articolo 1. Ad essi non si applicano la legge 21
marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, l'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
2. Gli Ordini professionali hanno autonomia patrimoniale e
finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante
uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel
rispetto della presente legge, le seguenti materie:
a) tenuta e aggiornamento periodico degli albi
professionali;
b) verifica della sussistenza dei requisiti per
l'iscrizione agli albi professionali;
c) codice di deontologia professionale e
procedimento disciplinare;
d) certificazione attestante la qualificazione
professionale ed il controllo sulla permanenza dei requisiti
di iscrizione agli albi professionali;
e) disciplina della pubblicità professionale;
f) misura degli oneri associativi destinati alle
spese di organizzazione e funzionamento degli organi
rappresentativi.
Art. 3.
(Attività riservate).
1. Fatti salvi gli Ordini professionali istituiti alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'introduzione
di nuovi Ordini è subordinata alla necessità di tutelare
interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di
attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal
rischio di danni sociali conseguenti a prestazioni non
adeguate.
2. La legge disciplina per ciascuna professione le
attività riservate in esclusiva agli iscritti agli albi
professionali ed i casi di incompatibilità all'esercizio della
professione.
Art. 4.
(Libere associazioni).
1. I professionisti che esercitano attività non riservate
in esclusiva dalla legge possono costituire associazioni
professionali.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
sono stabilite le modalità di iscrizione delle associazioni
professionali all'apposito registro istituito a cura del
competente Ministero, nonché i requisiti sufficienti a
garantire il possesso iniziale e la verifica successiva delle
capacità professionali degli iscritti, anche tramite la
formazione e l'aggiornamento professionali.
Art. 5.
(Accesso alla professione).
1. Fermo restando il possesso del titolo di studio
previsto, per l'abilitazione all'esercizio di una professione
che comporta lo svolgimento di attività riservate in esclusiva
è prescritto un esame di Stato al quale si accede dopo un
corso di formazione istituito e disciplinato dagli Ordini
professionali d'intesa con le università.
2. In casi eccezionali, la legge può prevedere una
preventiva determinazione del numero di coloro che possono
conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari
attività professionali che comportano lo svolgimento di
pubbliche funzioni. In tali casi l'accesso professionale si
consegue mediante il ricorso a procedure di evidenza
pubblica.
3. La disciplina del tirocinio, ove previsto, si conforma
a criteri che garantiscono l'effettività dell'attività
formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di
assicurare il miglior esercizio della professione. La durata
del tirocinio non può essere superiore a tre anni. Secondo
quanto previsto da ciascun ordinamento, il tirocinio può
essere svolto in concomitanza al corso di studio necessario
per il conseguimento dell'abilitazione professionale.
4. Salvo sia disposto diversamente, l'esame di
abilitazione si svolge su base regionale. Gli iscritti agli
Ordini professionali non possono esercitare la funzione di
componente delle commissioni esaminatrici nell'ambito della
circoscrizione in cui risiedono.
5. Gli Ordini professionali curano l'aggiornamento
periodico degli iscritti organizzando appositi corsi, anche di
intesa con università, istituzioni scientifiche e
culturali.
6. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di
aggiornamento i consigli degli Ordini professionali possono
promuovere la costituzione di fondazioni anche con la
partecipazione di soggetti pubblici e privati. In ogni caso,
l'organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di
attività commerciale.
Art. 6.
(Tariffe).
1. Le tariffe relative alle prestazioni svolte sono
stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su
proposta di commissioni appositamente istituite con la
partecipazione dei rappresentanti degli Ordini
professionali.
2. Le tariffe di cui al comma 1 non hanno efficacia
vincolante, ma possono essere utilizzate qualora manchi la
determinazione consensuale del compenso.
3. Per specifiche esigenze di interesse pubblico, al solo
fine di tutelare l'utente in ordine alla qualità della
prestazione, sono fissate tariffe minime inderogabili.
4. Il professionista è tenuto a rendere nota la
complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili sugli
oneri ipotizzabili al momento del conferimento.
Art. 7.
(Informazione all'utenza).
1. Il professionista può pubblicizzare il proprio nome,
titolo e albo professionale di appartenenza nonché la ragione
sociale della società tra professionisti di cui fa parte. E'
proibita ogni forma pubblicitaria comparativa o non adeguata
al decoro e al prestigio professionali.
2. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, possono
prevedere i limiti necessari per assicurare la correttezza
dell'informazione pubblicitaria.
Art. 8.
(Assicurazione obbligatoria).
1. Il professionista è tenuto a stipulare idonea
assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio
dell'attività professionale.
Art. 9.
(Agevolazioni e incentivi).
1. I provvedimenti che introducono agevolazioni o
incentivi diretti a favorire lo sviluppo dell'occupazione e
gli investimenti non possono escludere tra le categorie dei
beneficiari coloro che esercitano l'attività professionale.
Capo II
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
Art. 10.
(Società tra professionisti).
1. Al fine di svolgere in comune l'attività professionale
alla quale sono abilitati, i professionisti possono costituire
tra loro società disciplinate dal presente capo.
2. Nel rispetto dei princìpi della presente legge possono
essere costituite, tra professionisti iscritti ad Ordini
professionali diversi, società con lo scopo di organizzare in
comune l'esercizio delle rispettive prestazioni
professionali.
3. L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente
per l'esercizio delle professioni intellettuali e delle
singole professioni.
4. Salvo quanto diversamente previsto da specifiche
disposizioni legislative per particolari attività, le
professioni per cui è richiesta l'iscrizione agli albi
professionali non possono essere svolte in forma associativa
diversa dalla associazione o dalla società tra
professionisti.
Art. 11.
(Limitazioni all'esercizio dell'attività
professionale in forma societaria).
1. L'esercizio in forma individuale dell'attività
professionale è incompatibile con la partecipazione ad una
società tra professionisti. L'esercizio in forma societaria
non è consentito in più di una società.
2. Le incompatibilità di cui al comma 1 si applicano
rispettivamente fino alla comunicazione della dichiarazione di
recesso dalla società, ovvero fino all'iscrizione della stessa
ai sensi delle disposizioni della presente legge.
3. Non può mantenere la qualità di socio colui che è
cancellato o radiato dall'albo professionale. La sospensione
di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla
società.
Art. 12.
(Costituzione della società).
1. Le società tra professionisti si costituiscono per atto
pubblico e possono esercitare l'attività dopo l'iscrizione in
apposito registro allegato all'albo o agli albi professionali.
L'iscrizione è effettuata entro trenta giorni dalla
domanda.
2. La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più
soci e l'indicazione di società tra professionisti (STP); deve
essere inoltre indicata l'attività professionale svolta. Il
nome del socio defunto può essere mantenuto per non oltre
dieci anni dal decesso.
3. Dell'avvenuta iscrizione all'albo professionale è data
comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura territorialmente competente, che provvede agli
adempimenti necessari per l'iscrizione in una sezione speciale
del registro delle società secondo le modalità e con
l'osservanza delle disposizioni previste in apposito
regolamento emanato dal Governo ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Con decreto del Ministro della
giustizia sono stabiliti i diritti dovuti alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 13.
(Disciplina della società).
1. Salve le diverse disposizioni della presente legge,
alla società professionale si applica la disciplina vigente
per le società a responsabilità limitata.
2. L'amministrazione della società è affidata
esclusivamente ai soci.
3. La società tra professionisti non è soggetta alla
disciplina fallimentare.
Art. 14.
(Incarico professionale).
1. L'incarico affidato alla società si intende conferito
anche al professionista o ai professionisti che risultano aver
concorso al suo espletamento sulla base della comunicazione
data per iscritto al cliente prima dell'inizio
dell'esecuzione. In difetto della comunicazione, l'incarico si
presume conferito a tutti i soci.
2. Tutti gli obblighi derivanti in capo al professionista
individuale in conseguenza del rapporto professionale sono
estesi alla società.
Art. 15.
(Responsabilità del professionista
e della società).
1. Il professionista incaricato è responsabile
dell'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2236 del codice
civile.
2. La società risponde, con il suo intero patrimonio, in
solido con il socio incaricato della prestazione per gli
eventuali danni derivanti dalle singole attività
professionali. A tale fine la società è tenuta a stipulare
idonea assicurazione per la copertura dei rischi.
3. La società risponde disciplinarmente della violazione
delle norme deontologiche previste per l'espletamento
dell'attività professionale esercitata.
Art. 16.
(Partecipazioni agli utili).
1. Lo statuto delle società disciplinate dal presente capo
stabilisce la partecipazione agli utili dei soci che, in
difetto, si presume in parti uguali.
2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli
utili.
3. Lo statuto disciplina, altresì, la corresponsione di
acconti sugli utili derivanti dall'attività svolta e il limite
massimo stabilito per gli accantonamenti degli stessi.
Art. 17.
(Subentro di nuovi soci).
1. Le quote rappresentative del capitale conferito nelle
società di cui al presente capo possono appartenere soltanto
ai professionisti iscritti agli albi e possono essere cedute
per atto tra vivi fatta salva la clausola di gradimento
eventualmente prevista dallo statuto.
2. In caso di morte di uno dei soci gli altri devono
liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano
sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi
qualora ne abbiano i requisiti professionali e questi vi
acconsentano.
Art. 18.
(Disposizioni previdenziali e fiscali).
1. L'attività professionale svolta in forma societaria dà
luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme
previdenziali vigenti per l'attività individuale; i contributi
di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che
si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.
2. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato
ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è
imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla
partecipazione agli utili.
3. I compensi percepiti per l'attività prestata negli
organi di amministrazione della società si considerano
derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Ad essi non si
applica il contributo integrativo.
Art. 19.
(Limite agli investimenti).
1. Alla società tra professionisti sono consentiti
esclusivamente gli investimenti in beni utilizzati per
l'esercizio dell'attività professionale. La società tra
professionisti non può detenere partecipazioni in altre
società né utilizzare le proprie disponibilità economiche per
operazioni finanziarie di durata superiore a dodici mesi.
2. La società può essere proprietaria degli immobili e dei
beni registrati direttamente utilizzati per l'esercizio della
sua attività.
Capo III
STRUTTURA DEGLI ORDINI
Art. 20.
(Organi degli Ordini professionali).
1. Gli Ordini professionali sono organizzati
territorialmente ai sensi delle disposizioni stabilite dai
rispettivi statuti.
2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a
livello nazionale sono:
a) il consiglio nazionale;
b) il presidente;
c) il comitato esecutivo.
3. Il consiglio nazionale resta in carica per tre anni, è
eletto da tutti gli iscritti al relativo albo professionale su
base regionale ed è composto da un componente per ciascuna
regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e di
Bolzano. I componenti del consiglio nazionale esercitano le
proprie funzioni e il diritto di voto in proporzione al numero
degli iscritti residenti nelle regioni e nelle province
autonome di provenienza. Salvo diversa successiva
determinazione degli Ordini, tale proporzione è data da
un'unità ogni mille iscritti o frazione di mille.
4. Il presidente è eletto dal consiglio nazionale, tra i
componenti dello stesso, con la maggioranza assoluta dei
voti.
5. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da
quattro membri, ed è eletto dal consiglio nazionale a
maggioranza assoluta dei voti. Il regolamento di cui
all'articolo 2, comma 2, stabilisce la ripartizione delle
funzioni tra gli organi di cui al comma 2 del presente
articolo.
6. Nelle sedi di decentramento territoriale sono istituiti
i seguenti organi:
a) il consiglio;
b) il presidente;
c) il comitato esecutivo.
7. Gli organi di cui al comma 6 sono eletti per tre anni,
secondo le modalità previste dai commi 4 e 5; è comunque
escluso il voto plurimo.
8. Presso ciascun Ordine professionale, sia a livello
nazionale che territoriale, è istituito, per il controllo dei
bilanci e della gestione, un collegio dei revisori dei conti
composto da almeno un iscritto all'albo professionale
nazionale dei revisori contabili.
9. I componenti degli organi degli Ordini professionali
non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
Art. 21.
(Funzioni degli organi statutari).
1. Al consiglio nazionale sono affidate le seguenti
funzioni:
a) la rappresentanza istituzionale degli
iscritti;
b) l'adozione di uno statuto per la definizione
della propria organizzazione;
c) l'approvazione di regolamenti nelle materie di
cui all'articolo 2, comma 2;
d) l'adozione del codice di deontologia
professionale;
e) la formulazione dei criteri per la
determinazione dei compensi ai professionisti;
f) la determinazione degli oneri a carico degli
iscritti;
g) le nomine e le designazioni in ambito
nazionale;
h) l'emanazione di direttive generali e la
definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi relativi
all'attività di amministrazione e di gestione;
i) la ripartizione tra gli uffici delle risorse da
destinare ai vari servizi e l'approvazione delle piante
organiche del personale dipendente;
l) l'esercizio dell'attività di controllo sui
consigli locali e sui loro organi, anche con poteri
sostitutivi in caso di inerzia;
m) i rapporti con il Ministro vigilante e con gli
organi dell'Unione europea, nonché tutte le altre funzioni
previste dalla legge.
2. Gli organi preposti agli uffici di decentramento
territoriale esercitano le seguenti funzioni:
a) la tenuta degli albi professionali, il loro
aggiornamento, la verifica periodica della sussistenza dei
requisiti per l'iscrizione;
b) la formulazione di proposte o pareri nei
confronti degli organi di livello nazionale;
c) l'attuazione dei piani, dei programmi e delle
direttive generali, il controllo dell'attività dei dirigenti e
dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con
poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) l'esercizio dei poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate;
e) l'organizzazione degli uffici e la gestione del
personale dipendente;
f) le attività di promozione e di resistenza alle
liti con il potere di conciliare e transigere;
g) la determinazione dei compensi ai
professionisti, ai sensi di quanto previsto dai regolamenti di
cui all'articolo 2, comma 2;
h) le altre funzioni previste dalla legge.
3. Agli organi di decentramento locale, ai quali è
attribuita una speciale autonomia, sono attribuite le funzioni
di cui al comma 1, ad eccezione di quelle indicate alle
lettere b), c), f), g), l) e m) del medesimo
comma.
Capo IV
CONTROLLO DEONTOLOGICO
ED AMMINISTRATIVO
Art. 22.
(Funzione disciplinare e consigli
di disciplina).
1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono
l'istituzione di organi territoriali, diversi da quelli aventi
funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate
l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari.
2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, le
quali devono assicurare il diritto dell'incolpato a conoscere
le violazioni che gli vengono contestate, prendere cognizione
ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo,
nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del
proprio Ordine professionale, presentare memorie a discolpa,
essere personalmente sentito durante l'udienza del consiglio
di disciplina.
3. Non sono ammesse sanzioni diverse dalle seguenti:
a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo
scritto comunicato all'interessato;
b) la censura, che consiste in una nota di biasimo
resa pubblica;
c) la sospensione, che consiste nell'inibizione
dall'esercizio della professione per un periodo massimo di
diciotto mesi;
d) la radiazione, che consiste nella cancellazione
dall'albo professionale.
4. I ricorsi avverso le decisioni del consiglio di
disciplina rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
5. Il presente articolo non si applica all'Ordine degli
avvocati che in relazione alle problematiche connesse
all'esercizio del diritto di difesa dei cittadini, fa
esclusivo riferimento alla propria legge regolatrice.
Art. 23.
(Controllo sugli atti degli Ordini
professionali).
1. La vigilanza sull'attività e la gestione degli Ordini
professionali è affidata al Ministro della giustizia.
2. Al fine di cui al comma 1 le deliberazioni concernenti
l'approvazione dello statuto, dei regolamenti, del bilancio
preventivo e del conto consuntivo nonché quelle aventi
contenuto regolamentare sono inviate entro quindici giorni
dall'approvazione stessa al Ministro della giustizia, che
formula eventuali osservazioni o la richiesta di riesame entro
trenta giorni dal ricevimento.
3. Il provvedimento che richiede il riesame delle
deliberazioni di cui al comma 2 è adottato dal Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro che ha la competenza in
ordine alla materia nell'ambito della quale si esplica
l'attività di ciascuna professione.
4. Qualora la richiesta di riesame non sia accolta entro i
successivi trenta giorni, il Ministro della giustizia
trasmette tutta la documentazione alla Corte dei conti per
l'esercizio del controllo e per l'eventuale avvio dell'azione
di responsabilità.
Art. 24.
(Scioglimento dei consigli nazionali).
1. I consigli nazionali degli Ordini professionali possono
essere sciolti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della giustizia, nei seguenti casi:
a) quando compiono atti di grave e persistente
violazione della legge;
b) quando non può essere assicurato il normale
funzionamento degli stessi consigli per mancanza di oltre la
metà dei componenti;
c) quando non è approvato nei termini previsti il
bilancio preventivo o il conto consuntivo.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un
commissario che esercita le attribuzioni sostitutive
conferitegli dal decreto medesimo.
Art. 25.
(Scioglimento dei consigli territoriali).
1. I consigli territoriali degli Ordini professionali
possono essere sciolti con decreto del Ministro della
giustizia, previo parere del consiglio nazionale
dell'Ordine:
a) quando compiono atti di grave e persistente
violazione della legge;
b) quando non può essere assicurato il normale
funzionamento dei consigli stessi per mancanza di oltre la
metà dei componenti;
c) quando non è approvato nei termini previsti il
bilancio preventivo o il conto consuntivo.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un
commissario che esercita le attribuzioni sostitutive
conferitegli dal decreto medesimo.
Capo V
NORME TRANSITORIE
Art. 26.
(Elezioni dei nuovi organi statutari).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, lo statuto degli Ordini professionali previsto
dall'articolo 2, comma 2, è sottoposto, per l'approvazione,
agli iscritti mediante un'assemblea congressuale composta dai
delegati di ciascun Ordine professionale territoriale nel
rispetto del rapporto proporzionale con il numero degli
iscritti.
2. Il testo dello statuto approvato dall'assemblea è
trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con
proprio decreto, previa verifica della conformità alle norme
stabilite dalla presente legge.
3. I consigli nazionali degli Ordini professionali in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
degli statuti di cui al comma 1, ad indire le elezioni dei
nuovi consigli nazionali, degli organi di disciplina e dei
collegi dei revisori dei conti.
Art. 27.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutti gli Ordini professionali istituiti alla data della sua
entrata in vigore, con l'esclusione di quanto previsto
dall'articolo 22, comma 5.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo, con uno o più regolamenti da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentiti i
consigli nazionali degli Ordini professionali interessati,
stabilisce le disposizioni di attuazione della presente
legge.
Art. 28.
(Collegi professionali).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
alle attività organizzate in collegio professionale.