PROGETTO DI LEGGE - N. 6642




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI GENERALI


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 35 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria, disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali.
        2. L'attività professionale è distinta dall'attività d'impresa. Essa si svolge nel rispetto delle norme deontologiche, a tutela del soggetto nell'interesse del quale la prestazione è resa e secondo i princìpi della personalità, dell'indipendenza e della responsabilità diretta ed individuale del professionista.
        3. Le norme della presente legge costituiscono princìpi generali degli ordinamenti professionali e possono essere modificate o derogate solo espressamente.


Art. 2.

(Ordini professionali).

        1. Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 1. Ad essi non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
        2. Gli Ordini professionali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge, le seguenti materie:

                a) tenuta e aggiornamento periodico degli albi professionali;

                b) verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi professionali;

                c) codice di deontologia professionale e procedimento disciplinare;

                d) certificazione attestante la qualificazione professionale ed il controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione agli albi professionali;

                e) disciplina della pubblicità professionale;

                f) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione e funzionamento degli organi rappresentativi.


Art. 3.

(Attività riservate).

        1. Fatti salvi gli Ordini professionali istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'introduzione di nuovi Ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali conseguenti a prestazioni non adeguate.
        2. La legge disciplina per ciascuna professione le attività riservate in esclusiva agli iscritti agli albi professionali ed i casi di incompatibilità all'esercizio della professione.


Art. 4.

(Libere associazioni).

        1. I professionisti che esercitano attività non riservate in esclusiva dalla legge possono costituire associazioni professionali.
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono stabilite le modalità di iscrizione delle associazioni professionali all'apposito registro istituito a cura del competente Ministero, nonché i requisiti sufficienti a garantire il possesso iniziale e la verifica successiva delle capacità professionali degli iscritti, anche tramite la formazione e l'aggiornamento professionali.


Art. 5.

(Accesso alla professione).

        1. Fermo restando il possesso del titolo di studio previsto, per l'abilitazione all'esercizio di una professione che comporta lo svolgimento di attività riservate in esclusiva è prescritto un esame di Stato al quale si accede dopo un corso di formazione istituito e disciplinato dagli Ordini professionali d'intesa con le università.
        2. In casi eccezionali, la legge può prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni. In tali casi l'accesso professionale si consegue mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.
        3. La disciplina del tirocinio, ove previsto, si conforma a criteri che garantiscono l'effettività dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. La durata del tirocinio non può essere superiore a tre anni. Secondo quanto previsto da ciascun ordinamento, il tirocinio può essere svolto in concomitanza al corso di studio necessario per il conseguimento dell'abilitazione professionale.
        4. Salvo sia disposto diversamente, l'esame di abilitazione si svolge su base regionale. Gli iscritti agli Ordini professionali non possono esercitare la funzione di componente delle commissioni esaminatrici nell'ambito della circoscrizione in cui risiedono.
        5. Gli Ordini professionali curano l'aggiornamento periodico degli iscritti organizzando appositi corsi, anche di intesa con università, istituzioni scientifiche e culturali.
        6. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento i consigli degli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di fondazioni anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati. In ogni caso, l'organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale.


Art. 6.

(Tariffe).

        1. Le tariffe relative alle prestazioni svolte sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta di commissioni appositamente istituite con la partecipazione dei rappresentanti degli Ordini professionali.
        2. Le tariffe di cui al comma 1 non hanno efficacia vincolante, ma possono essere utilizzate qualora manchi la determinazione consensuale del compenso.
        3. Per specifiche esigenze di interesse pubblico, al solo fine di tutelare l'utente in ordine alla qualità della prestazione, sono fissate tariffe minime inderogabili.
        4. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili al momento del conferimento.


Art. 7.

(Informazione all'utenza).

        1. Il professionista può pubblicizzare il proprio nome, titolo e albo professionale di appartenenza nonché la ragione sociale della società tra professionisti di cui fa parte. E' proibita ogni forma pubblicitaria comparativa o non adeguata al decoro e al prestigio professionali.
        2. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere i limiti necessari per assicurare la correttezza dell'informazione pubblicitaria.

Art. 8.

(Assicurazione obbligatoria).

        1. Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.


Art. 9.

(Agevolazioni e incentivi).

        1. I provvedimenti che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti non possono escludere tra le categorie dei beneficiari coloro che esercitano l'attività professionale.


Capo II

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI


Art. 10.

(Società tra professionisti).

        1. Al fine di svolgere in comune l'attività professionale alla quale sono abilitati, i professionisti possono costituire tra loro società disciplinate dal presente capo.
        2. Nel rispetto dei princìpi della presente legge possono essere costituite, tra professionisti iscritti ad Ordini professionali diversi, società con lo scopo di organizzare in comune l'esercizio delle rispettive prestazioni professionali.
        3. L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali e delle singole professioni.
        4. Salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative per particolari attività, le professioni per cui è richiesta l'iscrizione agli albi professionali non possono essere svolte in forma associativa diversa dalla associazione o dalla società tra professionisti.

Art. 11.

(Limitazioni all'esercizio dell'attività
professionale in forma societaria).

        1. L'esercizio in forma individuale dell'attività professionale è incompatibile con la partecipazione ad una società tra professionisti. L'esercizio in forma societaria non è consentito in più di una società.
        2. Le incompatibilità di cui al comma 1 si applicano rispettivamente fino alla comunicazione della dichiarazione di recesso dalla società, ovvero fino all'iscrizione della stessa ai sensi delle disposizioni della presente legge.
        3. Non può mantenere la qualità di socio colui che è cancellato o radiato dall'albo professionale. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.


Art. 12.

(Costituzione della società).

        1. Le società tra professionisti si costituiscono per atto pubblico e possono esercitare l'attività dopo l'iscrizione in apposito registro allegato all'albo o agli albi professionali. L'iscrizione è effettuata entro trenta giorni dalla domanda.
        2. La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci e l'indicazione di società tra professionisti (STP); deve essere inoltre indicata l'attività professionale svolta. Il nome del socio defunto può essere mantenuto per non oltre dieci anni dal decesso.
        3. Dell'avvenuta iscrizione all'albo professionale è data comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, che provvede agli adempimenti necessari per l'iscrizione in una sezione speciale del registro delle società secondo le modalità e con l'osservanza delle disposizioni previste in apposito regolamento emanato dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i diritti dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


Art. 13.

(Disciplina della società).

        1. Salve le diverse disposizioni della presente legge, alla società professionale si applica la disciplina vigente per le società a responsabilità limitata.
        2. L'amministrazione della società è affidata esclusivamente ai soci.
        3. La società tra professionisti non è soggetta alla disciplina fallimentare.


Art. 14.

(Incarico professionale).

        1. L'incarico affidato alla società si intende conferito anche al professionista o ai professionisti che risultano aver concorso al suo espletamento sulla base della comunicazione data per iscritto al cliente prima dell'inizio dell'esecuzione. In difetto della comunicazione, l'incarico si presume conferito a tutti i soci.
        2. Tutti gli obblighi derivanti in capo al professionista individuale in conseguenza del rapporto professionale sono estesi alla società.


Art. 15.

(Responsabilità del professionista
e della società).

        1. Il professionista incaricato è responsabile dell'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile.
        2. La società risponde, con il suo intero patrimonio, in solido con il socio incaricato della prestazione per gli eventuali danni derivanti dalle singole attività professionali. A tale fine la società è tenuta a stipulare idonea assicurazione per la copertura dei rischi.
        3. La società risponde disciplinarmente della violazione delle norme deontologiche previste per l'espletamento dell'attività professionale esercitata.


Art. 16.

(Partecipazioni agli utili).

        1. Lo statuto delle società disciplinate dal presente capo stabilisce la partecipazione agli utili dei soci che, in difetto, si presume in parti uguali.
        2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.
        3. Lo statuto disciplina, altresì, la corresponsione di acconti sugli utili derivanti dall'attività svolta e il limite massimo stabilito per gli accantonamenti degli stessi.


Art. 17.

(Subentro di nuovi soci).

        1. Le quote rappresentative del capitale conferito nelle società di cui al presente capo possono appartenere soltanto ai professionisti iscritti agli albi e possono essere cedute per atto tra vivi fatta salva la clausola di gradimento eventualmente prevista dallo statuto.
        2. In caso di morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi qualora ne abbiano i requisiti professionali e questi vi acconsentano.


Art. 18.

(Disposizioni previdenziali e fiscali).

        1. L'attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l'attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.
        2. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla partecipazione agli utili.
        3. I compensi percepiti per l'attività prestata negli organi di amministrazione della società si considerano derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Ad essi non si applica il contributo integrativo.


Art. 19.

(Limite agli investimenti).

        1. Alla società tra professionisti sono consentiti esclusivamente gli investimenti in beni utilizzati per l'esercizio dell'attività professionale. La società tra professionisti non può detenere partecipazioni in altre società né utilizzare le proprie disponibilità economiche per operazioni finanziarie di durata superiore a dodici mesi.
        2. La società può essere proprietaria degli immobili e dei beni registrati direttamente utilizzati per l'esercizio della sua attività.


Capo III

STRUTTURA DEGLI ORDINI


Art. 20.

(Organi degli Ordini professionali).

        1. Gli Ordini professionali sono organizzati territorialmente ai sensi delle disposizioni stabilite dai rispettivi statuti.
        2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale sono:

                a) il consiglio nazionale;

                b) il presidente;

                c) il comitato esecutivo.
        3. Il consiglio nazionale resta in carica per tre anni, è eletto da tutti gli iscritti al relativo albo professionale su base regionale ed è composto da un componente per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del consiglio nazionale esercitano le proprie funzioni e il diritto di voto in proporzione al numero degli iscritti residenti nelle regioni e nelle province autonome di provenienza. Salvo diversa successiva determinazione degli Ordini, tale proporzione è data da un'unità ogni mille iscritti o frazione di mille.
        4. Il presidente è eletto dal consiglio nazionale, tra i componenti dello stesso, con la maggioranza assoluta dei voti.
        5. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da quattro membri, ed è eletto dal consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei voti. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, stabilisce la ripartizione delle funzioni tra gli organi di cui al comma 2 del presente articolo.
        6. Nelle sedi di decentramento territoriale sono istituiti i seguenti organi:

                a) il consiglio;

                b) il presidente;

                c) il comitato esecutivo.

        7. Gli organi di cui al comma 6 sono eletti per tre anni, secondo le modalità previste dai commi 4 e 5; è comunque escluso il voto plurimo.
        8. Presso ciascun Ordine professionale, sia a livello nazionale che territoriale, è istituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un collegio dei revisori dei conti composto da almeno un iscritto all'albo professionale nazionale dei revisori contabili.
        9. I componenti degli organi degli Ordini professionali non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.


Art. 21.

(Funzioni degli organi statutari).

        1. Al consiglio nazionale sono affidate le seguenti funzioni:

                a) la rappresentanza istituzionale degli iscritti;
                b) l'adozione di uno statuto per la definizione della propria organizzazione;

                c) l'approvazione di regolamenti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2;

                d) l'adozione del codice di deontologia professionale;

                e) la formulazione dei criteri per la determinazione dei compensi ai professionisti;

                f) la determinazione degli oneri a carico degli iscritti;

                g) le nomine e le designazioni in ambito nazionale;

                h) l'emanazione di direttive generali e la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi relativi all'attività di amministrazione e di gestione;

                i) la ripartizione tra gli uffici delle risorse da destinare ai vari servizi e l'approvazione delle piante organiche del personale dipendente;

                l) l'esercizio dell'attività di controllo sui consigli locali e sui loro organi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

                m) i rapporti con il Ministro vigilante e con gli organi dell'Unione europea, nonché tutte le altre funzioni previste dalla legge.

        2. Gli organi preposti agli uffici di decentramento territoriale esercitano le seguenti funzioni:

                a) la tenuta degli albi professionali, il loro aggiornamento, la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

                b) la formulazione di proposte o pareri nei confronti degli organi di livello nazionale;

                c) l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali, il controllo dell'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

                d) l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

                e) l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;

                f) le attività di promozione e di resistenza alle liti con il potere di conciliare e transigere;

                g) la determinazione dei compensi ai professionisti, ai sensi di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2;

                h) le altre funzioni previste dalla legge.

        3. Agli organi di decentramento locale, ai quali è attribuita una speciale autonomia, sono attribuite le funzioni di cui al comma 1, ad eccezione di quelle indicate alle lettere b), c), f), g), l) e m) del medesimo comma.


Capo IV

CONTROLLO DEONTOLOGICO
ED AMMINISTRATIVO


Art. 22.

(Funzione disciplinare e consigli
di disciplina).

        1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono l'istituzione di organi territoriali, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari.
        2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, le quali devono assicurare il diritto dell'incolpato a conoscere le violazioni che gli vengono contestate, prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo, nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio Ordine professionale, presentare memorie a discolpa, essere personalmente sentito durante l'udienza del consiglio di disciplina.
        3. Non sono ammesse sanzioni diverse dalle seguenti:

                a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;

                b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;

                c) la sospensione, che consiste nell'inibizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di diciotto mesi;

                d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo professionale.

        4. I ricorsi avverso le decisioni del consiglio di disciplina rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
        5. Il presente articolo non si applica all'Ordine degli avvocati che in relazione alle problematiche connesse all'esercizio del diritto di difesa dei cittadini, fa esclusivo riferimento alla propria legge regolatrice.


Art. 23.

(Controllo sugli atti degli Ordini
professionali).

        1. La vigilanza sull'attività e la gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della giustizia.
        2. Al fine di cui al comma 1 le deliberazioni concernenti l'approvazione dello statuto, dei regolamenti, del bilancio preventivo e del conto consuntivo nonché quelle aventi contenuto regolamentare sono inviate entro quindici giorni dall'approvazione stessa al Ministro della giustizia, che formula eventuali osservazioni o la richiesta di riesame entro trenta giorni dal ricevimento.
        3. Il provvedimento che richiede il riesame delle deliberazioni di cui al comma 2 è adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro che ha la competenza in ordine alla materia nell'ambito della quale si esplica l'attività di ciascuna professione.
        4. Qualora la richiesta di riesame non sia accolta entro i successivi trenta giorni, il Ministro della giustizia trasmette tutta la documentazione alla Corte dei conti per l'esercizio del controllo e per l'eventuale avvio dell'azione di responsabilità.


Art. 24.

(Scioglimento dei consigli nazionali).

        1. I consigli nazionali degli Ordini professionali possono essere sciolti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, nei seguenti casi:

                a) quando compiono atti di grave e persistente violazione della legge;

                b) quando non può essere assicurato il normale funzionamento degli stessi consigli per mancanza di oltre la metà dei componenti;

                c) quando non è approvato nei termini previsti il bilancio preventivo o il conto consuntivo.

        2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni sostitutive conferitegli dal decreto medesimo.


Art. 25.

(Scioglimento dei consigli territoriali).

        1. I consigli territoriali degli Ordini professionali possono essere sciolti con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del consiglio nazionale dell'Ordine:

                a) quando compiono atti di grave e persistente violazione della legge;
                b) quando non può essere assicurato il normale funzionamento dei consigli stessi per mancanza di oltre la metà dei componenti;

                c) quando non è approvato nei termini previsti il bilancio preventivo o il conto consuntivo.

        2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni sostitutive conferitegli dal decreto medesimo.


Capo V

NORME TRANSITORIE


Art. 26.

(Elezioni dei nuovi organi statutari).

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto degli Ordini professionali previsto dall'articolo 2, comma 2, è sottoposto, per l'approvazione, agli iscritti mediante un'assemblea congressuale composta dai delegati di ciascun Ordine professionale territoriale nel rispetto del rapporto proporzionale con il numero degli iscritti.
        2. Il testo dello statuto approvato dall'assemblea è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della conformità alle norme stabilite dalla presente legge.
        3. I consigli nazionali degli Ordini professionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore degli statuti di cui al comma 1, ad indire le elezioni dei nuovi consigli nazionali, degli organi di disciplina e dei collegi dei revisori dei conti.


Art. 27.

(Disposizioni transitorie e finali).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli Ordini professionali istituiti alla data della sua entrata in vigore, con l'esclusione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 5.
        2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentiti i consigli nazionali degli Ordini professionali interessati, stabilisce le disposizioni di attuazione della presente legge.


Art. 28.

(Collegi professionali).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle attività organizzate in collegio professionale.



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