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1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine
di un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme
occorrenti per dare
attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B. |
Identico. |
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2. I decreti
legislativi sono adottati,
nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per
la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri,
della giustizia e del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica e
con gli altri Ministri
interessati in relazione
all'oggetto della
direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. |
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4. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei princìpi
e dei criteri direttivi
fissati dalla presente legge,
il Governo può emanare, con
la procedura indicata nei
commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei
decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1. |
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1. Salvi gli specifici
princìpi e criteri direttivi
stabiliti negli articoli
seguenti ed in aggiunta a
quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui
all'articolo 1 saranno
informati ai seguenti
princìpi e criteri direttivi
generali: |
Identico. |
|
a) le
amministrazioni direttamente
interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti
legislativi con le ordinarie
strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa, materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche e integrazioni delle relative discipline hanno luogo con regolamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 3; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno o l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto |
|
per le infrazioni che
espongano a pericolo o
danneggino l'interesse
protetto; la pena
dell'arresto congiunta a
quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un
danno di particolare gravità.
La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
non inferiore a lire
duecentomila e non
superiore a lire duecento
milioni sarà prevista per le
infrazioni che ledano o
espongano a pericolo
interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito
dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra
indicate saranno determinate
nella loro entità, tenendo
conto della diversa
potenzialità lesiva
dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta
in astratto, di specifiche
qualità personali del
colpevole, comprese quelle
che impongono particolari
doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonché
del vantaggio patrimoniale
che l'infrazione può recare
al colpevole o alla persona o
ente nel cui interesse egli
agisce. In ogni caso saranno
previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti
per le violazioni che siano
omogenee e di pari
offensività rispetto alle
infrazioni alle disposizioni
dei decreti legislativi; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al |
|
decreto legislativo di
attuazione della direttiva
modificata; f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione; h) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le opportune forme di coordinamento, rispettando il principio di sussidiarietà e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili. 2. Nell'attuazione delle normative comunitarie gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche. |
|
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1. Il Governo è
autorizzato a dare attuazione
alle direttive comprese
nell'elenco di cui
all'allegato C con uno o più
regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, attenendosi a
princìpi e criteri direttivi
corrispondenti a quelli
enunciati nelle lettere
b), e), f) e g)
del comma 1 dell'articolo
2. |
Identico. |
|
2. Fermo restando il
disposto dell'articolo 5,
comma 1, della legge 9 marzo
1989, n. 86, i regolamenti di
cui al comma 1 possono,
altresì, per tutte le materie
non coperte da riserva
assoluta di legge, dare
attuazione alle direttive che
costituiscono modifica,
aggiornamento o completamento
delle direttive comprese
nell'allegato C, nonché, per
le parti interessate, alle
direttive la cui attuazione
comporti la modifica o
l'integrazione di discipline
già delegificate ovvero
riguardanti procedimenti
oggetto di semplificazione
amministrativa. 3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2. |
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| 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data dientrata in vigore della presente legge, | 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data dientrata in vigore della presente legge, |
|
disposizioni recanti
sanzioni penali o
amministrative per le
violazioni di direttive
comunitarie attuate ai sensi
della presente legge in via
regolamentare o
amministrativa e di
regolamenti comunitari
vigenti alla data del 30
giugno 2000 per i quali non
siano già previste sanzioni
penali o amministrative. |
disposizioni recanti
sanzioni penali o
amministrative per le
violazioni di direttive
comunitarie attuate ai sensi
della presente legge in via
regolamentare o
amministrativa e di
regolamenti comunitari
vigenti alla data del 30
giugno 2000 per i quali non
siano già previste sanzioni
penali o amministrative,
con esclusione del
regolamento di cui al comma
4. |
|
2. La delega di cui al
comma 1 è esercitata con
decreti legislativi adottati
a norma dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro
della giustizia, di concerto
con i Ministri competenti per
materia; i decreti
legislativi si informeranno
ai princìpi e ai criteri
direttivi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera
c). |
2. Identico. |
|
3. Sugli schemi di
decreto legislativo di cui al
presente articolo il Governo
acquisisce i pareri delle
competenti Commissioni
parlamentari, che devono
essere espressi entro
sessanta giorni dalla
ricezione degli schemi
stessi. Decorsi inutilmente i
termini predetti, i decreti
legislativi possono essere
comunque emanati. |
3. Identico. |
|
4. Ai fini dei
commi 5, 6, 7, 8 e 9, si
intende per regolamento il
regolamento (CE) n. 1334/2000
del Consiglio, del 22 giugno
2000. 5. Chiunque, ai sensi del regolamento, effettua operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. 6. Chiunque svolge le operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni è punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. 7. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 5 e 6 è disposta la confisca dei prodotti e tecnologie oggetto delle operazioni. |
|
8. L'esportatore di
prodotti e tecnologie a
duplice uso non compresi
nell'elenco di cui
all'allegato I del
regolamento che non fornisce
al Ministero del commercio
con l'estero, ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 4,
del medesimo regolamento le
prescritte informazioni, è
punito con la pena
dell'arresto fino a due
anni. 9. L'esportatore di prodotti e tecnologie a duplice uso che omette di indicare sui documenti commerciali gli elementi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di legge, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. Alla stessa sanzione è assoggettato colui il quale, su richiesta del Ministero del commercio con l'estero, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso. |
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1. Il Governo è delegato
ad emanare, con le modalità
di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, entro
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, testi unici
delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe
conferite per il recepimento
di direttive comunitarie, al
fine di coordinare le
medesime con le norme
legislative vigenti nelle
stesse materie, apportando le
sole integrazioni e
modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione
e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della
normativa. |
1. Il Governo è delegato
ad emanare, con le modalità
di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, entro
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, testi unici
delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe
conferite per il recepimento
di direttive comunitarie, al
fine di coordinare le
medesime con le norme
legislative vigenti nelle
stesse materie, apportando le
sole integrazioni e
modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione
e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della
normativa, fatto salvo
quanto previsto al comma
3. |
|
2. I testi unici di
cui al comma 1 riguardano
materie o settori omogenei; a
tali testi unici si applicano
le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 6,
della legge 8 marzo 1999, n.
50. |
2. I testi unici di
cui al comma 1 riguardano
materie o settori omogenei; a
tali testi unici si applicano
le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 6,
della legge 8 marzo 1999, n.
50, fatto salvo quanto
previsto al comma 3. |
|
3. Con i testi
unici di cui al comma 1, in
armonia con le singole
direttive comunitarie che
regolano ciascuna materia, si
provvede alla modifica della
normativa vigente in materia
di cause di esclusione nei
settori degli appalti
pubblici di lavori, di
servizi e di forniture e
nelle relative procedure di
qualificazione al fine di
procedere ad una loro
omogeneizzazione. 4. Il presente articolo non si riferisce alle direttive comunitarie e alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le quali si provvederà con apposito provvedimento normativo. |
|
(Modifiche alla legge 9 |
(Modifiche alla legge 9 |
|
1. Alla legge 9 marzo
1989, n. 86, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
Identico. |
|
a) dopo
l'articolo 1 è inserito il
seguente: "Art. 1-bis (Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari). - 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti. 2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, nonché quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti alla definizione della politica estera e di sicurezza comune. |
|
3. Le
Commissioni parlamentari
competenti formulano
osservazioni e adottano ogni
opportuno atto di indirizzo
al Governo. Le regioni e le
province autonome possono
inviare al Governo
osservazioni. |
|
4. Qualora le
osservazioni e gli atti di
indirizzo parlamentare di cui
al comma 3 non siano
pervenuti al Governo in tempo
utile entro la data presunta
indicata o comunque, se
diversa, entro il giorno
precedente quella di
effettiva discussione, il
Governo può procedere alle
attività di propria
competenza per la formazione
dei relativi atti dell'Unione
europea e delle Comunità
europee"; b) all'articolo 9, comma 2-bis, le parole: "Le leggi" sono sostituite dalle seguenti: "I provvedimenti" e le parole: "di ciascuna legge" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun provvedimento". 2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e l'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209. |
|
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA |
|
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|
1. Al fine di pervenire
alla piena attuazione
della direttiva 85/384/CEE
del Consiglio, del 10 giugno
1985, recante norme in
materia di riconoscimento dei
diplomi, delle certificazioni
ed altri titoli nel settore
dell'architettura, il Governo
è delegato ad emanare, entro
il termine di cui
all'articolo 1, comma 1,
un decreto legislativo
recante modifiche ed
integrazioni al decreto
legislativo 27 gennaio 1992,
n. 129. |
Identico. |
| 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà, oltre che ai princìpi e ai criteri direttivi generali indicati |
|
nell'articolo 2, ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 85/384/CEE tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di infrastrutture professionali; b) attuazione delle finalità della direttiva in modo da rendere agevole il riconoscimento dei titoli e l'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura, senza restrizioni o impedimenti rispetto a dette finalità; c) disciplina della procedura di riconoscimento automatica dei titoli rilasciati da altri Stati membri, sulla base del meccanismo di aggiornamento degli elenchi dei relativi titoli predisposto dalla Commissione delle Comunità europee. A tale scopo dovranno essere definiti opportuni meccanismi che consentano di effettuare detto riconoscimento con tempestività. |
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1. L'attuazione della
direttiva 94/45/CE del
Consiglio, del 22 settembre
1994, riguardante
l'istituzione di un comitato
aziendale europeo o di una
procedura per l'informazione
e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese e
nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie, sarà
informata al principio e
criterio direttivo di
prevedere una rappresentanza
specifica per i lavoratori ad
alta qualificazione tramite
l'assegnazione di un seggio
supplementare, con elettorato
attivo e passivo separato,
per ciascuno Stato membro in
cui sia impiegato almeno il
15 per cento dei lavoratori
con qualifica di dirigente e
di quadro dell'impresa o del
gruppo di imprese. |
Identico. |
|
|
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1. L'attuazione della
direttiva 1999/5/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 1999,
riguardante le
apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di
telecomunicazione e il
reciproco riconoscimento
della loro conformità, sarà
informata ai seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
Identico. |
|
a) individuare le
regole per la definizione
delle specifiche tecniche
delle interfacce delle reti
offerte in Italia e delle
procedure per la
pubblicazione delle
stesse; b) definire le procedure da adottare per la valutazione della conformità delle apparecchiature; c) definire le modalità per la designazione degli organismi notificati; d) disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato; e) vigilare affinché l'utilizzo delle apparecchiature non determini rischi per la salute e sia commisurato alle esigenze dei disabili ed all'espletamento dei servizi di emergenza; f) tutelare i dati relativi alla vita privata; g) promuovere l'uso efficace di risorse limitate, in particolare per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze; h) specificare che le attività inerenti alla vigilanza, al controllo, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni. |
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| 1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, | 1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, |
|
relativa alle sostanze ed
ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli
animali, sarà informata al
principio e criterio
direttivo del divieto di
utilizzazione
nell'alimentazione degli
animali destinati al consumo
alimentare di antibiotici ad
azione auxinica e di
organismi geneticamente
modificati (OGM), nonché, per
gli animali della specie
bovina e ovicaprina, delle
farine di origine animale. |
relativa alle sostanze ed
ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli
animali, sarà informata al
principio e criterio
direttivo del divieto di
utilizzazione
nell'alimentazione degli
animali destinati al consumo
alimentare di antibiotici ad
azione auxinica e di
organismi geneticamente
modificati (OGM), nonché, per
tutti gli animali da
allevamento, di mangimi
contenenti proteine derivanti
da tessuti animali
incompatibili con
l'alimentazione naturale ed
etologica delle singole
specie. Negli allevamenti
ittici sarà consentita la
somministrazione di mangimi
contenenti proteine di
pesci. |
|
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio di prodotti 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o siano destinati ad uso Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni"; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo". |
|
|
|
|
1. L'attuazione della
direttiva 1999/31/CE del
Consiglio, del 26 aprile
1999, |
Identico. |
|
relativa alle discariche
di rifiuti, sarà informata ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) garantire i più elevati livelli di sicurezza del progetto delle discariche nonché della gestione, anche successivamente alla chiusura, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute e per l'integrità dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonché l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra; b) individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per il conferimento di rifiuti in discarica; c) identificare i parametri per l'individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili con particolare riferimento alla frazione putrescibile recuperabile tramite trattamento biologico, a quella suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti recuperabili; d) individuare i criteri per la definizione del trattamento di inertizzazione; e) definire i termini entro i quali raggiungere i contenuti massimi consentiti in discarica dei rifiuti di cui alla lettera c), assicurando un congruo periodo transitorio, in conformità a quanto previsto in merito dalla direttiva; f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141; g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in materia; h) definire le modalità, anche temporali, per la chiusura della discarica nonché gli obblighi del gestore durante la fase operativa e post-operativa, determinando criteri di massima uniformi per le attività di ispezione e controllo; |
|
i) definire le
modalità di prestazione e di
gestione delle garanzie
finanziarie di cui
all'articolo 8, lettera
a), punto iv), della
direttiva, assicurando
altresì la trasparenza nella
rilevazione e nell'uso delle
informazioni in materia di
costi. |
|
|
|
| 1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: |
Identico. |
|
a) prevedere un
regime di separazione
societaria nei confronti
degli organismi che
forniscono sia reti pubbliche
di telecomunicazioni, sia
reti televisive via cavo
quando detti organismi: 1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali; 2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica; 3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi; b) prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva. |
|
|
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1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in |
Identico. |
|
vigore della presente
legge, un decreto legislativo
per l'attuazione della
direttiva 96/48/CE del
Consiglio, del 23 luglio
1996, di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 5
febbraio 1999, n. 25, secondo
i princìpi e i criteri
direttivi di cui all'articolo
18 della citata legge n. 25
del 1999, coordinando e
adeguando l'ordinamento
interno in materia di
trasporto ferroviario anche
in base ai princìpi e ai
criteri desumibili dalla
stessa direttiva 96/48/CE,
nonché dalle direttive
91/440/CEE, 95/18/CE e
95/19/CE. |
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1. L'ultimo periodo del
comma 3 dell'articolo 3 della
legge 30 aprile 1998, n. 122,
è abrogato. |
Identico. |
|
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|
1. Al fine di conformare
la disciplina delle tasse e
dei diritti marittimi al
principio della libera
prestazione dei servizi di
trasporto marittimo tra gli
Stati membri dell'Unione
europea, è abrogato, a
decorrere dal 1^ gennaio
2001, il capo II del titolo
II della legge 9 febbraio
1963, n. 82, concernente la
revisione delle tasse e dei
diritti marittimi. |
Identico. |
|
2. Alle minori entrate
derivanti dall'attuazione del
comma 1, pari a lire 270
milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, di cui lire
80 milioni relative alle
minori entrate già spettanti
alle autorità portuali, si
provvede mediante
corrispondente utilizzo delle
proiezioni per gli stessi
anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della |
|
programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e
della navigazione. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
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1. Il secondo comma
dell'articolo 18 della legge
24 dicembre 1976, n. 898,
come sostituito dall'articolo
9 della legge 2 maggio 1990,
n. 104, è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
|
"L'autorizzazione del
prefetto e il parere
dell'autorità militare
previsti per gli atti di
alienazione totale o parziale
di immobili dalla legge 3
giugno 1935, n. 1095, come
modificata dalla legge 22
dicembre 1939, n. 2207, non
sono richiesti per gli atti
di alienazione totale o
parziale ai cittadini
dell'Unione europea o alle
amministrazioni dello Stato,
ivi comprese le aziende
autonome, ai comuni, alle
province e agli altri enti
locali, alle regioni, agli
enti pubblici economici,
nonché a ogni altra persona
giuridica pubblica o privata,
avente la sede principale
delle proprie attività nel
territorio dell'Unione
europea". |
|
|
|
|
1. Al decreto del
Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 470, e
successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Identico: |
|
a) all'articolo
4, primo comma, lettera
a), le parole: "a cura
dei presìdi e servizi
multizonali previsti
dall'articolo 22 della legge
n. 833/1978 e, fino
all'attivazione degli stessi,
dai laboratori provinciali di
igiene e profilassi" sono
sostituite dalle seguenti: "a
cura delle agenzie regionali
e provinciali per la
protezione dell'ambiente, ove
istituite, o dai presìdi e
servizi multizonali"; |
a) all'articolo
4, primo comma, lettera
a), le parole: "a cura
dei presìdi e servizi
multizonali previsti
dall'articolo 22 della legge
n. 833/1978 e, fino
all'attivazione degli stessi,
dai laboratori provinciali di
igiene e profilassi" sono
sostituite dalle seguenti: "a
cura delle agenzie regionali
per la protezione
dell'ambiente, ove istituite,
o dai presìdi e servizi
multizonali"; |
|
b) all'articolo
4, il terzo comma è
sostituito dal seguente: |
b) all'articolo
4, il terzo comma è
sostituito dal seguente: |
|
"I risultati delle
analisi eseguite almeno con
la frequenza indicata nella
tabella (allegato 1) saranno
trasmessi mensilmente al
Ministero della sanità a cura
delle agenzie regionali e
provinciali per la
protezione dell'ambiente, ove
istituite, o dai presìdi e
servizi multizonali"; |
"I risultati delle
analisi eseguite almeno con
la frequenza indicata nella
tabella (allegato 1) saranno
trasmessi mensilmente al
Ministero della sanità a cura
delle agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente,
ove istituite, o dai presìdi
e servizi multizonali"; |
|
c) all'articolo
5, lettera e), le
parole: "ai presìdi e servizi
multizonali" sono sostituite
dalle seguenti: "alle agenzie
regionali e provinciali
per la protezione
dell'ambiente, ove istituite,
o ai presìdi e servizi
multizonali"; |
c) all'articolo
5, lettera e), le
parole: "ai presìdi e servizi
multizonali" sono sostituite
dalle seguenti: "alle agenzie
regionali per la protezione
dell'ambiente, ove istituite,
o ai presìdi e servizi
multizonali"; |
|
d) all'articolo
6, secondo comma, le parole:
"analisi dei campioni
prelevati con la frequenza
fissata nella tabella
(allegato 1)" sono sostituite
dalle seguenti: "analisi dei
campioni prelevati almeno con
la frequenza fissata nella
tabella (allegato 1)"; |
d) identica; |
|
e) all'articolo
6, quarto comma, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
"Qualora per i parametri
"coliformi totali" e
"coliformi fecali" vengano
superati, rispettivamente, i
valori di 10.000/100 ml e
2000/100 ml, la percentuale
dei campioni conformi per
detti parametri è aumentata
al 95 per cento"; |
e) identica; |
|
f) all'articolo
6, decimo comma, le parole:
"i controlli con la frequenza
indicata nella tabella
(allegato 1)" sono sostituite
dalle seguenti: "i controlli
almeno con la frequenza
indicata nella tabella
(allegato 1)"; |
f) identica; |
| g) all'articolo 6, undicesimo comma, le parole: "due campioni consecutivi prelevati con la frequenza prevista in tabella |
g) identica; |
|
(allegato 1)" sono
sostituite dalle seguenti:
"due campioni consecutivi
prelevati almeno con la
frequenza prevista nella
tabella (allegato 1)"; h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: |
h) identica; |
|
"Art. 7 - 1. Quando
per due stagioni balneari
consecutive i risultati dei
campioni routinari prelevati
in uno stesso punto
dimostrino per entrambi i
periodi la non idoneità alla
balneazione, la zona
interessata dovrà essere
vietata alla balneazione.
Quando in una stagione
balneare i risultati dei
campioni routinari prelevati
in uno stesso punto
dimostrino la non idoneità
alla balneazione con un
numero di campioni non
conformi superiore ad un
terzo di quelli effettuati,
la zona interessata dovrà
essere vietata alla
balneazione. Poste in atto le
misure di miglioramento volte
a rimuovere le cause
dell'inquinamento, nei limiti
delle risorse finanziarie
previste da apposite leggi di
spesa, il giudizio di
idoneità alla balneazione
sarà subordinato all'esito
favorevole di analisi
eseguite negli ultimi sei
mesi distribuite anche in due
periodi di campionamento
consecutivi almeno con la
frequenza prevista nella
tabella (allegato 1). 2. Se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Il suddetto divieto potrà essere rimosso a seguito dell'esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1)"; i) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: |
i) identica; |
| "Art. 8 - 1. Le regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adottano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, |
|
del citato decreto
legislativo n. 152 del 1999,
tali misure, anche al fine di
ottemperare agli obblighi
comunitari. Per i casi in cui
le regioni accertino che la
situazione non necessiti di
misure di miglioramento, le
stesse dovranno darne
adeguata motivazione. 2. Per i punti non idonei alla balneazione, per i quali è necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate. 3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono adottate nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa"; l) nell'allegato 1: |
l) identica. |
|
1) nella terza colonna,
le parole: "Frequenza
campioni" sono sostituite
dalle seguenti: "Frequenza
minima dei campioni"; 2) nella nota numero 1 le parole: "la frequenza di campionamento" sono sostituite dalle seguenti: "la frequenza minima di campionamento". 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001. |
2. Identico. |
|
|
|
|
1. Il comma 3
dell'articolo 3 della legge
10 luglio 1991, n. 210,
recante norme di attuazione
della convenzione delle
Nazioni Unite relativa ad un
codice di condotta delle
conferenze per la navigazione
marittima, adottata a Ginevra
il 6 aprile 1974, è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
|
"3. Le compagnie
marittime che beneficiano del
diritto di stabilimento ai
sensi del Trattato istitutivo
della Comunità europea hanno
trattamento identico a quello
delle compagnie di
navigazione marittime
nazionali italiane". |
|
|
|
|
1. All'articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 2
maggio 1994, n. 319, dopo la
lettera c) è aggiunta
la seguente: "c-bis) se riguarda le attività di maestro di sci e di guida alpina". |
Identico. |
|
|
|
|
1. Al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
|
a) all'articolo
51, comma 1, la lettera
c) è sostituita dalla
seguente: "c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54"; b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16. 3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2. 3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità"; |
|
c) l'articolo 58
è sostituito dal seguente: "Art. 58 - (Adeguamento alle norme). - 1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII". |
|
|
|
|
1. In attuazione della
direttiva 2000/15/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 aprile
2000, che modifica la
direttiva 64/432/CEE del
Consiglio, relativa a
problemi di polizia sanitaria
in materia di scambi
intracomunitari di animali
delle specie bovina e suina,
all'articolo 12 del decreto
legislativo 22 maggio 1999,
n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
1. In attuazione della
direttiva 2000/15/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 aprile
2000, che modifica la
direttiva 64/432/CEE del
Consiglio, del 26 giugno
1964, relativa a problemi
di polizia sanitaria in
materia di scambi
intracomunitari di animali
delle specie bovina e suina,
all'articolo 12 del decreto
legislativo 22 maggio 1999,
n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
|
a) dopo il comma
4 è inserito il seguente: |
a) identica; |
|
"4-bis. Le
informazioni di cui al comma
4, limitatamente agli animali
della specie suina, sono
fornite a decorrere dal 31
dicembre 2000"; |
|
b) dopo il comma
5 è inserito il seguente: |
b) identica; |
|
"5-bis. Le
informazioni di cui al comma
5, lettera b),
limitatamente agli animali
della specie suina, sono
fornite: a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001; b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002"; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
c) identica. |
|
"6-bis.
Limitatamente alla
movimentazione degli animali
della specie suina, la
registrazione nella banca
dati di cui al comma 1 deve
comprendere almeno: il numero
dei suini spostati, il numero
di identificazione
dell'azienda o
dell'allevamento di partenza,
il numero di identificazione
dell'azienda o
dell'allevamento di arrivo,
la data di partenza o la data
di arrivo". |
|
(Modifica dell'articolo 1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, all'artico1o 1751-bis del codice civile è aggiunto il seguente comma: "L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complesssivo nello stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente; 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente". |
|
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano
esclusivamente agli agenti
che esercitano in forma
individuale, di società di
persone o di società di
capitali con un solo socio,
nonché, ove previsto da
accordi economici nazionali
di categoria, a società di
capitali costituite
esclusivamente o
prevalentemente da agenti
commerciali. Le disposizioni
di cui al comma 1 acquistano
efficacia dal 1^ giugno
2001. (Domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici 1. Le domande di autorizzazione alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, sono unicamente quelle per le quali sia formalmente iniziata l'istruttoria, con la protocollazione della domanda presso il servizio competente dell'autorità che deve rilasciare l'autorizzazione, prima del 14 marzo 1999. (Contratti a tempo determinato stipulabili dall'Autorità per l'energia 1. Al fine di far fronte ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle direttive 96/ 92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 e 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 e dalla conseguente liberalizzazione del mercato di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può procedere per una sola volta alla stipula di contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, |
|
nel limite di 30 unità, a
carico delle proprie risorse
e senza oneri per la finanza
pubblica. Ai contratti a
tempo determinato stipulati
dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas ai sensi
del predetto articolo 2,
comma 30, della legge n 481
del 1995, ivi compresi quelli
in essere alla data di
entrata in vigore della
presente legge, si applicano,
per quanto riguarda la
durata, le disposizioni in
vigore per l'Autorità garante
della concorrenza e del
mercato. (Modifiche all'articolo 1 1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative, che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989 e (CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, debbono avere per oggetto o quadro di riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno uno membro dell'Unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati"; b) al comma 6, le parole: "1.500 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 milioni di lire". |
|
2. Agli oneri
derivanti dal comma 1,
valutati in lire 500 milioni
per l'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per
l'anno finanziario 2000, allo
scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. (Modifica all'articolo 11 1. All'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante la legge comunitaria 1999, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule". |
|
Testo approvato dalla
|
Testo modificato dal
|
|
Allegato A
(Articolo 1, comma
1)
|
Allegato A
(Articolo 1, comma
1)
|
|
96/48/CE: direttiva
del Consiglio, del 23 luglio
1996, relativa
all'interoperabilità del
sistema ferroviario
transeuropeo ad alta
velocità. |
Identico. 98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 1999/36/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili. 1999/60/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu. |
|
1999/82/CE: direttiva
della Commissione, dell'8
settembre 1999, che modifica
l'allegato della direttiva
75/318/CEE del Consiglio
relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli
Stati membri riguardanti le
norme e i protocolli
analitici,
tossico-farmacologici e
clinici in materia di
sperimentazione delle
specialità medicinali. 1999/83/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali. 1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. 1999/105/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. |
|
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e
3)
|
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e
3)
|
|
93/104/CE: direttiva del
Consiglio, del 23 novembre
1993, concernente taluni
aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro. |
Identico. |
|
94/45/CE: direttiva del
Consiglio, del 22 settembre
1994, riguardante
l'istituzione di un comitato
aziendale europeo o di una
procedura per l'informazione
e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese e
nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie. 96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale. 1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. 1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. |
|
1999/44/CE: direttiva
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio
1999, su taluni aspetti della
vendita e delle garanzie dei
beni di consumo. 1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. 1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni. 1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. |
|
1999/63/CE: direttiva
del Consiglio, del 21 giugno
1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione
dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso
dall'Associazione armatori
della Comunità europea (ECSA)
e dalla Federazione dei
sindacati dei trasportatori
dell'Unione europea (FST). 1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte. |
|
1999/70/CE: direttiva
del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo
determinato. 1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole. 1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali. |
|
Allegato C
(Articolo 3)
|
Allegato C
(Articolo 3)
|
|
96/51/CE: direttiva del
Consiglio, del 23 luglio
1996, che modifica la
direttiva 70/524/CEE relativa
agli additivi nella
alimentazione degli
animali. |
Identico. |
|
1999/41/CE: direttiva
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 giugno 1999,
che modifica la direttiva
89/398/CEE del Consiglio
relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli
Stati membri concernenti i
prodotti alimentari destinati
ad un'alimentazione
particolare. |
|
1999/94/CE: direttiva
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre
1999, relativa alla
disponibilità di informazioni
sul risparmio di carburante e
sulle emissioni di CO2 da
fornire ai consumatori per
quanto riguarda la
commercializzazione di
autovetture nuove. |
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