PROGETTO DI LEGGE - N. 6681
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di opere
cinematografiche di cartoni animati, si considera coautore
anche l'autore dei disegni".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 64-sexies della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserita la
seguente sezione:
"Sezione VII-bis.
Opere di arte del disegno "a fumetti""
Art. 64-septies.
1. Nelle opere di arte del disegno cosiddette "a
fumetti" la parte letteraria e la parte grafica sono
inscindibili ed essenziali nell'azione creativa della
narrazione, e pertanto il contributo dell'autore letterario e
di quello grafico si considerano equivalenti, anche ai fini
dell'utilizzazione economica dell'opera; l'esercizio dei
diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla
vendita o nelle varie forme di sfruttamento, spetta all'autore
o ai coautori in parti uguali; le tavole originali sono di
proprietà degli autori.
2. Qualora l'autore letterario ovvero quello grafico
abbiano contribuito in via esclusiva alla caratterizzazione
dei personaggi di cui al comma 1, i diritti sui personaggi
stessi competono a tale singolo autore.
3. Nelle opere "a fumetti" di produzione seriale che
necessitano dell'apporto di collaboratori, si considerano
autori o coautori titolari della serie, con diritto di
supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore
ideatori ed iniziatori della serie stessa; i collaboratori
delle opere "a fumetti" di produzione seriale sono autori solo
della propria produzione e proprietari in percentuale dei
diritti per quanto attiene alle ristampe o riedizioni, alle
vendite all'estero o a qualsiasi altro sfruttamento della
stessa; la libera contrattazione tra le parti stabilisce la
percentuale dei diritti spettanti ai collaboratori".