PROGETTO DI LEGGE - N. 6771
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Obiettivi).
1. La Repubblica, a tutela delle risorse genetiche del
proprio territorio e della qualità, specificità, originalità e
territorialità della propria produzione agroalimentare, nonché
a garanzia della sicurezza alimentare dei propri cittadini,
applica il principio di precauzione nelle decisioni che
riguardano l'uso per qualunque fine di organismi geneticamente
modificati o di prodotti da essi derivati.
2. La Repubblica promuove tutte le azioni utili a
prevenire i possibili rischi sulla salute umana e
sull'ambiente derivanti dalla coltivazione, dall'allevamento e
dall'uso a scopi alimentari degli organismi di cui al comma 1
o di prodotti da essi derivati.
3. La Repubblica promuove e sostiene la ricerca e la
sperimentazione nel settore agricolo con i seguenti
obiettivi:
a) mantenere la biodiversità;
b) ricostituire sistemi agricoli diversificati,
nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento
dell'alto valore del paesaggio agrario regionale nella
prospettiva del mantenimento e della incentivazione della
nascita e dello sviluppo delle imprese sementiere, soprattutto
nella fascia delle piccole e medie imprese, in grado di
rilanciare le produzioni tipiche e tradizionali anche in
coordinamento attivo con la cooperazione internazionale.
Art. 2.
(Divieto di coltivazione e di allevamento sui terreni di
proprietà pubblica, collettiva e nelle aree a qualunque titolo
protette).
1. E' fatto divieto, sui terreni di proprietà del demanio
nazionale, regionale, sui terreni di proprietà collettiva
ricadenti nel territorio nazionale e nelle zone limitrofe a
questi per una distanza di almeno 2 chilometri, di
coltivazione e di allevamento di piante e animali
geneticamente modificati o di altro tipo di organismi
geneticamente modificati, anche a fini sperimentali.
2. Nelle aree protette nazionali, regionali, nei territori
di interesse collettivo, nazionale e regionale individuati ai
sensi della legislazione vigente, e nelle aree in cui si
realizzano prodotti garantiti da un marchio o da una qualunque
denominazione o specificazione di qualità riconosciuti
dall'Unione europea, è fatto divieto di usare organismi
geneticamente modificati anche a fini sperimentali, anche
nelle zone limitrofe per una distanza di almeno 2
chilometri.
3. E' fatto divieto di coltivazione e di allevamento di
organismi geneticamente modificati anche a fini sperimentali
nei terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno 2
chilometri da qualunque azienda che segua i metodi
dell'agricoltura biologica e biodinamica o che a qualunque
titolo riceva sostegno per l'applicazione di misure
agroambientali.
4. E' fatto divieto di coltivazione e di allevamento di
organismi geneticamente modificati anche a fini sperimentali
nei siti inseriti in appositi elenchi predisposti dalle
regioni nell'ambito delle reti regionali di protezione della
biodiversità e nelle zone limitrofe per una distanza di almeno
2 chilometri.
5. Gli agricoltori, singoli o associati, e i proprietari
di terreni, al fine di tutelare la qualità delle loro
produzioni e il valore ambientale dei loro beni, possono fare
richiesta alle regioni di dichiarare i terreni di loro
pertinenza esenti dalla presenza di organismi geneticamente
modificati. E' fatto divieto di usare organismi geneticamente
modificati, anche a fini sperimentali, per una zona di
rispetto profonda almeno 2 chilometri da talisiti.
Art. 3.
(Divieto di coltivazione in pieno campo di piante
transgeniche).
1. Nelle more della messa a punto di protocolli idonei e
specifici per la valutazione dei rischi di impatto sui sistemi
agrari nazionali e regionali, a tutela delle risorse genetiche
e degli stessi sistemi agrari e naturali nazionali e
regionali, è vietata comunque la coltivazione in pieno campo,
su tutto il territorio, di piante geneticamente modificate
fino all'anno 2006 con riferimento alla pianificazione
dell'Agenda 2000, recante le linee della politica agricola e
strutturale dell'Unione europea.
Art. 4.
(Esclusione dalla protezione dei marchi o di una qualunque
denominazione o specificazione di qualità e dai
finanziamenti).
1. Sono escluse dalla possibilità di accedere ai marchi o
a qualunque denominazione o specificazione di qualità per i
loro prodotti le aziende agricole che, per le produzioni
oggetto di tali marchi, utilizzano organismi geneticamente
modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come
materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti. Possono
continuare ad essere utilizzati tutti gli innesti e i fermenti
che erano presenti nella filiera agroalimentare alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Le aziende di cui al comma 1 sono altresì escluse
dall'accesso a qualunque tipo di contributi finanziari erogati
dallo Stato e dalle regioni.
3. Analoghe esclusioni riguardano le aziende che
utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime
derivate da piante geneticamente modificate.
Art. 5.
(Ristorazione collettiva).
1. Nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e
prescolastica, delle scuole di ogni ordine e grado, degli
ospedali e dei luoghi di cura pubblici, degli uffici pubblici
appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai
comuni ed ai soggetti privati convenzionati è vietata la
somministrazione di prodotti contenenti organismi
geneticamente modificati.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza
di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi
derivati negli alimenti somministrati che, comunque, devono
provenire da produzioni segregate prive di organismi
geneticamente modificati.
3. Le regioni attraverso apposite norme forniscono
specifiche indicazioni per la somministrazione di pasti a base
di prodotti privi di organismi geneticamente modificati per i
degenti in ospedali e in luoghi di cura, fatti salvi i casi di
particolari esigenze dietetiche.
Art. 6.
(Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana ed
animale).
1. E' fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi
commerciali che operano sul territorio nazionale di verificare
che i prodotti messi in vendita siano dotati di adeguata
etichettatura indicante l'eventuale presenza di organismi
geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.
2. I prodotti contenenti organismi geneticamente
modificati devono essere comunque esposti al pubblico in modo
chiaramente e inequivocabilmente identificabile e separati in
appositi ed esclusivi contenitori e/o scaffali.
Art. 7.
(Ricerca. Istituzione della Commissione
nazionale per le biotecnologie genetiche).
1. E' riconosciuto titolo preferenziale alle ricerche
finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a
quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela
delle risorse genetiche autoctone nonché alla relativa
creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali o
antichi di interesse agrario; tale titolo preferenziale deve
essere opportunamente ponderato in tutte le graduatorie per
l'accesso a finanziamenti, contributi e mutui agevolati in
iniziative di ricerca nel settore. Nelle valutazioni tale
titolo non può in ogni caso essere valutato meno del 20 per
cento della ponderazione totale dei criteri di selezione.
2. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri la Commissione nazionale per le biotecnologie
genetiche. La Commissione unifica tutte le competenze in
materia di biotecnologie genetiche attualmente di pertinenza
del Ministero della sanità, del Ministero delle politiche
agricole e forestali, del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e di altri Ministeri
competenti.
Art. 8.
(Consenso informato).
1. Il Ministero della sanità trasmette le informazioni
contenute nelle notifiche di emissione deliberata e le
relative autorizzazioni alle regioni ed ai comuni sul cui
territorio insistono le sperimentazioni.
2. Il comune comunica l'autorizzazione alla
sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in
cui si effettua la sperimentazione stessa.
3. Le regioni garantiscono aiuti economici ed
organizzativi alle iniziative dei comuni che attraverso
specifiche deliberazioni dichiarino il proprio territorio
antitransgenico.
Art. 9.
(Informazione ed educazione alimentari).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in
considerazione del principio di precauzione di cui
all'articolo 1 della presente legge, in coordinamento con
altri organismi pubblici, sentite le associazioni nazionali di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni dei
produttori agricoli, le associazioni dei consumatori di cui
all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e le
organizzazioni non governative competenti in materia,
promuove, organizza e realizza campagne di informazione ed
educazione dei cittadini, dirette in particolare agli
agricoltori, ai consumatori, agli operatori scolastici e
sanitari, sui rischi eventuali per la salute e per l'ambiente
derivanti dall'uso di prodotti contenenti organismi
geneticamente modificati.
Art. 10.
(Sanzioni).
1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli
articoli 2, 4 e 5, commi 1 e 2, si applica la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
1,5 milioni a lire 25 milioni.
2. Alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di
cui alla presente legge e all'irrogazione delle sanzioni di
cui al comma 1 provvedono i carabinieri del Nucleo
antisofisticazioni (NAS) e del Nucleo operativo ecologico
(NOE), gli agenti del Corpo forestale dello Stato, il
personale preposto dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e gli incaricati della
Commissione nazionale per le biotecnologie genetiche di cui
all'articolo 7. Per la ripartizione tra le regioni ed i comuni
degli importi delle sanzioni comminate si applicano le
disposizioni vigenti in materia di decentramento e di
federalismo fiscale.
Art. 11.
(Norme fiscali).
1. Le imprese di produzione in cui è consistente l'apporto
delle innovazioni biotecnologiche con metodiche di ingegneria
genetica versano ogni anno lo 0,25 per cento del proprio
fatturato alle regioni che lo destinano alla difesa e al
mantenimento della biodiversità di interesse agrario.
2. I criteri per l'attuazione della disposizione di cui al
comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.