PROGETTO DI LEGGE - N. 6771




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Obiettivi).

        1. La Repubblica, a tutela delle risorse genetiche del proprio territorio e della qualità, specificità, originalità e territorialità della propria produzione agroalimentare, nonché a garanzia della sicurezza alimentare dei propri cittadini, applica il principio di precauzione nelle decisioni che riguardano l'uso per qualunque fine di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.
        2. La Repubblica promuove tutte le azioni utili a prevenire i possibili rischi sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dalla coltivazione, dall'allevamento e dall'uso a scopi alimentari degli organismi di cui al comma 1 o di prodotti da essi derivati.
        3. La Repubblica promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con i seguenti obiettivi:

                a) mantenere la biodiversità;

                b) ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agrario regionale nella prospettiva del mantenimento e della incentivazione della nascita e dello sviluppo delle imprese sementiere, soprattutto nella fascia delle piccole e medie imprese, in grado di rilanciare le produzioni tipiche e tradizionali anche in coordinamento attivo con la cooperazione internazionale.


Art. 2.

(Divieto di coltivazione e di allevamento sui terreni di
proprietà pubblica, collettiva e nelle aree a qualunque titolo
protette).

        1. E' fatto divieto, sui terreni di proprietà del demanio nazionale, regionale, sui terreni di proprietà collettiva ricadenti nel territorio nazionale e nelle zone limitrofe a questi per una distanza di almeno 2 chilometri, di coltivazione e di allevamento di piante e animali geneticamente modificati o di altro tipo di organismi geneticamente modificati, anche a fini sperimentali.
        2. Nelle aree protette nazionali, regionali, nei territori di interesse collettivo, nazionale e regionale individuati ai sensi della legislazione vigente, e nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio o da una qualunque denominazione o specificazione di qualità riconosciuti dall'Unione europea, è fatto divieto di usare organismi geneticamente modificati anche a fini sperimentali, anche nelle zone limitrofe per una distanza di almeno 2 chilometri.
        3. E' fatto divieto di coltivazione e di allevamento di organismi geneticamente modificati anche a fini sperimentali nei terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno 2 chilometri da qualunque azienda che segua i metodi dell'agricoltura biologica e biodinamica o che a qualunque titolo riceva sostegno per l'applicazione di misure agroambientali.
        4. E' fatto divieto di coltivazione e di allevamento di organismi geneticamente modificati anche a fini sperimentali nei siti inseriti in appositi elenchi predisposti dalle regioni nell'ambito delle reti regionali di protezione della biodiversità e nelle zone limitrofe per una distanza di almeno 2 chilometri.
        5. Gli agricoltori, singoli o associati, e i proprietari di terreni, al fine di tutelare la qualità delle loro produzioni e il valore ambientale dei loro beni, possono fare richiesta alle regioni di dichiarare i terreni di loro pertinenza esenti dalla presenza di organismi geneticamente modificati. E' fatto divieto di usare organismi geneticamente modificati, anche a fini sperimentali, per una zona di rispetto profonda almeno 2 chilometri da talisiti.

Art. 3.

(Divieto di coltivazione in pieno campo di piante
transgeniche).

        1. Nelle more della messa a punto di protocolli idonei e specifici per la valutazione dei rischi di impatto sui sistemi agrari nazionali e regionali, a tutela delle risorse genetiche e degli stessi sistemi agrari e naturali nazionali e regionali, è vietata comunque la coltivazione in pieno campo, su tutto il territorio, di piante geneticamente modificate fino all'anno 2006 con riferimento alla pianificazione dell'Agenda 2000, recante le linee della politica agricola e strutturale dell'Unione europea.

Art. 4.

(Esclusione dalla protezione dei marchi o di una qualunque
denominazione o specificazione di qualità e dai
finanziamenti).

        1. Sono escluse dalla possibilità di accedere ai marchi o a qualunque denominazione o specificazione di qualità per i loro prodotti le aziende agricole che, per le produzioni oggetto di tali marchi, utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti. Possono continuare ad essere utilizzati tutti gli innesti e i fermenti che erano presenti nella filiera agroalimentare alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Le aziende di cui al comma 1 sono altresì escluse dall'accesso a qualunque tipo di contributi finanziari erogati dallo Stato e dalle regioni.
        3. Analoghe esclusioni riguardano le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate.


Art. 5.

(Ristorazione collettiva).

        1. Nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, delle scuole di ogni ordine e grado, degli ospedali e dei luoghi di cura pubblici, degli uffici pubblici appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni ed ai soggetti privati convenzionati è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.
        2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati negli alimenti somministrati che, comunque, devono provenire da produzioni segregate prive di organismi geneticamente modificati.
        3. Le regioni attraverso apposite norme forniscono specifiche indicazioni per la somministrazione di pasti a base di prodotti privi di organismi geneticamente modificati per i degenti in ospedali e in luoghi di cura, fatti salvi i casi di particolari esigenze dietetiche.


Art. 6.

(Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana ed
animale).

        1. E' fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio nazionale di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di adeguata etichettatura indicante l'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.
        2. I prodotti contenenti organismi geneticamente modificati devono essere comunque esposti al pubblico in modo chiaramente e inequivocabilmente identificabile e separati in appositi ed esclusivi contenitori e/o scaffali.

Art. 7.

(Ricerca. Istituzione della Commissione
nazionale per le biotecnologie genetiche).

        1. E' riconosciuto titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genetiche autoctone nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali o antichi di interesse agrario; tale titolo preferenziale deve essere opportunamente ponderato in tutte le graduatorie per l'accesso a finanziamenti, contributi e mutui agevolati in iniziative di ricerca nel settore. Nelle valutazioni tale titolo non può in ogni caso essere valutato meno del 20 per cento della ponderazione totale dei criteri di selezione.
        2. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione nazionale per le biotecnologie genetiche. La Commissione unifica tutte le competenze in materia di biotecnologie genetiche attualmente di pertinenza del Ministero della sanità, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di altri Ministeri competenti.


Art. 8.

(Consenso informato).

        1. Il Ministero della sanità trasmette le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberata e le relative autorizzazioni alle regioni ed ai comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni.
        2. Il comune comunica l'autorizzazione alla sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa.
        3. Le regioni garantiscono aiuti economici ed organizzativi alle iniziative dei comuni che attraverso specifiche deliberazioni dichiarino il proprio territorio antitransgenico.

Art. 9.

(Informazione ed educazione alimentari).

        1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione del principio di precauzione di cui all'articolo 1 della presente legge, in coordinamento con altri organismi pubblici, sentite le associazioni nazionali di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni dei produttori agricoli, le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e le organizzazioni non governative competenti in materia, promuove, organizza e realizza campagne di informazione ed educazione dei cittadini, dirette in particolare agli agricoltori, ai consumatori, agli operatori scolastici e sanitari, sui rischi eventuali per la salute e per l'ambiente derivanti dall'uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.


Art. 10.

(Sanzioni).

        1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1,5 milioni a lire 25 milioni.
        2. Alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni (NAS) e del Nucleo operativo ecologico (NOE), gli agenti del Corpo forestale dello Stato, il personale preposto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e gli incaricati della Commissione nazionale per le biotecnologie genetiche di cui all'articolo 7. Per la ripartizione tra le regioni ed i comuni degli importi delle sanzioni comminate si applicano le disposizioni vigenti in materia di decentramento e di federalismo fiscale.

Art. 11.

(Norme fiscali).

        1. Le imprese di produzione in cui è consistente l'apporto delle innovazioni biotecnologiche con metodiche di ingegneria genetica versano ogni anno lo 0,25 per cento del proprio fatturato alle regioni che lo destinano alla difesa e al mantenimento della biodiversità di interesse agrario.
        2. I criteri per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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