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1. E' istituito l'Ufficio
registrazione dominii (URD)
presso il Ministero delle
comunicazioni, al quale sono
attribuiti i compiti in
materia di registrazione
nelle reti di comunicazione
esercitati dal Consiglio
nazionale delle ricerche
(CNR). |
(v. articolo 7, comma
1) |
2. Il Ministro
delle comunicazioni, entro
centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, emana un
decreto recante norme per
l'organizzazione ed il
funzionamento dell'URD. |
1. Ai fini della presente legge si intende: a) per "nome a dominio" o "dominio" l'insieme di lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi nel sistema dei nomi a dominio (DNS - Domain name system) che, associati ad un indirizzo numerico utilizzato dai computer per comunicare tra di loro secondo il protocollo TCP/IP (indirizzo IP), identificano il titolare di un diritto di accesso alla rete INTERNET; b) per "titolare del dominio" il soggetto che, direttamente o incaricando altra persona, ne ha ottenuto la registrazione; c) per "sito" l'insieme dei contenuti che il titolare del dominio rende disponibili a chiunque intenda collegarvisi nell'ambito della rete INTERNET; d) per "Commissione" l'organismo istituito con l'articolo 7 della presente legge; e) per "Internet Service Provider" (ISP) il soggetto fornitore di servizi di connessione alla rete INTERNET; |
f) per
"Host Service Provider"
(HSP) il soggetto fornitore
di spazi, su computer
permanentemente connessi alla
rete INTERNET,
destinati all'ospitalità dei
siti; g) per "maintainer " il soggetto che opera quale intermediario accreditato per l'assegnazione e la registrazione dei domini. |
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1. L'URD è
responsabile
dell'assegnazione dei nomi di
dominii nella rete INTERNET
all'interno del country
code "it", nel rispetto e
a tutela delle persone,
fisiche e giuridiche,
seguendo l'ordine cronologico
delle richieste. |
(v. articolo 7, comma
2) |
2. E' vietato
registrare come nomi a
dominio: |
1. E' vietata la
registrazione di nomi a
dominio quando gli stessi
corrispondono a: |
a) nomi propri di
persona diversi da quelli
facenti capo al
richiedente; |
a) nomi che
identificano persone fisiche,
persone giuridiche o altre
organizzazioni di beni o di
persone; |
b) marchi di
impresa registrati ai sensi
del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929, o in preuso ai
sensi dell'articolo 2571 del
codice civile, ed idonei a
distinguere prodotti e
servizi; |
b) nomi d'arte, insegne o marchi d'impresa legittimamente registrati; |
c) nomi che
identificano istituzioni
dello Stato, loro organi,
enti pubblici, corpi civili e
militari dello Stato e ogni
altro soggetto che svolge una
pubblica funzione; |
c) nomi che
identificano istituzioni
dello Stato, loro organi,
enti pubblici, corpi civili e
militari dello Stato e ogni
altro soggetto che svolge una
pubblica funzione; |
d) denominazioni
e nomi di qualunque genere
tali da indurre in inganno
e/o ingenerare confusione per
similitudine. |
d) nomi di
comuni, province e regioni,
ovvero di soggetti o enti che
costituiscono il
raggruppamento di essi o che
sono da essi finalizzati
all'iniziativa comune; e) sigle o acronimi con cui sono anche altrimenti identificati i soggetti indicati alle lettere a), c) e d). 2. E' altresì vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi: a) corrispondono alla denominazione di opere dell'ingegno protette a norma delle leggi vigenti; |
b) sono tali
da creare confusione o
risultare ingannevoli, anche
per effetto dell'impiego di
una lingua diversa da quella
italiana. 3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si applica nei confronti di chi è titolare del nome, della sigla, del marchio o del diritto all'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, o di chi può disporne con il consenso scritto di chi ne è titolare. 4. Al fine di garantire la maggiore diffusione ed il massimo impiego degli strumenti di comunicazione telematica, oltre che il più elevato grado di pari opportunità fra gli utenti, la Commissione di cui all'articolo 7 adotta i criteri di registrazione che consentano il maggior numero possibile di nomi a dominio. |
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(Registrazione dei nomi a 1. Qualora più soggetti risultino contemporaneamente legittimi titolari di taluno dei diritti di cui al comma 3 dell'articolo 2, la registrazione di un nome a dominio corrispondente avviene in capo al primo di tali soggetti che ne ha avanzato richiesta. 2. La registrazione del nome a dominio si perfeziona con la comunicazione al richiedente della relativa attribuzione. |
3. I nomi a dominio
registrati a seguito di
richiesta dei soggetti
indicati nell'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, sono iscritti, a cura
delle camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura e senza maggior
onere per gli stessi, nel
registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice
civile o nelle sezioni
speciali dello stesso di cui
al comma 4 dell'articolo 8
della predetta legge. 4. Quanto previsto dal comma 3 si applica anche con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, iscritti nel solo repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). |
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1. L'URD revoca
l'assegnazione di un nome a
dominio nella rete INTERNET a
fronte di una decisione
arbitrale o di una sentenza
passata in giudicato che
stabilisca che l'assegnatario
non aveva diritto all'uso. |
1. Fermo restando ogni
altro effetto previsto dalle
disposizioni vigenti che
tutelano i nomi e i marchi e
disciplinano il trattamento
dei dati personali, la
registrazione di nomi a
dominio in violazione di
quanto previsto dagli
articoli 2 e 3 costituisce
fatto illecito e comporta, a
carico del titolare del
dominio, fatta salva la
concorrente responsabilità
del soggetto che ha eseguito
la registrazione, l'obbligo
del risarcimento di ogni
danno patrimoniale e non
patrimoniale procurato. |
2. L'URD può
sospendere un nome a dominio
utilizzato nella rete
INTERNET quando ne sia
contestato l'uso
all'assegnatario. |
2. Con la sentenza
che accerta l'illecito è
ordinata, ove non già
disposta dalla Commissione di
cui all'articolo 7, la
cancellazione del nome a
dominio dal Registro
nazionale previsto dallo
stesso articolo, è disposta
la cancellazione
dell'iscrizione eseguita ai
sensi dell'articolo 3, commi
3 e 4, ed è assunto ogni
altro provvedimento che
risulti necessario per la
rimozione delle conseguenze
dannose dell'illecito
stesso. 3. Con la sentenza di cui al comma 2 è altresì applicata a carico della parte che ha commesso l'illecito la sanzione amministrativa del pagamento di una |
somma da 5.000 a
30.000 euro. I proventi
derivanti dalle sanzioni sono
attribuiti alla Commissione
di cui all'articolo 7 e sono
destinati, unitamente ai
proventi derivanti dalle
operazioni di registrazione
dei domini e da ogni altra
operazione ad esse collegata,
alle spese per il suo
funzionamento. 4. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso. I soggetti che svolgono i servizi di provider e di maintainer, ed ogni altro servizio semplicemente per consentire l'accesso alla rete INTERNET o ad altre reti telematiche, rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato. In tal caso, ove il contenuto del sito costituisca reato ovvero il mezzo per la sua commissione, la responsabilità, fatte salve le norme riguardanti il concorso nel reato, si estende ai soggetti di cui sopra, ma la pena è diminuita fino ad un terzo. |
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1. Nelle more
dell'istituzione dell'URD, il
CNR continua a svolgere i
compiti in materia di
registrazione nelle reti di
comunicazione cui è preposto,
nel rispetto, per quanto
risulti compatibile, delle
disposizioni di cui alla
presente legge. |
(v. articolo 8) |
(Cessione dei nomi a 1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può essere oggetto di trasferimento, che deve essere comunicato a cura del cedente alla Commissione di cui all'articolo 7 per l'annotazione nel Registro previsto dallo stesso articolo. In mancanza della comunicazione il trasferimento non è opponibile ai terzi e il cedente è corresponsabile con il cessionario agli effetti di quanto previsto all'articolo 4, comma 4. |
2. Il diritto di
utilizzazione del nome a
dominio corrispondente ad un
nome di genere può essere
oggetto di trasferimento,
fermo restando quanto
previsto al comma 1, solo nel
caso in cui abbia luogo il
contestuale trasferimento
dell'attività ad esso
connessa. 3. Gli atti dispositivi in violazione di quanto previsto al comma 2 e gli atti di trasferimento, aventi ad oggetto domini registrati in violazione degli articoli 2 e 3, sono nulli di diritto. (Efficacia delle 1. Le disposizioni degli articoli 2 e 4 si applicano, nei confronti dei soggetti sottoposti all'ordinamento italiano, in relazione ai nomi a dominio ovunque registrati. |
(Commissione nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti |
V. articolo 1. |
1. Presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri è
istituita la Commissione
nazionale per l'accesso a
INTERNET e alle altre
reti telematiche, con le
seguenti finalità: a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e definire le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso tali regole, l'accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera g), per la risoluzione delle eventuali controversie; |
b) garantire che
la utilizzazione o la
registrazione di nomi a
dominio non determini
posizioni dominanti o
pratiche restrittive della
libera concorrenza; c) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio; d) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati nella lettera c) in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta; e) provvedere alla cancellazione dall'elenco di cui alla lettera d), a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera c), ovvero per violazione di quanto prescritto alla lettera f) o di altre norme stabilite; f) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera c) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare l'esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi; g) prevedere e promuovere l'accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580; h) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell'utenza di INTERNET o di altre reti telematiche; |
i) attuare
direttamente, avendone
facoltà o essendone stata
espressamente incaricata
dagli organi competenti,
ovvero promuovere
l'attuazione, attraverso gli
altri enti o istituzioni
pubbliche competenti, dei
necessari contatti ed accordi
in sede internazionale per la
definizione dei protocolli e
delle regole comuni di
funzionamento di INTERNET
e delle altre reti
telematiche, oltre che per
contribuire, anche dal punto
di vista scientifico, al loro
sviluppo e alla loro futura
evoluzione; l) attuare direttamente, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa. |
(v. articolo 2, comma
1) |
2. La Commissione
provvede inoltre, per il
tramite dell'Agenzia per la
proprietà industriale
istituita presso il Ministero
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, che in
tale caso assume la
denominazione di Agenzia per
la proprietà industriale e
per i nomi a dominio, ovvero,
in regime di convenzione, per
il tramite di uno o più
soggetti privati o pubblici,
a: a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito Registro nazionale; b) assicurare l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo Registro; c) assicurare la comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti ivi indicati; d) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti. |
3. La Commissione è
formata da un massimo di nove
componenti che sono nominati
con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e
che durano in carica per un
periodo di tre anni. Oltre al
presidente, che è indicato
dal Presidente del Consiglio
dei ministri, tre dei
componenti sono
rispettivamente indicati dal
Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato,
dal Ministro delle
comunicazioni e dal Ministro
per la funzione pubblica,
ovvero dalle autorità di
Governo che eventualmente ne
abbiano assunto le funzioni.
Gli altri componenti sono
scelti in maniera che ne
siano anche membri un
rappresentante del Consiglio
nazionale delle ricerche e un
rappresentante dell'Unione
italiana delle camere di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura
(Unioncamere). 4. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un Collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designare tra docenti nelle università di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti di INTERNET. 5. Con il decreto di cui al comma 3, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanare sessanta giorni prima della scadenza della stessa. 6. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura, comunque denominata, istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che sono soppressi per effetto della entrata in vigore della presente legge. 7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza |
oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato,
delle risorse finanziarie,
materiali ed umane già
assegnate alle strutture di
cui al comma 6. 8. Le controversie in cui abbia parte la Commissione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. |
(Disciplina |
(v. articolo 5) |
1. In sede di prima
applicazione della presente
legge, l'Istituto per le
applicazioni telematiche del
Consiglio nazionale delle
ricerche istituisce il
Registro di cui all'articolo
7, comma 2, lettera a),
vi inserisce i nomi a
dominio già registrati alla
data di entrata in vigore
della stessa e li comunica
alle camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura per l'eventuale
iscrizione ai sensi di quanto
previsto all'articolo 3,
commi 3 e 4. Lo stesso
Istituto provvede alla
cancellazione della
registrazione dei nomi a
dominio, ancorché la stessa
sia antecedente alla data di
entrata in vigore della
presente legge, ove emerga,
anche per effetto della
richiesta di registrazione di
un nome a dominio già
registrato a favore di altro
soggetto, la non conformità
della precedente
registrazione alle
disposizioni di cui alla
presente legge. 2. Fino all'emanazione delle regole di registrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e, in ogni caso, fino a sessanta giorni successivi all'insediamento della Commissione di cui all'articolo 7, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche provvede alla registrazione dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 della presente legge e secondo le procedure e le regole dallo stesso precedentemente utilizzate. 3. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione ove ha sede l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche. |
(Entrata in 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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