PROGETTO DI LEGGE - N. 6681
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
finalizzata ad introdurre nella legge 22 aprile 1941, n. 633,
recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio", una specifica tutela del diritto
d'autore relativa alle opere "a fumetti", diritto che
evidentemente il legislatore non ha al tempo considerato
all'interno della legge, anche perché questa originale
attività artistica e letteraria, pur essendo nata
nell'ottocento, vedrà il suo sviluppo effettivo in Italia
negli anni post bellici.
La citata legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, pur
prevedendo al titolo I la protezione delle "opere dell'ingegno
di carattere creativo", includendo tra queste anche le opere
della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,
eccetera, di fatto non prevede alcuna protezione del diritto
d'autore per quanto riguarda la specifica forma espressiva
conosciuta in Italia come "fumetto". Un'arte narrativa che in
altri Paesi, come ad esempio la Francia, gode di una
attenzione e di riconoscimenti culturali e normativi certi e
adeguati. Un'arte narrativa antica che affonda le sue radici
nel settecento e nell'ottocento. Antenati del moderno fumetto,
come gli autori inglesi William Hogarth (1797-1864), Thomas
Rowlandson (1756-1827) e James Gillray (1757-1815) produssero
già in quegli anni veri e propri fumetti con didascalie. Si
ricordano tra gli altri il tedesco Wilhelm Busch (1832-1908),
creatore tra l'altro di Max und Moritz, due terribili monelli,
precursori degli altrettanto terribili Bibì e Bibò di Rudolph
Dirks, il belga Richard de Querelle, che nel 1843 pubblicò un
vero e proprio album a fumetti. L'italo-brasiliano
Angelo Agostini e il francese George Colomb (1856-1945), lo
svizzero Rodolphe Topffer (1799-1846), autore sin dal 1827 di
numerose storie illustrate pubblicate direttamente in volume a
decorrere dal 1833. Una storia ricca e antica, anche se la
nascita "ufficiale" del fumetto come mezzo di comunicazione di
massa si fa coincidere con la sua diffusione alla fine del
secolo scorso negli Stati Uniti, grazie alla concorrenza tra
gli editori Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst, che
puntarono proprio sui fumetti per lanciare le edizioni
domenicali dei loro quotidiani.
In Italia, nonostante il positivo sviluppo che questa
forma di arte narrativa ha avuto negli anni '50 e '60, non c'è
stata la giusta attenzione istituzionale e culturale che
sarebbe stata necessaria e, come afferma giustamente
Gianfranco Goria, presidente dell'associazione professionale
"Anonima Fumetti" e direttore del Centro nazionale del
fumetto, ancora oggi "(...) nonostante il peso dell'opera di
autori come Hugo Pratt e degli altri grandi autori, in Italia
non possiamo prenderci il lusso di considerare acquisito il
concetto di fumetto come arte e forma narrativa". Un dato
positivo di controtendenza in questo senso è rappresentato
dalla scelta della direzione del Salone del libro di Torino
che ha attivato e potenziato, ogni anno di più, gli spazi e
gli interventi culturali a sostegno del fumetto italiano ed
internazionale.
L'obiettivo è di aprire canali di comunicazione ed offrire
nuove occasioni, agli autori quanto ai lettori, anche per
rispondere ad una crisi che coinvolge il fumetto, il cinema,
il teatro e altre forme artistiche che hanno bisogno di tempi
di realizzazione e di metabolizzazione più lenti, più reali
rispetto ad altre più moderne forme di comunicazione. Una
crisi che è stata influenzata anche dalla relativa
ristrettezza dell'editoria del fumetto nel nostro Paese,
nonostante il contributo di un editore come Bonelli, che ha
"marcato" il fumetto italiano e al quale va il merito di aver
dato la possibilità di sopravvivere ad una grossa fetta del
fumetto italiano.
In sostanza, se da una parte le finalità della presente
proposta di legge sono quelle della estensione di un diritto,
riconosciuto per legge, ad una categoria di operatori ad oggi
esclusi dai benefìci di tali diritti, dall'altra questa
iniziativa, pur necessariamente limitata, può costituire un
primo importante passo per qualificare sempre più il fumetto
come mezzo di comunicazione di massa, espressione artistica e
strumento culturale, nel momento in cui anche in Italia sembra
cominciare ad affermarsi il riconoscimento del valore di
questo linguaggio, non soltanto a fini narrativi, ma anche
nella comunicazione. Giova ricordare in questa sede che,
recentemente, anche la Camera dei deputati ha positivamente
utilizzato la forza comunicativa del fumetto, rivolto
prevalentemente ai giovani, ma non solo, allo scopo di
avvicinarli alla conoscenza delle istituzioni. In Europa, la
Francia resta il Paese europeo che più di tutti ha saputo
tutelare e valorizzare questa specifica forma di letteratura
scritta e disegnata. In quel Paese a sostegno del fumetto è
intervenuto direttamente il Governo, attraverso uno specifico
accordo con il Centro nazionale del fumetto. Sono intervenuti
il Ministero della cultura, il Centro nazionale del libro e il
Centro nazionale di arti plastiche per incrementare le azioni
di sensibilizzazione presso il pubblico e per allargare la
presenza di autori di fumetto nelle strutture scolastiche.
Sono stanziati fondi per la produzione di audiovisivi e CD-rom
sui fumetti. Sono previsti interventi di sostegno, in termini
di contributi finanziari e di servizi, alle nuove reti
editoriali e di distribuzione create dagli autori. Interventi
di qualità e standard operativi rispetto ai quali
l'Italia è in grande ritardo culturale. Ritardo in parte
ascrivibile anche alla mancanza di organizzazione e
coordinamento degli stessi operatori del settore che, solo
oggi, cominciano a definire le prime forme di collegamento tra
loro, per la tutela della categoria e la valorizzazione del
proprio lavoro artistico.
Nel comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di
legge si provvede a tutelare i diritti degli autori dei
disegni per cartoni animati, utilizzati in opere
cinematografiche, introducendo una disposizione in materia
nell'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
L'articolo 2 della proposta di legge, che introduce la
sezione VII-bis della legge 22 aprile 1941, n. 663,
considera, al comma 1 dell'articolo 64-septies, nella
loro specifica creatività il contributo letterario e il
contributo grafico come essenziali e indivisibili per la
costruzione psicologica e visiva di personaggi a fumetti. Si
considera autore dei testi (soggetto e sceneggiatura) lo
scrittore che idea letterariamente personaggio/i, storia o
serie, mentre si considera autore grafico (o dei disegni) il
disegnatore che con il suo contributo rende visibilmente
credibile e distinguibile il personaggio/i nella fisionomia,
nel vestiario, negli atteggiamenti,
I diritti (comma 2) competono ad un solo autore qualora lo
stesso sia autore letterario e grafico esclusivo dei
personaggi. Il comma 3 disciplina i diritti per quanto
riguarda la produzione seriale, tipo mensile, settimanale,
eccetera, che necessita dell'apporto di collaboratori. Nel
riaffermare che autori o coautori della serie rimangono lo
scrittore e il disegnatore ideatori e iniziatori della serie
stessa, sono regolati anche i diritti dei collaboratori,
autori della propria produzione e proprietari in percentuale
dei diritti per quanto attiene le ristampe o riedizioni, le
vendite all'estero o qualsiasi altro sfruttamento commerciale,
lasciando la definizione della percentuale alla libera
contrattazione tra le parti.