PROGETTO DI LEGGE - N. 7258




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La Repubblica riconosce la tutela della salute mentale come diritto fondamentale del singolo e della collettività, garantito, nel rispetto della persona, dal Servizio sanitario nazionale.
        2. In tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, è vietata l'applicazione delle terapie elettroconvulsivanti (TEC).


Art. 2.

        1. Chiunque applichi, anche a seguito di esplicita richiesta del paziente, TEC è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con l'interdizione per due anni dall'esercizio della professione. Alla stessa pena soggiace chi, con il proprio comportamento, agevoli o comunque renda possibile l'applicazione delle citate terapie.
        2. Nel caso in cui dall'applicazione delle TEC dovessero derivare lesioni permanenti ovvero la morte del paziente l'interdizione dall'esercizio della professione è perpetua.
        3. Le pene previste al comma 1 sono raddoppiate qualora il fatto sia commesso nei confronti di soggetti incapaci di intendere e di volere al momento della commissione del reato.



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