PROGETTO DI LEGGE - N. 7258
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce la tutela della salute mentale
come diritto fondamentale del singolo e della collettività,
garantito, nel rispetto della persona, dal Servizio sanitario
nazionale.
2. In tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, è
vietata l'applicazione delle terapie elettroconvulsivanti
(TEC).
Art. 2.
1. Chiunque applichi, anche a seguito di esplicita
richiesta del paziente, TEC è punito con la reclusione da
cinque a dieci anni e con l'interdizione per due anni
dall'esercizio della professione. Alla stessa pena soggiace
chi, con il proprio comportamento, agevoli o comunque renda
possibile l'applicazione delle citate terapie.
2. Nel caso in cui dall'applicazione delle TEC dovessero
derivare lesioni permanenti ovvero la morte del paziente
l'interdizione dall'esercizio della professione è perpetua.
3. Le pene previste al comma 1 sono raddoppiate qualora il
fatto sia commesso nei confronti di soggetti incapaci di
intendere e di volere al momento della commissione del
reato.