PROGETTO DI LEGGE - N. 7433




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge tutela le minoranze rom, sinte e caminanti residenti nel territorio della Repubblica, salvaguardandone la cultura, l'identità storica ed i processi di evoluzione, al fine di garantirne l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici, in conformità alle norme della Costituzione e alle risoluzioni approvate sulla materia dal Parlamento europeo.
        2. La Repubblica riconosce ai rom, sinti e caminanti il diritto alla sedentarizzazione e al nomadismo ed assicura la fruizione di tutti i servizi atti a garantirne l'autonomia culturale e socio-economica nonché la salute ed il benessere personale e sociale.
        3. Le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, singoli od associati, le province e le comunità montane sono tenuti ad operare nel pieno rispetto della specificità culturale dei popoli rom, sinte e caminante.


Capo II

NORME PER LA TUTELA DEL DIRITTO AL NOMADISMO E ALLA
SEDENTARIZZAZIONE


Art. 2.

(Destinatari degli interventi).

        1. Allo scopo di assicurare il diritto al nomadismo ed alla sedentarizzazione dei rom, sinti e caminanti nel territorio della Repubblica sono erogati da parte dello Stato appositi finanziamenti finalizzati alla istituzione, alla gestione, all'organizzazione e alla pianificazione urbana di aree destinate a tale scopo.
        2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono trasferiti dalle regioni ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane.


Art. 3.

(Diritto alla sedentarizzazione e ad una abitazione
stabile).

        1. Al fine di agevolare il processo di sedentarizzazione delle minoranze rom, sinte e caminanti, favorendo il radicamento nel territorio in cui risiedono e l'aspirazione a condizioni di vita stabili, è riconosciuto loro il diritto ad accedere ad una abitazione stabile.
        2. Al fine di cui al comma 1, in conformità alla legislazione nazionale vigente, nonchè agli interventi ed alle misure previsti dall'Unione europea, ed, in particolare, dal Fondo sociale europeo, i comuni adottano le opportune iniziative per favorire l'accesso all'abitazione delle minoranze rom, sinte e caminanti, ai sensi di quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e prevedendo opportune forme di concertazione tra gli organi competenti e i destinatari degli alloggi.


Art. 4.

(Norme per favorire l'accesso all'abitazione).

        1. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'accesso all'abitazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, demandando alle regioni la definizione delle procedure relative alla presentazione delle domande di cui al comma 2 del presente articolo.
        2. Le domande per l'accesso all'abitazione di cui al comma 1 devono essere presentate, da parte degli interessati, alle autorità competenti, individuate ai sensi del medesimo comma, e secondo le modalità stabilite con decreto dei presidenti delle regioni da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato comma 1.
        3. Al fine di evitare la dispersione delle famiglie estese che formano nuclei culturali e sociali coesi, sono realizzate, compatibilmente ai piani urbanistici vigenti, forme insediative atte a conservare l'identità culturale ed etnica del gruppo.


Art. 5.

(Diritto al nomadismo: caratteristiche delle aree di
sosta).

        1. Al fine di garantire il diritto al nomadismo delle minoranze rom, sinte e caminanti, sono istituite apposite aree di sosta. La realizzazione delle aree spetta alle province, che provvedono alla loro progettazione, valutando sia l'impatto urbanistico-territoriale che la rispondenza ai criteri di cui al presente articolo, e provvedono a stipulare apposite convenzioni con i comuni interessati.
        2. L'ampiezza delle aree di cui al comma 1 è stabilita allo scopo di consentire insediamenti di piccole dimensioni. Ogni nucleo familiare deve avere a disposizione uno spazio non inferiore a 15 metri per 10 metri.
        3. L'area di sosta è classificata, da parte del comune territorialmente competente, come zona per le attrezzature speciali ad uso pubblico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
        4. Qualora un comune intenda adibire al fine di cui al presente articolo un'area con classificazione diversa da quella di cui al comma 3, la delibera del consiglio comunale di approvazione della destinazione dell'area costituisce variante al piano regolatore generale del comune stesso.
        5. L'ubicazione dell'area di sosta deve essere stabilita in modo da impedire qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e da facilitare l'accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita sociale.
        6. Le aree di sosta devono essere dotate delle seguenti strutture:

                a) servizi igienici;

                b) telefono all'interno delle abitazioni;

                c) fontane e lavatoi collegati alla rete fognaria idrica;

                d) impianto di illuminazione collegato alla rete pubblica;

                e) impianto per l'allacciamento dell'energia elettrica ad uso privato all'interno delle abitazioni;

                f) struttura coperta polivalente;

                g) contenitori per rifiuti solidi urbani all'interno ed all'esterno dell'area, idonei all'asporto operato dal servizio pubblico di raccolta;

                h) cabina telefonica;

                i) area giochi attrezzata.

        7. Al fine di uniformare le caratteristiche delle aree di sosta, la giunta regionale approva, sentita la consulta di cui al capo V, il progetto tipo relativo ai criteri di costruzione e di ubicazione delle aree medesime, ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.
        8. Le minoranze rom, sinte e caminanti possono chiedere la residenza anagrafica presso le aree in cui sostano ai comuni territorialmente competenti.


Art. 6.

(Servizi nelle aree di sosta).

        1. I servizi nelle aree di sosta di cui all'articolo 5, comma 6, sono assicurati, per le materie di competenza, dalle circoscrizioni comunali territorialmente competenti o dai comuni, e dai distretti socio-sanitari.
        2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni e le aziende sanitarie locali sono tenuti ad assicurare la disponibilità di personale, rispettivamente operante nelle circoscrizioni e nei distretti di cui al medesimo comma, garantendo comunque:

                a) l'osservanza dei regolamenti concernenti l'uso, l'organizzazione e la gestione delle aree di sosta;
                b) il coordinamento con gli uffici comunali competenti;

                c) l'educazione sanitaria;

                d) la prevenzione dei rischi in materia di igiene;

                e) il coordinamento con le scuole frequentate dagli studenti rom, sinti e caminanti;

                f) il coordinamento con il servizio sociale del centro per la giustizia minorile competente per territorio, al fine di assicurare tutela ed assistenza a coloro che sono soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

                g) ogni informazione utile all'utenza.

        3. Le aziende sanitarie locali sono tenute ad offrire alle minoranze rom, sinte e caminanti le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.


Art. 7.

(Gestione delle aree di sosta).

        1. La gestione interna delle aree di sosta di cui all'articolo 5 è affidata agli stessi utenti, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato.


Art. 8.

(Disposizioni sul soggiorno
e sulla cittadinanza).

        1. La Repubblica, riconoscendo il ruolo significativo svolto dalle minoranze rom, sinte e caminanti nella storia e nella cultura italiana ed europee, attribuisce alle stesse il diritto all'ottenimento della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che il soggetto non sia sottoposto a giudizio per i reati di cui al comma 3 del medesimo articolo.
        2. I minori rom, sinte e caminanti nati in Italia acquistano automaticamente la cittadinanza italiana ai sensi della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotta dal comma 3 del presente articolo.
        3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta la seguente:

            "b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori appartenenti alle minoranze rom, sinte e caminanti ed in possesso di carta di soggiorno".

        4. Nel rispetto della legislazione italiana, in conformità alle norme ed ai trattati internazionali in materia di soggiorno e di libera circolazione di cittadini stranieri ed apolidi, le regioni promuovono, in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza e, se necessario, con le rappresentanze diplomatiche dei Paesi interessati, adeguate iniziative al fine di favorire l'ingresso e la permanenza in Italia delle minoranze rom, sinte e caminanti.
        5. Le iniziative di cui al comma 4 devono essere finalizzate, in particolare, ad assicurare la regolarizzazione della posizione dei soggetti rom, sinti e caminanti presenti nel territorio italiano e non in possesso dei prescritti permessi o carte di soggiorno, garantendo il rispetto dei loro diritti ed il loro inserimento nel tessuto sociale nonché facilitando il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi familiari.


Capo III

NORME SULL'INSERIMENTO NELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E SULLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE


Art. 9.

(Inserimento nella scuola materna e dell'obbligo ed
attività di sostegno).

        1. In conformità alla legislazione nazionale in materia di istruzione scolastica, i minori rom, sinte e caminanti hanno il diritto di frequentare la scuola materna e sono tenuti a frequentare la scuola dell'obbligo. Al fine di agevolarne l'inserimento anche salvaguardando la loro cultura, il Governo eroga appositi finanziamenti ai comuni per la realizzazione di progetti finalizzati a garantire un uguale livello di istruzione nel rispetto della identità culturale delle minoranze, nonché per l'istituzione nelle scuole di mediatori culturali per la tutela delle lingue rom e sinte.


Art. 10.

(Corsi di formazione professionale ed iniziative per
favorire la scolarizzazione).

        1. Il Governo, avvalendosi dei comuni, ovvero, se istituiti, dei loro consorzi e delle comunità montane, degli enti gestori dei programmi di formazione professionale, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative, sentite le consulte di cui al capo V, promuove la realizzazione di corsi di formazione professionale annuali finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro delle minoranze rom, sinte e caminanti. Nella predisposizione dei programmi dei corsi di cui al presente comma si deve tenere conto, altresì, delle specificità culturali e delle tradizioni professionali delle citate minoranze.
        2. Gli enti di cui al comma 1, al fine di favorire il processo di scolarizzazione degli adulti appartenenti alle minoranze rom, sinte e caminanti, promuovono la realizzazione di appositi corsi di istruzione, in accordo con i competenti uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, garantendo, comunque, il rispetto della specificità culturale degli utenti.


Capo IV

ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLE POPOLAZIONI E
DELLE CULTURE ROM, SINTE E CAMINANTI


Art. 11.

(Indagini e ricerche).

        1. Il Governo, per il tramite degli enti locali competenti, eroga finanziamenti alle università degli studi, agli istituti di ricerca e alle organizzazioni di volontariato al fine di promuovere attività di studio e di ricerca relative alla conoscenza ed alla diffusione delle lingue e della cultura delle minoranze rom, sinte e caminanti e destina stanziamenti per la realizzazione di ricerche in materia, che sono affidate, in ciascuna regione interessata dalla presenza delle citate minoranze, ad un istituto di ricerca, pubblico o privato, vincitore di un bando di concorso pubblico. Il bando di concorso deve essere emanato dalle regioni interessate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituto incaricato deve censire la presenza dei rom, sinti e caminanti nel territorio regionale, avendo cura particolare nel rilevare:

                a) la consistenza della presenza numerica nel territorio regionale, definendo le caratteristiche dei raggruppamenti di tipo stanziale;

                b) le caratteristiche qualitative e quantitative della popolazione che aspira al trasferimento in abitazioni stabili;

                c) la consistenza dei gruppi nomadi che transitano abitualmente attraverso il territorio regionale.

        2. La ricerca di cui al comma 1 deve essere conclusa entro e non oltre nove mesi dalla data di emanazione del bando e, comunque, non oltre nove mesi dalla data di affidamento della ricerca stessa.


Art. 12.

(Iniziative culturali).

        1. Gli enti locali si impegnano a promuovere e a sostenere iniziative culturali finalizzate ad attivare le potenzialità delle comunità rom, sinte e caminanti nella musica, nella danza, nelle tradizioni, anche enogastronomiche, e nella produzione artigianale. Tali iniziative sono dirette a:

                a) creare modalità di interscambio con la popolazione italiana;
                b) prevenire e contrastare i comportamenti di isolamento sociale e favorire la scomparsa dei pregiudizi razziali;

                c) creare opportunità di lavoro autogestite.

        2. Il Governo promuove e sostiene, altresì, le iniziative di studio e di ricerca, avanzate dalle minoranze rom, sinte e caminanti, sulla storia e sulla cultura dei rispettivi popoli, erogando borse di studio destinate a tale scopo.


Art. 13.

(Tutela e divieti).

        1. Il Governo si impegna a rispettare e a tutelare gli usi, i costumi e la cultura delle minoranze rom, sinte e caminanti, a condizione che essi non siano lesivi dell'integrità fisica e psichica della persona.
        2. E' fatto assoluto divieto:

                a) di praticare forme discriminatorie basate su criteri razziali e sessuali nell'accesso alla scolarizzazione e all'avviamento al lavoro;

                b) di contrarre matrimoni non fondati sulla libera scelta degli sposi o comunque contratti prima del raggiungimento del sedicesimo anno di età.

        3. Il matrimonio contratto secondo i riti previsti dalle culture rom, sinte e caminanti è riconosciuto valido a tutti gli effetti di legge.


Capo V

CONSULTA REGIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE ROM, SINTE E
CAMINANTI E DELLA LORO CULTURA


Art. 14.

(Istituzione).

        1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita presso ogni regione una consulta regionale per la tutela delle minoranze rom, sinte e caminanti e della loro cultura, di seguito denominata "consulta".
        2. La consulta è istituita con decreto del presidente della giunta regionale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 15.

(Composizione).

        1. La consulta è composta da:

                a) rappresentanti della regione, della provincia e del comune competenti in materia di: politiche sociali, lavoro, scuola, cultura e sanità;

                b) rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e degli enti, pubblici e privati, operanti nel settore della tutela delle minoranze;

                c) rappresentanti delle minoranze rom, sinte e caminanti residenti nel territorio della regione, scelti dalle stesse comunità.


Art. 16.

(Compiti).

        1. Alla consulta spettano i seguenti compiti:

                a) diffondere la conoscenza delle indagini, delle ricerche e delle iniziative di cui agli articoli 11 e 12;

                b) esprimere pareri agli organi regionali sulle proposte di leggi regionali che riguardino, direttamente o indirettamente, le minoranze rom, sinte e caminanti;

                c) verificare l'attuazione delle leggi emanate in materia;

                d) formulare proposte per la realizzazione di ulteriori indagini, ricerche ed iniziative ai sensi degli articoli 11 e 12;

                e) formulare proposte ed esprimere pareri agli organi ed alle amministrazioni competenti in merito all'attuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle norme nazionali e comunitarie che garantiscano l'effettivo esercizio di tutti i diritti delle minoranze rom, sinte e caminanti presenti nel territorio della regione.
        2. Spetta altresì alla consulta segnalare agli organismi competenti le eventuali violazioni alle norme di legge operate dalle Forze dell'ordine nel corso dei controlli effettuati sulle minoranze rom, sinte e caminanti con particolare riguardo alle norme sulla tutela dei diritti dei minori e sulla salute fisica e mentale.
        3. La consulta interviene, altresì nelle materie indicate agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 17.


Capo VI

ATTIVITA' LAVORATIVE


Art. 17.

(Disposizioni in materia di lavoro).

        1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito uno speciale ufficio incaricato di fornire ogni informazione utile in materia di inserimento nel mondo del lavoro delle minoranze rom, sinte e caminanti ed, in particolare, di offrire le opportune consulenze a coloro che intendono esercitare l'attività del commercio all'ingrosso o al minuto ovvero del commercio al dettaglio su aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o l'attività di mediatore ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253.



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