PROGETTO DI LEGGE - N. 7258
Onorevoli Colleghi! - La terapia elettroconvulsivante
(TEC) o elettroshock, sperimentata per la prima volta
nel 1938 per la cura di determinate malattie mentali, consiste
nell'applicare alla teca cranica del paziente scariche
elettriche molto brevi, di voltaggio elevato e di bassa
frequenza, in modo da provocare una sorta di crisi epilettica.
Caduta in desuetudine per i gravi rischi che essa comporta è
tornata in auge verso la metà degli anni 80 negli Stati Uniti,
allorché le compagnie assicurative introducevano nei contratti
una clausola in base alla quale esse avrebbero pagato agli
assicurati il ricovero per non più di sette giorni, decorsi i
quali la copertura assicurativa sarebbe scattata solo nel caso
di necessità di interventi maggiori, quali per esempio quelli
chirurgici.
In psichiatria, l'unico intervento maggiore che avrebbe
giustificato la prestazione assicurativa anche oltre i primi
sette giorni di ricovero è l'elettroshock, che da allora
ha pertanto conosciuto una fase di espansione e di
rivalutazione.
In realtà, gli orientamenti attualmente prevalenti nel
campo della salute mentale richiedono che la malattia venga
trattata evitando, tra l'altro, interventi terapeutici fini a
se stessi, separati da un quadro più generale di intervento
integrato in tutte le fasi della malattia. La nota del
Ministero della sanità alle regioni del 15 febbraio 1999 sulla
terapia elettroconvulsivante riconosce che tale terapia si
colloca al di fuori dell'orientamento descritto; nonostante le
innumerevoli ricerche svolte in materia non risultano ancora
chiari i meccanismi di azione della TEC e tra gli stessi
fautori della terapia non vi è omogeneità di vedute in ordine
all'efficacia ed alle modalità di somministrazione della
stessa.
"Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto in passato, si
ritiene oggi che la convulsione generalizzata non sia
sufficiente a spiegare l'efficacia terapeutica del metodo e
che siano fondamentali altri fattori".
A ciò si aggiunge l'invito del Comitato nazionale per la
bioetica a ricercare metodi alternativi di cura per alleviare
il disagio mentale (parere sull'eticità della TEC, 1995).
Se sono, quindi, dubbi gli effetti positivi, non
altrettanto può dirsi per i danni che la terapia
elettroconvulsivante arreca. In primo luogo, la letalità della
TEC, sempre secondo la nota del Ministero della sanità, è di
circa 2-3 per 100 mila applicazioni somministrate e di 1 per
10 mila pazienti trattati. Sono state poi riscontrate lesioni
celebrali, perdita di memoria (a volte transitoria) e di
identità e, comunque, nell'80 per cento dei casi il paziente è
soggetto a ricadute. L'elettroshock, pertanto, ben lungi
dall'essere una terapia efficace, si caratterizza per
l'invalidazione intellettiva e sociale che provoca ai
pazienti, degradandone la dignità e compromettendone il
reinserimento nella collettività. Sono, inoltre, noti gli
abusi e gli usi impropri che sono stati fatti della TEC,
nonostante la circolare del Ministero della sanità del 2
dicembre 1996 e la già citata nota del medesimo Ministero ne
circoscrivano notevolmente l'applicabilità.
Occorre ricordare che l'elettroshock in Italia è
legale, tanto che esistono a riguardo diverse sentenze.
La Corte di cassazione, sezione III penale, con sentenza
n. 3136 del 15 dicembre 1972 ha fissato questa massima: "La
terapia di elettroshock è terapia normale che non
richiede la soluzione di problemi tecnici di speciale ed
eccezionale difficoltà, ma solo l'osservanza scrupolosa di
norme tecniche, di doveri di diligenza e di comune prudenza;
il medico non va, quindi, esente nei casi di responsabilità di
colpa lieve e risponde, a maggior ragione, della colpa grave
quando dà prova di imperizia e di inescusabile negligenza".
Sottolineiamo che l'elettroshock, così come gli
interventi di lobotomia o meglio di psicochirurgia (e cioè di
chirurgia cranica attuata al fine non neurologico o comunque
per patologia vascolare o traumatica o neoplastica o similari,
bensì nel tentativo di intervenire sulla psiche del soggetto)
sono tuttora rappresentati persino nell'elenco delle tariffe
minime degli onorari professionali delle prestazioni
medico-chirurgiche.
Per questi motivi la presente proposta di legge mira ad
eliminare del tutto la somministrazione della terapia
elettroconvulsivante, configurando come reato la condotta di
coloro che la applicano o contribuiscono ad applicarla.
L'articolo 2, infatti punisce tali comportamenti con la
reclusione da cinque a dieci anni e con l'interdizione per due
anni dall'esercizio della professione, pene che vengono
raddoppiate nel caso in cui le terapie siano somministrate a
persone incapaci di intendere e di volere.