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PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.
Decorre altresì da questo momento il termine di preavviso di cinque minuti previsto dal medesimo comma 5 dell'articolo 49 del regolamento per le votazioni con procedimento elettronico senza registrazione di nomi.


